§ 3.5.120 – L.R. 29 giugno 2006, n. 27.
Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali in materia di beni culturali e paesaggistici, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali
Data:29/06/2006
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Funzioni della Regione.
Art. 3.  Funzioni delle province.
Art. 4.  Funzioni dei comuni.
Art. 5.  Piano integrato della cultura.
Art. 6.  Procedure di approvazione e attuazione del piano integrato della cultura.
Art. 7.  Progetti di iniziativa regionale.
Art. 8.  Progetti locali.
Art. 9.  Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 89/1980.
Art. 10.  Modifiche all’articolo 4 della l.r. 88/1994.
Art. 11.  Modifiche all’articolo 6 della l.r. 35/1999.
Art. 12.  Modifiche all’articolo 3 della l.r. 45/2000.
Art. 13.  Abrogazioni.
Art. 14.  Disposizioni finali.
Art. 15.  Norma finanziaria.


§ 3.5.120 – L.R. 29 giugno 2006, n. 27. [1]

Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali in materia di beni culturali e paesaggistici, attività culturali e spettacolo.

(B.U. 5 luglio 2006, n. 21).

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Toscana favorisce lo sviluppo della progettualità integrata a livello territoriale, il coordinamento dei soggetti operanti nei settori della cultura, la cooperazione e la partecipazione dei soggetti pubblici e privati, la valorizzazione dell’attività di ricerca, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2 della legge regionale 31 gennaio 2005, n. 19 (Norme sul sistema regionale dei beni culturali).

     2. Al fine di favorire l’integrazione a livello territoriale degli interventi dei diversi soggetti pubblici e privati, nonché di promuovere l’integrazione delle attività in materia di beni, attività culturali e spettacolo, sono unificate le procedure di programmazione e finanziamento degli interventi inerenti le seguenti leggi:

     a) legge regionale 4 dicembre 1980, n. 89 (Norme in materia di musei e di raccolte di Enti locali e di interesse locale. Delega delle funzioni amministrative agli Enti Locali);

     b) legge regionale 18 novembre 1994, n. 88 (Norme per il sostegno delle attività di educazione e formazione alla musica e al canto corale);

     c) legge regionale 1 luglio 1999, n. 35 (Disciplina in materia di biblioteche di enti locali e di interesse locale e di archivi di enti locali);

     d) legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 (Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana);

     e) legge regionale 18 febbraio 2005, n. 33 (Interventi finalizzati alla promozione della cultura contemporanea in Toscana).

 

     Art. 2. Funzioni della Regione.

     1. Ai fini della presente legge, la Regione esercita le seguenti funzioni:

     a) indirizzo, programmazione sostegno, anche con contributi finanziari, e verifica degli interventi in materia di valorizzazione, conservazione e fruizione dei beni culturali e paesaggistici, delle attività culturali e di spettacolo;

     b) attuazione diretta degli interventi inerenti le funzioni ad essa assegnate dalle leggi regionali e statali o dalle intese ai sensi dell’articolo 118, terzo comma della Costituzione, nonché dei progetti che, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, richiedono una gestione di livello regionale;

     c) indirizzo e sostegno, anche con contributi finanziari, degli interventi per la conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali e paesaggistici, nonché per la creazione e l’adeguamento degli spazi e dei luoghi destinati alla valorizzazione e fruizione dei beni culturali e paesaggistici, ad attività culturali e di spettacolo, sulla base dei seguenti principi e criteri generali:

     1) finalizzazione degli interventi di conservazione alla pubblica fruizione;

     2) progettualità integrata dei diversi soggetti istituzionali titolari di competenze in materia;

     3) adeguatezza organizzativa e professionale degli strumenti gestionali;

     4) valorizzazione delle relazioni tra beni culturali e contesti territoriali;

     5) qualità della progettazione, efficienza ed efficacia delle azioni di realizzazione dei progetti;

     6) cooperazione fra soggetti pubblici e privati.

     d) gestione degli istituti e luoghi della cultura di sua proprietà o comunque detenuti, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, lettera a) della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

 

     Art. 3. Funzioni delle province.

     1. Le province esercitano le seguenti funzioni:

     a) partecipazione alla definizione, attuazione, monitoraggio e verifica del piano integrato della cultura di cui all’articolo 5, nei modi previsti dalla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), come modificata dalla legge regionale 15 novembre 2004, n. 61;

     b) promozione con attività di coordinamento e sostegno alla formazione dei progetti locali di cui all’articolo 8, in coerenza con i principi di cui all’articolo 1, comma 1, in raccordo con la progettazione di livello regionale;

     c) predisposizione e gestione dei progetti di propria competenza.

 

     Art. 4. Funzioni dei comuni.

