§ 2.1.288 - L.R. 21 marzo 2011, n. 10.
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:21/03/2011
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 2 della l.r. 9/1995
Art. 2.  Modifiche all’articolo 5 della l.r. 9/1995
Art. 3.  Abrogazioni
Art. 4.  Modifiche all’articolo 19 della l.r. 59/1996
Art. 5.  Modifiche all’articolo 1 della l.r. 11/1999
Art. 6.  Modifiche all’articolo 4 della l.r. 11/1999
Art. 7.  Abrogazione
Art. 8.  Modifiche all’articolo 17 della l.r. 53/2001
Art. 9.  Modifiche all’articolo 5 della l.r. 49/2003
Art. 10.  Modifiche all’articolo 9 della l.r. 23/2007
Art. 11.  Modifiche all’articolo 11 della l.r. 62/2007
Art. 12.  Modifiche all’articolo 12 della l.r. 62/2007
Art. 13.  Modifiche all’articolo 29 della l.r. 62/2007
Art. 14.  Modifiche all’articolo 32 della l.r. 62/2007
Art. 15.  Modifiche all’articolo 2 della l.r. 5/2008
Art. 16.  Modifiche all’articolo 13 della l.r. 5/2008
Art. 17.  Modifiche all’articolo 17 della l.r. 5/2008
Art. 18.  Modifiche all’articolo 23 della l.r. 5/2008
Art. 19.  Modifiche all’articolo 6 della l.r. 28/2008
Art. 20.  Modifiche all’articolo 9 della l.r. 69/2008
Art. 21.  Modifiche all’articolo 4 della l.r. 20/2009
Art. 22.  Modifiche all’articolo 5 della l.r. 20/2009
Art. 23.  Modifiche al titolo della l.r. 57/2009
Art. 24.  Modifiche all’articolo 5 della l.r. 57/2009
Art. 25.  Modifiche all’articolo 11 della l.r. 65/2010
Art. 26.  Inserimento della sezione II bis nella l.r. 65/2010
Art. 27.  Inserimento dell’articolo 20 bis nella l.r. 65/2010
Art. 28.  Modifiche all’articolo 69 della l.r. 65/2010
Art. 29.  Modifiche all’articolo 102 della l.r. 65/2010
Art. 30.  Sostituzione dell’articolo 138 della l.r. 65/2010
Art. 31.  Modifiche all’articolo 6 della l.r. 36/1995
Art. 32.  Modifiche all’articolo 8 della l.r. 16/1999
Art. 33.  Abrogazione dell’articolo 28 della l.r. 16/1999
Art. 34.  Modifiche all’articolo 48 della l.r. 38/2004
Art. 35.  Modifiche all’articolo 103 della l.r. 28/2005
Art. 36.  Modifiche alla rubrica dell’articolo 17 della l.r. 45/2007
Art. 37.  Modifiche all’articolo 9 della l.r. 73/2008
Art. 38.  Abrogazioni
Art. 39.  Modifiche all’articolo 8 della l.r. 28/2004
Art. 40.  Modifiche all’articolo 13 della l.r. 8/2006
Art. 41.  Modifiche all’articolo 14 della l.r. 8/2006
Art. 42.  Modifiche all’articolo 19 della l.r. 8/2006
Art. 43.  Modifiche all’articolo 4 della l.r. 9/2006
Art. 44.  Modifiche all’articolo 5 della l.r. 9/2006
Art. 45.  Modifiche all’articolo 6 della l.r. 9/2006
Art. 46.  Modifiche all’articolo 7 della l.r. 9/2006
Art. 47.  Modifiche all’articolo 8 della l.r. 9/2006
Art. 48.  Modifiche all’articolo 14 della l.r. 9/2006
Art. 49.  Modifiche all’articolo 7 della l.r. 9/2007
Art. 50.  Modifiche all’articolo 2 della l.r. 62/2009
Art. 51.  Modifiche all’articolo 3 della l.r. 62/2009
Art. 52.  Modifiche all’articolo 20 ter della l.r. 25/1998
Art. 53.  Modifiche all’articolo 25 della l.r. 88/1998
Art. 54.  Modifiche all’articolo 47 ter della l.r. 1/2005
Art. 55.  Modifiche all’articolo 47 quater della l.r. 1/2005
Art. 56.  Modifiche all’articolo 79 della l.r.1/2005
Art. 57.  Sostituzione dell’articolo 80 della l.r. 1/2005
Art. 58.  Modifiche all’articolo 129 della l.r. 1/2005
Art. 59.  Modifiche all’articolo 135 della l.r. 1/2005
Art. 60.  Inserimento dell’articolo 135 bis nella l.r. 1/2005
Art. 61.  Modifiche all’articolo 17 della l.r. 20/2006
Art. 62.  Modifiche all’articolo 24 della l.r. 20/2006
Art. 63.  Modifiche all’articolo 25 della l.r. 20/2006
Art. 64.  Modifiche all’articolo 26 della l.r. 20/2006
Art. 65.  Modifiche all’articolo 12 della l.r. 9/2010
Art. 66.  Modifiche all’articolo 13 della l.r. 9/2010
Art. 67.  Modifiche all’articolo 14 della l.r. 9/2010
Art. 68.  Inserimento dell’articolo 17 bis nella l.r. 9/2010
Art. 69.  Modifica all’articolo 45 della l.r. 10/2010
Art. 70.  Modifiche all’articolo 19 della l.r. 1/2004
Art. 71.  Modifiche all’articolo 22 bis della l.r. 4/2008
Art. 72.  Modifiche all’articolo 13 della l.r. 1/2009
Art. 73.  Modifiche all’articolo 24 della l.r. 1/2009
Art. 74.  Modifiche all’articolo 26 della l.r. 1/2009
Art. 75.  Modifiche all’articolo 72 della l.r. 1/2009
Art. 76.  Modifiche all’articolo 25 della l.r. 40/2009
Art. 77.  Modifiche all’articolo 36 della l.r. 40/2009
Art. 78.  Modifiche all’articolo 20 della l.r. 54/2009
Art. 79.  Modifiche all’articolo 3 della l.r. 20/2007
Art. 80.  Modifiche all’articolo 5 della l.r. 20/2007
Art. 81.  Modifiche all’articolo 6 della l.r. 20/2007
Art. 82.  Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 20/2007
Art. 83.  Modifiche all’articolo 1 della l.r. 3/2009
Art. 84.  Sostituzione della rubrica del capo III della l.r. 3/2009
Art. 85.  Modifiche all’articolo 15 della l.r. 3/2009
Art. 86.  Modifiche alla rubrica dell’articolo 24 della l.r. 3/2009
Art. 87.  Modifiche all’articolo 25 della l.r. 3/2009
Art. 88.  Modifiche all’articolo 1 della l.r. 4/2009
Art. 89.  Modifiche all’articolo 3 della l.r. 4/2009
Art. 90.  Modifiche all’articolo 2 della l.r. 76/2009
Art. 91.  Modifiche all’articolo 3 della l.r. 76/2009
Art. 92.  Interpretazione autentica dell’articolo 3 della l.r. 54/2010
Art. 93.  Entrata in vigore


