Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 17/08/2016 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazioni all'articolo 8 ) |
Art. 2. (Modificazione all'articolo 9 ) |
Art. 3. (Modificazione all'articolo 26 ) |
Art. 4. (Modificazione all'articolo 33 ) |
Art. 5. (Modificazione all'articolo 38 ) |
Art. 6. (Modificazione ed integrazione all'articolo 45 ) |
Art. 7. (Integrazione alla l.r. 11/2015 ) |
Art. 8. (Integrazione alla l.r. 11/2015 ) |
Art. 9. (Modificazioni ed integrazione all'articolo 87) |
Art. 10. (Integrazione alla l.r. 11/2015 ) |
Art. 11. (Integrazione alla l.r. 11/2015 ) |
Art. 12. (Modificazione ed integrazione all'articolo 105) |
Art. 13. (Modificazioni ed integrazione all'articolo 107) |
Art. 14. (Modificazione ed integrazioni all'articolo 117) |
Art. 15. (Abrogazione del Capo II del Titolo XIV) |
Art. 16. (Sostituzione dell'articolo 153) |
Art. 17. (Modificazioni all'articolo 154) |
Art. 18. (Modificazioni alla l.r. 11/2015 ) |
Art. 19. (Modificazioni alla l.r. 11/2015 ) |
Art. 20. (Integrazioni alla l.r. 11/2015 ) |
Art. 21. (Integrazione all'articolo 222) |
Art. 22. (Modificazione all'articolo 223) |
Art. 23. (Modificazioni all'articolo 224) |
Art. 24. (Modificazione all'articolo 225) |
Art. 25. (Modificazione all'articolo 226) |
Art. 26. (Sostituzione dell'articolo 227) |
Art. 27. (Sostituzione dell'articolo 228) |
Art. 28. (Sostituzione dell'articolo 239) |
Art. 29. (Integrazione all'articolo 241) |
Art. 30. (Sostituzione dell'articolo 265) |
Art. 31. (Abrogazione dell'articolo 266) |
Art. 32. (Abrogazione dell'articolo 267) |
Art. 33. (Integrazione alla l.r. 11/2015 ) |
Art. 34. (Sostituzione dell'articolo 269) |
Art. 35. (Modificazioni all'articolo 270) |
Art. 36. (Sostituzione dell'articolo 271) |
Art. 37. (Integrazioni alla l.r. 11/2015 ) |
Art. 38. (Sostituzione dell'articolo 272) |
Art. 39. (Sostituzione dell'articolo 273) |
Art. 40. (Abrogazione dell'articolo 274) |
Art. 41. (Abrogazione dell'articolo 275) |
Art. 42. (Modificazione all'articolo 276) |
Art. 43. (Modificazione all'articolo 277) |
Art. 44. (Modificazione all'articolo 279) |
Art. 45. (Abrogazione dell'articolo 282) |
Art. 46. (Abrogazione dell'articolo 283) |
Art. 47. (Modificazione all'articolo 284) |
Art. 48. (Modificazioni all'articolo 286) |
Art. 49. (Modificazioni all'articolo 288) |
Art. 50. (Modificazioni all'articolo 310) |
Art. 51. (Modificazione all'articolo 311) |
Art. 52. (Modificazioni all'articolo 312) |
Art. 53. (Modificazione all'articolo 319) |
Art. 54. (Modificazioni all'articolo 322) |
Art. 55. (Modificazione all'articolo 323) |
Art. 56. (Modificazioni all'articolo 327) |
Art. 57. (Modificazioni all'articolo 342) |
Art. 58. (Modificazioni all'articolo 344) |
Art. 59. (Modificazioni all'articolo 345) |
Art. 60. (Modificazioni all'articolo 346) |
Art. 61. (Modificazioni all'articolo 349) |
Art. 62. (Modificazioni all'articolo 350) |
Art. 63. (Modificazioni all'articolo 354) |
Art. 64. (Modificazione all'articolo 357) |
Art. 65. (Modificazione all'articolo 358) |
Art. 66. (Abrogazione dell'articolo 359) |
Art. 67. (Modificazioni all'articolo 385) |
Art. 68. (Modificazioni all'articolo 396) |
Art. 69. (Modificazioni all'articolo 399) |
Art. 70. (Modificazione e integrazione all'articolo 406) |
Art. 71. (Modificazioni ed integrazione all'articolo 408) |
Art. 72. (Modificazione all'articolo 410) |
Art. 73. (Norme finali, transitorie, reviviscenza e modificazione alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 ) |
§ 5.1.162 - L.R. 17 agosto 2016, n. 10.
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali).
(B.U. 19 agosto 2016, n. 39 - S.O.)
TITOLO I
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 APRILE 2015, N. 11
PARTE I
SANITÀ
Art. 1. (Modificazioni all'articolo 8 )
1. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 8 della
2. Alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 8 della
3. La lettera i) del comma 6 dell'articolo 8 della
Art. 2. (Modificazione all'articolo 9 )
1. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 9 della
Art. 3. (Modificazione all'articolo 26 )
1. Al comma 1 dell'articolo 26 della
Art. 4. (Modificazione all'articolo 33 )
1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 33 della
Art. 5. (Modificazione all'articolo 38 )
1. Al comma 7 dell'articolo 38 della
Art. 6. (Modificazione ed integrazione all'articolo 45 )
1. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 45 della
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 45 della
" 3 bis. La Giunta regionale stabilisce periodicamente con proprio atto, per ogni singola azienda sanitaria, anche al fine del rispetto di quanto stabilito dall'articolo 47 bis, per i profili e posizioni funzionali del ruolo amministrativo, ad esclusione dei posti di dirigente, la percentuale dei posti vacanti che può essere coperta nel periodo preso in esame. " .
Art. 7. (Integrazione alla
1. Dopo l'articolo 47 della
" Art. 47 bis (Limiti di spesa del personale delle aziende sanitarie regionali)
1. Le aziende sanitarie regionali possono essere considerate adempienti rispetto al limite di spesa posto dall'articolo 9, comma 28 del
Art. 8. (Integrazione alla
1. Dopo l'articolo 47 bis della
" Art. 47 ter (Procedure attuative del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015)
1. Le aziende sanitarie regionali danno attuazione ai commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 4 del
Art. 9. (Modificazioni ed integrazione all'articolo 87)
1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 87 della
2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 87 della
" e bis) i beni immobili che si intendono acquisire nel triennio per il perseguimento dei fini istituzionali. " .
Art. 10. (Integrazione alla
1. Dopo l'articolo 88 della
" Art. 88 bis (Autorizzazione all'acquisizione e alla sottoscrizione di contratti atipici)
1. L'acquisizione di beni immobili già prevista nel Piano triennale del patrimonio deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale allo scopo di verificare la conformità delle operazioni patrimoniali con la programmazione regionale.
2. Sono altresì soggetti all'autorizzazione da parte della Giunta regionale i contratti atipici relativi ai beni immobili, nel rispetto della normativa nazionale vigente. " .
Art. 11. (Integrazione alla
1. Dopo l'articolo 91 della
" Art. 91 bis (Promozione e coordinamento dell'utilizzo del patrimonio mobiliare dismesso dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie)
1. La Regione promuove e coordina, per fini umanitari o per altri scopi comunque non lucrativi, la cessione e l'utilizzo, in Italia e all'estero, del patrimonio mobiliare dismesso dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio regionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107, comma 2, lettera d) e commi 3 e 4 e nel rispetto della
2. L'attività di promozione e coordinamento di cui al comma 1 avviene nel rispetto dell'autonomia patrimoniale, gestionale e contabile delle aziende sanitarie regionali e con riferimento ai beni mobili dichiarati fuori uso dalle stesse e cancellati dal relativo inventario ai sensi dell'articolo 91.
3. Ai fini del comma 1, la Giunta regionale, con proprio atto, definisce le necessarie indicazioni operative, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) l'adesione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private di cui al comma 1 all'attività di promozione e coordinamento della Regione avviene su base volontaria;
b) il bene messo a disposizione deve essere funzionante e libero da vincoli, secondo quanto previsto dalle procedure di contabilità generale;
c) la cessione del bene, ai fini previsti dal presente articolo, deve avvenire a titolo gratuito;
d) possono presentare richiesta per la cessione o l'utilizzo dei beni dismessi gli enti pubblici, le organizzazioni e gli enti non governativi riconosciuti a livello nazionale, gli enti ecclesiastici riconosciuti, le organizzazioni del terzo settore iscritte nei registri regionali, le rappresentanze diplomatiche in Italia ed all'estero, la Croce rossa italiana e i soggetti di cui all'articolo 26 della
4. La Giunta regionale, con l'atto di cui al comma 3, definisce, altresì, le modalità di vigilanza e controllo sull'effettivo utilizzo del bene per le finalità previste dal presente articolo.
5. I soggetti richiedenti di cui al comma 3, lettera d), provvedono in proprio al trasporto dalla struttura in cui si trova il bene alla destinazione finale, senza alcun onere per l'amministrazione regionale e per l'ente che cede il bene.
6. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. " .
Art. 12. (Modificazione ed integrazione all'articolo 105)
1. Al comma 3 dell'articolo 105 della
a) la parola " italiani " è soppressa;
b) dopo la parola " richiedente. " è inserito il seguente periodo: " Le spese di soggiorno sono altresì rimborsate per l'accompagnatore del richiedente secondo le modalità definite ai sensi del presente comma. " .
Art. 13. (Modificazioni ed integrazione all'articolo 107)
1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 107 della
" d) invio, nei Paesi oggetto dell'intervento, del patrimonio mobiliare dismesso di cui all'articolo 91 bis, con particolare riferimento alle attrezzature medico-chirurgiche, anche tramite i soggetti di cui all'articolo 26 della
2. Il comma 3 dell'articolo 107 della
" 3. Gli interventi di cui al comma 2, lettere c) e d) sono realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla
3. Al comma 4 dell'articolo 107 della
Art. 14. (Modificazione ed integrazioni all'articolo 117)
1. Il comma 1 dell'articolo 117 della
" 1. La Giunta regionale disciplina, con norme regolamentari, le modalità e i termini per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 8-ter del
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 117 della
" 1 bis. Le norme regolamentari di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri di semplificazione amministrativa, trasparenza e pubblicità, dovranno garantire la sicurezza delle attività sanitarie erogate nelle strutture pubbliche e private e promuovere la qualità delle strutture sanitarie e dei processi di cura.
1 ter. La Giunta regionale, con le norme regolamentari di cui al comma 1, disciplina inoltre:
a) le modalità e i termini per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie da parte degli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie di cui al comma 2 dell'articolo 8-ter del
b) le modalità di comunicazione di avvio dell'esercizio dell'attività, nel rispetto dell'articolo 19 della
Art. 15. (Abrogazione del Capo II del Titolo XIV)
1. Il Capo II del Titolo XIV della
2. Gli articoli da 119 a 129 della
Art. 16. (Sostituzione dell'articolo 153)
1. L'articolo 153 della
" Art. 153 (Struttura regionale di coordinamento)
1. Il Centro Regionale Sangue, istituito con deliberazione della Giunta regionale, in attuazione della
2. La SRC è la struttura tecnico-organizzativa che garantisce lo svolgimento delle attività di supporto alla programmazione regionale in materia di attività trasfusionali e di coordinamento e controllo tecnico-scientifico della rete trasfusionale regionale, in sinergia con il Centro Nazionale Sangue. Sono inoltre affidate a tale struttura le attività di coordinamento del sistema sangue regionale in tutti gli ambiti definiti dalla normativa vigente in materia di attività trasfusionali, al fine di garantire il costante perseguimento degli obiettivi di sistema, rendere omogenei i livelli di qualità, sicurezza, standardizzazione e contribuire al perseguimento dell'appropriatezza in medicina trasfusionale su tutto il territorio della Regione.
3. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, la composizione e le modalità di funzionamento della SRC. " .
Art. 17. (Modificazioni all'articolo 154)
1. Al comma 2 dell'articolo 154 della
2. I commi 3 e 4 dell'articolo 154 della
Art. 18. (Modificazioni alla
1. La rubrica del Capo IV del Titolo XVI della
2. Gli articoli da 206 a 214 del Capo IV del Titolo XVI della
" Art. 206
(Oggetto e finalità)
1. La Regione, con il presente Capo, nell'esercizio delle proprie competenze ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e in attuazione della
a) promuove il benessere degli animali;
b) promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione;
c) adotta i provvedimenti e le misure necessarie a contrastare il randagismo e favorire l'adozione, promuovendo in particolare il possesso responsabile degli animali di affezione e il controllo delle nascite;
d) promuove tutti gli interventi atti a superare la filosofia del ricovero permanente degli animali di affezione, favorendo azioni volte all'affidamento e all'adozione, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Capo.
2. La Regione riconosce agli animali da affezione lo status di essere senziente e come tale il diritto alla dignità e al rispetto delle proprie esigenze fisiologiche ed etologiche.
3. La Regione tutela le condizioni di vita degli animali d'affezione e promuove la corretta relazione uomo-animali-ambiente impostata sul rispetto di ogni essere vivente, al fine di garantire forme di convivenza rispettose del benessere degli animali e dell'uomo.
4. La Regione riconosce, promuove e valorizza il ruolo sociale degli animali di affezione nella vita della collettività e del singolo individuo. Favorisce, altresì, l'integrazione animale-uomo anche promuovendo, nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza, l'accesso degli animali di affezione ai luoghi pubblici o aperti al pubblico, ai mezzi di trasporto pubblici, alle strutture ricettive e sanitarie. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, le misure di promozione dell'accesso.
5. La Regione promuove, inoltre, l'impiego degli animali di affezione per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) di cui all'articolo 213 e per il sostegno alla disabilità, tutelandone il rispetto e il benessere sia fisico che etologico.
Art. 207
(Definizioni)
1. Ai fini del presente Capo si intende per:
a) animale di affezione: ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo per compagnia senza fini produttivi o alimentari, compresi gli animali che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali per gli IAA, per la riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici in libertà non sono considerati animali di affezione;
b) cane o gatto vagante: cane o gatto segnalato libero nel territorio senza mezzi di contenzione;
c) cane abbandonato: cane vagante per il quale è possibile risalire al proprietario o al detentore;
d) cane randagio: cane vagante non identificato e comunque non riconducibile ad un proprietario o ad un detentore;
e) cane a rischio di aggressività: cane che, dopo valutazione comportamentale da parte del servizio veterinario delle aziende unità sanitarie locali, di seguito denominato servizio veterinario, eventualmente coadiuvato da un medico veterinario esperto in comportamento animale, viene dichiarato a rischio elevato per l'incolumità pubblica e degli altri animali;
f) proprietario: qualunque persona fisica o giuridica responsabile di un animale di affezione che, in tale qualità, ha provveduto a registrarlo all'anagrafe regionale degli animali di affezione di cui all'articolo 219 o che comunque lo detiene stabilmente;
g) detentore: qualunque persona fisica o giuridica che detiene temporaneamente, a qualsiasi titolo, anche su incarico del proprietario, un animale di affezione e ne assume la responsabilità per il relativo periodo;
h) gatto libero: gatto vagante nel territorio non riconducibile ad un proprietario o ad un detentore;
i) colonia felina: gruppo di almeno cinque gatti adulti, di entrambi i sessi, in età riproduttiva, che vive in libertà, legato stabilmente con un territorio e con l'uomo. La colonia felina è individuata in aree pubbliche o aperte al pubblico di centri abitati ed è accudita ed alimentata, al di fuori di una proprietà privata, da associazioni di volontariato per la protezione degli animali, di seguito denominate associazioni di volontariato, o da singoli cittadini, individuati quali responsabili della colonia stessa;
j) gattile sanitario: struttura sanitaria di ricovero temporaneo, ubicata all'interno dei canili sanitari e dei canili privati convenzionati adibiti a canile sanitario, dove sono somministrate cure ed è assicurata degenza o osservazione sanitaria a gatti liberi, appartenenti o non a colonie feline, recuperati per motivi sanitari, in attesa di essere reimmessi nel territorio o nel gruppo a cui appartengono;
k) oasi felina: struttura pubblica, gestita dai comuni singoli o associati direttamente o mediante convenzioni, o privata convenzionata con comuni singoli o associati, recintata, ad ingresso controllato, nella quale vengono ospitati i gatti che non possono essere immessi nel territorio per problematiche sanitarie e/o etologiche;
l) detenzione per finalità ludico sportive: detenzione, per finalità connesse alla cinofilia o all'attività venatoria, senza scopo di lucro, nella medesima struttura, di un numero di cani superiore a dieci, appartenenti a diversi proprietari;
m) canile sanitario: struttura sanitaria pubblica, gestita dai comuni singoli o associati direttamente o mediante convenzioni, provvista di ambulatorio per gli interventi sanitari ed adibita al ricovero temporaneo dei cani randagi catturati, ovvero dal momento della cattura fino ad un massimo di sessanta giorni e comunque fino alla sterilizzazione da parte del servizio veterinario;
n) canile rifugio: struttura pubblica, gestita da comuni singoli o associati direttamente o mediante convenzioni, adibita a ricovero dei cani randagi catturati che hanno superato il periodo di ricovero temporaneo di sessanta giorni presso il canile sanitario, comunque finalizzata all'adozione degli animali;
o) canile privato convenzionato: struttura privata convenzionata adibita a canile sanitario e/o a canile rifugio, destinata al ricovero di cani randagi catturati nel territorio comunale, che può ospitare anche cani e gatti di privati;
p) detenzione personale a scopo amatoriale con finalità non economiche: detenzione di uno o più animali di affezione a scopo amatoriale da parte di un unico proprietario o comunque di un nucleo familiare;
q) detenzione con finalità economiche: detenzione di animale di affezione finalizzata ad attività economica, quale:
1) allevamento di cani e di gatti, in numero pari o superiore a cinque fattrici o trenta cuccioli per anno;
2) negozi di vendita di animali;
3) pensioni per animali;
4) attività di toelettatura;
5) centri di addestramento.
