§ 4.2.74 - R.R. 3 novembre 2008, n. 9.
Disciplina di attuazione dell’art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia) – [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.2 edilizia e lavori pubblici
Data:03/11/2008
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Superficie territoriale - St)
Art. 3.  (Superficie per opere di urbanizzazione primaria)
Art. 4.  (Superficie per opere di urbanizzazione secondaria)
Art. 5.  (Superficie fondiaria - Sf)
Art. 6.  (Superficie asservita - Sa)
Art. 7.  (Area di sedime - As)
Art. 8.  (Superficie permeabile e impermeabile Sp - Si)
Art. 9.  (Perimetro di un edificio - Pe)
Art. 10.  (Quota di spiccato - Qs)
Art. 11.  (Linea di spiccato - Ls)
Art. 12.  (Sagoma di un edificio - Se)
Art. 13.  (Indice di utilizzazione territoriale - Iut)
Art. 14.  (Indice di utilizzazione fondiaria - Iuf)
Art. 15.  (Indice di copertura - Ic)
Art. 16.  (Indice di permeabilità - Ip)
Art. 17.  (Superficie utile coperta - Suc)
Art. 18.  (Altezza di un edificio - Ae)
Art. 19.  (Altezza di una facciata di un edificio - Af)
Art. 20.  (Altezza utile di un piano di un edificio e altezza utile di un locale - Au)
Art. 21.  (Opere Pertinenziali - Op)
Art. 22.  (Definizione di edificio esistente)
Art. 23.  (Distanze tra edifici - De)
Art. 24.  (Distanze dai confini - Dc)
Art. 25.  (Distanze dalle strade - Ds)
Art. 26.  (Volume urbanistico di un edificio)
Art. 27.  (Norme finali e transitorie)


§ 4.2.74 - R.R. 3 novembre 2008, n. 9. [1]

Disciplina di attuazione dell’art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia) – Criteri per regolamentare l’attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione.

(B.U. 12 novembre 2008, n. 50)

 

CAPO I

OGGETTO

 

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia) detta criteri per regolamentare l’attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione, finalizzate all’elaborazione dei regolamenti comunali per l’attività edilizia previsto all’articolo 5-bis) della stessa l.r. 1/2004.

2. Le disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell’articolo 45, comma 2 della l.r. 1/2004 assicurano, nel territorio regionale, l’uniformità dell’attività tecnico amministrativa e una omogenea applicazione di requisiti, parametri tecnici e tipologici delle opere edilizie ai fini del relativo titolo abilitativo.

3. Le disposizioni del Capo V in materia di distanze sostituiscono quelle dell’articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

 

CAPO II

GRANDEZZE URBANISTICHE

 

     Art. 2. (Superficie territoriale - St)

1. Si definisce superficie territoriale la superficie di una porzione di territorio definito o perimetrato dallo strumento urbanistico generale, comprensivo delle aree già edificate o destinate all’edificazione e delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per altre opere e servizi pubblici, sia esistenti che di progetto, nonché di eventuali aree di rispetto.

2. Si definisce territorio agricolo, la superficie di terreno nella disponibilità del richiedente il titolo abilitativo, secondo quanto previsto dalla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), fermo restando che l’edificazione è realizzata su terreno in proprietà o con altro diritto reale che conferisce titolo all’edificazione.

3. Alla superficie territoriale, misurata in metri quadrati si applica l’indice di utilizzazione territoriale di cui all’articolo 13.

4. La potenzialità edificatoria viene calcolata applicando l’indice di utilizzazione territoriale, alla superficie territoriale. Tale potenzialità può essere incrementata considerando anche quella acquisita con atto registrato e trascritto di terreni di proprietà diverse.

 

     Art. 3. (Superficie per opere di urbanizzazione primaria)

1. Le opere di urbanizzazione primaria, definite dall’articolo 24, comma 7 della l.r. 1/2004, riguardano: strade locali e urbane, compresi i percorsi ciclo pedonali, spazi di sosta o di parcheggio di quartiere, fognature, rete idrica, reti di distribuzione tecnologiche e per le telecomunicazioni, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato di quartiere e per corridoi ecologici, piazze ed altri spazi liberi, piazzole per la raccolta differenziata dei rifiuti e per le fermate del trasporto pubblico locale. Gli strumenti urbanistici prevedono, sulla base del regolamento regionale di cui all’articolo 62, comma 1, lettera b) della l.r. 11/2005 e dell’articolo 1, commi 258 e 259 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), aree aggiuntive o immobili, quali opere di urbanizzazione primaria, destinate ad insediamenti per l’edilizia residenziale pubblica e sociale.

2. La superficie e la qualificazione delle opere di urbanizzazione primaria è definita dagli strumenti urbanistici o dal piano comunale dei servizi o dal progetto delle opere.

3. Si definisce sede stradale l’area delimitata dai confini della proprietà stradale, che comprende la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili, le opere di sostegno e le fasce di pertinenza destinate alla viabilità, oltre a quanto indicato dalla legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 (Norme per la riqualificazione della rete di trasporto e viaria nel territorio regionale e procedure per l’attuazione dei relativi interventi) e relative disposizioni attuative.

4. Per spazi di sosta o di parcheggio, si intende la superficie dell’area destinata alla sosta degli autoveicoli con esclusione di una quota pari al trenta per cento della superficie delle corsie di distribuzione. L’area di sosta ha dimensione minima di metri lineari 2,50 per 5,50. Le corsie di manovra hanno dimensione minima pari a metri lineari 3,50 e metri lineari 6,00, rispettivamente per la sosta longitudinale e perpendicolare al bordo della carreggiata, ferme restando le normative in materia di prevenzione incendi. La corsia di manovra è resa indipendente dalle sedi stradali extraurbane ed urbane di scorrimento. Per quanto non espressamente disposto dal presente comma sono applicabili le possibilità di deroga previste dal decreto ministeriale 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade).

5. La larghezza dei marciapiedi di pertinenza delle strade, delle aree di sosta o dei parcheggi non può essere inferiore a metri lineari 1,50, liberi da qualsiasi ostacolo.

