§ 4.6.44 - L.R. 18 agosto 1989, n. 25. - Disposizioni relative al
rifinanziamento delle attività di ripristino e di ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.6 calamità naturali
Data:18/08/1989
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla l.r. 20 agosto 1987 n. 41. (Omissis).
Art. 2.  Modifiche alle leggi regionali 1 luglio 1981, n. 34, 31 maggio 1982, n. 26 e 25 gennaio 1989, n. 7. (Omissis).
Art. 3.  Integrazione della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis).
Art. 4.  Interventi per il trasferimento di abitati.
Art. 5.  Rifinanziamento interventi per il consolidamento di abitati.
Art. 6.  Rifinanziamento provvidenze a favore di privati ed Enti pubblici economici.
Art. 7.  Ulteriori contributi a favore dei Comuni e degli Enti pubblici non economici.
Art. 8.  Ulteriori contributi per spese tecniche.
Art. 9.  Ulteriori autorizzazioni per spese a carattere amministrativo e per l'esercizio delle funzioni delegate.
Art. 10.  Ulteriore autorizzazione di spesa per smontaggio, trasporto e deposito di alloggi prefabbricati.
Art. 11.  Integrazione articolo 6 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20.
Art. 12.  Disposizione generale.
Art. 13.  Fondo Sviluppumbria.
Art. 14.  Apporto al fondo di garanzia per il capitale di rischio (PIM).
Art. 15.  Apporto al fondo di garanzia per il credito a medio termine (PIM).
Art. 16.  Interventi nei settori agricolo, zootecnico, agrituristico, forestale, faunistico e dell'acquacoltura.
Art. 17.  Interventi nel settore della ricettività alberghiera ed extralberghiera.
Art. 18.  Interventi nel settore delle strutture del turismo rurale.
Art. 19.  Recupero Terme Bagni di Triponzo.
Art. 20.  Interventi sulla struttura di Forca Canapine.
Art. 21.  Itinerari turistici e aree attrezzate pluriuso.
Art. 22.  Carta geologica della Valnerina.
Art. 23.  Teatri storici della Valnerina.
Art. 24.  Sistema archivistico della Valnerina.
Art. 25.  Centro per la documentazione e la ricerca antropologica nella Valnerina.
Art. 26.  Infrastrutture per la mobilità alternativa.
Art. 27.  Programma di metanizzazione.
Art. 28.  Fondo a favore dei Comuni per la costruzione o ripristino di centraline idroelettriche.
Art. 29.  Norma finale.
Art. 30.  Accantonamento.
Art. 31.  Sostituzione in caso di inadempienza.
Art. 32.  (Omissis).


§ 4.6.44 - L.R. 18 agosto 1989, n. 25. - Disposizioni relative al

rifinanziamento delle attività di ripristino e di ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979, nonché per il proseguimento dell'azione integrata di cui all'art. 3 della l.r. 30 aprile 1985, n. 40.

(B.U. n. 35 del 28 agosto 1989).

 

 

TITOLO I

Rifinanziamento delle attività di ripristino e di ricostruzione delle opere

e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979

 

Art. 1. Modifiche alla l.r. 20 agosto 1987 n. 41. (Omissis).

 

     Art. 2. Modifiche alle leggi regionali 1 luglio 1981, n. 34, 31 maggio 1982, n. 26 e 25 gennaio 1989, n. 7. (Omissis).

 

     Art. 3. Integrazione della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis).

 

     Art. 4. Interventi per il trasferimento di abitati.

     1. Il fondo di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, è incrementato di lire 5.500.000.000 in termini di competenza e di lire 1.000.000.000 in termini di cassa, con iscrizione al cap. 8906 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1989, anche per consentire ai Comuni di effettuare le concessioni contributive agli aventi diritto, di cui al terzo comma dello stesso articolo 17, che abbiano optato per le provvidenze di cui alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34.

 

     Art. 5. Rifinanziamento interventi per il consolidamento di abitati.

     1. Per gli interventi di cui all'articolo 16 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, è autorizzato lo stanziamento di lire 150.000.000 in termini di competenza e di cassa, con iscrizione al cap. 8905 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1989.

