§ 4.1.81 - L.R. 21 giugno 2013, n. 12.
Norme su perequazione, premialità e compensazione in materia di governo del territorio e modificazioni di leggi regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:21/06/2013
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Limiti territoriali)
Art. 4.  (La perequazione)
Art. 5.  (La premialità)
Art. 6.  (La compensazione)
Art. 7.  (Perequazione, premialità e compensazione nel PRG di cui alla l.r. 11/2005)
Art. 8.  (Convenzione urbanistica)
Art. 9.  (Perequazione, premialità e compensazione negli altri strumenti urbanistici generali)
Art. 10.  (Utilizzazione delle quantità edificatorie)
Art. 11.  (Incrementi del PRG)
Art. 12.  (Registro delle quantità edificatorie)
Art. 13.  (Sopravvenienza di strumenti urbanistici)
Art. 14.  (Valore delle compensazioni)
Art. 15.  (Modificazione all'articolo 1)
Art. 16.  (Integrazione alla l.r. 19/1994)
Art. 17.  (Modificazione all'articolo 30 )
Art. 18.  (Modificazione all'articolo 65 )
Art. 19.  (Modificazione all'articolo 8 )
Art. 20.  (Modificazione all'articolo 48 )
Art. 21.  (Modificazione all'articolo 20 )
Art. 22.  (Modificazione all'articolo 29 )
Art. 23.  (Modificazione all'articolo 31 )
Art. 24.  (Modificazione all'articolo 34 )
Art. 25.  (Modificazione all'articolo 5 )
Art. 26.  (Modificazioni all'articolo 6 )
Art. 27.  (Modificazioni all'articolo 7 )
Art. 28.  (Modificazione all'articolo 8 )
Art. 29.  (Modificazione all'articolo 12 )
Art. 30.  (Modificazione all'articolo 22-bis)
Art. 31.  (Modificazione all'articolo 23 )
Art. 32.  (Modificazioni all'articolo 24 )
Art. 33.  (Modificazioni all'articolo 25 )
Art. 34.  (Modificazioni all'articolo 29 )
Art. 35.  (Modificazione all'articolo 30 )
Art. 36.  (Integrazione alla l.r. 1/2004 )
Art. 37.  (Modificazione all'articolo 34 )
Art. 38.  (Modificazione all'articolo 45 )
Art. 39.  (Modificazione all'articolo 47 )
Art. 40.  (Modificazione all'articolo 6 )
Art. 41.  (Modificazione all'articolo 16 )
Art. 42.  (Modificazioni all'articolo 18 )
Art. 43.  (Modificazione all'articolo 19 )
Art. 44.  (Modificazioni all'articolo 22 )
Art. 45.  (Modificazione all'articolo 23 )
Art. 46.  (Modificazioni all'articolo 28 )
Art. 47.  (Integrazione alla l.r. 11/2005 )
Art. 48.  (Modificazione all'articolo 29 )
Art. 49.  (Modificazione all'articolo 32 )
Art. 50.  (Modificazione all'articolo 33 )
Art. 51.  (Modificazioni all'articolo 34 )
Art. 52.  (Integrazione alla l.r. 11/2005)
Art. 53.  (Modificazioni all'articolo 35 )
Art. 54.  (Modificazione all'articolo 36 )
Art. 55.  (Modificazioni all'articolo 37 )
Art. 56.  (Modificazione all'articolo 62 )
Art. 57.  (Modificazione all'articolo 66 )
Art. 58.  (Integrazione alla l.r. 13/2005 )
Art. 59.  (Modificazione all'articolo 6 )
Art. 60.  (Modificazione all'articolo 7 )
Art. 61.  (Modificazioni all'articolo 10 )
Art. 62.  (Modificazione all'articolo 14 )
Art. 63.  (Modificazione all'articolo 26 )
Art. 64.  (Integrazione alla l.r. 13/2009 )
Art. 65.  (Modificazione all'articolo 29 )
Art. 66.  (Modificazione all'articolo 36 )
Art. 67.  (Modificazione all'articolo 3 )
Art. 68.  (Modificazione all'articolo 9 )
Art. 69.  (Modificazioni all'articolo 14 )
Art. 70.  (Modificazioni all'articolo 15 )
Art. 71.  (Modificazione all'articolo 18 )
Art. 72.  (Integrazioni alla l.r. 7/2011 )
Art. 73.  (Modificazione all'articolo 25 )
Art. 74.  (Modificazione all'articolo 26 )
Art. 75.  (Modificazioni all'articolo 6 )
Art. 76.  (Modificazione all'articolo 10 )
Art. 77.  (Norme finali e transitorie)


§ 4.1.81 - L.R. 21 giugno 2013, n. 12. [1]

Norme su perequazione, premialità e compensazione in materia di governo del territorio e modificazioni di leggi regionali.

(B.U. 26 giugno 2013, n. 29 - S.O. n. 1)

 

TITOLO I

PEREQUAZIONE, PREMIALlTÀ E COMPENSAZIONE

 

CAPO I

FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

 

Art. 1. (Finalità)

1. La presente legge disciplina le modalità di perequazione di cui all'articolo 29 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), nella formazione ed attuazione degli strumenti urbanistici di cui alla medesima l.r. 11/2005, nonché nell'attuazione degli altri strumenti urbanistici generali, al fine di garantire:

 

a) l'equo trattamento della proprietà immobiliare dei suoli e degli edifici, che si trovano in analoghe condizioni;

 

b) la partecipazione della proprietà valorizzata dalle previsioni urbanistiche all'assunzione degli oneri necessari per assicurare le dotazioni territoriali e funzionali destinate al miglioramento della qualità urbana e ambientale.

 

2. La presente legge disciplina altresì le modalità di applicazìone della premialità e della compensazione, anche quali criteri di supporto e di implementazione del principio di perequazione, per la promozione ed il sostegno delle trasformazioni previste dalla pianificazione urbanistica.

 

     Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

 

a) ambito di trasformazione: parti di insediamenti esistenti, di suoli oggetto dì previsioni urbanistiche non attuate e di aree individuate dal Piano regolatore generale (PRG), parte strutturale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera g) della l.r. 11/2005, delimitate dal PRG, parte operativa, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettere e) ed f) della medesima l.r. 11/2005, anche non contigue, le cui trasformazioni sono sottoposte ad attuazione dal PRG, parte operativa, a mezzo di uno o più piani attuativi;

 

b) quantità edificatoria di incremento di superficie utile coperta (SUC): è la quantità di cui può essere incrementata, in sede di PRG, parte operativa, nel rispetto dei limiti stabiliti dal PRG, parte strutturale, la quantità edificatoria di base assegnata dal PRG, parte operativa medesimo;

 

c) campo di variazione della capacità insediativa dell'ambito di trasformazione o di piano attuativo: è espresso dal PRG parte operativa, in valori minimi e massimi della capacità insediativa da attribuire;

 

d) cessione di quantità edificatorie: trasferimento di quantità edificatorie tra soggetti pubblici e privati, nonché tra privati stessi, ovvero attribuzione da parte del comune di quantità edificatorie come corrispettivo per la realizzazione di opere e lavori pubblici o per l'acquisto di beni immobili;

 

e) contributo straordinario: contributo aggiuntivo rispetto al contributo di costruzione che il comune può richiedere per la realizzazione di opere pubbliche, a seguito di una adesione volontaria da parte del proprietario di un'area o di un immobile, alla applicazione di norme premiali previste dalle normative di settore e regolate dal piano attuativo.

