§ 2.3.282 - L.R. 26 marzo 2008, n. 5.
Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e di spese.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:26/03/2008
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni in materia di Comunità Montane. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 e 23 luglio 2007, n. 24 in adeguamento alle disposizioni della legge 24 dicembre [...]
Art. 1 bis.  (Disciplina degli interventi in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia previsti nella legge regionale 26 marzo 2008, n. 4)
Art. 2.  (Contributo all’Associazione Ricreativa Culturale ARC – Regione Umbria)
Art. 3.  (Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2004, n. 9 - Promozione della cultura musicale bandistica e corale)
Art. 4.  (Abrogazioni di leggi regionali)
Art. 5.  (Modifica all’articolo 7 bis della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 - Norme per l’attività edilizia)
Art. 6.  (Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2007, n. 8 - Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese)
Art. 6 bis.  (Modifica ed integrazione alla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 - Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria)
Art. 6 ter.  (Modifica ed integrazione alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 27 - Assetto istituzionale ed organizzativo del complesso informatico e telematico del Sistema informativo regionale (S.I.R.) della [...]
Art. 6 quater.  (Modifica alla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38 – Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento)
Art. 6 quinquies.  (Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 – Norme in materia di bonifica)
Art. 7.  (Proroga termine di sospensione dei provvedimenti amministrativi per le aree terremotate - Modifica articolo 66, comma 11, legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 - Norme in materia di governo del [...]
Art. 8.  (Società partecipate dalla regione)
Art. 9.  (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 - Istituzione dell’Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata “Agenzia Umbria Ricerche”)
Art. 10.  (Modifica dell’articolo 95, comma 1, lettera d) della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 - Legislazione turistica regionale)
Art. 11.  (Abrogazione dell’articolo 2 della legge regionale 30 settembre 2002, n. 16 - Soppressione del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali)
Art. 12.  (Integrazione dell’articolo 7 della legge regionale 21 febbraio 2008, n. 1 - Istituzione del Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro)


§ 2.3.282 - L.R. 26 marzo 2008, n. 5.

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e di spese.

(B.U. 28 marzo 2008, n. 15 - S.S. n. 2)

 

Art. 1. (Disposizioni in materia di Comunità Montane. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 e 23 luglio 2007, n. 24 in adeguamento alle disposizioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

1. Dopo l’articolo 17, della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24 è inserito il seguente:

“17 bis. (Commissario straordinario)

1. Al fine di procedere all’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e al raggiungimento degli obiettivi della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la Regione può, con decreto del Presidente della Giunta regionale, disporre lo scioglimento del Consiglio delle Comunità montane istituite ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, così come sostituito dall’articolo 6 della presente legge e la nomina del Commissario straordinario delle stesse, con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto medesimo.

2. Il Commissario straordinario subentra nei compiti del Presidente, della Giunta e del Consiglio della Comunità montana, resta in carica fino al 30 giugno 2008 e, comunque, fino all’approvazione degli atti e alla conclusione degli adempimenti previsti dall’articolo 23, comma 2. Per gli atti di interesse della Comunità montana, eccedenti l’ordinaria amministrazione, è necessaria l’autorizzazione della Giunta regionale.

3. Il decreto di cui al comma 1 è emanato previa deliberazione della Giunta regionale, dopo l’acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali. Il decreto, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, è notificato ai componenti degli Organi disciolti e al Revisore dei conti, ed è comunicato al Consiglio regionale, al Consiglio delle Autonomie locali e al Prefetto nella cui Provincia ricadono tutti o la maggioranza dei Comuni costituenti la Comunità montana.

4. Il Commissario straordinario si avvale, per la sua attività e lo svolgimento dei compiti affidati nell’atto di nomina, di tutto il personale in servizio presso la Comunità montana.

5. Il controllo amministrativo-contabile sull’attività del Commissario straordinario è assicurato dal Revisore dei conti della Comunità montana in carica alla data di nomina del Commissario.

6. Il compenso spettante al Commissario straordinario grava sul bilancio della Comunità montana commissariata e è stabilito nel decreto di cui al comma 1 in misura non superiore a quanto previsto al comma 8 del presente articolo.

7. Con l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente articolo, sono disapplicate, limitatamente alla fattispecie in esse disciplinata, le norme contenute nell’articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”.