 

     Art. 6. Rifinanziamento provvidenze a favore di privati ed Enti pubblici economici.

     1. Per le finalità di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 31.600.000.000 in termini di competenza e di lire 7.510.000.000 in termini di cassa, con iscrizione al cap. 7043 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1989.

 

     Art. 7. Ulteriori contributi a favore dei Comuni e degli Enti pubblici non economici.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 27 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 17.577.500.000 in termini di competenza e di lire 3.000.000.000 in termini di cassa, con iscrizione al cap. 8907 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1989.

 

     Art. 8. Ulteriori contributi per spese tecniche.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 13 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20, è disposto un ulteriore finanziamento di lire 600.000.000 in termini di competenza e di lire 200.000.000 in termini di cassa, con iscrizione al cap. 5875 dello stato di previsione della spesa nel bilancio regionale 1989.

     2. Nei limiti dei fondi disponibili la Giunta regionale provvede a predisporre un piano di spesa, sulla base delle preventive documentate esigenze dei Comuni, da rappresentarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9. Ulteriori autorizzazioni per spese a carattere amministrativo e per l'esercizio delle funzioni delegate.

     1. Sono autorizzati i seguenti ulteriori stanziamenti in termini di competenza e di cassa sullo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1989:

     a) lire 300.000.000 sul cap. 465 per le finalità di cui all'articolo 50, comma 15, lett. b) della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34;

     b) lire 500.000.000 sul cap. 5807 per le finalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34;

     c) lire 163.750.000 sul cap. 5877 per le finalità di cui all'articolo 42, comma 2, della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34;

     d) lire 1.213.750.000 sul cap. 5993 per le finalità di cui all'articolo 46 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34.

     2. Lo stanziamento di lire 1.000.000.000 previsto al cap. 285 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1989 per le finalità di cui all'articolo 28, comma 2, della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, è finanziato con i fondi di cui alla presente legge. E' eliminata la corrispondente previsione di lire 1.000.000.000 di cui al cap. 1894 dell'entrata dello stesso bilancio.

     3. La descrizione del cap. 285 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1989 è così sostituita: «Spesa per il personale adibito alle attività di ricostruzione nelle zone della Valnerina colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi».

 

     Art. 10. Ulteriore autorizzazione di spesa per smontaggio, trasporto e deposito di alloggi prefabbricati.

     1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, lettera g), della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 1.278.000.000 in termini di competenza e di lire 300.000.000 in termini di cassa a carico del cap. 1501 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1989.

 

     Art. 11. Integrazione articolo 6 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20.

     1. All'ultimo comma dell'articolo 6 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20, così come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 28, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

 

TITOLO II

    Finanziamento aggiuntivo a favore del progetto integrato Valnerina

 

     Art. 12. Disposizione generale.

     1. Con le norme previste nel presente titolo si dispongono - in conformità del Piano regionale di sviluppo 1988/1990, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 893 del 14 febbraio 1989 - ulteriori interventi per il proseguimento dell'azione integrata di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 40 (Progetto Integrato Valnerina - PIV).

 

     Art. 13. Fondo Sviluppumbria.

     1. Il fondo istituito con l'articolo 17 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 40, è integrato di lire 5.000.000.000 in termini di competenza e di cassa, con iscrizione al cap. 9508 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1989.

     2. Gli interessi prodotti dallo stanziamento di cui al primo comma vanno ad incrementare il predetto fondo.

     3. La Sviluppumbria, per le spese connesse alle funzioni di cui all'articolo 17 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 40, può accedere al fondo di cui al primo comma.

 

     Art. 14. Apporto al fondo di garanzia per il capitale di rischio (PIM).

     1. E' autorizzata per l'anno 1989 la spesa di lire 600.000.000 in termini di competenza e di cassa per il conferimento regionale al fondo di garanzia per il capitale di rischio di cui al PIM Umbria (sottoprogramma 2, misura 1), con iscrizione al cap. 9457 istituito in bilancio con la legge regionale 19 luglio 1988, n. 22, alla voce n. 8080, di nuova istituzione, denominata: «Finanziamento con fondi articolo 17, comma 7, legge 11 marzo 1988, n. 67». La somma suddetta è finalizzata ad interventi per iniziative localizzate nel territorio della Comunità montana della Valnerina e nei comuni di Ferentillo, Arrone e Montefranco.