 

     Art. 4. (Superficie per opere di urbanizzazione secondaria)

1. Le opere di urbanizzazione secondaria, definite dall’articolo 24, comma 8 della l.r. 1/2004, riguardano: asili nido e scuole d’infanzia, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, verde in parchi urbani e territoriali e per corridoi ecologici, piazze ed altri spazi liberi, centri sociali e attrezzature culturali, sanitarie, costruzioni cimiteriali, nonché quelli previsti dalla legge 1 agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo). Nelle attrezzature sanitarie sono comprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti speciali pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate. Tra le opere di urbanizzazione secondaria sono comunque incluse, ove non sopra precisato, le aree per dotazioni territoriali e funzionali destinate ad attrezzature di interesse sovracomunale.

2. La superficie e la qualificazione delle opere di urbanizzazione secondaria è definita dagli strumenti urbanistici o dal piano comunale dei servizi o dal progetto delle opere.

 

     Art. 5. (Superficie fondiaria - Sf)

1. Si definisce superficie fondiaria la superficie del terreno già edificato e/o destinato all’edificazione, al netto delle superfici destinate dallo strumento urbanistico generale e dal piano attuativo alle urbanizzazioni primarie e secondarie esistenti o previste.

2. Nel caso di intervento edilizio diretto la superficie fondiaria corrisponde alla superficie edificabile del lotto.

3. Eventuali previsioni d’uso di superficie fondiaria finalizzata al miglioramento degli spazi pubblici esistenti, contenute nel titolo abilitativo e regolate da convenzione o atto d’obbligo, qualora non prescritte dagli strumenti urbanistici non riducono la superficie fondiaria da computare ai fini del calcolo della potenzialità edificatoria del lotto.

4. Alla superficie fondiaria, misurata in metri quadrati, si applica l’indice di utilizzazione fondiaria di cui all’articolo 14.

5. In base alla superficie fondiaria viene calcolata la potenzialità edificatoria dei lotti.

 

     Art. 6. (Superficie asservita - Sa)

1. Si definisce superficie asservita la superficie territoriale o fondiaria, espressa in metri quadrati, necessaria a legittimare l’edificazione rispetto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente.

2. Le aree asservite ad un edificio per l’applicazione degli indici di cui al Capo III, possono restare di proprietà diversa ovvero essere cedute a terzi, purché nell’atto pubblico di trasferimento, registrato e trascritto, risulti l’obbligo della loro inedificabilità in rapporto all’indice utilizzato.

3. Nel caso si intervenga su di un edificio esistente mediante aggiunta di un nuovo corpo di fabbrica, o si realizzino nuovi edifici nelle superfici territoriale o fondiaria di cui agli articoli 2 e 5, per determinare la superficie da asservire al nuovo intervento, devono essere considerati anche gli edifici già esistenti. È fatta salva l'ipotesi in cui le norme di attuazione del PRG consentano incrementi di superficie utile coperta indipendentemente dal rispetto dell'indice di zona o i casi in cui sono applicabili modalità premiali, compensative e perequative dei diritti edificatori in base a specifiche normative.

4. L’area asservita a costruzioni esistenti non può essere asservita ad altre costruzioni, fatto salvo il caso di incremento dell’indice di edificabilità o di una sua sottoutilizzazione, rispetto a quanto considerato al momento dell’asservimento o di modifica della destinazione e normativa urbanistica dell’area medesima.

5. Restano ferme le normative in materia di vincolo di asservimento dei terreni previste dagli strumenti urbanistici o da normative di settore.

 

     Art. 7. (Area di sedime - As)

1. Si definisce area di sedime l’area, misurata in metri quadrati, ottenuta dalla proiezione sul piano orizzontale delle murature e delle strutture portanti esterne della costruzione sovrastante il piano di campagna e delle parti di costruzioni entroterra non ricoperte superiormente da terreno vegetale di idoneo spessore come previsto all’articolo 8, comma 2, lettera b).

2. Sono escluse dalla misurazione le sole opere aperte aggettanti dal filo esterno delle murature quali: balconi, scale, pensiline, cornicioni, spioventi, gronde, fasce di coronamento ed elementi decorativi e rampe esterne richieste da specifiche normative di sicurezza o per l’abbattimento della barriere architettoniche. Sono altresì escluse le scale esterne se aventi altezza non superiore a metri lineari 2,00 rispetto alla linea di spiccato dell’edificio.

3. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, effettuati ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c) della l.r. 1/2004, l’area di sedime di un edificio esistente può essere modificata sia come forma che come superficie, a condizione che la variazione mantenga un punto di contatto con l’area di sedime esistente, nel rispetto dei parametri edilizi e di specifici limiti stabiliti dallo strumento urbanistico o dal regolamento comunale per l’attività edilizia e purché le modifiche siano tali da garantire migliori soluzioni architettoniche, ambientali e paesaggistiche. Tra gli interventi di ristrutturazione di cui sopra rientra la delocalizzazione degli edifici determinata da norme speciali, anche qualora la nuova area di sedime non mantenga alcun punto di contatto con la precedente area.

 

     Art. 8. (Superficie permeabile e impermeabile Sp - Si)

1. Si definisce superficie permeabile la parte di superficie fondiaria priva di costruzioni sia fuori terra che interrate e di pavimentazione impermeabile, sistemata a verde o comunque con soluzioni filtranti alternative destinata principalmente a migliorare la qualità dell'intervento e del contesto urbano, in grado di assorbire direttamente le acque meteoriche.

2. A tal fine:

a) sono considerate superfici permeabili, le superfici finite a prato, orto o comunque coltivate, quelle in terra, terra battuta, ghiaia; sono inoltre considerate tali quelle soluzioni che non compromettono la permeabilità del terreno quali le superfici finite con masselli o blocchi di calcestruzzo su fondo sabbioso sovrastante il terreno naturale, non cementate con posa degli elementi con fuga permeabile, oltre a quelle che impiegano materiali idonei a garantire il passaggio dell’acqua almeno per il cinquanta per cento della superficie;

b) sono considerate altresì superfici permeabili le superfici aventi le caratteristiche di cui alla lettera a) realizzate a copertura di costruzioni interrate con terreno di riporto contiguo al terreno naturale o a sistemazioni realizzate, di spessore non inferiore a metri lineari 0,50 rispetto al piano di copertura della costruzione.

