§ 4.6.31 - L.R. 30 aprile 1985, n. 40. - Nuove norme per lo sviluppo delle
attività produttive in Valnerina [*].


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.6 calamità naturali
Data:30/04/1985
Numero:40


Sommario
Art. 1.  Finalità. Con la presente legge la Regione dell'Umbria dispone interventi atti a promuovere lo sviluppo delle attività produttive nel territorio della Valnerina e specificatamente nei comuni facenti [...]
Art. 2.  Fondo per il progetto integrato. Nel fondo globale iscritto al cap. 9700 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è accantonata la somma di lire 4.076.250.000 per l'anno 1985 e [...]
Art. 3.  Procedure per la formazione del progetto. La Giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali di Perugia e Terni e le Comunità montane competenti, con riferimento ai territori interessati, [...]
Art. 4.  Attuazione del progetto. La Giunta regionale provvede a dare attuazione al progetto integrato, anche per stralci funzionali, affidandone di norma l'incarico ai soggetti individuati dal progetto [...]
Art. 5.  Opere già ammesse al contributo ai sensi della L.R. 11 novembre 1980, n. 70. Alle imprese turistiche singole, associate o consorziate, che siano state formalmente ammesse a beneficio sui fondi di [...]
Art. 6.  Rifinanziamento della legge regionale 19 novembre 1984, n. 45. A favore dei territori di cui all'art. 1 della presente legge è disposto il rifinanziamento del Titolo I) della legge regionale 19 [...]
Art. 7.  Delega delle funzioni. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono delegate alle Amministrazioni provinciali di Perugia e Terni, per i territori di propria competenza.
Art. 8.  Finalità. In conformità con le indicazioni del Piano regionale di sviluppo e dei relativi piani di settore in agricoltura, le provvidenze della presente legge sono finalizzate al sostegno ed al [...]
Art. 9.  Prestiti di dotazione - Mutui di miglioramento. Alle imprese che richiedono prestiti di dotazione o mutui di miglioramento, da contrarre con gli istituti di credito ai sensi della legge 5 luglio [...]
Art. 10.  Piani di miglioramento aziendale. Per richieste di finanziamenti con investimenti superiori a 30 milioni, l'impresa è tenuta a presentare un piano di miglioramento aziendale.
Art. 11.  Concorrenza contributo a fondo perduto e conto interessi. 1. Gli investimenti previsti dagli articoli 9 e 10 ad eccezione di quelli di cui al quarto comma dell'articolo 9, come modificato dall'art. [...]
Art. 12.  Delega delle funzioni. Le funzioni amministrative connesse all'applicazione degli interventi di cui ai precedenti artt. 9 e 10 sono delegate alle Comunità montane della Valnerina e della Valle del [...]
Art. 13.  Presentazione ed istruttoria delle domande. Le domande, indirizzate agli enti delegati, devono pervenire entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione delle direttive di cui al successivo [...]
Art. 14.  Prestiti di conduzione. E' concesso il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti agevolati di durata massima annuale destinati alla:
Art. 15.  Direttive di attuazione e convenzioni con gli Istituti di credito. La Giunta regionale emanerà, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, direttive per l'applicazione degli [...]
Art. 16.  Non cumulabilità delle provvidenze. Le provvidenze di cui agli artt. 9, 10 e 14 non sono cumulabili, per lo stesso intervento, con quelle previste da altri provvedimenti legislativi e regolamentari [...]
Art. 17.  Fondo Sviluppumbria. E' costituito un fondo speciale per:
Art. 18.  Ripartizione degli stanziamenti. Gli stanziamenti previsti per la concessione delle provvidenze di cui agli artt. 6, 9, 10 e 14 della presente legge sono ripartiti nella misura del 10 per cento a [...]
Art. 19.  Norma finanziaria. (Omissis).


§ 4.6.31 - L.R. 30 aprile 1985, n. 40. - Nuove norme per lo sviluppo delle

attività produttive in Valnerina [*].

(B.U. n. 47 del 6 maggio 1985).