§ 2.1.288 - L.R. 21 marzo 2011, n. 10.

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011.

(B.U. 23 marzo 2011, n. 12)

 

Il Consiglio regionale

 

Visti l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

 

Visti l’articolo 4, comma 1, lettere a), c), l), n) e z), e l’articolo 52 dello Statuto;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni normative e regolamentari dell’edilizia);

 

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008);

 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

 

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);

 

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);

 

Vista la sentenza della Corte costituzionale 3 novembre 2010, n. 314;

 

Vista la sentenza della Corte costituzionale 3 novembre 2010, n. 324;

 

Vista la legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo);

 

Vista la legge regionale 4 aprile 1995, n. 36 (Interventi finanziari a favore dell’artigianato e disciplina dell’associazionismo artigiano di garanzia);

 

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET);

 

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

 

Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica);

 

Vista la legge regionale 1 dicembre 1998 n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112);

 

Vista la legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti);

 

Vista la legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei);

 

Vista la legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione);

 

Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali);

 

Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana”)

 

Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing);

 

Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali di sorgente e termali);

 

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

 

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

 

Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio);

 

Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 (Istituzione dell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari);

 

Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento);

 

Vista la legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici ed odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti);

 

Vista la legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali);

 

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”);

 

Vista la legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola);

 

Vista la legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

 

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’assemblea legislativa regionale);

 

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

 

Vista la legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per il 2009);

 

Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);

 

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

 

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);

 

Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale);

 

Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione);

 

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009);

 

Vista la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza)

 

Vista la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 57 (Trasferimento del patrimonio regionale al patrimonio comunale dei Comuni di Chiusi, Pescia, Radda in Chianti e Pisa di beni immobili);

 

Vista la legge regionale 5 novembre 2009, n. 62 (Semplificazione delle procedure di accertamento sanitario della condizione di disabilità);

 

Vista la legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità);

 

Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente);

 

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza);

 

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011);

 

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 18 gennaio 2011;

 

Visti i pareri secondari espressi dalle commissioni consiliari permanenti;

 

Considerato quanto segue:

 

Per quanto concerne il capo I (Affari istituzionali), sezione I (Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo”)

 

1. La Giunta regionale sta predisponendo una banca-dati informatica dei propri procedimenti amministrativi, che implica il superamento del sistema delineato dalla l.r. 9/1995 che prevede una delibera annuale di ricognizione dei procedimenti stessi. Le relative disposizioni possono pertanto essere abrogate.

 

Per quanto concerne il capo I, sezione II (Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 “Ordinamento dell’IRPET”)

 

2. La nuova disciplina dell’Agenzia regionale di sanità (ARS) introdotta dalla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), prevede che il programma di attività, deliberato dal Comitato di indirizzo e controllo su proposta del direttore, sia allegato al bilancio preventivo dell’Agenzia che è trasmesso alla Giunta regionale per l’approvazione, previo parere del Consiglio regionale. Per un difetto di coordinamento, la stessa legge finanziaria ha previsto la medesima disciplina anche per l’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) ma omettendo il riferimento all’obbligo di allegare il programma al bilancio. Da ciò risulta una procedura incompleta di approvazione del bilancio dell’IRPET. Si ritiene opportuno colmare questa lacuna, uniformando le previsioni normative per l’IRPET a quelle disposte per l’ARS.

 

Per quanto concerne il capo I, sezione III (Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 “Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti”)

 

3. La l.r. 11/1999 prevede che facciano parte del Comitato tecnico-scientifico membri che in base a normative statali (legge 27 dicembre 2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007”, in particolare l’articolo 1, comma 611, istitutivo dell’Agenzia nazionale per l’autonomia scolastica, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319 “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca” ed in particolare l’articolo 8 sugli uffici scolastici regionali), hanno cambiato natura e denominazione.

 

Per quanto concerne il capo I, sezione VI (Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 “Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”)

 

4. Si ravvisa la necessità di regolare la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) di avvisi tecnici di errori materiali, quale strumento di segnalazione all’utenza, nelle more della correzione formale dell’errore, in sede manutentiva.

 

Per quanto concerne il capo I, sezione VII (Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 “Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto”)

 

5. Al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, appare opportuno uniformare la dizione degli articoli riguardanti le procedure e le modalità di raccolta ed autenticazione delle firme, ora parzialmente difforme nella l.r. 62/2007e nella legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51 (Norme sull’iniziativa popolare delle leggi).

 

Per quanto concerne il capo I, sezione VIII (Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”)

 

6. In conseguenza del riordino dell’assetto complessivo di IRPET e ARS, introdotto dalla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), si rende necessaria la modifica dell’articolo 2 della l.r. 5/2008 al fine di adeguare le modalità di nomina dei componenti degli organi dei due enti alle previsioni introdotte dalla predetta legge;

 

7. Al fine di evitare che le disposizioni di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, producano effetti eccessivamente drastici, contrari alla propria stessa ratio, si ritiene opportuno stabilire che il divieto del terzo mandato non opera qualora uno dei due mandati consecutivi sia stato svolto solo parzialmente, per una durata inferiore alla metà della scadenza naturale. La nuova previsione si applica a decorrere dalla prima pubblicazione degli elenchi di cui all’articolo 5 della l.r. 5/2008, successiva all’entrata in vigore della presente legge, allo scopo di tutelare l’affidamento dei soggetti interessati dalle procedure di nomina e di designazione in corso.

