§ 6.1.415 - L.R. 4 agosto 2020, n. 75.
Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020 – 2022.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:04/08/2020
Numero:75


Sommario
Art. 1.  Gestione delle tasse automobilistiche. Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 49/2003
Art. 2.  Cooperative di comunità. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 73/2005
Art. 3.  Semplificazione delle rendicontazioni delle imprese. Inserimento dell’articolo 14 bis nella l.r. 71/2017
Art. 4.  Manutenzione rete ciclabile. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 77/2017
Art. 5.  Contributo straordinario alla società Grossetofiere S.p.A. Abrogazione dell'articolo 49 della l.r. 65/2019
Art. 6.  Norma transitoria. Inserimento dell’ articolo 10 bis nella l.r. 69/2020
Art. 7.  Contributi per il sistema aeroportuale toscano
Art. 8.  Contributo straordinario al Comune di Certaldo per lavori alla sede comunale
Art. 9.  Sostegno alle imprese del “sistema neve” in Toscana
Art. 10.  Contributo straordinario al Comune di Filattiera per opere di completamento del rifugio Logarghena
Art. 11.  Contributi straordinari per impiantistica sportiva
Art. 12.  Contributo straordinario al Comune di Pontedera per spese legate alla sostituzione dell’edificio che ospita la scuola dell’infanzia dell’IC Curtatone e Montanara
Art. 13.  Contributo straordinario al Comune di Poggibonsi per la realizzazione dei lavori sull’edificio che ospita la scuola secondaria di I grado L. Da Vinci
Art. 14.  Contributo straordinario per il progetto definitivo del sottopasso ferroviario nel Comune di Signa
Art. 15.  Completamento lavori di adeguamento strutturale del ponte Catolfi
Art. 16.  Copertura finanziaria
Art. 17.  Entrata in vigore


§ 6.1.415 - L.R. 4 agosto 2020, n. 75.

Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020 – 2022.

(B.U. 6 agosto 2020, n. 77)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana);

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);

Vista la legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021);

Vista la legge regionale 24 luglio 2020, n. 69 (Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011);

Considerato quanto segue:

1. A seguito dell’articolo 51, comma 2 bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2019, n. 157, con il quale la gestione dell’Archivio nazionale delle tasse automobilistiche è stata affidata al soggetto gestore del Pubblico registro automobilistico (PRA), è opportuno prevedere che la Regione e il soggetto gestore del PRA possano definire, anche mediante la cooperazione, le attività di gestione, controllo ed aggiornamento dell’archivio regionale della tassa automobilistica;

2. È opportuno un supporto al sistema aeroportuale e all’economia dei trasporti aeroportuali, nelle forme previste dalla disciplina sugli aiuti di Stato, per accompagnare e supportare il percorso di ripartenza dopo l'emergenza COVID-19, nonché di ulteriore riqualificazione delle stesse infrastrutture aeroportuali;

3. La normativa nazionale prevede ed incentiva misure generali di semplificazione dei procedimenti agevolativi in favore delle imprese e in tale disciplina si collocano le norme di semplificazione atte a favorire, facilitare ed accelerare, i tempi istruttori e dei procedimenti di erogazioni in favore delle imprese beneficiarie di contributi sui bandi regionali. È opportuno quindi introdurre modalità di rendicontazione semplificate, sia per quanto riguarda la rendicontazione della spesa, sia per la liquidazione del contributo a titolo di stato di avanzamento lavori (SAL) nella misura massima del 70 per cento;

4. È necessario finanziare gli interventi a favore del sistema neve mirati a sostenere sia le spese in conto esercizio relative al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti sciistici, sia le spese per il rinnovo della vita tecnica degli stessi;

5. È opportuno concedere al Comune di Certaldo un contributo straordinario per la realizzazione di un intervento di adeguamento statico, miglioramento sismico e rifacimento degli impianti elettrici e meccanici del palazzo sede istituzionale del Comune;

6. Al fine di valorizzare il territorio e di ampliare l’ospitalità, in coerenza con gli obiettivi regionali indicati nel documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020 e, in particolare, con il Progetto 10 che prevede il sostegno a infrastrutture per la valorizzazione turistica del territorio e con il Progetto 20 che prevede azioni di valorizzazione turistica della Lunigiana, è opportuno un contributo per il completamento e messa in funzione del rifugio di Logarghena nel Comune di Filattiera;

