Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 29/12/2020 |
Numero: | 98 |
Sommario |
Art. 1. Contributi ai piccoli comuni per investimenti. Modifiche all’articolo 82 bis della l.r. 68/2011 |
Art. 2. Disposizioni transitorie sulla disciplina dei contributi alle unioni e ai piccoli comuni. Modifiche all’articolo 111 della l.r. 68/2011 |
Art. 3. Fondo di rotazione per il supporto finanziario agli ATC. Modifiche all’articolo 63 bis della l.r. 3/1994 |
Art. 4. Risorse geotermiche e minerarie. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 45/1997 |
Art. 5. Cooperative di comunità. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 73/2005 |
Art. 6. Eccedenze alimentari. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 32/2009 |
Art. 7. Tutela della qualità dell'aria. Piani di azione comunale. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 9/2010 |
Art. 8. Svolgimento del servizio di TPL. Modifiche all’articolo 102 della l.r. 65/2010 |
Art. 9. Contributi finanziari e attività di valorizzazione delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 5/2012 |
Art. 10. Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 5/2012 |
Art. 11. Disposizioni concernenti il sistema tangenziale di Lucca. Modifiche all' articolo 45 bis della l.r. 77/2012 |
Art. 12. Interventi sul Porto di Livorno. Modifiche all'articolo 34 della l.r. 86/2014 |
Art. 13. Manutenzione dell'itinerario della Via Francigena. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 77/2017 |
Art. 14. Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 77/2017 |
Art. 15. Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina. Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 77/2017 |
Art. 16. Manutenzione rete ciclabile. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 77/2017 |
Art. 17. Istituzione del fondo per la mobilità individuale e l’autonomia personale. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 81/2017 |
Art. 18. Mobilità persone con disabilità. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 81/2017 |
Art. 19. Sostegno alle PMI del “sistema neve” in Toscana per il rinnovo della vita tecnica degli impianti di risalita. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 73/2018 |
Art. 20. Contributi straordinari per la qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani fragili. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 73/2018 |
Art. 21. Finanziamento progettazione di interventi in materia di viabilità regionale. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 73/2018 |
Art. 22. Contributi straordinari ad ANAS Spa per la realizzazione del ponte sul Fiume Arno in località Fibbiana. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 73/2018 |
Art. 23. Realizzazione interventi sul sistema viario di Pisa. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 73/2018 |
Art. 24. Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 19/2019 |
Art. 25. Incentivi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 19/2019 |
Art. 26. Contributi straordinari per la viabilità nei Comuni di Pisa e di San Giuliano Terme. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 65/2019 |
Art. 27. Collegamento ferroviario CollesalvettiVada e by pass di Pisa. Modifiche all'articolo 32 della l.r. 65/2019 |
Art. 28. Contributi straordinari alla Provincia di Pisa per il collegamento della SGC FIPILI con l'A11. Modifiche all'articolo 33 della l.r. 65/2019 |
Art. 29. Acquisto immobili della AOU Meyer. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 79/2019 |
Art. 30. Contributi straordinari per l'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito portuale. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 79/2019 |
Art. 31. Gestione della Laguna di Orbetello. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 79/2019 |
Art. 32. Contributo all'Azienda USL Toscana centro per il supporto all'attività di vigilanza nell'ambito del piano straordinario di controlli per il lavoro sicuro nell'area Toscana centro. Modifiche [...] |
Art. 33. Contributi straordinari al Comune di Volterra per l'avvio di studi ed interventi finalizzati al recupero e restauro dell'anfiteatro romano. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 79/2019 |
Art. 34. Contributo per la realizzazione del nuovo ospedale di Livorno. Abrogazione dell'articolo 2 della l.r. 28/2020 |
Art. 35. Contributo alla Fondazione Guido d’Arezzo per la gestione della collezione “Oro d’autore”. Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 40/2020 |
Art. 36. Accordi con i gestori del servizio idrico. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 73/2020 |
Art. 37. Copertura finanziaria |
Art. 38. Entrata in vigore |
§ 6.1.420 - L.R. 29 dicembre 2020, n. 98.
Legge di stabilità per l'anno 2021.