Art. 208
(Competenze della Regione)
1. La Giunta regionale provvede, in particolare:
a) a stabilire i criteri per la costruzione, il risanamento e la corretta gestione dei canili sanitari e dei canili rifugio;
b) ad adottare il piano triennale degli interventi di prevenzione del randagismo degli animali di affezione di cui all'articolo 211;
c) ad approvare il programma annuale degli interventi, attuativo del piano di cui alla lettera b);
d) a garantire l'implementazione e lo sviluppo dell'anagrafe regionale informatizzata degli animali di affezione, nonché l'accesso alla stessa da parte dei comuni singoli o associati e dei soggetti competenti al controllo, ai sensi della normativa vigente;
e) a stabilire le tariffe minime per il mantenimento giornaliero dei cani nei canili di cui all'articolo 219 ter e dei gatti nelle oasi feline di cui all'articolo 219 quater, idonee a garantire le condizioni di benessere degli animali stessi;
f) ad emanare linee di indirizzo al servizio veterinario sui criteri per il rilascio ai veterinari liberi professionisti dell'autorizzazione all'iscrizione degli animali da affezione nell'anagrafe di cui alla lettera d);
g) a promuovere l'adozione degli animali ospitati nei canili rifugio e nei canili privati convenzionati adibiti a canile rifugio anche mediante convenzioni con l'Università degli Studi di Perugia e campagne di sensibilizzazione da realizzare in collaborazione con i comuni singoli o associati, con il servizio veterinario e con le associazioni di volontariato;
h) a stabilire i tassi di affidamento annuale che devono essere rispettati dai canili rifugio e dai canili privati convenzionati adibiti a canile rifugio secondo il criterio per cui i tassi medesimi devono essere inversamente proporzionali alle percentuali di affidamento delle singole strutture, calcolate sulla base dei dati dell'anno precedente;
i) a stabilire i criteri e le modalità per il riparto dei contributi, tra i comuni singoli o associati, per la realizzazione degli interventi di loro competenza;
j) a istituire un numero unico per le emergenze veterinarie e di pronto soccorso.
Art. 209
(Competenze dei comuni)
1. I comuni, singoli o associati, provvedono in particolare:
a) ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione;
b) alla costruzione dei canili sanitari e dei canili rifugio e alla ristrutturazione di quelli esistenti, nel rispetto del piano di cui all'articolo 211;
c) all'individuazione, in assenza delle strutture di cui alla letterab), di strutture di ricovero, pubbliche o private, preposte alla funzione di canile sanitario e di canile rifugio;
d) a gestire i canili sanitari, i canili rifugio e le oasi feline, direttamente o mediante convenzioni con le associazioni di volontariato di cui all'articolo 219 ter, comma 1, lettera a), o con soggetti privati che garantiscono la presenza, nella struttura, di volontari delle associazioni medesime preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti;
e) a rispettare i tassi di affidamento, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 208, comma 1, lettera h), nella gestione diretta dei canili rifugio di cui alla lettera d);
f) a promuovere, organizzare e partecipare a campagne di sensibilizzazione per incentivare le adozioni dei cani ricoverati presso i canili rifugio e i canili privati convenzionati adibiti a canile rifugio, in collaborazione con la Regione, con il servizio veterinario e con le associazioni di volontariato;
g) ad eseguire, tramite il servizio veterinario, gli adempimenti di identificazione e registrazione dei cani randagi rinvenuti sul proprio territorio, ai sensi dell'articolo 219, comma 6;
h) a collocare presso un canile rifugio o un canile privato convenzionato adibito a canile rifugio i cani vaganti rinvenuti o catturati sul proprio territorio, ai sensi dell'articolo 219 bis, comma 1;
i) ad assicurare ricovero, custodia, identificazione, sterilizzazione, mantenimento e assistenza sanitaria dei gatti ospitati nelle oasi feline del proprio territorio;
j) a censire, d'intesa e in collaborazione con il servizio veterinario, le colonie feline e ad autorizzarne la gestione da parte di privati cittadini o di associazioni di volontariato che ne facciano richiesta, vigilando sul rispetto delle condizioni igienico-sanitarie degli animali e sul controllo delle nascite;
k) a garantire la raccolta e lo smaltimento delle carcasse degli animali, non identificati o comunque non riconducibili ad un proprietario o ad un detentore, deceduti sul territorio di competenza, anche attraverso la stipula di convenzioni con soggetti autorizzati.
2. Nella gestione dei canili rifugio mediante le convenzioni di cui al comma 1, lettera d), i Comuni devono adottare idonee misure affinché vengano rispettati i tassi di affidamento, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 208, comma 1, lettera h, individuando il mancato rispetto dei tassi medesimi come inadempienze alle convenzioni stipulate, anche prevedendo l'eventuale risoluzione delle stesse.
3. Per incentivare l'adozione dei cani ospitati nei canili rifugio i Comuni, nei limiti delle loro risorse, possono prevedere la corresponsione di agevolazioni a rimborso di spese medico - veterinarie o alimentari eventualmente sostenute. Al di fuori di tali modalità non possono essere elargiti incentivi di natura economica o in denaro per promuovere l'adozione medesima.
Art. 210
(Competenze delle aziende unità sanitarie locali)
1. Le aziende unità sanitarie locali provvedono, in particolare:
a) all'inserimento di apposito microchip in ogni animale di affezione di cui all'articolo 219 e all'iscrizione dell'animale stesso all'anagrafe regionale di cui al medesimo articolo 219;
b) all'aggiornamento dell'anagrafe regionale informatizzata degli animali d'affezione di cui alla lettera a);
c) alla cattura di cani vaganti;
d) all'affidamento temporaneo dei cani randagi catturati, ai sensi dell'articolo 219 bis, comma 3, nonché all'osservazione, profilassi e assistenza sanitaria dei cani in affidamento temporaneo ai sensi dello stesso articolo 219 bis, comma 4;
e) ai controlli pre e post affido eseguiti a campione anche attraverso la collaborazione con le associazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 219 bis, comma 11, nonché al controllo, alla profilassi e all'assistenza sanitaria sugli animali custoditi nei canili sanitari e nei canili privati convenzionati adibiti a canile sanitario;
f) alla identificazione e sterilizzazione dei cani randagi catturati sul territorio, nonché all'identificazione, sterilizzazione e cura dei gatti appartenenti alle colonie feline;
g) a partecipare ad iniziative di informazione e promozione sulle materie di cui al presente Capo, anche in collaborazione con la Regione, i comuni singoli o associati e le associazioni di volontariato;
h) a collaborare con i comuni singoli o associati nel censimento delle colonie feline, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni di volontariato;
i) alla soppressione dei cani randagi e dei gatti, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 216;
j) all'esame ed alla valutazione dei cani morsicatori o a rischio di aggressività;
k) al servizio di reperibilità e pronto soccorso veterinario per animali di affezione feriti o incidentati, anche in convenzione con l'Università degli Studi di Perugia;
l) all'erogazione delle prestazioni di primo e di secondo livello di cui all'articolo 219 quinquies;
m) alla collaborazione nella redazione e nell'attuazione del Piano e del programma di cui all'articolo 211.
2. Le funzioni e le attività di cui al presente articolo sono svolte da apposita unità organizzativa delle aziende unità sanitarie locali.
Art. 211
(Piano degli interventi di prevenzione del randagismo degli animali di affezione e programma annuale)
1. La Giunta regionale, sentite le aziende unità sanitarie locali, adotta il piano degli interventi di prevenzione del randagismo degli animali di affezione, di seguito denominato piano.
2. Il piano stabilisce, in particolare:
a) i criteri per gli interventi di costruzione, risanamento e corretta gestione dei canili sanitari e dei canili rifugio;
b) le iniziative di informazione, sensibilizzazione ed educazione, da svolgere anche in ambito scolastico, al fine di promuovere una maggiore consapevolezza del rapporto fra uomo, animali e ambiente;
c) i corsi di aggiornamento sul benessere degli animali rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza delle aziende unità sanitarie locali e alle guardie zoofile;
d) la determinazione delle tariffe per le prestazioni previste dal presente Capo.
3. Il piano è approvato dall'Assemblea legislativa ed ha validità triennale.
4. La Giunta regionale, in attuazione del piano, entro il 30 aprile di ogni anno adotta il programma annuale degli interventi di prevenzione del randagismo degli animali di affezione, di seguito denominato programma, elaborato in collaborazione con le aziende unità sanitarie locali, sentiti gli Ordini Provinciali dei Medici Veterinari e le associazioni di volontariato iscritte all'Elenco di cui all'articolo 212.
