§ 6.1.372 - L.R. 27 dicembre 2016, n. 88.
Legge di stabilità per l'anno 2017.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:27/12/2016
Numero:88


Sommario
Art. 1.  Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato. Abrogazione dell'articolo 3 della l.r. 70/1988
Art. 2.  Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 63 bis della l.r. 3/1994
Art. 3.  Fondazione Scuola interregionale di polizia locale. Modifiche all’articolo 10 bis della l.r. 12/2006
Art. 4.  Indennità e rimborso spese. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 40/2012
Art. 5.  Addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 77/2012
Art. 6.  Disposizioni finanziarie. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 77/2012
Art. 7.  Disposizioni per la continuità territoriale dell’Isola d'Elba. Modifiche all'articolo 43 della l.r. 77/2012
Art. 8.  Contributo straordinario per la gestione della Laguna di Orbetello. Modifiche all'articolo 44 della l.r. 77/2012
Art. 9.  Disposizioni concernenti il sistema tangenziale di Lucca. Modifiche all'articolo 45 bis della l.r. 77/2012
Art. 10.  Misure per il sostegno e la promozione di interventi per la messa in sicurezza sismica, il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici nonché degli investimenti in energie rinnovabili. [...]
Art. 11.  Funzioni di gestione del demanio idrico relativo all’invaso di Bilancino. Abrogazione dell’articolo 3 della l.r. 14/2014
Art. 12.  Accordo sostitutivo del provvedimento di concessione al Comune di Barberino di Mugello e per la gestione dell’invaso di Bilancino. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 14/2014
Art. 13.  Norma finanziaria. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 14/2014
Art. 14.  Interventi sul porto di Livorno. Modifiche all'articolo 34 della l.r. 86/2014
Art. 15.  Disposizioni transitorie. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 1/2015
Art. 16.  Trasferimento del personale con costituzione della relativa dotazione organica e organizzazione degli uffici regionali. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 22/2015
Art. 17.  Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 70/2015
Art. 18.  Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 80/2015
Art. 19.  Conguaglio della maggiorazione del canone per l’uso del demanio idrico. Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 80/2015
Art. 20.  Centomila orti in Toscana. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 82/2015
Art. 21.  Contributo straordinario in favore della Conferenza delle regioni periferiche marittime d'Europa. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 82/2015
Art. 22.  Interventi per il rilancio economico e culturale della città di Pisa. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 82/2015
Art. 23.  Interventi sul porto di Piombino. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 82/2015
Art. 24.  Progettazione di interventi strategici definiti nel DEFR. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 82/2015
Art. 25.  Assistenza per gli obbligazionisti toscani danneggiati dalle crisi bancarie. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 82/2015
Art. 26.  Interventi per la piantumazione della piana fiorentina. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 82/2015
Art. 27.  Realizzazione di nuova sede del liceo scientifico A. M. Enriques Agnoletti. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 82/2015
Art. 28.  Concorso finanziario per interventi di edilizia residenziale pubblica. Modifiche all'articolo 26 novies della l.r. 82/2015
Art. 29.  Proroga della garanzia fideiussoria in favore della Società Interporto Toscano A. Vespucci Spa. Modifiche all'articolo 26 octies decies della l.r. 82/2015
Art. 30.  Norma finanziaria. Sostituzione dell'articolo 31 della l.r. 82/2015
Art. 31.  Disposizioni in materia di rateizzazione straordinaria per il pagamento dei canoni di concessione 2016 e 2017. Inserimento dell'articolo 1 bis nella l.r. 77/2016
Art. 32.  Norma finanziaria relativa all’articolo 1 bis. Inserimento dell’articolo 1 ter nella l.r. 77/2016
Art. 33.  Aliquota dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile
Art. 34.  Norma finanziaria relativa all’articolo 33
Art. 35.  Imposta regionale su concessioni di beni del demanio marittimo statale. Definizione liti pendenti
Art. 36.  Monitoraggio sullo stato di attuazione della legge
Art. 37.  Entrata in vigore


§ 6.1.372 - L.R. 27 dicembre 2016, n. 88.

