Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali |
Data: | 29/06/2006 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Funzioni della Regione. |
Art. 3. Funzioni delle province. |
Art. 4. Funzioni dei comuni. |
Art. 5. Piano integrato della cultura. |
Art. 6. Procedure di approvazione e attuazione del piano integrato della cultura. |
Art. 7. Progetti di iniziativa regionale. |
Art. 8. Progetti locali. |
Art. 9. Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 89/1980. |
Art. 10. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 88/1994. |
Art. 11. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 35/1999. |
Art. 12. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 45/2000. |
Art. 13. Abrogazioni. |
Art. 14. Disposizioni finali. |
Art. 15. Norma finanziaria. |
§ 3.5.120 – L.R. 29 giugno 2006, n. 27. [1]
Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali in materia di beni culturali e paesaggistici, attività culturali e spettacolo.
(B.U. 5 luglio 2006, n. 21).
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1. Finalità.
1. La Regione Toscana favorisce lo sviluppo della progettualità integrata a livello territoriale, il coordinamento dei soggetti operanti nei settori della cultura, la cooperazione e la partecipazione dei soggetti pubblici e privati, la valorizzazione dell’attività di ricerca, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2 della
2. Al fine di favorire l’integrazione a livello territoriale degli interventi dei diversi soggetti pubblici e privati, nonché di promuovere l’integrazione delle attività in materia di beni, attività culturali e spettacolo, sono unificate le procedure di programmazione e finanziamento degli interventi inerenti le seguenti leggi:
a)
b)
c)
d)
e)
Art. 2. Funzioni della Regione.
1. Ai fini della presente legge, la Regione esercita le seguenti funzioni:
a) indirizzo, programmazione sostegno, anche con contributi finanziari, e verifica degli interventi in materia di valorizzazione, conservazione e fruizione dei beni culturali e paesaggistici, delle attività culturali e di spettacolo;
b) attuazione diretta degli interventi inerenti le funzioni ad essa assegnate dalle leggi regionali e statali o dalle intese ai sensi dell’articolo 118, terzo comma della Costituzione, nonché dei progetti che, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, richiedono una gestione di livello regionale;
c) indirizzo e sostegno, anche con contributi finanziari, degli interventi per la conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali e paesaggistici, nonché per la creazione e l’adeguamento degli spazi e dei luoghi destinati alla valorizzazione e fruizione dei beni culturali e paesaggistici, ad attività culturali e di spettacolo, sulla base dei seguenti principi e criteri generali:
1) finalizzazione degli interventi di conservazione alla pubblica fruizione;
2) progettualità integrata dei diversi soggetti istituzionali titolari di competenze in materia;
3) adeguatezza organizzativa e professionale degli strumenti gestionali;
4) valorizzazione delle relazioni tra beni culturali e contesti territoriali;
5) qualità della progettazione, efficienza ed efficacia delle azioni di realizzazione dei progetti;
6) cooperazione fra soggetti pubblici e privati.
d) gestione degli istituti e luoghi della cultura di sua proprietà o comunque detenuti, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, lettera a) della
Art. 3. Funzioni delle province.
1. Le province esercitano le seguenti funzioni:
a) partecipazione alla definizione, attuazione, monitoraggio e verifica del piano integrato della cultura di cui all’articolo 5, nei modi previsti dalla
b) promozione con attività di coordinamento e sostegno alla formazione dei progetti locali di cui all’articolo 8, in coerenza con i principi di cui all’articolo 1, comma 1, in raccordo con la progettazione di livello regionale;
c) predisposizione e gestione dei progetti di propria competenza.
Art. 4. Funzioni dei comuni.
1. I comuni esercitano le seguenti funzioni:
a) partecipazione alla definizione, attuazione, monitoraggio e verifica del piano integrato della cultura di cui all’articolo 5, nei modi previsti dalla
b) coordinamento nei propri territori dei progetti locali di cui all’articolo 8, in coerenza con i principi di cui all’articolo 1, comma 1 ed in raccordo con la progettazione di livello provinciale e regionale;
c) predisposizione e gestione, in forma singola o associata, dei progetti di propria competenza.
Art. 5. Piano integrato della cultura.
1. Il piano integrato della cultura è lo strumento per la programmazione degli interventi del sistema toscano in materia di beni culturali e paesaggistici, attività culturali e spettacolo.
