Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 4. assetto del territorio e dell'ambiente |
Capitolo: | 4.2 edilizia e lavori pubblici |
Data: | 26/06/2009 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto) |
Art. 2. (Definizione di governo del territorio) |
Art. 3. (Finalità del governo del territorio) |
Art. 4. (Definizione e finalità della pianificazione) |
Art. 5. (Le dimensioni della pianificazione) |
Art. 6. (Le pianificazioni ed i soggetti competenti) |
Art. 7. (La cooperazione e la concertazione) |
Art. 8. (La partecipazione dei cittadini) |
Art. 9. (Modalità attuative di piani e programmi regionali) |
Art. 10. (Finalità del Piano Urbanistico Strategico Territoriale) |
Art. 11. (Contenuti del Piano Urbanistico Strategico Territoriale) |
Art. 12. (Elaborati del Piano Urbanistico Strategico Territoriale) |
Art. 13. (Procedimento di formazione, adozione e approvazione del Piano Urbanistico Strategico Territoriale) |
Art. 14. (Efficacia e durata del Piano Urbanistico Strategico Territoriale) |
Art. 15. (Finalità e obiettivi del Piano Paesaggistico Regionale) |
Art. 16. (Contenuti del Piano Paesaggistico Regionale) |
Art. 17. (Elaborati del Piano Paesaggistico Regionale) |
Art. 18. (Procedimento di formazione, adozione e approvazione del Piano Paesaggistico Regionale) |
Art. 19. (Efficacia e norme di salvaguardia del Piano Paesaggistico Regionale) |
Art. 20. (Durata del Piano Paesaggistico Regionale) |
Art. 21. (Adeguamento degli strumenti di pianificazione al Piano Paesaggistico Regionale) |
Art. 22. (Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio) |
Art. 23. (Istituzione del Sistema Informativo regionale Ambientale e Territoriale) |
Art. 24. (Funzioni e compiti del Sistema Informativo regionale Ambientale e Territoriale) |
Art. 25. (Finalità del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) |
Art. 26. (Azione di coordinamento delle province) |
Art. 27. (Elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) |
Art. 28. (Copianificazione, formazione e approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) |
Art. 28 bis. (Integrazione del procedimento in materia di valutazione ambientale strategica del PTCP) |
Art. 29. (Efficacia, durata e varianti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) |
Art. 30. (Adeguamento del Piano Regolatore Generale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) |
Art. 31. (Definizione del valore convenzionale di cui al comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 10 luglio 2008, n. 12) |
Art. 32. (Determinazione della premialità per interventi in materia di sostenibilità ambientale degli edifici di cui alla legge regionale 18 novembre 2008, n. 17) |
Art. 33. (Finalità e ambito di applicazione) |
Art. 34. (Interventi di ampliamento degli edifici a destinazione residenziale) |
Art. 35. (Interventi di recupero su edifici a destinazione residenziale) |
Art. 36. (Interventi di ampliamento di edifici a destinazione produttiva) |
Art. 37. (Condizioni per gli interventi) |
Art. 38. (Disposizioni applicative) |
Art. 39. (Modifica all’articolo 5) |
Art. 40. (Modifiche all’articolo 7) |
Art. 41. (Modifica all’articolo 8) |
Art. 42. (Modifica all’articolo 9) |
Art. 43. (Modifica all’articolo 18) |
Art. 44. (Modifica del titolo della l.r. 27/2000) |
Art. 45. (Modifica della denominazione del Titolo I della l.r. 27/2000) |
Art. 46. (Modifica all’articolo 5) |
Art. 47. (Modifiche all’articolo 7) |
Art. 48. (Modifiche all’articolo 8) |
Art. 49. (Modifica all’articolo 12) |
Art. 50. (Modifica all’articolo 13) |
Art. 51. (Modifiche all’articolo 15) |
Art. 52. (Modifiche all’articolo 17) |
Art. 53. (Modifica all’articolo 22) |
Art. 54. (Integrazione alla l.r. 27/2000) |
Art. 55. (Modifica all’articolo 25) |
Art. 56. (Modifica all’articolo 26) |
Art. 57. (Modifiche all’articolo 29) |
Art. 58. (Modifica all’articolo 30) |
Art. 59. (Modifica all’articolo 31) |
Art. 60. (Modifica all’articolo 34) |
Art. 61. (Modifica all’articolo 46) |
Art. 62. (Modifica all’articolo 47) |
Art. 63. (Modifica all’articolo 50) |
Art. 64. (Modifica all’articolo 51) |
Art. 65. (Modifica all’articolo 71) |
Art. 66. (Modifica all’articolo 72) |
Art. 67. (Abrogazioni della l.r. 27/2000) |
Art. 68. (Modifica all’articolo 15) |
Art. 69. (Modifica all’articolo 4) |
Art. 70. (Modifica all’articolo 8) |
Art. 71. (Modifica all’articolo 14) |
Art. 72. (Modifiche all’articolo 17) |
Art. 73. (Modifica all’articolo 18) |
Art. 74. (Modifiche all’articolo 26) |
Art. 75. (Modifica all’articolo 38) |
Art. 76. (Modifica all’articolo 39) |
Art. 77. (Modifiche all’articolo 45) |
Art. 78. (Modifica all’articolo 46) |
Art. 79. (Modifiche all’articolo 3) |
Art. 80. (Modifica all’articolo 5) |
Art. 81. (Modifica all’articolo 6) |
Art. 82. (Modifica all’articolo 17) |
Art. 83. (Modifica all’articolo 18) |
Art. 84. (Modifica dell’articolo 2) |
Art. 85. (Modifiche ed integrazioni all’articolo 3) |
Art. 86. (Modifica all’articolo 9) |
Art. 87. (Modifica all’articolo 15) |
Art. 88. (Modifiche ed integrazioni all’articolo 28) |
Art. 89. (Integrazione alla l.r. 11/2005) |
Art. 90. (Modifiche all’articolo 29) |
Art. 91. (Modifica all’articolo 32) |
Art. 92. (Modifiche all’articolo 34) |
Art. 93. (Modifiche all’articolo 35) |
Art. 94. (Integrazioni alla l.r. 11/2005) |
Art. 95. (Modifica dell’articolo 62) |
Art. 96. (Modifica all’articolo 64) |
Art. 97. (Modifica all’articolo 67) |
Art. 98. (Modifica all’articolo 14) |
Art. 99. (Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28) |
Art. 100. (Norme transitorie e finali) |
§ 4.2.76 - L.R. 26 giugno 2009, n. 13. [1]
Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell’economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
(B.U. 29 giugno 2009, n. 29 - S.S.)
TITOLO I
NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO
CAPO I
IL GOVERNO DEL TERRITORIO
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. (Oggetto)
1. La presente legge, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, individua i criteri, le modalità e gli strumenti per l’esercizio delle funzioni di governo del territorio nella Regione Umbria.
Art. 2. (Definizione di governo del territorio)
1. Ai fini della presente legge il governo del territorio consiste nel complesso coordinato, organico e sinergico, delle attività conoscitive, regolative, valutative, attuative, di vigilanza e controllo, nonché di programmazione, anche della spesa, riguardanti gli interventi di tutela, valorizzazione ed uso del territorio ai fini dello sviluppo sostenibile. Esso rispetta i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, secondo il metodo della copianificazione, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra i soggetti istituzionali coinvolti.
Art. 3. (Finalità del governo del territorio)
1. Le finalità del governo del territorio sono:
a) rendere l’Umbria un laboratorio di sostenibilità finalizzato ad accrescere, attraverso l’innovazione, la qualità e la competitività dei suoi territori;
b) attribuire ai processi di trasformazione territoriale ed urbana caratteri di sostenibilità ecologica, sicurezza ambientale, efficienza insediativa in un contesto di qualità paesaggistica ed urbana;
c) assicurare la gestione condivisa delle trasformazioni territoriali, in un quadro di composizione e messa in coerenza dei diversi interessi pubblici e di parità di condizioni tra i diversi soggetti privati, ferma restando la preminenza dell’interesse generale;
d) promuovere, nei processi di trasformazione territoriale e urbana, la collaborazione tra soggetti pubblici e privati secondo modalità che assicurino la considerazione delle esigenze condivise, espresse sin dalle fasi di definizione degli obiettivi e di impostazione delle scelte dai diversi soggetti coinvolti e dalle comunità locali.
SEZIONE II
LA PIANIFICAZIONE
Art. 4. (Definizione e finalità della pianificazione)
1. La pianificazione è la modalità generale di governo del territorio, attraverso la quale le politiche pubbliche trovano coerenza, integrazione e sinergia, anche sulla base di quadri conoscitivi e di quadri valutativi condivisi sullo stato e sulle dinamiche del territorio.
2. La pianificazione si esprime in una pluralità di atti e strumenti specifici, di norma oggetto di copianificazione tra i soggetti istituzionali coinvolti, con i quali sono definiti sia gli obiettivi territoriali sia le modalità per il loro perseguimento.