Legge di stabilità per l'anno 2017.

(B.U. 30 dicembre 2016, n. 58)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l’articolo 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione);

Vista la legge regionale 1 settembre 1988, n. 70 (Trattamento economico ai membri di alcuni comitati e commissioni regionali);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);

Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale);

Vista la legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013);

Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2014);

Vista la legge regionale 18 marzo 2014, n. 14 (Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà. Disposizioni conseguenti);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Vista la legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011);

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l’anno 2016);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);

Vista la legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 16 dicembre 2016;

Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità, espresso nella seduta del 16 dicembre 2016;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente delle autonomie sociali, espresso nella seduta del 16 dicembre 2016;

 

Considerato quanto segue:

1. È opportuno promuovere lo sviluppo competitivo di medio lungo periodo degli impianti produttivi mediante l'introduzione di un'agevolazione fiscale sull'addizionale regionale sul gas naturale usato come combustibile in favore dei grandi impianti di cogenerazione situati all'interno delle aree di crisi industriale complessa;

2. È necessario rimodulare i tempi di erogazione dei contributi con i quali la Regione Toscana partecipa finanziariamente alla realizzazione del sistema tangenziale di Lucca;

3. Tenuto conto dell’importanza della messa in sicurezza sismica degli edifici, è necessario finanziare, per l'anno 2017, la parte del fondo istituito dall'articolo 28 della l.r. 77/2013, limitatamente agli interventi per la riqualificazione sismica;

4. L’invaso di Bilancino rappresenta una risorsa regionale strategica in quanto garantisce l'approvvigionamento idrico-potabile dell'area geografica di Firenze, Prato, Pistoia e di parte del Valdarno, la riduzione del rischio di esondazione del fiume Arno, il miglioramento della qualità delle acque del fiume Arno mediante l'integrazione delle portate estive dello stesso;

5. È necessario prevedere un concorso della Regione alle spese di investimento dell'invaso, per garantire il corretto grado di manutenzione delle strutture;

6. È necessario rimodulare i tempi di erogazione dei contributi con i quali la Regione Toscana partecipa finanziariamente alla realizzazione della darsena Europa nel porto di Livorno e agli interventi in attuazione del piano regolatore portuale del porto di Piombino, attraverso il concorso al pagamento delle rate dei mutui contratti dai soggetti competenti all’attuazione degli interventi;

7. È necessario eliminare la previsione di una maggiorazione del 15 per cento per il rilascio della concessione in materia di demanio idrico di cui all’articolo 6, comma 3, della l.r. 80/2015, vista la difficoltà tecnica di individuare lo spazio strettamente necessario al posizionamento dell'opera di presa e conseguentemente di applicare la maggiorazione suddetta. Tale previsione non comporta minori entrate in quanto la stima di entrata della l.r. 80/2015 è basata sul dato storico dell’applicazione del canone da parte delle province, su cui non era applicata la maggiorazione;

8. Nel corso del 2016 è stato definito il modello di orto urbano ed avviata la sperimentazione. Risulta necessario spostare una parte di risorse di investimento (pari ad euro 310.000) del 2016 al 2017;

9. È opportuno rafforzare e supportare le capacità di analisi e di iniziativa della Conferenza delle regioni periferiche marittime d’Europa (CRPM), cui la Regione Toscana è associata, con un contributo straordinario per l’anno 2017, in coerenza con quanto previsto dallo statuto della CRPM;

10. È opportuno rafforzare finanziariamente la previsione dell'articolo 21 della l.r. 82/2015, in materia di assistenza per gli obbligazionisti toscani danneggiati dalle crisi bancarie, in considerazione del positivo riscontro ottenuto e alla necessità di dare soddisfazione a tutte le domande pervenute;

11. A seguito dell'accordo di programma inerente alla piantumazione della piana fiorentina, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2016, n. 319, si prevede la riassegnazione delle risorse non impegnate nell'esercizio 2016;