(B.U. 31 dicembre 2020, n. 135)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4 dello Statuto;
Visto il
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Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta dell’11 dicembre 2020;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale per le Pari Opportunità nella seduta dell’11 dicembre 2020;
Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza delle Autonomie sociali nella seduta dell’11 dicembre 2020;
Considerato quanto segue:
1. È opportuno migliorare e semplificare la disciplina dei contributi ai piccoli comuni per investimenti di cui all’articolo 82 bis della
2. È opportuno modificare, per i contributi per investimenti concessi ai piccoli comuni nel 2020, i termini posti al comune beneficiario per l’effettuazione dei pagamenti o per la sussistenza dell’esigibilità delle spese, posticipandoli al 30 giugno 2021, al fine di evitare revoche dovute al maggior tempo che può essere risultato necessario alla realizzazione dei lavori e delle opere in conseguenza della situazione di emergenza sanitaria;
3. È necessario correggere la disposizione attualmente vigente del comma 2 dell'articolo 7 della
4. È opportuno stanziare ulteriori 300.000,00 euro al fine di soddisfare le graduatorie, approvate a seguito di bando in osservanza della normativa sugli aiuti di Stato, per il sostegno delle cooperative di comunità di cui all'articolo 11 bis della
5. È opportuno dare continuità anche per l'anno 2023 alle azioni del programma pluriennale della
6. È opportuno modificare l’articolo 102 della
7. È opportuno conferire maggiore stabilità all’intervento della
8. Al fine di liberare risorse non spendibili sull'annualità 2020 o di proiettare spese già previste anche sull'annualità 2023 ora coperta dal nuovo bilancio, è opportuno procedere a rimodulazioni di alcune misure relative alle politiche regionali in materia di viabilità, in modo da assicurare la continuità degli interventi;
9. È necessario prevedere anche per il 2023 un contributo straordinario destinato ad interventi di manutenzione dell'itinerario della Via Francigena, relativo a strade ubicate fuori dai centri abitati, la cui entità è commisurata al costo medio chilometrico ed alle tipologie di strade interessate e prevedendo, ai fini dell’ottimizzazione degli interventi, che gli stessi siano realizzati nell'ambito delle convenzioni per l'esercizio associato di cui all'articolo 15 della
10. È opportuno prolungare il sostegno finanziario degli interventi in materia di violenza di genere e contrasto alle discriminazioni anche per l’anno 2023 destinando a tal fine la stessa somma di euro 205.000,00, già prevista a legislazione attualmente vigente per l’annualità 2022;
11. È opportuno proseguire l’azione di finanziamento finalizzata allo sviluppo della progettazione del sistema tramviario fiorentino e della sua estensione nell’area metropolitana, aggiungendo il finanziamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica dell’estensione della linea 1 dall’ospedale di Careggi verso l’ospedale pediatrico Meyer;
12. È necessario proseguire l’azione di finanziamento della manutenzione ordinaria riguardante la rete ciclabile di interesse regionale prevista nel piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) con un fabbisogno aggiuntivo richiesto dal completamento progressivamente crescente degli interventi che necessitano quindi di manutenzione;
13. Al fine di favorire la piena integrazione delle persone con disabilità, è necessario stanziare la somma di 200.000,00 euro anche per l'annualità 2023, per dare attuazione a quanto previsto dalla
14. Per dare continuità alle misure di sostegno verso tutti gli impianti privati per i quali è obbligatorio provvedere al rinnovo vita tecnica, rivolto alle sole piccole e medie imprese (PMI) che hanno in proprietà o gestiscono tali impianti, si prevede la concessione di contributi in conto capitale per interventi di revisione degli impianti sciistici di interesse regionale, aumentando l'importo per l'annualità 2021;
15. È opportuno rafforzare il finanziamento di progetti di sperimentazione realizzati dai comuni finalizzati a riqualificare spazi urbani colpiti dal fenomeno della desertificazione commerciale e/o caratterizzate da situazioni di particolare degrado;
16. Al fine di proseguire anche nel 2021 le politiche per incentivare l’utilizzo dei servizi ferroviari che interessano il territorio regionale nel trasporto ferroviario intermodale e trasbordato, si ritiene di confermare il livello di spesa del 2020, integrando lo stanziamento di bilancio 2021 di ulteriori euro 340.000,00;
