§ 1.5.9 - R.R. 4 luglio 2001, n. 2.
Disciplina per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato .


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.5 partecipazione, diritti dei cittadini, referendum
Data:04/07/2001
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Acquisto della personalità giuridica).
Art. 2.  (Registro regionale delle persone giuridiche).
Art. 3.  (Domanda per il riconoscimento della personalità giuridica).
Art. 4.  (Procedimento per il riconoscimento).
Art. 5.  (Modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo).
Art. 6.  (Sopravvenuta incompetenza regionale).
Art. 7.  (Estinzione delle persone giuridiche).
Art. 8.  (Norma finale).


§ 1.5.9 - R.R. 4 luglio 2001, n. 2.

Disciplina per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato [1].

(B.U. n. 35 del 18 luglio 2001).

 

Art. 1. (Acquisto della personalità giuridica).

     1. Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni e le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione Umbria, acquistano la personalità giuridica a seguito del provvedimento regionale di riconoscimento e della conseguente iscrizione, con effetto costitutivo, nel registro regionale delle persone giuridiche.

     2. Ai fini del riconoscimento è necessario che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio sia adeguato alla sua realizzazione.

 

     Art. 2. (Registro regionale delle persone giuridiche).

     1. E' istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, il registro regionale delle persone giuridiche private, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

     2. Il registro regionale è composto da una parte generale e da una parte analitica. Nella parte generale sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione. Alla fine della parte generale il registro è munito di una rubrica alfabetica.

     3. Nella parte analitica del registro sono indicati tutti i dati e gli elementi conoscitivi di cui all'articolo 4 del D.P.R. 361/2000.

     4. L'iscrizione delle persone giuridiche è contrassegnata da un numero di ordine progressivo, a partire da uno.

     5. Il registro e i documenti relativi sono soggetti al diritto di accesso ai sensi della normativa vigente.

 

     Art. 3. (Domanda per il riconoscimento della personalità giuridica).

     1. La domanda per il riconoscimento della personalità giuridica, redatta in bollo, è sottoscritta dal rappresentante legale e presentata al Presidente della Giunta regionale. L'archivio centrale della Giunta regionale rilascia ricevuta, che attesta la data di presentazione della domanda, nel caso in cui la richiesta sia presentata a mano. Se invece la domanda è spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, la data di presentazione è quella risultante dal timbro postale.

     2. Sono esenti dal bollo, a norma di legge, le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale del volontariato, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le ONLUS, di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Alla domanda vanno allegati, per le organizzazioni di volontariato, l'attestato di iscrizione al relativo Registro regionale, istituito con legge regionale 25 maggio 1994, n. 15, e, per le ONLUS, la copia della comunicazione alla Direzione regionale delle entrate territorialmente competente, effettuata mediante apposito modello approvato con decreto del Ministero delle finanze del 19 gennaio 1998.

     3. La domanda è corredata da:

     a) una copia autentica in bollo, fatte salve le esenzioni di legge, dell'atto costitutivo e dello statuto, redatti per atto pubblico;

     b) una relazione illustrativa sull'attività svolta e su quella che si intende svolgere, sottoscritta dal legale rappresentante;

     c) una relazione sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, con indicazione dei mezzi a disposizione per il raggiungimento dei fini istituzionali, accompagnata da idonea documentazione atta a dimostrare la consistenza del patrimonio;

     d) una copia semplice degli ultimi documenti contabili approvati, se trattasi di ente già operativo;

     e) un elenco dei componenti degli organi direttivi dell'ente, sottoscritto dal legale rappresentante.

     4. Dalla documentazione prodotta deve risultare che l'attività dell'ente richiedente è svolta esclusivamente nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni e che le finalità statutarie dello stesso si esauriscono nell'ambito della Regione Umbria.

     5. Lo statuto deve contenere tra l'altro:

     a) denominazione, sede e durata dell'ente, con indicazione delle finalità;

     b) per le associazioni, diritti e obblighi degli associati nonché condizioni per la loro ammissione ed il recesso;

     c) organi, loro composizione, poteri e modalità di funzionamento;

     d) risorse e beni patrimoniali in dotazione per il conseguimento del fine e per la tutela dei terzi creditori;

     e) obbligo di redazione dei bilanci e della rendicontazione e previsione delle modalità di approvazione;

     f) disciplina delle ipotesi di estinzione, con indicazione dei criteri per la devoluzione dei beni residui.