 

     Art. 3. (Limiti territoriali)

1. Tutte le zone a insediamenti in cui si articola il PRG sono idonee a generare quantità edificatorie per perequazione, premialità e compensazione.

 

2. Le quantità edificatorie di cui al comma 1 sono esercitabili esclusivamente negli insediamenti di cui agli articoli 17, 20, 21, 22 e 23 del regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7 (Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio:pianificazione urbanistica comunale)), nei limiti e nelle forme stabiliti dal PRG e dalle disposizioni legislative vigenti.

 

3. Negli insediamenti di cui agli articoli 18 e 19 del r.r. 7/2010 e nelle zone agricole diverse da quelle di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g) della l.r. 11/2005, non sono esercitabili le quantità edificatorie di cui al comma 1, salvo specifiche disposizioni legislative di settore.

 

CAPO II

STRUMENTI DELLA PEREQUAZIONE: COMPENSAZIONE E PREMIALITA'

 

     Art. 4. (La perequazione)

1. La perequazione consiste nell'insieme delle tecniche e delle modalità di attuazione degli ambiti di trasformazione previsti dal PRG, mediante attribuzione e cessione di quantità edificatorie, finalizzate a realizzare un'equa distribuzione dei costi e dei benefici prodotti dalla pianificazione e ad assicurare al Comune le aree necessarie allo sviluppo delle dotazioni territoriali e funzionali e delle infrastrutture senza ricorso all'esproprio.

 

     Art. 5. (La premialità)

1. La premialità consiste nell'attribuzione da parte del Comune a soggetti attuatori di trasformazioni edilizie e urbanistiche, di quantità edificatorie di incremento rispetto a quelle di base, a fronte di impegni aggiuntivi per migliorare la qualità edilizia, urbanistica ed ambientale, rispetto a quanto previsto da disposizioni statali e regionali. La premialità può prevedere anche modifiche delle destinazioni d'uso, nonché trasferimenti o permute di aree.

 

2. La premialità ha lo scopo di incentivare i soggetti attuatori del piano attuativo o del programma urbanistico a:

 

a) mettere a disposizione del comune superfici fondiarie e relativa edificabilità per la realizzazione di edilizia residenziale sociale;

 

b) allocare quantità edificatorie attribuite a titolo di premialità o compensazione anche ad immobili esterni al piano attuativo o all'ambito di trasformazione;

 

c) realizzare, nell'ambito delle capacità edificatorie del piano attuativo, quote di edilizia residenziale sociale;

 

d) eliminare i detrattori ambientali o realizzare interventi di riqualificazione ambientale;

 

e) realizzare le previsioni del piano attuativo secondo i requisiti di qualità stabiliti dal PRG e dalle normative di sostenibilità ambientale, ulteriori rispetto a quelli obbligatori;

 

f) aderire alla corresponsione del contributo straordinario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) per la realizzazione di opere pubbliche.

 

3. Il valore delle quantità edificatorie, esercitabili a seguito della rimozione di detrattori ambientali di cui al comma 2, lettera d), è commisurato al valore di mercato degli immobili e alle spese di demolizione, ripristino dei luoghi, e smaltimento, incrementati di almeno il trenta per cento come premialità.

 

     Art. 6. (La compensazione)

1. La compensazione consiste nell'attribuzione da parte del comune di quantità edificatorie a proprietari di immobili, a fronte di impegni onerosi di natura edilizia, urbanistica o ambientale non imposti dalle disposizioni legislative, ovvero in sostituzione del pagamento di oneri conseguenti ad atti restrittivi dei diritti reali disposti per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, previste dal PRG, con le modalità di cui all'articolo 30 della l.r. 11/2005. La compensazione può prevedere anche modifiche delle destinazioni d'uso nonché trasferimenti o permute di aree.

 

2. Sono quantità edificatorie derivanti da compensazione:

 

a) le quantità attribuite in via sostitutiva o integrativa dell'indennità di espropriazione, acquisite con l'atto di cessione volontaria;

 

b) le quantità attribuite in via sostitutiva o integrativa a seguito della reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio;

 

c) le quantità attribuite a fronte della cessione al comune da parte di privati di immobili, ovvero della corresponsione di un contributo straordinario per la realizzazione di opere pubbliche da parte dei privati stessi, secondo criteri e limiti previsti dal PRG parte operativa, dal piano attuativo o dal programma urbanistico.

 

3. L'attribuzione della quantità edificatoria derivante da compensazione operata nell'ambito di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità comporta la consegna dei beni oggetto di cessione volontaria in favore del comune.

 

CAPO III

PEREQUAZIONE, PREMIALITA' E COMPENSAZIONE NELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

 

     Art. 7. (Perequazione, premialità e compensazione nel PRG di cui alla l.r. 11/2005)

1. Il PRG, parte strutturale, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 3, lettere g), m-bis) e m-ter) della l.r. 11/2005, stabilisce gli obiettivi da perseguire ed i limiti entro i quali attuare la perequazione, la premialità e la compensazione, garantendo che gli interventi di trasformazione e di riqualificazione urbana ed ambientale previsti siano supportati da adeguate infrastrutture e dotazioni territoriali, anche ricorrendo ad impegni aggiuntivi a carico dei soggetti interessati.

 

2. Il PRG, parte operativa, fatto salvo quanto previsto da specifiche normative di settore:

 

a) individua gli ambiti di trasformazione entro i quali attuare la perequazione;

 

b) definisce la quantità edificatoria mediante l'applicazione dell'indice di utilizzazione, eventualmente differenziato per parti di ambito o di situazioni insediative, che si trovano in analoghe condizioni;

 

c) stabilisce, per le premialità e le compensazioni, il rapporto percentuale di incremento, non superiore al cento per cento, delle quantità edificatorie di cui alla lettera b) assegnate per i nuovi insediamenti, nonché l'incremento, non superiore a tre volte della SUC esistente, per le aree di recupero valutando per le stesse aree eventuali cambiamenti di destinazione d'uso;

 

d) può prevedere, negli ambiti di trasformazione e in sede di piani attuativi o programmi urbanistici, impegni aggiuntivi di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base di un criterio di proporzionalità tra i costi sostenuti ed i benefici conseguiti dai privati, comprendenti anche opere esterne all'ambito stesso, comunque funzionali all'attuazione delle previsioni del PRG;

 

e) individua gli interventi volti a perseguire le finalità di cui all'articolo 5, comma 2 e all'articolo 6, tramite le premialità e le compensazioni, evidenziando la possibilità di utilizzare le quantità edificatorie attribuite in loco ovvero a distanza.

 

     Art. 8. (Convenzione urbanistica)

1. Il piano attuativo è accompagnato da una convenzione urbanistica volta a regolare i rapporti tra i proprietari interessati ed il comune.

