Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 01/10/2021 |
Numero: | 36 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al preambolo della l.r. 5/2016 |
Art. 2. Oggetto. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 5/2016 |
Art. 3. Programmazione degli interventi indifferibili ed urgenti relativi agli scarichi. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 5/2016 |
Art. 4. Disposizioni per il presidio degli interventi indifferibili ed urgenti concernenti agglomerati interessati da procedure di infrazione. Inserimento dell’ articolo 2 bis nella l.r. 5/2016 |
Art. 5. Inserimento dell’allegato A nella l.r. 5/2016 |
Art. 6. Differimento dei termini di conclusione degli interventi concernenti agglomerati non interessati da procedura di infrazione. Inserimento dell’ articolo 2 ter nella l.r. 5/2016 |
Art. 7. Potere di vigilanza della Regione. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 5/2016 |
Art. 8. Poteri sostitutivi e diritto di rivalsa della Regione. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 5/2016 |
Art. 9. Approvazione dei progetti degli interventi. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 5/2016 |
Art. 10. Autorizzazioni. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 5/2016 |
Art. 11. Norme transitorie per le acque reflue urbane. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 20/2006 |
Art. 12. Disposizioni finali |
Art. 13. Disposizioni transitorie |
Art. 14. Norma finanziaria |
Art. 15. Entrata in vigore |
§ 5.4.306 - L.R. 1 ottobre 2021, n. 36.
Disposizioni urgenti per il rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza alla Comunità europea e per la disciplina della fase di autorizzazione provvisoria allo scarico di acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla l.r. 5/2016 e alla l.r. 20/2006.
(B.U. 6 ottobre 2021, n. 88)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Visti l'articolo 4, comma 1, lettera c), e l'articolo 44 dello Statuto;
Visto il
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. La direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane, le cui disposizioni sono state recepite nell'ordinamento nazionale con il
2. La successiva
3. Al fine di dare attuazione alle disposizioni nazionali e comunitarie, la Regione Toscana ha predisposto specifiche disposizioni, in particolare con l'emanazione della
4. All'interno del territorio regionale, sono infatti ancora presenti:
a) scarichi di acque reflue recapitanti in acque dolci o di transizione provenienti da agglomerati compresi tra i duecento e i duemila abitanti equivalenti, c.d. “piccoli agglomerati”, non soggetti alle disposizioni della direttiva 91/271/CEE, ma che necessitano, per il raggiungimento e/o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali, di interventi puntuali relativi al servizio idrico integrato come disciplinati dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della
b) scarichi di acque reflue urbane recapitanti in acque dolci o di transizione provenienti da agglomerati maggiori o uguali a duemila abitanti equivalenti, nonché scarichi di acque reflue urbane recapitanti in acque marino costiere provenienti da agglomerati maggiori o uguali a diecimila abitanti equivalenti, soggetti alle disposizioni della direttiva 91/271/CE, che non risultano ancora sottoposti ad adeguato trattamento secondario;
5. Per aumentare la capacità depurativa degli scarichi da piccoli agglomerati, l’articolo 26 della
6. Con
7. In attuazione della
8. Alcuni degli interventi indifferibili ed urgenti sopracitati riguardano agglomerati interessati da procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia “per essere venuta meno agli obblighi previsti all’articolo 3, all’articolo 4, ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 5 e all’articolo 10 della Direttiva 91/271/CE in relazione a un numero assai elevato di agglomerati aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 2000, nonché ad obblighi previsti al paragrafo 4 dell’articolo 5 della medesima in relazione a numerose aree individuate come sensibili ai sensi del paragrafo 1 del medesimo articolo o ai relativi bacini drenanti” e precisamente:
- la procedura d’infrazione n. 2014/2059 aperta con lettera di messa in mora C(2014)1851, notificata all'Italia in data 31 marzo 2014, nonché con il parere motivato del 26 marzo 2015, il successivo parere complementare del 17 maggio 2017 e il ricorso depositato dalla Commissione europea presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea il 15 luglio 2019 nella causa C 668/19;
- la procedura n. 2017/2181 aperta con lettera di messa in mora C(2018)4604, notificata all'Italia in data 19 luglio 2018, nonché con parere motivato del 25 luglio 2019;
