Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 29/12/2014 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1 . (Disposizioni per il ricambio generazionale) |
Art. 2 . (Incarichi di responsabilità delle strutture e delle posizioni della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria |
Art. 3 . (Disposizioni per il personale regionale in servizio all'estero) |
Art. 4 . (Moratoria del versamento del contributo per la tutela dell'ambiente) |
Art. 5 . (Controllo e vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni) |
Art. 6 . (Modificazione dell'articolo 11 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8) |
Art. 7 . (Modificazioni della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2) |
Art. 8 . (Modifica ed integrazione della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23) |
Art. 9 . (Modificazione dell'articolo 13 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20) |
Art. 10 . (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18) |
Art. 11 . (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3) |
Art. 12 . (Modificazione dell'articolo 4 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 3) |
Art. 13 . (Norma finale e di abrogazioni) |
§ 2.1.121 - L.R. 29 dicembre 2014, n. 29.
Disposizioni in materia di personale e in materia di cave e fondazioni nonché modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.
(B.U. 30 dicembre 2014, n. 61)
CAPO I
NORME IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 1. (Disposizioni per il ricambio generazionale)
1. Al personale dell'Assemblea legislativa, della Giunta regionale e degli enti dipendenti dalla Regione che cessa dal servizio per limiti di età, si applica la normativa vigente in materia di pensionamento di vecchiaia nel pubblico impiego.
2. Al personale di cui al comma 1 che non ha maturato il diritto ad alcun trattamento minimo di pensione è concesso il mantenimento in servizio fino alla maturazione di tale diritto.
3. Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, l'Assemblea legislativa, la Giunta regionale e gli enti dipendenti dalla Regione possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del
4. L'Assemblea legislativa, la Giunta regionale e gli enti dipendenti dalla Regione stabiliscono le linee di indirizzo per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 .
Art. 2. (Incarichi di responsabilità delle strutture e delle posizioni della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria [1])
1. Al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, al termine della legislatura regionale, gli incarichi di responsabilità delle strutture e delle posizioni di livello dirigenziale della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) della
Art. 3. (Disposizioni per il personale regionale in servizio all'estero)
1. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale in materia, al personale regionale in servizio presso gli uffici di collegamento all'estero è corrisposta una indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio.
2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta fino al cinquanta per cento di quella spettante per analoga qualifica professionale al personale statale del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio presso le sedi di rappresentanza all'estero.
3. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale determinano il trattamento economico del proprio personale nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
CAPO II
NORME IN MATERIA DI CAVE E FONDAZIONI
Art. 4. (Moratoria del versamento del contributo per la tutela dell'ambiente)
1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 12 della
2. I soggetti di cui al comma 1 che non hanno pagato l'intero contributo ovvero non ne hanno richiesto la rateizzazione, possono richiedere alla Regione la moratoria dei versamenti dovuti per l'anno 2014 entro il 31 gennaio 2015. Per le modalità di richiesta della moratoria, le modalità di rientro e la concessione della moratoria, si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 e dagli articoli 3, 4 e 5 del
3. La Regione, con apposito regolamento, disciplina termini e modalità della moratoria di cui al comma 1, ivi compresa la disciplina di rientro.
Art. 5. (Controllo e vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni)
1. Il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni, di cui all'articolo 1 del
a) provvedere alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi;
b) annullare, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume;
c) disporre lo scioglimento dell'amministrazione e la nomina di un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge;
d) autorizzare l'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori.
2. Le fondazioni sono tenute ad inviare alla Giunta regionale, entro quindici giorni dalla loro approvazione, copia dei bilanci preventivi e consuntivi corredati rispettivamente da una relazione sull'attività programmata e su quella svolta, nonché a trasmettere annualmente copia dello stato patrimoniale. Le fondazioni sono altresì tenute a trasmettere, quando richiesto dalla Giunta, ogni notizia o atto necessario all'esercizio delle funzioni di vigilanza.
3. Le funzioni di controllo e di vigilanza sono svolte secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.
4. La documentazione trasmessa ai fini del controllo e della vigilanza è soggetta a diritto di accesso nei casi e con le procedure previste dalla vigente normativa in materia.
CAPO III
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI
Art. 6. (Modificazione dell'articolo 11 della
1. Alla fine del comma 2, dell'articolo 11, della
Art. 7. (Modificazioni della
1. Al comma 4 dell'articolo 10 della
2. Al comma 5 dell'articolo 13 della
Art. 8. (Modifica ed integrazione della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 52 della
"1 bis. I Comuni possono procedere, previo trasferimento al patrimonio disponibile, attraverso procedure di evidenza pubblica, alla vendita delle strutture prefabbricate di cui al comma 1, comprese quelle installate sulle aree acquisite dai Comuni ai sensi dell'articolo 2 dell'
1 ter. I Comuni possono procedere alla vendita mediante procedura ad evidenza pubblica delle strutture di cui al comma 1 bis, rivolgendosi a coloro che sono residenti nel Comune in cui è situata la struttura prefabbricata ovvero vi svolgono attività lavorativa esclusiva o principale e che nello stesso Comune e nei Comuni limitrofi non siano titolari di diritti di proprietà o di altro diritto reale di godimento riferiti ad alloggi. I Comuni, nell'ambito della suddetta procedura, possono prevedere il diritto di prelazione a favore di coloro che hanno la disponibilità della struttura prefabbricata.