2. All’articolo 23 della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2 bis. Fino alla costituzione delle Comunità montane ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, così come sostituito dall’articolo 6 della presente legge e all’approvazione dei relativi bilanci, le spese di carattere pluriennale possono essere effettuate previa autorizzazione della Giunta regionale.”.

3. All’articolo 23, comma 6, della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24, dopo le parole: “forme incentivanti”, sono soppresse le parole: “la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.” e sono aggiunte le parole: “la mobilità e/o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e in coerenza con la contrattazione collettiva nazionale. Per le medesime finalità la Regione può disporre incentivazioni a vantaggio degli Enti locali che procedono all’assunzione mediante mobilità del personale di cui al presente comma.

Le Comunità montane, nei limiti dei piani di mobilità di cui al primo capoverso del presente comma, sono autorizzate ad adeguare, previa procedura selettiva, i rapporti di lavoro del personale con contratto di diritto privato a tempo indeterminato, al fine di dare attuazione ai piani di mobilità suddetti.”.

4. Dopo l’articolo 23, della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24, è aggiunto il seguente:

“Art. 23 bis. (Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 6 e 9, dell’articolo 23, è autorizzata per l’anno 2008, in termini di competenza e di cassa, la spesa complessiva di € 1.000.000,00 con imputazione alla UPB 02.1.001 denominata “Relazioni istituzionali”.

2. Per gli anni 2009 e successivi l’entità della spesa sarà annualmente determinata con la legge finanziaria regionale a norma dell’articolo 27, comma 3, lettera c), della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13.”.

5. All’articolo 24, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24 è aggiunta la seguente lettera:

“i bis) la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 1.”.

6. Il comma 1, dell’articolo 14, della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di membri previsti nello Statuto, in misura non superiore a tre.”.

 

7. Il comma 3, dell’articolo 14 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, come sostituito dall’articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24, è soppresso.

 

8. [Al fine di concorrere agli obiettivi di cui all’articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l’importo dell’indennità prevista per il Presidente della Comunità montana all’articolo 16, comma 1, della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, come sostituito dall’articolo 12 della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24, è ridotto del dieci per cento] [1].

 

     Art. 1 bis. (Disciplina degli interventi in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia previsti nella legge regionale 26 marzo 2008, n. 4) [2]

1. In attuazione del Documento annuale di programmazione e della legge finanziaria regionale 2008-2010 è istituito un Fondo regionale finalizzato all’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l’accesso e la frequenza presso gli asili nido gestiti da soggetti pubblici o da soggetti privati autorizzati ai sensi del regolamento regionale 20 dicembre 2006, n. 13 (Norme di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 in materia di servizi socioeducativi per la prima infanzia).

2. La Giunta regionale con proprio atto disciplina annualmente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo attenendosi ai criteri generali che tengono conto della composizione anagrafica delle famiglie, della loro situazione reddituale e patrimoniale, della continuità educativa della frequenza presso i servizi delle bambine e dei bambini iscritti.

3. La dotazione del Fondo di cui al comma 1, è determinata, per l’anno 2008, in euro 1.500.000,00, con imputazione alla UPB 10.1.008 denominata "Servizi socio-educativi prima infanzia” del bilancio di previsione 2008 parte spesa (cap. 963).

4. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 3 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella UPB 16.1.001 del bilancio di previsione 2008 denominata "Fondi speciali per spese correnti” in corrispondenza del punto 2), lettera A), della tabella A), della legge regionale 26 marzo 2008, n. 4.

5. Per gli anni 2009 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

 

     Art. 2. (Contributo all’Associazione Ricreativa Culturale ARC – Regione Umbria)

1. A partire dall’anno 2008 è concesso un contributo finanziario all’Associazione Ricreativa Culturale ARC - Regione Umbria, nella misura di € 6.000,00, quale concorso alle spese per la realizzazione di iniziative assunte nell’ambito delle attività culturali, sportive, turistiche, ricreative e dei servizi sociali promosse dall’Associazione in favore dei propri soci.

2. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per disciplinare le modalità della concessione, erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l’anno 2008, la spesa di € 6.000,00 da imputare, in termini di competenza e cassa, alla UPB 02.1.010 denominata “Contributi ad enti ed associazioni” (cap. 767), del bilancio di previsione 2008.