3. La pianificazione assume come riferimento le seguenti finalità:
a) la qualità ambientale e paesaggistica perseguita attraverso l’utilizzo sostenibile e la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali;
b) la tutela della biodiversità e la sicurezza delle persone e dei beni rispetto ai fattori di rischio connessi al territorio;
c) lo sviluppo di un sistema di città equilibrato, policentrico e integrato nelle funzioni e nelle rispettive eccellenze, attuato perseguendo l’obiettivo di ridurre il consumo di suolo;
d) la qualificazione degli insediamenti residenziali, produttivi e per i servizi, in particolare attraverso lo sviluppo delle infrastrutture tradizionali e innovative;
e) la tutela ed il rafforzamento dei sistemi rurali e montani, dei relativi patrimoni, con particolare riferimento a quelli idrico e forestale;
f) il rapporto equilibrato tra localizzazione delle funzioni, sistema della mobilità e infrastrutture tecnologiche ed energetiche, in relazione alle risorse economiche e finanziarie attivate dai soggetti pubblici e privati.
Art. 5. (Le dimensioni della pianificazione)
1. La pianificazione si articola nelle seguenti dimensioni:
a) strategica e programmatica, caratterizzata dalla definizione di obiettivi, scelte e decisioni di medio e lungo termine, in una prospettiva di sviluppo socio-economico e territoriale;
b) regolativa che definisce indirizzi, regole di uso del suolo e modalità di tutela e trasformazione del territorio nella loro dimensione funzionale e spaziale, volte al perseguimento delle strategie e dei programmi di cui alla lettera a).
Art. 6. (Le pianificazioni ed i soggetti competenti)
1. La pianificazione assume la forma ed i contenuti di pianificazione territoriale urbanistica, pianificazione paesaggistica e pianificazione di settore per indirizzare l’azione pubblica e privata sul territorio utilizzando gli strumenti di cui al comma 3.
2. Le pianificazioni nel loro insieme assicurano la cooperazione tra i soggetti istituzionali attraverso il bilanciamento degli obiettivi pubblici, nonché il rispetto delle istanze e degli interessi privati. Esse perseguono nei vari livelli istituzionali e scale d’intervento, sia la dimensione strategica e programmatica che la dimensione regolativa.
3. Gli strumenti di pianificazione sono:
a) il Piano Urbanistico Strategico Territoriale (PUST), strumento di livello e scala regionali, di dimensione strategica e programmatica, di cui al Titolo I, Capo II, Sezione I;
b) il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), strumento di livello e scala regionali, di dimensione strategica, programmatica e regolativa, di cui al Titolo I, Capo II, Sezione II;
c) il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), strumento della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica di area vasta del territorio regionale, di dimensione strategica, programmatica e regolativa, di cui al Titolo I, Capo IV;
d) il Piano Regolatore Generale (PRG), strumento di scala e livello comunali, articolato in: documento programmatico, di dimensione strategica e programmatica, PRG parte strutturale, di dimensione strategica, programmatica e regolativa, e PRG parte operativa, di dimensione regolativa, ai sensi della
e) i piani di settore previsti da norme vigenti di competenza regionale, provinciale e comunale, di dimensione strategica, programmatica e regolativa.
4. Il PUST ed il PPR, insieme agli apparati conoscitivi di cui agli articoli 23 e 24 ed alle cartografie di cui alla
SEZIONE III
GLI ISTITUTI DELLA PIANIFICAZIONE
Art. 7. (La cooperazione e la concertazione)
1. La Regione e gli enti locali, nella formazione degli strumenti di pianificazione alle diverse scale, conformano la propria attività al metodo della cooperazione e della concertazione con i diversi soggetti preposti alla cura degli interessi pubblici coinvolti.
2. Sono principali strumenti di concertazione gli accordi, le conferenze istituzionali, le conferenze di copianificazione e le conferenze di servizio.
3. Gli accordi istituzionali recepiscono le volontà dei rispettivi soggetti pubblici in merito alla promozione di specifiche azioni di trasformazione e valorizzazione del territorio; essi impegnano i sottoscrittori alla promozione di armoniche e conseguenti azioni e procedure amministrative, anche rispetto al reperimento ed impiego dei fondi disponibili.
4. Le conferenze istituzionali, ivi comprese quelle di copianificazione, sono dirette alla conoscenza e condivisione dei contenuti dei vari strumenti di pianificazione. Le conferenze istituzionali consentono l’acquisizione di tutte le indagini e le analisi necessarie, nonché dei risultati prestazionali degli strumenti proposti.
5. Il soggetto titolare della specifica procedura di approvazione dello strumento di pianificazione assume le dovute decisioni dopo aver acquisito gli esiti della conferenza e sulla base delle valutazioni formalmente espresse dal soggetto preposto alla verifica delle necessarie coerenze.
Art. 8. (La partecipazione dei cittadini)
1. Nelle diverse fasi dei processi di pianificazione devono essere assicurate:
a) la concertazione con i soggetti economici e sociali, in merito agli obiettivi strategici e di sviluppo da perseguire;
b) adeguate forme di consultazione dei cittadini, singoli e in forme associative per la tutela di interessi diffusi, nonché forme di pubblicità, in ordine alle scelte di pianificazione, ovvero ai contenuti degli strumenti, anche nel rispetto del
Art. 9. (Modalità attuative di piani e programmi regionali)
1. La Giunta regionale individua le modalità di attuazione della pianificazione e programmazione regionale prevedendo il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati e, ove occorra, sottoscrivendo appositi accordi ed intese.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, con le necessarie forme di pubblicità, definisce:
a) le procedure per la presentazione e la selezione degli interventi;
b) l’integrazione delle rispettive risorse finanziarie, anche stabilendo le percentuali di cofinanziamento pubblico e privato;
c) i requisiti per beneficiare dei finanziamenti o delle premialità;
d) le modalità per l’erogazione dei finanziamenti e le eventuali condizioni di premialità.
3. Negli accordi e nelle intese, accompagnati da atti d’obbligo unilaterali relativi agli impegni economici che i soggetti privati debbono assumersi, sono anche stabilite le modalità tecniche e temporali per l’attuazione degli interventi.
CAPO II
LA PIANIFICAZIONE REGIONALE
SEZIONE I
PIANO URBANISTICO STRATEGICO TERRITORIALE
Art. 10. (Finalità del Piano Urbanistico Strategico Territoriale)
1. Il PUST è lo strumento generale della programmazione territoriale regionale di cui all’articolo 18 della
2. Attraverso il PUST la Regione, in coordinamento con i propri strumenti di programmazione economico-finanziaria e fermi restando i limiti ed i principi di cui al
3. In particolare, il PUST:
a) fornisce elementi per la territorializzazione delle politiche regionali di sviluppo nonché dei contenuti propri degli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
b) è strumento di riferimento per l’integrazione di temi e competenze settoriali della Giunta regionale, nonché strumento di governance per la costruzione e la condivisione delle scelte di sviluppo sostenibile del territorio;
c) promuove ed indirizza le trasformazioni del territorio regionale mediante azioni di sviluppo sostenibile, comprensive della valorizzazione del paesaggio;
d) esercita l’integrazione e il raccordo tra la dimensione politico-programmatica dello sviluppo e il governo del territorio, nonché esplicita le opportunità, in chiave di sussidiarietà, per lo sviluppo locale dei vari territori;
e) promuove la concertazione con le regioni contermini al fine di realizzare le necessarie integrazioni programmatiche per lo sviluppo delle relazioni territoriali interregionali.
Art. 11. (Contenuti del Piano Urbanistico Strategico Territoriale)
1. Il PUST individua i temi settoriali di riferimento per la costruzione della visione strategica ed integrata del territorio regionale sulla base delle potenzialità paesaggistico-ambientali e territoriali nonché dei riferimenti programmatici comunitari, nazionali e regionali. La visione così elaborata si esplicita attraverso obiettivi e linee strategiche di sviluppo, costituenti priorità e riferimento per programmi e progetti di territorio.
2. Il PUST fornisce criteri per la costruzione e la valutazione di progetti integrati di iniziativa dei territori, finalizzati a favorire la partecipazione delle comunità locali.
3. Il PUST definisce indirizzi e contenuti programmatici in coerenza con il PPR in riferimento:
a) ai progetti strategici territoriali;
b) ai piani di settore che richiedano specificazioni circa localizzazioni e trasformazioni territoriali ammissibili;
c) ad altre possibili situazioni di interesse e livello regionale.
Art. 12. (Elaborati del Piano Urbanistico Strategico Territoriale)
1. Il PUST è costituito dai seguenti elaborati:
a) un quadro conoscitivo e valutativo dello stato e delle dinamiche del territorio regionale;
b) una relazione illustrativa che descrive la visione strategica del territorio regionale, indicando gli eventuali approfondimenti analitici e tematici o settoriali;
c) elaborati grafici, allegati alla relazione illustrativa, contenenti la rappresentazione simbolica della visione del territorio regionale e l’individuazione delle linee strategiche e dei progetti territoriali, anche nella loro articolazione spaziale e nei loro contenuti relativi a politiche e azioni territoriali;
d) un documento contenente le modalità attuative delle strategie di sviluppo territoriale contenute nel PUST.
Art. 13. (Procedimento di formazione, adozione e approvazione del Piano Urbanistico Strategico Territoriale)
1. La Giunta regionale adotta il documento preliminare del PUST, curando l’acquisizione di tutte le indagini e le analisi, nonché dei risultati prestazionali degli strumenti degli enti locali ritenuti pertinenti.
2. Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è effettuato nell’ambito del procedimento di formazione, adozione e approvazione del PUST [2].
3. La Giunta regionale invia il documento preliminare del PUST alle province, ai comuni e alle comunità montane al fine dell’indizione delle conferenze istituzionali di copianificazione, alle quali partecipano la Regione, le province, i comuni e le unioni speciali di comuni [3].