 

2. La convenzione urbanistica, in particolare, prevede:

 

a) gli obblighi dei proprietari interessati, a favore del comune, relativi agli impegni ordinari e aggiuntivi previsti nonché il termine entro il quale l'amministrazione comunale è tenuta a prendere in carico le aree e le opere già collaudate oggetto di obbligo di cessione;

 

b) il cronoprogramma degli interventi pubblici e privati prevedendo interventi funzionalmente coordinati;

 

c) la ripartizione proporzionale tra i proprietari interessati, delle quantità edificatorie attribuite all'area interessata dal piano attuativo e degli oneri che questi assumono nei confronti del comune;

 

d) i modi e le forme della utilizzazione delle quantità edificatorie di incremento;

 

e) gli eventuali accordi in attuazione di quanto previsto all'articolo 23, comma 5-bis della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia), nonchè al r.r. 7/2010 in materia di dotazioni territoriali e funzionali.

 

3. La realizzazione delle opere pubbliche previste dalla convenzione è attuata nel rispetto della normativa statale e regionale di settore.

 

     Art. 9. (Perequazione, premialità e compensazione negli altri strumenti urbanistici generali)

1. I comuni dotati del PRG approvati ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione della L.R. 2 settembre 1974, n. 53, della L.R. 18 aprile 1989, n. 26, della L.R. 17 aprile 1991, n. 6 e della L.R. 10 aprile 1995, n. 28 ) possono applicare le norme delle premialità e delle compensazioni, nonché delimitare e disciplinare con le procedure previste all'articolo 18, commi 3 e 3-bis, lettera e) della l.r. 11/2005, gli ambiti di trasformazione e i piani attuativi ai fini della perequazione.

 

2. I comuni, nel PRG di cui al comma 1, possono altresì individuare e disciplinare con le procedure previste all'articolo 18, commi 3 e 3-bis della l.r. 11/2005, le aree agricole poste in contiguità con gli insediamenti esistenti o previsti dal PRG ove localizzare nuovi insediamenti per utilizzare le quantità edificatorie originate da perequazione o attribuite da premialità e compensazione.

 

3. Quanto previsto ai commi 1 e 2 si applica anche agli altri strumenti urbanistici generali.

 

CAPO IV

UTILIZZAZIONE E VALORE DELLE QUANTITA' EDIFICATORIE

 

     Art. 10. (Utilizzazione delle quantità edificatorie)

1. Le quantità edificatorie attribuite da premialità, compensazione e perequazione sono utilizzabili in loco ovvero a distanza negli ambiti di trasformazione e negli insediamenti previsti dal PRG, su proprietà catastalmente identificate, con le modalità indicate dagli strumenti urbanistici e comunque secondo le disposizioni legislative vigenti.

 

2. Le quantità edificatorie di cui al comma 1 sono iscritte nel Registro di cui all'articolo 12 . Esse sono commerciabili e concorrono alla definizione del valore degli immobili ai fini della relativa imposta comunale.

 

3. Gli atti di compravendita delle quantità edificatorie derivanti da premialità, compensazione e perequazione sono trasmessi al comune, che provvede al conseguente aggiornamento del Registro di cui all'articolo 12 .

 

4. Il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)), riporta anche l'indicazione delle quantità edificatorie derivanti da perequazione, premialità e compensazione.

 

     Art. 11. (Incrementi del PRG)

1. Le premialità e le compensazioni conseguenti all'applicazione delle norme di cui alla presente legge, in termini di aree e di quantità edificatorie, al fine di contenere il consumo di suolo, possono incrementare le previsioni del PRG di cui alla l.r. 31/1997 ed alla l.r. 11/2005 di non oltre il trenta per cento di quanto già consentito dall'articolo 27, comma 4 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale).

 

     Art. 12. (Registro delle quantità edificatorie)

1. Il comune istituisce ed aggiorna il Registro delle quantità edificatorie, di seguito Registro, in cui sono annotate, per ogni proprietà catastalmente individuata, le quantità edificatorie di premialità, compensazione e perequazione previste dalle disposizioni vigenti, al fine di aggiornare i processi di attuazione del PRG.

 

2. Nel Registro sono annotate senza oneri a carico dei soggetti interessati le quantità edificatorie indicando:

 

a) i dati catastali dell'immobile e l'ambito di trasformazione dal quale derivano, nonché le aree nelle quali sono utilizzate;

 

b) le eventuali condizioni stabilite dagli strumenti urbanistici in merito alle possibilità del loro utilizzo;

 

c) gli estremi della nota di trascrizione dell'atto con cui sono state trasferite, costituite e modificate le quantità edificatorie.

 

3. Il Registro è consultabile con le stesse modalità di consultazione del PRG.

 

     Art. 13. (Sopravvenienza di strumenti urbanistici)

1. Qualora le quantità edificatorie attribuite a seguito di premialità e compensazione, nonché quelle di incremento della SUC attribuite a seguito dell'avvenuta attuazione degli ambiti di trasformazione attraverso la perequazione, sono estinte, totalmente o parzialmente, con previsioni urbanistiche sopravvenute, non obbligatorie per legge o piani di settore, il comune è tenuto ad indennizzare i relativi proprietari con il loro valore di mercato.

 

     Art. 14. (Valore delle compensazioni)

1. L'autorità espropriante, per quanto previsto all'articolo 6, comma 2, richiede al proprietario del bene espropriando la disponibilità a definire la compensazione in quantità edificatorie.

 

2. La quantità edificatoria attribuita in compensazione è pari al corrispondente valore pecuniario che spetta in caso di corresponsione dell'indennità monetaria di esproprio oltre alle indennità aggiuntive previste per legge.

 

3. In caso di accettazione della compensazione è riconosciuto un aumento del trenta per cento, come premialità, rispetto al valore complessivo come determinato al comma 2.

 

TITOLO II

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI E NORME FINALI E TRANSITORIE

 

CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 1994, N. 19

 

     Art. 15. (Modificazione all'articolo 1)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 19 luglio 1994, n. 19 (Norme per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione ed il controllo del fenomeno del randagismo), è sostituito dal seguente:

 

" 2. Ai fini della presente legge si intende:

a) animale di affezione ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, o a scopo amatoriale ludico-sportivo;

b) allevamento di cani e gatti per attività commerciali, la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali;

c) commercio di animali di affezione, qualsiasi attività economica svolta da negozi di vendita di animali o da pensioni per animali, nonché le attività di toelettamento e di addestramento. ".

 

     Art. 16. (Integrazione alla l.r. 19/1994)

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 19/1994, è inserito il seguente:

 

" Art. 7 bis. (Modalità di detenzione dei cani)

1. AI fine di garantire idonee modalità di custodia dei cani che rientrano nella definizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), in luoghi e strutture che assicurino adeguate condizioni di sicurezza e di salubrità, sono individuate le seguenti modalità di detenzione:

a) detenzione a scopo amatoriale, ludico e sportivo, senza fini di lucro, di uno o più animali facenti capo ad un unico proprietario o nucleo familiare, ovvero la detenzione nello stesso ricovero di cani di proprietari diversi;

b) detenzione o attività con finalità commerciali, comprendente qualsiasi attività economica svolta da negozi di vendita, da pensioni per animali, nonché le attività di allevamento, di addestramento e di toelettatura dei cani;

c) detenzione ai fini della lotta al randagismo, consistente nell'attività di ricovero di cani vaganti catturati sul territorio da parte dei servizi veterinari delle Aziende Unità sanitarie locali nelle strutture previste all'articolo 10.