Art. 212
(Elenco delle associazioni di volontariato per la protezione degli animali)
1. Presso la struttura regionale competente in materia di Sanità veterinaria è istituto l'Elenco delle associazioni di volontariato per la protezione degli animali, di seguito denominato elenco.
2. La struttura di cui al comma 1 è preposta alla tenuta dell'elenco, nel quale possono essere inserite, su apposita richiesta, tutte le associazioni di volontariato, ferma restando la possibilità di iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 371.
3. Con apposito atto della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di tenuta dell'elenco nonché i criteri per l'inserimento nello stesso delle associazioni di volontariato di cui al comma 1.
Art. 213
(Interventi Assistiti con gli Animali - IAA)
1. La Regione, nel rispetto della normativa e delle disposizioni vigenti, promuove la conoscenza e l'utilizzo degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), a valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa, nei seguenti ambiti di intervento: Terapia Assistita con gli Animali (TAA), Educazione Assistita con gli Animali (EAA) e Attività Assistita con gli Animali (AAA).
2. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede ad attuare quanto previsto al comma 1.
Art. 214
(Responsabilità e doveri del proprietario e del detentore)
1. Chiunque sia proprietario o detentore di un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenuto conto dei bisogni fisiologici ed etologici con riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.
2. Il proprietario e il detentore, fermi restando i divieti previsti dalla normativa vigente in materia, non possono:
a) detenere animali che non si possono adattare alla cattività;
b) detenere animali in numero o in condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi;
c) usare animali come premio o regalo per giochi, feste, sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività;
d) organizzare spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportano maltrattamenti per gli animali;
e) utilizzare animali nella pratica dell'accattonaggio;
f) utilizzare animali di età inferiore a quattro mesi nelle mostre, nelle fiere espositive e nelle altre manifestazioni espositive;
g) esporre gli animali nei negozi a fini di vendita;
h) vendere o cedere cani non identificati e registrati, nonché cani di età inferiore ai sessanta giorni, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario del servizio veterinario o da un medico veterinario libero-professionista autorizzato ad accedere all'anagrafe regionale informatizzata degli animali di affezione;
i) utilizzare a scopo di sperimentazione gli animali di affezione che vivono in libertà o abbandonati;
j) selezionare, incrociare e addestrare cani per esaltarne l'aggressività;
k) abbandonare gli animali di affezione e lasciare gli stessi all'interno di un'abitazione senza alcuna vigilanza o forma di custodia e accudimento giornaliero adeguato a garantirne il benessere psico-fisico;
l) lasciare gli animali di affezione liberi o incustoditi.
3. Il proprietario e il detentore, ai fini della riproduzione di un animale di affezione, devono tenere conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale tutelandone la salute e il benessere.
4. Il proprietario e il detentore devono denunciare le cucciolate al servizio veterinario entro venti giorni dall'evento, anche al fine di consentire il monitoraggio del successivo collocamento delle stesse. " .
Art. 19. (Modificazioni alla
1. La rubrica del Capo V del Titolo XVI della
2. Gli articoli da 215 a 219 della
" Art. 215
(Furto, smarrimento e ritrovamento di animali di affezione)
1. Il proprietario o il detentore dell'animale di affezione, ferme le disposizioni di cui all'articolo 219, comma 7, deve comunicare, entro tre giorni, l'eventuale furto o smarrimento dell'animale al servizio veterinario. La comunicazione deve specificare i dati del proprietario o del detentore, i dati identificativi dell'animale, il luogo e il giorno della scomparsa e qualsiasi altro elemento utile al ritrovamento dell'animale stesso. In caso di furto, alla comunicazione deve essere altresì allegata copia della relativa denuncia presentata all'autorità competente.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 189, comma 9 bis, del
3. Chiunque rinvenga uno o più cani vaganti sul territorio regionale è tenuto a comunicarne la presenza entro quarantotto ore dal rinvenimento, al comune o al servizio veterinario, fornendo le indicazioni necessarie al prelevamento. Il servizio veterinario provvede alla cattura dei cani vaganti rinvenuti.
Art. 216
(Soppressione eutanasica)
1. La soppressione degli animali di affezione deve essere effettuata da medici veterinari esclusivamente con metodi incruenti che non arrechino sofferenza all'animale, preceduta da analgesia ed anestesia profonda, su animali affetti da una malattia inguaribile senza possibilità di miglioramento con alcuna terapia chirurgica o farmacologia. Lo stato di sofferenza dell'animale deve essere documentato da indagini cliniche complete di certificazione medico veterinaria. Tale documentazione, corredata da dichiarazione di avvenuta soppressione, deve essere conservata dal proprietario o dal detentore e dal medico veterinario per almeno due anni dalla data della soppressione. Il medico veterinario deve comunque evitare ogni forma di accanimento terapeutico.
2. La soppressione eutanasica deve essere riportata nel registro degli animali soppressi, tenuto dal servizio veterinario, con l'indicazione della diagnosi e del motivo della soppressione.
3. Qualora la soppressione eutanasica è effettuata da medici veterinari liberi professionisti, gli stessi sono tenuti a trasmettere copia della documentazione di cui al comma 1 al servizio veterinario.
4. Fermo quanto previsto dalle disposizioni penali vigenti, è vietata la soppressione volontaria di animali d'affezione sani o affetti da malattie curabili di cui si è proprietari o detentori.
Art. 217
(Trasporto di animali)
1. Il trasporto degli animali di affezione, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative vigenti, deve avvenire in modo adeguato alla specie e deve essere evitata ogni condizione che possa esporre i soggetti trasportati a lesioni o sofferenze. I mezzi di trasporto devono avere caratteristiche tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi. La ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate.
2. È consentito il trasporto di animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblici all'interno di idonei trasportini. I cani senza trasportino devono essere condotti al guinzaglio e con la museruola al seguito.
Art. 218
(Detenzione degli animali di affezione)
1. Nel caso di detenzione personale a scopo amatoriale con finalità non economiche, i cani che vivono in civili abitazioni non devono essere confinati permanentemente in locali o terrazze, né mantenuti in condizioni d'isolamento.
2. Le strutture adibite alla detenzione dei cani per finalità ludico sportive devono essere costruite tenendo conto delle caratteristiche e dei bisogni dell'animale e sottoposte alle autorizzazioni ai sensi della normativa vigente. I recinti e i box devono essere confortevoli e mantenuti in buone condizioni igienico-sanitarie.
3. Le strutture adibite alla detenzione degli animali di affezione per finalità economiche devono essere costruite tenendo conto delle caratteristiche etologiche specie specifiche e dei bisogni dell'animale e sottoposte alle autorizzazioni ai sensi della normativa vigente. I recinti e i box devono essere mantenuti in buone condizioni igienico-sanitarie. La detenzione in gabbie deve essere limitata e legata a particolari esigenze eccezionali.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, per la detenzione degli animali di affezione, stabilisce i requisiti dei recinti, dei box e delle gabbie e le modalità di detenzione degli animali ivi ospitati.
5. È vietata la detenzione dei cani alla catena.
Art. 219
(Identificazione e registrazione all'anagrafe regionale degli animali di affezione)
1. Il proprietario di un cane è tenuto a registrarlo all'anagrafe regionale informatizzata, collocata nel Sistema Informativo Veterinario ed Alimenti (SIVA) e connessa con l'Anagrafe nazionale, entro sessanta giorni di vita dell'animale o entro dieci giorni dal possesso nel caso di animale non registrato. In ogni caso è obbligatoria la registrazione prima della cessione, effettuata a qualunque titolo.
2. Il cane è identificato mediante inserimento sottocutaneo nella regione del collo, dietro il padiglione auricolare sinistro, di un microchip conforme alle norme ISO.
3. L'applicazione del microchip deve essere effettuata esclusivamente dal servizio veterinario o da medici veterinari liberi professionisti, anche non operanti presso una struttura veterinaria, autorizzati ad accedere all'anagrafe di cui al comma 1, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, con proprio atto. Con il medesimo atto sono inoltre stabilite le modalità per l'attuazione delle altre disposizioni previste dal presente articolo.
4. I veterinari che provvedono all'applicazione del microchip devono contestualmente effettuare la registrazione del cane identificato, nell'anagrafe regionale. Il certificato di iscrizione deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà.
5. I medici veterinari di cui al comma 3 devono in ogni caso verificare la presenza del microchip identificativo del cane. Nel caso di mancanza o di illeggibilità dello stesso, il proprietario o il detentore devono essere informati degli obblighi di legge e il medico veterinario libero professionista autorizzato ne deve dare comunicazione al servizio veterinario. L'omessa comunicazione al servizio veterinario comporta la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 3.
6. I comuni, nel caso di cani randagi rinvenuti sul proprio territorio, provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo tramite il servizio veterinario.
7. Il proprietario o il detentore del cane registrato all'anagrafe regionale deve comunicare al servizio veterinario:
a) lo smarrimento del cane, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 215, comma 1;
b) il furto del cane, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 215, comma 1;
c) la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario, entro dieci giorni;
d) la morte del cane, entro dieci giorni;
e) la variazione di residenza, entro dieci giorni.