3. Sono considerate superfici impermeabili quelle con caratteristiche diverse da quanto indicato al comma 2, per le quali vanno comunque previsti e realizzati opportuni sistemi di smaltimento o convogliamento delle acque meteoriche che evitino azioni di dilavamento e ruscellamento.

 

     Art. 9. (Perimetro di un edificio - Pe)

1. Si definisce perimetro di un edificio il perimetro delimitato da qualunque struttura edificata fuori terra o entroterra, con la esclusione delle opere di cui all’articolo 7, comma 2 e di eventuali intercapedini aventi le caratteristiche di cui all’articolo 17, comma 3, lettera j).

 

     Art. 10. (Quota di spiccato - Qs)

1. Si definisce quota di spiccato la quota del terreno sistemato nel punto di contatto con la parete del prospetto dell’edificio, rappresentato dal piano stradale o dal piano del marciapiede o dal piano del terreno a sistemazione definitiva.

2. Per sistemazione definitiva si intende la modifica motivata dell’andamento della linea naturale del terreno, dedotta dal piano quotato a corredo del progetto, mediante sbancamenti e/o rilevati.

3. Il regolamento comunale per l’attività edilizia può stabilire, in base alla presenza di terreni pianeggianti o in pendenza, tenendo conto dell'atto d'indirizzo di cui alla delibera della Giunta regionale 27 aprile 2006, n. 674 dello strumento urbanistico, nonché delle diverse situazioni idrogeologiche, idrauliche, paesaggistiche e di assetto territoriale, le limitazioni per la formazione di scavi o di rilevati rispetto alla linea naturale del terreno ante operam ai fini della realizzazione delle quote di spiccato.

 

     Art. 11. (Linea di spiccato - Ls)

1. Si definisce linea di spiccato la linea, sulla quale giacciono i punti coincidenti con le quote di spiccato, di cui all’articolo 10, lungo il perimetro esterno dell’edificio.

 

     Art. 12. (Sagoma di un edificio - Se)

1. Si definisce sagoma di un edificio la figuraplanovolumetrica ottenuta dal contorno esterno dell’edificio escluse le opere previste all’articolo 7, comma 2.

2. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, effettuati ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c) della l.r. 1/2004, la sagoma di un edificio esistente può essere modificata, nel rispetto dei parametri edilizi stabiliti dallo strumento urbanistico o dal regolamento comunale per l’attività edilizia, ferma restando la possibilità di mantenere il volume, le superfici e le altezze preesistenti, e purché le modifiche siano tali da garantire migliori soluzioni architettoniche, ambientali e paesaggistiche.

 

CAPO III

INDICI

 

     Art. 13. (Indice di utilizzazione territoriale - Iut)

1. Si definisce indice di utilizzazione territoriale il rapporto massimo consentito in una porzione di territorio definito o perimetrato dallo strumento urbanistico generale tra la superficie utile coperta, edificata ed edificabile e la superficie territoriale di tale porzione di territorio. Esso è espresso in mq/mq.

2. È fatto salvo quanto disposto da specifiche normative o dallo strumento urbanistico in materia di incrementi premiali dei diritti edificatori, compensazione e perequazione.

 

     Art. 14. (Indice di utilizzazione fondiaria - Iuf)

1. Si definisce indice di utilizzazione fondiaria il rapporto massimo consentito tra la superficie utile coperta massima edificata ed edificabile e la superficie fondiaria. Esso è espresso in mq/mq.

2. È fatto salvo quanto disposto da specifiche normative o dallo strumento urbanistico in materia di incrementi premiali dei diritti edificatori, compensazione e perequazione.

 

     Art. 15. (Indice di copertura - Ic)

1. Si definisce indice di copertura il rapporto, espresso in mq/mq o in percentuale, tra l’area di sedime delle costruzioni edificate o realizzabili di cui all’articolo 7 e la superficie fondiaria del lotto edificabile di pertinenza.

 

     Art. 16. (Indice di permeabilità - Ip)

1. Si definisce indice di permeabilità, espresso in mq/mq o in percentuale, l’indice dato dal rapporto tra la superficie permeabile del suolo e la superficie fondiaria del lotto o del comparto libera da costruzioni. Esso è stabilito dagli strumenti urbanistici comunali.

 

CAPO IV

GRANDEZZE EDILIZIE

 

     Art. 17. (Superficie utile coperta - Suc)

1. Si definisce superficie utile coperta la sommatoria, espressa in metri quadrati, delle superfici coperte di ogni piano dell’edificio, misurate all’esterno dei muri o comunque delle strutture portanti perimetrali, da computare con le seguenti modalità:

a) nel caso in cui l’altezza utile interna dei piani o parti di essi di edifici ecceda i metri lineari tre e cinquanta, la superficie utile coperta è conteggiata dividendo il relativo volume per tre e cinquanta. Nella medesima fattispecie, per gli edifici a destinazione diversa da quella residenziale situati all’interno delle zone specificamente previste dal PRG e per i piani completamente interrati di qualsiasi edificio, lo strumento urbanistico può prevedere un divisore maggiore;

b) la superficie utile coperta dei piani interrati e seminterrati è ottenuta moltiplicando la superficie utile coperta complessiva del piano per il rapporto tra la superficie delle pareti fuori terra o comunque scoperte del piano medesimo e la superficie complessiva delle pareti del piano stesso escludendo dal computo le superfici delle pareti per l’accesso al piano indicate all’articolo 18, comma 3, lettera c). La superficie delle pareti fuori terra è misurata rispetto alla linea di spiccato di cui all’articolo 11;

c) non costituisce incremento della superficie utile coperta l'inserimento di nuovi piani all'interno di edifici esistenti a destinazione artigianale e industriale, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di quelle in materia di dotazioni territoriali e funzionali, nonché di contributo di costruzione;

d) per gli interventi da effettuare nelle zone agricole la superficie utile coperta è misurata con le modalità previste dalla normativa regionale di riferimento oltre a quanto previsto ai commi 3 e 5, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 69, comma 9 della l.r. 11/2005.

