§ 3.2.145 – L.R. 26 maggio 2004, n. 8.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:26/05/2004
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Integrazioni all’articolo 1).
Art. 2.  (Modificazioni all’articolo 2).
Art. 3.  (Modificazioni all’articolo 3).
Art. 4.  (Integrazioni all’articolo 4).
Art. 5.  (Modificazioni all’articolo 5).
Art. 6.  (Modificazioni all’articolo 6).
Art. 7.  (Modificazioni ed integrazioni all’articolo 8).
Art. 8.  (Modificazioni all’articolo 9).
Art. 9.  (Modificazioni all’articolo 10).
Art. 10.  (Modificazioni ed integrazioni all’articolo 12).
Art. 11.  (Integrazioni all’articolo 13).
Art. 12.  (Modificazioni ed integrazioni all’articolo 15).
Art. 13.  (Modificazioni all’articolo 19).
Art. 14.  (Modificazioni all’articolo 20).
Art. 15.  (Modificazioni all’articolo 22).
Art. 16. 
Art. 17.  (Norma Finanziaria).
Art. 18.  (Norma finale).


§ 3.2.145 – L.R. 26 maggio 2004, n. 8. [1]

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi.

(B.U. 9 giugno 2004, n. 24).

 

Art. 1. (Integrazioni all’articolo 1).

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 sono aggiunti i seguenti:

     “1 bis. La Regione tutela il patrimonio tartuficolo umbro con:

     a) la certificazione della micorrizzazione con tartufo dell’Umbria delle piante tartufigene commercializzate nella regione;

     b) l’adozione di un marchio di qualità del tartufo bianco e del tartufo nero dell’Umbria.

     1 ter. La Regione tutela e valorizza il patrimonio tartuficolo naturale e ne favorisce la ricerca libera ai sensi dell’articolo 2.”.

 

     Art. 2. (Modificazioni all’articolo 2).

     1. L’articolo 2 della l.r. 6/1994 è sostituito dal seguente:

     “Art. 2. (Ambiti in cui la raccolta è libera).

     1. La raccolta dei tartufi è libera:

     a) nei boschi, nei terreni non coltivati e lungo le sponde e gli argini dei corsi d'acqua classificati pubblici dalla vigente normativa;

     b) nei parchi e nelle oasi, con esclusione delle zone di “riserva integrale” come definite dalla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, nonché nelle aree demaniali, nelle zone di ripopolamento e cattura, zone addestramento cani; [2]

     c) nelle Aziende faunistico-venatorie e nelle Aziende agro-turistico-venatorie nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di caccia chiusa, con modalità di accesso definite dalla Giunta regionale sentite le associazioni ed il legale rappresentante dell’ente gestore o dell’azienda proprietaria.”. [3]

 

     Art. 3. (Modificazioni all’articolo 3).

     1. Al comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 6/1994, le parole: “Sono fatte salve le tabellazioni già apposte.” sono soppresse.

 

     Art. 4. (Integrazioni all’articolo 4).

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 6/1994 sono aggiunti i seguenti:

     “2 bis. Per presenza diffusa si intende una quantità minima di tartufi pari a due chilogrammi per ettaro durante il periodo di raccolta della specie.

     2 ter. Il requisito della presenza diffusa del tartufo ai fini del riconoscimento di tartufaia controllata è accertato dalla Commissione con il cane addestrato, durante il periodo della raccolta, mediante controlli a campione.

     2 quater. La superficie massima delle tartufaie controllate non può superare i tre ettari.

     2 quinquies. Nei confronti di eventuali consorzi od altre forme associative tra aventi titolo alle tartufaie controllate, comunque tra loro confinanti, il limite di cui al comma 2 quater è elevato a quindici ettari.”.

 

     Art. 5. (Modificazioni all’articolo 5).

     1. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 6/1994, le parole: “piano quinquennale” sono sostituite dalle parole: “piano triennale”.

     2. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 6/1994 le parole: “tre anni” sono sostituite dalle parole: “un anno”.

     3. Al comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 6/1994 la parola: “quinquennale” è sostituita dalla parola: “triennale”.

 

     Art. 6. (Modificazioni all’articolo 6).

     1. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 6/1994 le parole: “lire 50.000” sono sostituite dalle parole: “euro 26,00”.

 

     Art. 7. (Modificazioni ed integrazioni all’articolo 8).

     1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 6/1994 le parole: “idonee piante tartufigene” sono sostituite dalle parole: “piante tartufigene con micorrizzazione garantita e controllata per campionamento”.

     2. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 6/1994 è aggiunto il seguente:

     “1 bis. Le tartufaie coltivate possono essere autorizzate esclusivamente nelle zone vocate come da apposita mappatura di cui all’articolo 19.”.

 

     Art. 8. (Modificazioni all’articolo 9).

     1. Alla lett. b) del comma 2, dell’articolo 9 della l.r. 6/1994 la parola: “quinquennale” è sostituita dalla parola: “triennale”.

 

     Art. 9. (Modificazioni all’articolo 10).

