Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 27/01/2016 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Programmazione degli interventi indifferibili ed urgenti relativi agli scarichi |
Art. 3. Potere di vigilanza della Regione |
Art. 4. Poteri sostitutivi della Regione |
Art. 5. Approvazione dei progetti degli interventi |
Art. 6. Autorizzazioni |
Art. 7. Entrata in vigore |
§ 5.4.255 - L.R. 27 gennaio 2016, n. 5.
Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali.
(B.U. 5 febbraio 2016, n. 3)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), e l’articolo 44 dello Statuto;
Visto il
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 1° dicembre 2015;
Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, espresso dalla Prima commissione consiliare nella seduta del 14 dicembre 2015;
Considerato quanto segue:
1. Sono presenti in Toscana scarichi di acque reflue urbane recapitanti in acque dolci o di transizione provenienti da agglomerati superiori o uguali ai duemila abitanti equivalenti, nonché scarichi di acque reflue urbane recapitanti in acque marino costiere provenienti da agglomerati superiori o uguali ai diecimila abitanti equivalenti, che non risultano ancora sottoposti a trattamento secondario oppure per cui detto trattamento non risulta correttamente dimensionato;
2. Il mancato adeguamento degli impianti di depurazione o il mancato collettamento delle acque reflue urbane ad impianti di depurazione determina, in alcuni casi, il superamento dei valori limite di emissione previsti nella parte III, allegato 5, del
3. L’articolo 124, comma 6, del
4. In attuazione dell’articolo 124, comma 6, del
5. Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione degli interventi sulla depurazione, la presente legge prevede l’elaborazione di un piano stralcio dei piani di ambito vigenti, contenente l’elenco dei suddetti interventi con relativo cronoprogramma fissando la data al 31 dicembre 2021, in analogia a quanto previsto dall’articolo 26 della
5 bis. Gli interventi sulla depurazione consistono, in alcuni casi, nell’associare al trattamento primario già esistente (trattamento previsto dai regolamenti urbanistici dei comuni toscani e dai regolamenti di gestione della pubblica fognatura, di cui all'articolo 107 del
6. Al fine di prevenire, durante il tempo necessario alla realizzazione dei suddetti interventi, situazioni di emergenza di tipo sanitario e di igiene pubblica, la presente legge prevede il rilascio di un’autorizzazione allo scarico provvisoria, per il periodo strettamente necessario alla realizzazione delle opere di adeguamento del trattamento delle acque reflue urbane;
7. Con riferimento all’autorizzazione unica ambientale, prevista dall’articolo 3, comma 6, del regolamento emanato con
8. Di accogliere il parere istituzionale della Prima Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge;
9. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1. Oggetto
1. In attuazione di quanto previsto all’articolo 124, comma 6, del
Art. 2. Programmazione degli interventi indifferibili ed urgenti relativi agli scarichi
1. Al fine di garantire il pieno rispetto della normativa ed il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità stabiliti dai piani di gestione dei distretti idrografici e dal piano di tutela delle acque di cui, rispettivamente, agli articoli 117 e 121 del
2. Il piano stralcio definisce, tenendo conto anche di eventuali ipotesi di revisione del perimetro degli agglomerati sulla base dei criteri di valutazione tecnica ed economica di cui all’articolo 74, comma 1, lettera n), del
a) i termini di conclusione degli interventi, che non possono superare i tempi tecnici strettamente necessari e, comunque, il termine del 31 dicembre 2021;
b) gli adempimenti necessari per la realizzazione di ciascun intervento ed il relativo cronoprogramma [2].
3. Gli interventi contenuti nel piano stralcio sono recepiti nella programmazione temporale degli interventi contenuta nei piani di ambito.
4. Nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2, l’AIT provvede ad adeguare il piano stralcio alle successive modifiche degli atti di pianificazione di ambito nonché alle modifiche del perimetro degli agglomerati.
Art. 3. Potere di vigilanza della Regione
1. La Regione vigila sull’approvazione del piano stralcio entro il termine di cui all’articolo 2 ed esercita funzioni di impulso, anche attraverso il coordinamento dei soggetti interessati. La Regione, in particolare, monitora:
a) l'approvazione del piano stralcio ai sensi dell’articolo 2;
b) il rispetto dei termini di conclusione degli interventi, nonché dei tempi indicati nel cronoprogramma di cui all'articolo 2, comma 2.
Art. 4. Poteri sostitutivi della Regione
1. Decorso il termine per l'approvazione del piano stralcio di cui all’articolo 2, comma 1, senza che l'AIT abbia provveduto o, comunque, vi abbia provveduto solo in parte o in difformità alle disposizioni della presente legge, il Presidente della Giunta regionale diffida l’ente a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni.
2. Decorso il termine previsto nella diffida, alla predisposizione e approvazione del piano stralcio provvede la Giunta regionale avvalendosi delle strutture tecniche dell'AIT. I costi per l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente articolo sono a carico dell’AIT.
3. La Giunta regionale, provvede, con deliberazione, all'approvazione del piano stralcio, entro novanta giorni dal decorso del termine previsto nella diffida di cui al comma 1.
4. L'esercizio del potere sostitutivo da parte della Giunta regionale comporta l'inefficacia degli atti adottati dall'AIT, salvi gli atti eventualmente adottati in senso conforme alla diffida di cui al comma 1.
5. Per la realizzazione degli interventi individuati nel piano stralcio, la Regione esercita altresì i poteri sostitutivi di cui all’articolo 26 della
Art. 5. Approvazione dei progetti degli interventi
1. L’AIT provvede, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera d), della
Art. 6. Autorizzazioni
1. La struttura regionale competente, nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale di cui al regolamento emanato con
2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1, è stabilita tenendo conto dei tempi necessari alla realizzazione degli interventi e per un periodo tale da garantire che lo scarico non pregiudichi il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità del copro idrico recettore interessato.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1, individua altresì le modalità dei controlli e delle attività di monitoraggio sullo stato di qualità del corpo idrico recettore interessato;
4. Alla scadenza dell’autorizzazione provvisoria, la struttura regionale competente, nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale di cui al regolamento emanato con
Art. 7. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] Considerato inserito dall'art. 40 della
[2] Comma così modificato dall'art. 41 della