 

Per quanto concerne il capo I, sezione IX (Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 “Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa”)

 

8. Si ritiene opportuno adeguare i compensi dei componenti e del presidente del collegio sindacale della società Sviluppo Toscana S.p.A. alla misura prevista per organismi analoghi dalla legge finanziaria regionale per il 2011 nel rispetto dei principi in materia di contenimento della spesa.

 

Per quanto concerne il capo I, sezione X (Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 “Legge finanziaria per il 2009”)

 

9. E’ opportuno, per non determinare un eccessivo aggravio sul bilancio degli enti interessati, accogliere la richiesta dei Comuni di Sinalunga e di Colle Val d’Elsa relativa ad un differimento del termine previsto per il rimborso del contributo finanziario erogato dalla Regione per il completamento degli stabilimenti di macellazione di proprietà comunale. Il differimento del rimborso non produce effetti sul bilancio regionale, tenuto conto che gli effetti contabili della previsione di cui all’articolo 9 della l.r. 69/2008 si sono esauriti nell’ambito degli stanziamenti di entrata ed uscita del bilancio 2009. Infatti nel corso di tale annualità contabilmente sono stati assunti rispettivamente l’accertamento e l’impegno di spesa relativo a tale partita per l’importo di euro 400.000,00. Il differimento del termine previsto per il rimborso non determina alcun effetto a carico del bilancio regionale atteso che con tale modifica viene unicamente disposto un differimento del termine di pagamento al fine di consentire il mantenimento in essere del pertinente residuo attivo senza pregiudicare gli equilibri di bilancio.

 

Per quanto concerne il capo I, sezione XI (Modifiche alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 “Disposizioni in materia di ricerca e innovazione”)

 

10. Occorre per completezza di disciplina richiamare in legge le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza regionale per la ricerca e l’innovazione ed il suo Comitato esecutivo, assicurate dalla struttura regionale competente in materia di ricerca.

 

Per quanto concerne il capo I, sezione XIII ( Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 “Legge finanziaria per l’anno 2011”)

 

11. E’ necessario integrare l’articolo 11 della l.r. 65/2010, relativo alla riduzione dei compensi degli organi amministrativi, con specifico riferimento al compenso dell’amministratore unico della società Sviluppo Toscana S.p.A. la cui determinazione è effettuata direttamente dalla legge istitutiva della società e non dalla l.r. 20/2008, cui rinvia invece la finanziaria;

 

12. si reputa opportuno riconoscere ai componenti degli organi amministrativi degli enti regionali il rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo di trasporto privato sostenute per gli spostamenti relativi all’attività istituzionale degli enti. Tale rimborso è riconosciuto in misura non superiore a quanto sarebbe spettato per l’utilizzo del mezzo di trasporto pubblico, favorendo in tal modo il contenimento della spesa; 

 

13. la sostituzione dell’articolo 138 della l.r. 65/2010, relativo alla concessione di bene immobile alla Scuola Normale Superiore di Pisa, è determinata dalla necessità di commisurare la durata del canone ricognitorio al valore degli interventi di conservazione necessari all’immobile.

 

Per quanto concerne il capo II (Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze), sezione I (Modifiche alla legge regionale 4 aprile 1995, n. 36 “Interventi finanziari a favore dell’artigianato e disciplina dell’associazionismo artigiano di garanzia”)

 

14. La l.r. 36/1995 pur non prevedendo una partecipazione economica al capitale di Artigiancredito Toscano (ACT), prevede la presenza di due rappresentanti della Regione nel consiglio d’amministrazione (articolo 6, comma 1, lettere d) e g) “nomina del collegio dei revisori”);

 

15. l’articolo 6, così come attualmente formulato, risulta in contrasto con quanto disposto dal nuovo diritto societario (confronta l’articolo 2449 codice civile come sostituito dall’articolo 13 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007”). Per questo motivo è necessaria la modifica attraverso la soppressione delle suddette previsioni.

 

Per quanto concerne il capo II, sezione III (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 “Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali di sorgente e termali”)

 

16. E’ necessario prevedere una proroga dei termini di cui alla l.r. 38/2004 per gli adempimenti relativi al passaggio dalla disciplina previgente al regime attuale delle concessioni di coltivazione dei giacimenti di acque minerali, che stabilisce tra l’altro, il trasferimento dalla Regione ai comuni delle funzioni amministrative in materia. La ricognizione di tutti gli atti inerenti le concessioni in essere, che costituisce il necessario presupposto per l’attuazione della nuova disciplina, si è infatti rivelata particolarmente complessa ed ha richiesto agli uffici regionali tempi maggiori di quanto stimato nell’originaria individuazione dei termini, la cui inosservanza è peraltro sanzionata con la decadenza delle concessioni.

 

Per quanto concerne il capo II, sezione VI (Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 “Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali”)

 

17. L’articolo 131 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), ha sostituito l’articolo 9 della l.r. 73/2008, sopprimendo tuttavia, al comma 6, per mero errore materiale, il riferimento al regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Giunta 6 maggio 2009, n. 23/R (Regolamento di attuazione dell’art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 “Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali”. Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti) tuttora vigente. È necessario ripristinare il corretto riferimento al regolamento, anche al fine di assicurare copertura legislativa alle necessarie modifiche che vi saranno apportate.

 

Per quanto concerne il capo III (Diritti di cittadinanza e coesione sociale), sezione II (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing”)

 

18. Occorre recepire il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), che ha introdotto l’obbligo a carico delle imprese che esercitano l’attività di estetista di designare al proprio interno un responsabile tecnico.

 

Per quanto concerne il capo III, sezione III (Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 “Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio”)

 

19. Si esplicita nel testo della legge una prassi applicativa da tempo instaurata, che prevede l’inoltro della documentazione tramite lo sportello unico attività produttive (SUAP), in coerenza con l’ordinamento regionale;

 

20. si chiarisce che l’obbligo di adeguamento ai requisiti dettati dal regolamento attuativo previsto dall’articolo 5 della legge (approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 marzo 2010, n. 23) riguarda tutte le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore di quest’ultimo.