2. I ricoveri per la detenzione finalizzata agli scopi di cui alla lettera a), del comma 1, devono essere realizzati con materiali atti a soddisfare le normative sul benessere degli animali ed essere facilmente disinfettabili, con una superficie e una copertura idonee a garantire il benessere degli animali e a creare sufficiente riparo ed ombreggiatura. La Giunta regionale, per le finalità di cui al presente comma, emana apposite linee guida, con proprio atto. ".

 

CAPO II

ULTERIORE MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 1997, N. 31

 

     Art. 17. (Modificazione all'articolo 30 )

1. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 30, della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione della L.R. 2 settembre 1974, n. 53, della L.R. 18 aprile 1989, n. 26, della L.R. 17 aprile 1991, n. 6 e della L.R. 10 aprile 1995, n. 28 ), le parole: " e che comunque non comportino nuove destinazioni commerciali di superficie lorda di calpestio superiore a mq. 1.500 o rilocalizzazione per superfici superiori a mq. 3.000 " sono soppresse.

 

CAPO III

ULTERIORE MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 27

 

     Art. 18. (Modificazione all'articolo 65 )

1. Il comma 3 dell'articolo 65 della della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale), è sostituito dal seguente:

 

" 3. Sono consentiti interventi anche di parziale demolizione e ricostruzione di edifici esistenti nelle fasce di rispetto stradali e ferroviarie, con ricostruzione anche in sito diverso, purché, in tali casi, la ricostruzione, comprensiva dell'eventuale ampliamento da realizzare ai sensi del comma 1, avvenga ad una distanza dalla strada maggiore di quella esistente e sempreché conforme alle disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento. Nel caso di ricostruzione conseguente a demolizioni integrali di edifici, la ricostruzione avviene in arretramento sul limite esterno della fascia di rispetto stradale interessata con le modalità previste all'articolo 7, comma 3 del regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9 (Disciplina di attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) - Criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione). Nei casi in cui le condizioni orografiche o relative a proprietà fondiarie non lo consentano, l'edificio può essere ricostruito sul limite esterno della fascia di rispetto relativa al lato opposto della sede stradale, come previsto dall'articolo 7, comma 3, secondo periodo del regolamento regionale 9/2008 . Negli stessi casi, l'edificio può essere, altresì, traslato per una distanza non superiore a 100 metri lungo il limite esterno della fascia di rispetto stradale. In caso di interventi ricadenti nelle fasce di rispetto ferroviario, la ricostruzione deve avvenire con le modalità previste dal d.p.r. 753/1980 . ".

 

CAPO IV

ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 2001, N. 28

 

     Art. 19. (Modificazione all'articolo 8 )

1. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste), è inserita la seguente: " g bis) norme per il trattamento dei residui vegetali delle coltivazioni e il loro impiego nel ciclo colturale; ".

 

     Art. 20. (Modificazione all'articolo 48 )

1. Dopo il comma 14-bis dell'articolo 48 della l.r. 28/2001, è inserito il seguente:

 

"14-ter. Coloro che eseguono operazioni di trattamento dei residui vegetali delle coltivazioni in contrasto con il regolamento sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00. ".

 

CAPO V

ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2003, N. 23

 

     Art. 21. (Modificazione all'articolo 20 )

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale), è sostituita dalla seguente: " b) residenza o attività lavorativa nella Regione da almeno ventiquattro mesi consecutivi; ".

 

     Art. 22. (Modificazione all'articolo 29 )

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003, è sostituita dalla seguente:

 

" a) residenza o attività lavorativa nella Regione da almeno ventiquattro mesi consecutivi e nel comune territorialmente competente da almeno diciotto mesi consecutivi; ".

 

     Art. 23. (Modificazione all'articolo 31 )

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 23/2003, le parole:

 

" . A tal fine il canone di locazione corrisposto dall'aspirante assegnatario, risultante dal contratto di locazione, viene detratto dall'lSEE del nucleo familiare " sono soppresse.

 

     Art. 24. (Modificazione all'articolo 34 )

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 23/2003, dopo le parole: " non prorogabili " sono inserite le seguenti: " e non intimati per inadempienza contrattuale, ".

 

CAPO VI

ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2004, N. 1

 

     Art. 25. (Modificazione all'articolo 5 )

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia), è inserito il seguente:

 

" 9-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle previste dalle normative regionali che hanno rilevanza ai fini dell'attività edilizia, già assolvono ai principi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, fermo restando che ulteriori semplificazioni dei procedimenti si attuano con l'applicazione di quanto previsto dal Titolo I, Capo III della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrative e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali). ".

 

     Art. 26. (Modificazioni all'articolo 6 )

1. Al comma 7-ter dell'articolo 6 della l.r. 1/2004, le parole: " degli edifici residenziali " sono sostituite dalla seguente: " domestiche ".

 

2. Al comma 7-quater dell'articolo 6 della l.r. 1/2004, le parole:

 

" sono presentati al comune contestualmente all'istanza di titolo abilitativo o prima dell'inizio dei lavori " sono sostituite dalle seguenti: " sono tenuti dal committente o dal direttore dei lavori e presentati al comune ai fini dell'agibilità dell'immobile ".

 

     Art. 27. (Modificazioni all'articolo 7 )

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 1/2004, il segno di punteggiatura: " . " è sostituito dal seguente: " ; ".

 

2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 1/2004, è aggiunta la seguente:

 

" d-bis) le modifiche interne di carattere edilizio dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero la modifica della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa, con l'esclusione della destinazione residenziale. ".

 

3. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 1/2004, le parole: " e c) " sono sostituite dalle seguenti: ", c) e d-bis) " e dopo la parola: " vigenti " sono aggiunte le seguenti: " e con l'esclusione, altresì, degli interventi relativi alla lettera d-bis), ricadenti negli insediamenti di cui agli articoli 22 e 23 del r.r. 7/2010, quanto alla conformità agli strumenti urbanistici approvati ".

 

     Art. 28. (Modificazione all'articolo 8 )

1. Nel primo periodo del comma 2-bis dell'articolo 8 della l.r. 1/2004, le parole: " la ratifica " sono sostituite dalle seguenti: " l'approvazione ".

 

     Art. 29. (Modificazione all'articolo 12 )

1. Alla lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 1/2004 il segno di punteggiatura: " . " è sostituito dal seguente: " ; ".

 

2. Dopo la lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 1/2004 è aggiunta la seguente: " d-ter) detta criteri per le norme regolamentari di igiene e sanità pubblica in materia di edilizia e urbanistica. ".

 

     Art. 30. (Modificazione all'articolo 22-bis)

1. Nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 22-bis della l.r. 1/2004, le parole: " degli edifici residenziali " sono sostituite dalla seguente: " domestiche ".