7. È necessario intervenire urgentemente per il ripristino o il rifacimento di impianti sportivi per i quali sussista una inagibilità totale o parziale, nonché per l'adeguamento di impianti che non presentano attualmente le caratteristiche di sicurezza necessarie;

8. È opportuna la concessione di contributi ai Comuni di Pontedera e Poggibonsi come concorso alle spese da sostenere per la disponibilità di sedi scolastiche adeguate a consentire il regolare avvio dell’anno scolastico 2020 – 2021 in presenza di situazioni di inagibilità;

9. Ai fini della realizzazione di un sottopasso ferroviario nel Comune di Signa, è necessario procedere alla progettazione dell’intervento autorizzando un contributo straordinario;

10. Ai fini della conclusione dell’intervento sul ponte Catolfi nel Comune di Laterina, per il quale la legge regionale 4 ottobre 2016, n. 67 (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016”, relative alla seconda variazione al bilancio 2016), prevedeva un contributo straordinario da parte della Regione, è necessario autorizzare una spesa ulteriore a carico del bilancio regionale a integrazione delle somme stanziate dal Comune;

11. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

 

Art. 1. Gestione delle tasse automobilistiche. Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 49/2003

1. L'articolo 2 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), è sostituito dal seguente:

“Art. 2 - Gestione delle tasse automobilistiche

1. Per le finalità di cui all’articolo 51, commi 1 e 2 bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2019, n. 157, la Regione può svolgere le attività di gestione, controllo ed aggiornamento dell’archivio regionale della tassa automobilistica in cooperazione con il soggetto gestore del pubblico registro automobilistico (PRA), previa sottoscrizione di apposito disciplinare. L’archivio regionale della tassa automobilistica provvede a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati in esso acquisiti nel sistema informativo di cui al sopracitato articolo 51, comma 2 bis, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418 (Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali).

2. L’accordo di cui al comma 1 è regolato da apposito disciplinare adottato dalla Giunta Regionale, nell’ambito degli accordi tra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). Il disciplinare può riguardare:

a) la gestione dei procedimenti di cui all'articolo 1, lettere b), d) ed e), ivi compresa la emanazione dei provvedimenti connessi;

b) la gestione dell'archivio regionale e l’integrazione con il sistema informativo del pubblico registro di cui all’articolo 51, comma 2 bis, del d.l. 124/2019 convertito dalla l. 157/2019;

c) l'attività istruttoria relativa ad istanze, richieste ed altre comunicazioni dei contribuenti;

d) l'assistenza ai contribuenti;

e) l'attività di riscossione, compresa l’integrazione con il sistema di pagamenti elettronici PagoPA di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);

f) la gestione di procedure complesse di pagamento, in cui siano necessari interventi di analisi e verifica di documenti ai fini della determinazione della tassa;

g) il riscontro contabile dei dati dei versamenti ricevuti dagli agenti della riscossione.”.

 

     Art. 2. Cooperative di comunità. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 73/2005

1. Il comma 4 bis dell'articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana), è sostituito dal seguente:

“4 bis. Nell’anno 2020 la Regione sostiene le cooperative di comunità di cui all'articolo 11 bis attraverso la concessione di contributi, da erogare mediante bando in osservanza della normativa sugli aiuti di Stato, e per i quali è autorizzata la spesa di euro 890.000,00, cui si fa fronte, per euro 769.750,00 con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 04 “Reti e altri servizi di pubblica utilità”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” e, per euro, 120.250,00 con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 04 “Reti e altri servizi di pubblica utilità”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.”.

 

     Art. 3. Semplificazione delle rendicontazioni delle imprese. Inserimento dell’articolo 14 bis nella l.r. 71/2017

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese), è inserito il seguente:

“Art. 14 bis Semplificazione delle rendicontazioni delle imprese

1. Al fine di accelerare i procedimenti di erogazione in favore di soggetti beneficiari, pubblici e privati, per agevolazioni a valere sui fondi europei, statali e regionali, è consentito ricorrere a procedura semplificata attraverso la presentazione di istanza sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa, o procuratore o delegato, unitamente ad apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. “Testo A”) sulla ammissibilità della spesa sostenuta.