12. È necessario rimodulare le risorse previste per attivare la realizzazione, nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino, all'interno dell'area del Polo scientifico e tecnologico dell'Università degli studi di Firenze, di un nuovo edificio scolastico da adibire a sede unica del liceo scientifico “A.M. Enriques Agnoletti”;

13. È opportuno, in considerazione dell’omogeneità del contesto territoriale in cui coesistono soggetti titolari di concessioni per l’occupazione di demanio idrico con soggetti titolari di similari concessioni di demanio marittimo, spesso situate a distanza di poche decine di metri, un intervento normativo volto a perseguire l’obiettivo di un’armonizzazione degli impatti finanziari sui soggetti concessionari di aree appartenenti al demanio idrico con i soggetti occupanti aree afferenti al demanio marittimo, mediante l’omogeneizzazione dell’aliquota di imposta del 2017 e l’introduzione della facoltà di rateizzare in forma straordinaria gli anni 2016 e 2017;

14. È opportuno dirimere il contenzioso ancora in essere tra la Regione Toscana e i titolari di concessioni di demanio marittimo in ambito portuale e di assicurare, a favore delle casse regionali, il gettito delle somme dovute a titolo di imposta e di interessi moratori, senza applicazione di sanzioni;

15. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato. Abrogazione dell'articolo 3 della l.r. 70/1988

1. L'articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1988, n. 70 (Trattamento economico ai membri di alcuni comitati e commissioni regionali), è abrogato.

 

     Art. 2. Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 63 bis della l.r. 3/1994

1. Al comma 2 ter dell'articolo 63 bis della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), le parole: “e 2018” sono sostituite dalle parole: “e di euro 205.200,00 per l'anno 2018” e dopo le parole: “2016-2018” sono aggiunte le seguenti: “, annualità 2016 e 2017 e del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2018”.

 

     Art. 3. Fondazione Scuola interregionale di polizia locale. Modifiche all’articolo 10 bis della l.r. 12/2006 [1]

1. Alla fine del comma 4 dell’articolo 10 bis della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale), sono aggiunte le parole: “Gli enti locali che usufruiscono delle attività formative per i propri dipendenti partecipano agli oneri secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale, in misura comunque non superiore al 20 per cento.”.

 

     Art. 4. Indennità e rimborso spese. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 40/2012

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana), è sostituito dal seguente:

“3. Al presidente ed ai componenti del collegio spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni. Spetta altresì, a decorrere dal 1° gennaio 2015, un’indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni chilometro per l'utilizzo del mezzo proprio.”.

 

     Art. 5. Addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 77/2012

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. A decorrere dal 1° maggio 2017 e fino al 30 aprile 2027, ai consumi di gas naturale utilizzato dai grandi impianti di cogenerazione situati all’interno delle aree di crisi industriale complessa, per la componente relativa alla produzione di energia termica ad uso industriale da utilizzare nelle medesime aree, non si applica l’addizionale regionale sul gas naturale usato come combustibile, istituita dall’articolo 9, comma 1, del d.lgs. 398/ 1990, nei limiti e con le modalità di cui al comma 2 ter.

2 ter. Nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato, l'agevolazione fiscale di cui al comma 2 bis trova applicazione relativamente a consumi fino a 392.400.000 metri cubi di gas annui e, comunque, per importo non superiore al valore di addizionale corrispondente pari a 550.000,00 euro annui. Oltre la soglia di valore sopra determinata si applicano le ordinarie aliquote dell'addizionale regionale sul gas naturale vigenti.

2 quater. La periodicità tributaria da assumere a riferimento per la verifica dei consumi di gas naturale è quella decorrente dal 1° maggio di ciascun anno fino al 30 aprile dell'anno successivo. Il consumo di gas inferiore al limite fissato dalla presente legge o comunque tale da aver determinato la mancata applicazione dell'addizionale regionale sul gas naturale usato come combustibile per importo inferiore ad euro 550.000,00, registrato in ciascuna singola periodicità tributaria di riferimento, non dà diritto a cumuli o compensazioni sulle periodicità tributarie successive.