9. L'esame delle informazioni raccolte nell’ambito della procedura n. 2014/2059 “metteva in luce un diffuso stato di inadempimento della direttiva 91/271, combinato ad un notevole deficit infrastrutturale, in varie regioni e province autonome italiane”; pertanto la Commissione “giungeva alla conclusione che la Repubblica italiana fosse venuta meno ad obblighi previsti all’articolo 3, all’articolo 4, ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 5 e all’articolo 10 della direttiva 91/271 in relazione a un numero assai elevato di agglomerati aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 2000, nonché ad obblighi previsti al paragrafo 4 dell’articolo 5 in relazione a numerose aree individuate come sensibili ai sensi del paragrafo 1 del medesimo articolo o ai relativi bacini drenanti (in prosieguo «aree sensibili»), e che inoltre ciò costituisse una violazione sistematica delle disposizioni della direttiva.”;
10. In particolare, con riferimento al territorio della Toscana, la Commissione ha ritenuto che, in relazione agli agglomerati di Agliana, Arcidosso, Barga, Bientina, Cascina, Cascine la Croce, Cerreto Guidi, Chiusi, Chiusi Scalo, Comeana, Foiano della Chiana, Impruneta, Manciano, Marina di Pisa-Tirrenia-Calambrone, Montalcino, Montecalvoli, Montespertoli, Pisa, Pistoia, Pomarance, Poppi, Portoferraio, Rufina, Santa Maria a Monte, Strada in Chianti, Subbiano, Vicopisano, Volterra e Zona-Firenze, non fossero adempiuti gli obblighi previsti all’articolo 4 e 10 della direttiva 91/271;
11. Gli interventi sulla depurazione consistono, in alcuni casi, nell’associare al trattamento primario già esistente, trattamento previsto dai regolamenti urbanistici dei comuni toscani e dai regolamenti di gestione della pubblica fognatura, di cui all'articolo 107 del
12. In attuazione di quanto previsto nei piani stralcio del piano d’ambito vigente è stato dato corso e sono stati completati una parte rilevante degli interventi indifferibili ed urgenti finalizzati all’adeguamento, potenziamento o sostituzione dei sistemi di depurazione in essere. In particolare:
- con riferimento alla procedura d’infrazione n. 2014/2059, su un totale di quarantuno agglomerati inizialmente indicati come non conformi alla direttiva, sono stati completati gli interventi per l'adeguamento di venti agglomerati ai quali si aggiungono altri sette agglomerati i cui interventi si concluderanno entro il 31 dicembre 2021;
- con riferimento alla procedura d'infrazione n. 2017/2181, su un totale di ventidue agglomerati inizialmente indicati come non conformi alla direttiva, sono stati completati gli interventi per l'adeguamento di sei agglomerati ai quali si aggiungono altri sette agglomerati i cui interventi si concluderanno entro il 31/12/2021;
13. Gli interventi ancora non completati sono stati valutati e ricompresi nella programmazione oggetto del piano di gestione delle acque dell’Autorità di distretto dell'Appennino settentrionale e del piano di tutela delle acque, in conformità a quanto previsto dall’articolo 77 del
14. Nonostante il rilevante numero di interventi già realizzati e in corso di realizzazione in attuazione della
15. Preso atto che ulteriori ritardi e rallentamenti nell’ultimazione dei lavori e nella messa in esercizio degli impianti sono da collegarsi agli effetti dell'emergenza pandemica da COVID-19, dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili) e successivamente più volte prorogata;
16. Alla luce di un quadro così delineato e delle motivazioni descritte, è compito e interesse primario della Regione garantire l’osservanza dei parametri depurativi fissati dalla disciplina dell’Unione europea;
17. Al contempo è assolutamente indispensabile scongiurare situazioni di emergenza di tipo sanitario e di igiene pubblica che deriverebbero dalla chiusura degli scarichi interessati, consentendo la prosecuzione degli stessi mediante il rilascio, ai sensi dell’articolo 124, comma 6, del
18. Il servizio di fognatura e depurazione del servizio idrico integrato è intrinsecamente un servizio non interrompibile, non essendo interrompibile né la generazione delle acque reflue da parte delle utenze domestiche, né il drenaggio di quelle meteoriche che, nei centri urbani, è assicurato, in caso di pioggia, dalla rete fognaria, e che a fronte di una depurazione parziale, la non depurazione, si configura oggettivamente come un’alternativa di minor tutela dell’ambiente ed igienico sanitaria;
19. Per le finalità sopra descritte è pertanto urgente e necessario introdurre disposizioni rafforzative delle procedure acceleratorie di cui all’articolo 26 della