2. Il calcolo della superficie utile coperta è finalizzato alla verifica dell’applicazione dell’indice di utilizzazione territoriale e dell’indice di utilizzazione fondiaria previsti dagli strumenti urbanistici.

3. Nel calcolo della superficie utile coperta dell’edificio non sono conteggiati:

a) gli extra spessori murari, finalizzati al comfort ambientale ed al risparmio energetico, nei limiti e con le modalità previste dall’articolo 37, comma 1, lettera a) della l.r. 1/2004;

b) i vani e gli spazi connessi alle soluzioni di architettura bioclimatica, di cui all’articolo 38,comma 1, lettere a) e b) della l.r. 1/2004, nei limiti e con le modalità ivi previste;

c) le superfici relative agli interventi di prevenzione sismica di edifici esistenti, di cui all’articolo 41, comma 1, lettera a) della l.r. 1/2004, nei limiti e con le modalità previste dallo stesso articolo, ottenibili dividendo il relativo volume di incremento consentito (10 per cento) per tre;

d) i locali strettamente necessari agli impianti tecnologici al servizio dell’edificio per le parti emergenti dalla linea di estradosso del solaio dell’ultimo piano abitabile dell’edificio (vani scala, extracorsa o vano macchina ascensore, apparecchiature tecnologiche anche per la produzione di acqua calda o energia da fonti rinnovabili, vani motore, canne fumarie e di ventilazione, impianti di condizionamento e simili) purché contenuti nei limiti strettamente indispensabili ed architettonicamente integrati alla costruzione;

e) le superfici per porticati, logge, cavedi, passaggi pedonali, gallerie, atri, nonché le superfici coperte da tettoie anche se risultano aperte lateralmente su un solo lato:

1) senza limitazioni per quelle da rendere pubbliche, su richiesta del comune o se previste dagli strumenti urbanistici ovvero per scelta progettuale, purché la loro utilizzazione sia vincolata a mezzo di atto pubblico registrato e trascritto;

2) secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale per l’attività edilizia o dallo strumento urbanistico per quelle da realizzare negli edifici al di fuori delle zone agricole;

3) nelle zone agricole, entro il limite del dieci per cento della superficie utile coperta del primo piano fuori terra a protezione degli accessi di edifici residenziali o per attività extralberghiere o per alloggi agrituristici, computando quelli esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. 11/2005;

f) i vani per ascensori, le scale di sicurezza esterne e le opere per la eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a), punto 5) e lettera b), punto 2);

g) i vani scala, compresi gli androni e i pianerottoli, fino ad un massimo di mq. 20 per ogni piano;

h) le superfici dei locali ricavati tra l’intradosso del solaio di copertura inclinato e l’estradosso del solaio dell’ultimo livello di calpestio, per le sole parti aventi altezza utile inferiore a m. 1,80;

i) le nuove costruzioni per pertinenze edilizie fuori terra, di cui all’articolo 21, comma 2, lettera b), punto 4) e lettera c), punti 1), 2) e 4) nei limiti di metri quadrati 30 di superficie utile coperta ovvero del cinque per cento della superficie utile coperta complessiva di ogni edificio;

j) le intercapedini ventilate completamente interrate, aventi una larghezza utile interna non superiore a metri lineari 1,50 esternamente alle murature perimetrali e portanti dell’edificio;

k) i locali per attrezzature tecnologiche completamente interrati di cui all’articolo 21, comma 2, lettera b), punto 4) e lettera c), punti 7) e 9);

l) i locali necessari per l’alloggio di impianti o serbatoi di acqua calda sanitaria prodotta da fonti energetiche rinnovabili;

m) le strutture leggere di sostegno di pannelli fotovoltaici o pannelli solari per la produzione di energia o acqua calda privi di sovrastante serbatoio, posti a copertura di aree per parcheggi pubblici o di interesse pubblico costituenti dotazioni territoriali e funzionali in attuazione delle relative normative, con esclusione delle zone A ed E.

4. Per i servizi pubblici la superficie utile coperta ammissibile e le relative modalità di calcolo sono stabilite dagli strumenti urbanistici.

5. Per le attività produttive, anche agricole, il regolamento comunale per l’attività edilizia o lo strumento urbanistico possono stabilire le tipologie e/o le superfici dei locali tecnologici per impianti idrici, di riscaldamento, di condizionamento, elettrici e pompaggio indispensabili all’attività aziendale, da non computare nella superficie utile coperta, ad integrazione di quelle elencate nel comma 3.

 

     Art. 18. (Altezza di un edificio - Ae)

1. Si definisce altezza di un edificio la distanza massima verticale, misurata in metri lineari, nel modo seguente:

a) nel caso di edifici con coperture inclinate, è la distanza, misurata in gronda, intercorrente tra la linea di spiccato, di cui all’articolo 10 e l’intersezione reale o virtuale del lato esterno della parete perimetrale con l’intradosso della falda della copertura, posta al livello più alto dell’edificio stesso considerando anche i corpi di fabbrica arretrati. Qualora l’inclinazione delle falde della copertura sia superiore al trentacinque per cento, l’altezza dell’edificio viene misurata con riferimento alla distanza media tra la linea di colmo e l’estradosso dell’ultimo solaio;

b) nel caso di edifici con coperture piane, è la distanza intercorrente tra la linea di spiccato e l’intersezione reale o virtuale del lato esterno della parete perimetrale con l’intradosso della parte strutturale del solaio di copertura posto al livello più alto dell’edificio stesso anche in caso di corpi di fabbrica arretrati, escludendo lo spessore delle eventuali coibentazioni fino ad un extraspessore massimo di 10 cm. Ove l’altezza del parapetto superi i metri 1,20 rispetto al piano di calpestio della copertura, l’altezza dell’edificio viene misurata con riferimento alla sommità del parapetto medesimo.

2. Per edifici con particolare articolazione planivolumetrica e composizione architettonica o posti su terreni in pendenza a quote diverse, l’altezza è data dalla maggiore delle altezze di ogni facciata dei corpi di fabbrica in cui può essere scomposto l’edificio stesso, di cui all’articolo 19.