 

     Art. 31. (Modificazione all'articolo 23 )

1. Nel primo periodo del comma 5-bis dell'articolo 23 della l.r. 1/2004, dopo le parole: " piani attuativi " sono inserite le seguenti: " o con titolo abilitativo condizionato alla stipula di apposita convenzione o atto d'obbligo, ".

 

     Art. 32. (Modificazioni all'articolo 24 )

1. Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 1/2004, dopo le parole: " quota dovuta " sono inserite le seguenti: ", nonché del contributo sul costo di costruzione di cui all'articolo 25 " e dopo la parola: " obbligarsi " sono inserite le seguenti: ", previo assenso del comune, ".

 

2. Dopo il comma 9 dell'articolo 24 della l.r. 1/2004, è aggiunto il seguente:

 

" 9-bis. Le dotazioni territoriali e funzionali degli insediamenti o attività, di cui agli articoli 12 e 13 del r.r. 7/2010, per parcheggi pubblici, ferme restando le ipotesi di monetizzazione previste dal medesimo regolamento, possono essere sostituite, previo assenso del comune, con la cessione di aree o con la realizzazione di altre opere di urbanizzazione. ".

 

     Art. 33. (Modificazioni all'articolo 25 )

1. Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 1/2004, la parola: " complessiva " è sostituita dalle seguenti: " utile coperta " e le parole: " cinquanta per cento " sono sostituite dalle seguenti: " trenta per cento ".

 

2. Al comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 1/2004, le parole: " cinquanta per cento " sono sostituite dalle seguenti: " venti per cento ".

 

     Art. 34. (Modificazioni all'articolo 29 )

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 1/2004, le parole: " 1), 5) e 6) " sono sostituite dalle seguenti: " 1) e 5) ".

 

2. Nel primo periodo del comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 1/2004, dopo le parole: " Per gli interventi non compresi al comma 2 " è inserita la seguente: " anche ".

 

     Art. 35. (Modificazione all'articolo 30 )

1. Al comma 4 dell'articolo 30 della l.r. 1/2004, il secondo periodo è soppresso.

 

     Art. 36. (Integrazione alla l.r. 1/2004 )

1. Dopo l'articolo 31 della l.r. 1/2004, è inserito il seguente:

 

" Art. 31 bis. (Edifici pubblici)

1. Per gli edifici pubblici della Regione, della provincia e del comune, tiene luogo del certificato di agibilità di cui agli articoli 29 e 30 il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera, di cui all'articolo 141 del d.lgs. 163/2006 e all'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" ), comprensivi delle certificazioni relative agli impianti. ".

 

     Art. 37. (Modificazione all'articolo 34 )

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 34 della l.r. 1/2004, è aggiunto il seguente:

 

" 5-bis. Ai fini del calcolo della superficie utile coperta di ogni piano dell'edificio non sono conteggiate le superfici di cavedi o chiostrine interne al perimetro del fabbricato. ".

 

     Art. 38. (Modificazione all'articolo 45 )

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 45 della l.r. 1/2004, è inserito il seguente: " 2-bis. La Regione può stabilire termini diversi da quello indicato al comma 2 per la obbligatorietà dell'applicazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 12, anche per parti delle stesse. ".

 

     Art. 39. (Modificazione all'articolo 47 )

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 47 della l.r. 1/2004, è aggiunto il seguente:

 

" 1-bis. Gli enti locali nelle proprie normative non possono introdurre procedure edilizie ed urbanistiche con tempi, modalità, condizioni e principi diversi o aggiuntivi rispetto a quelle previste dalle normative regionali. ".

 

CAPO VII

ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2005, N. 11

 

     Art. 40. (Modificazione all'articolo 6 )

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), è aggiunto il seguente:

 

" 2-bis. Negli insediamenti produttivi esistenti o di nuova previsione definiti dagli strumenti urbanistici generali comunali anche in base alle norme regolamentari di cui al comma 1, sono consentite tutte le destinazioni d'uso per attività di tipo produttivo, nonché per attività per servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g-quater) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia). ".

 

     Art. 41. (Modificazione all'articolo 16 )

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 11/2005, è aggiunto il seguente periodo: " Gli stessi atti ed elaborati sono trasmessi anche alla provincia. ".

 

     Art. 42. (Modificazioni all'articolo 18 )

1. Alla lettera k) del comma 3-bis dell'articolo 18 della l.r. 11/2005, il segno di punteggiatura: " . " è sostituito dal seguente: " ; ".

 

2. Dopo la lettera k) del comma 3-bis dell'articolo 18 della l.r. 11/2005, è aggiunta la seguente: .

 

" k-bis) varianti ai fini di quanto previsto all'articolo 33, commi 3 e 4. ".

 

3. All'articolo 18, comma 4 della l.r. 11/2005 è aggiunto il seguente periodo: " Le varianti al PRG, parte operativa, possono riguardare l'approvazione di progetti di opere pubbliche anche ricadenti in aree oggetto della parte strutturale del PRG, poste all'interno degli ambiti di trasformazione o degli insediamenti esistenti o previsti dal PRG, ovvero poste in diretta contiguità con essi, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, lettera c) della l.r. 27/2000, con tempi di deposito e pubblicazione previsti ridotti della metà. ".

 

     Art. 43. (Modificazione all'articolo 19 )

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 11/2005, è aggiunto il seguente: " 1-bis. La Regione e le province non possono comunque redigere gli strumenti urbanistici dei comuni. ''.

 

     Art. 44. (Modificazioni all'articolo 22 )

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 11/2005, è inserito il seguente: " 3-bis. Nel caso in cui la maggioranza del cinquantuno per cento del valore catastale degli immobili e della superficie delle aree perimetrate dal PRG, parte operativa, non intenda presentare una proposta di piano attuativo, i restanti proprietari, che rappresentano almeno il trentacinque per cento, possono presentare al comune una specifica proposta di attuazione e chiedere che quest'ultimo provveda con le modalità di cui al comma 3, previo invito a partecipare all'attuazione delle previsioni del PRG .".

 

2. Al comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 11/2005, le parole: " Nel caso previsto al comma 3 " sono sostituite dalle seguenti: " Nei casi previsti al comma 3 e 3-bis " e le parole: " settantacinque per cento " sono sostituite dalle seguenti: " cinquantuno per cento "

 

     Art. 45. (Modificazione all'articolo 23 )

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 11/2005, è inserita la seguente: " a-bis) la dichiarazione del tecnico abilitato attestante la conformità alle normative urbanistiche, edilizie, ambientali, paesaggistiche, di sicurezza, igienico-sanitarie, per l'abbattimento delle barriere architettoniche e di sostenibilità ambientale, vigenti; ".

 

     Art. 46. (Modificazioni all'articolo 28 )

1. Nel primo periodo del comma 7-ter dell'articolo 28 della l.r. 11/2005, la parola: " stralciaminime " è sostituita dalla seguente: " minime ".

 

2. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 28 della l.r. 11/2005, è aggiunto il seguente:

 

" 9-ter. Qualora gli interventi di cui al comma 9-bis riguardino destinazioni diverse dalla residenza, queste sono consentite, in base alle previsioni del programma urbanistico, in deroga alle procedure di cui all'articolo 18 della l.r. 24/1999 e agli strumenti di programmazione settoriale in materia di distanze tra attività o di contingentamento complessivo delle stesse, in qualunque modo determinato, fermo restando il rispetto delle norme in materia di igiene, di sanità, di sicurezza, e di tutela del patrimonio storico, culturale e ambientale. ".

