Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 finanza, tributi e contabilità |
Data: | 26/03/2008 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni in materia di Comunità Montane. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 e 23 luglio 2007, n. 24 in adeguamento alle disposizioni della legge 24 dicembre [...] |
Art. 1 bis. (Disciplina degli interventi in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia previsti nella legge regionale 26 marzo 2008, n. 4) |
Art. 2. (Contributo all’Associazione Ricreativa Culturale ARC – Regione Umbria) |
Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2004, n. 9 - Promozione della cultura musicale bandistica e corale) |
Art. 4. (Abrogazioni di leggi regionali) |
Art. 5. (Modifica all’articolo 7 bis della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 - Norme per l’attività edilizia) |
Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2007, n. 8 - Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese) |
Art. 6 bis. (Modifica ed integrazione alla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 - Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria) |
Art. 6 ter. (Modifica ed integrazione alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 27 - Assetto istituzionale ed organizzativo del complesso informatico e telematico del Sistema informativo regionale (S.I.R.) della [...] |
Art. 6 quater. (Modifica alla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38 – Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento) |
Art. 6 quinquies. (Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 – Norme in materia di bonifica) |
Art. 7. (Proroga termine di sospensione dei provvedimenti amministrativi per le aree terremotate - Modifica articolo 66, comma 11, legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 - Norme in materia di governo del [...] |
Art. 8. (Società partecipate dalla regione) |
Art. 9. (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 - Istituzione dell’Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata “Agenzia Umbria Ricerche”) |
Art. 10. (Modifica dell’articolo 95, comma 1, lettera d) della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 - Legislazione turistica regionale) |
Art. 11. (Abrogazione dell’articolo 2 della legge regionale 30 settembre 2002, n. 16 - Soppressione del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali) |
Art. 12. (Integrazione dell’articolo 7 della legge regionale 21 febbraio 2008, n. 1 - Istituzione del Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro) |
§ 2.3.282 - L.R. 26 marzo 2008, n. 5.
Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e di spese.
(B.U. 28 marzo 2008, n. 15 - S.S. n. 2)
Art. 1. (Disposizioni in materia di Comunità Montane. Modifiche ed integrazioni alla
1. Dopo l’articolo 17, della
“17 bis. (Commissario straordinario)
1. Al fine di procedere all’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e al raggiungimento degli obiettivi della
2. Il Commissario straordinario subentra nei compiti del Presidente, della Giunta e del Consiglio della Comunità montana, resta in carica fino al 30 giugno 2008 e, comunque, fino all’approvazione degli atti e alla conclusione degli adempimenti previsti dall’articolo 23, comma 2. Per gli atti di interesse della Comunità montana, eccedenti l’ordinaria amministrazione, è necessaria l’autorizzazione della Giunta regionale.
3. Il decreto di cui al comma 1 è emanato previa deliberazione della Giunta regionale, dopo l’acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali. Il decreto, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, è notificato ai componenti degli Organi disciolti e al Revisore dei conti, ed è comunicato al Consiglio regionale, al Consiglio delle Autonomie locali e al Prefetto nella cui Provincia ricadono tutti o la maggioranza dei Comuni costituenti la Comunità montana.
4. Il Commissario straordinario si avvale, per la sua attività e lo svolgimento dei compiti affidati nell’atto di nomina, di tutto il personale in servizio presso la Comunità montana.
5. Il controllo amministrativo-contabile sull’attività del Commissario straordinario è assicurato dal Revisore dei conti della Comunità montana in carica alla data di nomina del Commissario.
6. Il compenso spettante al Commissario straordinario grava sul bilancio della Comunità montana commissariata e è stabilito nel decreto di cui al comma 1 in misura non superiore a quanto previsto al comma 8 del presente articolo.
7. Con l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente articolo, sono disapplicate, limitatamente alla fattispecie in esse disciplinata, le norme contenute nell’articolo 141 del
2. All’articolo 23 della
“2 bis. Fino alla costituzione delle Comunità montane ai sensi dell’articolo 8 della
3. All’articolo 23, comma 6, della
Le Comunità montane, nei limiti dei piani di mobilità di cui al primo capoverso del presente comma, sono autorizzate ad adeguare, previa procedura selettiva, i rapporti di lavoro del personale con contratto di diritto privato a tempo indeterminato, al fine di dare attuazione ai piani di mobilità suddetti.”.
