Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 4. assetto del territorio e dell'ambiente |
Capitolo: | 4.6 calamità naturali |
Data: | 22/04/1985 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Riapertura del termine di cui all'art. 35 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34. |
Art. 2. Riapertura del termine di cui al primo comma dell'art. 30 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26. |
Art. 3. Riapertura del termine di cui all'ultimo comma dell'art. 27 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34. |
Art. 4. Modificazione del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis). |
Art. 5. Modifica dell'art. 13 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis). |
Art. 6. Sospensione dei lavori. |
Art. 7. Elevazione di contributi in favore di proprietari che convenzionino con il Comune la locazione di alloggi in favore di sinistrati. |
Art. 8. Modifica del sesto comma dell'art. 7 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34. |
Art. 9. Utilizzazione di interessi. |
Art. 10. Piano triennale di ripartizione dei fondi. |
Art. 11. Anticipazione di fondi in favore dei Comuni di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34. |
Art. 12. Integrazioni dell'art. 49 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34. (Omissis). |
Art. 13. Integrazione del finanziamento relativo a contributi per spese tecniche. |
Art. 14. Integrazione dell'art. 15 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50. (Omissis). |
Art. 15. Fondo di rotazione a favore dei Comuni di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, per l'esecuzione di lavori di demolizione di edifici pericolanti non ricompresi nei [...] |
Art. 16. Integrazione della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25. |
Art. 17. Norma finanziaria. (Omissis). |
§ 4.6.30 - L.R. 22 aprile 1985, n. 20.
Ulteriori provvidenze per la prosecuzione dell'attività di ripristino e di ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979.
(B.U. n. 41 del 24 aprile 1985).
Art. 1. Riapertura del termine di cui all'art. 35 della
Il termine di cui all'art. 35 della
Le provvidenze di cui ai titoli II, III e IV della
Art. 2. Riapertura del termine di cui al primo comma dell'art. 30 della
Il termine di cui al primo comma dell'art. 30 della
La fissazione del termine di cui al precedente comma riguarda le sole domande regolarmente prodotte ai sensi dell'art. 5 della
Art. 3. Riapertura del termine di cui all'ultimo comma dell'art. 27 della
Il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 27 della
Per i beni pervenuti ai sensi di quanto disposto dal precedente primo comma, i Comuni provvedono a predisporre tempestivamente i piani integrativi ai piani finanziari previsti dall'art. 28 della
Art. 4. Modificazione del secondo comma dell'art. 7 della
Art. 5. Modifica dell'art. 13 della
Art. 6. Sospensione dei lavori. [*]
1. Nel caso in cui nel corso dei lavori di ripristino o di ricostruzione dei beni di proprietà di privati o di enti pubblici economici iniziati nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 13, richiamato dal successivo articolo 25 della
2. Il periodo di sospensione dei lavori, accertato dal Comune, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione dei lavori previsto dal comma 2 dell'articolo 13 della
3. Per le sospensioni già disposte, i provvedimenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi al Comune competente entro il 30 giugno 1992.
4. Costituisce inoltre motivo di sospensione dei lavori anche l'approvazione di varianti.
5. Entro 30 giorni dal rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per l'esecuzione della variante di cui al comma 4, i proprietari interessati debbono avanzare istanza al competente Comune per il riconoscimento del periodo di sospensione dei lavori che non può essere superiore:
a) a quello necessario per la redazione, adozione ed approvazione della variante per gli interventi ricompresi in piani di recupero;
b) a quello che intercorre tra la data della richiesta di autorizzazione di cui al comma 4 dell'articolo 4 della
c) a quello che intercorre tra la data della richiesta di variante e quello del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per gli interventi che non prevedono variazioni di partite di lavoro ai sensi dell'articolo 4 della
6. Nel caso di varianti già approvate, i proprietari interessati debbono avanzare l'istanza di cui al comma 5 entro il 30 giugno 1992 [3].
Art. 7. Elevazione di contributi in favore di proprietari che convenzionino con il Comune la locazione di alloggi in favore di sinistrati. [*]
A favore degli aventi diritto proprietari di immobili urbani e assimilati, i quali in alternativa a quanto previsto dall'art. 8 della
Le aliquote percentuali di contributo sulla quota della spesa ammissibile, relativa agli interventi per lavori di rifinitura, di cui all'art. 7, comma secondo, punto 1, lettere A e B, della
La Giunta regionale, con propria delibera, approva lo schema tipo della convenzione di cui al precedente primo comma.
Gli interventi previsti dal presente articolo - da effettuarsi in conformità delle previsioni di cui all'art. 5 della
Art. 8. Modifica del sesto comma dell'art. 7 della
Per le concessioni di contributo disposte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge la spesa ammissibile a contributo, di cui al sesto comma dell'art. 7 della
Art. 9. Utilizzazione di interessi. [*]
Gli interessi maturati sulle somme erogate ai sensi dell'art. 34 della
Ai sensi dell'art. 44 della
Art. 10. Piano triennale di ripartizione dei fondi. [*]
Per le finalità connesse con la concessione dei contributi di cui ai titoli II - III e IV della
In attesa dell'approvazione del piano di cui al precedente comma viene disposta, sulla base delle risultanze dei piani finanziari provvisori di cui all'art. 28 della
Nella definizione del piano triennale la Giunta regionale procederà ai necessari conguagli con riferimento alla prima assegnazione di cui al precedente comma.