 

Art. 1. Finalità. Con la presente legge la Regione dell'Umbria dispone interventi atti a promuovere lo sviluppo delle attività produttive nel territorio della Valnerina e specificatamente nei comuni facenti parte della Comunità montana della Valnerina e nei comuni di Arrone, Ferentillo e Montefranco in quanto zone colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi.

 

 

TITOLO I

Progetto integrato per la Valnerina

 

     Art. 2. Fondo per il progetto integrato. Nel fondo globale iscritto al cap. 9700 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è accantonata la somma di lire 4.076.250.000 per l'anno 1985 e di lire 10.923.750.000 per l'anno 1986 per concorrere al finanziamento di un progetto integrato riguardante i settori: produttivo extragricolo, agro- silvo-zootecnico ed itticolo ed attività di trasformazione connesse, turistico, della riorganizzazione dei servizi, dei beni culturali ed ambientali anche con riferimento al piano di conservazione e sviluppo di cui all'art. 11 della legge regionale n. 53/1974.

     Con legge regionale saranno individuati gli interventi settoriali facenti parte del progetto di cui al comma precedente e stabilite le modalità e la misura del finanziamento regionale.

 

     Art. 3. Procedure per la formazione del progetto. La Giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali di Perugia e Terni e le Comunità montane competenti, con riferimento ai territori interessati, elabora, entro il 31 marzo 1986, il progetto integrato di cui al precedente articolo tenuto conto dei criteri stabiliti per l'ammissione di progetti al finanziamento,del Fondo investimenti occupazione istituito con l'art. 3, secondo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181.

     Il progetto integrato è approvato dal Consiglio regionale.

     Trascorso inutilmente il termine di cui al primo comma del presente articolo, lo stanziamento previsto dall'art. 2, sarà destinato con legge regionale ad altri interventi per lo sviluppo delle attività produttive in Valnerina, con particolare riferimento al sostegno ed alla promozione dell'occupazione giovanile.

 

     Art. 4. Attuazione del progetto. La Giunta regionale provvede a dare attuazione al progetto integrato, anche per stralci funzionali, affidandone di norma l'incarico ai soggetti individuati dal progetto stesso.

     L'attuazione del progetto, anche sui territori contermini, può avvenire con la stipula di apposite convenzioni, con soggetti che partecipino alla sua attuazione con apporti finanziari.

 

 

TITOLO II

Interventi a favore delle attività produttive

 

CAPO I

    Provvidenze a favore delle imprese operanti nel settore del turismo

 

     Art. 5. Opere già ammesse al contributo ai sensi della L.R. 11 novembre 1980, n. 70. Alle imprese turistiche singole, associate o consorziate, che siano state formalmente ammesse a beneficio sui fondi di cui alla legge regionale 11 novembre 1980, n. 70, sono concesse le seguenti provvidenze:

     a) integrazione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 3 della legge stessa, limitatamente agli investimenti superiori a 100 milioni, per l'importo pari alla differenza tra il 30 per cento dell'investimento e la quota di contributo effettivamente concessa, sia per opere già ultimate che per lavori ancora in corso;

     b) concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito alberghiero per opere, o parte di opere, ancora da realizzare, già ammesse sui fondi di cui alla legge regionale suddetta.

     Per le modalità dell'intervento si fa rinvio alla legge regionale 19 novembre 1984, n. 45.

     La Regione fornisce garanzia sussidiaria sulla concessione del mutuo fino all'importo complessivo della spesa ritenuta ammissibile.

     I soggetti aventi diritto ai benefici di cui ai precedenti punti a) e b) devono presentare domanda all'Amministrazione provinciale, competente per territorio, nel termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6. Rifinanziamento della legge regionale 19 novembre 1984, n. 45. A favore dei territori di cui all'art. 1 della presente legge è disposto il rifinanziamento del Titolo I) della legge regionale 19 novembre 1984, n. 45, nel rispetto delle procedure, dei limiti e dei criteri con la stessa individuati e con particolare riferimento alla priorità di cui al punto 1) dell'art. 5.

     La Regione fornisce garanzia sussidiaria sulla concessione del mutuo fino all'importo complessivo della spesa ritenuta ammissibile.