8. Il proprietario di gatti può provvedere, secondo quanto previsto al comma 3, alla identificazione degli stessi, mediante inoculazione sottocutanea di un microchip conforme alle norme ISO e contestuale registrazione all'anagrafe regionale.
9. L'identificazione e iscrizione nell'anagrafe regionale di un gatto, ai sensi dell'Accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le Province Autonomedi Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione, è obbligatoria nel caso di vendita o cessione dell'animale.
10. Il servizio veterinario o il medico veterinario libero professionista autorizzato, effettuati gli adempimenti di cui al presente articolo, rilascia al proprietario il documento di identità dell'animale, conforme alle indicazioni per il modello di identificazione e registrazione del cane e del gatto ai sensi dell'Accordo di cui al comma 9, che attesta anche l'avvenuta iscrizione all'anagrafe regionale e gli interventi di profilassi e sanità veterinaria.
11. Salvo quanto previsto all'articolo 219 quinquies, comma 5, al proprietario del cane o del gatto è addebitato il costo dell'apposizione del microchip. Le persone disabili sono esonerate da tale costo in caso di microchippatura di cani effettuata presso il servizio veterinario.
12. I cani non possono essere intestati a soggetti che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età o a persone che abbiano riportato condanne definitive per i reati di cui al Libro II, Titolo IX bis e di cui all'articolo 727 del codice penale .
13. I comuni devono dotare la propria polizia locale di almeno un dispositivo di lettura di microchip conforme alle norme ISO, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo. " .
Art. 20. (Integrazioni alla
1. Dopo l'articolo 219 della
" Art. 219 bis (Controllo del randagismo, affidamento e adozione)
1. Il Sindaco è responsabile dei cani vaganti rinvenuti o catturati sul territorio del comune e, dopo il periodo di osservazione nel canile sanitario ovvero qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 2, ha l'obbligo di collocarli presso un canile rifugio o un canile privato convenzionato adibito a canile rifugio. La collocazione presso il canile privato convenzionato può avvenire solo qualora non sia presente un canile rifugio ovvero non sia possibile il ricovero presso quest'ultimo. Il Sindaco è altresì responsabile delle colonie feline di cui all'articolo 219 quater.
2. Fermi i casi di maltrattamento o abbandono previsti dal codice penale, i cani vaganti catturati, laddove identificati, devono essere restituiti al proprietario o al detentore. Le spese di cattura e di custodia sono, in ogni caso, a carico di questi ultimi.
3. I cani randagi catturati sono identificati ai sensi dell'articolo 219 e introdotti nei canili sanitari dove sono effettuate la profilassi e l'assistenza sanitarie. Il servizio veterinario, in alternativa all'immissione nei canili sanitari e previa motivazione, può disporre, in particolare se si tratta di cuccioli, l'affidamento temporaneo del cane stesso al soggetto che lo ha rinvenuto, a privati cittadini che ne facciano richiesta o ad un'associazione di volontariato iscritta nell'elenco di cui all'articolo 212. Gli affidatari devono garantire il buon trattamento dell'animale.
4. Il servizio veterinario provvede all'osservazione, alla profilassi e all'assistenza sanitaria dell'animale affidato temporaneamente, presso il canile sanitario dove l'affidatario si deve impegnare a portarlo, previo accordo con il servizio veterinario, o presso la struttura dell'associazione di volontariato.
5. Qualora i cani randagi di cui al comma 3 non siano reclamati entro il termine di sessanta giorni dalla cattura o dal rinvenimento, e venga accertato il buon trattamento, l'affidamento temporaneo diventa definitivo.
6. I cani vengono sterilizzati prima dell'affidamento definitivo o del loro trasferimento nei canili rifugio o nei canili privati convenzionati adibiti a canile rifugio.
7. Fermo quanto previsto dalla normativa statale vigente, i cani, ivi compresi quelli vaganti, randagi e quelli ospitati presso i canili di cui all'articolo 219 ter, e i gatti, ivi compresi quelli vaganti, liberi, di colonia e quelli ospitati presso le oasi feline, non possono essere destinati alla sperimentazione, né soppressi salvo quanto previsto dall'articolo 216.
8. Al fine di favorire e promuovere l'adozione di cani, i canili rifugio e i canili privati convenzionati adibiti a canile rifugio devono consentire l'accesso alle associazioni di volontariato, secondo procedure concordate tra i Comuni, i gestori dei canili e le associazioni medesime, e devono prevedere giornalmente regolari orari di apertura al pubblico delle strutture non inferiori alle due ore al giorno, per consentire un agevole accesso ai soggetti interessati.
9. Allo scopo di garantire il benessere dei cani, sia in caso di affidamento che di adozione di norma non possono essere consegnati più di due animali nel periodo temporale di un anno per ciascun richiedente. Tale limite non si applica nel caso di associazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 371.
10. Il richiedente, sia ai fini dell'affidamento che dell'adozione, deve possedere la maggiore età, garantire il buon trattamento dell'animale ed inoltre deve sottoscrivere apposita richiesta di affidamento o adozione contenente, tra l'altro, l'impegno ad acconsentire al controllo, da parte del servizio veterinario, sull'animale affidato. Il richiedente inoltre, sia nel caso di privati che di associazioni di volontariato, deve essere l'affidatario effettivo dell'animale. Di norma non sono ammesse deleghe, neanche per il tramite delle associazioni di volontariato medesime. Le deleghe non sono comunque consentite se non viene garantita da parte del richiedente la tracciabilità dell'animale affidato.
11. Il servizio veterinario, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato, sia in caso di affidamento che di adozione, provvede ad effettuare i necessari controlli pre e post affido, eseguiti a campione, sull'animale affidato o adottato.
12. È vietato l'affidamento o l'adozione di cani, gatti e altri animali d'affezione a chi ha riportato condanne definitive per maltrattamento, uccisione di animali o provvedimento di sequestro e/o confisca di animali da parte dell'autorità competente.
Art. 219 ter (Canili)
1. L'accoglienza dei cani, ai fini della lotta al randagismo, si effettua nelle seguenti strutture, che devono essere sottoposte alle autorizzazioni ai sensi della normativa vigente e devono garantire il mantenimento nel tempo dei requisiti previsti e degli standard di benessere animale:
a) canili sanitari e canili rifugio, gestiti dai comuni singoli o associati direttamente o mediante la stipula di apposite convenzioni con le associazioni di volontariato iscritte al Registro di cui all'art. 371 o con i soggetti privati di cui all'articolo 209, comma 1, lettera d);
b) canili privati convenzionati con comuni singoli o associati.
2. I canili di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) idonea distanza da abitazioni e centri abitati;
b) approvvigionamento idrico;
c) scarichi conformi alla normativa vigente;
d) ricoveri individuali o per più animali, costituiti almeno da una zona riparata, facilmente lavabile e disinfettabile;
e) un locale adibito allo stoccaggio e alla preparazione dei mangimi, nonché spogliatoi, docce e servizi igienici per il personale adibito alla cura degli animali, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) apertura al pubblico per le adozioni secondo quanto previsto dall'articolo 219 bis, comma 8.
3. I canili sanitari ed i canili privati convenzionati adibiti a canile sanitario devono inoltre possedere i seguenti locali:
a) un ambulatorio per primi interventi di pronto soccorso e per la profilassi sanitaria;
b) un locale per l'isolamento ed il controllo di eventuali malattie infettive;
c) un reparto riservato esclusivamente alla custodia dei cani soggetti ad osservazione sanitaria;
d) un reparto adibito esclusivamente ai cani in custodia temporanea;
e) un reparto riservato esclusivamente alla custodia dei cuccioli e delle femmine in allattamento.
4. I canili rifugio e i canili privati convenzionati adibiti a canile rifugio devono garantire la quotidiana assistenza di un medico veterinario libero professionista in qualità di direttore sanitario e, all'occorrenza, di un medico veterinario esperto in medicina comportamentale.
5. Il controllo, la profilassi e l'assistenza sanitaria nei canili sanitari e nei canili privati convenzionati adibiti a canile sanitario sono assicurati dal servizio veterinario.
6. I canili sanitari e i canili privati convenzionati adibiti a canile sanitario devono essere, fisicamente e funzionalmente, separati dalle altre strutture dove vengono detenuti i cani.
7. Nei canili rifugio e nei canili privati convenzionati adibiti a canile rifugio possono essere tenuti in custodia, a pagamento, animali di affezione di privati.
8. Le strutture di cui al comma 1 devono registrare su supporto informatico, gli ingressi, le uscite e i decessi degli animali attraverso l'utilizzo del SIVA.
9. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i requisiti strutturali, tecnici e gestionali delle strutture di cui al comma 1, nonché le modalità e i tempi di adeguamento per quelle non in possesso dei requisiti medesimi.