3. La misura dell’altezza non tiene conto:

a) dei soli volumi tecnici emergenti dalla linea di estradosso del solaio dell’ultimo piano abitabile dell’edificio (vani scala, extracorsa o vano macchina ascensore, apparecchiature tecnologiche destinate anche alla produzione di acqua calda o di energia da fonti rinnovabili, vani motore, canne fumarie e di ventilazione, impianti di condizionamento), purché contenuti nei limiti strettamente indispensabili ed architettonicamente integrati con la costruzione;

b) degli impianti tecnologici e di servizio rispondenti a particolari esigenze di funzionalità dell’edificio in relazione alla sua destinazione;

c) delle maggiori altezze in corrispondenza di bocche di lupo o agli accessi esterni, carrabili e pedonali, al piano seminterrato o interrato, purché gli accessi stessi, realizzati al di sotto della linea di sistemazione definitiva, non siano di larghezza superiore a metri lineari 5, fatte salve maggiori dimensioni derivanti da normative sulla sicurezza. Per ogni piano potrà essere realizzato un solo accesso con tale tipologia, fatti salvi i casi in cui per motivi di sicurezza siano prescritti dagli organi competenti due accessi per entrata e uscita degli autoveicoli. Dette limitazioni non trovano applicazione nel caso di destinazione a dotazioni territoriali e funzionali dei piani seminterrati o interrati.

 

     Art. 19. (Altezza di una facciata di un edificio - Af)

1. Si definisce altezza di una facciata di un edificio, l’altezza di ogni prospetto del corpo di fabbrica omogeneo per forma e definizione architettonica in cui può essere scomposto l’edificio stesso. Tale altezza è data dalla media delle distanze misurate relativamente al prospetto considerato come indicato all’articolo 18, comma 1.

2. Nella media di cui al comma 1 non si tiene conto di parti di pareti rientranti o sporgenti rispetto al piano prevalente del prospetto.

3. Nel caso di pareti non verticali l’altezza è data dalla loro proiezione virtuale sulla verticale.

 

     Art. 20. (Altezza utile di un piano di un edificio e altezza utile di un locale - Au)

1. Si definisce altezza utile di un piano o di un locale la distanza netta tra il pavimento ed il soffitto o controsoffitto, misurata senza tener conto delle travi principali, delle irregolarità e dei punti singolari delle travi e delle capriate a vista.

2. Le altezze utili interne dei piani e dei locali con coperture inclinate sono computate, nel caso che le pareti interessate abbiano altezze variabili e non omogenee, calcolando l’altezza media ponderale di ogni singola parete, data dal rapporto tra la sua superficie e la rispettiva lunghezza.

3. Il regolamento comunale per l’attività edilizia stabilisce per gli edifici di nuova costruzione l’altezza dei locali per le diverse destinazioni d’uso o funzioni nel rispetto delle normative statali e regionali.

 

     Art. 21. (Opere Pertinenziali - Op)

1. Si definiscono opere pertinenziali i manufatti che, pur avendo una propria individualità ed autonomia sono posti in durevole ed esclusivo rapporto di proprietà, di subordinazione funzionale o ornamentale, con uno o più edifici principali di cui fanno parte e sono caratterizzati:

a) dalla oggettiva strumentalità;

b) dalla limitata dimensione;

c) dalla univoca destinazione d’uso;

d) dalla collocazione in aderenza o a distanza non superiore a 30 metri lineari dall’edificio principale o ricadenti, comunque, all’interno del lotto in zone B, C, D ed F e fatte salve distanze superiori rese obbligatorie da norme di sicurezza o igienico sanitarie o qualora si tratti di opere di recinzione o di muri di sostegno;

e) dal rapporto di proprietà o di altro titolo equipollente.

2. Le opere pertinenziali, ove siano verificate le caratteristiche di cui sopra e comunque fatte salve le disposizioni del regolamento comunale per l’attività edilizia o dello strumento urbanistico, sulle tipologie e sui materiali utilizzabili, sono così differenziate:

a) opere pertinenziali di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d) della l.r. 1/2004, eseguibili senza titolo abilitativo, fermo restando quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo:

1) i manufatti per impianti tecnologici a rete o puntuali (quali acqua, telefono, energia elettrica, gas, fognature, illuminazione, telecomunicazioni), se posti al di sotto del livello del terreno sistemato ovvero se emergenti da questo, purché aventi superficie utile coperta non superiore a metri quadrati 3,00 ed altezza non superiore a metri lineari 1,80;

2) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni anche per aree di sosta che siano contenuti entro l’indice di permeabilità, ove stabilito;

3) pannelli solari senza serbatoio di accumulo da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al d.m. 1444/1968;

4) elementi di arredo quali panchine, lampioni, giochi per bambini all’aperto, rivestimento di pozzi esterni, fontane, statue, fioriere;

5) opere pertinenziali per l’eliminazione di barriere architettoniche da realizzare nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b) della l.r. 1/2004 che, pertanto, non interessino immobili compresi negli elenchi di cui alla parte prima e seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché gli immobili di cui all’articolo 4, comma 2, della stessa l.r. 1/2004 e quelli di interesse storico, architettonico e culturale individuati dagli strumenti urbanistici. Tali opere non debbono riguardare elementi strutturali né comportare la realizzazione di manufatti che alterino la sagoma di un edificio;

6) manufatti per il ricovero di animali domestici o da compagnia o manufatti per ripostigli e barbecue di superficie utile coperta complessiva non superiore a mq. 4,00 e altezza non superiore a metri lineari 2,00;

7) le serre che non comportano trasformazione permanente del suolo di cui alla delibera della Giunta regionale 7 giugno 2006, n. 955, destinate alla coltivazione di prodotti per il consumo delle famiglie anche diverse dall’impresa agricola, aventi una superficie utile coperta non superiore a mq. 20,00;

8) le tende installate in corrispondenza di aperture ovvero su terrazze, balconi, cavedi o logge, escluse quelle aggettanti su spazi pubblici o di uso pubblico;

9) le strutture a carattere precario facilmente smontabili previste dal Progetto d’Area per la valorizzazione del paesaggio in territorio agricolo approvato ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lettera i) della l.r. 11/2005;

