Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 finanza, tributi e contabilità |
Data: | 25/11/2010 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. (Saldo finanziario) |
Art. 2. (Copertura finanziaria) |
Art. 3. (Fondi da reiscrivere) |
Art. 4. (Fondi perenti) |
Art. 5. (Variazioni di bilancio) |
Art. 6. (Modificazioni alla legge regionale 11 febbraio 2010, n. 8) |
Art. 7. (Modificazioni alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10) |
Art. 8. (Modificazione alla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12) |
Art. 9. (Modificazioni alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15) |
Art. 10. (Modificazione alla legge regionale 4 aprile 1990, n. 10) |
Art. 11. (Modificazioni alla legge regionale 3 agosto 2010, n. 19) |
Art. 12. (Modificazioni dell’articolo 66 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11) |
Art. 13. (Abrogazioni) |
Art. 14. (Ordinamento del personale) |
Art. 15. (Sviluppo del Piano telematico regionale) |
Art. 16. (Interventi promozionali e turistici) |
Art. 17. (Fondo per l’innovazione degli impianti a fune) |
Art. 18. (Attuazione art. 70, comma 2, lett. f) della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 «Nuovo Statuto della Regione Umbria») |
Art. 19. (Interventi straordinari per le cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli) |
§ 2.3.297 - L.R. 25 novembre 2010, n. 23.
Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010, ai sensi della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.
(B.U. 26 novembre 2010, n. 56)
TITOLO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2010
Art. 1. (Saldo finanziario)
1. Ai sensi dell’articolo 37, comma 2 della
Art. 2. (Copertura finanziaria)
1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all’articolo 1, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati ai sensi dell’articolo 10, comma 4 della
2. All’onere conseguente del comma 1, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2010 e successivi, del bilancio pluriennale 2010-2012.
3. Per gli effetti di cui all’articolo 10, primo comma della
Art. 3. (Fondi da reiscrivere)
1. L’ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l’anno 2010, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell’esercizio 2009, a norma dell’articolo 82, comma 6 della
Art. 4. (Fondi perenti)
1. Per gli effetti di cui all’articolo 42, comma 3 della
Art. 5. (Variazioni di bilancio)
1. Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2010 e al bilancio pluriennale 2010-2012 sono apportate le variazioni di cui alle tabelle A) e B) allegate alla presente legge.
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 e delle somme reiscritte ai sensi dell’articolo 3, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.
TITOLO II
PROVVEDIMENTI COLLEGATI IN MATERIA DI ENTRATA E SPESA
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI
Art. 6. (Modificazioni alla
1. Alla tabella C) della
2. Alla tabella D) della
Art. 7. (Modificazioni alla
1. La tabella E) della
2. La tabella H) della
3. La tabella L) della
4. La tabella M) della
5. La tabella O) della
Art. 8. (Modificazione alla
1. Il comma 2 dell’articolo 22 della
“2. La copertura degli oneri di cui al comma 1 è subordinata all’accertamento della corrispondente entrata nella unità previsionale di base 3.01.004 denominata ‘Altri introiti (cap. 949)’.”.
Art. 9. (Modificazioni alla
1. Al comma 2 dell’articolo 28 della
2. Al comma 2 dell’articolo 30 della
3. Al comma 6 dell’articolo 30 della
4. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 31 della
5. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 31 della
6. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 31 della
Art. 10. (Modificazione alla
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della
“2 bis. Ai sensi dell’articolo 1 della
Art. 11. (Modificazioni alla
1. Il comma 5 dell’articolo 7 della
“5. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità annua al lordo delle ritenute di legge in misura pari al sessanta per cento dell’indennità annua percepita dai componenti del Consiglio di Amministrazione.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 18 della
“3. Gli organi in carica alla data del 1° agosto 2010 continuano ad esercitare le loro funzioni fino al 31 dicembre 2010, fatte salve l’approvazione del bilancio consuntivo e le attività di rendicontazione al 31 dicembre 2010. L’approvazione del bilancio consuntivo e le attività di rendicontazione devono essere concluse entro e non oltre il 28 febbraio 2011 senza oneri aggiuntivi.”.
3. Dopo il comma 5 dell’articolo 18 della
“5 bis. Nelle more dell’adozione degli atti di cui al comma 5 l’ATER regionale si avvale, per la gestione ordinaria, del bilancio di previsione predisposto nell’esercizio finanziario 2010 dalle ATER di cui alla
Art. 12. (Modificazioni dell’articolo 66 della
1. Al comma 11 dell’articolo 66 della
Art. 13. (Abrogazioni)
1. L’articolo 7 della
TITOLO III
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 14. (Ordinamento del personale)
1. Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che accedono al ruolo regionale per pubblico concorso è conservato il trattamento economico di anzianità eventualmente maturato presso l’amministrazione di provenienza. La presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.
2. Il comma 1 dell’articolo 1 della
3. L’articolo 80 della
Art. 15. (Sviluppo del Piano telematico regionale)
1. Per consentire lo sviluppo del Piano telematico, quale servizio di pubblico interesse, ai fini della valorizzazione del territorio regionale, è assegnato a Centralcom S.p.A., per l’anno 2010 e sulla base di apposita convenzione, un contributo di euro 76.500,00.
2. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si fa fronte con la disponibilità della UPB 05.1.016 che assume la seguente nuova denominazione “Attività e programmi finalizzati alla valorizzazione ed alla salvaguardia del territorio” (cap. 5863).
Art. 16. (Interventi promozionali e turistici)
1. La quota di euro 350.000,00, dello stanziamento della UPB 08.2.009 (cap. 9500/3100) è destinata, ai sensi dell’articolo 2 della
Art. 17. (Fondo per l’innovazione degli impianti a fune)
1. Le risorse disponibili nella UPB 06.2.004 (cap. 7417) del bilancio regionale di previsione derivanti dai trasferimenti statali di cui all’articolo 8 della
2. Possono accedere al contributo, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 della
a) impianti isolati destinati all’attività sportiva locale: ovvero impianti sportivi per un’utenza puramente locale e situati in zone con scarsa o inesistente capacità turistica ed un numero limitato di infrastrutture funzionali alla pratica di sport invernali;
b) impianti aventi carattere di infrastrutture di trasporto: ovvero impianti a rilevanza locale e che rivestono carattere sociale, destinati al trasporto pubblico di persone e merci.
3. Gli impianti di mezzi di trasporto con trazione a fune di cui al comma 2, esistenti nel territorio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, costituiscono impianti di uso locale ai sensi e per gli effetti della Decisione della Commissione Europea C(2002) 599 fin del 27-02-2002, in materia di aiuti di Stato.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri e modalità per la concessione di contributi di cui al presente articolo.
Art. 18. (Attuazione art. 70, comma 2, lett. f) della
1. In attuazione dell’articolo 70, comma 2, lettera f) della
2. I dirigenti regionali competenti in materia adottano gli schemi di contratti afferenti gli appalti di lavori, di servizi e di forniture.
Art. 19. (Interventi straordinari per le cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli)
1. La Regione concede un aiuto, ai sensi della vigente normativa, alle cooperative agricole di cui è socio esercitando il diritto di recesso dalla compagine societaria.
2. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per la concessione degli aiuti e per la quota di partecipazione regionale superiore al limite dell’aiuto concesso.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 55 della