17. È opportuno rafforzare i contributi di cofinanziamento già previsti per le annualità 2021 – 2022 per garantire ad un numero più ampio di comuni i benefici connessi al miglioramento dell'accessibilità dei porti turistici regionali;
18. È necessario assicurare la prosecuzione delle iniziative finalizzate alla salvaguardia della Laguna di Orbetello anche nell'annualità 2023;
19. È opportuno assicurare alla Fondazione Guido d’Arezzo un contributo pari ad euro 200.000,00 per l’annualità 2021 per il progressivo completamento del percorso espositivo della collezione “Oro d’autore”, di proprietà regionale, in vista della futura costituzione di un museo, nell’ambito di un progetto di valorizzazione culturale avente ad oggetto la stessa collezione;
20. Si rende necessario rinviare il termine del 30 novembre 2020 per la sottoscrizione degli accordi volti alla semplificazione della procedura di rilascio delle relative concessioni e definire quale nuovo termine il 30 giugno 2021, in quanto l’evolvere della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19 e l’attuale contesto di rischio, che ha reso necessario prorogare lo stato di emergenza nazionale al 31 gennaio 2021, impone la messa in atto di iniziative di carattere straordinario ed urgente al fine di fronteggiare adeguatamente situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio regionale;
21. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, anche in considerazione del periodo di approvazione, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
CAPO I
Disposizioni in materia di enti locali
Art. 1. Contributi ai piccoli comuni per investimenti. Modifiche all’articolo 82 bis della
1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 82 bis della
2. Il secondo e il terzo periodo del comma 4 dell’articolo 82 bis della
3. La lettera b) del comma 6 dell’articolo 82 bis della
“b) i contributi possono essere concessi a condizione che il comune non abbia ottenuto, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3, altri finanziamenti pubblici o privati, fatta salva l’eventuale compartecipazione alla spesa a carico del bilancio del comune; sono comunque escluse le spese di progettazione finanziate ai sensi dell’articolo 93.”.
4. La lettera c) del comma 6 dell’articolo 82 bis della
5. Il numero 2) della lettera a) del comma 9 dell’articolo 82 bis della
“2) è liquidata la somma residua, nei limiti della somma concessa, sulla base dei pagamenti effettuati entro il 31 dicembre dell’anno di concessione del contributo o comunque della sussistenza entro la medesima data di spese esigibili;”.
6. All’alinea del comma 10 dell’articolo 82 bis della
7. Dopo il comma 15 dell'articolo 82 bis della
“15 bis. Per far fronte alle spese conseguenti alla proroga dei termini di cui all'ultimo periodo dell'articolo 111, comma 7 undecies, è autorizzata l'ulteriore spesa massima di euro 3.500.000,00 per l'anno 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023.”.
Art. 2. Disposizioni transitorie sulla disciplina dei contributi alle unioni e ai piccoli comuni. Modifiche all’articolo 111 della
1. Il comma 7 decies dell’articolo 111 della
“7 decies. Le verifiche di effettività di cui all’articolo 91, previste per l’anno 2020, sono posticipate all’anno 2022. Negli anni 2020 e 2021, in deroga a quanto previsto dagli articoli 90 e 91, i contributi di cui all’articolo 90 sono concessi unicamente alle unioni già beneficiarie dei contributi dell’anno 2019, alle sole condizioni che non si trovino in fase di scioglimento e che rispettino i requisiti di cui all’articolo 24, comma 4. I contributi concessi nell’anno 2020 non sono soggetti a revoca. Le risorse previste nel bilancio regionale per gli anni 2020 e 2021 e destinate ai contributi dell’articolo 90 sono assegnate a dette unioni in proporzione a quelle concesse nell’anno 2019. Negli stessi anni 2020 e 2021 i contributi di cui all’articolo 82 sono concessi ai piccoli comuni interessati sulla base delle funzioni ivi previste che, alla data di avvio del procedimento di concessione, risultano esercitate ai sensi degli statuti delle unioni cui i medesimi comuni appartengono, indipendentemente dagli esiti dell’ultima verifica di effettività svolta.”.
2. Alla fine del comma 7 undecies dell’articolo 111 della
CAPO II
Disposizioni di carattere finanziario
Art. 3. Fondo di rotazione per il supporto finanziario agli ATC. Modifiche all’articolo 63 bis della
1. Il comma 2 quinquies dell’articolo 63 bis della
“2 quinquies. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 12 bis è autorizzata la spesa di euro 25.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, cui si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2021 – 2023.”.
