Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 04/04/2007 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione. |
Art. 2. Composizione. |
Art. 3. Nomina dei componenti. |
Art. 4. Durata in carica e proroga. |
Art. 5. Organizzazione e funzionamento. |
Art. 6. Validità delle sedute e delle deliberazioni. |
Art. 7. Funzioni. |
Art. 8. Procedure. |
Art. 9. Autonomia operativa e strumenti di supporto. |
Art. 10. Rimborso spese |
Art. 11. Incompatibilità. |
Art. 12. Decadenza. |
Art. 13. Dimissioni. |
Art. 14. Norma transitoria. |
Art. 15. Norma finanziaria. |
§ 3.2.121 - L.R. 4 aprile 2007, n. 20. [1]
Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali.
(B.U. 11 aprile 2007, n. 8).
Art. 1. Istituzione.
1. E’ istituita presso il Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto regionale, la Conferenza permanente delle autonomie sociali, di seguito denominata Conferenza.
2. La Conferenza permanente delle autonomie sociali è organismo espressivo della sussidiarietà sociale nella Regione.
Art. 2. Composizione.
1. La Conferenza è composta da:
a) sette rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e culturale;
b) sette rappresentanti delle organizzazioni di volontariato;
c) tre rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori e utenti;
d) tre rappresentanti delle cooperative sociali;
e) tre rappresentanti di imprese sociali;
f) due rappresentanti delle associazioni delle cooperative sociali;
g) due rappresentanti delle associazioni delle imprese sociali, ove costituite;
h) due rappresentanti delle fondazioni operanti in modo prevalente nel settore sociale;
i) due rappresentanti delle associazioni operanti in modo prevalente nel settore sociale non ricomprese nelle lettere a), b) ed l);
l) due rappresentanti delle associazioni dei disabili.
2. La Conferenza può deliberare di far partecipare alle proprie riunioni, con diritto di parola, un massimo di tre esperti altamente qualificati nelle materie di interesse della Conferenza stessa.
Art. 3. Nomina dei componenti.
1. Per le rappresentanze di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), e d), il Presidente del Consiglio regionale, all’inizio di ogni legislatura, entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale, invita tutte le associazioni, le cooperative e gli altri organismi iscritti negli albi di cui, rispettivamente:
a) all’articolo 3 della
b) all’articolo 4 della
c) all’articolo 3 della
d) all’articolo 3 della
2. Per la rappresentanza delle imprese sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), fino alla costituzione del registro delle imprese sociali di cui all’articolo 5 del
3. Per le rappresentanze di associazioni ed organismi di cui all’articolo 2, per i quali non esiste o non è stato ancora istituito un albo, registro, elenco o analogo strumento regionale di iscrizione, il Presidente del Consiglio regionale, all’inizio di ogni legislatura, entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale, pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana un avviso per la costituzione o l’aggiornamento di un apposito elenco regionale per ognuna delle categorie interessate, in cui si possono iscrivere, entro il termine di sessanta giorni, tutti i soggetti che fanno parte delle suddette categorie e che intendono partecipare alla Conferenza. Successivamente alla costituzione degli elenchi, il Presidente del Consiglio regionale invita tutti i soggetti iscritti agli elenchi stessi a presentare, entro trenta giorni, un proprio candidato a far parte della Conferenza.
4. Con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale sono definiti:
a) modalità e requisiti per la formazione degli elenchi di cui al comma 3;
b) modalità e requisiti per l’acquisizione delle candidature presentate dalle associazioni, dalle cooperative e dagli organismi di tutte le categorie di cui all’articolo 2, comma 1 [2].
5. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei candidati delle diverse categorie, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale designa tra di essi i rappresentanti di ciascuna categoria in seno alla Conferenza.
5 bis. Nel caso in cui per una delle categorie di cui all’articolo 2, comma 1, sia stato presentato un numero di candidati maggiore del numero di rappresentanti previsto per la medesima, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale designa, quali componenti della Conferenza, nell’ambito della categoria interessata, i candidati degli organismi maggiormente rappresentativi per numero di iscritti oppure, qualora tale requisito non sia richiesto per la candidatura, per diffusione di presenza sul territorio oppure ancora, in ulteriore subordine, per anzianità di costituzione [3].
6. Per la rappresentanza delle associazioni dei disabili di cui all’articolo 2, comma 1, lettera l), il Presidente del Consiglio regionale invita le associazioni maggiormente rappresentative, individuate secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 101, 102, 105 e 108 del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della
6 bis. Qualora, in sede di verifica delle candidature, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale rilevi per un candidato l’esistenza di una causa di esclusione o di limitazione per l’esercizio degli incarichi ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 10 e dell’articolo 13, commi 4 e 5, della
7. I componenti della Conferenza sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale, a seguito delle designazioni effettuate dall’Ufficio di presidenza. La Conferenza è comunque costituita quando sia stato designato un numero di membri pari alla metà più uno dei componenti, salvo successiva integrazione.
