Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 04/08/2020 |
Numero: | 75 |
Sommario |
Art. 1. Gestione delle tasse automobilistiche. Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 49/2003 |
Art. 2. Cooperative di comunità. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 73/2005 |
Art. 3. Semplificazione delle rendicontazioni delle imprese. Inserimento dell’articolo 14 bis nella l.r. 71/2017 |
Art. 4. Manutenzione rete ciclabile. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 77/2017 |
Art. 5. Contributo straordinario alla società Grossetofiere S.p.A. Abrogazione dell'articolo 49 della l.r. 65/2019 |
Art. 6. Norma transitoria. Inserimento dell’ articolo 10 bis nella l.r. 69/2020 |
Art. 7. Contributi per il sistema aeroportuale toscano |
Art. 8. Contributo straordinario al Comune di Certaldo per lavori alla sede comunale |
Art. 9. Sostegno alle imprese del “sistema neve” in Toscana |
Art. 10. Contributo straordinario al Comune di Filattiera per opere di completamento del rifugio Logarghena |
Art. 11. Contributi straordinari per impiantistica sportiva |
Art. 12. Contributo straordinario al Comune di Pontedera per spese legate alla sostituzione dell’edificio che ospita la scuola dell’infanzia dell’IC Curtatone e Montanara |
Art. 13. Contributo straordinario al Comune di Poggibonsi per la realizzazione dei lavori sull’edificio che ospita la scuola secondaria di I grado L. Da Vinci |
Art. 14. Contributo straordinario per il progetto definitivo del sottopasso ferroviario nel Comune di Signa |
Art. 15. Completamento lavori di adeguamento strutturale del ponte Catolfi |
Art. 16. Copertura finanziaria |
Art. 17. Entrata in vigore |
§ 6.1.415 - L.R. 4 agosto 2020, n. 75.
Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020 – 2022.
(B.U. 6 agosto 2020, n. 77)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4 dello Statuto;
Visto il
Vista la
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Considerato quanto segue:
1. A seguito dell’articolo 51, comma 2 bis, del
2. È opportuno un supporto al sistema aeroportuale e all’economia dei trasporti aeroportuali, nelle forme previste dalla disciplina sugli aiuti di Stato, per accompagnare e supportare il percorso di ripartenza dopo l'emergenza COVID-19, nonché di ulteriore riqualificazione delle stesse infrastrutture aeroportuali;
3. La normativa nazionale prevede ed incentiva misure generali di semplificazione dei procedimenti agevolativi in favore delle imprese e in tale disciplina si collocano le norme di semplificazione atte a favorire, facilitare ed accelerare, i tempi istruttori e dei procedimenti di erogazioni in favore delle imprese beneficiarie di contributi sui bandi regionali. È opportuno quindi introdurre modalità di rendicontazione semplificate, sia per quanto riguarda la rendicontazione della spesa, sia per la liquidazione del contributo a titolo di stato di avanzamento lavori (SAL) nella misura massima del 70 per cento;
4. È necessario finanziare gli interventi a favore del sistema neve mirati a sostenere sia le spese in conto esercizio relative al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti sciistici, sia le spese per il rinnovo della vita tecnica degli stessi;
5. È opportuno concedere al Comune di Certaldo un contributo straordinario per la realizzazione di un intervento di adeguamento statico, miglioramento sismico e rifacimento degli impianti elettrici e meccanici del palazzo sede istituzionale del Comune;
6. Al fine di valorizzare il territorio e di ampliare l’ospitalità, in coerenza con gli obiettivi regionali indicati nel documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020 e, in particolare, con il Progetto 10 che prevede il sostegno a infrastrutture per la valorizzazione turistica del territorio e con il Progetto 20 che prevede azioni di valorizzazione turistica della Lunigiana, è opportuno un contributo per il completamento e messa in funzione del rifugio di Logarghena nel Comune di Filattiera;
7. È necessario intervenire urgentemente per il ripristino o il rifacimento di impianti sportivi per i quali sussista una inagibilità totale o parziale, nonché per l'adeguamento di impianti che non presentano attualmente le caratteristiche di sicurezza necessarie;
8. È opportuna la concessione di contributi ai Comuni di Pontedera e Poggibonsi come concorso alle spese da sostenere per la disponibilità di sedi scolastiche adeguate a consentire il regolare avvio dell’anno scolastico 2020 – 2021 in presenza di situazioni di inagibilità;
9. Ai fini della realizzazione di un sottopasso ferroviario nel Comune di Signa, è necessario procedere alla progettazione dell’intervento autorizzando un contributo straordinario;
10. Ai fini della conclusione dell’intervento sul ponte Catolfi nel Comune di Laterina, per il quale la
11. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1. Gestione delle tasse automobilistiche. Sostituzione dell'articolo 2 della
1. L'articolo 2 della
“Art. 2 - Gestione delle tasse automobilistiche
1. Per le finalità di cui all’articolo 51, commi 1 e 2 bis, del
2. L’accordo di cui al comma 1 è regolato da apposito disciplinare adottato dalla Giunta Regionale, nell’ambito degli accordi tra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 5, comma 6, del
a) la gestione dei procedimenti di cui all'articolo 1, lettere b), d) ed e), ivi compresa la emanazione dei provvedimenti connessi;
b) la gestione dell'archivio regionale e l’integrazione con il sistema informativo del pubblico registro di cui all’articolo 51, comma 2 bis, del
c) l'attività istruttoria relativa ad istanze, richieste ed altre comunicazioni dei contribuenti;
d) l'assistenza ai contribuenti;
e) l'attività di riscossione, compresa l’integrazione con il sistema di pagamenti elettronici PagoPA di cui all’articolo 5 del
f) la gestione di procedure complesse di pagamento, in cui siano necessari interventi di analisi e verifica di documenti ai fini della determinazione della tassa;
g) il riscontro contabile dei dati dei versamenti ricevuti dagli agenti della riscossione.”.