     1. I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 10 della l.r. 6/1994 sono abrogati.

     2. Il comma 6 dell’articolo 10 della l.r. 6/1994 è sostituito dal seguente:

     “6. L’accesso alle zone di cui alla lett. c) del comma 1 dell’articolo 2 non può essere subordinato al pagamento di tasse, canoni o corrispettivi di alcun genere.”.

 

     Art. 10. (Modificazioni ed integrazioni all’articolo 12).

     1. Le lett. a) e d) del comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 6/1994, sono così sostituite:

     “a) dalla ultima domenica di settembre al 31 dicembre: il Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;

     d) dall’ultima domenica di maggio al 31 agosto: Tuber aestivum Vitt detto volgarmente tartufo d’estate o scorsone.”.

     2. Al comma 4 dell’art. 12 della l.r. 6/94 la frase: “da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima della levata del sole” è sostituita dalla seguente: “da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima della levata del sole.”.

     3. Dopo il comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 6/1994 sono aggiunti i seguenti:

     “4 bis. La levata del sole ed il tramonto sono indicati nella sottostante tabella:

 

MESE

GIORNO

SORGE

TRAMONTA

 

 

Gennaio

 

1-14

 

7,40

 

16,47

 

15-31

 

7,38

 

17,01

 

 

Febbraio

 

1-14

 

7,25

 

17,22

 

15-28

 

7,09

 

17,40

 

 

Marzo

 

1-14

 

6,48

 

17,58

 

15-31

 

6,25

 

18,14

 

 

Aprile

 

1-14

 

5,56

 

18,33

 

15-30

 

5,33

 

18,48

 

 

Maggio

 

1-14

 

5,09

 

19,06

 

15-31

 

4,52

 

19,21

 

 

Giugno

 

1-14

 

4,39

 

19,36

 

15-30

 

4,36

 

19,45

 

 

Luglio

 

1-14

 

4,39

 

19,47

 

15-31

 

4,48

 

19,42

 

 

Agosto

 

1-14

 

5,04

 

19,28

 

15-31

 

5,18

 

19,10

 

 

Settembre

 

1-14

 

5,36

 

18,44

 

15-30

 

5,50

 

18,20

 

 

Ottobre

 

1-14

 

6,07

 

17,52

 

15-31

 

6,23

 

17,29

 

 

Novembre

 

1-14

 

6,43

 

17,04

 

15-30

 

7,00

 

16,49

 

 

Dicembre

 

1-14

 

7,19

 

16,39

 

15-31

 

7,32

 

16,38

 

     4 ter. Nel periodo di vigenza dell’ora legale gli orari indicati sono posticipati di un’ora.”.

     4. I commi 8 e 9 dell’articolo 12 della l.r. 6/1994 sono sostituiti dai seguenti:

     “8. In relazione all’andamento climatico stagionale, su proposta delle Comunità Montane, la Giunta regionale può introdurre variazioni al calendario di raccolta dandone adeguata pubblicità.

     9. La Comunità Montana, qualora sia necessaria la razionalizzazione della raccolta al fine di evitare gravi danni al patrimonio tartufigeno, alla struttura chimico-fisica del terreno nonché al patrimonio boschivo o per altri gravi motivi, può limitare o sospendere temporaneamente la raccolta.”.

 

     Art. 11. (Integrazioni all’articolo 13).

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 6/1994, è aggiunto il seguente:

     “2 bis. Per facilitare la conoscenza delle materie indicate al comma 2, le Comunità Montane e le Associazioni Tartufai possono organizzare appositi corsi.”.

 

     Art. 12. (Modificazioni ed integrazioni all’articolo 15).

     1. Dopo la lett. f) del comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 6/1994, è aggiunta la seguente:

     “f bis). La costituzione di zone sperimentali a gestione speciale previo accordo tra le Comunità Montane e le Associazioni Tartufai.”.

     2. Il comma 5 dell’articolo 15 della l.r. 6/1994, è sostituito dal seguente:

     “5. L’Azienda costituita ai sensi dell’articolo 112, comma 6 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, cura la produzione di piante tartufigene certificate con le modalità stabilite con la presente legge.”.

 

     Art. 13. (Modificazioni all’articolo 19).

     1. L’articolo 19 della l.r. 6/1994 è sostituito dal seguente:

     “Art. 19. (Zone geografiche).

     1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, le Comunità Montane, anche in collaborazione con le Associazioni Tartufai, effettuano la mappatura in scala 1:25.000 delle zone particolarmente vocate alla diffusione della tartuficoltura.

     2. I Comuni possono inserire tali aree nel Piano Regolatore Generale quali zone di particolare rispetto naturalistico.

     3. Nelle aree particolarmente vocate è vietato il taglio di specie arboree ed erbacee per almeno tre metri lungo le sponde dei corsi d’acqua ed è vietato qualsiasi intervento di modifica dei fossi e dei corsi d’acqua.”.

 

     Art. 14. (Modificazioni all’articolo 20).