4. La conferenza istituzionale di copianificazione è convocata dalla Giunta regionale con un preavviso di quindici giorni; essa si conclude improrogabilmente entro venti giorni dalla prima seduta. Alla conclusione dei lavori della conferenza è redatto processo verbale.
5. La Giunta regionale, acquisito il processo verbale di cui al comma 4, preadotta il PUST.
6. Il PUST preadottato è sottoposto dalla Giunta regionale all’esame del tavolo di concertazione economico-sociale, di cui all’articolo 5 della
7. La Giunta regionale adotta il PUST e ne dà avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BUR) con l’indicazione delle sedi in cui chiunque può prendere visione degli elaborati. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso chiunque può presentare proposte ed osservazioni alla Giunta regionale.
8. La Giunta regionale, esaminate le proposte e le osservazioni pervenute e formulate le valutazioni sulle stesse, trasmette il PUST al Consiglio regionale, unitamente al parere del CAL di cui all’articolo 3 della
9. Il Consiglio regionale decide in merito alle proposte e alle osservazioni e approva il PUST; il PUST approvato è pubblicato nel BUR e nel sito web istituzionale della Regione.
Art. 14. (Efficacia e durata del Piano Urbanistico Strategico Territoriale)
1. Il PUST approvato è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel BUR. Le pianificazioni di livello provinciale e comunale sono redatte in coerenza con il PUST.
2. Il PUST è aggiornato di norma ogni cinque anni, salvo diverse determinazioni della Giunta regionale.
3. Le modifiche al PUST seguono il procedimento di cui all’articolo 13.
SEZIONE II
IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
Art. 15. (Finalità e obiettivi del Piano Paesaggistico Regionale)
1. Il PPR, di cui all’articolo 6, comma 3, lettera b), è lo strumento unico di pianificazione paesaggistica del territorio regionale che, nel rispetto della Convenzione europea del Paesaggio e del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio di cui al
2. Alla redazione del PPR partecipano e concorrono gli enti locali, anche apportando il quadro delle conoscenze contenute nei rispettivi strumenti di pianificazione.
3. Il PPR costituisce il quadro di riferimento e di indirizzo per lo sviluppo paesaggisticamente sostenibile dell’intero territorio regionale, degli atti di programmazione e pianificazione regionali, provinciali e comunali.
4. Il PPR persegue in particolare i seguenti obiettivi:
a) identificare il paesaggio a valenza regionale, attribuendo gli specifici valori di insieme in relazione alla tipologia e rilevanza delle qualità identitarie riconosciute, nonché le aree tutelate per legge e quelle individuate con i procedimenti previsti dal
b) prevedere i rischi associati agli scenari di mutamento del territorio;
c) definire le specifiche strategie, prescrizioni e previsioni ordinate alla tutela dei valori riconosciuti e alla riqualificazione dei paesaggi deteriorati.
5. Il PPR garantisce soprattutto:
a) la tutela dei beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 142 del
b) la qualificazione paesaggistica delle trasformazioni dei diversi contesti in cui si articola l’intero territorio regionale;
c) le indicazioni ed i contenuti dei progetti per il paesaggio;
d) gli indirizzi di riferimento per le pianificazioni degli enti locali e di settore, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di qualità.
Art. 16. (Contenuti del Piano Paesaggistico Regionale)
1. I contenuti del PPR, nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 143, comma 1 del
a) la rappresentazione del paesaggio alla scala regionale e la sua caratterizzazione rispetto alle articolazioni più significative, intese come specifici paesaggi regionali in applicazione dell’articolo 135, comma 2 del
b) la perimetrazione dei paesaggi d’area vasta di cui all’articolo 21, comma 4, come specifiche articolazioni dei paesaggi regionali, nonché la definizione dei criteri per la delimitazione dei paesaggi locali a scala comunale sulla base degli obiettivi di qualità previsti all’interno dei paesaggi regionali;
c) la rappresentazione delle reti ambientali e infrastrutturali principali, con la definizione degli indirizzi e discipline per la loro tutela, valorizzazione e gestione sotto il profilo paesaggistico;
d) la individuazione dei beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 142 del
e) la individuazione degli intorni dei beni paesaggistici, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e utilizzazione;
f) la definizione delle misure per il corretto inserimento nel contesto paesaggistico degli interventi di trasformazione del territorio, con particolare riferimento alle modalità di intervento nelle zone produttive artigianali, industriali, commerciali per servizi e nel territorio rurale.
2. Il PPR può altresì prevedere l’individuazione delle aree di cui all’articolo 143, comma 4 del
Art. 17. (Elaborati del Piano Paesaggistico Regionale)
1. Il PPR è costituito dai seguenti elaborati:
a) relazione illustrativa;
b) quadro conoscitivo, costituito dall’identificazione delle risorse identitarie, dall’atlante dei paesaggi e dalla carta dei rischi e delle vulnerabilità del paesaggio;
c) quadro strategico del paesaggio umbro costituito dalla visione guida, dalle linee guida per temi prioritari e dai repertori dei progetti strategici di paesaggio;
d) quadro di assetto del paesaggio regionale relativo ai paesaggi regionali e d’area vasta, con la definizione degli obiettivi di qualità e delle discipline di tutela e valorizzazione, con particolare riferimento ai beni paesaggistici e ai loro intorni, nonché agli ambiti locali di pianificazione paesaggistica con specifiche normative d’uso prevalenti sui piani regolatori comunali ai sensi dell’articolo 135, commi 2 e 3 del
e) disposizioni di attuazione.
Art. 18. (Procedimento di formazione, adozione e approvazione del Piano Paesaggistico Regionale)
1. La Giunta regionale preadotta il PPR, curando l’acquisizione di tutte le indagini e le analisi necessarie, con la partecipazione e il concorso degli enti locali che apportano anche il quadro delle conoscenze e gli elementi di indirizzo contenuti nei rispettivi strumenti di pianificazione. Il PPR è elaborato congiuntamente al Ministero per i beni e le attività culturali limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) del
1 bis. Il procedimento di VAS è effettuato nell’ambito del procedimento di formazione, adozione e approvazione del PPR [4].
2. Il PPR preadottato è sottoposto dalla Giunta regionale all’esame del tavolo di concertazione economico-sociale di cui all’articolo 5 della
3. La Giunta regionale, previa espressione del parere del CAL previsto dall’articolo 2 della
4. La Giunta regionale, esaminate le proposte ed osservazioni pervenute e formulate le valutazioni sulle stesse, trasmette il PPR al Consiglio regionale, unitamente al parere del CAL di cui all’articolo 2 della
5. Il Consiglio regionale decide in merito alle proposte ed osservazioni e approva il PPR nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 135 e 143 del
Art. 19. (Efficacia e norme di salvaguardia del Piano Paesaggistico Regionale)
1. Le previsioni del PPR, ai sensi dell’articolo 145, comma 3 del
a) non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico;
b) sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni e delle province;
c) sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici e altre norme regolamentari dell’attività edilizia, ove espressamente indicato;
d) stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e altre norme regolamentari dell’attività edilizia;
e) sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali;
f) per quanto attiene alla tutela del paesaggio, sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, il PPR approvato è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel BUR.
3. A far data dall’adozione del PPR non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all’articolo 134 del
Art. 20. (Durata del Piano Paesaggistico Regionale)
1. Il PPR ha di norma durata quinquennale ed è aggiornato secondo i termini e modalità stabiliti nell’accordo di cui all’articolo 143, comma 2 del
Art. 21. (Adeguamento degli strumenti di pianificazione al Piano Paesaggistico Regionale)
1. Le province, le unioni speciali di comuni e i soggetti gestori delle aree naturali protette conformano i rispettivi piani e programmi al PPR nei termini ivi stabiliti che non devono essere superiori ad un anno dall’approvazione del medesimo PPR [5].
2. I comuni conformano il PRG al PPR nei termini ivi stabiliti che non devono essere superiori a due anni.
3. L’inutile decorso dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta l’impossibilità, per i soggetti ivi citati, di assumere gli atti conseguenti all’espletamento delle procedure connesse con la formazione, adozione e approvazione di qualsiasi strumento di programmazione e pianificazione e loro varianti, salvo gli atti finalizzati all’adeguamento al PPR medesimo. Il rilascio di atti autorizzativi e pareri comunque intesi è effettuato nel rispetto del PPR.
4. I paesaggi di area vasta, articolati all’interno dei paesaggi regionali, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera b), sono definiti dalla provincia con il PTCP secondo il principio della copianificazione, al quale partecipano la Regione e i comuni interessati, e sono di riferimento per i paesaggi locali.
5. Le procedure di adeguamento e conformazione degli strumenti urbanistici comunali al PPR sono quelle previste dall’articolo 18, commi 2, 4, 8 e 9 e dell’articolo 67 della
6. La Regione, ai fini dell’adeguamento di cui al comma 3, coadiuva gli enti locali che ne facciano richiesta, fornendo gli studi, le indagini e le ricerche necessarie, nonché l’eventuale consulenza tecnica.
Art. 22. (Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio)
1. La Regione istituisce, con decreto del Presidente della Giunta regionale, l’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio previsto dall’articolo 133, comma 1 del
2. L’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio è il centro di ricerca, raccolta e scambio delle informazioni e dei dati paesaggistici ed opera in collegamento con l’Osservatorio nazionale e in reciproca collaborazione con le amministrazioni e gli organi tecnici statali, competenti in materia di paesaggio, nonché con le province e i comuni, al fine dell’indirizzo e del coordinamento metodologico e tecnico delle attività di tutela e pianificazione paesaggistica, in attuazione anche dei disposti contenuti nella Convenzione europea del Paesaggio.