Art. 219 quater
(Colonie e oasi feline)
1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in libertà favorendone il mantenimento nel loro habitat naturale. Il servizio veterinario può provvedere al ricovero temporaneo dei gatti solamente per motivi di cura, anche a seguito di intervento di soccorso o di recupero per malattie debilitanti o per decorso post-operatorio.
2. Il comune tutela i gatti presenti sul territorio di propria competenza e, previo parere del servizio veterinario, ne dispone il trasferimento in luoghi ritenuti più idonei e di maggior garanzia in termini di sopravvivenza e benessere.
3. Il comune, in collaborazione con il servizio veterinario, provvede a censire le colonie feline.
4. I gatti della colonia felina sono identificati, sterilizzati e curati dal servizio veterinario che, salvo quanto previsto al comma 6 ovvero salva la necessità di ricoverarli nei gattili sanitari per i motivi di cui al comma 1, li ricolloca nel territorio o nel gruppo cui appartengono.
5. I soggetti privati e le associazioni di volontariato iscritte all'elenco di cui all'articolo 212 possono gestire a proprie spese le colonie feline, previo accordo con il comune e con il servizio veterinario, al fine di curare la salute e le condizioni di benessere dei gatti.
6. Il comune, d'intesa con il servizio veterinario, può disporre l'allontanamento dei gatti dalla colonia felina ove si renda necessario per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, trasferendoli nelle oasi feline o individuando altra idonea collocazione.
7. Le oasi feline, gestite dai comuni singoli o associati direttamente o mediante convenzioni con le associazioni di volontariato iscritte al Registro di cui all'articolo 371 o con i soggetti privati di cui all'articolo 209, comma 1, lettera d), devono essere adeguate alle esigenze etologiche e fisiologiche dei gatti ospitati e devono consentire, al fine di agevolare e promuovere le adozioni, l'ingresso al pubblico e il libero accesso alle associazioni di volontariato secondo procedure concordate tra i Comuni, i gestori delle oasi e le associazioni medesime. Nelle oasi feline sono assicurati ricovero, custodia, identificazione, sterilizzazione, mantenimento e assistenza sanitaria dei gatti ospitati.
Art. 219 quater bis
(Convenzioni con le associazioni di volontariato)
1. Le convenzioni con le associazioni di volontariato di cui all'art. 219 ter, comma 1, lettera a) e 219 quater, comma 7, sono predisposte nel rispetto della
Art. 219 quinquies
(Medicina veterinaria)
1. Gli interventi di medicina veterinaria erogati agli animali di affezione consistono in prestazioni di primo livello e di secondo livello.
2. Le prestazioni di primo livello, erogate dal servizio veterinario o da medici veterinari liberi professionisti consistono, in particolare, nei seguenti interventi:
a) inoculazione del microchip e iscrizione nell'anagrafe regionale;
b) profilassi vaccinale;
c) profilassi e cura di endo ed ectoparassitosi;
d) profilassi e cura di malattie zoonotiche;
e) prevenzione e controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione;
f) interventi clinici e chirurgici di base e di primo soccorso.
3. Le prestazioni di secondo livello consistono in interventi complessi, anche urgenti, e sono erogate, previa stipulazione di protocollo d'intesa con la Regione, dall'Ospedale Veterinario Universitario Didattico dell'Università degli Studi di Perugia o da strutture private autorizzate per lo svolgimento di tali attività.
4. Il servizio veterinario organizza servizi di pronto intervento, notturno e festivo, per garantire l'erogazione delle prestazioni veterinarie nei confronti di cani e gatti vaganti. Le spese per le prestazioni erogate a cani o gatti riconducibili ad un proprietario o ad un detentore sono, in ogni caso, a carico di questi ultimi.
5. La Regione promuove, d'intesa con gli Ordini Provinciali dei Medici Veterinari, l'attuazione di campagne straordinarie finalizzate all'erogazione di prestazioni veterinarie gratuite, con particolare riferimento alle microchippature e alle sterilizzazioni, ai cani di proprietà di soggetti in situazione di svantaggio economico e di persone disabili, e ai cani e gatti impiegati negli IAA.
6. Nell'ambito di ciascuna azienda unità sanitaria locale deve essere sempre assicurata la presenza di un canile sanitario dotato di un ambulatorio veterinario in grado di erogare le prestazioni di primo livello di cui al comma 2.
Art. 219 sexies
(Cani morsicatori e a rischio di aggressività)
1. Fermo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del
2. I medici veterinari liberi professionisti informano i proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnalano al servizio veterinario la presenza, tra i loro assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale, in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumità pubblica.
3. Il servizio veterinario in caso di rilevazione di rischio elevato per l'incolumità pubblica e degli altri animali, stabilisce le misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale trattamento da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale con spese a carico del proprietario.
4. Il servizio veterinario tiene un registro aggiornato dei cani valutati a rischio di aggressività ai sensi del comma 3.
5. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 4 devono stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane, ed inoltre devono applicare agli stessi guinzaglio e museruola quando si trovano in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
6. Qualora, al termine del trattamento comportamentale, il servizio veterinario accerti l'incapacità di gestione del cane da parte del proprietario, il comune provvede al sequestro ed alla confisca del cane.
7. Il proprietario può rinunciare alla custodia del cane valutato a rischio elevato. Lo stesso deve sostenere le spese di mantenimento e del trattamento comportamentale, fino all'eventuale cambiamento di proprietà.
8. Qualora un cane venga valutato come irrecuperabile, lo stesso può essere mantenuto, a spese del proprietario, presso un'associazione iscritta all'elenco di cui all'articolo 212 ovvero ceduto all'associazione medesima.
Art. 219 septies
(Sanzioni)
1. Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, ai contravventori del presente Capo, si applicano le seguenti sanzioni:
a) da euro 150,00 a euro 900,00 per chi viola le disposizioni di cui agli articoli 214, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h) e l) e 4 e 218, comma 5;
b) da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 per chi viola le disposizioni di cui agli articoli 214, comma 2, lettere i) e j), e 219 bis, comma 7;
c) da euro 25,00 a euro 150,00 per ogni animale, per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 217, commi 1 e 2;
d) da euro 50,00 a euro 300,00 per chi viola le disposizioni di cui agli articoli 216, commi 1, 2 e 3 e 219, comma 7;
e) da euro 100,00 a euro 600,00 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 219, comma 1 e 219 sexies, comma 5;
f) da euro 250,00 a euro 1.300,00 per chi viola le disposizioni di cui agli articoli 218, commi 2 e 3 e 219 ter, comma 1;
g) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 4.
2. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono acquisiti al bilancio regionale con vincolo di destinazione per gli interventi previsti nel presente Capo. " .
Art. 21. (Integrazione all'articolo 222)
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 222 della
" 3 bis. I proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 3 sono acquisiti al bilancio regionale con vincolo di destinazione per gli interventi previsti nel presente Capo. " .
Art. 22. (Modificazione all'articolo 223)
1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 223 della
Art. 23. (Modificazioni all'articolo 224)
1. Al comma 2 dell'articolo 224 della
2. Al comma 3 dell'articolo 224 della
Art. 24. (Modificazione all'articolo 225)
1. Il comma 1 dell'articolo 225 della
" 1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, ne dà immediata comunicazione al sindaco e al servizio veterinario territorialmente competente. " .
Art. 25. (Modificazione all'articolo 226)
1. Al comma 2 dell'articolo 226 della
Art. 26. (Sostituzione dell'articolo 227)
1. L'articolo 227 della
" Art. 227
(Competenze dei Comuni)
1. I Comuni mettono in atto tutte le misure necessarie a prevenire e contrastare il fenomeno degli avvelenamenti di animali, nel rispetto di quanto stabilito dalla Giunta regionale con l'atto di cui all'articolo 228, comma 1, lettera a). " .
Art. 27. (Sostituzione dell'articolo 228)
1. L'articolo 228 della
" Art. 228
(Competenze della Regione)
1. Per le finalità di cui all'articolo 220 la Giunta regionale con proprio atto:
a) stabilisce le misure per prevenire e monitorare il fenomeno degli avvelenamenti di animali, indicando compiti e responsabilità, nonché coordinando i fiussi informativi;
b) aggiorna ogni due anni la lista dei prodotti velenosi che a causa del loro uso oltre che per la finalità loro propria, anche per la preparazione di esche o bocconi avvelenati, devono essere sottoposti a regime controllato mediante utilizzazione di appositi registri. " .
Art. 28. (Sostituzione dell'articolo 239)
1. L'articolo 239 della
" Art. 239
(Identificazione zone per nuove farmacie)
1. I comuni, sentiti le aziende unità sanitarie locali e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identificano le zone nelle quali collocare le nuove farmacie e trasmettono i relativi provvedimenti alla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale prende atto dei provvedimenti di cui al comma 1 con apposita deliberazione da adottare entro il 31 marzo di ogni anno. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale. " .