 

     Art. 15. Apporto al fondo di garanzia per il credito a medio termine (PIM).

     1. E' autorizzata per l'anno 1989 la spesa di lire 62.000.000 in termini di competenza e di cassa per il conferimento regionale al fondo di garanzia per il credito a medio termine, di cui al PIM Umbria (sottoprogramma 2, misura 2/b), con iscrizione al cap. 9516 istituito in bilancio con la legge regionale 19 luglio 1988, n. 22, alla voce n. 8080, di nuova istituzione, denominata «finanziamento con fondi art. 17, comma 7, legge 11 marzo 1988, n. 67». La somma suddetta è finalizzata ad interventi per iniziative localizzate nel territorio della Comunità montana della Valnerina e nei comuni di Ferentillo, Arrone e Montefranco.

 

     Art. 16. Interventi nei settori agricolo, zootecnico, agrituristico, forestale, faunistico e dell'acquacoltura.

     1. E' autorizzato lo stanziamento di lire 6.000.000.000, in termini di competenza e di cassa, per la concessione di provvidenze a favore di investimenti nei settori agricolo, zootecnico, agrituristico, faunistico, forestale e dell'acquacoltura, ivi compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 40, modificata dalla legge regionale 12 maggio 1987, n. 24, con iscrizione al cap. 8171 - di nuova istituzione nel bilancio regionale dell'esercizio 1989 - denominato: "Fondo per la concessione di provvidenze a favore di investimenti nei settori agricolo, zootecnico, agrituristico, faunistico, forestale e dell'acquacoltura, localizzati nel territorio della Comunità montana della Valnerina e nei comuni di Ferentillo, Arrone, Montefranco e Polino" [1].

 

     Art. 17. Interventi nel settore della ricettività alberghiera ed extralberghiera.

     1. E' autorizzato lo stanziamento di lire 3.000.000.000 per contributi in conto capitale e in conto interessi in forma attualizzata - da concedere con le modalità previste nel PIM Umbria approvato dalla Commissione delle Comunità Europee con decisione del 19 maggio 1988 - per interventi volti a favorire lo sviluppo della ricettività alberghiera ed extralberghiera attraverso la realizzazione di nuove strutture, l'ampliamento ed il miglioramento di quelle esistenti, anche con interventi di recupero.

     2. La somma di cui al comma precedente è iscritta, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1989, al cap. 9292, di nuova istituzione, denominato: «Contributi in conto capitale e in conto interessi in forma attualizzata sulla spesa per interventi nel settore della ricettività alberghiera ed extralberghiera, localizzati nel territorio della Comunità montana della Valnerina e nei comuni di Ferentillo, Arrone e Montefranco».

 

     Art. 18. Interventi nel settore delle strutture del turismo rurale.

     1. E' autorizzato lo stanziamento di L. 1.500.000.000, per contributi in conto capitale e in conto interessi in forma attualizzata, con destinazione alla realizzazione delle strutture del centro agrituristico di Poggio Valaccone [1]a.

     2. La somma di cui al comma precedente è iscritta, in termini dì competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1989, al cap. 9293, di nuova istituzione denominato: «Contributi in conto capitale e in conto interessi in forma attualizzata sulla spesa per la realizzazione di strutture di turismo rurale».

 

     Art. 19. Recupero Terme Bagni di Triponzo.

     1. Lo stanziamento del cap. 9215, voce n. 8015 - istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in attuazione dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 40, per il recupero delle Terme di Triponzo - è integrato, per l'anno 1989, di lire 2.900.000.000 in termini di competenza e di cassa.

 

     Art. 20. Interventi sulla struttura di Forca Canapine.

     1. In corrispondenza del cap. 9301 - iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio con la legge regionale 19 luglio 1988, n. 22, per il finanziamento del PIM Umbria - sottoprogramma 3, misura 5 (Centri Servizi) - è istituita, per il 1989, la voce n. 8080, denominata: «Finanziamento con fondi articolo 17, comma 7, legge 11 marzo 1988, n. 67» con uno stanziamento di lire 539.000.000 destinato in modo specifico ad interventi sulla struttura di Forca Canapine.

