Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 24/12/2021 |
Numero: | 50 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto. |
Art. 2. Accordi. |
Art. 3. Criteri di determinazione delle somme dovute per l'occupazione delle aree demaniali. |
Art. 4. Contenuto degli accordi. |
Art. 5. Approvazione schema di accordi. |
Art. 6. Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato. Modifiche all'articolo 1 della L.R. [...] |
Art. 7. Rinuncia all'adeguamento al tasso di inflazione. |
Art. 8. Norma finanziaria. |
Art. 9. Entrata in vigore. |
§ 6.1.432 - L.R. 24 dicembre 2021, n. 50.
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla L.R. n. 77/2016 [1].
(B.U. 28 dicembre 2021, n. 107)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto , e l'articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;
Visto il
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Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2018, n. 42/R (Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della
Considerato quanto segue:
1. Si rende necessario definire un percorso volto alla gestione tecnico-amministrativa delle occupazioni in essere da parte dei gestori del servizio idrico integrato, nonché i criteri e le modalità di pagamento degli indennizzi e delle occupazioni del demanio idrico pregresse a far data dalla loro esigibilità individuata nell'anno 2014;
2. In attuazione di quanto disposto dalla
3. È necessario individuare il termine del 31 dicembre 2021 per la sottoscrizione degli accordi volti alla semplificazione della procedura di rilascio delle concessioni per l'occupazione del demanio idrico;
4. Si rende altresì necessario individuare, nel contenuto degli accordi, la disciplina dei procedimenti amministrativi correlati alle interferenze tra le reti e gli impianti gestiti dai gestori del servizio idrico integrato e il demanio idrico;
5. La sottoscrizione degli accordi comporta per entrambe le parti significativi vantaggi in termini di benefici, efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa, oltre che di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze tra le reti tecnologiche e gli impianti e il demanio idrico;
6. L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1 della
7. Si rende necessario contenere il livello complessivo della pressione tributaria, anche in considerazione della natura del servizio off erto dai gestori del servizio idrico integrato e, pertanto, applicare le sanzioni amministrative in forma ridotta;
8. A seguito dell'elevato numero di occupazioni senza titolo emerse con il passaggio della competenza della gestione amministrativa delle aree del demanio idrico dalle province alla Regione è necessario introdurre una proroga al 31 dicembre 2022 per il rilascio, da parte degli uffici regionali, della concessione ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della
9. È necessario procedere ad una rapida attivazione degli interventi previsti nella presente legge mediante la stipula degli accordi previsti entro il 31 dicembre 2021 e, pertanto, si rende necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1. Oggetto.
1. La presente legge definisce i criteri per la determinazione delle somme dovute dai gestori del servizio idrico integrato per la regolarizzazione dei pagamenti pregressi per le occupazioni del demanio idrico relative alle fattispecie di cui all'articolo 2 e definisce il contenuto degli accordi finalizzati alla definizione delle occupazioni del demanio idrico relative alle opere di ciascun gestore.
Art. 2. Accordi.
1. I soggetti gestori del servizio idrico integrato possono sottoscrivere, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021, specifici accordi con la competente direzione regionale volti alla regolarizzazione degli importi dovuti per l'occupazione pregressa del demanio idrico a decorrere dall'annualità 2014, alla semplificazione della procedura di rilascio delle relative concessioni e all'individuazione delle modalità di comunicazione delle variazioni delle reti tecnologiche e degli impianti presenti sul territorio di riferimento di ciascun gestore del servizio idrico integrato.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di una somma omnicomprensiva, definita nelle tabelle di cui all'allegato A, per la regolarizzazione dei pagamenti pregressi delle tipologie di occupazioni di cui all'articolo 3, determinata per ciascun gestore sulla base dei criteri di cui alla presente legge.
Art. 3. Criteri di determinazione delle somme dovute per l'occupazione delle aree demaniali.
1. Le somme di cui all'articolo 2, comma 2, sono definite, per ciascun gestore, nelle tabelle di cui all'allegato A della presente legge con riferimento alle seguenti tipologie di occupazione e ai criteri di seguito descritti:
a) occupazioni del demanio regolarmente concessionate (tipologia A). Il calcolo delle somme dovute è commisurato, a decorrere dall'annualità 2016, alla differenza tra l'importo dovuto e l'importo pagato, determinato ai sensi della normativa vigente e definito nella tabella A di cui all'allegato A della presente legge;
b) occupazioni del demanio rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 1, comma 1, della
c) occupazioni del demanio senza titolo (tipologia C) di cui all'allegato 2 della D.G.R. 1° aprile 2019, n. 428 (Accordo di Programma per l'attuazione di un programma di interventi relativi al Settore fognatura e depurazione del servizio idrico integrato attuativo delle disposizioni di cui all'art. 26 della
2. Ai fini della definizione delle somme di cui all'allegato A, tabella B:
a) in deroga all'articolo 1, comma 6, della
b) la maggiorazione del 20 per cento è commisurata all'indennizzo dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 10 della
Art. 4. Contenuto degli accordi.
1. Gli accordi definiscono la regolarizzazione degli importi dovuti per l'occupazione pregressa del demanio idrico a decorrere dall'annualità 2014, le modalità di rilascio delle relative concessioni, e le modalità di comunicazione delle variazioni del le reti tecnologiche e degli impianti presenti sul territorio.
2. La somma di cui all'articolo 2, comma 2, è corrisposta in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o, in alternativa, gli accordi definiscono le modalità di rateizzazione della stessa. La rateizzazione non può essere superiore a cinque annualità e ciascuna rata, maggiorata degli interessi calcolati al tasso legale ai sensi di quanto previsto nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della
3. Il mancato adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge e dall'accordo stipulato o il mancato pagamento, anche di una sola annualità, della somma di cui al comma 2, nei termini definiti nell'accordo, comporta la decadenza dell'accordo medesimo stipulato ai sensi del comma 1.
4. Le concessioni sono rilasciate con procedura semplificata mediante la presentazione di una relazione asseverata da un professionista abilitato sulla compatibilità idraulica di cui all'articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2018, n. 42/R (Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della
5. Qualora il gestore non presenti la relazione asseverata di cui al comma 4, il rilascio della concessione è effettuato ai sensi dell'articolo 13 del D.P.G.R. 60/R/2016 senza beneficiare della procedura semplificata di cui alla presente legge.
6. I gestori si impegnano a comunicare alla direzione regionale competente i dati georeferenziati in formato vettoriale delle ulteriori tipologie di occupazioni del demanio idrico, secondo le modalità definite negli accordi.
7. Alle occupazioni del demanio idrico senza titolo eventualmente accertate su segnalazione del gestore, successivamente alla stipula degli accordi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 10, della
8. Le concessioni di cui alla presente legge sono rilasciate entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 4 con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
9. L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1 della
Art. 5. Approvazione schema di accordi.
1. Gli accordi di cui all'articolo 2 sono redatti secondo il modello, allegato B della presente legge.
Art. 6. Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato. Modifiche all'articolo 1 della
1. Al comma 4 dell'articolo 1 della
2. Nell'alinea del comma 6 dell'articolo 1 della
3. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 1 della
4. Al comma 7 dell'articolo 1 della
5. Al comma 13 dell'articolo 1 della
Art. 7. Rinuncia all'adeguamento al tasso di inflazione.
1. Per l'annualità 2021, al canone di concessione di beni del demanio idrico e delle relative aree di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della
Art. 8. Norma finanziaria.
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 9. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
[1] Titolo così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 5 gennaio 2022, n. 1.