2 quinquies. Il soggetto beneficiario dell'agevolazione di cui al presente articolo è tenuto a presentare, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere da giugno 2018, alla competente struttura regionale, la documentazione fiscale attestante i consumi di gas naturale effettuati nella periodicità tributaria precedente, come individuata ai sensi del comma 2 quater.”.

 

     Art. 6. Disposizioni finanziarie. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 77/2012

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 77/2012 sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. Le minori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 2 bis, pari ad euro 550.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2017 – 2019.

1 ter. Alle minori entrate pari ad euro 550.000,00 per ciascuno degli esercizi dal 2020 al 2027 si fa fronte con legge di bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).”.

 

     Art. 7. Disposizioni per la continuità territoriale dell’Isola d'Elba. Modifiche all'articolo 43 della l.r. 77/2012

1. Il comma 4 dell'articolo 43 della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:

“4. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 350.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 322 “Servizi di trasporto pubblico - Spese correnti” del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2014-2016 per l'annualità 2015.”.

2. Il comma 4 bis dell'articolo 43 della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:

“4 bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, relativo agli anni 2016 e 2017, si fa fronte per euro 277.203,62 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 04 “Altre modalità di trasporto”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016 e per euro 72.796,38 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 04 “Altre modalità di trasporto”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017.”.

 

     Art. 8. Contributo straordinario per la gestione della Laguna di Orbetello. Modifiche all'articolo 44 della l.r. 77/2012

1. Al comma 3 dell'articolo 44 della l.r. 77/2012 le parole: “e per l'anno 2017, nella misura massima di euro 1.000.000,00,” sono soppresse.

 

     Art. 9. Disposizioni concernenti il sistema tangenziale di Lucca. Modifiche all'articolo 45 bis della l.r. 77/2012

1. Al comma 2 bis dell'articolo 45 bis della l.r. 77/2012 le parole: “2.000.000,00 per l'anno 2017 e di euro 13.000.000,00 per l'anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “2.000.000,00 per l'anno 2018 e di euro 13.000.000,00 per l'anno 2019”.

2. Il comma 3 bis dell'articolo 45 bis della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:

“3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 2 bis, pari a euro 2.000.000,00 per l'anno 2018 e euro 13.000.000,00 per l’anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2018 e 2019.”.

 

     Art. 10. Misure per il sostegno e la promozione di interventi per la messa in sicurezza sismica, il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici nonché degli investimenti in energie rinnovabili. Modifiche all'articolo 28 della l.r. 77/2013

1. Dopo il comma 9 bis dell'articolo 28 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2014), è aggiunto il seguente:

“9 ter. In deroga a quanto previsto dal comma 8 e limitatamente all'anno 2017, la Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di euro 500.000,00 al fondo di cui al comma 3, per le attività di cui al comma 2, lettere a) e b).”.

2. Dopo il comma 9 ter dell'articolo 28 della l.r. 77/2013 è aggiunto il seguente:

“9 quater. All'onere di spesa di cui al comma 9 ter si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017.”.

 

     Art. 11. Funzioni di gestione del demanio idrico relativo all’invaso di Bilancino. Abrogazione dell’articolo 3 della l.r. 14/2014

1. L’articolo 3 della legge regionale 18 marzo 2014, n. 14 (Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà. Disposizioni conseguenti), è abrogato.

 

     Art. 12. Accordo sostitutivo del provvedimento di concessione al Comune di Barberino di Mugello e per la gestione dell’invaso di Bilancino. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 14/2014

1. Dopo la lettera g) del comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 14/2014 è aggiunta la seguente:

“g bis) l’obbligo della Regione di concorrere alle spese di investimento per il mantenimento in efficienza delle strutture dell’invaso e delle aree adiacenti allo stesso, per un importo annuo di euro 100.000,00.”.

