Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 interventi generali per l'economia |
Data: | 19/07/1988 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Piani finanziari PIM Umbria. 1. Per effetto ed in attuazione della decisione della Commissione delle Comunità europee del 19 maggio 1988 concernente il Programma Integrato Mediterraneo per la [...] |
Art. 2. Iscrizione nel bilancio regionale. 1. Con legge di bilancio o con legge di variazione dello stesso, le somme indicate nei piani finanziari di cui all'articolo 1, sono annualmente iscritte nel [...] |
Art. 3. Fondo speciale per l'attuazione del PIM. 1. E' autorizzata l'apertura di un conto speciale di tesoreria denominato: «Fondo speciale per l'attuazione del PIM Umbria», al quale affluiranno gli [...] |
Art. 4. Anticipi. 1. Gli anticipi previsti dal contratto di programma di cui al Reg. CEE 2088 del 23 luglio 1985, a favore di beneficiari privati devono essere garantiti da fidejussione bancaria o [...] |
Art. 5. Gestione del sottoprogramma «Attuazione e monitoraggio». 1. La gestione dei fondi relativi alle misure componenti il sottoprogramma `Attuazione e monitoraggio', entro i limiti dei relativi [...] |
Art. 6. Accelerazione delle procedure amministrative. 1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere ogni utile intesa con gli organi statali e con gli Enti locali ai fini dell'accelerazione delle [...] |
Art. 7. Adeguamento delle strutture organizzative dell'area funzionale bilancio e programmazione. 1. Ai fini dell'espletamento, nell'ambito dell'area funzionale bilancio e programmazione, del monitoraggio [...] |
Art. 8. Informazione periodica sullo stato di attuazione del PIM. 1. Il Presidente della Giunta trasmette al Consiglio - entro il 30 giugno di ogni anno, sulla scorta degli elementi forniti dal Comitato [...] |
§ 3.1.9 - L.R. 19 luglio 1988, n. 22. - Norme per l'attuazione del
Programma Integrato Mediterraneo Umbria approvato con decisione della Commissione delle Comunità Europee del 19 maggio 1988 [*].
(B.U. n. 47 del 26 luglio 1988).
Art. 1. Piani finanziari PIM Umbria. 1. Per effetto ed in attuazione della decisione della Commissione delle Comunità europee del 19 maggio 1988 concernente il Programma Integrato Mediterraneo per la regione Umbria sono approvati i piani finanziari di cui all'allegato 1.
Art. 2. Iscrizione nel bilancio regionale. 1. Con legge di bilancio o con legge di variazione dello stesso, le somme indicate nei piani finanziari di cui all'articolo 1, sono annualmente iscritte nel bilancio regionale di previsione come segue:
a) in appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata i contributi statali nonché quelli comunitari distinti in relazione alle specifiche linee di finanziamento (FEAOG - LINEA 551 - FSE);
b) nello stato di previsione della spesa, gli stanziamenti per l'attuazione delle singole misure, distintamente per le quote a fronte dei contributi comunitari, statali e per quelle a fronte delle altre fonti di finanziamento regionali. Gli impegni di spesa saranno assunti ed i pagamenti disposti pro quota sui capitoli predetti tenendo conto delle percentuali di contribuzione comunitaria, statale e regionale.
2. Le somme indicate negli stessi piani finanziari di cui all'articolo 1 sono altresì rappresentate nel bilancio pluriennale, anche ai fini della copertura finanziaria delle quote a carico della Regione.
3. Dal 1989 in poi ai fini delle iscrizioni in bilancio di cui ai precedenti commi, le somme indicate nei piani finanziari approvati con la presente legge, sono rideterminate in base al tasso di cambio lira-ECU vigente alla data prevista dall'articolo 6 della
4. Per l'iscrizione delle somme relative al 1988 viste nei piani finanziari approvati con l'articolo 1 della presente legge, al bilancio preventivo regionale dell'esercizio in corso sono apportate le variazioni di cui all'allegato n. 2.