4. Dopo l’articolo 23, della
“Art. 23 bis. (Norma finanziaria)
1. Per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 6 e 9, dell’articolo 23, è autorizzata per l’anno 2008, in termini di competenza e di cassa, la spesa complessiva di € 1.000.000,00 con imputazione alla UPB 02.1.001 denominata “Relazioni istituzionali”.
2. Per gli anni 2009 e successivi l’entità della spesa sarà annualmente determinata con la legge finanziaria regionale a norma dell’articolo 27, comma 3, lettera c), della
5. All’articolo 24, comma 1, della
“i bis) la
6. Il comma 1, dell’articolo 14, della
“1. La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di membri previsti nello Statuto, in misura non superiore a tre.”.
7. Il comma 3, dell’articolo 14 della
8. [Al fine di concorrere agli obiettivi di cui all’articolo 2, comma 17, della
Art. 1 bis. (Disciplina degli interventi in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia previsti nella
1. In attuazione del Documento annuale di programmazione e della legge finanziaria regionale 2008-2010 è istituito un Fondo regionale finalizzato all’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l’accesso e la frequenza presso gli asili nido gestiti da soggetti pubblici o da soggetti privati autorizzati ai sensi del
2. La Giunta regionale con proprio atto disciplina annualmente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo attenendosi ai criteri generali che tengono conto della composizione anagrafica delle famiglie, della loro situazione reddituale e patrimoniale, della continuità educativa della frequenza presso i servizi delle bambine e dei bambini iscritti.
3. La dotazione del Fondo di cui al comma 1, è determinata, per l’anno 2008, in euro 1.500.000,00, con imputazione alla UPB 10.1.008 denominata "Servizi socio-educativi prima infanzia” del bilancio di previsione 2008 parte spesa (cap. 963).
4. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 3 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella UPB 16.1.001 del bilancio di previsione 2008 denominata "Fondi speciali per spese correnti” in corrispondenza del punto 2), lettera A), della tabella A), della
5. Per gli anni 2009 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
Art. 2. (Contributo all’Associazione Ricreativa Culturale ARC – Regione Umbria)
1. A partire dall’anno 2008 è concesso un contributo finanziario all’Associazione Ricreativa Culturale ARC - Regione Umbria, nella misura di € 6.000,00, quale concorso alle spese per la realizzazione di iniziative assunte nell’ambito delle attività culturali, sportive, turistiche, ricreative e dei servizi sociali promosse dall’Associazione in favore dei propri soci.
2. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per disciplinare le modalità della concessione, erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l’anno 2008, la spesa di € 6.000,00 da imputare, in termini di competenza e cassa, alla UPB 02.1.010 denominata “Contributi ad enti ed associazioni” (cap. 767), del bilancio di previsione 2008.
4. Per gli anni 2009 e successivi l’entità della spesa sarà annualmente determinata con la legge finanziaria regionale a norma dell’articolo 27, comma 3, lettera c), della
Art. 3. (Modifiche alla
1. L’articolo 3, della
“Art. 3. Concessione dei benefici
1. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la presentazione delle domande, per la concessione dei contributi e per la relativa rendicontazione.”.
2. L’articolo 4, della
Art. 4. (Abrogazioni di leggi regionali)
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) n. 35 del 23 aprile 1980, recante “Contributi a favore delle Associazioni del Commercio e del Turismo”;
b) n. 41 del 20 ottobre 1983, recante “Riorganizzazione dell’intervento regionale in materia di assistenza tecnica e connessa attività di ricerca e sperimentazione”;
c) n. 51 del 31 dicembre 1984, recante “Disciplina della pesca professionale e delle attività di acquicoltura”.
Art. 5. (Modifica all’articolo 7 bis della
1. Il comma 2, dell’articolo 7 bis, della
“2. L’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e l’esercizio degli impianti stessi, di cui all’articolo 12, comma 3 del
Art. 6. (Modifiche alla
1. La rubrica dell’articolo 5 della
2. Il comma 1, dell’articolo 5, della
“1. La Giunta regionale, nel rispetto della programmazione generale e di settore e comunque previo atto di indirizzo consiliare per le società istituite con legge regionale, è autorizzata a compiere tutte le operazioni necessarie a consentire la costituzione, lo scioglimento, la fusione o ad assumere e/o alienare partecipazioni in società di capitali, anche a seguito di aumenti del capitale sociale, al fine di favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della Regione nonché per procedere alla razionalizzazione della strumentazione regionale finalizzata alla offerta di servizi, dandone annualmente comunicazione al Consiglio regionale, durante la sessione di bilancio.”.
