Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 04/10/2016 |
Numero: | 68 |
Sommario |
Art. 1. Obblighi degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e sanzioni. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 42/1998 |
Art. 2. Le politiche del lavoro. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 32/2002 |
Art. 3. Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo. Modifiche all'articolo 41 della l.r. 21/2010 |
Art. 4. Contributo straordinario a favore dell'Istituto degli Innocenti. Abrogazione dell'articolo 150 della l.r. 66/2011 |
Art. 5. Contributo straordinario per la gestione della Laguna di Orbetello. Modifiche all'articolo 44 della l.r. 77/2012 |
Art. 6. Disposizioni concernenti il sistema tangenziale di Lucca. Modifiche all'articolo 45 bis della l.r. 77/2012 |
Art. 7. Intervento straordinario in materia di protezione civile. Finanziamento per contributi di autonoma sistemazione ai Comuni di Aulla e Mulazzo. Modifiche all'articolo 65 quinquies della l.r. [...] |
Art. 8. Contributi straordinari per la viabilità nel Comune di Empoli. Abrogazione dell'articolo 33 bis della l.r. 77/2013 |
Art. 9. Sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie. Modifiche all'articolo 46 della l.r. 77/2013 |
Art. 10. Interventi in materia di istruzione ed educazione previsti dal programma regionale di sviluppo. Modifiche all'articolo 64 della l.r. 77/2013 |
Art. 11. Proroga del termine per la restituzione dell’anticipazione al Consorzio Ambiente Versilia di cui all'articolo 70 novies della l.r. 77/2013 |
Art. 12. Finanziamento al Comune di Livorno. Modifiche all'articolo 34 bis della l.r. 86/2014 |
Art. 13. Interventi straordinari per la viabilità locale. Modifiche all’articolo 37 della l.r. 86/2014 |
Art. 14. Valorizzazione del sito archeologico di Gonfienti. Modifiche all'articolo 58 della l.r. 86/2014 |
Art. 15. Agenzie sociali per la casa |
Art. 16. Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 70/2015 |
Art. 17. Imposta regionale sulle concessioni statali del demanio idrico di cui alla l.r. 80/2015 e addizionale regionale al canone per l'utenza di acqua pubblica |
Art. 18. Addizionale regionale al canone per l’utenza di acqua pubblica. Abrogazione della l.r. 92/1994 |
Art. 19. Contributo straordinario all'Istituto superiore per le industrie artistiche di Firenze (ISIA). Abrogazione dell'articolo 27 della l.r. 81/2015 |
§ 6.1.369 - L.R. 4 ottobre 2016, n. 68.
Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015.
(B.U. 5 ottobre 2016, n. 44)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4 dello Statuto;
Visto il
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Considerato quanto segue:
1. Si rende necessario, anche in previsione della stipula del contratto di concessione per la gestione del trasporto pubblico locale (TPL) su gomma nell'ambito territoriale ottimale (ATO) regionale in corso di definizione e dei rinnovi dei contratti per i servizi ferroviari, allargare la platea dei soggetti incaricati ad espletare l'attività di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi commessi dagli utenti fruitori del servizio di TPL, al fine di potenziare le misure per il contrasto al fenomeno dell’utilizzazione del servizio di TPL senza idoneo titolo di viaggio, e quindi alla dispersione dei ricavi, e di migliorare la sicurezza a bordo dei mezzi di trasporto;
2. Tenuto conto del principio contabile generale della competenza finanziaria introdotta dal
3. È necessario procedere per gli anni 2017 e 2018 allo stanziamento delle somme necessarie al concorso finanziario regionale per la realizzazione del sistema tangenziale di Lucca, già previsto dall’articolo 45 bis della
4. Con la
5. L'articolo 70 novies della
6. È necessario che la polizza fideiussoria rilasciata a favore della Regione sia prorogata per ulteriori ventiquattro mesi;
7. È necessario definire in modo più specifico l'ampiezza della portata della disposizione relativa al sito di Gonfienti, inserendovi l'acquisizione al patrimonio pubblico anche degli immobili funzionalmente ad esso collegati in quanto strategici per l’attuazione delle attività di valorizzazione ed espositive previste dall'accordo;