a) la definizione in legge dei tempi tecnici necessari per il completamento degli interventi sulla depurazione relativi ad agglomerati oggetto di procedure d’infrazione comunitaria per violazione della direttiva 91/271/CEE sulla base di stringenti cronoprogrammi dei lavori, contenuti nell'allegato A introdotto nella
b) la rimodulazione, mediante aggiornamento dei piani stralcio di cui alla
c) la riprogrammazione degli interventi relativi agli scarichi di acque reflue urbane di minore rilevanza, in quanto provenienti da agglomerati inferiori a duemila abitanti equivalenti, mediante differimento dei termini previsti dalla
d) la previsione nella presente legge di specifici tavoli tecnici, a cui partecipano l’AIT, i gestori del servizio idrico integrato e le strutture regionali competenti, per assicurare il costante presidio tecnico degli interventi sulla depurazione, di cui alla
e) l’inclusione degli interventi di depurazione per gli agglomerati di cui alla
f) la definizione, rispettivamente nell’ambito della
g) l’ampliamento degli specifici strumenti per il monitoraggio e la vigilanza e l'esercizio dei poteri sostitutivi già previsti dalla
20. Con riferimento ad alcuni interventi sulla depurazione per agglomerati oggetto delle procedure d’infrazione comunitaria, come individuati nel sopracitato allegato A alla
21. Per assicurare continuità al servizio pubblico di depurazione e scongiurare possibili situazioni di emergenza igienico-sanitaria derivanti dall'interruzione dello stesso, è altresì necessario introdurre una norma transitoria che permetta la prosecuzione degli scarichi in essere alle condizioni previste dal titolo provvisorio già rilasciato ai sensi della normativa previgente; tale prosecuzione è consentita per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di aggiornamento dell'autorizzazione provvisoria, in attuazione della presente legge e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022, ed è presidiata da un’istruttoria condotta d'ufficio dalle strutture regionali preposte che, se necessario, impartiscono prescrizioni integrative volte ad evitare il deterioramento del corpo idrico recettore e il pregiudizio alla salute e all’ambiente;
22. Al fine di assicurare il raccordo delle funzioni di presidio e vigilanza esercitate della Regione ai sensi della presente legge con i poteri di coordinamento attribuiti al Commissario unico per la depurazione in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 maggio 2020 (Nomina del prof. Maurizio Giugni a commissario unico e del dott. Stefano Vaccari e prof. Riccardo Costanza a Sub commissari, per la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione, di cui all'articolo 2 del
23. Tenuto conto della necessità di provvedere urgentemente per garantire il rispetto degli obblighi europei relativi al trattamento e allo scarico delle acque reflue urbane, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
CAPO I
Modifiche alla
Art. 1. Modifiche al preambolo della
1. Dopo il n. 5 bis del preambolo della
“5 ter. È altresì necessario dettare disposizioni acceleratorie per assicurare il completamento degli interventi di adeguamento nel più breve tempo possibile al fine di garantire l’osservanza dei parametri depurativi fissati dalla disciplina dell’Unione Europea ed il conseguimento di un livello di depurazione funzionale al raggiungimento degli obiettivi di qualità evitando l’aggravamento delle procedure d’infrazione in corso; tali disposizioni prevedono in particolare:
a) l’inclusione, indipendentemente dalla loro previsione nel piano ambientale ed energetico regionale (PAER), degli interventi di cui alla presente legge tra le opere d'interesse strategico di cui all’articolo 25 della
b) la definizione in legge dei tempi tecnici necessari per il completamento degli interventi sulla depurazione per agglomerati oggetto di procedure d’infrazione comunitaria per violazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, sulla base di stringenti cronoprogrammi dei lavori contenuti nell'allegato A della presente legge;
c) la possibilità di rimodulare, mediante aggiornamento dei piani stralcio di cui alla
2. Alla fine del n. 6 del preambolo della
Art. 2. Oggetto. Modifiche all’articolo 1 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della
“1 bis. La presente legge detta altresì disposizioni volte a garantire il completamento, nel più breve tempo possibile, delle opere e degli interventi di depurazione per gli agglomerati soggetti alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, ai fini della risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014/2059 (C. 668/19) e n. 2017/2181, per quanto attiene al territorio regionale.”.