L'erogazione dei fondi in favore dei Comuni, ai fini della liquidazione di contributi a privati o enti pubblici economici proprietari di immobili ripristinati o ricostruiti, viene effettuata dalla Giunta regionale nell'osservanza delle procedure previste dall'art. 34 della
Art. 11. Anticipazione di fondi in favore dei Comuni di cui alla tabella A allegata alla
In favore dei Comuni di cui alla tabella A, allegata alla
Art. 12. Integrazioni dell'art. 49 della
Art. 13. Integrazione del finanziamento relativo a contributi per spese tecniche. [*]
Per l'ulteriore concessione in favore dei Comuni delle spese tecniche di cui all'art. 42 della
Con il finanziamento di cui al precedente primo comma sono altresì concessi contributi in favore dei Comuni di cui alla tabella A allegata alla
Nei limiti dei fondi disponibili la Giunta regionale provvede a predisporre due distinti piani di spesa, sulla base delle preventive documentate esigenze dei Comuni, rappresentate rispettivamente entro il 31 ottobre 1985 ed il 30 giugno 1986.
Resta ferma la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 42 della
Il saldo dei contributi, con riguardo ai precedenti primo e secondo comma, viene erogato sulla base di una documentata richiesta dei Comuni contenente l'espressa dichiarazione di liquidazione delle spese.
Art. 14. Integrazione dell'art. 15 della
Art. 15. Fondo di rotazione a favore dei Comuni di cui alla tabella A allegata alla
Presso la Regione è costituito un fondo di rotazione per l'anticipazione, nei territori dei Comuni di cui alla tabella A allegata alla
L'erogazione dei finanziamenti di cui al precedente comma sarà effettuata, sulla base di istanza documentata dal Comune interessato, con delibera della Giunta regionale, tenuto conto anche delle esigenze di tutela ambientale, storica, architettonica ed artistica.
Le somme recuperate dai Comuni a carico dei soggetti interessati, successivamente all'esecuzione degli interventi di cui al primo comma, dovranno essere riversate tempestivamente alla Regione ai fini dell'impiego per le finalità previste dal presente articolo.
Art. 16. Integrazione della
Per gli interventi di riparazione e di ricostruzione di opere e beni colpiti dagli eventi sismici degli anni 1982 e 1984 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla
Art. 17. Norma finanziaria. (Omissis).
TABELLA ALLEGATA N. 1 (art. 10) |
Prima assegnazione dei fondi ai Comuni di cui alla tabella A) allegata alla |
|
pubblici economici. |
___________________________________________________________ |
Comuni Assegnato |
___________________________________________________________ |
Norcia 13.250.000.000 |
Cascia 8.000.000.000 |
Preci 3.500.000.000 |
Sellano 3.300.000.000 |
Cerreto di Spoleto 3.000.000.000 |
S. Anatolia di Narco 1.200.000.000 |
Vallo di Nera 1.500.000.000 |
Poggiodomo 1.000.000.000 |
Monteleone di Spoleto 2.100.000.000 |
Scheggino 1.000.000.000 |
Ferentillo 2.150.000.000 |
_______________ |
Totale 40.000.000.000 |
|
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TABELLA ALLEGATA N. 2 (art. 11) |
Erogazione fondi ai Comuni di cui alla tabella A) allegata alla legge |
regionale 1 luglio 1981, n. 34, su impegni assunti al 31 dicembre 1984 per |
contributi concessi ai privati ed agli enti pubblici economici. |
___________________________________________________________ |
Comuni Assegnato |
___________________________________________________________ |
Norcia 3.820.000.000 |
Cascia 2.896.000.000 |
Preci 1.065.000.000 |
Cerreto di Spoleto 1.040.000.000 |
Sellano 1.000.000.000 |
Monteleone di Spoleto 1.970.000.000 |
S. Anatolia di Narco 460.000.000 |
Vallo di Nera 440.000.000 |
Poggiodomo 200.000.000 |
Scheggino 215.000.000 |
Ferentillo 2.515.000.000 |
_______________ |
Totale 15.621.000.000 |
[*] Il presente articolo, già abrogato dall'art. 6 della
[1] Così modificato con L.R. 12-8-1986, n. 29 e ulteriormente modificato con L.R. 21-1-1987, n. 6.
[*] Il presente articolo, già abrogato dall'art. 6 della
[1] Così modificato con L.R. 12-8-1986, n. 29 e ulteriormente modificato con L.R. 21-1-1987, n. 6.
[*] Il presente articolo, già abrogato dall'art. 6 della
[2] Così modificato con L.R. 12-8-1986, n. 29.
[*] Il presente articolo, già abrogato dall'art. 6 della
[*] Il presente articolo, già abrogato dall'art. 6 della
[*] Il presente articolo, già abrogato dall'art. 6 della
[3] Articolo così sostituito con L.R. 27-1-1992, n. 2.
[*] Il presente articolo, già abrogato dall'art. 6 della
[*] Il presente articolo, già abrogato dall'art. 6 della
[*] Il presente articolo, già abrogato dall'art. 6 della
[*] Il presente articolo, già abrogato dall'art. 6 della
[*] Il presente articolo, già abrogato dall'art. 6 della
[*] Il presente articolo, già abrogato dall'art. 6 della
[*] Il presente articolo, già abrogato dall'art. 6 della