Art. 4. Risorse geotermiche e minerarie. Modifiche all’articolo 7 della
1. Al comma 2 dell’articolo 7 della
Art. 5. Cooperative di comunità. Modifiche all'articolo 13 della
1. Nell'alinea del comma 4 bis dell'articolo 13 della
2. Dopo la lettera c) del comma 4 bis dell'articolo 13 della
"c bis) per euro 300.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità", di cui euro 210.967,00.00 a valere sul Titolo 2 "Spese in conto capitale" ed euro 89.033,00 a valere sul Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021.".
Art. 6. Eccedenze alimentari. Modifiche all'articolo 4 della
1. Dopo il comma 2 quater dell'articolo 4 della
“2 quinquies. È autorizzata un'ulteriore spesa di euro 200.000,00 per l'anno 2023, cui si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2023.”.
Art. 7. Tutela della qualità dell'aria. Piani di azione comunale. Modifiche all’articolo 12 della
1. Il comma 1 dell’articolo 12 della
“1. La Giunta regionale individua i comuni tenuti all’elaborazione ed approvazione del PAC con riferimento alla classificazione delle zone e agglomerati di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), effettuata e periodicamente aggiornata sulla base della valutazione della qualità dell’aria ambiente di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b).”.
Art. 8. Svolgimento del servizio di TPL. Modifiche all’articolo 102 della
1. Nell’alinea del comma 2 dell’articolo 102 della
2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 102 della
3. Al comma 2 bis dell’articolo 102 della
Art. 9. Contributi finanziari e attività di valorizzazione delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche all’articolo 8 della
1. Al comma 1 e al comma 2 dell’articolo 8 della
Art. 10. Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 13 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della
“2 bis. Per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 è autorizzata la spesa di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023.”.
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 13 della
“2 ter. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.”.
Art. 11. Disposizioni concernenti il sistema tangenziale di Lucca. Modifiche all' articolo 45 bis della
1. Al comma 2 bis dell'articolo 45 bis della
2. Il comma 3 bis dell'articolo 45 bis della
“3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 2 bis, pari a euro 11.000.000,00 per l'anno 2022 ed euro 4.000.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2022 e 2023.”.
Art. 12. Interventi sul Porto di Livorno. Modifiche all'articolo 34 della
1. Al comma 1 dell'articolo 34 della
2. Il comma 3 dell'articolo 34 della
“3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per via d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2022 e 2023.”.
3. Al comma 4 dell'articolo 34 della
Art. 13. Manutenzione dell'itinerario della Via Francigena. Modifiche all’articolo 6 della
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della
2. La lettera b bis) del comma 4 dell’articolo 6 della
“b bis) di euro 120.000,00 per l’anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;”.
3. Dopo la lettera b bis) del comma 4 dell’articolo 6 della
“b ter) di euro 120.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023.”.
Art. 14. Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all'articolo 9 della
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della
2. Il comma 4 bis dell'articolo 9 della
“4 bis. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte:
a) fino a un massimo di euro 605.000,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
b) fino a un massimo di euro 205.000,00 per l'anno 2020 con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
c) fino a un massimo di euro 285.000,00 per l'anno 2021 ed euro 205.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023.”.
Art. 15. Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina. Sostituzione dell’articolo 12 della
1. L’articolo 12 della
“Art. 12 - Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all’importo massimo di euro 7.300.000,00 per gli anni 2021 e 2022, previa stipula di specifici accordi con i soggetti pubblici interessati, per:
a) lo sviluppo della progettazione riguardante il sistema tramviario fiorentino e la sua estensione nell'area metropolitana per l’importo massimo di euro 7.200.000,00 nel biennio 2021 – 2022;
b) la progettazione di fattibilità tecnico economica per l’estensione della linea tramviaria 1 verso l’ospedale Meyer per l’importo massimo di euro 100.000,00 nel 2021.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera a), si fa fronte per l’importo massimo di euro 2.900.000,00 per l'anno 2021 e di euro 4.300.000,00 per l'anno 2022 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021 e 2022.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera b), si fa fronte per l’importo massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2021 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.”.
Art. 16. Manutenzione rete ciclabile. Modifiche all'articolo 14 della
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della
2. La lettera b bis) del comma 2 dell'articolo 14 della
“b bis) fino a un massimo di euro 170.000,00 per l'anno 2020, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;”.