     1. Al comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 6/1994:

     a) le parole: “da lire 300.000 a lire 3.000.000”, sono sostituite dalle parole: “da euro 155,00 a euro 1.549,00”;

     b) le parole: “da lire 100.000 a lire 1.000.000” sono sostituite dalle parole: “da euro 52,00 a euro 516,00”;

     c) le parole: “da lire 10.000 a lire 100.000” sono sostituite dalle parole: “da euro 5,00 a euro 52,00”;

     d) le parole: “da lire 10.000 a lire 100.000” sono sostituite dalle parole: “da euro 5,00 a euro 52,00”;

     e) le parole: “da lire 10.000 a lire 100.000” sono sostituite dalle parole: “da euro 5,00 a euro 52,00”;

     f) le parole: “da lire 500.000 a lire 5.000.000” sono sostituite dalle parole: “da euro 258,00 a euro 2.582,00”;

     g) le parole: “da lire 500.000 a lire 5.000.000” sono sostituite dalle parole: “da euro 258,00 a euro 2.582,00”;

     h) le parole: “da lire 10.000 a lire 100.000” sono sostituite dalle parole: “da euro 5,00 a euro 52,00”;

     i) le parole: “da lire 300.000 a lire 3.000.000” sono sostituite dalle parole: “da euro 155,00 a euro 1.549,00”;

     l) le parole: “da lire 100.000 a lire 1.000.000” sono sostituite dalle parole: “da euro 52,00 a euro 516,00”;

     m) le parole: “da lire 500.000 a lire 5.000.000” sono sostituite dalle parole: “da euro 258,00 a euro 2.582,00”;

     n) le parole: “da lire 1.000.000 a lire 10.000.000” sono sostituite dalle parole: “da euro 516,00 a euro 5.165,00”;

     o) le parole: “da lire 500.000 a lire 5.000.000” sono sostituite dalle parole: “da euro 258,00 a euro 2.582,00”;

     p) le parole: “da lire 500.000 a lire 5.000.000” sono sostituite dalle parole: “da euro 258,00 a euro 2.582,00”;

     q) le parole: “da lire 10.000 a lire 100.000” sono sostituite dalle parole: “da euro 5,00 a euro 52,00”;

     r) le parole: “da lire 500.000 a lire 5.000.000” sono sostituite dalle parole: “da euro 258,00 a euro 2.582,00”;

     s) le parole: “da lire 300.000 a lire 3.000.000” sono sostituite dalle parole: “da euro 155,00 a euro 1.549,00”;

     t) le parole: “da lire 300.000 a lire 3.000.000” sono sostituite dalle parole: “da euro 155,00 a euro 1.549,00”;

     u) le parole: “da lire 20.000 a lire 200.000” sono sostituite dalle parole: “da euro 10,00 a euro 103,00”;

     v) le parole: “da lire 50.000 a lire 500.000” sono sostituite dalle parole: “da euro 25,00 a euro 258,00”;

     z) le parole: “da lire 5.000 a lire 50.000” sono sostituite dalle parole: “da euro 3,00 a euro 26,00.” [4].

     2. Il comma 6 dell’articolo 20 della l.r 6/1994 è sostituito dal seguente:

     “6. I provvedimenti di sospensione o di revoca delle autorizzazioni sono adottati dalla Comunità Montana con contestuale invio di copia del provvedimento al Servizio Programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana della Regione.”.

 

     Art. 15. (Modificazioni all’articolo 22).

     1. Il comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 6/1994 è sostituito dal seguente:

     “4. Il sessanta per cento dei proventi derivanti dalla tassa di concessione e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all’articolo 20 spettano alle Comunità Montane, che li utilizzano per interventi di tutela, di miglioramento e valorizzazione nel settore della tartuficoltura e di sostegno all’attività delle Associazioni Tartufai.”.

 

     Art. 16.

     1. Dopo l’articolo 22 della l.r. 6/1994 è aggiunto il seguente:

     “Art. 22 bis. (Norme regolamentari).

     1. La Regione emana entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge norme regolamentari per l’attuazione della stessa, sentita la competente Commissione consiliare.”.

 

     Art. 17. (Norma Finanziaria).

     1. Al finanziamento della minore entrata quantificata in ottantamila euro con imputazione all’UPB 1.01.001 (Cap. 100) parte entrata per l’anno 2004 e successivi, derivante dall’applicazione dell’art. 22, comma 4 della l.r. 6/94, così come sostituito dall’art. 15 della presente legge si provvede con riduzione di pari importo dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 con imputazione alla UPB 07.1.013 (Cap. 4190/6260) del Bilancio Parte Spesa.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a norma della vigente legge regionale di contabilità ad apportare le conseguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa, al Bilancio regionale.

 

     Art. 18. (Norma finale).

     1. La Commissione di cui all’articolo 6 della l.r. 6/1994 effettua la verifica delle tartufaie controllate, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e, qualora accerti l’inesistenza del requisito della presenza diffusa pari a due chilogrammi per ettaro, propone la revoca del riconoscimento alla competente Comunità Montana.

     2. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, le tartufaie controllate costituite precedentemente dovranno essere riperimetrate.


[1] Abrogata dall'art. 225 della L.R. 9 aprile 2015, n. 12.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 1 giugno 2006, n. 212, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 1 giugno 2006, n. 212, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera.

[4] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 22 settembre 2004, n. 39.