8. È necessario calcolare il tetto delle spese di funzionamento regionali, fissato finora ogni anno in attuazione esclusivamente della normativa statale con una deliberazione della Giunta regionale secondo il disposto dell’articolo 1, comma 1, della
9. L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, limitatamente alle concessioni del demanio idrico e delle relative aree e alle concessioni di derivazione di acque pubbliche di cui alla
10. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, della
Approva la presente legge
Art. 1. Obblighi degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e sanzioni. Modifiche all’articolo 25 della
1. Il comma 6 dell’articolo 25 della
“ 6. Gli illeciti amministrativi commessi dagli utenti dei servizi di trasporto, ivi compresi quelli concernenti l'alterazione dei titoli di viaggio e l'uso di titoli di viaggio contraffatti o alterati, sono accertati e contestati ai sensi della
Art. 2. Le politiche del lavoro. Modifiche all’articolo 21 della
1. La lettera d ter) del comma 2 dell’articolo 21 della
“ d ter) interviene finanziariamente al fine di assicurare la continuità retributiva ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali e ai lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, che non percepiscano la retribuzione da almeno due mesi; ”.
Art. 3. Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo. Modifiche all'articolo 41 della
1. Il comma 4 dell'articolo 41 della
“ 4. I soggetti beneficiari degli interventi del fondo sono tenuti al rimborso dell'anticipazione, senza alcun onere d'interesse, nel termine massimo del 31 dicembre dell’anno in cui l’anticipazione è concessa. ”.
Art. 4. Contributo straordinario a favore dell'Istituto degli Innocenti. Abrogazione dell'articolo 150 della
1. L'articolo 150 della
Art. 5. Contributo straordinario per la gestione della Laguna di Orbetello. Modifiche all'articolo 44 della
1. Il comma 3 dell'articolo 44 della
“ 3. Agli oneri per l'esercizio 2016, nella misura massima di euro 1.120.000,00, e per l'anno 2017, nella misura massima di euro 1.000.000,00, si fa fronte con legge di bilancio. ”.
Art. 6. Disposizioni concernenti il sistema tangenziale di Lucca. Modifiche all'articolo 45 bis della
1. Al comma 2 bis dell’articolo 45 bis della
2. Il comma 3 bis dell’articolo 45 bis della
“ 3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 2 bis, pari a euro 2.000.000,00 per l'anno 2017 e euro 13.000.000,00 per l’anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2017 e 2018. ”.
Art. 7. Intervento straordinario in materia di protezione civile. Finanziamento per contributi di autonoma sistemazione ai Comuni di Aulla e Mulazzo. Modifiche all'articolo 65 quinquies della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 65 quinquies della
“ 2 bis. Dal 1° gennaio 2016 il contributo è autorizzato nell'importo di euro 75.600,00 a valere sulle risorse regionali di cui al comma 3 bis per le medesime finalità, e fino alla cessazione dello stato di evacuazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2016. ”.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 65 quinquies della
“ 3 bis. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 2 bis è autorizzata la spesa complessiva di euro 75.600,00 per l’anno 2016, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016. ”.
Art. 8. Contributi straordinari per la viabilità nel Comune di Empoli. Abrogazione dell'articolo 33 bis della
1. L'articolo 33 bis della
Art. 9. Sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie. Modifiche all'articolo 46 della
1. Il comma 1 dell'articolo 46 della
“ 1. Al fine di sostenere le famiglie i cui figli frequentano le scuole dell’infanzia paritarie, degli enti locali e private, la Regione destina ai comuni un contributo pari ad euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per un totale di euro 4.000.000,00. ”.