     2. E' autorizzata la spesa di lire 900.000.000 per la concessione di un contributo in conto capitale a favore dell'Amministrazione della Provincia di Perugia con vincolo di destinazione al cofinanziamento degli interventi previsti nel PIM Umbria al sottoprogramma 3, misura 5 (Centri Servizi) di cui alla legge regionale 19 luglio 1988, n. 22.

     3. La somma, di cui al secondo comma, è iscritta in termini di competenza e di cassa al cap. 9294, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1989, denominato: «Contributo a favore dell'Amministrazione della Provincia di Perugia per la realizzazione di un centro servizi polivalente rivolto a sostenere lo sviluppo turistico dell'area di Forca Canapine nell'ambito del PIM Umbria (Attrezzature sportive, commerciali, per ristorazione, per spettacoli, per animazione, per ricezione e informazione)».

 

     Art. 21. Itinerari turistici e aree attrezzate pluriuso.

     1. E' autorizzata la spesa di lire 500.000.000, da destinare alla realizzazione di un progetto relativo agli itinerari turistici attrezzati della Valnerina, con interventi nella viabilità sentieristica, segnaletica e connesso materiale promozionale e informativo.

     2. I soggetti pubblici attuatori saranno individuati dalla Giunta regionale in sede di approvazione del progetto.

     3. La somma di cui al primo comma è iscritta in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1989, al cap. 9302, di nuova istituzione, denominato: «Spesa per la realizzazione nei territori della Comunità montana della Valnerina e dei comuni di Ferentillo, Arrone e Montefranco, di un progetto relativo ad itinerari turistici ed aree attrezzate pluriuso».

 

     Art. 22. Carta geologica della Valnerina.

     1. E' autorizzata la spesa di lire 500.000.000, da destinare alla realizzazione della Carta geologica della Valnerina e dei comuni di Ferentillo, Arrone e Montefranco.

     2. La somma di cui al primo comma è iscritta in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1989, al cap. 5810, di nuova istituzione, denominato: «Spesa per la realizzazione della Carta geologica dei territori della Comunità montana della Valnerina e dei comuni di Ferentillo, Arrone e Montefranco».

 

     Art. 23. Teatri storici della Valnerina.

     1. E' autorizzata la spesa di lire 2.300.000.000 da destinare al restauro dei teatri di Norcia e Monteleone di Spoleto.

     2. La somma di cui al primo comma è iscritta in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1989, al cap. 6821, di nuova istituzione, denominato: «Spesa per il restauro dei Teatri storici di Norcia e di Monteleone di Spoleto».

 

     Art. 24. Sistema archivistico della Valnerina.

     1. E' autorizzata la spesa di lire 1.500.000.000, da destinare alla realizzazione del progetto relativo al Sistema archivistico della Valnerina.

     2. I soggetti pubblici attuatori saranno individuati dalla Giunta regionale in sede di approvazione del progetto.

     3.La somma di cui al primo comma è iscritta in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1989, al cap. 6822, di nuova istituzione, denominato: «Spesa per la realizzazione nei territori della Comunità montana della Valnerina e dei comuni di Ferentillo, Arrone e Montefranco del progetto relativo al Sistema archivistico della Valnerina».

 

     Art. 25. Centro per la documentazione e la ricerca antropologica nella Valnerina.

     1. E' autorizzata la spesa di lire 400.000.000 per interventi relativi al complesso di S. Giacomo, in Cerreto di Spoleto, destinato alla attività del Centro per la documentazione e la ricerca antropologica nella Valnerina (CEDRAV).

     2. La somma di cui al primo comma è iscritta in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1989, al cap. 6823, di nuova istituzione, denominato: «Spesa per il Centro per la documentazione e la ricerca antropologica nella Valnerina».

 

     Art. 26. Infrastrutture per la mobilità alternativa.

     1. Lo stanziamento del cap. 7375, voce n. 8015 - istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in attuazione dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 40, per interventi nelle infrastrutture per la mobilità alternativa e il parcheggio di Cascia, è integrato di lire 1.200.000.000 in termini di competenza e di cassa.