3. Dopo la lettera b bis) del comma 2 dell'articolo 14 della
“b ter) fino a un massimo di euro 995.000,00 per il triennio 2021 – 2023, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, secondo la seguente ripartizione:
1) euro 255.000,00 per l'anno 2021;
2) euro 340.000,00 per l'anno 2022;
3) euro 400.000,00 per l'anno 2023.”.
Art. 17. Istituzione del fondo per la mobilità individuale e l’autonomia personale. Modifiche all’articolo 5 della
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della
Art. 18. Mobilità persone con disabilità. Modifiche all'articolo 9 della
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della
2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 della
“b bis) per l'anno 2023, per l’importo di euro 25.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti” e, per l’importo di euro 175.000,00, a valere sugli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2023.”.
Art. 19. Sostegno alle PMI del “sistema neve” in Toscana per il rinnovo della vita tecnica degli impianti di risalita. Modifiche all'articolo 2 della
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della
2. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 2 della
“b) fino all'importo massimo di euro 320.000,00 per l'anno 2020 con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;”.
3. Dopo la lettera b del comma 3 dell’articolo 2 della
“b bis) fino all'importo massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.”.
Art. 20. Contributi straordinari per la qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani fragili. Modifiche all’articolo 3 della
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della
2. Il comma 4 dell'articolo 3 della
“4. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 1.700.000,00 per gli anni dal 2019 al 2023, cui si fa fronte come segue:
a) per l’anno 2019, per l’importo di euro 300.000,00, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
b) per l’anno 2020 per euro 500.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
c) per gli anni 2021, 2022 e 2023, per euro 300.000,00 annui, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023.”.
Art. 21. Finanziamento progettazione di interventi in materia di viabilità regionale. Modifiche all’articolo 7 della
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della
2. Il comma 2 dell’articolo 7 della
“2. All'onere di spesa di cui al comma 1, per un massimo di complessivi euro 1.548.531,14, si fa fronte come segue:
a) fino a un massimo di euro 367.847,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
b) fino a un massimo di euro 675.000,00 per l’anno 2020 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
c) fino a un massimo di euro 505.684,14 per l’anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.” [3].
Art. 22. Contributi straordinari ad ANAS Spa per la realizzazione del ponte sul Fiume Arno in località Fibbiana. Modifiche all'articolo 10 della
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della
2. Il comma 2 dell'articolo 10 della
“2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 3.500.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2022.”.
Art. 23. Realizzazione interventi sul sistema viario di Pisa. Modifiche all'articolo 13 della
1. Al comma 1 dell'articolo 13 della
2. Il comma 2 dell'articolo 13 della
“2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 4.000.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2022.”.
Art. 24. Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie. Modifiche all’articolo 14 della
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della
2. Il comma 3 dell'articolo 14 della
"3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a complessivi euro 223.134.804,54, si fa fronte:
a) per l’anno 2019, per euro 50.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
b) per l’anno 2020, per euro 62.134.804,54 con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
c) per gli anni 2021 e 2022, rispettivamente per euro 71.000.000,00 ed euro 40.000.000,00, con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 202 e 2022. ".
Art. 25. Incentivi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato. Modifiche all'articolo 16 della
1. Al comma 1 dell'articolo 16 della
2. Il comma 3 dell'articolo 16 della
“3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 420.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte con gli stanziamenti rispettivamente:
a) per l'anno 2020, della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
b) per l'anno 2021, della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.”.
Art. 26. Contributi straordinari per la viabilità nei Comuni di Pisa e di San Giuliano Terme. Modifiche all'articolo 29 della
1. Al comma 1 dell'articolo 29 della
2. Il comma 2 dell'articolo 29 della
“2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 800.000,00, per l’anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 –2023, annualità 2021.” [4].
Art. 27. Collegamento ferroviario CollesalvettiVada e by pass di Pisa. Modifiche all'articolo 32 della
1. Al comma 1 dell'articolo 32 della
2. Il comma 2 dell'articolo 32 della
“2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a un massimo di euro 2.500.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.”.
Art. 28. Contributi straordinari alla Provincia di Pisa per il collegamento della SGC FIPILI con l'A11. Modifiche all'articolo 33 della
1. Al comma 1 dell'articolo 33 della
2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 33 della
“b) fino a un massimo di euro 500.000,00, per l’anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.”.