Art. 2. Cooperative di comunità. Modifiche all'articolo 13 della
1. Il comma 4 bis dell'articolo 13 della
“4 bis. Nell’anno 2020 la Regione sostiene le cooperative di comunità di cui all'articolo 11 bis attraverso la concessione di contributi, da erogare mediante bando in osservanza della normativa sugli aiuti di Stato, e per i quali è autorizzata la spesa di euro 890.000,00, cui si fa fronte, per euro 769.750,00 con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 04 “Reti e altri servizi di pubblica utilità”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” e, per euro, 120.250,00 con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 04 “Reti e altri servizi di pubblica utilità”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.”.
Art. 3. Semplificazione delle rendicontazioni delle imprese. Inserimento dell’articolo 14 bis nella
1. Dopo l'articolo 14 della
“Art. 14 bis Semplificazione delle rendicontazioni delle imprese
1. Al fine di accelerare i procedimenti di erogazione in favore di soggetti beneficiari, pubblici e privati, per agevolazioni a valere sui fondi europei, statali e regionali, è consentito ricorrere a procedura semplificata attraverso la presentazione di istanza sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa, o procuratore o delegato, unitamente ad apposita dichiarazione resa ai sensi del
2. Previa rendicontazione della spesa, è consentita la liquidazione del contributo a titolo di avanzamento lavori fino al raggiungimento del settanta per cento di quanto richiesto, rinviando ad una fase successiva gli ulteriori controlli documentali previsti, che saranno effettuati nel rispetto delle scadenze fissate dalle norme vigenti e comunque entro l’erogazione del saldo.
3. Sono fatte salve le verifiche previste per legge in materia di regolarità contributiva e di antimafia.”.
Art. 4. Manutenzione rete ciclabile. Modifiche all’articolo 14 della
1. Alla lettera b bis) del comma 2 dell’articolo 14 della
Art. 5. Contributo straordinario alla società Grossetofiere S.p.A. Abrogazione dell'articolo 49 della
1. L'articolo 49 della
Art. 6. Norma transitoria. Inserimento dell’ articolo 10 bis nella
1. Dopo l’articolo 10 della
“Art. 10 bis. Norma transitoria
1. Il comma 3 dell’articolo 6, della
Art. 7. Contributi per il sistema aeroportuale toscano [1]
1. Al fine di potenziare il sistema aeroportuale toscano, agevolare l’economia regionale ed affrontare le criticità di mercato conseguenti all’emergenza COVID-19, la Giunta regionale è autorizzata a stanziare fino a un massimo di 10.000.000,00 di euro per l'anno 2020 da destinare a contributi per investimenti e per il funzionamento a favore delle società di gestione delle infrastrutture aeroportuali.
2. I contributi di cui al comma 1, sono concessi nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 56 bis del
3. La Giunta Regionale, con deliberazione, disciplina le modalità per la concessione degli aiuti di cui al comma 1.
4. Agli oneri per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, fino a un massimo di euro 10.000.000,00 per l’anno 2020, si fa fronte:
a) per euro 5.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 22, annualità 2020;
b) per euro 5.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 22, annualità 2020.
Art. 8. Contributo straordinario al Comune di Certaldo per lavori alla sede comunale
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Certaldo un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 800.000,00 per l'anno 2020, per la realizzazione di un intervento di adeguamento statico, miglioramento sismico e rifacimento degli impianti elettrici e meccanici del palazzo comunale sito in Piazza Boccaccio, sede istituzionale del Comune, previa stipula di uno specifico accordo che ne disciplini le modalità di assegnazione e di rendicontazione.
2. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 800.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.
Art. 9. Sostegno alle imprese del “sistema neve” in Toscana
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, anche ai sensi della comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, contributi fino all’importo massimo di euro 1.288.000,00 per l’anno 2020 quale sostegno finanziario della Regione Toscana a favore del sistema neve mirato, sia a sostenere le spese in conto esercizio relative al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti sciistici, sia al rinnovo della vita tecnica degli impianti stessi nelle aree vocate agli sport invernali d’interesse locale, come elencate all’articolo 59, comma 3, della
2. La Giunta regionale individua, con deliberazione, le tipologie di intervento ammissibili ai contributi di cui al comma 1, definendo le relative modalità di attribuzione alle imprese esercenti gli impianti di risalita o gli impianti e le attrezzature di servizio ad essi.