 

Per quanto concerne il capo III, sezione IV (Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 “Istituzione dell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari”)

 

21. Occorre adeguarsi alle previsioni della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008) e al relativo accordo Stato - Regioni sottoscritto il 9 luglio 2010;

 

Per quanto concerne il capo III, sezione VI (Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 62 “Semplificazione delle procedure di accertamento sanitario della condizione di disabilità”)

 

22. Occorre consentire alle aziende di costituire validamente la commissione anche in assenza del medico specialista “ nella branca medica relativa alla patologia oggetto dell’accertamento”.

 

Per quanto concerne il capo IV (Politiche territoriali, ambientali e per la mobilità), sezione I (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”)

 

23. La modifica si rende necessaria al fine di restituire coerenza alla disposizione contenuta nell’articolo 20 ter, comma 6, che, a causa di un mero errore materiale, effettua un rinvio incongruo.

 

Per quanto concerne il capo IV, sezione II, Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 “Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”) articolo 52, e sezione III (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”) articolo 53

 

24. E’ necessario l’adeguamento delle normative regionali alla sentenza della Corte costituzionale 314/2010, che ha dichiarato illegittime le norme che non prevedono la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici con riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato e di importo superiore a venticinque milioni di euro, così come previsto dall’articolo 127, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

 

Per quanto concerne il capo IV, sezione III (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”), articoli da 54 a 58

 

25. E’ necessario adeguare la disciplina dell’attività edilizia libera contenuta nella l.r. 1/2005 all’articolo 6 del 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. “Testo A”), come sostituito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 di conversione del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori), il quale ha ampliato gli interventi edilizi non soggetti al rilascio di alcun titolo abilitativo ed ha introdotto interventi la cui realizzazione, pur non richiedendo un titolo, è subordinata ad una comunicazione all’amministrazione comunale;

 

26. si adegua conseguentemente il sistema sanzionatorio attualmente dettato dalla l.r. 1/2005.

 

Per quanto concerne il capo IV, sezione IV (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”)

 

27. E’ necessaria una modifica del comma 2 dell’articolo 17, al fine di chiarire in modo esaustivo il ruolo degli atti autorizzativi;

 

28. è necessario prorogare di un anno i termini per la predisposizione dei programmi di interventi previsti all’articolo 25, comma 3, ed all’articolo 26, comma 2, in quanto è in corso la modifica del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”), che riguarderà anche le disposizioni relative agli scaricatori di piena e alle tipologie di trattamento appropriato, a cui detti programmi dovranno risultare adeguati.

 

Per quanto concerne il capo IV, sezione V ( Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2010 n. 9 “Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente”)

 

29. E’opportuno, al fine di evitare criticità applicative e dubbi interpretativi in ordine all’attivazione dei poteri sostitutivi previsti dall’articolo 14 della l.r. 9/2010, chiarire lo svolgimento delle relative procedure, con particolare riferimento all’ipotesi di inadempimento da parte dei comuni nella messa in atto degli interventi contingibili previsti nei piani di azione comunale (PAC) di cui all’articolo 12 della medesima legge. E’ conseguentemente necessario apportare alcune modifiche di mero coordinamento testuale.

 

Per quanto concerne il capo IV, sezione VI ( Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza”)

 

30. È necessario sostituire un richiamo erroneo contenuto nell’articolo 45, comma 1, della l.r. 10/2010 al fine di identificare in modo corretto le competenze regionali sulle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA).

 

Per quanto concerne il capo V (Organizzazione e risorse), sezione I (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 “Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana”) e sezione V (Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 “Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza”)

 

31. Alla luce della necessità di garantire qualità alla normativa di settore apportando i correttivi tecnici necessari per rispondere pienamente alle esigenze di semplicità, coerenza e chiarezza, sono precisate le competenze degli organi regionali per l’adozione della delibera concernente il riuso dei documenti pubblici regionali.

 

Per quanto concerne il capo V, Sezione II (Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 “Autonomia dell’assemblea legislativa regionale”) e Sezione III (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”)

 

32. Occorre adeguarsi alla sentenza della Corte costituzionale 324/2010, che ha respinto il ricorso, presentato tra l’altro, dalla Regione Toscana, in merito alla legittimità dell’articolo 40, comma 1, lettera f) del d.lgs.150/2009 che ha sancito l’applicazione dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) a tutte le pubbliche amministrazioni, rendendo di conseguenza illegittime le previsioni della l.r. 4/2008 e della l.r. 1/2009, che consentivano il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dirigenziale.

 

33. Successivamente all’applicazione delle norme del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), è opportuno disciplinare i requisiti richiesti per le selezioni per quei profili professionali di categoria C per i quali il possesso di specifiche licenze abilitanti costituisce requisito primario per lo svolgimento delle attività e la maturata esperienza di esercizio delle attività coperte dalla licenza rappresenta elemento positivamente valutabile alla stregua del titolo di studio.

 

Per quanto concerne il capo V, sezione IV (Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 “Legge di semplificazione e riordino normativo 2009”)

 

34. Occorre individuare in modo più preciso, per esigenze di funzionalità, le modalità di partecipazione ai lavori della conferenza di servizi disciplinate dalla l.r. 40/2009;

 

35. E’ necessario fugare dubbi interpretativi in ordine al rapporto fra le disposizioni della l.r. 40/2009 relative alle conferenze di servizi, con particolare riferimento alle modalità di pubblicità e partecipazione, e quelle contenute in specifiche discipline di settore, chiarendo che in presenza di queste ultime la disciplina generale dettata dalla l.r. 40/2009 non trova applicazione;

 

36. Al fine di adeguare la normativa regionale che disciplina lo sportello unico attività produttive (SUAP) alla sopravvenuta normativa nazionale contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), che esclude dalla propria applicazione alcuni ambiti di materie, sono recepiti nella normativa regionale gli ambiti esclusi a livello nazionale.