Art. 29. Acquisto immobili della AOU Meyer. Modifiche all'articolo 4 della
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della
“2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 20.342.900,00, previa valutazione di congruità dell’Agenzia del demanio, secondo la seguente ripartizione:
a) euro 7.500.000,00 per il 2020, per l’acquisto del complesso immobiliare sito in via Pico della Mirandola a Firenze;
b) euro 12.842.900,00 per il 2021, per l’acquisto del complesso immobiliare ex ospedale Meyer sito in via Luca Giordano a Firenze.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 4 della
“3. Agli oneri di cui al comma 2 si fa fronte rispettivamente:
a) per euro 7.500.000,00 per il 2020 nell’ambito degli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
b) per euro 12.842.900,00 per il 2021 nell’ambito degli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.”.
Art. 30. Contributi straordinari per l'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito portuale. Modifiche all'articolo 8 della
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della
a) dopo le parole: “spazi portuali” sono inserite le seguenti: “e delle aree pubbliche direttamente funzionali alla fruizione del porto”;
b) le parole: “100.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022” sono sostituite dalle seguenti: “100.000,00 per l'anno 2021 e 200.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023”.
2. Al comma 2 dell’articolo 8 della
3. Il comma 3 dell'articolo 8 della
“3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 100.000,00 per l'anno 2021 e euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d'acqua”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023.”.
Art. 31. Gestione della Laguna di Orbetello. Modifiche all'articolo 12 della
1. Al comma 1 dell'articolo 12 della
2. Il comma 2 dell'articolo 12 della
“2. Agli oneri di spesa di cui al comma 1, fino all’importo massimo di euro 1.120.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.”.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della
“2 bis. Agli oneri di spesa di cui al comma 1, fino all’importo massimo di euro 1.120.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023.”.
Art. 32. Contributo all'Azienda USL Toscana centro per il supporto all'attività di vigilanza nell'ambito del piano straordinario di controlli per il lavoro sicuro nell'area Toscana centro. Modifiche all'articolo 14 della
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della
"2 bis. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 100.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.".
Art. 33. Contributi straordinari al Comune di Volterra per l'avvio di studi ed interventi finalizzati al recupero e restauro dell'anfiteatro romano. Modifiche all’articolo 16 della
1. Al comma 1 dell'articolo 16 della
2. Il comma 2 dell'articolo 16 della
“2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a complessivi euro 500.000,00, si fa fronte rispettivamente:
a) per euro 250.000,00 per l'anno 2020, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
b) per euro 250.000,00 per l'anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.”.
Art. 34. Contributo per la realizzazione del nuovo ospedale di Livorno. Abrogazione dell'articolo 2 della
1. L'articolo 2 della
Art. 35. Contributo alla Fondazione Guido d’Arezzo per la gestione della collezione “Oro d’autore”. Sostituzione dell'articolo 3 della
1. L’articolo 3 della
“Art. 3 - Contributo alla Fondazione Guido d’Arezzo per la gestione della collezione “Oro d’autore”
1. La Giunta regionale è autorizzata alla concessione di un contributo, pari ad euro 200.000,00 per l’annualità 2021, a favore della Fondazione Guido d’Arezzo, nell’ambito di un progetto di valorizzazione culturale della collezione “Oro d’autore”, di proprietà regionale, di cui all’articolo 43, comma 1, della
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente alla definizione dei rapporti tra la Fondazione Guido d’Arezzo, il Comune di Arezzo, Arezzo Fiere e Congressi s.r.l. e la Regione, subentrata nella proprietà della collezione, previa stipula di uno specifico accordo che ne disciplini le modalità di erogazione e di realizzazione degli interventi.
3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l’annualità 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.”.
Art. 36. Accordi con i gestori del servizio idrico. Modifiche all’articolo 1 della
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della
CAPO III
Norme finali
Art. 37. Copertura finanziaria
1. Dall'attuazione degli articoli 4, 6, 7 e 34, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni della presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2021 – 2023, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa nell'ambito degli equilibri complessivi di bilancio, calcolati ai sensi dell'articolo 40 del
Art. 38. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] Rubrica così rettificata con Avviso pubblicato nel B.U. 13 gennaio 2021, n. 1.
[2] Articolo abrogato dall'art. 17 della
[3] Comma così modificato dall'art. 43 della
[4] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 29 gennaio 2021, n. 5.