Art. 3. Programmazione degli interventi indifferibili ed urgenti relativi agli scarichi. Modifiche all’articolo 2 della
1. Alla fine della lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della
“4 bis. Gli interventi di cui alla presente legge sono individuati tra le opere di interesse strategico d’interesse regionale di cui all’articolo 25 della
Art. 4. Disposizioni per il presidio degli interventi indifferibili ed urgenti concernenti agglomerati interessati da procedure di infrazione. Inserimento dell’ articolo 2 bis nella
1. Dopo l'articolo 2 della
“Art. 2 bis. Disposizioni per il presidio degli interventi indifferibili ed urgenti concernenti agglomerati interessati da procedure di infrazione
1. L'Autorità idrica toscana (AIT) e i gestori del servizio idrico integrato sono tenuti ad assicurare, in via prioritaria, la tempestiva realizzazione degli interventi indifferibili e urgenti per l'adeguamento, potenziamento o sostituzione dei sistemi di depurazione in essere e delle connesse infrastrutture, relativi agli scarichi provenienti da agglomerati sui quali sono state avviate procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea.
2. L'allegato A individua gli interventi di cui al comma 1 e ne definisce i relativi cronoprogrammi sulla base dell’istruttoria preventivamente svolta dall’AIT, che tiene conto anche dell’eventuale rideterminazione dei termini di conclusione degli interventi, in ragione di obiettive e comprovate difficoltà di natura tecnica, connesse ad eventi imprevedibili non dipendenti dalla condotta del gestore.
3. Con riferimento agli interventi di cui al presente articolo:
a) entro il 31 ottobre 2021, l'AIT recepisce i contenuti dell’allegato A adeguando la programmazione temporale contenuta nel piano di ambito e aggiornando, ove necessario, il piano stralcio;
b) entro trenta giorni dal recepimento dei termini di cui alla lettera a), i gestori interessati presentano istanza, ai sensi dell’articolo 6, per l'aggiornamento dell’autorizzazione provvisoria di cui all’articolo 124, comma 6, del d.lgs. 152/2006.”.
Art. 5. Inserimento dell’allegato A nella
1. Nella
Art. 6. Differimento dei termini di conclusione degli interventi concernenti agglomerati non interessati da procedura di infrazione. Inserimento dell’ articolo 2 ter nella
1. Dopo l’articolo 2 bis della
“Art. 2 ter. Differimento dei termini di conclusione degli interventi concernenti agglomerati non interessati da procedura di infrazione
1. Per gli interventi di cui alla presente legge, diversi da quelli di cui all’articolo 2 bis, per i quali non sia possibile il rispetto dei termini di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), a causa di obiettive e comprovate difficoltà di natura tecnica connesse ad eventi sopravvenuti e imprevedibili non dipendenti dalla condotta del gestore, come attestate da apposita istruttoria dell’AIT, i gestori possono presentare all’autorità medesima una proposta di rimodulazione dei cronoprogrammi indicando il termine ultimo per il completamento degli interventi che non può comunque superare la data del 22 dicembre 2024 e non deve compromettere il raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo recettore.
2. Nei casi di cui al comma 1:
a) AIT, entro il 30 novembre 2021, provvede ad inserire i nuovi termini di conclusione degli interventi nella programmazione temporale contenuta nel piano d’ambito, aggiornando, ove necessario, il piano stralcio ed i cronoprogrammi;
b) i gestori, entro trenta giorni dalla revisione degli atti di cui alla lettera a), presentano, ai sensi dell’articolo 6, apposita istanza per l'aggiornamento dell’autorizzazione provvisoria di cui all’articolo 124, comma 6, del d.lgs. 152/2006.”.