Art. 29. (Integrazione all'articolo 241)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 241 della
" 2 bis. L'azienda unità sanitaria locale competente per territorio è individuata, ai sensi dell'articolo 112 quater, comma 3, del
TITOLO II
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA
PARTE I
SERVIZI SOCIALI
Art. 30. (Sostituzione dell'articolo 265)
1. L'articolo 265 della
" Art. 265
(Il comune)
1. Il comune è titolare delle funzioni in materia di politiche sociali e svolge le attività di cui all'articolo 6 della
2. I comuni esercitano le funzioni in materia di politiche sociali ai sensi della
3. La convenzione di cui al comma 2 deve stabilire, in coerenza con lo svolgimento delle funzioni in materia di politiche sociali di cui al medesimo comma 2, i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. La convenzione deve inoltre stabilire le modalità e i criteri per l'assegnazione del personale qualora in carico agli ATI nel rispetto della normativa statale e regionale.
4. La convenzione deve altresì prevedere, ai sensi dell'articolo 30, comma 4 del
5. La convenzione deve inoltre stabilire le modalità di approvazione degli atti di programmazione e dei regolamenti sociali zonali, nel rispetto delle disposizioni di cui al
Art. 31. (Abrogazione dell'articolo 266)
1. L'articolo 266 della
Art. 32. (Abrogazione dell'articolo 267)
1. L'articolo 267 della
Art. 33. (Integrazione alla
1. Dopo l'articolo 268 della
" Art. 268 bis
(Zone sociali)
1. Le Zone sociali sono articolazioni territoriali corrispondenti ai distretti sanitari di cui all'articolo 22, individuate dal Piano sociale regionale di cui all'articolo 270. Le Zone sociali, tramite il comune capofila, esercitano, in particolare, le seguenti funzioni:
a) definiscono gli obiettivi da perseguire per garantire la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità per l'accesso alle prestazioni e ne verificano il raggiungimento;
b) provvedono all'erogazione degli interventi e dei servizi sociali;
c) provvedono al rilascio dell'accreditamento e istituiscono l'elenco delle strutture accreditate;
d) garantiscono l'unitarietà degli interventi e degli adempimenti amministrativi, la territorializzazione di un sistema di servizi a rete, l'operatività del sistema degli uffici della cittadinanza organizzati nelle Zone sociali;
e) curano le attività di monitoraggio, di verifica e di valutazione dei servizi e degli interventi nonché la rilevazione dei dati e delle informazioni utili alla pianificazione sociale;
f) garantiscono l'integrazione dei servizi di assistenza sociale con quelli sanitari e la attuano mediante accordi di programma con l'azienda unità sanitaria locale competente.
2. Presso il Comune capofila della Zona sociale è attivata una apposita struttura preposta alla pianificazione sociale del territorio, denominata " Ufficio di piano " . Il Comune capofila della Zona sociale nomina il responsabile sociale di zona, designato dalla Conferenza di zona.
3. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte da personale messo a disposizione dai comuni della Zona sociale, previo accordo con le organizzazioni sindacali, ferma restando la permanenza della titolarità del rapporto di lavoro con il comune di appartenenza. Le funzioni di responsabilità tecnica e di coordinamento della rete territoriale dei servizi sociali sono assicurate da personale con profilo professionale e competenze tecnico professionali in materia sociale.
4. La Zona sociale, tramite il Comune capofila, trasmette alla Giunta regionale entro il 31 marzo di ciascun anno una relazione sulle attività svolte.
5. La Zona sociale, tramite il Comune capofila, definisce con regolamento le modalità e i criteri per il proprio funzionamento, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale che tengono conto dei principi di differenziazione ed adeguatezza e della autonomia organizzativa dei comuni.
6. Le attività socio sanitarie integrate, individuate dal Piano attuativo locale (PAL) e dal Programma attuativo territoriale (PAT) di cui al
7. Il coordinamento politico e istituzionale della Zona sociale è effettuato dalla Conferenza di zona di cui all'articolo 271.
8. Nell'ambito della Zona sociale sono istituiti:
a) il Tavolo zonale di concertazione di cui all'articolo 271 bis;
b) i Tavoli zonali di coprogettazione di cui all'articolo 271 ter. " .
Art. 34. (Sostituzione dell'articolo 269)
1. L'articolo 269 della
" Art. 269
(Aziende pubbliche di servizi alla persona e persone giuridiche di diritto privato)
1. Le aziende pubbliche di servizi alla persona e le persone giuridiche di diritto privato di cui alla
2. Le funzioni dei soggetti di cui al comma 1 si realizzano, prevalentemente, attraverso la produzione e l'offerta dei servizi e interventi sociali, socio sanitari e socio educativi. " .
Art. 35. (Modificazioni all'articolo 270)
1. Alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 270 della
2. Al comma 7 dell'articolo 270 della
Art. 36. (Sostituzione dell'articolo 271)
1. L'articolo 271 della
" Art. 271
(Conferenza di Zona)
1. La Conferenza di Zona costituisce il soggetto di coordinamento politico e istituzionale della Zona sociale ed è composta da tutti i sindaci dei comuni il cui territorio ricade all'interno della Zona sociale o da loro assessori delegati.
2. La Conferenza di Zona delibera validamente con la presenza di sindaci o loro assessori delegati che rappresentano almeno la maggioranza dei comuni e la maggioranza dei residenti nella Zona sociale.
3. Le deliberazioni della Conferenza di Zona si intendono approvate se ottengono voti favorevoli che corrispondono ad almeno la metà più uno dei comuni presenti e ad almeno la maggioranza assoluta dei residenti negli stessi. Il coordinamento dei lavori della Conferenza di Zona è affidato ad un componente individuato dalla Conferenza stessa.
4. La Conferenza di Zona adotta i regolamenti sociali zonali e il Piano sociale di zona; gli stessi sono approvati nel rispetto delle disposizioni di cui al
5. La Conferenza di Zona si dota di un regolamento per il proprio funzionamento. " .
Art. 37. (Integrazioni alla
1. Dopo l'articolo 271 della
" Art. 271 bis
(Tavolo zonale di concertazione)
1. Il Tavolo zonale di concertazione costituisce un organismo partecipativo di cui fanno parte le aziende unità sanitarie locali, gli enti pubblici operanti nel territorio con funzioni a rilevanza sociale, le aziende dei servizi alla persona (ASP) e le persone giuridiche di diritto privato di cui alla
2. Il Tavolo zonale di concertazione contribuisce:
a) alla definizione degli indirizzi per la programmazione sociale di zona;
b) alla valutazione della realizzazione del Piano sociale di zona.
3. La Zona sociale, tramite il Comune capofila, costituisce il Tavolo zonale di concertazione secondo i criteri e le modalità stabilite dal Piano sociale regionale di cui all'articolo 270.
4. Le modalità di funzionamento e la durata del Tavolo zonale di concertazione sono definite dal regolamento sociale zonale tenuto conto del Piano sociale di zona di cui all'articolo 272.
Art. 271 ter
(Tavoli di coprogettazione)
1. I Tavoli zonali di coprogettazione costituiscono organismi partecipativi di cui fanno parte le aziende pubbliche di servizi alla persona e le persone giuridiche di diritto privato di cui alla
2. I Tavoli zonali di coprogettazione consentono la partecipazione alla progettazione dei servizi e degli interventi e alla valutazione della loro realizzazione anche mediante sottoscrizione degli accordi procedimentali di cui all'articolo 279, comma 4.
3. Le modalità di funzionamento e la durata dei Tavoli zonali di coprogettazione sono definite dal regolamento sociale zonale, tenuto conto del Piano sociale di zona di cui all'articolo 272. " .
Art. 38. (Sostituzione dell'articolo 272)
1. L'articolo 272 della
" Art. 272
(Piano sociale di zona)
1. Il Piano sociale di zona è lo strumento mediante il quale la Zona sociale programma gli interventi e i servizi sociali e stabilisce i criteri per l'erogazione dei servizi sociali e per la loro attuazione.
2. Il Piano sociale di zona contiene, in particolare:
a) lo stato di attuazione del precedente Piano;
b) gli obiettivi strategici e le priorità d'intervento;
c) le modalità organizzative dei servizi, delle prestazioni e degli interventi;
d) le risorse umane, finanziarie e strumentali da utilizzare;
e) la determinazione delle quote di risorse di cui alla lettera d) poste a carico delle Zone sociali tenendo conto del numero degli abitanti, delle caratteristiche di età degli stessi e delle caratteristiche economiche e geomorfologiche dei territori;
f) le modalità di integrazione e di coordinamento delle attività socio assistenziali con quelle sanitarie, educative, della formazione e con gli altri strumenti di programmazione territoriali.
3. L'Ufficio di piano della Zona sociale, con il coinvolgimento del Tavolo zonale di concertazione, elabora, sulla base del Piano sociale regionale, la proposta di Piano sociale di zona e a tal fine:
a) effettua la rilevazione dei bisogni del territorio;
b) tiene conto, ai fini dell'integrazione socio sanitaria:
1) del Piano regionale integrato per la non autosufficienza (PRINA) di cui all'articolo 326;
2) del Piano attuativo delle aziende sanitarie regionali di cui all'articolo 14;
3) del Programma delle Attività Territoriali (PAT) di distretto di cui all'articolo 15.
