Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 agricoltura e foreste |
Data: | 02/04/2014 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto e finalità) |
Art. 2. (Definizioni) |
Art. 3. (Banco della terra) |
Art. 4. (Regolamento di attuazione) |
Art. 5. (Comitato di coordinamento del Banco della Terra) |
Art. 6. (Piano annuale delle locazioni e concessioni) |
Art. 7. (Procedure per l'assegnazione dei beni del Banco della Terra) |
Art. 8. (Soggetti ammessi alle procedure di assegnazione) |
Art. 9. (Obblighi degli assegnatari) |
Art. 10. (Misure di sostegno per l'accesso alla terra) |
Art. 11. (Orti sociali urbani) |
Art. 12. (Integrazione della legge regionale 29 maggio 1980, n. 59 ) |
Art. 13. (Integrazioni della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14 ) |
Art. 14. (Produzioni) |
Art. 15. (Requisiti edilizi ed igienici dei locali) |
Art. 16. (Norme di prima applicazione) |
Art. 17. (Norme transitorie) |
Art. 18. (Beni già oggetto di locazione e concessione) |
Art. 19. (Clausola valutativa) |
Art. 20. (Norma finanziaria) |
§ 3.2.191 - L.R. 2 aprile 2014, n. 3. [1]
Norme per favorire l'insediamento produttivo ed occupazionale in agricoltura, per promuovere l'agricoltura sostenibile. Disposizioni sulla lavorazione di piccoli quantitativi di prodotti agricoli. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 59 ed alla legge regionale 18 aprile 1997, n. 14.
(G.U. 5 aprile 2014, n. 17)
Capo I
Norme per lo sviluppo delle imprese e dell'occupazione nel settore agricolo
Art. 1. (Oggetto e finalità)
1. La Regione, con la presente legge, in armonia con l' articolo 4 della Costituzione ed in attuazione dello Statuto regionale , detta disposizioni volte a promuovere lo sviluppo, l'imprenditorialità e la crescita occupazionale nel settore agricolo regionale, favorendo, in particolare:
a) l'accesso dei giovani all'agricoltura, anche al fine di agevolare il ricambio generazionale;
b) l'agricoltura sociale come definita dalla normativa vigente [2];
c) l'utilizzo produttivo di terreni agricoli ed a vocazione agricola e la loro funzione sociale;
d) la gestione attiva e sostenibile dei beni agro-forestali attenta alla dimensione economica, ambientale e sociale;
e) il ruolo multifunzionale dell'agricoltura, l'impiego e l'applicazione di modelli di agricoltura sostenibile, quali l'agricoltura biologica e quella conservativa;
f) il contrasto al degrado ambientale e la valorizzazione dell'ambiente, del territorio e del paesaggio rurale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 , la Regione, nella programmazione regionale di settore, adotta misure ulteriori rispetto a quelle indicate nelle disposizioni della presente legge, dirette a favorire l'utilizzo ed il recupero produttivo di terreni agricoli o a vocazione agricola, a favorire l'impiego di modelli di agricoltura sostenibile, a promuovere l'agricoltura sociale, nonché a sostenere i giovani imprenditori agricoli.
Art. 2. (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge sono poste le seguenti definizioni:
a) [agricoltura sociale: l'insieme delle pratiche che coniugano l'utilizzo delle risorse agricole e il processo produttivo multifunzionale a basso impatto ambientale con le attività sociali, finalizzate a generare benefici inclusivi, quali percorsi di tipo rieducativo, terapeutico, pedagogico, riabilitativo e di cura, nonché finalizzate a sostenere l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione, svolte da imprese agricole o da cooperative agricole sociali o dalle imprese sociali di cui al
b) agricoltura sostenibile: agricoltura che impiega le migliori pratiche agricole funzionali anche alla conservazione del paesaggio ed alla salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità;
c) agricoltura biologica: metodo di coltivazione e di allevamento, basato sull'intero ecosistema agricolo, che ammette solo l'impiego di sostanze naturali, secondo quanto stabilito dal
d) agricoltura conservativa: insieme delle pratiche agricole che minimizzano l'alterazione della composizione, della struttura e della naturale biodiversità del suolo, salvaguardandolo dall'erosione e dalla degradazione;
e) cooperativa agricola sociale: cooperativa sociale costituita ai sensi dell' articolo 1, comma 1), lettera b), della
f) lavoratori svantaggiati: lavoratori svantaggiati e lavoratori molto svantaggiati ai sensi dei numeri 18 e 19 dell' articolo 2 del
Art. 3. (Banco della terra)
1. Per le finalità di cui all' articolo 1 , è istituito presso la Giunta regionale il Banco della Terra. Il Banco della Terra consiste nell'elenco dei terreni agricoli e a vocazione agricola, dei terreni agro-forestali, delle aziende agricole e dei fabbricati rurali, di proprietà pubblica o privata, idonei e disponibili per operazioni di locazione o di concessione. In particolare, sono ricompresi nel Banco della Terra i seguenti sotto-elenchi di beni:
a) elenco relativo ai terreni agricoli ed a vocazione agricola di cui all' articolo 66, comma 7, del
b) elenco relativo ai terreni agricoli ed a vocazione agricola di cui all' articolo 66, comma 7, del
c) elenco relativo ai terreni agricoli ed a vocazione agricola, nonché relativo ai terreni agro-forestali di proprietà privata, ricadenti sul territorio regionale, per i quali è stata fatta richiesta di inserimento da parte dei proprietari, previa convenzione con la Regione.
