Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 finanza, tributi e contabilità |
Data: | 13/11/2008 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. (Saldo finanziario) |
Art. 2. (Copertura finanziaria) |
Art. 3. (Fondi da reiscrivere) |
Art. 4. (Fondi perenti) |
Art. 5. (Modifica all’articolo 10 della legge regionale 27 marzo 2008, n. 6) |
Art. 6. (Modifica all’articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2008, n. 4) |
Art. 7. (Modifiche alle tabelle allegate alle leggi regionali 26 marzo 2008, n. 4 e 27 marzo 2008, n. 6) |
Art. 8. (Integrazioni alla legge regionale 26 marzo 2008, n. 5) |
Art. 9. (Avvio delle misure 226 e 227 del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013) |
Art. 10. (Variazioni di bilancio) |
§ 2.3.284 - L.R. 13 novembre 2008, n. 16.
Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 26 marzo 2008, n. 4, 26 marzo 2008, n. 5 e 27 marzo 2008, n. 6. Assestamento del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2008 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l’esercizio 2007 - Art. 45 e art. 82 - comma 6 - della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13.
(B.U. 14 novembre 2008, n. 52)
TITOLO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2008
Art. 1. (Saldo finanziario)
1. Ai sensi del comma 2, dell’articolo 37, della
Art. 2. (Copertura finanziaria)
1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all’articolo 1, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della
2. All’onere conseguente dal comma 1 si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2008 e successivi, del bilancio pluriennale 2008-2010.
3. Per gli effetti di cui all’articolo 10, primo comma, della
Art. 3. (Fondi da reiscrivere)
1. L’ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l’anno 2008, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell’esercizio 2007, a norma dell’articolo 82, comma 6 della
Art. 4. (Fondi perenti)
1. Per gli effetti di cui all’articolo 42, comma 3, della
TITOLO II
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE
LEGGI REGIONALI 26 MARZO 2008, N. 4, 26 MARZO 2008, N. 5 E 27 MARZO 2008, N. 6
Art. 5. (Modifica all’articolo 10 della
1. Ai commi 1, 4 e 7 dell’articolo 10, della
Art. 6. (Modifica all’articolo 10 della
1. Al comma 1 dell’articolo 10, della
Art. 7. (Modifiche alle tabelle allegate alle leggi regionali 26 marzo 2008, n. 4 e 27 marzo 2008, n. 6)
1. Alla tabella C) della
2. Alla tabella D) della
3. La tabella H), della
4. La tabella E), della
5. La tabella F), della
6. La tabella L), della
7. La tabella M), della
8. La tabella O), della
9. L’elenco n. 3 della
Art. 8. (Integrazioni alla
1. Dopo l’articolo 1 della
“Art. 1 bis. (Disciplina degli interventi in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia previsti nella
1. In attuazione del Documento annuale di programmazione e della legge finanziaria regionale 2008-2010 è istituito un Fondo regionale finalizzato all’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l’accesso e la frequenza presso gli asili nido gestiti da soggetti pubblici o da soggetti privati autorizzati ai sensi del
2. La Giunta regionale con proprio atto disciplina annualmente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo attenendosi ai criteri generali che tengono conto della composizione anagrafica delle famiglie, della loro situazione reddituale e patrimoniale, della continuità educativa della frequenza presso i servizi delle bambine e dei bambini iscritti.
3. La dotazione del Fondo di cui al comma 1, è determinata, per l’anno 2008, in euro 1.500.000,00, con imputazione alla UPB 10.1.008 denominata "Servizi socio-educativi prima infanzia” del bilancio di previsione 2008 parte spesa (cap. 963).
4. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 3 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella UPB 16.1.001 del bilancio di previsione 2008 denominata "Fondi speciali per spese correnti” in corrispondenza del punto 2), lettera A), della tabella A), della
5. Per gli anni 2009 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.”.
2. Dopo l’articolo 6 della
“Art. 6 bis. (Modifica ed integrazione alla
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 1 della
‘7 bis. Nel rispetto della legislazione tributaria e dei principi di coordinamento con il sistema tributario, la Regione Umbria con regolamento disciplina le fattispecie, le modalità, i termini e le limitazioni per la concessione delle agevolazioni dei tributi ad essa attribuiti.’.
Art. 6 ter. (Modifica ed integrazione alla
1. Dopo l’articolo 8 della
‘Art. 8 bis. (Personale dipendente)
1. Al Consorzio si applicano, ai fini del rispetto dei limiti quantitativi di spesa e di reclutamento del personale dipendente, le disposizioni previste per la Regione, gli Enti e le Agenzie da questa dipendenti.
2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, il Consorzio adegua il proprio Statuto e regolamenti interni entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della
Art. 6 quater. (Modifica alla
1. All’articolo 7, comma 3, della
Art. 6 quinquies. (Modifiche alla
1. All’articolo 19, comma 4 della
2. All’articolo 20, comma 1 della
3. All’articolo 20 della
4. All’articolo 20 della
‘1 bis. Per la qualificazione del beneficio di cui all’articolo 19, comma 4 si rinvia al comma 6, lettera d), punti 1, 2 e 3 dell’intesa sancita in sede di conferenza Stato-Regioni concernente l’attuazione dell’articolo 27 del
Art. 9. (Avvio delle misure 226 e 227 del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013)
1. Al fine di garantire l’avvio delle misure 226 e 227, previste dal Piano di Sviluppo Rurale dell’Umbria 2007-2013, in cui la Regione è beneficiario finale, è autorizzata, per l’anno 2008, a titolo di anticipazione sui fondi AGEA del
TITOLO III
NORME FINALI
Art. 10. (Variazioni di bilancio)
1. Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2008 e al bilancio pluriennale 2008/2010 sono apportate le variazioni di cui alle tabelle A) e B), allegate alla presente legge.
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 e delle somme reiscritte ai sensi dell’articolo 3, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Tabelle
(Omissis)