3. L’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, in stretta relazione con il Sistema Informativo Ambientale e Territoriale di cui all’articolo 23, formula proposte per orientare le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio attraverso la conoscenza, lo studio e l’analisi delle trasformazioni paesaggistico-territoriali e delle tendenze evolutive del paesaggio definendone le necessarie metodologie.
4. Tutti i soggetti che abbiano uno specifico interesse possono fornire e attingere dati conoscitivi dall’Osservatorio per la qualità del paesaggio, la cui attività è finalizzata sia ad accrescere la sensibilità e la cultura del paesaggio, sia a costruire una piattaforma tecnica omogenea di conoscenza e valutazione.
5. L’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio elabora ogni anno un rapporto sullo stato delle politiche per il paesaggio.
6. La Giunta regionale disciplina con apposito atto la composizione, il funzionamento, i compiti operativi ed i protocolli tecnico-informatici dell’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio.
CAPO III
MONITORAGGIO INTEGRATO DEL TERRITORIO
Art. 23. (Istituzione del Sistema Informativo regionale Ambientale e Territoriale)
1. Al fine di favorire la realizzazione di un sistema diffuso di conoscenze attinenti il territorio e l’ambiente è istituito il Sistema Informativo regionale Ambientale e Territoriale (SIAT).
2. Il SIAT costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale per la definizione degli atti di governo del territorio e per la verifica dei loro effetti.
3. La Regione, in raccordo con le province, i comuni singoli o associati, il Consorzio per il Sistema Informativo regionale (SIR) e l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) cura la realizzazione del SIAT attraverso la sottoscrizione di specifici accordi.
4. Le funzioni del SIAT sono assegnate alla Direzione Ambiente Territorio e Infrastrutture della Regione Umbria.
Art. 24. (Funzioni e compiti del Sistema Informativo regionale Ambientale e Territoriale)
1. La Regione, in coordinamento con i soggetti di cui all’articolo 23, comma 3, anche a seguito di specifici accordi di cooperazione e scambio dati, cura la realizzazione del SIAT integrato, cui sono affidate le seguenti funzioni:
a) promuovere con le province e i comuni singoli o associati la rete informativa delle autonomie locali per il territorio, attraverso la definizione di standard informatici e informativi per la elaborazione e la rappresentazione dei dati attinenti i procedimenti edilizi e gli strumenti urbanistici e la realizzazione di sistemi informativi territoriali in cooperazione applicativa, per l’erogazione di servizi territoriali evoluti all’utenza pubblica e privata;
b) partecipare alla realizzazione della Infrastruttura dei Dati Territoriali nazionale ed europea, in attuazione della
c) realizzare, implementare, aggiornare e diffondere on line l’archivio unico regionale dei dati geografici, ambientali e territoriali e le relative elaborazioni statistiche;
d) assicurare l’aggiornamento e la pubblicazione on line della cartografia afferente al PUST e al PPR, nonché di quelle di cui all’articolo 7, comma 2 della
e) realizzare, implementare ed aggiornare un unico e stabile sistema di riferimento geodetico per tutto il territorio regionale e per tutte le applicazioni e le basi cartografiche e aerofotografiche di riferimento, a cui gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale della Regione, delle province e dei comuni devono riferirsi per assicurare la necessaria congruenza e confronto;
f) promuovere e realizzare studi e progetti di implementazione del patrimonio informativo regionale;
g) fornire servizi e informazioni a tutti i cittadini, acquisendo informazioni provenienti oltre che da enti pubblici anche dalla comunità scientifica.
CAPO IV
LA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE (IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE)
Art. 25. (Finalità del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)
1. Il PTCP di cui all’articolo 6, comma 3, lettera c), la cui formazione è obbligatoria, è elaborato in base a quadri conoscitivi e valutativi dello stato del territorio e dell’ambiente.
2. La dimensione strategica e programmatica del PTCP si esprime attraverso la definizione, in coerenza con i contenuti espressi dal PUST ed in recepimento del PPR, di una visione del proprio territorio per la programmazione di settore provinciale e per i contenuti della pianificazione urbanistica dei comuni.
3. La dimensione regolativa del PTCP si esprime attraverso la definizione di una disciplina articolata in criteri di indirizzo, di direttive e di norme prescrittive, in coerenza al PUST ed in conformità alle normative regionali ed al PPR.
Art. 26. (Azione di coordinamento delle province)
1. Le province, ai sensi del
a) raccordano e coordinano i diversi piani settoriali provinciali e di interesse sovracomunale;
b) forniscono ai comuni le basi conoscitive utili per le loro azioni pianificatorie;
c) promuovono azioni di raccordo tra le pianificazioni dei comuni con particolare riferimento a quelli i cui territori presentano un’elevata continuità morfologica o funzionale, in cui le scelte di pianificazione comportano significativi effetti di livello sovracomunale;
d) esercitano le funzioni per attuare la perequazione territoriale e la compartecipazione tra i comuni interessati ai proventi e costi conseguenti a trasformazioni o interventi di rilevanza intercomunale.
2. I comuni di piccola dimensione, nonché quelli per i quali sussiste l’esigenza dell’integrazione territoriale con comuni limitrofi, possono richiedere alla provincia il coordinamento del PRG, parte strutturale, anche intercomunale [6].
3. Le province, attraverso il PTCP, promuovono il coordinamento con le province ed i comuni contermini ai fini dell’integrazione delle rispettive politiche territoriali.
Art. 27. (Elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)
1. Il PTCP è costituito dai seguenti elaborati:
a) la relazione illustrativa, descrive il metodo ed i contenuti del PTCP e degli altri elaborati che lo compongono e comprende:
1) il repertorio delle conoscenze, che illustra l’apparato conoscitivo sullo stato e sulle dinamiche delle componenti naturalistiche ed antropiche del territorio provinciale posto a base del Piano; il repertorio costituisce altresì supporto per la pianificazione comunale in un’ottica di sussidiarietà e copianificazione;
2) la visione strategica dell’assetto spaziale del territorio della provincia, che rappresenta in modo coerente le azioni che il Piano intende promuovere in riferimento alle politiche regionali di governo del territorio ed in particolare con la visione strategica del territorio regionale ed alle previsioni di pianificazione regionale espresse dal PUST e dal PPR.
b) la carta dei regimi normativi del territorio della provincia, da redigersi in formato georeferenziato nel rapporto di 1:25.000, con eventuali stralci nel rapporto di 1:10.000, che contiene, in particolare:
1) i paesaggi regionali e quelli d’area vasta di cui al PPR;
2) la rete ecologica esistente e di progetto, in coerenza con la rete ecologica regionale;
3) la rete delle infrastrutture della mobilità, esistenti e di progetto, che rientra nelle proprie competenze, nel rispetto degli strumenti sovraordinati;
4) la localizzazione delle attrezzature, degli impianti, delle infrastrutture e dei servizi di interesse provinciale esistenti e di progetto;
5) l’articolazione dei progetti territoriali di interesse regionale di cui al PUST ed al PPR, da promuovere e coordinare a livello provinciale;
6) l’individuazione degli ambiti prioritari di coordinamento delle pianificazioni ai fini dell’articolo 26, comma 2;
c) le norme tecniche di attuazione, articolate in criteri di indirizzo, in direttive ed in norme prescrittive, indicando quelle prevalenti sulla pianificazione comunale, hanno ad oggetto la disciplina urbanistica e paesaggistica degli elementi demandati al PTCP dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionali, costituendo approfondimento degli stessi. Le norme tecniche di attuazione, contengono, in particolare:
1) il repertorio dei paesaggi d’area vasta, redatto in coerenza con il PPR e facenti parte dello stesso;
2) il repertorio di progetti strategici;
3) le linee di intervento in materia di difesa del suolo, di tutela delle acque, di qualità ambientale e dell’aria sulla base delle caratteristiche ambientali, geologiche, idrogeologiche e sismiche del territorio;
4) i criteri sulla riqualificazione e sul dimensionamento degli insediamenti con riferimento al contenimento del consumo di suolo;
5) i criteri per gli insediamenti produttivi a rischio di incidente rilevante di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante), nonché per gli allevamenti zootecnici.
Art. 28. (Copianificazione, formazione e approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)
1. Le province, con l’atto di avvio del processo di formazione del PTCP, nominando il responsabile unico del procedimento stabiliscono altresì:
a) le modalità di partecipazione al processo formativo dei soggetti portatori di interessi collettivi, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a);
b) i soggetti da coinvolgere e le fasi in cui tali consultazioni e partecipazioni debbano essere effettuate, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b).
1 bis. I procedimenti di VAS e di Verifica di assoggettabilità a VAS sono effettuati nell’ambito del procedimento di formazione, adozione e approvazione del PTCP e di sue varianti [7].
2. La provincia, sulla base di adeguate conoscenze e valutazioni, approva il documento programmatico contenente gli indirizzi per la predisposizione del PTCP, con particolare riferimento ai contenuti di cui al comma 2 dell’articolo 25.
3. La provincia assicura la pubblicità del documento programmatico di cui al comma 2 tramite pubblico avviso e ulteriori adeguate forme di informazione a tutti i soggetti pubblici e privati interessati. L’avviso fissa termini congrui entro i quali tutti i soggetti interessati possono presentare valutazioni e proposte in merito al documento programmatico.