Art. 7. Potere di vigilanza della Regione. Modifiche all’articolo 3 della
1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della
“b) il rispetto dei termini di conclusione degli interventi previsti dalla presente legge, nonché dei tempi indicati nei relativi cronoprogrammi.”.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della
“1 bis. Ai fini del monitoraggio degli interventi di cui al comma 1, lettera b), si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 6 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private).”.
Art. 8. Poteri sostitutivi e diritto di rivalsa della Regione. Modifiche all’articolo 4 della
1. La rubrica dell’articolo 4 della
2. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 5 /2016 dopo le parole: “articolo 2, comma 1”, sono inserite le seguenti parole: “o gli ulteriori termini previsti dalla presente legge per il suo aggiornamento e per il recepimento degli interventi nella programmazione temporale contenuta nel piano di ambito”.
3. Al comma 2 dell’articolo 4 della
4. Il comma 3 dell’articolo 4 della
“3. La Giunta regionale provvede, con deliberazione, all'approvazione o all’aggiornamento del piano stralcio, nonché al recepimento degli interventi della programmazione temporale contenuta nel piano d’ambito, entro novanta giorni dalla decorrenza del termine previsto nella diffida di cui al comma 1.”.
5. Dopo il comma 5 dell’articolo 4 della
“5 bis. In caso di sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea per violazioni degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria imputabili ad AIT o ai gestori, la Regione può rivalersi, nei confronti degli stessi, degli oneri finanziari eventualmente sopportati nell’ambito dei procedimenti di cui all'articolo 43 della
Art. 9. Approvazione dei progetti degli interventi. Modifiche all’articolo 5 della
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 5 della
Art. 10. Autorizzazioni. Modifiche all’articolo 6 della
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della
“4 bis. La documentazione allegata all’istanza per il rilascio o l’aggiornamento dell’autorizzazione provvisoria riporta il cronoprogramma aggiornato degli interventi da attuare e contiene altresì i dati relativi allo stato e alle caratteristiche attuali dell’impianto, con particolare riferimento al carico in ingresso, alla portata addotta all’impianto, alla portata scaricata e ai limiti attuali di scarico.”.
2. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 6 della
“4 ter. In relazione alle caratteristiche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni ambientali del corpo recettore, la struttura regionale competente provvede, in sede di rilascio o aggiornamento dell'autorizzazione provvisoria, ad impartire le necessarie cautele gestionali e prescrizioni, relative ai presidi depurativi provvisori, finalizzate ad evitare il verificarsi di un deterioramento dello stato di qualità del corpo recettore o un pregiudizio alla salute pubblica e all’ambiente.”.
3. Dopo il comma 4 ter dell’articolo 6 della
“4 quater. Durante il periodo di vigenza dell'autorizzazione provvisoria, i controlli e le attività di monitoraggio di cui al comma 3, sono effettuati dall’ Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), in conformità a quanto previsto dalla
CAPO II
Modifiche alla legge regionale
Art. 11. Norme transitorie per le acque reflue urbane. Modifiche all’articolo 26 della
1. Alla lettera a bis) del comma 2 dell’articolo 26 della
2. Al comma 3 dell'articolo 26 della
3. Al comma 4 dell’articolo 26 della
CAPO III
Norme finanziare e disposizioni finali e transitorie
Art. 12. Disposizioni finali
1. Ai fini del presidio degli interventi sulla depurazione, di cui alla
Art. 13. Disposizioni transitorie
1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ove necessario in attuazione della medesima, sono approvati e sottoscritti gli aggiornamenti e le modifiche degli accordi e contratti di programma di cui all'articolo 26, comma 2, della
2. Al fine di assicurare continuità al servizio pubblico di depurazione evitando situazioni di emergenza igienico-sanitaria che possono derivare dall’interruzione dello stesso, fino all’aggiornamento dell’autorizzazione provvisoria di cui all’articolo 26, comma 2, lettera a bis) della
Art. 14. Norma finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 15. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Allegato A – Interventi indifferibili ed urgenti concernenti agglomerati interessati da procedure di infrazione (articolo 2 bis