Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 1. assetto istituzionale e ordinamento della regione |
Capitolo: | 1.4 enti locali e deleghe |
Data: | 12/06/2008 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 18/2003) |
Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 18/2003) |
Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 18/2003) |
Art. 4. (Modificazione all’articolo 17-bis della l.r. 24/2007) |
Art. 5. (Modificazione all’articolo 1 della l.r. 5/2008) |
Art. 6. (Misure di razionalizzazione in materia di Comunità montane) |
Art. 7. (Norme transitorie) |
§ 1.4.85 - L.R. 12 giugno 2008, n. 10.
Misure di razionalizzazione in materia di Comunità montane in attuazione dei principi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2008) e ulteriori modificazioni alle leggi regionali 24 settembre 2003, n. 18, 23 luglio 2007, n. 24 e 26 marzo 2008, n. 5.
(B.U. 18 giugno 2008, n. 29)
Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 13 della
1. L’articolo 13 della
“Art. 13. (Presidente della Comunità montana)
1. Il Presidente della Comunità montana è eletto, a maggioranza assoluta, dal Consiglio della Comunità montana tra i Sindaci o gli Assessori dei Comuni aderenti alla Comunità stessa.”.
Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 14 della
1. L’articolo 14 della
“Art. 14. (Giunta della Comunità montana)
1. La Giunta della Comunità montana è composta dal Presidente e da un numero di Assessori non superiore a tre, scelti tra i Sindaci o gli Assessori dei Comuni aderenti.
2. La Giunta è eletta dal Consiglio della Comunità montana su proposta del Presidente con le modalità previste dallo Statuto.”.
Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 16 della
1. L’articolo 16 della
“Art. 16. (Indennità)
1. Il Presidente della Comunità montana, eletto tra i Sindaci o gli Assessori dei Comuni aderenti alla Comunità montana stessa, ai sensi dell’articolo 13, ha diritto a percepire esclusivamente l’indennità di funzione spettantegli in quanto Sindaco o Assessore. Allo stesso può essere riconosciuta una indennità, a carico della Comunità montana, in misura pari alla differenza tra l’indennità spettante in quanto Sindaco o Assessore e quella spettante per la carica di Presidente della Comunità montana, calcolata ai sensi dell’articolo 82, comma 8, lettera c) del
2. Gli Assessori della Giunta della Comunità montana eletti con le modalità di cui all’articolo 14, hanno diritto a percepire esclusivamente l’indennità spettante loro in quanto Sindaci o Assessori dei rispettivi Comuni.
3. I componenti degli organi della Comunità montana hanno diritto a fruire di permessi, licenze, gettoni di presenza, rimborsi spese e di ogni altra tutela in base alla vigente normativa statale in materia di ‘status di amministratori’.”.
Art. 4. (Modificazione all’articolo 17-bis della
1. Il comma 6 dell’articolo 17-bis della
“6. Il compenso spettante al Commissario straordinario grava sul bilancio della Comunità montana commissariata ed è pari alla misura massima del cinquanta per cento dell’indennità prevista per un Comune avente popolazione pari alla popolazione montana della Comunità montana, ai sensi dell’articolo 82, comma 8, lettera c) del
Art. 5. (Modificazione all’articolo 1 della
1. Il comma 8 dell’articolo 1 della
Art. 6. (Misure di razionalizzazione in materia di Comunità montane)
1. La Regione con la presente
2. La Regione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 2, comma 17 della
a) la riduzione del numero complessivo delle Comunità montane;
b) la riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle Comunità montane;
c) la riduzione delle indennità spettanti ai componenti degli organi delle Comunità montane.
Art. 7. (Norme transitorie)
1. Fino alla costituzione delle Comunità montane ai sensi della
2. Fino alla costituzione delle Comunità montane ai sensi della
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.