Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 finanza, tributi e contabilità |
Data: | 06/08/2014 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1 . (Oggetto) |
Art. 2 . (Termini della moratoria) |
Art. 3 . (Modalità di richiesta della moratoria) |
Art. 4 . (Modalità di rientro) |
Art. 5 . (Concessione della moratoria) |
Art. 6 . (Entrata in vigore) |
§ 2.3.325 - R.R. 6 agosto 2014, n. 3.
Disposizioni dei termini e delle modalità per l'applicazione della moratoria, ivi compresa la disciplina di rientro, dei versamenti dovuti per canoni o diritti annuali di natura patrimoniale regionale, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2014 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali).
(B.U. 13 agosto 2014, n. 39)
Art. 1. (Oggetto)
1. Il presente regolamento in attuazione dell'articolo 2 della
2. Il presente regolamento disciplina inoltre le modalità per il rientro dei contributi, canoni e diritti annuali di cui al comma 1 .
Art. 2. (Termini della moratoria)
1. Per l'anno 2014 la richiesta di moratoria di cui all'articolo 1 deve essere presentata entro il 15 settembre 2014 per il contributo, canone o diritto annuale dovuto nel 2014.
2. Per l'anno 2015 la richiesta di moratoria di cui all'articolo 1 deve essere presentata entro il 31 gennaio 2015 per il contributo, canone o diritto annuale dovuto nel 2015.
3. Per le richieste di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 3 della
Art. 3. (Modalità di richiesta della moratoria)
1. I legali rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 1 della
2. La richiesta deve contenere:
a) le generalità del soggetto titolare della concessione, autorizzazione o permesso di ricerca;
b) gli estremi e il contenuto delle autorizzazioni, delle concessioni o dei permessi di ricerca per i quali viene richiesta la moratoria.
3. Per le autorizzazioni o concessioni alla coltivazione di cave la richiesta deve contenere, inoltre, l'importo del contributo dovuto, il volume estratto e la relativa categoria di cui all'articolo 12 della
Art. 4. (Modalità di rientro)
1. Il versamento del contributo, canone o diritto annuale per il quale è stata concessa la moratoria di cui all'articolo 1 è effettuato a partire dal 2016, in rate annuali da versare entro il 31 ottobre di ogni anno.
2. Il versamento di cui al comma 1 è comprensivo degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile riferiti all'anno in cui è presentata la richiesta calcolati a decorrere dal 31 marzo dell'annualità a cui la richiesta stessa si riferisce.
3. Il numero di rate di cui al comma 1 è pari a:
a) due per importi oggetto di moratoria inferiori a 20.000,00 euro, con riferimento alla singola annualità ed alla singola attività;
b) quattro per importi oggetto di moratoria superiori o uguali a 20.000,00 euro, ed inferiori a 60.000,00 euro, con riferimento alla singola annualità ed alla singola attività;
c) sei per importi oggetto di moratoria superiori o uguali a 60.000,00 euro, con riferimento alla singola annualità ed alla singola attività.
4. Qualora il beneficiario della moratoria di cui all'articolo 1 non provveda al versamento nei termini e nelle modalità di cui al presente articolo decade dal beneficio ed è tenuto al pagamento del residuo in un'unica soluzione entro il 31 dicembre dell'anno in cui non ha provveduto ad effettuare il versamento nei termini e nelle modalità di cui al presente articolo.
5. Qualora il beneficiario della moratoria di cui all'articolo 1 non provveda, ai sensi del comma 4, al versamento entro il 31 dicembre, è attivato il procedimento di recupero coattivo dell'importo originariamente richiesto, decurtato di quanto eventualmente versato dal concessionario a titolo di quota capitale.
Art. 5. (Concessione della moratoria)
1. La struttura regionale competente provvede alla concessione della moratoria entro trenta giorni dalla richiesta di cui all'articolo 3 .
2. Il provvedimento di concessione contiene, in particolare:
a) l'entità del contributo oggetto di moratoria;
b) le modalità di rientro.
3. Per le autorizzazioni o concessioni alla coltivazione di cave il provvedimento di cui al comma 2 contiene, inoltre, l'entità di ciascuna rata, costituita dalla quota capitale e dalla quota interesse.
4. Per le richieste relative ad autorizzazioni o concessioni alla coltivazione di cave, il provvedimento di cui al comma 1 è trasmesso al soggetto interessato, nonché alla provincia ed al comune competenti per territorio.
5. Per le richieste relative ai permessi di ricerca o di concessioni di acque minerali naturali, di sorgente e termali, rilasciati ai sensi della
6. Per le richieste di cui al comma 5 l'entità di ciascuna rata, costituita dalla quota capitale e dalla quota interesse, è comunicata al beneficiario entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
7. La moratoria dei pagamenti di canoni o diritti annuali su permessi di ricerca o di concessioni di acque minerali naturali, di sorgente e termali, rilasciati ai sensi della
Art. 6. (Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.