 

     Art. 13. Norma finanziaria. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 14/2014

1. L’articolo 6 della l.r. 14/2014 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 Norma finanziaria

1. Ai fini del concorso finanziario della Regione alle spese di cui all’articolo 4, comma 3, lettera g bis), è autorizzata la spesa massima di euro 100.000,00 annui per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 – 2019.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.”.

 

     Art. 14. Interventi sul porto di Livorno. Modifiche all'articolo 34 della l.r. 86/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), le parole: “per ciascuno degli anni dal 2016 al 2035”, sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni dal 2017 al 2036”.

2. Il comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:

“3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per via d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.”.

3. Al comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 86/2014 le parole: “a decorrere dall’anno 2018 e fino al 2035”, sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall’anno 2020 e fino al 2036”.

 

     Art. 15. Disposizioni transitorie. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 1/2015

1. Il comma 1 bis dell'articolo 29 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), è abrogato.

 

     Art. 16. Trasferimento del personale con costituzione della relativa dotazione organica e organizzazione degli uffici regionali. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 22/2015

1. Al comma 6 bis dell’articolo 8 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) le parole: “non oltre il 31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre la data del trasferimento dei beni immobili e della successione nei rapporti stabilita dalla legge di cui all’articolo 10, comma 16”.

2. Dopo il comma 6 ter dell’articolo 8 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:

“6 quater. Le modalità di rimborso degli oneri definite dalla deliberazione di cui al comma 6 ter, continuano ad applicarsi fino alla data del trasferimento dei beni immobili e della successione nei rapporti stabilita dalla legge di cui all’articolo 10, comma 16.”.

 

     Art. 17. Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 70/2015

1. Alla fine del comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011), sono inserite le parole: “, e per l'anno 2017 la spesa massima di euro 500.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017”.

 

     Art. 18. Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 80/2015

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), è sostituito dal seguente:

“3. L'autorità amministrativa adotta un unico atto concessorio per occupazione di area del demanio idrico su cui insiste l'opera di presa.”.

 

     Art. 19. Conguaglio della maggiorazione del canone per l’uso del demanio idrico. Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 80/2015

1. Dopo l’articolo 6 della l.r. 80/2015 è inserito il seguente:

“Art. 6 bis Conguaglio della maggiorazione del canone per l’uso del demanio idrico

1. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 3, ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2016.

2. Il corrispettivo relativo alla maggiorazione del 15 per cento, eventualmente pagato con riferimento al canone 2016 per il rilascio della concessione di derivazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, è compensato a conguaglio con il pagamento del canone per la concessione di derivazione relativo all'anno 2017.”.

 

     Art. 20. Centomila orti in Toscana. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 82/2015

1. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), è sostituito dal seguente:

“5. Per l’attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 3, è autorizzata la spesa di euro 640.000,00 per l’anno 2016, di euro 1.310.000,00 per l'anno 2017 e di euro 1.000.000,00 per l'anno 2018.”.

2. Il comma 6 dell'articolo 1 della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:

“6. All’onere di spesa di cui al comma 5, pari ad euro 640.000,00 per l'anno 2016, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” del bilancio di previsione 2016 - 2018, annualità 2016 secondo la seguente articolazione per importo:

- euro 540.000,00 Titolo 2 “Spese in conto capitale”

- euro 100.000,00 Titolo 1 “Spese correnti”.”.

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della l.r. 82/2015 è aggiunto il seguente:

“6 bis. All'onere di spesa di cui al comma 5, pari a euro 1.310.000,00 per l'anno 2017 ed euro 1.000.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017 e 2018, secondo la seguente articolazione per importi e per anno:

anno 2017

- euro 1.210.000,00 Titolo 2 “Spese in conto capitale”

- euro 100.000,00 Titolo 1 “Spese correnti”

anno 2018

- euro 900.000,00 Titolo 2 “Spese in conto capitale

- euro 100.000,00 Titolo 1 “Spese correnti”.”.