2. Possono essere iscritti nel Banco della Terra, secondo le modalità e procedure stabilite nel regolamento di attuazione di cui all' articolo 4 , i terreni abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati di cui alla
3. Possono essere inseriti nel Banco della Terra i beni agro-forestali affidati in gestione all'Agenzia forestale regionale ai sensi dell' articolo 19 della
4. La Regione e gli enti locali possono chiedere l'inserimento nel Banco della Terra dei beni trasferiti ai sensi dell' articolo 48 del
5. Il Banco della Terra è gestito dalla Giunta regionale, che si avvale, a tal fine, del supporto del Comitato di coordinamento del Banco della Terra di cui all' articolo 5 .
6. La disciplina e le modalità di funzionamento del Banco della Terra è contenuta nel regolamento di attuazione di cui all' articolo 4 .
Art. 4. (Regolamento di attuazione)
1. La Giunta regionale adotta il regolamento di attuazione della presente legge con il quale disciplina, in particolare:
a) le modalità di articolazione del Banco della Terra, prevedendo una distinzione tra i beni suscettibili di locazione e quelli suscettibili di concessione;
b) le informazioni ed i dati da riportare nel Banco della Terra in relazione a ciascun bene;
c) i termini, le modalità e le procedure per l'inserimento dei beni di proprietà pubblica e di proprietà privata nel Banco della Terra, nonché quelli per la cancellazione dei beni dallo stesso;
d) le forme di pubblicità dell'elenco dei beni inseriti nel Banco della Terra dirette a realizzare la massima diffusione delle informazioni relative a detti beni, fermo quanto previsto dall' articolo 6, comma 2, in relazione al Piano annuale delle locazioni e delle concessioni e nel rispetto degli obblighi di cui al
e) le modalità ed i criteri di assegnazione dei beni del Banco della Terra di cui all' articolo 7 ;
f) le modalità di controllo sull'attuazione del progetto di impiego dei beni e del piano aziendale di cui all' articolo 9 , prevedendo verifiche a campione, avvalendosi anche del Comune interessato;
g) le modalità e le procedure per la riassegnazione dei beni in caso di inutilizzo o di utilizzo difforme rispetto al progetto d'impiego dei suddetti beni;
h) i criteri per l'individuazione dei canoni di locazione e le condizioni delle concessioni, anche a titolo gratuito o a canone agevolato in favore dei giovani e delle cooperative agricole sociali di cui al comma 3 dell'articolo 8; tali criteri si informano alle finalità di conseguire un razionale sfruttamento del suolo, a quella di stabilire equi rapporti sociali ed a quella di un'equa remunerazione del lavoro svolto, nel rispetto della normativa statale e comunitaria [4].
2. Il regolamento di cui al comma 1 specifica, inoltre, la composizione del Comitato di coordinamento del Banco della Terra di cui all' articolo 5 e ne disciplina le modalità di svolgimento dei compiti, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 5 .
3. Con il regolamento di cui al comma 1 , la Giunta regionale individua anche la struttura regionale chiamata a svolgere funzioni di segreteria e di supporto amministrativo al Comitato di coordinamento di cui all' articolo 5, comma 8 .