2. Il piano integrato della cultura contiene:
a) il quadro conoscitivo relativo agli interventi programmati dal piano stesso, anche articolato per singola provincia;
b) le linee di indirizzo e gli obiettivi del piano, anche articolati per singola provincia;
c) l’indicazione degli interventi inerenti le funzioni assegnate alla diretta competenza della Regione dalle leggi regionali e statali;
d) l’individuazione dei progetti di iniziativa regionale, le linee d’azione e gli obiettivi, nonché le specifiche modalità di attuazione di ciascuno di essi;
e) la quota percentuale, sul totale dei finanziamenti, delle risorse assegnate ai progetti di iniziativa regionale e la quota percentuale, sul totale dei finanziamenti, delle risorse assegnate al sostegno dei progetti locali nei diversi ambiti;
f) gli obiettivi ed i requisiti dei progetti locali relativi ai diversi ambiti, nonché le modalità ed i tempi della loro predisposizione, presentazione e valutazione;
g) la misura percentuale minima del concorso finanziario degli enti locali e degli altri soggetti, pubblici o privati, per la realizzazione dei progetti locali, nei diversi ambiti di intervento;
h) l’individuazione dei requisiti essenziali per la costituzione di reti e sistemi territoriali nei diversi settori d’intervento;
i) i criteri e le modalità per il finanziamento regionale degli interventi per la conservazione dei beni culturali e paesaggistici e per gli immobili destinati alla valorizzazione e fruizione dei beni culturali e paesaggistici, ad attività culturali e di spettacolo;
j) le modalità e gli standard tecnici per l’organizzazione e gestione del sistema informativo negli ambiti disciplinati dalle leggi di cui all’articolo 1, comma 2;
k) i criteri e le modalità per la realizzazione del sistema di monitoraggio e lo svolgimento delle attività ad esso correlate;
l) gli indicatori per le verifiche di efficienza e di efficacia degli interventi;
m) le forme del raccordo con altri piani e programmi regionali per gli aspetti di comune rilevanza.
Art. 6. Procedure di approvazione e attuazione del piano integrato della cultura.
1. Il piano integrato della cultura è approvato dal Consiglio regionale con le procedure e le modalità di cui alla
2. Il piano integrato della cultura ha, di norma, validità di legislatura, è soggetto ad eventuali aggiornamenti e resta in ogni caso in vigore fino all’approvazione del programma regionale di sviluppo (PRS) della legislatura regionale successiva alla sua approvazione.
3. La Giunta regionale provvede all’attuazione del piano integrato della cultura nelle forme e con le modalità previste dall’articolo 10 bis della
4. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, un documento di monitoraggio e valutazione, che descrive gli stati di realizzazione e i risultati dell’attuazione del piano integrato della cultura.
Art. 7. Progetti di iniziativa regionale.
1. I progetti di iniziativa regionale, annuali e pluriennali, sono gli strumenti con i quali la Giunta, in raccordo con la programmazione locale ai sensi dell’articolo 11 della
a) le attività di studio e ricerca funzionali allo sviluppo delle politiche regionali di cui alla presente legge;
b) le attività a carattere sperimentale e innovativo in grado di produrre esperienze e modelli d’intervento riproducibili;
c) le attività finalizzate al recupero degli squilibri sociali e territoriali;
d) le attività che interessano una vasta platea di soggetti istituzionali o che riguardino ampie porzioni del territorio regionale.
2. I progetti di iniziativa regionale sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 8. Progetti locali.
1. I progetti locali, elaborati in conformità agli indirizzi ed agli obiettivi della programmazione regionale, sono espressione della programmazione territoriale relativamente agli ambiti indicati dal piano integrato della cultura.
2. I progetti locali sono predisposti nel rispetto dei principi di cui all’articolo 1, comma 1.
3. Le competenti strutture regionali, verificata la conformità dei progetti locali agli indirizzi del piano, approvano l’elenco delle domande ammesse ed assegnano i relativi finanziamenti.
Capo II
Modifiche di disposizioni regionali
Art. 9. Sostituzione dell’articolo 27 della
1. L’articolo 27 della
“Art. 27. Rinvio.
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui al
Art. 10. Modifiche all’articolo 4 della
1. All’articolo 4 della
Art. 11. Modifiche all’articolo 6 della
1. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 6 della
“a) approva il piano integrato della cultura, ai sensi della
Art. 12. Modifiche all’articolo 3 della
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della
“1. La Regione esercita le proprie funzioni in materia di spettacolo attraverso il piano integrato della cultura ai sensi della
Capo III
Disposizioni finali
Art. 13. Abrogazioni.
1. Dalla data di acquisto di efficacia del piano integrato della cultura sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:
a)
b) articoli 19, 20 e 21 della
c)
d)
e) articoli 6, 7 e 8 della
f)
g)
h)
i)
j) articoli 4 e 7 della
2. I piani in vigore adottati ai sensi delle leggi regionali di cui al comma 1 cessano di avere efficacia dalla data di acquisto di efficacia del piano integrato della cultura.
Art. 14. Disposizioni finali.
1. Sono fatte salve tutte le obbligazioni assunte sulla base delle disposizioni abrogate.
Art. 15. Norma finanziaria.
1. Per la copertura delle spese per gli interventi di cui all’articolo 2, lettera c), in sede di prima applicazione è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 per l’anno 2007 cui si fa fronte con le risorse della unità previsionale di base (UPB) 632 “Promozione e sviluppo della cultura - spese di investimento” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2006/2008.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2006/2008, annualità 2007, sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:
Anno 2007
In diminuzione:
UPB 631 “Promozione e sviluppo della cultura - spese correnti”, per euro 1.000.000,00;
In aumento:
UPB 632 “Promozione e sviluppo della cultura - spese di investimento”, per euro 1.000.000,00.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 55 della