8. Uno stesso organismo non può avere più di un rappresentante all’interno della Conferenza.
8 bis. Nel caso in cui la Conferenza sia stata costituita, ai sensi del comma 7, con un numero di componenti inferiore alla totalità, l’Ufficio di presidenza del Consiglio, su richiesta del Presidente della Conferenza, può disporre, con deliberazione, al fine della possibile integrazione della composizione della Conferenza, di rinnovare la procedura di presentazione delle candidature per quelle tipologie di componenti, di cui all’articolo 2, per le quali in prima istanza non sia stata presentata alcuna candidatura, ovvero sia stato presentato un numero di candidati inferiore al numero di rappresentanti previsto dallo stesso articolo 2 [5].
Art. 4. Durata in carica e proroga.
1. La Conferenza dura in carica quanto il Consiglio regionale; i suoi componenti decadono dopo centottanta giorni dalla prima seduta del nuovo Consiglio regionale o nel più breve termine in cui si insedia la nuova Conferenza.
Art. 5. Organizzazione e funzionamento.
1. La Conferenza si riunisce in almeno tre sessioni annuali.
2. La prima seduta della Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio regionale.
3. Nella prima seduta, la Conferenza provvede ad eleggere il Presidente e due Vicepresidenti scelti tra i suoi membri. L’elezione avviene a maggioranza dei componenti nominati [6].
4. Il Presidente ed i Vicepresidenti costituiscono l’Ufficio di presidenza.
5. Su proposta del Presidente la Conferenza adotta, a maggioranza dei componenti nominati, un regolamento interno che disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute e le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori. Prima dell’approvazione, la proposta di regolamento interno è trasmessa all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che può formulare eventuali osservazioni per i profili attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra Conferenza e Consiglio regionale [7].
Art. 6. Validità delle sedute e delle deliberazioni.
1. La Conferenza si riunisce validamente con la maggioranza dei componenti nominati. Gli atti proposti sono approvati col voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al voto [8].
2. Si intende che abbiano partecipato al voto i componenti che hanno espresso voto favorevole o contrario o che si sono astenuti
3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. La Conferenza allega alla propria motivata deliberazione eventuali relazioni di minoranza redatte a cura del componente o dei componenti della Conferenza dissenzienti.
Art. 7. Funzioni.
1. La Conferenza:
a) presenta al Consiglio regionale proposte ai fini della formazione degli atti di programmazione, nelle materie di sua competenza, anche mediante l’approvazione di specifici documenti;
b) produce, autonomamente e su richiesta del Consiglio regionale, studi e ricerche nelle materie di competenza, in particolare ai fini delle relazioni di cui alle lettere e) ed f);
c) esprime parere obbligatorio sugli atti di programmazione economica, sociale e territoriale, generale e settoriale, di competenza del Consiglio regionale indicati nell’allegato A alla presente legge;
d) esprime parere sugli altri atti di programmazione economica, sociale e territoriale, generale e settoriale sottoposti all’esame del Consiglio regionale, laddove ne facciano richiesta una commissione consiliare permanente o un quinto dei consiglieri o i presidenti di almeno tre gruppi consiliari cui aderiscano, nel complesso, non meno di un quinto dei consiglieri;
e) svolge verifiche sugli esiti delle politiche regionali con specifico riferimento al loro impatto sulla vita sociale e sul ruolo dei soggetti sociali in Toscana, definendo a tal fine un programma d’intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e presenta annualmente al Consiglio regionale la relazione sulla verifica degli esiti delle politiche regionali;
f) organizza annualmente in collaborazione con il Consiglio regionale la conferenza sullo stato delle autonomie sociali in Toscana, illustrando in quella sede la relazione sullo stato delle autonomie sociali in Toscana; la conferenza sullo stato delle autonomie sociali in Toscana è organizzata in modo da assicurare la più ampia partecipazione dei soggetti espressivi delle autonomie sociali toscane.
2. L’allegato A alla presente legge può essere modifi cato con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell’Ufficio di presidenza del Consiglio, anche su richiesta della Conferenza, in relazione alle modifiche che intervengano nella disciplina degli atti di programmazione regionale.
3. La Conferenza organizza i propri lavori sulla base di un programma annuale di attività, approvato ai sensi del regolamento interno e comunicato all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
Art. 8. Procedure.
1. Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina le procedure per la presentazione e l’esame delle proposte, degli studi e ricerche e delle relazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), b), e) ed f), e le modalità per l’organizzazione congiunta della conferenza sullo stato delle autonomie sociali in Toscana, di cui alla stessa lettera f).
2. La Conferenza esprime il parere obbligatorio di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), entro trenta giorni dalla ricezione della proposta di atto.
3. Le proposte sulle quali la Conferenza esprime parere obbligatorio sono trasmesse dal Presidente del Consiglio regionale alla Conferenza contestualmente alla assegnazione delle medesime alle commissioni consiliari competenti.