Art. 5. (Comitato di coordinamento del Banco della Terra)
1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato di coordinamento del Banco della Terra, di seguito denominato Comitato di coordinamento. Il Comitato di coordinamento svolge i seguenti compiti:
a) predispone ed aggiorna l'elenco dei beni del Banco della Terra idonei e disponibili per operazioni di locazione o di concessione;
b) individua il dimensionamento necessario ai fini dell'ottimizzazione dell'impiego produttivo dei terreni contenuti nel Banco della Terra e l'unità produttiva idonea alla formazione di un'impresa agricola valida sotto il profilo tecnico ed economico e capace di assicurare una produzione annuale media, dedotte le spese di coltivazione, escluse quelle di manodopera, pari almeno alla retribuzione annuale di un salariato fisso comune occupato in agricoltura, quale risulta dai patti sindacali vigenti nella zona;
c) formula proposte alla Giunta regionale relative al piano annuale delle locazioni e concessioni di cui all' articolo 6;
d) coordina le attività necessarie ai fini delle procedure di assegnazione dei beni di cui all' articolo 3, in attuazione di quanto stabilito nel piano annuale delle locazioni e delle concessioni di cui all' articolo 6 ed in collaborazione con gli enti locali sul territorio dei quali insistono i beni oggetto di assegnazione;
e) offre supporto tecnico-amministrativo, tramite la struttura di cui al comma 8 .
2. Le modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 1 sono dettate nel regolamento di attuazione di cui all' articolo 4 .
3. Il Comitato di coordinamento è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa; resta in carica per la durata della legislatura ed è composto da un rappresentante di Sviluppumbria e da tre rappresentanti dell'Amministrazione regionale, di cui uno per la struttura regionale competente in materia di politiche patrimoniali, uno per la struttura regionale competente in materia di politiche agricole ed uno per la struttura regionale competente in materia di politiche sociali, secondo quanto specificato nel regolamento di cui all' articolo 4 .
4. Il Presidente del Comitato di coordinamento, scelto tra i soggetti di cui al comma 3 , è nominato con il decreto di cui al medesimo comma 3 .
5. Il Comitato di coordinamento si dota di un regolamento con il quale disciplina il proprio funzionamento interno.
6. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di coordinamento i rappresentanti degli enti locali che si trovano nel territorio regionale ed altri soggetti interessati.
7. Nessun compenso è dovuto ai componenti del Comitato di coordinamento o a coloro che sono invitati a partecipare alle riunioni dello stesso.
8. Le funzioni di segreteria e di supporto amministrativo del Comitato di coordinamento sono svolte dalla struttura regionale individuata dalla Giunta nel regolamento di attuazione di cui all' articolo 4 .
Art. 6. (Piano annuale delle locazioni e concessioni)
1. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, adotta entro il 28 febbraio di ogni anno il Piano annuale delle locazioni e delle concessioni del Banco della Terra, di seguito Piano annuale. Il Piano annuale è allegato al Piano attuativo annuale di politica patrimoniale di cui all' articolo 3 della
2. Il Piano annuale di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino ufficiale telematico regionale e nel sito internet istituzionale della Regione.
3. La programmazione patrimoniale di cui agli articoli 2 e 3 della
Art. 7. (Procedure per l'assegnazione dei beni del Banco della Terra)
1. L'assegnazione dei beni compresi nel Banco della Terra e considerati nel Piano annuale avviene mediante procedure di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa statale e regionale e secondo le modalità, le procedure e i criteri indicati nella presente legge e specificati nel regolamento di attuazione, che assicurano la collaborazione tra Comitato di coordinamento ed i Comuni sul territorio dei quali insistono i beni oggetto della procedura.
2. I bandi o gli avvisi per l'assegnazione dei beni di cui al comma 1 di proprietà della Regione e degli enti controllati dalla Regione sono predisposti dalla Regione stessa; i bandi e gli avvisi per l'assegnazione dei beni di cui al comma 1 di proprietà degli enti locali o di proprietà privata sono predisposti nel rispetto della ripartizione dei compiti tra i soggetti interessati, indicati nelle convenzioni di cui all' articolo 3, comma 1 , lettere b) e c).
3. I bandi e gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati nel Bollettino ufficiale telematico regionale e sul sito internet istituzionale della Regione; i Comuni e le Province danno adeguata pubblicità ai bandi e agli avvisi di cui al presente articolo, anche mediante i siti internet istituzionali.
