Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 1. assetto istituzionale e ordinamento della regione |
Capitolo: | 1.2 controlli |
Data: | 30/09/2002 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. (Soppressione del Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali). |
Art. 2. (Controlli preventivi di legittimità). |
Art. 3. (Disposizioni transitorie e finali). |
§ 1.2.14 - L.R. 30 settembre 2002, n. 16.
Soppressione del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali.
(B.U. n. 44 del 9 ottobre 2002).
Art. 1. (Soppressione del Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali).
1. Il comitato regionale di controllo istituito ai sensi della
Art. 2. (Controlli preventivi di legittimità). [1]
[1. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti delle comunanze e università agrarie ed associazioni agrarie comunque denominate, è esercitato dalla apposita struttura della Giunta regionale, da individuare tra quelle già esistenti, con atto amministrativo della Giunta regionale.]
Art. 3. (Disposizioni transitorie e finali).
1. Gli importi delle indennità di presenza e dei rimborsi spese stabiliti dall’art. 30 della
2. Le leggi regionali 30 marzo 1992, n. 7, 5 aprile 1995, n. 23 e 19 luglio 1996, n. 19 sono abrogate.
[1] Articolo abrogato dall'art. 11 della