10) l’installazione di serbatoi di gpl, fino alla capacità di 13,00 metri cubi purché completamente interrati;

11) i pergolati con struttura leggera, in ferro o legno, purché collocati a terra senza opere fondali e privi di qualsiasi copertura, destinati esclusivamente a sorreggere essenze vegetali o teli ombreggianti;

12) opere di scavo e rinterro per la posa in opera di serbatoi prefabbricati per l’accumulo di acque piovane;

b) opere pertinenziali ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e), punto 6) della l.r. 1/2004, ma sottoposte a denuncia di inizio attività:

1) recinzioni, muri di cinta e cancellate che non fronteggiano strade o spazi pubblici o che non interessino superfici superiore a metri quadrati tremila come previsto all’articolo 13, comma 1, lettera f) della l.r. 1/2004;

2) opere per la eliminazione di barriere architettoniche quali scale, accessi, rampe, ascensori, apparecchiature elettriche e vani di servizio strettamente correlati, come previsto all’articolo 20, comma 1, lettera d) della l.r. 1/2004;

3) parcheggi o autorimesse da destinare a servizio di singole unità immobiliari da realizzare nel sottosuolo o al piano terreno dei fabbricati, di cui all’articolo 9, comma 1 della legge 24 marzo 1989, n. 122 che non comportano deroga agli strumenti urbanistici;

4) impianti sportivi e ricreativi al servizio delle abitazioni o delle attività di tipo ricettivo o agrituristico che non comportano una occupazione di superficie superiore a mq. 400,00 e nuova superficie utile coperta. Tali impianti possono comprendere locali per attrezzature tecnologiche completamente interrati di superficie utile coperta non superiore a mq. 6,00, con la possibilità di prevedere una parete scoperta per l’accesso, avente superficie non superiore a mq. 6,00;

5) installazione di pannelli solari con serbatoio di accumulo esterno o, relativamente alle zone A, senza serbatoio di accumulo;

6) installazione di serbatoi di gpl diversi da quelli di cui alla lettera a), punto 10), purché adeguatamente schermati con essenze vegetali autoctone;

7) tende aggettanti su spazi pubblici o di uso pubblico;

8) strutture leggere aggettanti su terrazze, balconi, logge e cavedi;

9) installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nei limiti di cui all’articolo 12, comma 5 del D.Lgs. 387/2003 e d.m. 19 febbraio 2007 e relative disposizioni regionali; c) opere pertinenziali ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e), punto 6) della l.r. 1/2004 sottoposti a permesso di costruire:

1) le tettoie, le pergole, i gazebo, i manufatti per barbecue e per il ricovero di animali domestici o di compagnia aventi caratteristiche superiori rispetto a quelle di cui alla lettera a), punti 6) e 11), per una superficie utile coperta non superiore a mq. 20,00 e di altezza non superiore a metri lineari 2,40, di pertinenza di edifici residenziali e per attività di tipo ricettivo, agrituristico, sportive, ricreative e servizi;

2) le cabine idriche, le centrali termiche ed elettriche o di accumulo di energia dimensionate in base alle esigenze dell’edificio principale;

3) i parcheggi o autorimesse da destinare a servizio di singole unità immobiliari da realizzare nel sottosuolo o al piano terreno dei fabbricati esistenti, ai sensi dell’articolo 9, comma 1 della l. 122/1989, che comportano deroga agli strumenti urbanistici, con esclusione delle zone agricole;

4) manufatti per impianti tecnologici a rete o puntuali emergenti dal terreno, aventi dimensioni eccedenti quelle di cui alla lettera a), punto 1);

5) i muri di sostegno;

6) recinzioni, muri di cinta e cancellate di qualunque tipo che fronteggiano strade o spazi pubblici o recinzioni necessarie alle imprese agricole, che interessino superficie superiore a mq. 3.000, purché esclusivamente a protezione di attrezzature, impianti o allevamenti anche allo stato brado o semibrado;

7) i locali strettamente necessari per i serbatoi, per le cisterne per l’accumulo di acque piovane completamente interrati con la possibilità di prevedere una parete scoperta per l’accesso avente superficie non superiore a metri quadrati 6,00;

8) gli impianti sportivi e ricreativi al servizio delle abitazioni o delle attività di tipo ricettivo, agrituristico o servizi di dimensione eccedenti quelle previste alla lettera b), punto 4);

9) nelle zone agricole, i servizi igienici a servizio delle aree di sosta dei campeggiatori per le attività agrituristiche di cui all’articolo 4, commi 3 e 4 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28, nei limiti di metri quadrati 20,00 di superficie utile coperta.

 

     Art. 22. (Definizione di edificio esistente)

1. Si definiscono edifici quelli presenti sul territorio comunale e legittimati da titolo abilitativo o già esistenti alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 o per quelli anteriori, se già esistenti alla data di entrata in vigore di normative che prevedevano l’obbligo di atti autorizzatori per realizzare interventi edilizi.

2. Ai fini di cui al comma 1 perché l’edificio possa essere considerato esistente è necessaria la presenza delle opere strutturali, tali da rendere bene individuabile la consistenza dell’edificio stesso.

3. La destinazione d’uso dell’edificio è determinata con le modalità previste all’articolo 33, comma 2 della l.r. 1/2004.

4. Quando l’edificio non è individuabile nella sua interezza originaria, perché parzialmente diruto o fatiscente, sempreché siano presenti gran parte degli elementi strutturali di cui al comma 2, la sua consistenza, in assenza di chiari elementi tipologici e costruttivi è definita dai seguenti elementi, sempreché sufficienti a determinare la consistenza edilizia e l’uso dei manufatti:

a) studi e analisi storico-tipologiche supportate anche da documentazioni catastali o archivistiche;

b) documentazione fotografica;

c) atti pubblici di compravendita;

d) certificazione catastale.

5. Resta invariato quanto previsto:

a) all’articolo 11 dell’allegato “A” della delibera della Giunta regionale 19 marzo 2007, n. 420 in merito alla ricostruzione di parte di edifici con valore storico ed architettonico;

b) dall’allegato “A” della delibera della Giunta regionale 14 settembre 1998, n. 5180 in materia di riparazione dei danni causati dagli eventi sismici.