4. Il Piano sociale di zona, per le attività socio sanitarie integrate, costituisce parte integrante del PAT.
5. Il Piano sociale di zona ha durata triennale. " .
Art. 39. (Sostituzione dell'articolo 273)
1. L'articolo 273 della
" Art. 273
(Procedimento per l'adozione del Piano sociale di zona)
1. L'ufficio di Piano della zona sociale trasmette alla Giunta regionale il Piano sociale di zona per l'acquisizione del relativo parere, da rendersi con le modalità ed i termini previsti dall'articolo 16 della
2. Il Piano sociale di zona è adottato dalla Conferenza di zona di cui all'articolo 271, mediante accordo di programma sottoscritto dai comuni della Zona sociale, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 della
3. Le aziende pubbliche di servizi alla persona e le persone giuridiche di diritto privato di cui alla
Art. 40. (Abrogazione dell'articolo 274)
1. L'articolo 274 della
Art. 41. (Abrogazione dell'articolo 275)
1. L'articolo 275 della
Art. 42. (Modificazione all'articolo 276)
1. Al comma 1 dell'articolo 276 della
Art. 43. (Modificazione all'articolo 277)
1. Al comma 1 dell'articolo 277 della
Art. 44. (Modificazione all'articolo 279)
1. Al comma 4 dell'articolo 279 della
Art. 45. (Abrogazione dell'articolo 282)
1. L'articolo 282 della
Art. 46. (Abrogazione dell'articolo 283)
1. L'articolo 283 della
Art. 47. (Modificazione all'articolo 284)
1. Al comma 1 dell'articolo 284 della
Art. 48. (Modificazioni all'articolo 286)
1. Al comma 1 dell'articolo 286 della
2. Il comma 2 dell'articolo 286 della
" 2. Le funzioni sociali di cui al comma 1 sono svolte dalle Zone sociali mediante azioni finalizzate a sostenere e a favorire l'autonoma iniziativa dei privati nell'esercizio della stessa funzione sociale. " .
Art. 49. (Modificazioni all'articolo 288)
1. Al comma 1 dell'articolo 288 della
2. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 288 della
Art. 50. (Modificazioni all'articolo 310)
1. Al comma 1 dell'articolo 310 della
2. Al comma 2 dell'articolo 310 della
Art. 51. (Modificazione all'articolo 311)
1. Al comma 1 dell'articolo 311 della
Art. 52. (Modificazioni all'articolo 312)
1. Al comma 1 dell'articolo 312 della
2. Al comma 4 dell'articolo 312 della
Art. 53. (Modificazione all'articolo 319)
1. Al comma 2 dell'articolo 319 della
Art. 54. (Modificazioni all'articolo 322)
1. Al comma 2 dell'articolo 322 della
Art. 55. (Modificazione all'articolo 323)
1. Al comma 2 dell'articolo 323 della
Art. 56. (Modificazioni all'articolo 327)
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 327 della
2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 327 della
" c) distretti sanitari e Zone sociali. " .
3. Il comma 3 dell'articolo 327 della
" 3. L'azienda unità sanitaria locale e le Zone sociali ricompresi nel suo territorio redigono il Piano attuativo triennale del PRINA. " .
4. Il comma 4 dell'articolo 327 della
" 4. Il Piano attuativo triennale del PRINA è articolato per distretti sanitari e Zone sociali e individua i servizi aventi come bacino di utenza l'intero territorio delle Zone sociali. " .
5. Al comma 5 dell'articolo 327 della
6. Al comma 6 dell'articolo 327 della
7. Al comma 7 dell'articolo 327 della
Art. 57. (Modificazioni all'articolo 342)
1. Al comma 1 dell'articolo 342 della
2. I commi da 2 a 7 dell'articolo 342 della
Art. 58. (Modificazioni all'articolo 344)
1. Al comma 1 dell'articolo 344 della
2. Al comma 4 dell'articolo 344 della
Art. 59. (Modificazioni all'articolo 345)
1. Al comma 5 dell'articolo 345 della
2. Al comma 7 dell'articolo 345 della
Art. 60. (Modificazioni all'articolo 346)
1. Al comma 1 dell'articolo 346 della
2. Al comma 2 dell'articolo 346 della
3. Al comma 4 dell'articolo 346 della
Art. 61. (Modificazioni all'articolo 349)
1. Al comma 2 dell'articolo 349 della
Art. 62. (Modificazioni all'articolo 350)
1. Al comma 1 dell'articolo 350 della
2. Al comma 6 dell'articolo 350 della
Art. 63. (Modificazioni all'articolo 354)
1. Al comma 1 dell'articolo 354 della
2. Al comma 3 dell'articolo 354 della
Art. 64. (Modificazione all'articolo 357)
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 357 della
Art. 65. (Modificazione all'articolo 358)
1. Al comma 1 dell'articolo 358 della
Art. 66. (Abrogazione dell'articolo 359)
1. L'articolo 359 della
Art. 67. (Modificazioni all'articolo 385)
1. Al comma 1 dell'articolo 385 della
2. Il comma 3 dell'articolo 385 della
Art. 68. (Modificazioni all'articolo 396)
1. Al comma 1 dell'articolo 396 della
Art. 69. (Modificazioni all'articolo 399)
1. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 399 della
2. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 399 della
3. Al comma 4 dell'articolo 399 della
Art. 70. (Modificazione e integrazione all'articolo 406)
1. La rubrica dell'articolo 406 della
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 406 della
" 1 bis. La Giunta regionale rende conto all'Assemblea legislativa dell'attuazione delle disposizioni contenute nel Capo IV del Titolo XVI, e dei risultati ottenuti nel contrastare il fenomeno del randagismo, nel promuovere l'adozione e il possesso responsabile degli animali da affezione. A tal fine, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa una relazione entro il 31 luglio di ogni anno che contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) in che misura il fenomeno del randagismo si è manifestato nell'anno di riferimento, in termini quantitativi, tipologici e di distribuzione territoriale;
b) quali iniziative sono state assunte al fine di superare la filosofia del ricovero permanente degli animali di affezione e quindi per favorire azioni volte all'affidamento e all'adozione;
c) i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale per il riparto dei contributi tra i comuni singoli o associati;
d) le tariffe stabilite dalla Giunta regionale per il mantenimento dei cani nei canili e dei gatti nelle oasi feline;
e) l'elenco dei canili sanitari o canili rifugio e delle oasi feline presenti sul territorio regionale, specificandone la tipologia;
f) le modalità di attuazione dei commi 8 e 11 dell'articolo 219 bis;
g) il numero di cani, gatti o altri animali di affezione ospitati per singola struttura al 31 dicembre di ogni anno, distinti per durata di presenza nella struttura;
h) i tassi di affidamento stabiliti dalla Regione e realizzati per ogni anno da ciascuna struttura;
i) il numero di ingressi alla struttura distinti per specie animale e motivo dell'ingresso durante l'anno solare;
j) il numero di uscite dalla struttura distinti per specie animale e motivo dell'uscita durante l'anno solare. " .
TITOLO III
MODIFICAZIONI A NORMA FINANZIARIA E NORME FINALI
PARTE I
Art. 71. (Modificazioni ed integrazione all'articolo 408)
1. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 408 della
2. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 408 della
3. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 408 della
4. Alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 408 della
5. Alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 408 della
6. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 408 della
" o bis) Unità Previsionale di base 12.1.012 (capitolo 2330), per il finanziamento, nei limiti delle risorse statali della
7. Alla lettera a) del comma 2, dell'articolo 408 della
Art. 72. (Modificazione all'articolo 410)
1. La lettera dddd) del comma 1 dell'articolo 410 della
Art. 73. (Norme finali, transitorie, reviviscenza e modificazione alla
1. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, le indicazioni operative di cui all'articolo 91 bis, comma 3, della
2. Le norme regolamentari di cui all'articolo 117, comma 1, della
3. In fase di prima applicazione la Giunta regionale è autorizzata ad adottare il programma annuale degli interventi di prevenzione del randagismo degli animali di affezione di cui all'articolo 211, comma 4, della
4. Le associazioni di volontariato per la protezione degli animali già iscritte all'Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali ai sensi dell'articolo 218 della
5. Le disposizioni di cui all'articolo 219 della
6. Per le convenzioni di cui all'articolo 209, comma 1, lettera d), della
7. In fase di prima applicazione, la relazione della Giunta regionale in risposta alla clausola valutativa, prevista dal comma 1 bis dell'articolo 406, introdotto dall'articolo 70, comma 2, della presente legge, è presentata all'Assemblea Legislativa entro il 31 luglio 2017.
8. L'articolo 14 della
9. La lettera bbb) del comma 1 dell'articolo 410 della
10. Il
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 10 della
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 10 novembre 2017, n. 234, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[3] Comma così modificato dall'art. 10 della