5. La tabella Q) allegata al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1988 approvato con
Art. 3. Fondo speciale per l'attuazione del PIM. 1. E' autorizzata l'apertura di un conto speciale di tesoreria denominato: «Fondo speciale per l'attuazione del PIM Umbria», al quale affluiranno gli anticipi e i saldi a valere sui finanziamenti comunitari e statali.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma sono istituiti, nel bilancio regionale, i seguenti capitoli:
a) nello stato di previsione dell'entrata, il cap. 3115, denominato: «Prelevamento dal conto speciale di tesoreria per l'attuazione del PIM Umbria»;
b) nello stato di previsione della spesa, il cap. 9732, denominato «Deposito dei contributi statali e comunitari nel conto speciale di tesoreria per l'attuazione del PIM Umbria» (rubr. 65 - categ. 07).
3. La previsione finanziaria dei capitoli come sopra istituiti è determinata annualmente con i provvedimenti di cui al primo comma del precedente articolo 2.
Art. 4. Anticipi. 1. Gli anticipi previsti dal contratto di programma di cui al Reg. CEE 2088 del 23 luglio 1985, a favore di beneficiari privati devono essere garantiti da fidejussione bancaria o assicurativa.
2. L'onere per il rilascio delle garanzie di cui al precedente comma è a carico della Regione.
3. All'onere suddetto si fa fronte con gli interessi maturati sul conto speciale di tesoreria di cui al precedente articolo 3. A tal fine sono istituiti, nel bilancio regionale, i seguenti capitoli:
a) nello stato di previsione dell'entrata, il cap. 2855, denominato «Interessi attivi sulle somme depositate nel conto speciale di tesoreria per l'attuazione del PIM Umbria»;
b) nello stato di previsione della spesa il cap. 6042, denominato «Spese per il rilascio di fidejussioni a garanzia degli anticipi a beneficiari privati titolari di progetti PIM».
4. La previsione finanziaria dei capitoli come sopra istituiti è determinata annualmente con i provvedimenti di cui al primo comma del precedente articolo 2.
Art. 5. Gestione del sottoprogramma «Attuazione e monitoraggio». 1. La gestione dei fondi relativi alle misure componenti il sottoprogramma `Attuazione e monitoraggio', entro i limiti dei relativi stanziamenti annuali ed eccettuati i conferimenti di incarichi professionali e le assunzioni straordinarie di personale, è effettuata tramite funzionario delegato della Regione.
2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 49 e 50 della
3. Per l'attuazione di singole azioni, per la valutazione dell'impatto economico e sociale del PIM nei settori e nelle aree di intervento prioritarie la Giunta regionale può avvalersi, per particolari esigenze e professionalità non reperibili all'interno della struttura, delle prestazioni di consulenti ai sensi della
Art. 6. Accelerazione delle procedure amministrative. 1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere ogni utile intesa con gli organi statali e con gli Enti locali ai fini dell'accelerazione delle procedure amministrative concernenti la realizzazione degli interventi previsti nel PIM.
2. Per i medesimi fini gli uffici regionali coinvolti nelle procedure amministrative svolgono attività istruttoria congiunta, anche tramite le unità operative integrate di cui all'articolo 41 della
3. Possono essere chiamati a far parte delle unità operative integrate funzionari designati dagli Enti locali relativamente alle funzioni regionali delegate ai medesimi Enti. In tal caso l'attività istruttoria dell'unità operativa integrata assorbe e sostituisce ogni altra attività istruttoria ai fini del rilascio di pareri e atti abilitativi o autorizzativi di competenza degli Enti locali in relazione alle suddette funzioni.
Art. 7. Adeguamento delle strutture organizzative dell'area funzionale bilancio e programmazione. 1. Ai fini dell'espletamento, nell'ambito dell'area funzionale bilancio e programmazione, del monitoraggio del PIM in raccordo con il Comitato amministrativo di cui al
2. Per effetto di quanto previsto nel comma 1, l'allegato A) - tabelle B e B/1 - alla
3. All'onere annuale - valutato in lire 165.000.000 - si farà fronte con la dotazione dei capitoli 280 e 281 dello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali dal 1988 in poi.
Art. 8. Informazione periodica sullo stato di attuazione del PIM. 1. Il Presidente della Giunta trasmette al Consiglio - entro il 30 giugno di ogni anno, sulla scorta degli elementi forniti dal Comitato amministrativo di cui all'art. 9 del
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
ALLEGATI (Omissis)
[*] Vedi L.R. 27-12-1989, n. 43.