Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 4. assetto del territorio e dell'ambiente |
Capitolo: | 4.6 calamità naturali |
Data: | 20/08/1987 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il termine di cui all'art. 35 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, già riaperto con il primo comma della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20 e differito da ultimo al 30 giugno 1987 con [...] |
Art. 2. 1. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 30 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, già riaperto con il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20 e differito, [...] |
Art. 3. (Abrogato) |
Art. 4. 1. Il terzo comma della legge regionale 1 luglio 1981 n. 34, è così sostituito: |
Art. 5. 1. Per le finalità connesse con la concessione dei contributi di cui ai titoli II, III e IV della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, sulla scorta di piani finanziari provvisori di cui all'art. 28 [...] |
Art. 6. 1. E' consentito ai Comuni l'utilizzo degli eventuali interessi maturati e rendicontati ai sensi del secondo comma, lett. c) del precedente art. 5, per il completamento di opere di loro proprietà [...] |
Art. 7. 1. Le disposizioni di cui al precedente art. 6 valgono anche per gli Enti pubblici non economici. |
Art. 8. 1. Il fondo di cui al primo comma dell'art. 6 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 18 è integrato dell'importo di L. 1.000.000.000 al fine di provvedere alle opere di urbanizzazione e [...] |
Art. 9. (Omissis). |
§ 4.6.37 - L.R. 20 agosto 1987, n. 41. - Ulteriori norme per la
prosecuzione dell'attività di ripristino e ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979.
(B.U. n. 59 del 25 agosto 1987).
Art. 1. 1. Il termine di cui all'art. 35 della
2. Le provvidenze di cui ai titoli II, III e IV della
Art. 2. 1. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 30 della
2. La fissazione del termine di cui al precedente comma riguarda le sole domande regolarmente prodotte ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 7 della
Art. 4. 1. Il terzo comma della
(Omissis).
Art. 5. 1. Per le finalità connesse con la concessione dei contributi di cui ai titoli II, III e IV della
2. Per quanto riferito al precedente comma i Comuni sono tenuti a predisporre:
a) le rendicontazioni relative alle concessioni contributive effettuate, alle somme erogate, alle economie realizzate per ogni singolo avente diritto ai sensi delle leggi regionali 1 luglio 1981, n. 34 e 22 aprile 1985, n. 20;
b) la rendicontazione degli eventuali interessi maturati sulle somme erogate dalla Regione per le finalità di cui ai titoli II e III della
c) la rendicontazione degli eventuali interessi maturati sulle somme erogate dalla Regione per le finalità di cui al titolo IV della
d) l'aggiornamento dei piani finanziari provvisori di cui all'art. 28 della
Art. 6. 1. E' consentito ai Comuni l'utilizzo degli eventuali interessi maturati e rendicontati ai sensi del secondo comma, lett. c) del precedente art. 5, per il completamento di opere di loro proprietà per le quali sono stati finanziati stralci funzionali ai sensi delle leggi regionali 1 luglio 1981, n. 34 e 22 aprile 1985, n. 20, nonché per opere comprese nel piano finanziario provvisorio di cui all'art. 28 della
2. Per le finalità di cui al precedente comma i Comuni sono tenuti a presentare, unitamente alla documentazione di cui al secondo comma, lett. c), del precedente art. 5, il piano di utilizzo degli eventuali interessi maturati.
3. La Giunta regionale provvede ad effettuare, per gli interventi concernenti le opere di cui al primo comma, le concessioni contributive con le modalità di cui al titolo IV della
Art. 7. 1. Le disposizioni di cui al precedente art. 6 valgono anche per gli Enti pubblici non economici.
Art. 8. 1. Il fondo di cui al primo comma dell'art. 6 della
2. La Giunta regionale provvede alla utilizzazione delle predette somme con le modalità stabilite dalla deliberazione consiliare 26 gennaio 1987, n. 378 ai sensi dell'art. 3 della
Art. 9. (Omissis).
[1] Termine così prorogato con
[1] Termine così prorogato con
[2] Così modificato con L.R. 18-8-1989, n. 25.