Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 12/01/2000 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità. |
Art. 2. Comitato regionale dei consumatori e degli utenti. |
Art. 3. Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti. |
Art. 4. Programmazione degli interventi. |
Art. 5. Informazione del consumatore utente e formazione. |
Art. 6. Norma finanziaria. |
Art. 7. Norma transitoria. |
Art. 8. Norma finale. |
§ 3.2.82 - L.R. 12 gennaio 2000, n. 1. [1]
Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti.
(B.U. 21 gennaio 2000, n. 2).
Art. 1. Oggetto e finalità.
1. La Regione Toscana promuove la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei cittadini come consumatori e utenti di beni e servizi.
2. La Regione Toscana, in conformità alla normativa comunitaria e statale e nell'esercizio delle funzioni ad essa conferite, intende orientare o qualificare i consumi nel perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) tutela della salute dei consumatori e degli utenti;
b) tutela della sicurezza e della qualità dei prodotti, dei servizi e dei processi produttivi, con particolare riguardo alle istanze dello sviluppo sostenibile e alla qualificazione dei prodotti;
c) tutela degli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti favorendo la correttezza e l'equità dei rapporti contrattuali e promuovendo la soluzione delle controversie presso le sedi di conciliazione;
d) promozione dell'educazione e dell'informazione dei consumatori e degli utenti in funzione di un rapporto socio economico più razionale con la produzione e la distribuzione;
e) promozione e sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori e gli utenti, del loro diritto a essere rappresentati, anche mediante l'istituzione di strutture di sostegno tecnico-professionale;
f) promozione della collaborazione fra associazioni di consumatori e utenti e pubbliche amministrazioni, per l'erogazione dei servizi pubblici conformemente a standard di qualità e di efficienza.
3. Sono fatte salve le disposizioni, nazionali e regionali, adottate al fine di garantire la tutela dei diritti degli utenti del Servizio Sanitario Nazionale in attuazione degli articoli 10 e 14 del
Art. 2. Comitato regionale dei consumatori e degli utenti.
1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 la Regione istituisce il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato Comitato.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura. Di esso fanno parte:
a) il rappresentante della Giunta regionale competente in materia, o un suo delegato, che lo presiede;
b) dodici membri designati dalle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3. Con deliberazione della Giunta regionale è determinato il numero di membri di provenienza da ciascuna associazione, tenuto conto della rispettiva rappresentatività e consistenza organizzativa;
c) tre esperti nelle materie oggetto della legge, designati dal Consiglio regionale con voto limitato.
3. Un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, un rappresentante delle associazioni di tutela ambientale riconosciute facenti parte del Consiglio nazionale per l'ambiente e che siano presenti in Toscana, un rappresentante delle associazioni nazionali delle cooperative consumatori operanti in Toscana partecipano in permanenza ai lavori del Comitato, senza diritto di voto.
4. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del Comitato entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale della legislatura e comunque non appena sia stata designata almeno la metà dei suoi componenti. In tal caso il Comitato è validamente costituito per lo svolgimento dei suoi compiti.
5. Il Presidente del Comitato è coadiuvato da un vicepresidente scelto dal Comitato al proprio interno fra i membri designati dalle associazioni di cui al comma 2 lettera b).
6. Il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti svolge i seguenti compiti:
a) esprime pareri su atti di programmazione e proposte di legge che coinvolgano interessi dei consumatori e degli utenti;
b) propone alla Giunta regionale studi e ricerche, gruppi di lavoro, conferenze ed altre iniziative sui problemi inerenti il consumo, avvalendosi anche degli istituti di ricerca della Regione;
c) promuove ogni forma di raccordo e collaborazione con analoghi organismi regionali, nazionali e dell'Unione europea.
7. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissate le procedure per l'attivazione del Comitato e per il suo funzionamento.
8. Ai soggetti di cui ai commi 2 e 3 è corrisposta un'indennità di presenza e un rimborso spese la cui misura è definita con deliberazione della Giunta regionale in analogia a quanto previsto per gli organismi simili operanti nella Regione.
Art. 3. Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti.
1. E' istituito, ai fini della presente legge, presso la Giunta regionale, l'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, al quale possono iscriversi le associazioni di consumatori ed utenti che hanno un'effettiva rappresentanza sociale e organizzativa a livello regionale e decentrata nel territorio, comprovata dal possesso dei requisiti fissati con deliberazione della Giunta regionale.
