§ 4.6.35 - L.R. 12 maggio 1987, n. 24. - Disposizioni integrative e
modificative degli artt. 9, 11 e 13 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 40, recante: «Nuove norme per lo sviluppo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.6 calamità naturali
Data:12/05/1987
Numero:24


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.  1. I termini finali, fissati dall'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 40 per la presentazione delle domande e per la formazione delle graduatorie sono prorogati di mesi otto. La [...]
Art. 5.  1. Gli interventi atti a promuovere lo sviluppo delle attività produttive di cui alla legge regionale 30 aprile 1985, n. 40 e successive modificazioni sono ammissibili anche nel territorio del [...]
Art. 6.  (Omissis).


§ 4.6.35 - L.R. 12 maggio 1987, n. 24. - Disposizioni integrative e

modificative degli artt. 9, 11 e 13 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 40, recante: «Nuove norme per lo sviluppo delle attività produttive in Valnerina».

(B.U. n. 35 del 15 maggio 1987).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4. 1. I termini finali, fissati dall'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 40 per la presentazione delle domande e per la formazione delle graduatorie sono prorogati di mesi otto. La Giunta regionale può disporre, con atto pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, ulteriore proroga del termine stabilito per la presentazione delle domande o la riapertura dei termini stessi, qualora necessario per la completa utilizzazione delle disponibilità e comunque per un periodo non superiore a mesi quattro.

 

     Art. 5. 1. Gli interventi atti a promuovere lo sviluppo delle attività produttive di cui alla legge regionale 30 aprile 1985, n. 40 e successive modificazioni sono ammissibili anche nel territorio del comune di Polino. Il Comune predetto partecipa alla ripartizione di cui all'art. 18 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 40 nella misura del 10 per cento unitamente ai Comuni di Arrone, Ferentillo e Montefranco.

 

     Art. 6. (Omissis).

 

 


[1] Sostituisce il quarto comma dell'art. 9, L.R. 30-4-1985, n. 40.

[2] Sostituisce il secondo comma dell'art. 10, L.R. 30-4-1985, n. 40.

[3] Sostituisce l'art. 11, L.R. 30-4-1985, n. 40.