4. Nell'ipotesi di beni di proprietà pubblica, la locazione o la concessione dei beni del Banco della Terra ha una durata non inferiore, di norma, a venti anni e comunque non superiore a cinquanta anni. La durata dei contratti di locazione per i beni di proprietà privata che i proprietari chiedono di inserire nel Banco della Terra è stabilita di concerto tra il Comitato di coordinamento ed il proprietario.
5. I bandi e gli avvisi devono prevedere la redazione, da parte dei concorrenti, del progetto di impiego dei beni e del piano aziendale.
6. Sono, comunque, fatte salve le disposizioni di cui all' articolo 6 e successive modifiche ed integrazioni, del
Art. 8. (Soggetti ammessi alle procedure di assegnazione)
1. Sono ammessi alle procedure di assegnazione dei beni compresi negli elenchi del Banco della Terra di cui all' articolo 3 , in forma singola o associata, gli imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del codice civile ed i piccoli imprenditori coltivatori diretti di cui all' articolo 2083 del codice civile , nonché le cooperative agricole sociali.
2. Sono altresì ammessi alle procedure di assegnazione dei beni compresi negli elenchi del Banco della Terra i soggetti che si impegnano ad acquisire le qualifiche di cui al comma 1 entro sei mesi dall'avvenuta assegnazione di tali beni. La consegna del bene avviene solo dopo l'acquisizione delle suddette qualifiche.
3. I beni inseriti nel Banco della Terra ed oggetto del piano annuale di cui all' articolo 6 sono destinati prioritariamente, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e per un'ulteriore quota, non inferiore al trenta per cento, prioritariamente alle cooperative agricole sociali, nel rispetto della normativa statale e regionale e delle procedure di cui all' articolo 7 , secondo modalità stabilite nel regolamento di attuazione di cui all' articolo 4 .
4. Fermo quanto previsto al comma 3 , costituiscono premialità ai fini dell'assegnazione dei beni del Banco della Terra:
a) la previsione, nel piano aziendale, dell'impiego sul totale della forza lavoro, di una percentuale di lavoratori svantaggiati non inferiore al cinquanta per cento;
b) la previsione, nel piano aziendale, dell'impiego di modelli di agricoltura biologica, agricoltura sociale e di agricoltura sostenibile.
Art. 9. (Obblighi degli assegnatari)
1. Gli assegnatari si impegnano ad utilizzare i beni nel rispetto del progetto di impiego e del piano aziendale di cui all' articolo 7, comma 5 .
2. Gli assegnatari, ai fini dell'attività di controllo, trasmettono annualmente al Comitato di coordinamento una relazione relativa alle attività svolte ed alla realizzazione di quanto previsto nel progetto di impiego e nel piano aziendale di cui all' articolo 7, comma 5 , secondo le modalità indicate nel bando o nell'avviso; il Comitato di coordinamento trasmette la relazione al Comune nel cui territorio insistono i beni.
Art. 10. (Misure di sostegno per l'accesso alla terra)
1. La Regione, per le finalità di cui all' articolo 1 :
a) favorisce, attraverso Gepafin S.p.A., la prestazione di garanzie per agevolare l'accesso al credito dei soggetti assegnatari dei beni di cui all' articolo 3 ;
b) promuove all'interno del programma di sviluppo rurale (PSR), misure a sostegno delle attività dei soggetti assegnatari dei beni di cui all' articolo 3 nel rispetto della normativa comunitaria;
c) individua, anche per mezzo di Sviluppumbria S.p.A., appositi programmi di attività strumentali e di servizio per la creazione di imprese e cooperative nonché per il sostegno alle attività di impresa agricola e di formazione.
Art. 11. (Orti sociali urbani)
1. La Regione promuove la destinazione, da parte dei Comuni, di terreni comunali ricadenti nelle aree urbane e periurbane ad orti sociali urbani, con particolare riferimento a terreni agricoli inutilizzati, aree industriali dismesse, terreni adibiti a verde pubblico ed ogni altra superficie assimilabile, privilegiandone la conduzione da parte di persone, singole o associate, che si impegnano a coltivarli per ottenere prodotti agricoli a scopo benefico o di autoconsumo, nonché valorizzando le pratiche esenti dal ricorso ai prodotti chimici di sintesi.
2. Ai fini di cui al comma 1 , la Regione supporta i Comuni nell'attività di formazione relativa alle pratiche agricole correlate alla gestione degli orti sociali urbani e nell'attività di monitoraggio ambientale delle produzioni.
