§ 4.6.37 - L.R. 20 agosto 1987, n. 41. - Ulteriori norme per la
prosecuzione dell'attività di ripristino e ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.6 calamità naturali
Data:20/08/1987
Numero:41


Sommario
Art. 1.  1. Il termine di cui all'art. 35 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, già riaperto con il primo comma della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20 e differito da ultimo al 30 giugno 1987 con [...]
Art. 2.  1. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 30 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, già riaperto con il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20 e differito, [...]
Art. 3.  (Abrogato)
Art. 4.  1. Il terzo comma della legge regionale 1 luglio 1981 n. 34, è così sostituito:
Art. 5.  1. Per le finalità connesse con la concessione dei contributi di cui ai titoli II, III e IV della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, sulla scorta di piani finanziari provvisori di cui all'art. 28 [...]
Art. 6.  1. E' consentito ai Comuni l'utilizzo degli eventuali interessi maturati e rendicontati ai sensi del secondo comma, lett. c) del precedente art. 5, per il completamento di opere di loro proprietà [...]
Art. 7.  1. Le disposizioni di cui al precedente art. 6 valgono anche per gli Enti pubblici non economici.
Art. 8.  1. Il fondo di cui al primo comma dell'art. 6 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 18 è integrato dell'importo di L. 1.000.000.000 al fine di provvedere alle opere di urbanizzazione e [...]
Art. 9.  (Omissis).


§ 4.6.37 - L.R. 20 agosto 1987, n. 41. - Ulteriori norme per la

prosecuzione dell'attività di ripristino e ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979.

(B.U. n. 59 del 25 agosto 1987).

 

Art. 1. 1. Il termine di cui all'art. 35 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, già riaperto con il primo comma della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20 e differito da ultimo al 30 giugno 1987 con l'art. 1 della legge regionale 21 gennaio 1987, n. 6, viene riaperto con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Le provvidenze di cui ai titoli II, III e IV della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, sono concedibili fino al 31 dicembre 1996 [1].

 

     Art. 2. 1. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 30 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, già riaperto con il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20 e differito, da ultimo, al 30 giugno 1995 con l'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 13, è prorogato al 30 giugno 1996 [1].

     2. La fissazione del termine di cui al precedente comma riguarda le sole domande regolarmente prodotte ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 7 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 50, ammissibili a contributo sulla base delle disponibilità finanziarie di cui al successivo art. 5.

 

     Art. 3. (Abrogato) [2].

 

     Art. 4. 1. Il terzo comma della legge regionale 1 luglio 1981 n. 34, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 5. 1. Per le finalità connesse con la concessione dei contributi di cui ai titoli II, III e IV della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, sulla scorta di piani finanziari provvisori di cui all'art. 28 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26 la Giunta regionale provvede alla predisposizione di un piano per la ripartizione dei fondi relativi all'anno 1987, nonché delle economie realizzate e degli eventuali interessi maturati sulle somme erogate ai Comuni, risultanti dalla gestione delle leggi regionali 1 luglio 1981, n. 34 e 22 aprile 1985, n. 20.

     2. Per quanto riferito al precedente comma i Comuni sono tenuti a predisporre:

     a) le rendicontazioni relative alle concessioni contributive effettuate, alle somme erogate, alle economie realizzate per ogni singolo avente diritto ai sensi delle leggi regionali 1 luglio 1981, n. 34 e 22 aprile 1985, n. 20;

     b) la rendicontazione degli eventuali interessi maturati sulle somme erogate dalla Regione per le finalità di cui ai titoli II e III della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34;

     c) la rendicontazione degli eventuali interessi maturati sulle somme erogate dalla Regione per le finalità di cui al titolo IV della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34;

     d) l'aggiornamento dei piani finanziari provvisori di cui all'art. 28 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26 e delle priorità di intervento riportate nei piani medesimi, mediante lo stralcio dai piani stessi degli interventi non ancora finanziati.

 

     Art. 6. 1. E' consentito ai Comuni l'utilizzo degli eventuali interessi maturati e rendicontati ai sensi del secondo comma, lett. c) del precedente art. 5, per il completamento di opere di loro proprietà per le quali sono stati finanziati stralci funzionali ai sensi delle leggi regionali 1 luglio 1981, n. 34 e 22 aprile 1985, n. 20, nonché per opere comprese nel piano finanziario provvisorio di cui all'art. 28 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26.

     2. Per le finalità di cui al precedente comma i Comuni sono tenuti a presentare, unitamente alla documentazione di cui al secondo comma, lett. c), del precedente art. 5, il piano di utilizzo degli eventuali interessi maturati.

     3. La Giunta regionale provvede ad effettuare, per gli interventi concernenti le opere di cui al primo comma, le concessioni contributive con le modalità di cui al titolo IV della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34.

 

     Art. 7. 1. Le disposizioni di cui al precedente art. 6 valgono anche per gli Enti pubblici non economici.

 

     Art. 8. 1. Il fondo di cui al primo comma dell'art. 6 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 18 è integrato dell'importo di L. 1.000.000.000 al fine di provvedere alle opere di urbanizzazione e sistemazione delle aree acquisite a norma dello stesso art. 6 dai Comuni indicati dalla Tabella A allegata alla legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.

     2. La Giunta regionale provvede alla utilizzazione delle predette somme con le modalità stabilite dalla deliberazione consiliare 26 gennaio 1987, n. 378 ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 40.

 

     Art. 9. (Omissis).

 

 


[1] Termine così prorogato con L.R. 25 marzo 1996, n. 7.

[1] Termine così prorogato con L.R. 25 marzo 1996, n. 7.

[2] Così modificato con L.R. 18-8-1989, n. 25.