2. Con la stessa deliberazione di cui al comma 1, da approvarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, è stabilito altresì il procedimento per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco e per l'aggiornamento annuale dello stesso.
3. Il termine per la prima redazione dell'elenco è il 31 luglio 2000.
4. La Giunta regionale cura la pubblicazione annuale dell'elenco aggiornato delle associazioni regionali dei consumatori e degli utenti. La perdita di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione comporta la cancellazione dell'associazione dall'elenco.
Art. 4. Programmazione degli interventi.
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, previo parere del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, approva ogni tre anni gli indirizzi per definire le priorità di intervento e i criteri per la scelta delle iniziative da realizzare annualmente, nonché per l'individuazione dei beneficiari dei contributi da assegnare alle associazioni dei consumatori, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 [2].
2. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3 presentano alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, le iniziative che intendono realizzare nell'anno successivo, nonché le domande per ottenere contributi a sostegno della propria funzionalità e organizzazione [3].
3. Entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio annuale di previsione la Giunta regionale, in base agli indirizzi di cui al comma 1 e alle domande ed iniziative pervenute ai sensi del comma 2, approva un programma annuale nel quale sono fissati l'elenco delle iniziative ammesse ai finanziamenti, le relative quote di finanziamento e i contributi da erogare per la funzionalità delle associazioni.
4. Il programma annuale di cui al comma 3 si articola in tre parti:
a) iniziative che la Giunta intende realizzare direttamente;
b) iniziative che la Giunta intende realizzare tramite le associazioni dei consumatori e degli utenti [4];
c) elenco dei contributi da erogare per la funzionalità delle associazioni.
5. L'ammontare dei contributi assegnati ai sensi del comma 2, per la funzionalità e l'organizzazione delle associazioni non può eccedere il trenta per cento dei fondi disponibili annualmente per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.
Art. 5. Informazione del consumatore utente e formazione.
1. La Regione, avvalendosi anche del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, persegue le finalità di una corretta informazione del consumatore e dell'utente ricercando la collaborazione degli organi di stampa e di informazione radio - televisiva e utilizzando altri mezzi di informazione ritenuti idonei per realizzare la più ampia conoscenza e sensibilizzazione su aspetti generali e particolari di interesse per il consumatore e per l'utente.
2. Per l'attività di educazione del consumatore e dell'utente la Giunta regionale, nell'ambito delle iniziative da realizzare direttamente di cui all'articolo 4 comma 4 lettera a) anche d'intesa con le autorità scolastiche e sanitarie e lo stesso Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, predispone programmi di educazione al consumo per il personale docente, per i giovani in età scolare e nell'ambito dell'educazione permanente.
3. La Regione, nell'ambito della normativa regionale in materia di formazione professionale, promuove la qualificazione e l'aggiornamento professionale di personale tecnico sulle materie che possono efficacemente tutelare il consumatore e l'utente.
Art. 6. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 2000 si fa fronte con le risorse stanziate al cap. 01480 del bilancio di previsione, con la declaratoria modificata come segue: - cap. 01480 Spese attuazione programma annuale per la tutela e difesa dei consumatori e degli utenti (articoli 4 e 7 (
2. Per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 7. Norma transitoria.
1. In fase di prima applicazione il piano di cui all'articolo 4 ha efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2001.
1 bis. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3, presentano alla Giunta Regionale entro il 31 dicembre 2000, le iniziative che intendono realizzare nel corso dell'anno successivo [5].
2. Il programma per l'anno 2000 delle iniziative finalizzate alla tutela del consumatore-utente è approvato ai sensi dell'articolo 7 della
3. Il Comitato regionale dei consumatori e utenti, previsto dall'articolo 2, in sede di prima applicazione della presente legge è costituito entro il 31 dicembre 2000. Fino a tale data resta in carica il Comitato operante all'entrata in vigore della legge.
Art. 8. Norma finale.
1. La
[1] Abrogata dall'art. 14 della
[2] Comma così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 5 luglio 2000, n. 21.
[3] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l’art. 1 della
[4] Per l’interpretazione autentica della presente lettera, vedi l’art. 1 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della