2. Il comma 4 dell'articolo 46 della
“ 4. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.000.000,00 per l'anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 613 “Sistema dell'educazione e dell'istruzione – spese correnti” del bilancio di previsione 2014, e di euro 2.000.000,00 per l'anno 2015 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 613 “Sistema dell'educazione e dell'istruzione – spese correnti” del bilancio di previsione 2015. ”.
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 46 della
“ 4 bis. A partire dall'anno 2016 agli interventi di cui al presente articolo si provvede mediante gli strumenti di programmazione di cui alla
Art. 10. Interventi in materia di istruzione ed educazione previsti dal programma regionale di sviluppo. Modifiche all'articolo 64 della
1. Al comma 1 dell'articolo 64 della
2. Il comma 4 dell'articolo 64 della
“ 4. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 613 “Sistema dell’educazione e dell’istruzione – spese correnti” del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015. “.
3. Dopo il comma 4 del'articolo 64 della
“ 4 bis. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 70.000,00 per l'anno 2016, si fa fronte per euro 50.000,00 con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 01 “Istruzione prescolastica”, Titolo 1 “Spese correnti” e per euro 20.000,00 con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016 ”.
Art. 11. Proroga del termine per la restituzione dell’anticipazione al Consorzio Ambiente Versilia di cui all'articolo 70 novies della
1. Il termine di ventiquattro mesi previsto dall'articolo 70 novies, comma 2, della
2. La proroga di cui al comma 1 è subordinata alla proroga, per il medesimo periodo, della polizza fideiussoria già rilasciata a favore della Regione ai sensi dell'articolo 70 novies, comma 3, lettera a), della
Art. 12. Finanziamento al Comune di Livorno. Modifiche all'articolo 34 bis della
1. Il comma 2 dell'articolo 34 bis della
“ 2. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata una spesa complessiva di euro 5.000.000,00 cui si fa fronte, per euro 3.100.000,00 per l’anno 2016, per euro 733.000,00 per l'anno 2017 e per euro 1.167.000,00 per l'anno 2018, con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016, 2017 e 2018. ”.
Art. 13. Interventi straordinari per la viabilità locale. Modifiche all’articolo 37 della
1. I commi 1, 3 e 8 bis dell’articolo 37 della
Art. 14. Valorizzazione del sito archeologico di Gonfienti. Modifiche all'articolo 58 della
1. Al comma 2 dell'articolo 58 della
Art. 15. Agenzie sociali per la casa
1. Per la prosecuzione nell'anno 2016 degli interventi di cui all'articolo 7 della
Art. 16. Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 20 della
1. Il comma 6 dell'articolo 20 della
“ 6. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 6 bis, della
Art. 17. Imposta regionale sulle concessioni statali del demanio idrico di cui alla
1. [L'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall'articolo 2 della
a) limitatamente alle concessioni del demanio idrico e delle relative aree di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della
b) limitatamente alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della
2. [L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, limitatamente alle concessioni del demanio idrico e delle relative aree nonché alle concessioni di derivazione di acque pubbliche di cui alla
3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, della
4. L'addizionale regionale al canone per l'utenza di acqua pubblica di cui alla
5. In caso di versamento a titolo di acconto ai sensi dei commi 3 e 4 di somme eccedenti rispetto agli importi del canone e della relativa imposta regionale per l'occupazione e l'uso del demanio idrico e del patrimonio indisponibile dello Stato rideterminati, tali somme sono compensate, a conguaglio con il pagamento del canone e dell'imposta relativa all'annualità 2017.
Art. 18. Addizionale regionale al canone per l’utenza di acqua pubblica. Abrogazione della
1. La
Art. 19. Contributo straordinario all'Istituto superiore per le industrie artistiche di Firenze (ISIA). Abrogazione dell'articolo 27 della
1. L'articolo 27 della
[1] Comma abrogato dall'art. 4 della
[2] Comma abrogato dall'art. 4 della
[3] Comma così modificato dall'art. 3 della