Art. 6 bis. (Modifica ed integrazione alla
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 1 della
‘7 bis. Nel rispetto della legislazione tributaria e dei principi di coordinamento con il sistema tributario, la Regione Umbria con regolamento disciplina le fattispecie, le modalità, i termini e le limitazioni per la concessione delle agevolazioni dei tributi ad essa attribuiti.’.
Art. 6 ter. (Modifica ed integrazione alla
1. Dopo l’articolo 8 della
‘Art. 8 bis. (Personale dipendente)
1. Al Consorzio si applicano, ai fini del rispetto dei limiti quantitativi di spesa e di reclutamento del personale dipendente, le disposizioni previste per la Regione, gli Enti e le Agenzie da questa dipendenti.
2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, il Consorzio adegua il proprio Statuto e regolamenti interni entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale approvata con
Art. 6 quater. (Modifica alla
1. All’articolo 7, comma 3, della
Art. 6 quinquies. (Modifiche alla
1. All’articolo 19, comma 4 della
2. All’articolo 20, comma 1 della
3. All’articolo 20 della
4. All’articolo 20 della
‘1 bis. Per la qualificazione del beneficio di cui all’articolo 19, comma 4 si rinvia al comma 6, lettera d), punti 1, 2 e 3 dell’intesa sancita in sede di conferenza Stato-Regioni concernente l’attuazione dell’articolo 27 del
Art. 7. (Proroga termine di sospensione dei provvedimenti amministrativi per le aree terremotate - Modifica articolo 66, comma 11,
[1. Il termine di sospensione dei provvedimenti amministrativi di demolizione e rimessa in pristino di cui all’articolo 66, comma 11 della
Art. 8. (Società partecipate dalla regione)
1. All’articolo 3 della
a) al comma 1 la parola: “parzialmente” è sostituita dalle seguenti parole: “in modo maggioritario”;
b) al comma 1 dopo la parola: “attribuito” sono inserite le seguenti parole: “all’amministratore unico,”;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Nelle società costituite con legge regionale il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore a tre.”;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Il comma 2 si applica anche alle società, non costituite con legge regionale, totalmente partecipate dalla Regione, dalle agenzie regionali, ovvero da società controllate dalla Regione. Nelle società partecipate in modo maggioritario dalla Regione, dalle agenzie regionali, ovvero da società controllate dalla Regione, il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione, di nomina regionale, non può essere superiore a tre.”;
e) al comma 4 dopo le parole: “ai commi” sono inserite le seguenti parole: “1,”;
f) al comma 4, la lettera c) è abrogata.
2. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali alle disposizioni introdotte al comma 1 entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Fino all’adeguamento statutario entro i termini di legge, le società applicano quanto disposto per l’anno 2007 dall’articolo 3 della
3. Il comma 4 dell’articolo 2-bis della
“4. Gli atti di nomina e designazione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale e nel sito informatico della Regione. Gli incarichi di amministratore delle società a totale o parziale partecipazione regionale, conferiti dalla Regione, ivi compresi i relativi compensi, sono pubblicati nel sito informatico della Regione e aggiornati semestralmente.”.
Art. 9. (Modifiche all’articolo 3 della
1. All’articolo 3 della
a) la rubrica dell’articolo 3 è così modificata: “(Ulteriori attività e rapporti con Enti pubblici)”;
b) al comma 2 dell’articolo 3 dopo le parole: “committenza pubblica”, sono soppresse le seguenti parole: “e privata”.
Art. 10. (Modifica dell’articolo 95, comma 1, lettera d) della
1. All’articolo 95, comma 1, lettera d) della
Art. 11. (Abrogazione dell’articolo 2 della
1. L’articolo 2 della
Art. 12. (Integrazione dell’articolo 7 della
1. All’articolo 7 della
“2bis. I contributi previsti dall’articolo 2 sono erogati anche per gli incidenti mortali verificatesi nel periodo di pubblicazione della presente legge.”.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
[1] Comma abrogato dall'art. 5 della
[2] Articolo inserito dall'art. 8 della
[3] Articolo inserito dall'art. 8 della
[4] Articolo inserito dall'art. 8 della
[5] Articolo inserito dall'art. 8 della
[6] Articolo inserito dall'art. 8 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 13 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 93 della