4. La provincia sulla base del documento programmatico e delle valutazioni e proposte pervenute convoca una conferenza istituzionale di copianificazione alla quale partecipano la Regione, le province contermini, i comuni e le amministrazioni statali interessati. Ogni ente partecipa alla conferenza con un unico rappresentante legittimato ad esprimere la volontà dell’ente. La conferenza si conclude entro trenta giorni dalla prima seduta.
5. La conferenza istituzionale di copianificazione esprime valutazioni e proposte in merito al documento programmatico e alla conclusione dei lavori viene redatto apposito verbale e la provincia lo trasmette alla Regione.
6. Le province, entro centottanta giorni dalla conclusione della conferenza istituzionale di copianificazione, adottano il PTCP, che è depositato per sessanta giorni presso le proprie sedi istituzionali. L’avvenuto deposito e il PTCP medesimo sono contestualmente pubblicati nel BUR e nel sito web istituzionale della Regione. Durante il periodo di deposito chiunque può prendere visione degli elaborati e può inviare osservazioni alle province, le quali determinano su esse.
7. Le province trasmettono alla Regione il PTCP adottato e la determinazione di cui al comma 6. Il Presidente della Giunta regionale, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento e previa istruttoria tecnica dei propri uffici, convoca una conferenza istituzionale alla quale partecipano le province.
8. La conferenza istituzionale verifica e valuta esplicitamente la conformità delle previsioni del PTCP con le strategie e previsioni della pianificazione e programmazione regionale, con particolare riguardo alla conformità al PPR ed alla coerenza con il PUST. Entro trenta giorni dalla convocazione si concludono i lavori della conferenza istituzionale.
9. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza e sulla base delle risultanze della stessa, esprime con apposito atto le proprie valutazioni dettando eventuali prescrizioni.
10. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell’atto di cui al comma 9, le province approvano il PTCP in conformità ad esso, e lo pubblicano nel BUR e nel sito web istituzionale della Regione.
11. La deliberazione di approvazione e gli elaborati del PTCP approvato sono trasmessi, entro i successivi trenta giorni, alla Regione.
Art. 28 bis. (Integrazione del procedimento in materia di valutazione ambientale strategica del PTCP) [8]
1. La provincia svolge le funzioni in materia di autorità competente cui spetta esperire il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica sul PTCP e sue varianti, mediante lo svolgimento delle fasi di consultazione, adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità ordinaria o semplificata, espressione del parere motivato e la relativa informazione, integrando tali attività nei procedimenti di copianificazione, adozione, approvazione, previsti dalla presente legge.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono affidate, nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale, ad una struttura interna alla provincia diversa dalla struttura organizzativa responsabile del procedimento del PTCP.
Art. 29. (Efficacia, durata e varianti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)
1. Il PTCP approvato è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel BUR ed ha di norma durata quinquennale.
2. Le province, entro e non oltre sei mesi dall’insediamento dei consigli provinciali, sottopongono a verifica il PTCP sulla base del suo stato di attuazione ed alla eventuale revisione programmatica.
3. Le varianti del PTCP sono adottate ed approvate con le procedure previste all’articolo 28.
4. L'adeguamento del PTCP a nuove disposizioni normative, anche relative a piani di settore o al PPR, aventi carattere cogente, nonchè per introdurre modifiche alla normativa del PTCP atte a chiarire disposizioni vigenti e volte alla correzione di meri errori materiali, sono adottate dalla provincia, senza la convocazione della conferenza istituzionale di copianificazione, e sono approvate con le procedure di cui all'articolo 28, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 con i tempi di cui ai commi 6 e 7 dello stesso articolo 28 ridotti della metà. Le ratifiche di accordi definitivi per l'approvazione del PRG sono recepite ed integrate nel PTCP con le modalità previste dall'articolo 15, commi 4, 8 e 9 della
Art. 30. (Adeguamento del Piano Regolatore Generale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)
1. I comuni adeguano i propri strumenti urbanistici al PTCP entro e non oltre dodici mesi dall’approvazione del PTCP medesimo.
2. Dalla data di efficacia del PTCP approvato, il comune non può rilasciare titoli abilitativi che siano in contrasto con le prescrizioni immediatamente efficaci del PTCP medesimo.
TITOLO II
DIRITTI EDIFICATORI ED INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA EDILIZIA
CAPO I
DEFINIZIONE DELLE QUANTITÀ PREMIALI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE
10 LUGLIO 2008, N. 12 ED ALLA LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2008, N. 17
Art. 31. (Definizione del valore convenzionale di cui al comma 3 dell’articolo 8 della
1. Ai fini degli interventi premiali negli Ambiti di Rivitalizzazione Prioritaria (ARP) di cui all’articolo 7 della
a) classe dimensionale del centro storico;
b) destinazione d’uso;
c) presenza di parcheggi pertinenziali realizzati all’interno dell’ARP in proporzione alla SUC dell’intervento;
d) classificazione dell’edificio oggetto di intervento in base all’articolo 3, comma 2 dell’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2007, n. 420 (Disciplina interventi recupero patrimonio edilizio esistente, art. 45, comma 1, lettera b),
e) scala dimensionale dell’intervento di cui al comma 2 dell’articolo 8 della
f) valore massimo di abitazioni in stato conservativo normale indicato per il centro storico dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia del Territorio nel semestre precedente all’intervento.
Art. 32. (Determinazione della premialità per interventi in materia di sostenibilità ambientale degli edifici di cui alla
1. Per la realizzazione di nuovi edifici che ottengono la certificazione di sostenibilità ambientale di cui al disciplinare tecnico approvato in attuazione del Titolo II della
1 bis. Nel caso di edifici esistenti sui quali si eseguono interventi di ristrutturazione che conseguono la certificazione di sostenibilità ambientale, gli incrementi di cui al comma 1 si applicano alla SUC esistente. Qualora l’edificio esistente ricade in zona agricola le percentuali di incremento di cui al comma 1 sono applicate alla SUC di ampliamento prevista all’articolo 34, commi 3 bis e 3 ter [11].
1 ter. Il comune, con proprio atto, da adottare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può escludere ulteriori aree dall’applicabilità della normativa premiale di cui ai commi 1 e 1 bis, o stabilire limiti inferiori di incremento delle quantità edificatorie in ragione delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali del territorio [12].
2. Qualora l’interessato intenda avvalersi dei benefici stabiliti dal comune ai sensi del comma 1, richiede al soggetto che rilascia la certificazione di sostenibilità ambientale, un attestato preliminare di conformità del punteggio e della classe di appartenenza del fabbricato con le stesse modalità previste all’articolo 5 della
3. Il comune, in caso di difformità o inadempienze nella certificazione di sostenibilità ambientale accertate nell’ambito dell’attività di controllo di cui all’articolo 21 della
3 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1 bis prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali e sulle normative del PTCP [13].
3-ter. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 1 bis, il numero dei piani e l’altezza massima di edificazione consentiti dallo strumento urbanistico possono essere incrementati nella misura stabilita dal comune, rispettivamente sino ad massimo di un piano e di metri lineari 3,50, al di fuori degli ambiti tutelati ai sensi degli articoli 136 e 142 del
CAPO II
INTERVENTI STRAORDINARI PER IL RILANCIO DELL’ECONOMIA E FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA, ARCHITETTONICA, STRUTTURALE ED AMBIENTALE DEGLI EDIFICI ESISTENTI [15]
Art. 33. (Finalità e ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente Capo sono volte al miglioramento della funzionalità degli spazi abitativi, produttivi e pertinenziali degli edifici esistenti, assicurando al contempo il conseguimento di più elevati livelli di sicurezza, di efficienza energetica e di qualità architettonica, in coerenza con i caratteri storici, paesaggistici ambientali ed urbanistici delle zone ove tali edifici sono ubicati.
2. Le disposizioni del presente Capo si applicano agli edifici di cui al comma 1, con esclusione di quelli:
a) ricadenti nei centri storici e negli insediamenti storici, di cui agli articoli 18 e 19 del
b) individuati dai comuni nelle zone agricole ai sensi dell’articolo 33, comma 5 della
c) ricadenti nelle zone boscate;
d) ricadenti nelle zone a rischio di frana e idraulico di cui agli articoli 14, 15, 28 e 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (Piano di bacino Tevere – VI Stralcio funzionale per l’assetto idrogeologico P.A.I.) approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2006 o comunque riferibili a normative di inedificabilità per analoghe situazioni di rischio;
e) ricadenti negli ambiti sottoposti a consolidamento abitati di cui all’articolo 61 del
f) ricadenti negli ambiti di riserva integrale e di riserva generale orientata dei parchi nazionali di cui alla
g) classificati come beni culturali ai sensi della Parte seconda del
h) classificabili, con le modalità previste dagli articoli 3 e 4 dell’Allegato A della
i) eseguiti in assenza di titolo abilitativo e che non abbiano conseguito alla data del 31 marzo 2009 il titolo abilitativo a sanatoria a seguito dell’accertamento di conformità del condono edilizio. Le superfici realizzate abusivamente per le quali alla data del 31 marzo 2009 sia intervenuta la sanatoria a seguito del condono edilizio, sono sottratte dagli ampliamenti realizzabili ai sensi degli articoli 34, 35 e 36 [19];
l) ricadenti in zone omogenee o ambiti ove le normative e lo strumento urbanistico precludono la possibilità di realizzare ampliamenti o ristrutturazioni che riguardino la completa demolizione e ricostruzione dell’edificio.