 

Per quanto concerne il capo VI (Istituti ed organismi inerenti il Consiglio regionale), sezione I (Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 “Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali”)

 

37. Nei quasi due anni di attività della Conferenza permanente delle autonomie sociali (COPAS) sono emerse numerose criticità in ordine all’operatività dell’organismo dovute alla previsione di maggioranze calcolate sul numero massimo dei componenti nominabili e non sul numero effettivo dei nominati. Si rendono opportune, pertanto, modifiche normative contenenti misure volte al suo miglior funzionamento;

 

38. Per favorire la possibilità di nominare i componenti della COPAS nel plenum previsto dalla legge si rendono opportune disposizioni per selezionare i candidati in caso di sovrannumero, per favorire la sostituzione di candidati rivelatesi ineleggibili e per prevedere la possibilità, anche dopo l’insediamento dell’organismo, della riapertura dei termini per la presentazione delle candidature delle categorie rimaste non rappresentate;

 

39. La presenza necessaria, tra i componenti della COPAS, di rappresentanti delle associazioni dei disabili rende opportuna la previsione del riconoscimento, a loro favore, del rimborso delle spese per l’uso dei mezzi propri.

 

Per quanto concerne il capo VI, sezione II (Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 “Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale”)

 

40. La l.r. 3/2009 prevede, tra l’altro, nelle sue disposizioni l’assicurazione contro l’invalidità permanente, ma tale fattispecie non è citata nell’elenco degli interventi di cui all’articolo 1, né nella rubrica del capo III, né nella rubrica dell’articolo 24. Da qui la necessità di integrarli;

 

41. Gli emendamenti si propongono di normare interpretazioni correttamente seguite nella prassi applicativa. L’articolo 15 disciplina la contribuzione volontaria prevedendo che l’interessato possa optare per il versamento in un’unica soluzione oppure effettuare un versamento mensile per il periodo necessario al completamento del quinquennio contributivo. In questo caso, l’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il soggetto raggiunge i requisiti previsti dall’articolo 11 della l.r. 3/2009, ovvero compimento del quinquennio contributivo e del sessantesimo anno di età. Poiché la norma non specifica da quando decorre l’assegno nell’ipotesi in cui l’interessato opti per il versamento in un’unica soluzione dei contributi volontari, si ritiene opportuno integrarla precisando che la decorrenza è dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha effettuato il versamento in un’unica soluzione. Si precisa, secondo la pacifica interpretazione già seguita nella prassi, che l’indennità di fine mandato spetta unicamente a coloro che, indipendentemente dalla carica in precedenza esercitata, non svolgono un mandato in qualità di consigliere o di assessore nella legislatura immediatamente successiva.

 

Per quanto concerne il capo VI, sezione III (Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 “Spese di rappresentanza del Consiglio regionale”)

 

42. La disposizione dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della l.r. 4/2009, deve essere opportunamente corretta, in quanto la sua attuale formulazione si presta ad un’interpretazione - contraria alla ratio della norma - per la quale verrebbero ad essere ricomprese nell’ambito delle spese di rappresentanza non solo le spese volte alla valorizzazione del ruolo e dell’immagine del Consiglio regionale ma tutte le spese comunque inerenti all’organizzazione di eventi e iniziative di carattere istituzionale, che costituiscono, invece, per il Consiglio regionale, atti dovuti per l’esercizio delle sue funzioni costituzionali e statutarie, in quanto rivolti all’attuazione dei principi e delle finalità dell’ordinamento regionale di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto, delle disposizioni della l.r. 26/2001 istitutiva della Festa della Toscana e delle relazioni istituzionali di cui all’articolo 5 della l.r. 4/2008 (Autonomia dell’assemblea legislativa regionale).

Si ritiene inoltre opportuno arrotondare ad euro 500,00, invece di euro 499,00, la somma entro la quale i contributi a soggetti terzi possono essere disposti direttamente dal Presidente del Consiglio regionale.

 

Per quanto concerne il capo VI, sezione IV (Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 “Commissione regionale per le pari opportunità”)

 

43. A seguito delle modifiche dell’articolo 7 della l.r. 5/2008, introdotte con la legge regionale 26 febbraio 2010, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”), non è più pertinente il rinvio fatto ai commi da 1 a 5 di tale norma dall’articolo 2, comma 4, della l.r. 76/2009. Il rinvio ora corretto è ai commi 1, 2, 3 e 5 della l.r. 5/2008. Occorre, pertanto, modificare in tal senso l’articolo 2 della l.r. 76/2009;

 

44. L’articolo 3, comma 3, della l.r. 76/2009 dispone che: ”qualora si debba procedere alla sostituzione di una componente della Commissione per dimissioni o decadenza o altra causa il Consiglio regionale provvede alla nomina della sostituta con le procedure di cui all’articolo 2”. L’articolo 2 rinvia, a sua volta, all’articolo 7, commi da 1 a 5 (per i quali vedi il precedente punto 42 del preambolo) della l.r. 5/2008 che disciplina l’avviso di selezione, le candidature e le proposte di nomina. In realtà, il rinvio deve correttamente intendersi come riferito non già all’articolo 7 bensì all’articolo 17 della medesima legge che disciplina, in via generale, le procedure di sostituzione previste per i rappresentanti nominati dalla Regione. Per ovviare a dubbi interpretativi in ordine all’applicabilità dell’articolo 17 della l.r. 5/2008, anche in caso di sostituzione di una componente della Commissione regionale per le pari opportunità (CRPO), è opportuno modificare l’articolo 3, comma 3, riportando in esso un rinvio esplicito all’articolo 17 della l.r. 5/2008;

 

Per quanto concerne il capo VI, sezione V (Interpretazione autentica dell’articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 “Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale”)

 

45. L’articolo 3, comma 3, della l.r. 54/2010 prevede che al caposervizio nominato coordinatore dell’ufficio stampa provvisorio sia corrisposta un’indennità aggiuntiva: “pari alla differenza tra l’indennità redazionale massima di caposervizio e l’indennità redazionale massima di caporedattore, come stabilite dal contratto di lavoro”. Per mero errore materiale la suddetta disposizione ha fatto riferimento all’indennità redazionale mentre - come risulta in modo inequivoco dalla relazione di accompagnamento dei lavori preparatori della l.r. 54/2010 - il legislatore intendeva applicare non un’indennità da corrispondere una volta all’anno, quale è appunto la citata indennità redazionale, ma un’indennità a carattere mensile. Il riferimento corretto deve essere, quindi, alla Tabella dei minimi di stipendio per i giornalisti professionisti e non, come indicato nella norma, alla Tabella redazionale. L’indennità aggiuntiva da riconoscere risulta, in tal modo, pari a circa 290,00 euro lordi mensili. Tale cifra, come già indicato nella citata relazione, trova copertura nelle ben superiori somme stanziate in bilancio per la remunerazione del direttore dell’agenzia di stampa che non è stato nominato in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 1 della l.r. 54/2010. Si intende pertanto fornire la corretta interpretazione autentica della disposizione in esame erroneamente formulata.