2. Previa rendicontazione della spesa, è consentita la liquidazione del contributo a titolo di avanzamento lavori fino al raggiungimento del settanta per cento di quanto richiesto, rinviando ad una fase successiva gli ulteriori controlli documentali previsti, che saranno effettuati nel rispetto delle scadenze fissate dalle norme vigenti e comunque entro l’erogazione del saldo.

3. Sono fatte salve le verifiche previste per legge in materia di regolarità contributiva e di antimafia.”.

 

     Art. 4. Manutenzione rete ciclabile. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 77/2017

1. Alla lettera b bis) del comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), le parole: “euro 550.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 590.000,00” e al numero 1) della lettera b bis) del comma 2 dell’articolo 14 le parole: “euro 130.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 170.000,00”.

 

     Art. 5. Contributo straordinario alla società Grossetofiere S.p.A. Abrogazione dell'articolo 49 della l.r. 65/2019

1. L'articolo 49 della legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021), è abrogato.

 

     Art. 6. Norma transitoria. Inserimento dell’ articolo 10 bis nella l.r. 69/2020

1. Dopo l’articolo 10 della legge regionale 24 luglio 2020, n. 69 (Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011), è inserito il seguente:

“Art. 10 bis. Norma transitoria

1. Il comma 3 dell’articolo 6, della l.r. 9/2011 continua ad applicarsi al personale già destinatario dell’assegno ivi previsto alla data di entrata in vigore della presente legge.”.

 

     Art. 7. Contributi per il sistema aeroportuale toscano [1]

1. Al fine di potenziare il sistema aeroportuale toscano, agevolare l’economia regionale ed affrontare le criticità di mercato conseguenti all’emergenza COVID-19, la Giunta regionale è autorizzata a stanziare fino a un massimo di 10.000.000,00 di euro per l'anno 2020 da destinare a contributi per investimenti e per il funzionamento a favore delle società di gestione delle infrastrutture aeroportuali.

2. I contributi di cui al comma 1, sono concessi nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 56 bis del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e della comunicazione della Commissione (2014 C 99/03) Orientamenti sugli aiuti di stato agli aeroporti e alle compagnie aeree.

3. La Giunta Regionale, con deliberazione, disciplina le modalità per la concessione degli aiuti di cui al comma 1.

4. Agli oneri per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, fino a un massimo di euro 10.000.000,00 per l’anno 2020, si fa fronte:

a) per euro 5.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 22, annualità 2020;

b) per euro 5.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 22, annualità 2020.

 

     Art. 8. Contributo straordinario al Comune di Certaldo per lavori alla sede comunale

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Certaldo un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 800.000,00 per l'anno 2020, per la realizzazione di un intervento di adeguamento statico, miglioramento sismico e rifacimento degli impianti elettrici e meccanici del palazzo comunale sito in Piazza Boccaccio, sede istituzionale del Comune, previa stipula di uno specifico accordo che ne disciplini le modalità di assegnazione e di rendicontazione.

2. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 800.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.

 

     Art. 9. Sostegno alle imprese del “sistema neve” in Toscana

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, anche ai sensi della comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, contributi fino all’importo massimo di euro 1.288.000,00 per l’anno 2020 quale sostegno finanziario della Regione Toscana a favore del sistema neve mirato, sia a sostenere le spese in conto esercizio relative al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti sciistici, sia al rinnovo della vita tecnica degli impianti stessi nelle aree vocate agli sport invernali d’interesse locale, come elencate all’articolo 59, comma 3, della legge 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015).

2. La Giunta regionale individua, con deliberazione, le tipologie di intervento ammissibili ai contributi di cui al comma 1, definendo le relative modalità di attribuzione alle imprese esercenti gli impianti di risalita o gli impianti e le attrezzature di servizio ad essi.

3. Agli oneri per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, fino a un massimo di euro 1.288.000,00 per l’anno 2020, si fa fronte:

a) per euro 1.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020;

b) per euro 288.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.

 

     Art. 10. Contributo straordinario al Comune di Filattiera per opere di completamento del rifugio Logarghena

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario complessivo fino a un massimo di euro 250.000,00 al Comune di Filattiera per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate al completamento del rifugio di Logarghena.