3. [I comuni, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, possono escludere, con delibera del consiglio comunale, l’applicabilità delle norme di cui agli articoli 34, 35 e 36 o stabilire limiti inferiori di ampliamento per specifici immobili o zone del proprio territorio, in ragione delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali, nonché del grado di saturazione edilizia esistente] [20].
4. Ai fini del presente Capo per edificio esistente si intende quello definito ai commi 1 e 3 dell’articolo 22 del
5. Gli incrementi della SUC previsti agli articoli 34, 35 e 36 sono consentiti fatte salve le disposizioni del codice civile o eventuali obblighi assunti con atto registrato e trascritto. Gli incrementi della SUC non si cumulano con quelli consentiti dall’articolo 35, commi 1 e 2 della
5 bis. Gli ampliamenti o incrementi della SUC previsti agli articoli 34, 35 e 36 sono cumulabili con la premialità prevista all’articolo 32 comma 1 bis per una quota di un ulteriore dieci per cento nel caso di certificazione di sostenibilità ambientale dell’edificio in classe A [22].
Art. 34. (Interventi di ampliamento degli edifici a destinazione residenziale)
1. Sono consentiti interventi edilizi di ampliamento entro il limite massimo del venticinque per cento della SUC di ciascuna unità immobiliare e comunque fino al massimo complessivo di ottanta metri quadrati, per gli edifici esistenti a destinazione residenziale aventi le seguenti caratteristiche [23]:
a) tipologia unifamiliare o bifamiliare;
b) tipologia diversa da quella di cui alla lettera a) avente SUC non superiore a quattrocento metri quadrati, indipendentemente dal numero delle unità immobiliari [24].
2. Gli ampliamenti di cui al comma 1, qualora siano realizzati in aderenza e in forma strutturalmente indipendente dall’edificio esistente, sono condizionati alla valutazione della sicurezza dello stesso edificio ai sensi del punto 8.5 del decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) ed alla contestuale esecuzione di interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità sismica.
3. La parte ampliata degli edifici esistenti deve essere realizzata con materiali e secondo tecniche di elevata efficienza energetica definite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, anche a prescindere dal resto dell’edificio [25].
3 bis. Per gli edifici a destinazione residenziale ricadenti nelle zone agricole e realizzati in data anteriore al 13 novembre 1997, l’ampliamento previsto ai sensi del comma 1 dell’articolo 35 della
3 ter. Per gli edifici a destinazione residenziale ricadenti nelle zone agricole e realizzati successivamente al 13 novembre 1997 sono consentiti gli ampliamenti di cui al comma 1, con le modalità di cui al comma 1 dell’articolo 38 [27].
Art. 35. (Interventi di recupero su edifici a destinazione residenziale)
1. Gli edifici a destinazione residenziale possono essere demoliti e ricostruiti con un incremento della SUC entro il limite massimo del venticinque per cento di quella esistente.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti purché l’edificio ricostruito consegua la certificazione di sostenibilità ambientale, almeno in classe “B”, di cui al disciplinare tecnico approvato in attuazione della
3. Nel caso di interventi sugli edifici di cui al comma 1 costituiti da almeno otto alloggi e SUC di ottocento metri quadrati l’incremento della stessa SUC è destinato, qualora si realizzano nuove unità abitative, almeno per un terzo, alla realizzazione di abitazioni di dimensioni non inferiori a sessanta metri quadrati da locare a canone concordato ai sensi della
4. Qualora gli edifici interessati da interventi di demolizione e ricostruzione siano almeno tre e siano ricompresi entro un Piano Attuativo, ovvero un Programma Urbanistico di cui all’articolo 28 della
5. Gli interventi di cui ai commi 1 e 4 sono consentiti su edifici residenziali ove sono presenti anche destinazioni d’uso diverse nella misura comunque non superiore al trentacinque per cento della SUC esistente. In tali casi l’incremento della SUC è computato esclusivamente con riferimento alla superficie esistente destinata a residenza [30].
5 bis. Qualora gli interventi di cui ai commi 1 e 4 prevedano la realizzazione di locali adibiti ad asili nido o ad altre funzioni socio-culturali pubbliche o di interesse pubblico, la SUC è incrementata di un ulteriore cinque per cento [31].
5 ter. Le modalità e i vincoli temporali di utilizzo degli spazi per le attività e funzioni di cui al comma 5 bis sono stabiliti con apposita convenzione o atto d’obbligo tra il comune ed il soggetto proponente l’intervento [32].
Art. 36. (Interventi di ampliamento di edifici a destinazione produttiva)
1. Gli edifici a destinazione non residenziale per almeno il settantacinque per cento, ricadenti negli insediamenti di cui agli articoli 22 e 23 del
1 bis. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui al comma 1 sono effettuati previa approvazione di piano attuativo [34].
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 37 e delle disposizioni inerenti il recupero dell’acqua piovana, di risparmio energetico e di utilizzo di fonti di energia rinnovabile di cui agli articoli 9 e 15, comma 3 della
2 bis. L’incremento della SUC, nel caso di interventi di cui al comma 1 che prevedono la istallazione sulle coperture degli edifici di impianti fotovoltaici di potenza significativamente superiore al limite previsto al comma 3 dell’articolo 15 della
2 ter. L’incremento della SUC, nel caso di interventi di cui al comma 1, che prevedono solo la completa rimozione di tutte le coperture in cemento amianto, è aumentato di un ulteriore cinque per cento [36].
2 quater. Qualora si intervenga su aree di cui all’articolo 23 del
Art. 37. (Condizioni per gli interventi)
1. Fatto salvo quanto stabilito dal
a) garantire il miglioramento della qualità architettonica ed ambientale degli edifici esistenti [38];
b) non superare l’altezza massima consentita dallo strumento urbanistico;
c) mantenere gli allineamenti lungo i fronti stradali e assicurare il rispetto delle disposizioni sulle fasce di rispetto stradali e ferroviarie e sulle distanze minime stabilite dal
d) rispettare le normative tecniche per le costruzioni con particolare riferimento a quelle antisismiche.
2. Gli interventi di demolizione, ricostruzione e ampliamento di cui all’articolo 35, sono subordinati al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della
2 bis. L’altezza massima di edificazione consentita può essere incrementata, nel caso di interventi di cui all’articolo 35, comma 4, e all’articolo 36, nella misura stabilita dal comune nel piano attuativo fino ad un massimo di metri lineari 3,50, al di fuori degli ambiti tutelati ai sensi degli articoli 136 e 142 del
Art. 38. (Disposizioni applicative)
1. Fatto salvo per gli interventi di cui agli articoli 35, comma 4 e 36, le disposizioni inerenti gli interventi previsti dal presente Capo hanno validità per le istanze di titoli abilitativi presentate al comune e complete della documentazione richiesta dalle normative entro il 31 dicembre 2014. Entro lo stesso termine di cui sopra, gli interventi di cui all’articolo 35 sono consentiti esclusivamente con procedimento edilizio abbreviato di cui all’articolo 18 della
2. Il piano attuativo, finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui al presente Capo, è adottato dalla giunta comunale con tempi di deposito e pubblicazione ridotti della metà.
3. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Capo si applicano le sanzioni di cui al Titolo I della
4. Le disposizioni del presente Capo prevalgono sugli strumenti urbanistici [41].
TITOLO III
MODIFICHE E ABROGAZIONI
CAPO I
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 FEBBRAIO 2000, N. 13
(DISCIPLINA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE, DEL BILANCIO,
DELL’ORDINAMENTO CONTABILE E DEI CONTROLLI INTERNI DELLA
REGIONE DELL’UMBRIA)
Art. 39. (Modifica all’articolo 5)
1. Il comma 3 dell’articolo 5 della
“3. Il partenariato istituzionale si esplica, per quanto concerne gli enti locali, attraverso le apposite conferenze previste dalla legislazione regionale sugli strumenti di pianificazione urbanistica strategica territoriale regionale e attraverso la concertazione con il Consiglio delle Autonomie locali.”.
Art. 40. (Modifiche all’articolo 7)
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della
“b) il piano urbanistico strategico territoriale, di seguito denominato PUST;”.
3. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della
“b bis) il piano paesaggistico regionale, di seguito denominato PPR;”.
Art. 41. (Modifica all’articolo 8)
1. Al comma 2 dell’articolo 8 della
Art. 42. (Modifica all’articolo 9)
1. L’articolo 9 della
“Art. 9
(Piano Urbanistico Strategico Territoriale)
1. Il Piano Urbanistico Strategico Territoriale è lo strumento generale della programmazione territoriale regionale di cui all’articolo 18 della
2. La programmazione territoriale e la programmazione economica e sociale si realizzano assicurando la reciproca coerenza dei rispettivi strumenti fondamentali di riferimento (PRS e PUST) i quali si integrano senza sovrapporsi.