 

     Art. 21. Contributo straordinario in favore della Conferenza delle regioni periferiche marittime d'Europa. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 82/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 82/2015 le parole: “per l'anno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2016 e 2017”.

2. Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:

“3. Agli oneri per il contributo di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 02 “Segreteria generale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016 e del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017.”.

 

     Art. 22. Interventi per il rilancio economico e culturale della città di Pisa. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 82/2015

1. Il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:

“3. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera a), si fa fronte come segue:

a) per euro 500.000,00 per l'anno 2016 nell'ambito della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016;

b) fino all'importo massimo di euro 2.000.000,00 per l'anno 2018 e di euro 2.500.000,00 per l'anno 2019 nella misura dei rientri da fondi di garanzia e rotativi disponibili presso i soggetti gestori degli stessi.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:

“4. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera b), si fa fronte come segue:

a) per euro 1.000.000,00 per l'anno 2016 nell'ambito della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016;

b) fino all'importo massimo di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 nella misura dei rientri da fondi di garanzia e rotativi disponibili presso i soggetti gestori degli stessi.”.

 

     Art. 23. Interventi sul porto di Piombino. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 82/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 82/2015 le parole: “per ciascuno degli anni dal 2016 al 2035”, sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni dal 2017 al 2036”.

2. Il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:

“3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per via d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019.”.

3. Al comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 82/2015 le parole: “a decorrere dall’anno 2019 e fino al 2035”, sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall’anno 2020 e fino al 2036”.

 

     Art. 24. Progettazione di interventi strategici definiti nel DEFR. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 82/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 82/2015 le parole: “euro 2.200.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 2.320.000,00”.

2. Il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:

“2. All'onere della spesa di cui al comma 1, lettera a), pari a euro 420.000,00, di cui euro 300.000,00 per il 2016 e euro 120.000,00 per il 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016, e del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017.”.

 

     Art. 25. Assistenza per gli obbligazionisti toscani danneggiati dalle crisi bancarie. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 82/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 82/2015 la parola: “200.000,00” è sostituita dalla seguente: “340.000,00”.

2. Il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:

“3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2016 e euro 140.000,00 per l'anno 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016 e 2017.”.

 

     Art. 26. Interventi per la piantumazione della piana fiorentina. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 82/2015

1. Il comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 82/2015 è abrogato.

2. Il comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:

“4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 1.260.000,00. Per l'importo di euro 38.500,00 per l'anno 2016 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016 e per euro 410.000,00 per l'anno 2017, per euro 350.000,00 per l'anno 2018 e per euro 461.500,00 per l'anno 2019 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017, 2018 e 2019.”.

 

     Art. 27. Realizzazione di nuova sede del liceo scientifico A. M. Enriques Agnoletti. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 82/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 82/2015 la parola: “6.958.382,00” è sostituita dalla seguente: “9.850.000,00”, e la parola: “2018” è sostituita dalla seguente: “2019”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 82/2015 è aggiunto il seguente:

“3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 2.891.618,00 per l’anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2019.”.

 

     Art. 28. Concorso finanziario per interventi di edilizia residenziale pubblica. Modifiche all'articolo 26 novies della l.r. 82/2015

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 26 novies della l.r. 82/2015 è aggiunto il seguente:

“5 bis. L'intervento di cui al presente articolo è attuato nel rispetto della disciplina dei servizi di interesse economico generale (SIEG) e, in particolare, della decisione della Commissione 2012/21/UE del 20 dicembre 2011 riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.”.

 

     Art. 29. Proroga della garanzia fideiussoria in favore della Società Interporto Toscano A. Vespucci Spa. Modifiche all'articolo 26 octies decies della l.r. 82/2015

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 26 octies decies della l.r. 82/2015 è aggiunto il seguente:

“2 bis. La proroga è concessa nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).”.