4. Nel caso in cui la complessità o la rilevanza del provvedimento richiedano ulteriori approfondimenti, consultazioni o studi, la Conferenza può chiedere, entro e non oltre il venticinquesimo giorno del termine di cui al comma 2, una proroga per ulteriori quindici giorni; richiesta che il Presidente del Consiglio regionale può motivatamente respingere nei cinque giorni successivi, decorsi i quali la richiesta si considera approvata.
5. La Conferenza esprime il parere di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), entro quindici giorni dal ricevimento della proposta di atto.
6. Nel caso in cui la Conferenza non esprima il proprio parere entro i termini previsti dai commi 2 e 5, si ritiene che la Conferenza non intenda esprimersi.
Art. 9. Autonomia operativa e strumenti di supporto.
1. Il Consiglio regionale garantisce alla Conferenza l’autonomia e le risorse necessarie allo svolgimento delle sue funzioni e, in particolare, definisce, nell’ambito della propria dotazione organica e di bilancio, le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare alla Conferenza stessa.
2. La Conferenza si avvale per i propri studi e ricerche dei dati e delle documentazioni prodotti da osservatori, consulte, consigli o altri organismi comunque denominati, istituiti dalle leggi regionali; a tal fine la Conferenza può promuovere sessioni o gruppi di lavoro congiunti con tali organismi.
3. La Conferenza per la propria attività di ricerca e studio può avvalersi, mediante le risorse finanziarie assegnate, della collaborazione delle università che hanno sede in Toscana e dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET).
1. Ai componenti della Conferenza spetta un rimborso spese da definire con apposito regolamento del Consiglio regionale che prevede, tra l’altro, a favore dei componenti disabili, il rimborso delle spese per l’uso del mezzo proprio.
Art. 11. Incompatibilità.
1. I componenti della Conferenza sono soggetti alle seguenti incompatibilità:
a) membro dei Consigli e delle Giunte regionale, provinciali e comunali;
b) componente di organi esecutivi di partiti e di movimenti politici, a livello nazionale, regionale e provinciale;
c) titolare di rapporti di collaborazione e consulenza con la Regione;
d) dipendente della Regione.
Art. 12. Decadenza.
1. I componenti della Conferenza decadono dall’incarico qualora non partecipino, senza giustificato motivo, tempestivamente comunicato al Presidente della Conferenza, a quattro sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute superiore alla metà di quelle effettuate nel corso dell’anno solare.
2. I componenti decadono, altresì, qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 11 e l’interessato non provveda a determinarne la cessazione.
3. La causa di incompatibilità è contestata all’interessato dal Presidente del Consiglio regionale, sia d’ufficio, sia su segnalazione del Presidente della Conferenza, con l’invito a presentare proprie osservazioni entro un termine stabilito e, nel caso di cui al comma 2, a far cessare la causa di incompatibilità entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima.
4. Trascorso il termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale:
a) provvede all’archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o rimossa;
b) adotta il provvedimento di decadenza negli altri casi.
5. Le decisioni di cui al comma 4 sono comunicate all’interessato e, per conoscenza, al Presidente della Conferenza.
Art. 13. Dimissioni.
1. Le dimissioni dei componenti della Conferenza sono presentate al Presidente del Consiglio regionale e, per conoscenza, al Presidente della Conferenza.
2. Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari.
Art. 14. Norma transitoria.
1. Per la prima costituzione della Conferenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale assume la deliberazione di cui all’articolo 3, comma 4 e, nei successivi trenta giorni, il Presidente del Consiglio regionale attiva le procedure di cui all’articolo 3, commi 1, 2 e 3.
Art. 15. Norma finanziaria.
1. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, decorrenti dall’anno 2007, si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio del Consiglio regionale.
ALLEGATO A
Elenco degli atti di programmazione economica, sociale e territoriale generale e settoriale di competenza
del Consiglio regionale sui quali la Conferenza esprime parere ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c).
Piano regionale di sviluppo - PRS (
Documento di programmazione economica e finanziaria - DPEF (
Piano di indirizzo generale integrato - PIGI (
Piano regionale per lo sviluppo economico - PRSE (
Piano sanitario regionale - PSR (
Piano integrato sociale regionale - PISR (
Piano integrato della cultura (
Piano di indirizzo territoriale - PIT (
Programma regionale di edilizia residenziale pubblica (
Programma di tutela ambientale (
Piano regionale di azione ambientale (
Piano regionale della cooperazione internazionale e delle attività di partenariato (
Piano di indirizzo per la promozione di una cultura di pace (
Piano regionale per il servizio civile regionale (
Programma degli interventi per i consumatori e gli utenti (
Piano agricolo regionale (
Programma di sviluppo rurale (
[1] Abrogata dall'art. 15 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[3] Comma inserito dall'art. 79 della
[4] Comma inserito dall'art. 79 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 79 della
[6] Comma così modificato dall'art. 80 della
[7] Comma così modificato dall'art. 80 della
[8] Comma così modificato dall'art. 81 della
[9] Articolo così sostituito dall'art. 82 della