 

CAPO V

DISTANZE

 

     Art. 23. (Distanze tra edifici - De)

1. Per distanza tra edifici deve intendersi il minor segmento orizzontale congiungente le pareti fronteggianti in senso orizzontale. La distanza si applica quando le pareti sono fronteggianti per oltre metri lineari 1,00.

2. Negli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) della l.r. 1/2004 le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti.

3. Nei centri e nuclei storici (zone di tipo A di cui al d.m. 1444/1968) per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f) e all’articolo 13, comma 1, lettera c) della l.r. 1/2004, o per eventuali nuove costruzioni ammesse, le distanze tra gli edifici rispettano le disposizioni del codice civile.

4. Per tutti gli altri interventi edilizi diversi da quelli indicati ai commi 2 e 3 sono prescritte distanze minime tra edifici, con l’esclusione di muri di contenimento del terreno e di delimitazione del confine di proprietà, come di seguito indicati:

a) nelle zone di tipo B ed E, di cui al d.m. 1444/1968, metri lineari 10,00 tra pareti di edifici finestrate o non finestrate o porticate, salvo distanze maggiori previste dallo strumento urbanistico generale;

b) nelle zone di tipo C, D, F di cui al d.m. 1444/1968, la misura non inferiore all’altezza dell’edificio più alto e comunque non inferiore a metri lineari 10,00, tra pareti di edifici finestrate o non finestrate o porticate, salvo distanze maggiori previste dallo strumento urbanistico generale;

c) nei casi di sopraelevazione di edifici esistenti, le distanze possono essere inferiori a metri lineari 10,00 purché non risultino inferiori all’altezza dell’edificio più alto;

d) nei casi di edifici pertinenziali della stessa proprietà dell’edificio principale, non sono previste distanze minime;

e) tra edifici di proprietà diversa che costituiscono opere pertinenziali realizzate in applicazione dell’articolo 21, comma 2, lettere b) e c), aventi altezza non superiore a metri lineari 2,40, la misura di metri lineari 6,00. Dalle pareti di tali edifici non si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b).

5. Il regolamento comunale per l’attività edilizia stabilisce le distanze minime tra gli edifici residenziali o per attività ricettive, direzionali o servizi rispetto a edifici, strutture o infrastrutture che hanno rilevanza sotto il profilo del rischio ambientale, igienico sanitario e della sicurezza.

6. La distanza minima tra muri di contenimento del terreno anche a sostegno di terrapieni artificiali, rispetto a pareti di edifici di proprietà diversa non può essere inferiore all’altezza del muro di sostegno stesso, qualora questo superi metri lineari 2.

7. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 41, comma 2 della l.r. 1/2004 in materia di interventi edilizi di prevenzione sismica. Ai fini della distanza tra edifici esistenti non si computano gli extraspessori murari finalizzati al comfort ambientale e al risparmio energetico necessari alla realizzazione di rivestimenti termici esterni nei limiti di spessore di cm 5.

8. Per le opere pertinenziali di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e quelle di cui all’articolo 38, comma 1 della l.r. 1/2004, nonché per le opere volte all’eliminazione delle barriere architettoniche, trovano applicazione le disposizioni del codice civile.

 

     Art. 24. (Distanze dai confini - Dc)

1. Per distanza dai confini deve intendersi il segmento orizzontale valutato in senso radiale, tra il perimetro dell'edificio di cui all'articolo 9 ed il confine.

2. Per gli interventi edilizi sono prescritte le distanze minime come di seguito indicate:

a) dai confini: metri lineari 5 nel caso di edifici con altezza superiore a 2,40 metri lineari;

b) dai confini: metri lineari 3,00 nel caso di edifici che costituiscono opere pertinenziali realizzate in applicazione dell’articolo 21, comma 2, lettere b) e c), aventi altezza non superiore a metri lineari 2,40;

c) dai comparti o ambiti o zone edificabili a destinazione pubblica previste dallo strumento urbanistico: metri lineari 5,00;

d) nel caso di locali o strutture realizzati completamente al di sotto del livello del terreno sistemato debbono essere posti a distanza dal confine non inferiore a metri lineari 1,50, indipendentemente dall’altezza e dal numero dei piani interrati. Per i manufatti e gli impianti tecnologici a rete o puntuali, completamente interrati non è prescritta alcuna distanza dal confine di proprietà fatte salve normative in materia igienico–sanitaria e di sicurezza;

e) fatto salvo quanto previsto al comma 4, non sono previste distanze minime dai confini per la realizzazione di muri di contenimento del terreno anche a sostegno di terrapieni artificiali fino a m. 2,00 di altezza anche volti a delimitare confini di proprietà. Per la realizzazione dei muri di contenimento di cui sopra, aventi altezza superiore a ml. 2,00, è prevista una distanza minima dal confine pari all’altezza del muro eccedente i metri lineari 2,00, ferma restando la possibilità di realizzare recinzioni e ringhiere in struttura leggera alla sommità del muro medesimo.

3. Per gli edifici e manufatti realizzati entro e fuori terra la distanza dai confini di cui ai commi 1 e 2 e dai confini stradali, può essere definita da un accordo tra i proprietari, da presentare al comune, fermo restando il rispetto di quelle di cui all’articolo 23.

4. Le distanze dai confini indicate al comma 1 possono essere ridotte, rispetto a piazze o altri spazi pubblici o parcheggi, mediante approvazione di piano attuativo con previsioni planivolumetriche che comprenda tutti gli immobili e le aree interessate.

5. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 41, comma 2 della l.r. 1/2004 in materia di interventi edilizi di prevenzione sismica. Ai fini della distanza dai confini non si computano gli extraspessori murari finalizzati al comfort ambientale e al risparmio energetico di edifici esistenti necessari alla realizzazione di rivestimenti termici esterni nei limiti di spessore di cm 5.

6. Per le strutture a sbalzo non chiuse, quali balconi, terrazze, scale e simili, la sporgenza massima dovrà distare dal confine di proprietà non meno di metri lineari 3,00.

7. Per le opere pertinenziali di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e quelle di cui all’articolo 38, comma 1 della l.r. 1/2004, nonché per le opere volte all’eliminazione della barriere architettoniche, trovano applicazione le disposizioni del codice civile.