3. I Comuni, con proprio atto, stabiliscono i criteri per l'accessibilità e la fruizione degli spazi destinati ad orti sociali urbani, indicando le misure per il corretto inserimento paesaggistico ed ambientale degli stessi orti nel contesto urbano ed indicando le specifiche prescrizioni concernenti l'uso delle risorse irrigue e lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto della relativa normativa statale e regionale.
Capo II
Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali
Art. 12. (Integrazione della
1. Dopo l' articolo 8 della
"Art. 8 bis. (Nomina delle Commissioni provinciali)
1. Il Presidente della Giunta regionale, provvede, con proprio decreto, entro il 30 giugno 2014, alla costituzione della commissione provinciale di cui all'articolo 8, secondo comma, nel rispetto delle procedure previste dalle legge 4 agosto 1978, n. 440.".
Art. 13. (Integrazioni della
1. Dopo l' articolo 3 della
"Art. 3 bis. (Coordinamento con il Piano annuale delle locazioni e delle concessioni del Banco della Terra)
1. Il programma di politica patrimoniale di cui all'articolo 2 e il Piano attuativo annuale di cui all'articolo 3 tengono conto del Piano annuale delle locazioni e delle concessioni del Banco della Terra previsto dalla normativa regionale. ".
2. All' articolo 5 della
"1-bis. Una percentuale non inferiore al cinquanta per cento della quota di cui al comma 1, lettera b), è destinata al sostegno delle attività dei soggetti assegnatari dei beni del Banco della Terra previsto dalla normativa regionale. ".
Capo III
Norme sulla trasformazione e sulla lavorazione di piccoli quantitativi di prodotti agricoli
Art. 14. (Produzioni)
1. La Regione, con la presente legge, al fine di promuovere la filiera corta e le piccole produzioni agricole locali ed il loro accesso diretto ai mercati, in osservanza della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti ed in particolare nel rispetto di quanto previsto dal
2. L'attività di trasformazione e di lavorazione di cui al comma 1 è svolta, con la prevalenza del proprio lavoro e mediante l'apporto del lavoro dei propri familiari, dagli imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del codice civile e dai piccoli imprenditori coltivatori diretti di cui all' articolo 2083 del codice civile , o nell'ambito di cooperative agricole senza l'impiego di personale esterno, dalla medesima impresa che opera la trasformazione o la lavorazione prevalente dei prodotti della propria azienda, compresi nelle seguenti tipologie:
a) confetture e conserve di origine vegetale ad eccezione di quelle a base di tartufo;
b) miele;
c) erbe officinali, erbe spontanee e selvatiche, castagne, funghi e zafferano;
d) cereali e legumi;
e) lavorazione di formaggi, salumi ed altri prodotti, ricompresi nei prodotti tradizionali;
f) vino;
g) olio d'oliva;
h) carni provenienti da pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata.
3. L'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli si svolge nel rispetto della disciplina di cui all' articolo 4 del
Art. 15. (Requisiti edilizi ed igienici dei locali)
1. I requisiti edilizi dei locali destinati alle trasformazioni e lavorazioni di cui al presente capo sono quelli previsti per le case di civile abitazione del comune in cui ha sede l'impresa. Sono possibili deroghe per le superfici finestrate, se presente un altro adeguato tipo di sistema di ricambio d'aria.
2. Nella struttura da destinare alle trasformazioni o lavorazioni di cui al presente capo, è previsto almeno un laboratorio di lavorazione dei prodotti agricoli. I requisiti igienici dei locali e delle attrezzature sono ulteriormente specificati dalla Giunta regionale con le norme regolamentari di cui all' articolo 16, comma 4 , nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di igiene e sicurezza degli alimenti ed in coerenza con gli obiettivi di flessibilità di cui ai regolamenti CE 852/2004 e 853/2004.
3. L'utilizzo di un locale come laboratorio per le lavorazioni o le trasformazioni di cui all' articolo 14 non determina la necessità di un cambiamento di destinazione d'uso dello stesso e può essere collocato anche in una zona residenziale.
4. Per le lavorazioni e le trasformazioni dei prodotti di cui all' articolo 14, comma 2 , lettere a), b), c), d), f) e g), può essere utilizzata la cucina di civile abitazione, purché dotata delle caratteristiche igienico-sanitarie prescritte dalla presente legge e dalle norme regolamentari per i laboratori di cui al comma 2 e purché le lavorazioni e le trasformazioni avvengano in maniera distinta dall'uso domestico del locale.