 

Approva la presente legge

 

Capo I

Affari istituzionali

 

Sezione I

Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9

(Disposizioni in materia di procedimento amministrativo)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 9/1995 [1]

1. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo), è abrogato.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 9/1995 [2]

1. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 9/1995 le parole: “con le modalità di cui al terzo comma dell’art. 2” sono soppresse.

 

     Art. 3. Abrogazioni [3]

1. Gli articoli 65 e 66 della l.r. 9/1995 sono abrogati.

 

Sezione II

Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59

(Ordinamento dell’IRPET)

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 59/1996

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET), è aggiunto il seguente:

“3 bis. Ai fini del comma 3, al bilancio preventivo economico sono allegati i programmi pluriennale ed annuale di attività.”.

 

Sezione III

Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1999, n. 11

(Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti)

 

     Art. 5. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 11/1999

1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti), è sostituita dalla seguente:

“d) la realizzazione di corsi di aggiornamento del personale docente e direttivo della scuola organizzati dall’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica, dall’Ufficio scolastico regionale o da una o più scuole e corsi di sensibilizzazione e aggiornamento per operatori sociali;”.

 

     Art. 6. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 11/1999

1. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 11/1999 è sostituita dalla seguente:

“a) dal Direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana o persona da lui nominata in sostituzione;”.

2. La lettera h) del comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 11/1999 è sostituita dalla seguente:

“h) un rappresentante dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica.”.

 

     Art. 7. Abrogazione

1. L’articolo 8 della l.r. 11/1999 è abrogato.

 

Sezione IV

Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53

(Disciplina dei commissari nominati dalla Regione)

 

     Art. 8. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 53/2001

1. Alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), dopo la parola “comma” è inserita la seguente: “2”.

 

Sezione V

Modifiche alla legge regionale 22 settembre 2003, n. 49

(Norme in materia di tasse automobilistiche regionali)

 

     Art. 9. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 49/2003

1. Al comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) la parola: “sanitaria” è soppressa.

 

Sezione VI

Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 23

(Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”)

 

     Art. 10. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 23/2007

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), sono inseriti i seguenti:

“2 bis. Qualora nel testo di un atto normativo approvato e pubblicato si riscontri un evidente ed in equivoco errore materiale, il dirigente dell’ufficio del BURT, d’intesa con il dirigente dell’ufficio legislativo del Consiglio regionale, può disporre la pubblicazione sul BURT di un avviso tecnico di errore materiale, in cui sono indicati la parte evidentemente erronea del testo ed il testo esatto. Nel caso in cui l’errore riguardi un atto approvato dalla Giunta regionale e pubblicato, il dirigente del BURT provvede d’intesa con il dirigente dell’ufficio legislativo della Giunta regionale o di propria iniziativa, se le due figure coincidono.

2 ter. L’avviso di cui al comma 2 bis, costituisce una mera segnalazione tecnica degli uffici, a supporto degli utenti, non ha valore legale e non determina la correzione del testo approvato, cui si provvede con successivo intervento normativo di manutenzione.”.

 

Sezione VII

Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2007, n. 62

(Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto)

 

     Art. 11. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 62/2007

1. Al comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), sono aggiunte, infine, le parole: “, nonché le modalità di identificazione del sottoscrittore e gli altri elementi di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).”.

 

     Art. 12. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 62/2007

1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 62/2007 le parole: “soggetti indicati” sono sostituite dalle seguenti: “soggetti e secondo le modalità indicate”.

 

     Art. 13. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 62/2007

1. Al comma 3 dell’articolo 29 della l.r. 62/2007 sono aggiunte, infine, le parole: “, nonché le modalità di identificazione del sottoscrittore e gli altri elementi di cui all’articolo 21, comma 2, del d.p.r. 445/2000.”.

 

     Art. 14. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 62/2007

1. Al comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 62/2007 le parole “soggetti indicati” sono sostituite dalle seguenti: “soggetti e secondo le modalità indicate”.

 

Sezione VIII

Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5

(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)

 

     Art. 15. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 5/2008

1. Al comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), sono aggiunte, infine, le parole: “se non diversamente disciplinato dalle rispettive leggi di settore”.

 

     Art. 16. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 5/2008

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 13 della l.r. 5/2008 sono aggiunti i seguenti:

“5 bis. Il divieto previsto dai commi 4 e 5 non opera nel caso in cui il mandato sia stato esercitato per un periodo di tempo inferiore alla metà della durata naturale dell’incarico.

5 ter. La disposizione di cui al comma 5 bis si applica ai procedimenti di nomina e di designazione relativi agli elenchi di cui all’articolo 5, pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 marzo 2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011).”.

 

     Art. 17. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 5/2008

1. Al comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 5/2008 le parole: “articolo 7, comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 7, commi 4 e 5”.

 

     Art. 18. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 5/2008

1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 5/2008 le parole “18 aprile” sono sostituite con le seguenti: “8 aprile”.

 

Sezione IX

Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2008, n. 28

(Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa)

 

     Art. 19. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 28/2008

1. Al comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa), il numero “7” è sostituito dal seguente: “3” e il numero “5” è sostituito dal seguente: “2”.

 

Sezione X

Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69

(Legge finanziaria per l’anno 2009)

 

     Art. 20. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 69/2008

1. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009) le parole: “ventiquattro mesi” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta mesi”.