4. Per gli anni 2009 e successivi l’entità della spesa sarà annualmente determinata con la legge finanziaria regionale a norma dell’articolo 27, comma 3, lettera c), della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13.

 

     Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2004, n. 9 - Promozione della cultura musicale bandistica e corale)

1. L’articolo 3, della legge regionale 5 luglio 2004, n. 9 è sostituito dal seguente:

“Art. 3. Concessione dei benefici

1. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la presentazione delle domande, per la concessione dei contributi e per la relativa rendicontazione.”.

2. L’articolo 4, della legge regionale 5 luglio 2004, n. 9, è abrogato.

 

     Art. 4. (Abrogazioni di leggi regionali)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) n. 35 del 23 aprile 1980, recante “Contributi a favore delle Associazioni del Commercio e del Turismo”;

b) n. 41 del 20 ottobre 1983, recante “Riorganizzazione dell’intervento regionale in materia di assistenza tecnica e connessa attività di ricerca e sperimentazione”;

c) n. 51 del 31 dicembre 1984, recante “Disciplina della pesca professionale e delle attività di acquicoltura”.

 

     Art. 5. (Modifica all’articolo 7 bis della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 - Norme per l’attività edilizia)

1. Il comma 2, dell’articolo 7 bis, della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, così come aggiunto dall’articolo 39, della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21, è sostituito dal seguente:

“2. L’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e l’esercizio degli impianti stessi, di cui all’articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è delegata alla Provincia competente per territorio. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, criteri e modalità per lo svolgimento del procedimento unico di cui all’articolo 12, comma 4 dello stesso d.lgs. 387/2003.”.

 

     Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2007, n. 8 - Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese)

1. La rubrica dell’articolo 5 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8, è sostituita dalla seguente: “(Partecipazioni regionali)”.

2. Il comma 1, dell’articolo 5, della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8, è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale, nel rispetto della programmazione generale e di settore e comunque previo atto di indirizzo consiliare per le società istituite con legge regionale, è autorizzata a compiere tutte le operazioni necessarie a consentire la costituzione, lo scioglimento, la fusione o ad assumere e/o alienare partecipazioni in società di capitali, anche a seguito di aumenti del capitale sociale, al fine di favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della Regione nonché per procedere alla razionalizzazione della strumentazione regionale finalizzata alla offerta di servizi, dandone annualmente comunicazione al Consiglio regionale, durante la sessione di bilancio.”.

 

     Art. 6 bis. (Modifica ed integrazione alla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 - Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria) [3]

1. Dopo il comma 7 dell’articolo 1 della l.r. 36/2007, è aggiunto il seguente:

‘7 bis. Nel rispetto della legislazione tributaria e dei principi di coordinamento con il sistema tributario, la Regione Umbria con regolamento disciplina le fattispecie, le modalità, i termini e le limitazioni per la concessione delle agevolazioni dei tributi ad essa attribuiti.’.

 

     Art. 6 ter. (Modifica ed integrazione alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 27 - Assetto istituzionale ed organizzativo del complesso informatico e telematico del Sistema informativo regionale (S.I.R.) della Regione dell’Umbria) [4]

1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 27/1998, è inserito il seguente:

‘Art. 8 bis. (Personale dipendente)

1. Al Consorzio si applicano, ai fini del rispetto dei limiti quantitativi di spesa e di reclutamento del personale dipendente, le disposizioni previste per la Regione, gli Enti e le Agenzie da questa dipendenti.

2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, il Consorzio adegua il proprio Statuto e regolamenti interni entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale approvata con deliberazione consiliare n. 265 dell’11 novembre 2008.’.

 

     Art. 6 quater. (Modifica alla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38 – Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento) [5]

1. All’articolo 7, comma 3, della l.r. 38/2007, dopo le parole: “fino alla conclusione delle procedure selettive di stabilizzazione”, eliminare le parole: “previste dallo stesso articolo 2” e aggiungere le seguenti: “e comunque fino all’assunzione a tempo indeterminato in attuazione del piano di stabilizzazione di cui all’articolo 2, comma 1”.

 

     Art. 6 quinquies. (Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 – Norme in materia di bonifica) [6]

1. All’articolo 19, comma 4 della l.r. 30/2004 dopo le parole: “che traggono un beneficio” abrogare le seguenti: “diretto e specifico”.

