§ 1.2.14 - L.R. 30 settembre 2002, n. 16.
Soppressione del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.2 controlli
Data:30/09/2002
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Soppressione del Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali).
Art. 2.  (Controlli preventivi di legittimità).
Art. 3.  (Disposizioni transitorie e finali).


§ 1.2.14 - L.R. 30 settembre 2002, n. 16.

Soppressione del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali.

(B.U. n. 44 del 9 ottobre 2002).

 

Art. 1. (Soppressione del Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali).

     1. Il comitato regionale di controllo istituito ai sensi della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7, è soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. (Controlli preventivi di legittimità). [1]

     [1. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti delle comunanze e università agrarie ed associazioni agrarie comunque denominate, è esercitato dalla apposita struttura della Giunta regionale, da individuare tra quelle già esistenti, con atto amministrativo della Giunta regionale.]

 

     Art. 3. (Disposizioni transitorie e finali).

     1. Gli importi delle indennità di presenza e dei rimborsi spese stabiliti dall’art. 30 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7, così come modificata ed integrata dall’art. 17 della legge regionale 19 luglio 1996, n. 19, ove richiamati da leggi regionali o da atti amministrativi della Regione, continuano ad applicarsi fino alla disciplina organica delle indennità relative alle nomine e designazioni di competenza della Regione.

     2. Le leggi regionali 30 marzo 1992, n. 7, 5 aprile 1995, n. 23 e 19 luglio 1996, n. 19 sono abrogate.


[1] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 26 marzo 2008, n. 5.