Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 31/05/2019 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. Ricapitalizzazione ammortamenti non sterilizzati delle aziende sanitarie. Modifiche al preambolo della l.r. 19/2019 |
Art. 2. Ricapitalizzazione ammortamenti non sterilizzati delle aziende sanitarie. Sostituzione dell'articolo 18 della l.r. 19/2019 |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 6.1.401 - L.R. 31 maggio 2019, n. 26.
Ricapitalizzazione ammortamenti non sterilizzati delle aziende sanitarie. Modifiche alla l.r. 19/2019.
(B.U. 31 maggio 2019, n. 26)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4 dello Statuto;
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Con l'articolo 18 della
2. A seguito della comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2019 la Regione Toscana ha chiesto, per la definitiva verifica degli adempimenti regionali, la convocazione del Tavolo tecnico, la cui riunione si è tenuta il 23 maggio 2019;
3. Dalla riunione di cui al considerato 2 è risultata la sostanziale idoneità dei provvedimenti già adottati dalla Regione Toscana, ma, ai fini della formale conclusione della procedura di verifica, è stata richiesta una modifica dell’articolo 18 della citata
4. È opportuno, in particolare, chiarire che le risorse regionali mediante le quali sono finanziati gli oneri di cui all'articolo 18 sono di natura corrente;
5. Al fine di consentire il rigoroso rispetto dei tempi di esecuzione degli adempimenti prescritti è necessario disporre l'entrata in vigore della legge il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Approva la presente legge
Art. 1. Ricapitalizzazione ammortamenti non sterilizzati delle aziende sanitarie. Modifiche al preambolo della
1. Nel preambolo della
“18. È necessario autorizzare la Regione ad assegnare la somma di euro 8.820.000,00 annui alle aziende sanitarie per ricapitalizzare gli ammortamenti non sterilizzati del periodo 2001-2011, secondo quanto concordato nel Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali.”.
Art. 2. Ricapitalizzazione ammortamenti non sterilizzati delle aziende sanitarie. Sostituzione dell'articolo 18 della
1. L’articolo 18 della
“Art. 18 - Ricapitalizzazione ammortamenti non sterilizzati delle aziende sanitarie
1. Al fine di ricapitalizzare gli ammortamenti non sterilizzati del periodo 2001-2011 delle aziende sanitarie toscane è autorizzata la spesa di euro 8.820.000,00 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2037, da trasferire annualmente agli enti del Servizio sanitario regionale (SSR).
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 8.820.000,00 annui, si fa fronte per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 04 “Servizio sanitario regionale - Ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021.
3. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della
4. Agli oneri di cui ai commi 2 e 3 si fa fronte con risorse regionali di natura corrente.”.
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.