2. All’articolo 20, comma 1 della l.r. 30/2004 dopo le parole: “beneficio di bonifica consiste nel vantaggio” abrogare le seguenti: “diretto e specifico”.

3. All’articolo 20 della l.r. 30/2004 sono abrogati i commi 2, 3, 4 e 5.

4. All’articolo 20 della l.r. 30/2004, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

‘1 bis. Per la qualificazione del beneficio di cui all’articolo 19, comma 4 si rinvia al comma 6, lettera d), punti 1, 2 e 3 dell’intesa sancita in sede di conferenza Stato-Regioni concernente l’attuazione dell’articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, che si allega alla presente legge.’.

 

     Art. 7. (Proroga termine di sospensione dei provvedimenti amministrativi per le aree terremotate - Modifica articolo 66, comma 11, legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 - Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale) [7]

[1. Il termine di sospensione dei provvedimenti amministrativi di demolizione e rimessa in pristino di cui all’articolo 66, comma 11 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 è prorogato al 31 dicembre 2008, per gli immobili ricompresi nel censimento di cui al comma 1 dello stesso articolo 66.]

 

     Art. 8. (Società partecipate dalla regione)

1. All’articolo 3 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al comma 1 la parola: “parzialmente” è sostituita dalle seguenti parole: “in modo maggioritario”;

b) al comma 1 dopo la parola: “attribuito” sono inserite le seguenti parole: “all’amministratore unico,”;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Nelle società costituite con legge regionale il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore a tre.”;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il comma 2 si applica anche alle società, non costituite con legge regionale, totalmente partecipate dalla Regione, dalle agenzie regionali, ovvero da società controllate dalla Regione. Nelle società partecipate in modo maggioritario dalla Regione, dalle agenzie regionali, ovvero da società controllate dalla Regione, il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione, di nomina regionale, non può essere superiore a tre.”;

e) al comma 4 dopo le parole: “ai commi” sono inserite le seguenti parole: “1,”;

f) al comma 4, la lettera c) è abrogata.

2. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali alle disposizioni introdotte al comma 1 entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Fino all’adeguamento statutario entro i termini di legge, le società applicano quanto disposto per l’anno 2007 dall’articolo 3 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8.

3. Il comma 4 dell’articolo 2-bis della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

“4. Gli atti di nomina e designazione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale e nel sito informatico della Regione. Gli incarichi di amministratore delle società a totale o parziale partecipazione regionale, conferiti dalla Regione, ivi compresi i relativi compensi, sono pubblicati nel sito informatico della Regione e aggiornati semestralmente.”.

 

     Art. 9. (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 - Istituzione dell’Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata “Agenzia Umbria Ricerche”)

1. All’articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell’articolo 3 è così modificata: “(Ulteriori attività e rapporti con Enti pubblici)”;

b) al comma 2 dell’articolo 3 dopo le parole: “committenza pubblica”, sono soppresse le seguenti parole: “e privata”.

 

     Art. 10. (Modifica dell’articolo 95, comma 1, lettera d) della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 - Legislazione turistica regionale) [8]

1. All’articolo 95, comma 1, lettera d) della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18, le parole “delle residenze d’epoca di cui all’articolo 44 e delle forme di ricettività di cui agli articoli 46 e 47” sono sostituite dalle seguenti parole: “delle residenze d’epoca gestite in forma imprenditoriale di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 44”.

 

     Art. 11. (Abrogazione dell’articolo 2 della legge regionale 30 settembre 2002, n. 16 - Soppressione del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali)

1. L’articolo 2 della legge regionale 30 settembre 2002, n. 16 è abrogato.

 

     Art. 12. (Integrazione dell’articolo 7 della legge regionale 21 febbraio 2008, n. 1 - Istituzione del Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro)

1. All’articolo 7 della legge regionale 21 febbraio 2008, n. 1, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2bis. I contributi previsti dall’articolo 2 sono erogati anche per gli incidenti mortali verificatesi nel periodo di pubblicazione della presente legge.”.

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 12 giugno 2008, n. 10.

[2] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 13 novembre 2008, n. 16.

[3] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 13 novembre 2008, n. 16.

[4] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 13 novembre 2008, n. 16.

[5] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 13 novembre 2008, n. 16.

[6] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 13 novembre 2008, n. 16.

[7] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 25 novembre 2010, n. 23.

[8] Articolo abrogato dall'art. 93 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13.