5. I locali adibiti alle attività di trasformazione e lavorazione sono soggetti a notifica alla Asl territorialmente competente, la quale esercita attività di vigilanza e controllo.
6. I soggetti che operano le lavorazioni e le trasformazioni di cui al presente Capo sono tenuti all'autocontrollo, secondo le modalità previste dalla relativa normativa.
Capo IV
Norme di prima applicazione, transitorie e finali
Art. 16. (Norme di prima applicazione)
1. La Giunta regionale adotta il regolamento di attuazione di cui all' articolo 4 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. In sede di prima applicazione, il Comitato di coordinamento di cui all' articolo 5 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro i trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del regolamento di attuazione di cui all' articolo 4 .
3. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di attuazione di cui all' articolo 4 , con proprio atto, individua i beni di proprietà della Regione o di proprietà degli enti controllati dalla Regione, aventi le caratteristiche di cui all' articolo 3 , ai fini dell'inserimento nel Banco della Terra.
4. La Giunta regionale adotta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, norme regolamentari con le quali stabilisce, per ciascuna categoria di prodotti agricoli destinati alla vendita diretta di cui all' articolo 14 , ivi compresi i prodotti tradizionali di cui all' articolo 14, comma 2, lettera e) , la misura dei piccoli quantitativi di prodotti ai quali si applica la normativa semplificata di cui al Capo III ed individua i requisiti igienico-sanitari relativi alla trasformazione ed alla lavorazione, nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti CE 178/2002, 852/2004 e 853/2004.
Art. 17. (Norme transitorie)
1. Fino all'adozione delle norme regolamentari di cui all' articolo 16 , alle produzioni di cui all' articolo 14 continuano ad applicarsi gli atti amministrativi di Giunta relativi alle medesime produzioni.
Art. 18. (Beni già oggetto di locazione e concessione)
1. La Regione ai fini dell'uniformazione dei titoli di concessione o locazione dei beni di cui alla presente legge ai termini di cui all' articolo 7, comma 4 , individua, anche avvalendosi del Comitato di coordinamento del Banco della Terra, le modalità per l'impiego dei beni già posseduti da soggetti beneficiari di locazioni e concessioni d'uso in essere o già scadute e usufruenti dei suddetti beni alla data del 1 gennaio 2014, tenendo conto dell'esercizio anche in via di fatto di funzioni di salvaguardia del territorio e dei suoi assetti idrogeologici, paesaggistici ed ambientali.
Art. 19. (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale rende conto all'Assemblea legislativa sulle modalità di attuazione della presente legge in relazione all'utilizzo di terre incolte, allo sviluppo, imprenditorialità e crescita occupazionale nel settore agricolo.
2. La Giunta regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni anno presenta all'Assemblea legislativa una relazione che contenga informazioni e dati:
a) su una stima della consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio agricolo-forestale inserito nel Banco della Terra secondo le tipologie indicate nell' articolo 3 ;
b) sulle assegnazioni dei beni compresi negli elenchi del Banco della Terra in riferimento a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 8 e con indicazione della tipologia di premialità attivata ai sensi del comma 4 dello stesso articolo;
c) sull'attività del Comitato di coordinamento e sulla relazione che gli assegnatari devono compilare ogni anno sulle attività svolte e sulla realizzazione del progetto d'impiego e piano aziendale secondo le modalità stabilite dal bando;
d) sulle prestazioni di garanzia fornite da Gepafin S.p.A. per agevolare l'accesso al credito dei soggetti assegnatari di beni;
e) sulla promozione di misure all'interno del Programma di Sviluppo Rurale a sostegno di attività dei soggetti assegnatari dei beni;
f) sulle modalità di realizzazione, sul funzionamento e diffusione sul territorio regionale degli orti sociali urbani individuati dai Comuni sui terreni comunali ricadenti nelle aree urbane e periurbane, indicando la tipologia di destinazione dei prodotti coltivati.
Art. 20. (Norma finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
[1] Abrogata dall'art. 225 della
[2] Lettera così modificata dall'art. 31 della
[3] Lettera abrogata dall'art. 31 della
[4] Lettera così sostituita dall'art. 12 della