 

Sezione XI

Modifiche alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 20

(Disposizioni in materia di ricerca e innovazione)

 

     Art. 21. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 20/2009

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione), è inserito il seguente:

“4 bis. Alla Conferenza partecipa altresì, al fine di assicurare le funzioni di segreteria tecnica, il dirigente della struttura regionale competente in materia di ricerca e innovazione o un suo delegato.”.

 

     Art. 22. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 20/2009

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 20/2009 è inserito il seguente:

“2 bis. Al Comitato esecutivo partecipa altresì, al fine di assicurare le funzioni di segreteria tecnica, il dirigente della struttura regionale competente in materia di ricerca e innovazione o un suo delegato.”.

 

Sezione XII

Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2009, n. 57

(Trasferimento del patrimonio regionale al patrimonio comunale dei Comuni di Chiusi, Pescia, Radda in Chianti e Pisa di beni immobili)

 

     Art. 23. Modifiche al titolo della l.r. 57/2009

1. Nel titolo della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 57 (Trasferimento del patrimonio regionale al patrimonio comunale dei Comuni di Chiusi, Pescia, Radda in Chianti e Pisa di beni immobili), la parola: “del” è sostituita dalla seguente: “dal”.

 

     Art. 24. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 57/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 57/2009 le parole: “articolo 4” sono sostituite con le seguenti: “articolo 3”.

 

Sezione XIII

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65

(Legge finanziaria per l’anno 2011)

 

     Art. 25. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 65/2010

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) è inserito il seguente:

“1 bis. La riduzione di cui al comma 1, si applica altresì al compenso dell’amministratore unico della società Sviluppo Toscana spa di cui all’articolo 6, comma 3, della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa).”.

 

     Art. 26. Inserimento della sezione II bis nella l.r. 65/2010

1. Dopo la sezione II del titolo I della l.r. 65/2010 è introdotta la sezione II bis “Disposizioni relative al rimborso spese per i componenti degli organi amministrativi nominati ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)”.

 

     Art. 27. Inserimento dell’articolo 20 bis nella l.r. 65/2010

1. Dopo l’articolo 20 della l.r. 65/2010 è inserito il seguente:

“Art. 20 bis. Disposizioni relative al rimborso spese per i componenti degli organi amministrativi nominati ai sensi della l.r. 5/2008

1. Ai componenti degli organi amministrativi la cui nomina è di competenza regionale ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), per i quali la normativa regionale di riferimento stabilisce il rimborso delle spese, relative agli spostamenti per l’attività istituzionale dell’organo, nella misura prevista per i dirigenti regionali, è riconosciuto, per tali spostamenti, anche il rimborso per l’utilizzo del mezzo di trasporto privato, in misura non superiore a quanto sarebbe spettato in caso di utilizzo del mezzo di trasporto pubblico.

2. Ai fini di cui al comma 1, il costo dell’utilizzo del mezzo di trasporto privato è calcolato nella misura del costo di un quinto di un litro di benzina per chilometro, considerato il prezzo medio della benzina nel primo giorno del mese in cui è avvenuto lo spostamento.

3. La disposizione di cui al comma 1, si applica agli spostamenti effettuati dopo l’entrata in vigore della legge regionale 21 marzo 2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011)”.

 

     Art. 28. Modifiche all’articolo 69 della l.r. 65/2010

1. Al comma 1 dell’articolo 69 della l.r. 65/2010 dopo il numero: “42” sono inseriti i seguenti: “46, 47,”.

 

     Art. 29. Modifiche all’articolo 102 della l.r. 65/2010

1. Al comma 1 dell’articolo 102 della l.r. 65/2010 le parole: “articolo 87” sono sostituite dalle seguenti “articolo 88, comma 2”.

 

     Art. 30. Sostituzione dell’articolo 138 della l.r. 65/2010

1. L’articolo 138 della l.r. 65/2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 138

Concessione di bene immobile in favore della Scuola Normale Superiore di Pisa

1. L’edificio appartenente al demanio regionale denominato Palazzo della Canonica e sito in Pisa, piazza de’ Cavalieri, è assegnato in regime di concessione alla Scuola Normale Superiore di Pisa per essere destinato a sede di parte della raccolta libraria, di notevole interesse culturale, conservata e resa fruibile dalla scuola stessa.

2. Il bene di cui al comma 1, è concesso dietro corresponsione di un canone ricognitorio, per un periodo in ogni caso non superiore ad anni cinquanta, in relazione al valore degli interventi necessari ad assicurare la conservazione e la fruibilità della raccolta libraria interamente assunti a carico del concessionario.”.

 

Capo II

Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze

 

Sezione I

Modifiche alla legge regionale 4 aprile 1995, n. 36

(Interventi finanziari a favore dell’artigianato e disciplina dell’associazionismo artigiano di garanzia)

 

     Art. 31. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 36/1995

1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 36 (Interventi finanziari a favore dell’artigianato e disciplina dell’associazionismo artigiano di garanzia), le parole: “di due membri in rappresentanza della Regione Toscana e” sono soppresse.

2. La lettera g) del comma 1 della l.r. 36/1995 è abrogata.

3. Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 36/1995 è abrogato.

 

Sezione II

Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16

(Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei)

 

     Art. 32. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 16/1999

1. Dopo la lettera b) del comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei), è aggiunta la seguente:

“b bis) la somma di euro 100,00 per un anno decorrente dalla data del versamento.”.

 

     Art. 33. Abrogazione dell’articolo 28 della l.r. 16/1999

1. L’articolo 28 della l.r. 16/1999 è abrogato.

 

Sezione III

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38

(Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali)

 

     Art. 34. Modifiche all’articolo 48 della l.r. 38/2004

1. Al comma 1 dell’articolo 48 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), le parole: “ventiquattro mesi” sono sostituite dalle seguenti: “trentasei mesi”.

2. Al comma 2 dell’articolo 48 della l.r 38/2004 le parole: “ventiquattro mesi” sono sostituite dalle seguenti: “trentasei mesi”.

3. Al comma 5 dell’articolo 48 della l.r 38/2004 le parole: “ventiquattro mesi” sono sostituite dalle seguenti: “trentasei mesi”.