 

     Art. 30. Norma finanziaria. Sostituzione dell'articolo 31 della l.r. 82/2015

1. L'articolo 31 della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 31 Norma finanziaria

1. Per l'attuazione del presente capo è autorizzata per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, la spesa massima di euro 12.728.194,21 a titolo di concorso della Regione agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego, secondo quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 24, comma 1.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti delle missioni, programmi e titoli del bilancio di previsione 2016 – 2018 per il 2016 e del bilancio di previsione 2017 – 2019 per gli anni 2017 e 2018, secondo la seguente articolazione suddivisa per anno ed importo:

anno 2016:

euro 5.505.694,21 con gli stanziamenti della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti”;

euro 1.222.500,00 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 10 “Risorse umane”, Titolo 1 “Spese correnti”;

- euro 6.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti”.

anno 2017:

euro 5.469.586,21 con gli stanziamenti della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti”;

euro 1.258.608,00 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 10 “Risorse umane", Titolo 1 “Spese correnti”;

- euro 6.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti”.

anno 2018:

euro 6.565.194,21 con gli stanziamenti della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti”;

euro 163.000,00 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 10 “Risorse umane”, Titolo 1 “Spese correnti”;

euro 6.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti”.”.

 

     Art. 31. Disposizioni in materia di rateizzazione straordinaria per il pagamento dei canoni di concessione 2016 e 2017. Inserimento dell'articolo 1 bis nella l.r. 77/2016

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico) è inserito il seguente:

“Art. 1 bis Disposizioni in materia di rateizzazione straordinaria per il pagamento dei canoni di concessione 2016 e 2017

1. I soggetti titolari di concessioni uso ormeggi per occupazioni di durata pari o inferiore a sei mesi possono rateizzare le somme dovute a titolo di:

a) canone per l’anno 2016, per l’occupazione delle aree del demanio idrico;

b) differenza tra il canone effettivamente dovuto per l’anno 2016, come formalizzato nell’atto di concessione e quanto versato a titolo di acconto, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 6;

c) canone per l’anno 2017, per l’occupazione delle aree del demanio idrico.

2. La rateizzazione delle somme indicate al comma 1, è concessa a condizione che il titolare della concessione sottoscriva una polizza fideiussoria per la durata di sei anni e di importo pari alla somma totale annuale dovuta.

3. La rateazione riguarda l’intero importo del canone, che viene diviso in cinque rate, le cui scadenze sono indicate nei seguenti piani rateali, recanti l’indicazione delle percentuali a titolo di maggiorazione per interessi, da applicare a ciascuna rata:

a) per i canoni indicati al comma 1, lettera a):

1. prima rata entro il 31 ottobre 2017 con interessi allo 0,20 per cento;

2. seconda rata entro il 31 ottobre 2018 con interessi allo 0,40 per cento;

3. terza rata entro il 31 ottobre 2019 con interessi allo 0,60 per cento;

4. quarta rata entro il 31 ottobre 2020 con interessi allo 0,80 per cento;

5. quinta rata entro il 31 ottobre 2021 con interessi allo 1,00 per cento.

b) per i canoni indicati al comma 1, lettera b):

1. prima rata entro il 31 ottobre 2017 con interessi allo 0,10 per cento;

2. seconda rata entro il 31 ottobre 2018 con interessi allo 0,40 per cento;

3. terza rata entro il 31 ottobre 2019 con interessi allo 0,60 per cento;

4. quarta rata entro il 31 ottobre 2020 con interessi allo 0,80 per cento;

5. quinta rata entro il 31 ottobre 2021 con interessi allo 1,00 per cento.

c) per i canoni indicati al comma 1, lettera c):

1. prima rata entro il 31 ottobre 2018 con interessi allo 0,20 per cento;

2. seconda rata entro il 31 ottobre 2019 con interessi allo 0,40 per cento;

3. terza rata entro il 31 ottobre 2020 con interessi allo 0,60 per cento;

4. quarta rata entro il 31 ottobre 2021 con interessi allo 0,80 per cento;

5. quinta rata entro il 31 ottobre 2022 con interessi allo 1,00 per cento.”.