 

     Art. 25. (Distanze dalle strade - Ds)

1. La distanza dalla strada è il segmento orizzontale, valutato in senso radiale, tra il perimetro dell'edificio di cui all'articolo 9 ed il confine della sede stradale, completa degli elementi di cui all’articolo 3, comma 3.

2. All’interno dei centri abitati le distanze minime non derogabili tra edifici ed il confine stradale sono previste nel PRG e/o nel regolamento comunale per l’attività edilizia. La distanza minima è stabilita in metri lineari 5.

3. In caso di ampliamento, anche interrato, o sopraelevazione degli edifici esistenti a distanza dalla strada inferiore a quelle derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, le nuove opere non possono ridurre le distanze esistenti, salvo eventuale accordo con l’ente proprietario della strada.

4. Le opere di recinzione di ogni tipo e le opere di sostegno dei terreni o la realizzazione di manufatti di arredo di ogni tipo e dimensione nel caso in cui fronteggino strade pubbliche o di uso pubblico posti all’esterno dei centri abitati, debbono essere arretrate almeno metri lineari 6,00 dall’asse stradale e di metri lineari 4,50 in caso di strade vicinali fatte salve le maggiori distanze stabilite dal regolamento comunale per l’attività edilizia e da normative nazionali e regionali.

5. Le distanze di cui al comma 2 possono essere ridotte nel caso di edifici pubblici mediante approvazione di piano attuativo con previsioni planivolumetriche che comprenda tutti gli immobili e le aree interessate.

6. Il regolamento comunale per l’attività edilizia stabilisce le norme per l’arretramento delle opere di recinzione e di sostegno dei terreni da strade pubbliche o di uso pubblico, poste all’interno dei centri abitati o degli insediamenti, previsti dallo strumento urbanistico generale, salvo quanto previsto al comma 4.

 

CAPO VI

NORME FINALI

 

     Art. 26. (Volume urbanistico di un edificio)

1. Qualora lo strumento urbanistico generale utilizzi indici volumetrici, il calcolo delle quantità urbanistiche ammesse si effettua applicando detti indici alla superficie fondiaria o territoriale di cui agli articoli 2 e 5.

2. Ai fini del rispetto della densità dello strumento urbanistico generale, il volume degli edifici è quello fuori terra e quello derivante dalle pareti laterali scoperte di piani seminterrati.

3. Il conteggio del volume di un edificio si effettua moltiplicando la superficie utile coperta dei singoli piani per la relativa altezza media ponderale.

4. L’altezza media ponderale di ogni piano è determinata dal rapporto tra la somma delle superfici delle pareti laterali scoperte ed il perimetro, calcolando le altezze come previsto agli articoli 18 e 19.

5. La superficie utile coperta dei singoli piani è computata con le stesse modalità, limitazioni, criteri previsti all’articolo 17.

6. Gli indici di edificabilità territoriale o fondiaria previsti dagli strumenti urbanistici generali vigenti possono essere ricondotti rispettivamente a indice di utilizzazione territoriale o fondiario di cui agli articoli 2 e 5, dividendo gli stessi indici volumetrici per 3, fatto salvo quanto previsto all’articolo 32, comma 2, lettera e) della l.r. 11/2005 con riferimento alle norme per il territorio agricolo [2].

7. Le opere o i manufatti non incidenti, ai sensi dell'articolo 18, sulla valutazione dell'altezza non si computano nella superficie utile coperta e nel volume di un edificio.

8. Il coefficiente di conversione volumetrica per il quale occorre moltiplicare il valore in metri quadrati della superficie utile coperta per ottenere il valore in metri cubi di un edificio viene stabilito pari a 3,00.

 

     Art. 27. (Norme finali e transitorie)

1. Sono fatte salve le previsioni vigenti di strumenti urbanistici generali riferite alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, lettera g) della l.r. 31/1997 e all’articolo 4, comma 2, lettera g) della l.r. 11/2005, ovvero di piani attuativi adottati alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del presente regolamento.

2. Sono fatte salve, fino al 31 dicembre 2009, le modalità per definire le altezze massime, le superfici utili coperte e il volume degli edifici qualora siano contenute nello strumento urbanistico generale approvato alla data di pubblicazione nel BUR del presente regolamento.

3. Qualora le disposizioni di cui al presente regolamento siano contenute, in tutto o in parte, negli elaborati dello strumento urbanistico generale, l'adeguamento al presente regolamento avviene senza la necessità di varianti, ma con le modalità di approvazione del regolamento comunale per l'attività edilizia.

4. Per la definizione di edificio ai fini degli articoli 17 e 21 si fa riferimento a quanto stabilito all’articolo 32, comma 2, lettera f) della l.r. 11/2005.

5. Fino alla definizione delle distanze tra edifici ed il confine stradale come previsto all’articolo 25, comma 2, si applicano le disposizioni dell’articolo 9, comma 2, primo periodo del d.m. 1444/1968.

6. Per gli interventi previsti da istanze di piani attuativi o di titoli abilitativi, presentati al comune e dichiarati ricevibili alla data di pubblicazione nel BUR delle presenti norme regolamentari, trovano applicazione le corrispondenti normative previgenti.

7. Qualora il vigente regolamento comunale per l’attività edilizia contenga norme a valenza urbanistica incidenti sulle superfici utili coperte, sul volume o sulle altezze massime delle zone omogenee dello strumento urbanistico generale vigente, tali norme possono essere trasferite nelle normative tecniche di attuazione delle zone o degli ambiti del P.R.G. interessati senza necessità di variante urbanistica ma con le procedure di cui all’art. 18, comma 2 della l.r. 11/2005.

8. In applicazione del comma 4 dell’art. 11 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115, le presenti norme regolamentari in materia di volumi, superfici, rapporti di copertura, distanze minime e altezze degli edifici, nonché di titoli abilitativi concernenti le opere pertinenziali, sono integrate con le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 dello stesso art. 11 del decreto legislativo, per le finalità ivi previste.


[1] Abrogato dall'art. 144 del R.R. 18 febbraio 2015, n. 2.

[2] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 3 dicembre 2008, n. 55.