2. L’erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo con il Comune di Filattiera, che ne disciplini le modalità di assegnazione e di rendicontazione, ed è condizionata alla verifica del rispetto delle norme di utilizzazione di cui al titolo II, capo II, sezione II “Definizioni e caratteristiche delle strutture ricettive extra alberghiere per l'ospitalità collettiva” della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale).

3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa fino a un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.

 

     Art. 11. Contributi straordinari per impiantistica sportiva

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari in conto capitale, per un importo complessivo fino a un massimo di euro 775.000,00 per l'anno 2020 ai Comuni di Buonconvento, Bucine e Rignano sull'Arno, per interventi urgenti su impianti sportivi di loro proprietà.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo la seguente ripartizione:

a) fino a un massimo di euro 340.000,00 al Comune di Buonconvento per il recupero funzionale, adeguamento normativo e manutenzione straordinaria dell’impianto natatorio denominato “Piscina d’area”;

b) fino a un massimo di euro 250.000,00 al Comune di Bucine, per la realizzazione di una nuova palazzina a servizio dell’impianto sportivo in località Ambra nel territorio del medesimo Comune, destinata agli spogliatoi atleti ed arbitri ed all’infermeria come previsto dalle norme CONI;

c) fino a un massimo di euro 185.000,00 al Comune di Rignano sull'Arno per la riqualificazione e il completamento dell'edificio a servizio dell'impianto sportivo situato in via Roma, nello stesso Comune, agli spazi esterni, agli spogliatoi.

3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati previa stipula di specifici accordi coi comuni interessati che ne disciplinano le modalità di assegnazione e di rendicontazione.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, fino a un massimo di euro 775.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.

 

     Art. 12. Contributo straordinario al Comune di Pontedera per spese legate alla sostituzione dell’edificio che ospita la scuola dell’infanzia dell’IC Curtatone e Montanara

1. Al fine di consentire il regolare avvio dell’anno scolastico 2020 – 2021 per gli alunni della scuola dell’infanzia dell’Istituto comprensivo Curtatone e Montanara di Pontedera, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2020 al Comune di Pontedera, per il pagamento dei canoni di affitto della struttura sostitutiva dell’edificio scolastico della scuola dell’infanzia individuata dal Comune.

2. Con deliberazione della Giunta sono stabilite le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.

 

     Art. 13. Contributo straordinario al Comune di Poggibonsi per la realizzazione dei lavori sull’edificio che ospita la scuola secondaria di I grado L. Da Vinci

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare al Comune di Poggibonsi un contributo straordinario fino a un massimo di euro 330.000,00 per l'anno 2020, per pagamento delle spese relative alla variante resasi necessaria per i lavori di adeguamento all’edificio che ospita la scuola secondaria di I grado L. Da Vinci, previa stipula di un accordo con il Comune che ne disciplini le modalità di assegnazione e di rendicontazione.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 330.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.

 

     Art. 14. Contributo straordinario per il progetto definitivo del sottopasso ferroviario nel Comune di Signa

1. Per la progettazione definitiva ed esecutiva di un sottopasso ferroviario nel Comune di Signa, funzionale al completamento della viabilità locale con funzione di integrazione alla viabilità regionale, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Signa un contributo straordinario fino a un massimo di euro 500.000,00 nell'anno 2020, previa stipula di specifico accordo che ne disciplini le modalità di assegnazione e di rendicontazione.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 22, annualità 2020.

 

     Art. 15. Completamento lavori di adeguamento strutturale del ponte Catolfi

1. Per il completamento dei lavori di adeguamento strutturale del ponte Catolfi e la manutenzione straordinaria del tratto di viabilità compreso tra detto ponte ed il cimitero di Ponticino, nel territorio del Comune di Laterina, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino a un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2020, previa approvazione di un addendum all'accordo di programma sottoscritto in attuazione dell'articolo 26 terdecies, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), che disciplina le modalità attuative.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 22, annualità 2020.

 

     Art. 16. Copertura finanziaria

1. Dall’attuazione degli articoli 1, 3 e 6, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni della presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2020 – 2022, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa nell’ambito degli equilibri complessivi di bilancio, calcolati ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e riportati nell’allegato E della legge regionale 4 agosto 2020, n. 76 (Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022. Assestamento e seconda variazione).

 

     Art. 17. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione toscana.


[1] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 3 dicembre 2020, n. 95.