     6. La Regione provvede entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.

     7. Qualora la Regione ravvisi ragioni ostative all'iscrizione, ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 6 ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono presentare memorie e documenti. Il termine di cui al comma 6 riprende a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Regione dei documenti richiesti.

     8. Se, nel termine di cui al comma 6 o nell'ulteriore termine di cui al comma 7, la Regione non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

 

     Art. 4. (Procedimento per il riconoscimento).

     1. L'istanza di riconoscimento della personalità giuridica è assegnata al Servizio affari generali della Presidenza, che si avvale, per l'istruttoria di una apposita commissione, costituita con determinazione del segretario generale della Presidenza della Giunta regionale e coordinata dal dirigente del servizio stesso.

     2. La commissione di cui al comma 1 è composta da:

     a) un funzionario del Servizio affari generali della Presidenza;

     b) un funzionario del Servizio affari giuridici e legislativi;

     c) un funzionario del Servizio bilancio e controllo di gestione.

     3. La commissione è integrata di volta in volta da un funzionario del Servizio competente nella materia in cui opera l'ente richiedente, nonché, in caso di interdisciplinarietà della materia o di necessità di acquisire elementi tecnici, da funzionari dei Servizi interessati.

     4. La personalità giuridica è riconosciuta con determinazione dirigenziale di maggior rilevanza del Servizio affari generali della Presidenza. L'atto acquista efficacia al momento dell'iscrizione nel registro. Il provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 5. (Modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo).

     1. Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con le stesse modalità e tempi previsti per l'acquisto della personalità giuridica.

     2. La documentazione necessaria per ottenere l'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto è la seguente:

     a) istanza in bollo, fatte salve le esenzioni di legge, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, sottoscritta dal rappresentante legale, contenente l'indicazione, in breve, delle parti dell'atto costitutivo e/o dello statuto oggetto di modifica;

     b) copia autentica in carta libera della deliberazione dell'assemblea, o dell'organo competente, con allegato il nuovo atto costitutivo e/o statuto redatto in forma di atto pubblico;

     c) documentazione idonea a dimostrare il rispetto delle norme di legge e di statuto inerenti il procedimento per la modificazione;

     d) copia semplice dei documenti contabili approvati nell'ultimo anno di attività, accompagnati dalla relazione dell'organo di revisione contabile, ove istituito.

 

     Art. 6. (Sopravvenuta incompetenza regionale).

     1. Qualora le modificazioni di cui all'articolo 5, comma 1 siano tali da comportare finalità che non si esauriscono nell'ambito territoriale della regione Umbria e/o riguardino materie che non rientrano nella competenza regionale, è dichiarata, con determinazione dirigenziale di maggior rilevanza, l'improcedibilità per incompetenza. Il provvedimento è comunicato all'ente interessato, il quale, se intende mantenere le modificazioni proposte, dà comunicazione alla Regione circa la presentazione dell'istanza alla Prefettura territorialmente competente.

     2. La cancellazione dal registro regionale delle persone giuridiche, nella fattispecie prevista al comma 1, ha effetto dalla data di iscrizione dell'ente interessato al registro della Prefettura.

 

     Art. 7. (Estinzione delle persone giuridiche).

     1. Il Servizio affari generali della Presidenza, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, dichiara, con determinazione dirigenziale di maggior rilevanza, l'estinzione della persona giuridica ai sensi dell'articolo 27 del codice civile e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale, ai fini di cui all'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

     2. L'istruttoria relativa al provvedimento di cui al comma 1 è effettuata dalla commissione prevista all'articolo 4, comma 1.

 

     Art. 8. (Norma finale).

     1. Le persone giuridiche iscritte nei registri dei Tribunali di Perugia e Terni, trasmessi alla Regione in copia conforme all'originale, sono reiscritte nella parte generale del registro regionale con l'indicazione, accanto alla denominazione, del numero di iscrizione originario con l'estensione «PG» e «TR», che indica il riferimento al registro del Tribunale di Perugia o a quello di Terni.

 

 


[1] Titolo così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 8 agosto 2001, n. 38.