     2. L'entità del contributo - che non potrà essere inferiore al 50 per cento dell'investimento - sarà determinata in sede di approvazione dei progetti da parte della Giunta regionale.

 

     Art. 27. Programma di metanizzazione.

     1. E' autorizzata la spesa di lire 8.000.000.000, da destinare alla realizzazione del progetto di metanizzazione ad usi civili, industriali e artigianali nei territori dei comuni della Comunità montana della Valnerina.

     2. La somma di cui al primo comma è iscritta, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1989 al cap. 8915, di nuova istituzione denominato: «Spese per la realizzazione, nei territori della Comunità montana della Valnerina, del progetto relativo alla costruzione della rete di metanizzazione ad usi civili, industriali ed artigianali».

     3. Lo stanziamento del cap. 9500 - voce n. 3110 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e relativo a contributi della Sviluppumbria per programmi regionali di metanizzazione, è integrato, per l'anno 1989, di lire 160.000.000 in termini di competenza e di cassa con vincolo di destinazione ai progetti di metanizzazione in atto nei comuni di Ferentillo, Arrone e Montefranco.

     - lo stanziamento predetto è disposto a favore dei Comuni destinatari dell'intervento ed è erogato attraverso accredito alla società per azioni, a prevalente capitale pubblico locale, costituita per la realizzazione dell'infrastruttura e per la gestione del servizio di distribuzione del metano, nel rispetto dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

     - il contributo concesso è pari all'ammontare dell'intera spesa [2].

 

     Art. 28. Fondo a favore dei Comuni per la costruzione o ripristino di centraline idroelettriche. [3]

     1. Presso la Regione è costituito un fondo di lire 1.500.000.000 assegnato ai Comuni di Sellano e Preci per la costruzione e l'ampliamento delle centraline idroelettriche site nel loro territorio nella misura di lire 750.000.000 a favore di ciascun Comune.

     2. L'erogazione dei contributi è disposta con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei piani finanziari dei Comuni, che devono costituire parte essenziale della richiesta di finanziamento.

     3. E' ricompreso nella quota di lire 750.000.000 assentito sub 1. al Comune di Sellano il contributo di lire 621.174.612 già erogato al medesimo Comune in applicazione della citata legge regionale 18 agosto 1989, n. 25.

     4. Al finanziamento della quota residua di lire 878.825.388, corrispondente agli interventi ancora da eseguire a norma del precedente comma 1, si provvederà con pari disponibilità dello stanziamento assegnato alla Regione Umbria a valere sui fondi recati dall'art. 17, comma 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e che verrà reiscritta - a norma degli artt. 27 e 53 della vigente legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, con legge di assestamento al bilancio 1995, al corrispondente cap. 8916 della spesa.

 

 

TITOLO III

Norme finali

 

     Art. 29. Norma finale.

     1. La Giunta regionale è incaricata di elaborare e trasmettere al Consiglio regionale ed agli Enti locali interessati schede-progetto esplicative degli interventi di cui al titolo II, conformemente agli schemi previsti nel Programma Integrato Mediterraneo.

 

     Art. 30. Accantonamento.

     1. Sul fondo globale del cap. 9700 dello stato di previsione del bilancio regionale dell'esercizio 1989 è accantonata la somma di lire 656.000.000 da destinare alle eventuali maggiori esigenze finanziarie, che dovessero manifestarsi nel corso della realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

     2. L'utilizzo dell'accantonamento, di cui al precedente comma, sarà disposto con legge di bilancio o di variazione dello stesso.

 

     Art. 31. Sostituzione in caso di inadempienza.

     1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, è aggiunto il seguente articolo 19/bis:

     (Omissis).

 

 

TITOLO IV

Norma finanziaria

 

     Art. 32. (Omissis).

 

 


[1] Articolo così sostituito con l'art. 1, comma 1, della L.R. 8 novembre 1990, n. 39. L'art. 1 della L.R. 39/90 riporta altresì:

[1]1a Comma così sostituito con l'art. 1 della L.R. 11 dicembre 1991, n. 33.

[2] Alinea aggiunti con l'art. 1 della L.R. 11 dicembre 1991, n. 32.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 15 novembre 1995, n. 42.