3. La struttura e i contenuti del PUST sono disciplinati con legge regionale.”.
Art. 43. (Modifica all’articolo 18)
1. L’articolo 18 della
“Art. 18
(Procedimento di formazione del Piano Urbanistico Strategico Territoriale)
1. Il procedimento di formazione, adozione e approvazione del PUST sono disciplinati con legge regionale.”.
CAPO II
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 27
(PIANO URBANISTICO TERRITORIALE)
Art. 44. (Modifica del titolo della
1. Il titolo della
Art. 45. (Modifica della denominazione del Titolo I della
1. Il Titolo I della
Art. 46. (Modifica all’articolo 5)
1. L’articolo 5 della
“Art. 5
(Programmazione urbanistico-territoriale regionale)
1. La Regione conferisce al territorio ed ai relativi sistemi insediativi, rurali ed infrastrutturali, elevati e durevoli livelli di qualità per la sostenibilità dello sviluppo, individuando gli obiettivi e le azioni necessarie, quali la qualificazione e valorizzazione delle bellezze naturali, delle singolarità geologiche, delle peculiarità storico-architettoniche ed insediative, del patrimonio faunistico e floristico-vegetazionale, nonché delle forme del paesaggio rurale. Riconosce inoltre la necessità di integrazione tra tali obiettivi e le azioni volte alla conoscenza, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale della Regione.
2. La Regione impiega misure finanziarie per assicurare lo sviluppo sostenibile al territorio stesso.”.
Art. 47. (Modifiche all’articolo 7)
1. La rubrica dell’articolo 7 della
2. Al comma 2 dell’articolo 7 della
Art. 48. (Modifiche all’articolo 8)
1. La rubrica dell’articolo 8 della
2. Al comma 1 dell’articolo 8 della
Art. 49. (Modifica all’articolo 12)
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della
Art. 50. (Modifica all’articolo 13)
1. Il comma 2 dell’articolo 13 della
“2. Al fine di salvaguardare l’integrità ambientale come bene unitario i siti e le zone indicate al comma 1 assumono valore estetico culturale e pregio ambientale.”.
Art. 51. (Modifiche all’articolo 15)
1. Al comma 2 dell’articolo 15 della
2. Al comma 3 dell’articolo 15 della
3. Al comma 6 dell’articolo 15 della
Art. 52. (Modifiche all’articolo 17)
1. Al comma 1 dell’articolo 17 della
2. Al comma 2 dell’articolo 17 della
3. Il comma 3 dell’articolo 17 della
“3. Al fine di salvaguardare l’integrità ambientale come bene unitario, alle aree contigue di cui al comma 1 è riconosciuto valore estetico culturale e pregio ambientale.”.
Art. 53. (Modifica all’articolo 22)
1. Al comma 1 dell’articolo 22 della
Art. 54. (Integrazione alla
1. Dopo l’articolo 22 della
“Art. 22 bis. (Oliveti)
1. Gli oliveti, oltre a qualificare le produzioni regionali di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a), rappresentano un elemento identitario del territorio umbro.
2. Il PPR, il PTCP ed il PRG, anche in attuazione di quanto previsto al comma 1, dettano norme che salvaguardano le aree di produzione, limitando le eventuali trasformazioni ai fini edilizi e infrastrutturali e prevedendo modalità e termini per l’eventuale obbligo di reimpianto.
3. I piani attuativi, i progetti edilizi, nonché quelli di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto del comma 2, possono prevedere anche l’espianto delle parti di oliveto strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento, indicando il reimpianto in sito diverso.
4. L’autorizzazione all’abbattimento degli olivi è concessa dal comune territorialmente competente nei seguenti casi:
a) qualora ne sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività, dovuta a cause non rimovibili;
b) alberi che per eccessiva fittezza dell’impianto rechino danni all’oliveto;
c) per l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
d) per la realizzazione di edifici in conformità alla vigente strumentazione urbanistico–edilizia.
5. L’autorizzazione di cui al comma 4, limitatamente alle lettere a) e b), è concessa previo parere della comunità montana di riferimento, ai sensi dell’Allegato “A” alla
Art. 55. (Modifica all’articolo 25)
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 25 della
Art. 56. (Modifica all’articolo 26)
1. Il comma 3 dell’articolo 26 della
“3. Negli ambiti di cui al comma 1 sono localizzati i grandi insediamenti produttivi, direzionali e turistici.”.
Art. 57. (Modifiche all’articolo 29)
1. Al comma 1 dell’articolo 29 della
2. Il comma 2 dell’articolo 29 della
“2. Al fine di salvaguardarne l’integrità ambientale come bene unitario, ai siti delle abbazie benedettine indicate nella carta n. 28 è riconosciuto valore estetico culturale e pregio ambientale.”.
3. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 29 della
Art. 58. (Modifica all’articolo 30)
1. Al comma 8 dell’articolo 30 della
Art. 59. (Modifica all’articolo 31)
1. Al comma 1 dell’articolo 31 della
Art. 60. (Modifica all’articolo 34)
1. Al comma 1 dell’articolo 34 della
Art. 61. (Modifica all’articolo 46)
1. Al comma 1 dell’articolo 46 della
Art. 62. (Modifica all’articolo 47)
1. Al comma 1 dell’articolo 47 della
Art. 63. (Modifica all’articolo 50)
1. Il comma 1 dell’articolo 50 della
“1. Con riferimento alle carte numero 48, 49 e 50, ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attesa che si proceda alla riclassificazione sismica ai sensi del punto a) del comma 2 dell’articolo 94 del
a) livello 1;
b) livello 2.”.
Art. 64. (Modifica all’articolo 51)
1. Al comma 3 dell’articolo 51 della
Art. 65. (Modifica all’articolo 71)
1. Al comma 1 dell’articolo 71 della
Art. 66. (Modifica all’articolo 72)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 72 della
“1 bis. Chiunque abbatte alberi di olivo senza averne ottenuto la preventiva autorizzazione di cui all’articolo 22 bis, comma 4, o chi li danneggia in modo grave è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.”.
Art. 67. (Abrogazioni della
1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 100, comma 1 sono abrogate le seguenti disposizioni della
CAPO III
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2008, N. 17
(NORME IN MATERIA DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
DEGLI INTERVENTI URBANISTICI ED EDILIZI)
Art. 68. (Modifica all’articolo 15)
1. Il comma 1 dell’articolo 15 della
“1. Negli edifici di nuova costruzione e in quelli oggetto di totale ristrutturazione edilizia o urbanistica è obbligatoria l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria dimensionati per garantire una copertura non inferiore al cinquanta per cento del fabbisogno annuo della residenza o dell’attività insediata, salvo documentati impedimenti tecnici che non consentano il raggiungimento di tale soglia.”.
CAPO IV
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2004, N. 1
(NORME PER L’ATTIVITÀ EDILIZIA)
Art. 69. (Modifica all’articolo 4)
1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 4 della
Art. 70. (Modifica all’articolo 8)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della
“2 bis. Per le opere di cui alla lettera d) del comma 1, l’accertamento di conformità alle prescrizioni urbanistiche è definito attraverso apposita conferenza di servizi che può comportare variazione degli strumenti urbanistici generali, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’articolo 18 della
Art. 71. (Modifica all’articolo 14)
1. Al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 14 della
Art. 72. (Modifiche all’articolo 17)
1. Al comma 2 dell’articolo 17 della
2. Il comma 3 dell’articolo 17 della
“3. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, il nominativo del responsabile del procedimento e la data di presentazione della stessa domanda, ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 8 della legge 241/1990.”.
Art. 73. (Modifica all’articolo 18)
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della
Art. 74. (Modifiche all’articolo 26)
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 26 della
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 26 della
“b) per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) di edifici residenziali, che non determinino un aumento della superficie utile coperta o delle unità immobiliari, nonché di edifici danneggiati o distrutti totalmente o parzialmente a seguito di eventi straordinari di natura colposa o dolosa o a seguito di calamità naturali;”.
Art. 75. (Modifica all’articolo 38)
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 38 della
Art. 76. (Modifica all’articolo 39)
1. Al comma 3 dell’articolo 39 della
Art. 77. (Modifiche all’articolo 45)
1. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 45 della
2. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 45 della
Art. 78. (Modifica all’articolo 46)
1. Al comma 1 dell’articolo 46 della
CAPO V
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2004, N. 21
(NORME SULLA VIGILANZA, RESPONSABILITÀ SANZIONI
E SANATORIA IN MATERIA EDILIZIA)
Art. 79. (Modifiche all’articolo 3)
1. Al terzo periodo del comma 2 dell’articolo 3 della
2. Il comma 6 dell’articolo 3 della
“6. I provvedimenti emanati in esecuzione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché degli articoli successivi in materia di vigilanza, responsabilità e sanzioni, sono notificati al responsabile materiale dell’abuso e ai responsabili di cui all’articolo 5. I citati provvedimenti sono inoltre notificati al progettista, al direttore dei lavori ed al costruttore, se individuabili. Gli stessi provvedimenti sono trasmessi alla provincia.”.
Art. 80. (Modifica all’articolo 5)
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della
Art. 81. (Modifica all’articolo 6)
1. Al comma 3 dell’articolo 6 della
Art. 82. (Modifica all’articolo 17)
1. Al comma 2 dell’articolo 17 della
Art. 83. (Modifica all’articolo 18)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 18 della
“1 bis. La procedura prevista dall’articolo 17 si applica anche per l’accertamento di conformità relativo ad interventi realizzati alla data di entrata in vigore del
CAPO VI
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2005, N. 11
(NORME IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO:
PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE)
Art. 84. (Modifica dell’articolo 2)
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della
Art. 85. (Modifiche ed integrazioni all’articolo 3)
1. Alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 3 della
2. Alla lettera g) del comma 3 dell’articolo 3 della
3. Dopo la lettera m) del comma 3 dell’articolo 3 della
“m bis) determina, in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 27, comma 4 della
m ter) definisce e regola, anche in attuazione del PTCP e con le modalità previste dalla conferenza di copianificazione, le aree e gli interventi di interesse sovracomunale da attuare con le modalità perequative e compensative di cui agli articoli 29 e 30.”.