     Le domande di finanziamento, già pervenute ai sensi della legge regionale 45/84 da parte di soggetti di cui al primo comma, vanno finanziate con i fondi della presente legge.

     Nell'ipotesi in cui sia già stato disposto il finanziamento ai sensi della legge regionale 45/84, l'onere relativo fa carico sugli stanziamenti di cui alla presente legge.

 

     Art. 7. Delega delle funzioni. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono delegate alle Amministrazioni provinciali di Perugia e Terni, per i territori di propria competenza.

 

CAPO II

     Provvidenze a favore delle imprese operanti nel settore agricolo

 

     Art. 8. Finalità. In conformità con le indicazioni del Piano regionale di sviluppo e dei relativi piani di settore in agricoltura, le provvidenze della presente legge sono finalizzate al sostegno ed al potenziamento economico delle aziende agricole comprese le itticole operanti nei territori di cui all'art. 1 della presente legge e sono concesse con priorità ai conduttori che agiscono nell'ambito di unità produttive in grado di svilupparsi in base ad appositi piani aziendali.

     Nel rispetto della specifica vocazione della Valnerina, gli interventi privilegiano la zootecnia e le attività connesse.

     Il piano di miglioramento aziendale è riconosciuto condizione indispensabile per l'accesso alle provvidenze quando gli investimenti superano l'importo di lire 30 milioni.

     Nell'ambito di applicazione della presente legge, non può essere accolta più di una domanda per ogni azienda per gli interventi previsti dai successivi artt. 9 e 10.

 

     Art. 9. Prestiti di dotazione - Mutui di miglioramento. Alle imprese che richiedono prestiti di dotazione o mutui di miglioramento, da contrarre con gli istituti di credito ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, è concesso il concorso regionale sul pagamento degli interessi.

     La misura massima dell'investimento ammissibile a prestito o mutuo agevolato è determinata in lire 30 milioni.

     Per l'acquisto di bestiame selezionato da riproduzione nonché per il potenziamento e l'adeguamento delle strutture produttive e degli impianti al servizio dell'attività zootecnica, è concesso un contributo in conto capitale nelle seguenti misure rispetto all'investimento di cui al precedente comma:

     - 20 per cento per bovini di razze da carne;

     - 15 per cento per ovini e caprini;

     - 10 per cento per suini ed equini di razze agricole da carne.

     Per l'impianto e il miglioramento di pascoli e prati-pascolo, comprese le relative opere di recinzione, viabilità e provvista di acqua, è concesso un contributo in conto capitale nella misura del 40 per cento della spesa ammissibile [1].

 

     Art. 10. Piani di miglioramento aziendale. Per richieste di finanziamenti con investimenti superiori a 30 milioni, l'impresa è tenuta a presentare un piano di miglioramento aziendale.

     Il piano è finanziato con un concorso sugli interessi, sui prestiti e sui mutui che saranno contratti con gli istituti di credito ai sensi della legge 1760 del 5 luglio [1] 1928, per un investimento complessivo non superiore ai 200 milioni.

     Il piano aziendale è assistito da un contributo in conto capitale pari al 20 per cento dell'investimento [2].

 

     Art. 11. Concorrenza contributo a fondo perduto e conto interessi. 1. Gli investimenti previsti dagli articoli 9 e 10 ad eccezione di quelli di cui al quarto comma dell'articolo 9, come modificato dall'art. 1 della presente legge, sono assistiti da prestiti di esercizio o da mutui di miglioramento fondiario di importo pari alla differenza tra la spesa ammissibile e il contributo eventualmente concesso.

     2. Nei casi in cui è prevista la concessione del concorso nel pagamento degli interessi relativi ai mutui di miglioramento fondiario, qualora i beneficiari non intendano usufruire di detti mutui, è consentita, su richiesta del beneficiario stesso, la trasformazione del concorso medesimo in contributo in conto capitale mediante l'attualizzazione del relativo importo. In tale ipotesi sarà tenuto conto:

     a) per la determinazione del concorso dell'importo di spesa ammissibile accertata ad avvenuta esecuzione delle opere nonché dei tassi vigenti, per le operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento, alla data dell'accertamento;

     b) per l'attualizzazione, del tasso previsto a tale scopo dal d.p.c.m. 29 novembre 1985, nella misura stabilita dai decreti ministeriali che fissano periodicamente i tassi di riferimento per le operazioni di credito agrario di miglioramento e vigenti alla data di cui alla lett. a).