 

     Art. 32. Norma finanziaria relativa all’articolo 1 bis. Inserimento dell’articolo 1 ter nella l.r. 77/2016

1. Dopo l’articolo 1 bis della l.r. 77/2016 è inserito il seguente:

“Art. 1 ter Norma finanziaria relativa all’articolo 1 bis

1. Gli effetti finanziari derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 bis, sono stimati in minori entrate previste fino ad un massimo di euro 400.000,00 per l'anno 2017 e maggiori entrate fino ad un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2018, di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di euro 100.000,00 per l'anno 2022 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" del Titolo 3 "Entrate extratributarie" del bilancio di previsione 2017-2019 e successivi.”.

 

     Art. 33. Aliquota dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile [2]

1. Per l'anno 2017 l'aliquota dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile per i canoni relativi alle concessioni uso ormeggi per occupazioni di durata pari o inferiori a sei mesi è ridotta al 25 per cento.

 

     Art. 34. Norma finanziaria relativa all’articolo 33

1. Le minori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 33, sono stimate in euro 130.000,00 per l'anno 2017 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017.

 

     Art. 35. Imposta regionale su concessioni di beni del demanio marittimo statale. Definizione liti pendenti

1. Al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo statale rilasciate dalle autorità portuali, i procedimenti giudiziari, pendenti alla data del 31 ottobre 2016, concernenti il pagamento in favore della Regione Toscana dell'imposta suddetta possono essere integralmente definiti, previa istanza alla Regione da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:

a) in un'unica soluzione, di un importo pari alle somme dovute a titolo di imposta e di interessi moratori, senza applicazione di sanzioni;

b) rateizzato, fino a un massimo di cinque rate quadrimestrali, di un importo pari all'imposta, agli interessi moratori, agli interessi legali maturati dalla notifica dell'atto di accertamento fino alla data di decorrenza del piano di ammortamento correlato alla rateizzazione, oltre agli interessi legali del piano di ammortamento medesimo, senza applicazione di sanzioni.

2. I soggetti interessati presentano alla struttura regionale competente in materia di tributi istanza per aderire alla definizione delle liti pendenti, contenente la scelta tra le opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), entro il 31 gennaio 2017. Unitamente alla presentazione dell'istanza i soggetti interessati devono produrre idonea dichiarazione dei professionisti incaricati dell'assistenza legale, di espressa rinuncia da parte dei medesimi all'applicazione dell'obbligo solidale in materia di liquidazione degli onorari e delle spese dagli stessi sostenute relativamente al giudizio.

3. In caso di opzione per il versamento in unica soluzione, la definizione si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto, da effettuarsi entro il 31 marzo 2017. In caso di opzione per il versamento in forma rateizzata l’ultima rata ha scadenza 30 settembre 2018.

4. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano, a partire dalla seconda rata, gli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione dell'istanza.

5. La rateazione non è concessa qualora l'importo complessivamente dovuto sia pari o inferiore ad euro 150,00 per le persone fisiche e ad euro 3.000,00 per le organizzazioni.

6. In caso di omesso pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio. In tal caso, il debitore ha l'obbligo di estinguere il debito residuo, calcolato in base agli importi originariamente oggetto di attività accertativa, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata. Decorso inutilmente tale termine, senza che il debitore abbia effettuato il pagamento, le competenti strutture regionali attivano la procedura di riscossione coattiva.

 

     Art. 36. Monitoraggio sullo stato di attuazione della legge

1. Al fine di consentire l’espletamento da parte del Consiglio regionale delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo di cui agli articoli 11 e 19 dello Statuto, monitorando le diverse fasi del processo di implementazione delle azioni previste dalla presente legge, la Giunta regionale riferisce, per l’anno 2017, con cadenza quadrimestrale alle commissioni consiliari competenti per materia, sullo stato di attuazione della legge stessa, sull’emergere di eventuali criticità attuative e sulle soluzioni adottate ai fini del superamento di quest’ultime.

 

     Art. 37. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 5 agosto 2021, n. 29.

[2] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 74.