4. Il comma 4 dell’articolo 3 della
“4. Le previsioni del PRG, parte strutturale, di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed f) hanno valore prescrittivo nei confronti della proprietà e degli altri diritti reali. Per le previsioni di nuove infrastrutture stradali e ferroviarie di cui al comma 1, lettera f), il PRG, parte strutturale, definisce ambiti di salvaguardia proporzionati all’interesse della infrastruttura, all’interno dei quali verrà sviluppato il tracciato definitivo dell’infrastruttura medesima. I diritti edificatori all’interno degli ambiti di cui sopra sono fatti salvi e possono essere esercitati su altra area del territorio comunale con destinazione diversa dall’agricolo con le modalità di cui agli articoli 29 e 30.”.
Art. 86. (Modifica all’articolo 9)
1. Al comma 3 dell’articolo 9 della
Art. 87. (Modifica all’articolo 15)
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della
Art. 88. (Modifiche ed integrazioni all’articolo 28)
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 28 della
“1. Nelle parti del territorio per le quali il PRG, parte operativa, delimita ambiti ai fini degli interventi integrati finalizzati alla riqualificazione urbana di cui all’articolo 4, comma 2, lettera e), l’attuazione del PRG ha luogo tramite programma urbanistico. Gli interventi integrati finalizzati alla riqualificazione urbana riguardano parti del territorio ove sono presenti fenomeni di degrado edilizio, di abbandono, di dismissione, ovvero carenza di servizi e infrastrutture.
2. Il programma urbanistico è costituito da un insieme organico di interventi relativi alle opere di urbanizzazione, all’edilizia per la residenza, per le attività produttive ed i servizi, al superamento delle barriere architettoniche e agli elementi e opere per la riduzione della vulnerabilità urbana di cui alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 4. La loro attuazione è favorita dal PRG tramite norme di tipo premiale, previste all’articolo 4, comma 2, lettera e) e da disposizioni legislative.”.
2. Dopo il comma 7 dell’articolo 28 della
“7 bis. In alternativa a quanto previsto ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 il programma urbanistico può essere promosso da soggetti proprietari degli immobili ricompresi negli ambiti di cui al comma 1 mediante la presentazione al comune di una proposta di piano attuativo ad iniziativa privata o mista. Il comune stabilisce le parti del programma urbanistico da attuare con la modalità della perequazione.
7 ter. Laddove il programma urbanistico subordini il riconoscimento dell’incremento premiale alla cessione gratuita, in favore del comune, di infrastrutture e servizi aggiuntivi rispetto alle dotazioni territoriali e funzionali stralciaminime, l’esecutore di tali opere dovrà essere scelto dal promotore mediante le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente. Tale condizione deve essere prevista nell’apposita convenzione o atto d’obbligo. A tal fine, il programma urbanistico stabilisce l’assetto delle aree interessate, nonché contiene i documenti di cui all’articolo 15, comma 5, del regolamento per i lavori pubblici approvato con
Art. 89. (Integrazione alla
1. Dopo l’articolo 28 della
“Art. 28 bis. (Edilizia residenziale sociale)
1. I comuni qualora non dispongono dei piani previsti dalla
2. I programmi sono finalizzati alla realizzazione di alloggi in regime sovvenzionato, agevolato, o convenzionato. Le aree sono individuate tra quelle destinate all’espansione residenziale o a servizi, preferibilmente tra quelle incluse negli ambiti perimetrati dal PRG ai fini della perequazione, compensazione e premialità.
3. Entro novanta giorni dalla deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 1 il comune adotta il piano attuativo. Le aree comprese nel piano attuativo approvato sono acquisite dai comuni secondo quanto previsto dalle legge in materia di espropriazione per pubblica utilità o con modalità compensative ai sensi dell’articolo 30.
4. Il comune, attraverso procedure di evidenza pubblica, cede le aree acquisite ai soggetti direttamente coinvolti nella realizzazione dei programmi di edilizia residenziale sociale. Contestualmente all’atto di cessione dell’area tra il comune ed il soggetto acquirente è stipulata un’apposita convenzione con atto pubblico con la quale vengono stabilite le modalità di attuazione, gli oneri posti a carico dell’acquirente, nonché le eventuali sanzioni.”.
Art. 90. (Modifiche all’articolo 29)
1. Il comma 3 dell’articolo 29 della
2. Il comma 4 dell’articolo 29 della
“4. La perequazione in ambiti intercomunali si attua secondo le indicazioni del PTCP, mediante accordi di programma, accordi di copianificazione e strumenti di programmazione negoziata, anche in applicazione dell’articolo 30, comma 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27.”.
Art. 91. (Modifica all’articolo 32)
1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 32 della
“a) impresa agricola: è quella condotta dall’imprenditore agricolo sotto qualsiasi forma, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, con una adeguata capacità di reddito sulla base dei parametri definiti dalla Giunta regionale;”.
Art. 92. (Modifiche all’articolo 34)
1. Al comma 8 dell’articolo 34 della
Art. 93. (Modifiche all’articolo 35)
1. Al comma 5 dell’articolo 35 della
2. Al comma 8, dell’articolo 35 della
Art. 94. (Integrazioni alla
1. Dopo l’articolo 35 della
“Art. 35 bis
(Vincoli)
1. Il vincolo di asservimento dei terreni e il vincolo di destinazione d’uso degli edifici di cui ai commi 7 e 8 dell’articolo 34 decadono con l’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche che modificano la destinazione agricola dell’area interessata.
Art. 35 ter
(Piano attuativo)
1. I Piani attuativi di cui al presente Capo II sono adottati dalla giunta comunale.
2. Le varianti del piano attuativo che non modificano specifiche prescrizioni del piano in vigore e che non eccedano gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 della
3. Qualora l’istanza di piano attuativo contenga anche l’istanza per il relativo titolo abilitativo edilizio, comprensiva degli elaborati previsti dalle vigenti normative, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale è tenuto a rilasciare il titolo abilitativo dopo l’esecutività del piano medesimo e l’acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni necessarie, anche in materia paesaggistica.”.
Art. 95. (Modifica dell’articolo 62)
1. Il comma 3 dell’articolo 62 della
“3. Le norme regolamentari di cui al comma 1 e gli atti di indirizzo di cui al comma 2 si applicano agli strumenti urbanistici generali.”.
Art. 96. (Modifica all’articolo 64)
1. Al comma 1 dell’articolo 64 della
Art. 97. (Modifica all’articolo 67)
1. Al comma 5, primo periodo, dell’articolo 67 della
CAPO VII
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2007, n. 23
(RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE.
UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI.
INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE)
Art. 98. (Modifica all’articolo 14)
1. Il comma 2 dell’articolo 14 della
“2. La partecipazione degli enti locali alla predisposizione degli strumenti di pianificazione territoriale regionale è assicurata attraverso apposite conferenze previste dalla legislazione regionale.”.
CAPO VIII
ABROGAZIONI
Art. 99. (Abrogazione della
1. La
CAPO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 100. (Norme transitorie e finali)
1. Fino al conseguimento dell’efficacia del primo PUST disciplinato dalla presente legge rimangono comunque in vigore le disposizioni di cui alla
2. Dalla data di conseguimento di efficacia del PUST e del PPR ogni rinvio effettuato da leggi regionali e da altri atti, normativi o amministrativi, al PUT deve intendersi riferito, per quanto di rispettiva competenza, al PUST e al PPR, disciplinati dalla presente legge, nonché alla
3. Il PTCP approvato ai sensi della
4. Fino all’emanazione da parte della Giunta regionale dei parametri relativi alla capacità di reddito dell’impresa agricola come previsto all’articolo 26, comma 1, lettera a) della
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
[1] Abrogata dall'art. 271 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 24 della
[3] Comma così modificato dall'art. 76 della
[4] Comma inserito dall'art. 24 della
[5] Comma così modificato dall'art. 76 della
[6] Comma così modificato dall'art. 63 della
[7] Comma inserito dall'art. 24 della
[8] Articolo inserito dall'art. 64 della
[9] Comma così sostituito dall'art. 65 della
[10] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[11] Comma inserito dall'art. 1 della
[12] Comma inserito dall'art. 1 della
[13] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[14] Comma aggiunto dall'art. 104 della
[15] Rubrica così modificata dall'art. 2 della
[16] Lettera così sostituita dall'art. 3 della
[17] Lettera così sostituita dall'art. 3 della
[18] Lettera così modificata dall'art. 3 della
[19] Lettera così modificata dall'art. 3 della
[20] Comma abrogato dall'art. 3 della
[21] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[22] Comma aggiunto dall'art. 3 della
[23] Alinea così modificato dall'art. 4 della
[24] Lettera così modificata dall'art. 4 della
[25] Comma così modificato dall'art. 4 della
[26] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[27] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[28] Comma così modificato dall'art. 5 della
[29] Comma così modificato dall'art. 5 della
[30] Comma così modificato dall'art. 5 della
[31] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[32] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[33] Comma sostituito dall'art. 6 della
[34] Comma inserito dall'art. 6 della
[35] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[36] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[37] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[38] Lettera così modificata dall'art. 7 della
[39] Comma aggiunto dall'art. 7 della
[40] Comma già modificato dall'art. 8 della
[41] Comma così modificato dall'art. 8 della