     3. L'importo del concorso attualizzato di cui al secondo comma sommato all'eventuale contributo in conto capitale concesso per le opere cui il concorso si riferisce, non può superare il 50 per cento della spesa ammissibile accertata, elevabile al 55 per cento per gli investimenti compresi nei piani di miglioramento presentati entro il 30 settembre 1987 [1].

 

     Art. 12. Delega delle funzioni. Le funzioni amministrative connesse all'applicazione degli interventi di cui ai precedenti artt. 9 e 10 sono delegate alle Comunità montane della Valnerina e della Valle del Nera e Monte S. Pancrazio, limitatamente ai Comuni di Arrone, Ferentillo e Montefranco.

     Le Comunità montane possono avvalersi, in caso di comprovata necessità, di personale tecnico ed amministrativo messo a disposizione dall'Ente di sviluppo agricolo per l'Umbria.

     Gli enti delegati individuano criteri e procedure per l'istruttoria delle domande e per la formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 13, sentita la Giunta regionale.

     In caso di inadempienza o ritardi nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale, previa diffida, può sostituirsi agli enti delegatari, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

 

     Art. 13. Presentazione ed istruttoria delle domande. Le domande, indirizzate agli enti delegati, devono pervenire entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione delle direttive di cui al successivo art. 15.

     Le domande di cui all'art. 9, complete della prescritta documentazione, sono definite, entro quattro mesi, dalla scadenza del termine per la presentazione, in presenza di giudizio tecnico ed economico favorevole, con la emanazione dei provvedimenti di concessione sulla base di apposita graduatoria.

     Le domande di cui all'art. 10, da presentarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione delle direttive di cui al successivo art. 15, sono ricevute, qualora il piano riguardi la realizzazione di strutture e di impianti, anche se prive degli elaborati progettuali previsti, che vanno presentati, sempre nel rispetto del termine suindicato, dopo che gli enti delegati hanno espresso, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, parere favorevole di massima in ordine all'ammissibilità alla graduatoria.

     La graduatoria di ammissione alle provvidenze dei piani di miglioramento aziendale è emanata nel termine di mesi tre dalla data di chiusura della presentazione delle domande [3].

 

     Art. 14. Prestiti di conduzione. E' concesso il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti agevolati di durata massima annuale destinati alla:

     a) conduzione delle aziende agricole singole ed associate;

     b) gestione degli impianti cooperativi di raccolta, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici;

     c) gestione di cooperative per la fornitura di mezzi tecnici e di servizi alle aziende dei soci;

     d) corresponsione di anticipi ai soci conferenti delle cooperative.

     L'importo dei prestiti è determinato come segue:

     - quelli di cui alla lett. a), in base a parametri indicativi delle spese di anticipazione per tipi di colture e di allevamenti, con il limite di lire 24 milioni per le aziende singole;

     - quelli di cui alla lett. b), in base a parametri riferiti alle spese occorrenti per la raccolta, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, tenuto conto dei cicli commerciali;

     - quelli di cui alla lett. c), sulla base delle effettive necessità di capitali di anticipazione desunte dal bilancio dell'ultimo esercizio approvato;

     - quelli di cui alla lett. d), sulla base dei quantitativi conferiti valutati ad un prezzo non superiore al 70 per cento di quello di mercato, tenuto conto dei cicli commerciali.

     La concessione dei prestiti di cui alle lettere a),b),c) e d) destinati agli organismi associativi, qualora di importo superiore a lire 50 milioni, è subordinata al parere favorevole della Giunta regionale.

     E' accordata priorità alle aziende che realizzano il piano di miglioramento aziendale di cui al precedente art. 10.