 

     Art. 47. (Integrazione alla l.r. 11/2005 )

1. Dopo l'articolo 28-bis della l.r. 11/2005, è inserito il seguente:

 

" Art. 28-ter (Interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana)

1. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia finalizzati alla riqualificazione complessiva degli immobili e la rigenerazione urbana di insediamenti prevalentemente residenziali, nonché quelli produttivi e per servizi dismessi, volti a favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio insediato esistente e in modo di evitare il consumo di nuovo suolo, sono consentiti in deroga agli strumenti di programmazione settoriale in materia di distanze tra attività o di contingentamento complessivo delle stesse in qualunque modo determinato, nonché alle procedure di cui all'articolo 18 della l.r. 24/1999, fermo restando il rispetto delle norme in materia di igiene, di sanità, di sicurezza e di tutela del patrimonio storico, culturale ed ambientale.

2. Per gli edifici destinati ad attività produttive e servizi, al fine della riqualificazione ed il riuso, compreso il cambio di destinazione d'uso, è consentito, previo assenso del comune, utilizzare aree adiacenti al lotto di pertinenza fino ad un massimo del quindici per cento della superficie dello stesso lotto, per l'adeguamento alle norme igienico sanitarie, nonché per la realizzazione delle dotazioni territoriali e funzionali minime o di quanto previsto all'articolo 38-bis della l.r. 1/2004, senza che ciò costituisca variante agli strumenti urbanistici generali e purchè non siano interessate aree a rischio di frana o classificate in fascia "A" a rischio idraulico dai piani approvati ai sensi del d.lgs. 152/2006 .

3. La Regione, nell'assegnazione di finanziamenti, dà priorità agli interventi per la riqualificazione e rigenerazione urbana ed ambientale, per il recupero delle aree industriali dismesse anche in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge regionale 20 marzo 2013, n. 5 (Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale), nonché per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici in applicazione della direttiva europea 2010/31 /UE, e per la realizzazione di quartieri ecosostenibili .".

 

     Art. 48. (Modificazione all'articolo 29 )

1. Al comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 11/2005, le parole: " in riferimento alle condizioni urbanistiche ed alle situazioni di stato di fatto e di diritto degli immobili " sono sostituite dalle seguenti: " alle proprietà immobiliari dei suoli e degli edifici, che si trovano in analoghe condizioni".

 

     Art. 49. (Modificazione all'articolo 32 )

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 11/2005, è aggiunto il seguente: " 2-bis. Nell'ambito delle attività connesse all'attività agricola si intendono anche le attività di fattoria didattica e di fattoria sociale di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell'art. 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8) .".

 

     Art. 50. (Modificazione all'articolo 33 )

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 11/2005, dopo le parole: " all'articolo 34, comma 2-bis," sono inserite le seguenti: "nonché i criteri localizzativi degli interventi di cui all'articolo 34-bis, ".

 

     Art. 51. (Modificazioni all'articolo 34 )

1. Al comma 5 dell'articolo 34 della l.r. 11/2005, dopo la parola: "redditività," sono inserite le seguenti: "di tutte le produzioni agricole e attività connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile," .

 

2. Nel primo periodo del comma 8 dell'articolo 34 della l.r. 11/2005, le parole: "e nei casi di utilizzazione di singoli annessi agricoli per attività agrituristiche" sono soppresse.

 

     Art. 52. (Integrazione alla l.r. 11/2005)

1. Dopo l'articolo 34 della l.r. 11/2005, è inserito il seguente:

 

" Art. 34 bis. (Realizzazione di ricoveri per cani a scopo amatoriale, ludico e sportivo e senza fini di lucro)

1. I proprietari di terreni agricoli o altri aventi titolo, possono realizzare ricoveri per cani detenuti a scopo amatoriale, ludico e sportivo e senza fini di lucro, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, paesaggistiche, ambientali e sul benessere degli animali. La realizzazione dei manufatti non deve comportare la trasformazione permanente del territorio ed è connotata da caratteristiche di precarietà e provvisorietà, con strutture semplicemente ancorate al suolo, prive di opere fondali fisse. La superficie di tali ricoveri, compresi gli spazi aperti recintati, non può superare 100 metri quadrati, applicando i requisiti e le misure minime di cui all'articolo 4 delle linee guida approvate con la deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2012, n. 1073 (Linee guida vincolanti in materia di detenzione degli animali da affezione), con la possibilità di incrementare le stesse misure minime in misura non superiore al doppio.

2. La realizzazione dei manufatti di cui al comma 1 è soggetta a permesso a costruire, ed è esclusa nelle seguenti aree del territorio regionale:

a) nelle aree soggette a vincolo di inedificabilità assoluta in base a normative statali, regionali o previste dallo strumento urbanistico generale comunale;

b) nelle zone boscate;

c) nelle zone a rischio di frana e idraulico di cui agli articoli 14, 15, 28 e 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (Piano di bacino Tevere - VI Stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico P.A.I.) approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2006, o comunque riferibili a normative di inedificabilità per analoghe situazioni di rischio;

d) negli ambiti sottoposti a consolidamento abitati di cui all'articolo 61 del d.p.r. 380/2001;

e) negli ambiti di riserva integrale e di riserva generale orientata dei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché nelle zone "A" concernenti la riserva integrale dei parchi regionali di cui alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette);

f) nelle aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 e comunque in quelle circostanti ai beni culturali di cui alla Parte seconda del medesimo d.lgs.;

g) nelle aree circostanti gli edifici censiti ai sensi dell'articolo 33, comma 5 o classificati con le modalità previste dagli articoli 3 e 4 dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2007, n. 420 (Disciplina interventi recupero patrimonio edilizio esistente, art. 45, comma 1, lettera b), L.R. n. 1/2004 con il Repertorio dei tipi e elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale), come edilizia speciale, monumentale o atipica, ordinaria tradizionale prevalentemente integra, o comunque negli ambiti di cui all'articolo 4, comma 2 della l.r. 1/2004.

3. I manufatti sono sottoposti a permesso a costruire e realizzati nelle aree di cui all'articolo 21, comma 1, lettera d) del r.r. 9/2008 con possibilità di permanenza per un periodo non superiore a cinque anni e alla scadenza può essere rilasciato un nuovo permesso a costruire. Al fine di assicurare la rimozione dei medesimi e ripristinare lo stato dei luoghi, qualora venga meno la necessità di tali ricoveri il proprietario sottoscrive atto d'obbligo, registrato e trascritto, con il quale si impegna alla rimozione degli stessi.".

 

     Art. 53. (Modificazioni all'articolo 35 )

1. Nel terzo periodo del comma 4 dell'articolo 35 della l.r. 11/2005, le parole: " non superiore " sono sostituite dalle seguenti: " a distanza non superiore ".