     1. I comuni esercitano le seguenti funzioni:

     a) partecipazione alla definizione, attuazione, monitoraggio e verifica del piano integrato della cultura di cui all’articolo 5, nei modi previsti dalla l.r. 49/1999, come modificata dalla l.r. 61/2004;

     b) coordinamento nei propri territori dei progetti locali di cui all’articolo 8, in coerenza con i principi di cui all’articolo 1, comma 1 ed in raccordo con la progettazione di livello provinciale e regionale;

     c) predisposizione e gestione, in forma singola o associata, dei progetti di propria competenza.

 

     Art. 5. Piano integrato della cultura.

     1. Il piano integrato della cultura è lo strumento per la programmazione degli interventi del sistema toscano in materia di beni culturali e paesaggistici, attività culturali e spettacolo.

     2. Il piano integrato della cultura contiene:

     a) il quadro conoscitivo relativo agli interventi programmati dal piano stesso, anche articolato per singola provincia;

     b) le linee di indirizzo e gli obiettivi del piano, anche articolati per singola provincia;

     c) l’indicazione degli interventi inerenti le funzioni assegnate alla diretta competenza della Regione dalle leggi regionali e statali;

     d) l’individuazione dei progetti di iniziativa regionale, le linee d’azione e gli obiettivi, nonché le specifiche modalità di attuazione di ciascuno di essi;

     e) la quota percentuale, sul totale dei finanziamenti, delle risorse assegnate ai progetti di iniziativa regionale e la quota percentuale, sul totale dei finanziamenti, delle risorse assegnate al sostegno dei progetti locali nei diversi ambiti;

     f) gli obiettivi ed i requisiti dei progetti locali relativi ai diversi ambiti, nonché le modalità ed i tempi della loro predisposizione, presentazione e valutazione;

     g) la misura percentuale minima del concorso finanziario degli enti locali e degli altri soggetti, pubblici o privati, per la realizzazione dei progetti locali, nei diversi ambiti di intervento;

     h) l’individuazione dei requisiti essenziali per la costituzione di reti e sistemi territoriali nei diversi settori d’intervento;

     i) i criteri e le modalità per il finanziamento regionale degli interventi per la conservazione dei beni culturali e paesaggistici e per gli immobili destinati alla valorizzazione e fruizione dei beni culturali e paesaggistici, ad attività culturali e di spettacolo;

     j) le modalità e gli standard tecnici per l’organizzazione e gestione del sistema informativo negli ambiti disciplinati dalle leggi di cui all’articolo 1, comma 2;

     k) i criteri e le modalità per la realizzazione del sistema di monitoraggio e lo svolgimento delle attività ad esso correlate;

     l) gli indicatori per le verifiche di efficienza e di efficacia degli interventi;

     m) le forme del raccordo con altri piani e programmi regionali per gli aspetti di comune rilevanza.

 

     Art. 6. Procedure di approvazione e attuazione del piano integrato della cultura.

     1. Il piano integrato della cultura è approvato dal Consiglio regionale con le procedure e le modalità di cui alla l.r. 49/1999, come modificata dalla l.r. 61/2004.

     2. Il piano integrato della cultura ha, di norma, validità di legislatura, è soggetto ad eventuali aggiornamenti e resta in ogni caso in vigore fino all’approvazione del programma regionale di sviluppo (PRS) della legislatura regionale successiva alla sua approvazione.

     3. La Giunta regionale provvede all’attuazione del piano integrato della cultura nelle forme e con le modalità previste dall’articolo 10 bis della l.r. 49/1999, come modificata dalla l.r. 61/2004.

     4. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, un documento di monitoraggio e valutazione, che descrive gli stati di realizzazione e i risultati dell’attuazione del piano integrato della cultura.

 

     Art. 7. Progetti di iniziativa regionale.

     1. I progetti di iniziativa regionale, annuali e pluriennali, sono gli strumenti con i quali la Giunta, in raccordo con la programmazione locale ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 49/1999, svolge le attività direttamente funzionali a interessi o obiettivi di livello regionale e, in particolare:

     a) le attività di studio e ricerca funzionali allo sviluppo delle politiche regionali di cui alla presente legge;

     b) le attività a carattere sperimentale e innovativo in grado di produrre esperienze e modelli d’intervento riproducibili;

     c) le attività finalizzate al recupero degli squilibri sociali e territoriali;

     d) le attività che interessano una vasta platea di soggetti istituzionali o che riguardino ampie porzioni del territorio regionale.

     2. I progetti di iniziativa regionale sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 8. Progetti locali.

     1. I progetti locali, elaborati in conformità agli indirizzi ed agli obiettivi della programmazione regionale, sono espressione della programmazione territoriale relativamente agli ambiti indicati dal piano integrato della cultura.