3. Agli oneri per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, fino a un massimo di euro 1.288.000,00 per l’anno 2020, si fa fronte:
a) per euro 1.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020;
b) per euro 288.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.
Art. 10. Contributo straordinario al Comune di Filattiera per opere di completamento del rifugio Logarghena
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario complessivo fino a un massimo di euro 250.000,00 al Comune di Filattiera per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate al completamento del rifugio di Logarghena.
2. L’erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo con il Comune di Filattiera, che ne disciplini le modalità di assegnazione e di rendicontazione, ed è condizionata alla verifica del rispetto delle norme di utilizzazione di cui al titolo II, capo II, sezione II “Definizioni e caratteristiche delle strutture ricettive extra alberghiere per l'ospitalità collettiva” della
3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa fino a un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.
Art. 11. Contributi straordinari per impiantistica sportiva
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari in conto capitale, per un importo complessivo fino a un massimo di euro 775.000,00 per l'anno 2020 ai Comuni di Buonconvento, Bucine e Rignano sull'Arno, per interventi urgenti su impianti sportivi di loro proprietà.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo la seguente ripartizione:
a) fino a un massimo di euro 340.000,00 al Comune di Buonconvento per il recupero funzionale, adeguamento normativo e manutenzione straordinaria dell’impianto natatorio denominato “Piscina d’area”;
b) fino a un massimo di euro 250.000,00 al Comune di Bucine, per la realizzazione di una nuova palazzina a servizio dell’impianto sportivo in località Ambra nel territorio del medesimo Comune, destinata agli spogliatoi atleti ed arbitri ed all’infermeria come previsto dalle norme CONI;
c) fino a un massimo di euro 185.000,00 al Comune di Rignano sull'Arno per la riqualificazione e il completamento dell'edificio a servizio dell'impianto sportivo situato in via Roma, nello stesso Comune, agli spazi esterni, agli spogliatoi.
3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati previa stipula di specifici accordi coi comuni interessati che ne disciplinano le modalità di assegnazione e di rendicontazione.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, fino a un massimo di euro 775.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.
Art. 12. Contributo straordinario al Comune di Pontedera per spese legate alla sostituzione dell’edificio che ospita la scuola dell’infanzia dell’IC Curtatone e Montanara
1. Al fine di consentire il regolare avvio dell’anno scolastico 2020 – 2021 per gli alunni della scuola dell’infanzia dell’Istituto comprensivo Curtatone e Montanara di Pontedera, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2020 al Comune di Pontedera, per il pagamento dei canoni di affitto della struttura sostitutiva dell’edificio scolastico della scuola dell’infanzia individuata dal Comune.
2. Con deliberazione della Giunta sono stabilite le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.
Art. 13. Contributo straordinario al Comune di Poggibonsi per la realizzazione dei lavori sull’edificio che ospita la scuola secondaria di I grado L. Da Vinci
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare al Comune di Poggibonsi un contributo straordinario fino a un massimo di euro 330.000,00 per l'anno 2020, per pagamento delle spese relative alla variante resasi necessaria per i lavori di adeguamento all’edificio che ospita la scuola secondaria di I grado L. Da Vinci, previa stipula di un accordo con il Comune che ne disciplini le modalità di assegnazione e di rendicontazione.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 330.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.
Art. 14. Contributo straordinario per il progetto definitivo del sottopasso ferroviario nel Comune di Signa
1. Per la progettazione definitiva ed esecutiva di un sottopasso ferroviario nel Comune di Signa, funzionale al completamento della viabilità locale con funzione di integrazione alla viabilità regionale, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Signa un contributo straordinario fino a un massimo di euro 500.000,00 nell'anno 2020, previa stipula di specifico accordo che ne disciplini le modalità di assegnazione e di rendicontazione.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 22, annualità 2020.
Art. 15. Completamento lavori di adeguamento strutturale del ponte Catolfi
1. Per il completamento dei lavori di adeguamento strutturale del ponte Catolfi e la manutenzione straordinaria del tratto di viabilità compreso tra detto ponte ed il cimitero di Ponticino, nel territorio del Comune di Laterina, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino a un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2020, previa approvazione di un addendum all'accordo di programma sottoscritto in attuazione dell'articolo 26 terdecies, comma 1, della
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 22, annualità 2020.
Art. 16. Copertura finanziaria
1. Dall’attuazione degli articoli 1, 3 e 6, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni della presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2020 – 2022, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa nell’ambito degli equilibri complessivi di bilancio, calcolati ai sensi dell’articolo 40 del
Art. 17. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione toscana.
[1] Articolo abrogato dall'art. 3 della