 

2. Nel secondo periodo del comma 5 dell'articolo 35 della l.r. 11/2005, la parola: " entro " è sostituita dalle seguenti: " a distanza non superiore a ".

 

3. Al comma 7 dell'articolo 35 della l.r. 11/2005, le parole: " servizi connessi " sono sostituite dalle seguenti: " attività connesse ".

 

4. Dopo il comma 7 dell'articolo 35 della l.r. 11/2005, è inserito il seguente: " 7-bis. La realizzazione degli interventi relativi alle attività delle fattorie didattiche e delle fattorie sociali di cui all'articolo 32, comma 2 bis, è consentita esclusivamente con le modalità previste ai commi 5 e 7, per gli edifici nella disponibilità dell'impresa agricola, ancorchè già impiegate nell'attività agricola esercitata. ".

 

5. Al comma 8 dell'articolo 35 della l.r. 11/2005, la parola: " entro " è sostituita dalle seguenti: " a distanza non superiore a ".

 

6. Nel secondo periodo del comma 8-bis dell'articolo 35 della l.r. 11/2005, dopo le parole: " ai fini agrituristici " sono inserite le seguenti: ", nonché per le attività delle fattorie didattiche e delle fattorie sociali di cui all'articolo 32, comma 2-bis, ".

 

7. Al comma 8-ter dell'articolo 35 della l.r. 11/2005, la parola: " entro " è sostituita dalle seguenti: "a distanza non superiore a ".

 

     Art. 54. (Modificazione all'articolo 36 )

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 11/2005, le parole: " e 167 " sono sostituite dalle seguenti: ", 167 e 181 ".

 

     Art. 55. (Modificazioni all'articolo 37 )

1. Al comma 1, dell'articolo 37 della l.r. 11/2005, le parole: " e 168 " sono sostituite dalle seguenti: ",168 e 181 ".

 

2. Il comma 1-bis, dell'articolo 37 della l.r. 11/2005, è sostituito dal seguente: " 1-bis. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate esclusivamente dai comuni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 . Fino al conseguimento dei requisiti suddetti le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalla provincia competente per territorio che provvede anche, per il tempo relativo all'esercizio delle funzioni, alla determinazione della sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'articolo 167 del d.lgs. 42/2004 e all'utilizzo dei relativi proventi, secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 2 della presente legge ".

 

3. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 37 della l.r. 11/2005, è inserito il seguente:

 

" 1-bis.1. Il comune per la determinazione della sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'articolo 167 del d.lgs. 42/2004 si avvale di quanto previsto all'articolo 36, comma 2. I proventi delle sanzioni sono incamerati dal comune e sono inseriti in un apposito capitolo di bilancio da utilizzare esclusivamente per gli interventi di tutela e valorizzazione di beni culturali e ambientali.".

 

     Art. 56. (Modificazione all'articolo 62 )

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 62 della l.r. 11/2005, è inserito il seguente:

 

" 1-bis. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera e) possono prevedere modalità di attuazione diretta mediante titolo abilitativo condizionato alla stipula preliminare di convenzione o atto d'obbligo per regolare i rapporti connessi alla realizzazione degli interventi medesimi, nonché delle necessarie infrastrutture e opere di urbanizzazione. ".

 

     Art. 57. (Modificazione all'articolo 66 )

1. Al comma 11 dell'articolo 66 della l.r. 11/2005, le parole: " è prorogato al 31 dicembre duemilaundici " sono sostituite dalle seguenti: " è prorogato al 31 dicembre 2013 ".

 

CAPO VIII

INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2005, N. 13

 

     Art. 58. (Integrazione alla l.r. 13/2005 )

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell'art. 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8 ) è inserito il seguente:

 

" Art. 9 bis. (Fattorie sociali)

1. Si considerano fattorie sociali le attività svolte da un'impresa agricola ad integrazione dell'attività produttiva agricola, forestale, o zootecnica che integra il percorso produttivo mediante l'utilizzazione di attrezzature o risorse prevalentemente della propria azienda, con l'offerta di servizi educativi, assistenziali, riabilitativi, terapeutici, formativi, occupazionali, finalizzati all'inclusione sociale e lavorativa, rivolti a soggetti con disabilità, in condizioni di disagio o a rischio di emarginazione sociale e comunque a tutti i soggetti destinatari delle prestazioni sociali di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali). ".

 

CAPO IX

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2008, N. 12

 

     Art. 59. (Modificazione all'articolo 6 )

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 10 luglio 2008, n. 12 (Norme per i centri storici), è sostituita dalla seguente:

 

" a) interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 1/2004 e di ristrutturazione edilizia che non comporti aumento della superficie utile coperta o modifiche della sagoma e dell'area di sedime preesistenti; ".

 

     Art. 60. (Modificazione all'articolo 7 )

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 12/2008, è soppresso.

 

     Art. 61. (Modificazioni all'articolo 10 )

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 12/2008, le parole: " individuate dal programma o dal piano all'esterno dell'ARP, all'interno di quelle " sono soppresse.

 

2. Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 12/2008, le parole: ", purché ricompresi negli stessi programmi o piani " sono soppresse.

 

     Art. 62. (Modificazione all'articolo 14 )

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 12/2008, è inserito il seguente:

 

" 2 bis. I Comuni possono prevedere, in alternativa a quanto previsto ai commi 1 e 2, per l'intero centro storico o per determinati ambiti dello stesso, la non obbligatorietà della previsione delle dotazioni territoriali e funzionali relativa all'insediamento o alla trasformazione di attività produttive compatibili o per servizi pubblici e privati. "

 

CAPO X

ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 26 GIUGNO 2009, N. 13

 

     Art. 63. (Modificazione all'articolo 26 )

1. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), le parole: " e la formazione " sono soppresse.

 

     Art. 64. (Integrazione alla l.r. 13/2009 )

1. Dopo l'articolo 28 della l.r. 13/2009, è inserito il seguente:

 

" Art. 28 bis. (Integrazione del procedimento in materia di valutazione ambientale strategica del PTCP)

1. La provincia svolge le funzioni in materia di autorità competente cui spetta esperire il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica sul PTCP e sue varianti, mediante lo svolgimento delle fasi di consultazione, adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità ordinaria o semplificata, espressione del parere motivato e la relativa informazione, integrando tali attività nei procedimenti di copianificazione, adozione, approvazione, previsti dalla presente legge.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono affidate, nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale, ad una struttura interna alla provincia diversa dalla struttura organizzativa responsabile del procedimento del PTCP. ".