     Il tasso da applicare al concorso regionale nel pagamento degli interessi è pari alla differenza tra il tasso globale e quello agevolato minimo vigenti alla data di emissione dei nullaosta.

     La erogazione agli istituti del concorso negli interessi sui prestiti di cui al presente articolo è subordinata al perfezionamento delle relative operazioni secondo le modalità seguenti:

     - apertura di conto corrente agrario, per i prestiti destinati alle cooperative;

     - apertura di conto corrente agrario o rilascio di cambiale agraria, per i prestiti destinati agli altri operatori agricoli.

     Le funzioni amministrative di cui al presente articolo sono affidate all'Ente di sviluppo agricolo per l'Umbria.

     Per la presentazione e l'istruttoria delle domande, valgono le procedure in vigore per la concessione dei prestiti di cui alla legge regionale 30 giugno 1973, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 15. Direttive di attuazione e convenzioni con gli Istituti di credito. La Giunta regionale emanerà, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, direttive per l'applicazione degli interventi di cui ai precedenti artt. 9, 10 e 14, fissando criteri e procedure, in particolare per quanto riguarda:

     - la formulazione dei piani di miglioramento aziendale e la valutazione degli stessi in base a parametri che tengano conto del rapporto tra costo dell'investimento e incremento del valore della produzione netta aziendale;

     - livello minimo di retribuzione o compenso della manodopera che il piano di sviluppo, per essere ammissibile ai benefici, deve prevedere come conseguibile per effetto della realizzazione degli investimenti;

     - durata dei prestiti e dei mutui, a seconda degli acquisti da effettuare e delle opere da realizzare;

     - individuazione dei parametri per la determinazione dei prestiti di cui al precedente art. 14;

     - tempi e modalità per la rendicontazione degli interventi da parte degli enti delegati.

     La Giunta regionale è autorizzata a stipulare, ai fini dell'applicazione delle provvidenze in favore dell'agricoltura recate dalla presente legge, convenzioni con gli istituti ed enti abilitati all'esercizio del credito agrario.

 

     Art. 16. Non cumulabilità delle provvidenze. Le provvidenze di cui agli artt. 9, 10 e 14 non sono cumulabili, per lo stesso intervento, con quelle previste da altri provvedimenti legislativi e regolamentari comunitari, nazionali e regionali, salvo per la parte di investimento non coperta.

 

CAPO III

Provvidenze a favore delle altre attività produttive

 

     Art. 17. Fondo Sviluppumbria. E' costituito un fondo speciale per:

     a) l'acquisizione di aree e l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria destinate ad insediamenti produttivi e commerciali [4];

     b) interventi volti a favorire nuove iniziative produttive, ed a potenziare le esistenti assegnando priorità al settore artigiano anche attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale;

     c) favorire, anche attraverso la promozione di forme associative, la qualificazione delle strutture artigianali e commerciali;

     d) la valorizzazione dei prodotti tipici della Valnerina.

     La gestione del fondo è affidata alla Società regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria - «Sviluppumbria».

     Gli interventi da parte della Sviluppumbria devono essere disposti a favore di soggetti pubblici e privati, sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale d'intesa con le Amministrazioni provinciali e le Comunità montane interessate.

 

     Art. 18. Ripartizione degli stanziamenti. Gli stanziamenti previsti per la concessione delle provvidenze di cui agli artt. 6, 9, 10 e 14 della presente legge sono ripartiti nella misura del 10 per cento a favore dei Comuni di Arrone, Ferentillo e Montefranco e per il restante 90 per cento a favore dei Comuni facenti parte della Comunità montana della Valnerina.

 

     Art. 19. Norma finanziaria. (Omissis).

 

 


[*] Modificata con L.R. 12-5-1987, n. 24. Vedi L.R. 30-8-1988, n. 36.

[1] Così modificato con L.R. 12-5-1987, n. 24.

[1] Così modificato con L.R. 12-5-1987, n. 24.

[2] Vedi L.R. 30-8-1988, n. 36.

[1] Così modificato con L.R. 12-5-1987, n. 24.

[3] Vedi art. 4, L.R. 12-5-1987, n. 24.

[4] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 21 dicembre 1998, n. 49.