1 quater. Qualora la procedura di cui al comma 1 ter abbia dato esito infruttuoso i Comuni possono procedere alla vendita mediante procedura ad evidenza pubblica a chiunque vi abbia interesse.
1 quinquies. Il prezzo di alienazione viene determinato dall'amministrazione comunale d'intesa con la Regione tenendo anche conto delle spese, finanziate con fondi pubblici, sostenute per l'urbanizzazione e l'acquisto dell'area di sedime, nonché per gli allacciamenti ai pubblici servizi. Le somme ricavate dalle alienazioni vengono utilizzate dai Comuni per far fronte alle spese di manutenzione e gestione delle strutture prefabbricate non alienate e delle aree utilizzate per l'insediamento delle stesse, ivi compresa la manutenzione e la gestione degli impianti tecnologici, nonché per la realizzazione o la manutenzione di opere pubbliche, per interventi di riqualificazione urbana e per interventi di miglioramento e sistemazione ambientale. ".
Art. 9. (Modificazione dell'articolo 13 della
1. Il comma 2, dell'articolo 13 della
" 2. Ai componenti del CAL e del suo Ufficio di Presidenza è corrisposto il solo rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nei casi e nella misura indicati dall'articolo 84, comma 1, del
Art. 10. (Modificazioni ed integrazioni della
1. Al comma 1 dell'articolo 15 della
2. Il comma 2 dell'articolo 15 della
3. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 19 della
4. Dopo l'articolo 25 della
"Art. 25 bis (Mobilità personale Agenzia)
1. Al fine di ottimizzare la gestione del personale dell'Agenzia, compatibilmente con le esigenze derivanti dall'assolvimento delle funzioni e compiti di cui all'articolo 19, è consentita l'utilizzazione temporanea del personale dell'Agenzia da parte della Regione, degli enti e agenzie strumentali regionali e dei comuni del territorio regionale per le rispettive esigenze organizzative e funzionali, secondo le modalità e termini definiti con appositi rapporti convenzionali tra le amministrazioni interessate. ".
5. Al comma 5 dell'articolo 64 della
6. Al comma 6 dell'articolo 64 della
7. I commi 7, 8 e 10 dell'articolo 64 della
8. Il comma 5 dell'articolo 65 della
" 5. Al termine di ogni esercizio finanziario ed alla chiusura della liquidazione il Commissario presenta alla Giunta regionale i bilanci della gestione liquidatoria congiuntamente a una propria relazione. ".
9. Il comma 6 dell'articolo 65 della
" 6. I bilanci e le relazioni di cui al comma 5 sono trasmesse al Consiglio regionale. ".
10. Il comma 8 dell'articolo 65 della
11. Al comma 9 dell'articolo 65 della
12. Dopo il comma 1 dell'articolo 71 della
" 1 bis. In attuazione dei principi di cui all'articolo 3, comma 5 della
Art. 11. (Modificazioni ed integrazioni della
1. Al comma 9 dell'articolo 4 della
2. Al comma 10 dell'articolo 4 della
3. Dopo il comma 11 dell'articolo 4 della
" 11 bis. Ai costi convenzionali stabiliti ai commi 1 e 10 e agli importi massimi dei contributi concedibili indicati ai commi 8 e 9 sono altresì applicate, per gli edifici ubicati all'interno del programma integrato di recupero del borgo storico di Spina nel comune di Marsciano, nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal piano di riparto approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, le seguenti maggiorazioni:
a) venti per cento per ubicazione disagiata;
b) cinque per cento per interventi strutturali sui muri contro terra degli edifici, nei quali la differenza tra la quota di monte e quella di valle è superiore a ml. 3.00. ".
4. Al comma 13 dell'articolo 4 della
5. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della
" 1-bis. Ai costi convenzionali e agli importi dei contributi massimi concedibili stabiliti dall'articolo 8 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale, quale Commissario delegato per la protezione civile 20 luglio 2014, n. 164 sono applicate, per gli edifici ubicati all'interno del programma integrato di recupero del borgo storico di Spina nel Comune di Marsciano, nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal piano di riparto approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, le maggiorazioni previste dal comma 11 bis dell'articolo 4. ".
Art. 12. (Modificazione dell'articolo 4 della
1. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 della
"h) i criteri per l'individuazione dei canoni di locazione e le condizioni delle concessioni, anche a titolo gratuito o a canone agevolato in favore dei giovani e delle cooperative agricole sociali di cui al comma 3 dell'articolo 8; tali criteri si informano alle finalità di conseguire un razionale sfruttamento del suolo, a quella di stabilire equi rapporti sociali ed a quella di un'equa remunerazione del lavoro svolto, nel rispetto della normativa statale e comunitaria. ".
Art. 13. (Norma finale e di abrogazioni)
1. La
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
[1] Rubrica così modificata dall'art. 13 della
[2] Comma così modificato dall'art. 13 della