 

     Art. 65. (Modificazione all'articolo 29 )

1. Il comma 4 dell'articolo 29 della l.r. 13/2009, è sostituito dal seguente:

 

" 4. L'adeguamento del PTCP a nuove disposizioni normative, anche relative a piani di settore o al PPR, aventi carattere cogente, nonchè per introdurre modifiche alla normativa del PTCP atte a chiarire disposizioni vigenti e volte alla correzione di meri errori materiali, sono adottate dalla provincia, senza la convocazione della conferenza istituzionale di copianificazione, e sono approvate con le procedure di cui all'articolo 28, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 con i tempi di cui ai commi 6 e 7 dello stesso articolo 28 ridotti della metà. Le ratifiche di accordi definitivi per l'approvazione del PRG sono recepite ed integrate nel PTCP con le modalità previste dall'articolo 15, commi 4, 8 e 9 della l.r. 11/2005. "

 

     Art. 66. (Modificazione all'articolo 36 )

1. Al comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 13/2009, dopo le parole: " 7/2010, " sono inserite le seguenti: " nonché agli articoli 17, 20 e 21 del medesimo regolamento limitatamente alle attività di servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g-quater) della l.r. 1/2004. "

 

CAPO XI

MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 2010, N. 12

 

     Art. 67. (Modificazione all'articolo 3 )

1. Nel primo periodo del comma 4-bis dell'articolo 3 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12 (Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni), le parole: " piani regolatori comunali approvati ai sensi della L.R. n. 31/1997 e della L.R. n. 11/2005 " sono sostituite dalle seguenti: " strumenti urbanistici generali ".

 

CAPO XII

ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 2011, N. 7

 

     Art. 68. (Modificazione all'articolo 9 )

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità), dopo il numero: " 17, " è inserito il seguente: " 18, ".

 

     Art. 69. (Modificazioni all'articolo 14 )

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 7/2011, è sostituito dal seguente:

 

" 1. Per i proprietari che non hanno concordato la determinazione dell'indennità di espropriazione ai sensi dell'articolo 20 del TUE, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità medesima alla Commissione prevista dall'articolo 18 e contemporaneamente invita il proprietario interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a comunicare alla Commissione stessa entro i successivi venti giorni se intende essere ascoltato ovvero designare un tecnico di propria fiducia. Nel caso in cui il proprietario chiede di essere ascoltato, la Commissione informa l'autorità espropriante che può partecipare alla riunione. L'autorità espropriante può formulare controdeduzioni entro i successivi dieci giorni dalla seduta della Commissione. La Commissione provvede alla determinazione dell'indennità entro sessanta giorni che decorrono dalla data della comunicazione da parte dell'autorità espropriante alla Commissione stessa, attestante l'avvenuto ricevimento della raccomandata spedita ai proprietari." .

 

2. Il comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 7/2011, è sostituito dal seguente:

 

" 5. L'autorità espropriante trasmette immediatamente l'eventuale richiesta di contradditorio alla Commissione corredandola con le proprie osservazioni. La Commissione decide definitivamente sull'indennità entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta con la presenza dell'autorità espropriante medesima e del proprietario. ".

 

     Art. 70. (Modificazioni all'articolo 15 )

1. Il comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 7/2011, è sostituito dal seguente:

 

" 4. In caso di non condivisione della misura dell'indennità comunicata entro il termine di cui al comma 1, o in assenza di comunicazione da parte del proprietario, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità medesima alla Commissione prevista dall'articolo 18 con le procedure di cui all'articolo 14. ".

 

     Art. 71. (Modificazione all'articolo 18 )

1. Al comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 7/2011, le parole: ", ivi comprese le modalità di svolgimento e corrispettivo delle funzioni di relatore " sono soppresse ed è aggiunto il seguente periodo: " Al relatore è corrisposto un compenso calcolato sullo scaglione minimo previsto in materia di estimo dall'articolo 13 delle tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, allegate al decreto del Ministero della giustizia, 30 maggio 2002 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale) oltre il rimborso delle spese di viaggio per missioni con le modalità, previa autorizzazione, previste dal disciplinare regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 14 marzo 2011, n. 216. ".

 

     Art. 72. (Integrazioni alla l.r. 7/2011 )

1. Dopo l'articolo 21 della l.r. 7/2011, sono inseriti i seguenti:

 

" Art. 21 bis. (Indennità aggiuntive e frutti pendenti)

1. Spetta una indennità aggiuntiva all'affittuario che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità.

2. L'indennità aggiuntiva è determinata ai sensi dell'articolo 21, comma 4, ed è corrisposta a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti.

3. Spettano al proprietario o all'affittuario i frutti pendenti al momento dell'immissione in possesso, sul terreno oggetto della procedura espropriativa.

 

     Art. 21 ter. (Cessione volontaria)

1. Dalla data di dichiarazione della pubblica utilità dell'opera e fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio, il proprietario ha il diritto di stipulare con il soggetto beneficiario dell'espropriazione l'atto di cessione del bene o della sua quota di proprietà. Nel caso di area edificabile, il corrispettivo dell'atto di cessione è calcolato ai sensi dell'articolo 19, con l'aumento del dieci per cento solo in caso di interventi di riforma economico-sociale.

2. L'accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non li perde se l'acquirente non corrisponde la somma entro il termine concordato fermo restando la corresponsione degli interessi nella misura del tasso legale. Sono comunque dovute le indennità aggiuntive di cui all'articolo 21 bis. ".

 

     Art. 73. (Modificazione all'articolo 25 )

1. Il comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 7/2011 è sostituito dal seguente:

 

" 2. Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 18, commi 5 e 7 (oneri della commissione competente a determinare l'indennità effettiva), stimati complessivamente in euro 10.000,00 annui, si fa fronte con lo stanziamento previsto annualmente nel bilancio di previsione regionale alla UPB 02.1.005 - capitolo 560 (spese obbligatorie). ".

 

     Art. 74. (Modificazione all'articolo 26 )

1. Nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 7/2011, dopo il numero: " 41 " sono inseriti i seguenti: ", 42, 45 ".

 

CAPO XIII

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 8 FEBBRAIO 2013, N. 3

 

     Art. 75. (Modificazioni all'articolo 6 )

1. Nel primo periodo del comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009), le parole: " secondo le modalità di cui alla normativa statale " sono sostituite dalla seguenti: " secondo le modalità di cui agli articoli 5, comma 5, 7 e 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive) ".

 

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 3/2013, è aggiunto il seguente:

 

" 5 bis. Per il funzionamento dei consorzi obbligatori di cui al comma 5 la Regione può concedere un contributo fino ad un massimo del due per cento dell'importo delle spese ammesse a beneficio. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce modalità, procedure e termini per la concessione e l'erogazione del predetto contributo. "

 

     Art. 76. (Modificazione all'articolo 10 )

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 3/2013, è abrogato.

 

CAPO XIV

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 77. (Norme finali e transitorie)

1. La formazione del PRG dei Comuni da parte della Provincia, ai sensi dell'articolo 26, comma 2 della l.r. 13/2009, come modificato dalla presente legge, è consentita per i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, con sottoscrizione di convenzione o accordo tra la provincia e il comune interessato.

 

2. Per gli interventi previsti da istanze di piani attuativi o di titoli abilitativi presentate al Comune e dichiarate ricevibili alla data di entrata in vigore della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), trovano applicazione le normative edilizie ed urbanistiche regionali previgenti a tale data.

 

3. Al fine di sostenere l'attività edilizia nell'attuale fase di crisi economica finanziaria, su richiesta dei soggetti interessati sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori indicati nei permessi di costruire rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge e ancora in corso, anche se trattasi di termini già prorogati. La disposizione di cui sopra si applica anche ai termini relativi alle denunce di inizio attività e alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate fino alla stessa data.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Abrogata dall'art. 271 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1.