     2. I progetti locali sono predisposti nel rispetto dei principi di cui all’articolo 1, comma 1.

     3. Le competenti strutture regionali, verificata la conformità dei progetti locali agli indirizzi del piano, approvano l’elenco delle domande ammesse ed assegnano i relativi finanziamenti.

 

Capo II

Modifiche di disposizioni regionali

 

     Art. 9. Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 89/1980.

     1. L’articolo 27 della legge regionale 4 dicembre 1980, n. 89 ( Norme in materia di musei e di raccolte di Enti locali e di interesse locale. Delega delle funzioni amministrative agli Enti Locali), è sostituito dal seguente:

     “Art. 27. Rinvio.

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), così come modificato dai decreti legislativi 24 marzo 2006, n. 156 e n. 157, e le norme di cui alla legge regionale 31 gennaio 2005, n. 19 (Norme sul sistema regionale dei beni culturali).”.

 

     Art. 10. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 88/1994.

     1. All’articolo 4 della l.r. 88/1994, le parole: “Piano di Indirizzo” sono sostituite dalle seguenti: “piano integrato della cultura, di cui alla legge regionale 29 giugno 2006, n. 27”.

 

     Art. 11. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 35/1999.

     1. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 1 luglio 1999, n. 35 (Disciplina in materia di biblioteche di enti locali e di interesse locale e di archivi di enti locali), è sostituita dalla seguente:

     “a) approva il piano integrato della cultura, ai sensi della legge regionale 29 giugno 2006, n. 27, curando direttamente gli interventi ed i progetti che, ai fini della loro efficiente ed efficace attuazione richiedono una gestione a scala regionale.”.

 

     Art. 12. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 45/2000.

     1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 (Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana), è sostituito dal seguente:

     “1. La Regione esercita le proprie funzioni in materia di spettacolo attraverso il piano integrato della cultura ai sensi della legge regionale 29 giugno 2006, n. 27”.

 

Capo III

Disposizioni finali

 

     Art. 13. Abrogazioni.

     1. Dalla data di acquisto di efficacia del piano integrato della cultura sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:

     a) legge regionale 28 gennaio 1980, n. 12 (Norme per la promozione delle attività culturali ed educative relative a manifestazioni espositive, convegni ed istituzioni culturali);

     b) articoli 19, 20 e 21 della legge regionale 4 dicembre 1980, n. 89 ( Norme in materia di musei e di raccolte di Enti locali e di interesse locale. Delega delle funzioni amministrative agli Enti Locali);

     c) legge regionale 14 dicembre 1981, n. 91 (Modifiche alla L.R. n. 12/1980 recante - Norme per la promozione delle attività culturali ed educative relative a manifestazioni espositive, convegni e istituzioni culturali);

     d) legge regionale 19 luglio 1982, n. 59 (Modifiche alla L.R. n. 12 del 1980 - Norme per la promozione delle attività culturali ed educative, relative a manifestazioni espositive, convegni ed istituzioni culturali);

     e) articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 18 novembre 1994, n. 88 (Norme per il sostegno delle attività di educazione e formazione alla musica e al canto corale);

     f) legge regionale 1 febbraio 1995, n. 14 (Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali) e successive modificazioni;

     g) legge regionale 29 aprile 1996, n. 30 (Modificazioni alla L.R. 1° febbraio 1995, n. 14 -Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali);

     h) legge regionale 11 agosto 1999, n. 50 (Modificazioni alla L.R. 1.2.95 n. 14 “Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali”);

     i) legge regionale 20 marzo 2000, n. 29 (Interventi finalizzati allo sviluppo di strategie interculturali in Toscana);

     j) articoli 4 e 7 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 33 (Interventi finalizzati alla promozione della cultura contemporanea in Toscana).

     2. I piani in vigore adottati ai sensi delle leggi regionali di cui al comma 1 cessano di avere efficacia dalla data di acquisto di efficacia del piano integrato della cultura.

 

     Art. 14. Disposizioni finali.

     1. Sono fatte salve tutte le obbligazioni assunte sulla base delle disposizioni abrogate.

 

     Art. 15. Norma finanziaria.

     1. Per la copertura delle spese per gli interventi di cui all’articolo 2, lettera c), in sede di prima applicazione è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 per l’anno 2007 cui si fa fronte con le risorse della unità previsionale di base (UPB) 632 “Promozione e sviluppo della cultura - spese di investimento” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2006/2008.

     2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2006/2008, annualità 2007, sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:

     Anno 2007

     In diminuzione:

     UPB 631 “Promozione e sviluppo della cultura - spese correnti”, per euro 1.000.000,00;

     In aumento:

     UPB 632 “Promozione e sviluppo della cultura - spese di investimento”, per euro 1.000.000,00.

     3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 55 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.