 

Sezione IV

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28

(Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)

 

     Art. 35. Modifiche all’articolo 103 della l.r. 28/2005 [4]

1. All’articolo 103 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), il numero del comma 4 è sostituito dal seguente: “3 bis.”.

 

Sezione V

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 45

(Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola)

 

     Art. 36. Modifiche alla rubrica dell’articolo 17 della l.r. 45/2007

1. Nella rubrica dell’articolo 17 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) le parole: “l.r. 19/1989” sono sostituite dalle seguenti: “l.r. 10/1989”.

 

Sezione VI

Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73

(Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali)

 

     Art. 37. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 73/2008

1. Il comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali), è sostituito dal seguente:

“6. Con regolamento di attuazione sono definiti, nel rispetto della normativa europea sui limiti degli aiuti di importanza minore “de minimis”, le modalità di funzionamento del fondo.”.

 

Capo III

Diritti di cittadinanza e coesione sociale

 

Sezione I

Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 77

(Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica)

 

     Art. 38. Abrogazioni

1. Gli articoli 7 e 9 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica), sono abrogati.

 

Sezione II

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28

(Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)

 

     Art. 39. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 28/2004

1. Dopo il comma 7 dell’articolo 8 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing), è aggiunto il seguente:

“7 bis. Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di estetista e di tatuaggio e piercing deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale di cui all’articolo 10. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività.”.

 

Sezione III

Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 8

(Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)

 

     Art. 40. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 8/2006

1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), dopo la parola: “presenta” sono aggiunte le seguenti: “tramite lo sportello unico attività produttive (SUAP)”.

 

     Art. 41. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 8/2006

1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 8/2006 dopo la parola “presenta” sono aggiunte le seguenti: “, tramite lo SUAP,”.

 

     Art. 42. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 8/2006

1. Il comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 8/2006 è sostituito dal seguente:

“1. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 5, si adeguano alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 8/2006 è abrogato.

 

Sezione IV

Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 9

(Istituzione dell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari)

 

     Art. 43. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 9/2006

1. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 (Istituzione dell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari), è abrogato.

 

     Art. 44. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 9/2006

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 9/2006 è aggiunto il seguente:

“2 bis. I laboratori iscritti nell’elenco che affidano l’esecuzione di determinate prove ad un laboratorio terzo, comunicano gli esiti di queste ultime con le modalità indicate nel regolamento di cui all’articolo 15.”.

 

     Art. 45. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 9/2006

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 9/2006 è sostituita dalla seguente:

“a) siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1;”.

2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 è sostituita dalla seguente:

“b) non siano ancora in possesso dei requisiti di accreditamento di cui all’articolo 4, comma 1, ma possano documentare l’avvio delle procedure di accreditamento per le relative prove o gruppi di prove presso un organismo di accreditamento riconosciuto conforme ai requisiti generali stabiliti dalla norma UNI CEI EN ISO/ IEC 17011.”.

3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 è abrogata.

 

     Art. 46. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 9/2006

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 7 della l.r. 9/2006 sono abrogati.

 

     Art. 47. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 9/2006

1. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 9/2006 la parola: “trentasei” è sostituita dalla seguente: “diciotto”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 è inserito il seguente:

“3 bis Il responsabile del laboratorio che chiede la cancellazione volontaria dall’elenco di cui all’articolo 3, non può presentare una nuova domanda di iscrizione con riserva.”.

 

     Art. 48. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 9/2006

1. Al comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 9/2006, dopo le parole “dall’articolo 11” sono aggiunte, infine, le seguenti: “e dall’articolo 5, comma 2 bis”.

 

Sezione V

Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9

(Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici ed odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti)

 

     Art. 49. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 9/2007

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici ed odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti), le parole: “dall’entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “dalla sottoscrizione del protocollo di cui all’articolo 3, comma 3”.

 

Sezione VI

Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 62

(Semplificazione delle procedure di accertamento sanitario della condizione di disabilità)

 

     Art. 50. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 62/2009 [5]

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 62 (Semplificazione delle procedure di accertamento sanitario della condizione di disabilità), dopo la parola: “essa” sono inserite le seguenti: “rappresenta diverse professionalità e competenze specialistiche ed”.

2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 62/2009 è sostituita dalla seguente:

“b) da un medico dipendente o convenzionato dell’azienda USL, scelto prioritariamente tra gli specialisti nella branca medica relativa alla patologia oggetto di accertamento;”.

3. Il comma 5 dell’articolo 2 della l.r. 62/2009 è sostituito dal seguente:

“5. La commissione si riunisce e delibera validamente con la presenza del presidente e di due componenti, e in caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Qualora ricorrano condizioni di gravità, urgenza ed intrasportabilità della persona da sottoporre ad accertamento, il presidente può delegare l’accertamento stesso, anche domiciliare, al componente di cui al comma 1, lettera b), fatta salva la facoltà del componente di cui al comma 1, lettera c) di partecipare all’accertamento. La commissione delibera dopo l’acquisizione agli atti del responso della visita.”.

4. Al comma 7 dell’articolo 2 della l.r. 62/2009 dopo la parola: “presenza” sono aggiunte le seguenti: “e un’indennità per ogni visita espletata e definita”.

 

     Art. 51. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 62/2009 [6]

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 62/2009 la parola: “presentazione” è sostituita dalla seguente: “acquisizione”.

2. Il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 62/2009 è sostituito dal seguente:

“3. Qualora la condizione del soggetto interessato risulti tale da comportare la perdita o la modifica del diritto ai benefici di legge, la commissione ne dà comunicazione al competente ufficio INPS ed al comune competente entro i primi quindici giorni del mese in cui viene a cessare la validità dell’accertamento.”.

3. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 62/2009 è inserito il seguente:

“3 bis. Qualora il soggetto interessato non si presenti alla visita di revisione, la commissione provvede ad una nuova convocazione entro sessanta giorni. Qualora il soggetto interessato non si presenti alla nuova convocazione, il procedimento si intende concluso.”.

 

Capo IV

Politiche territoriali, ambientali e per la mobilità

 

SEZIONE I

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25

(Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)

 

     Art. 52. Modifiche all’articolo 20 ter della l.r. 25/1998

1. Al comma 6 dell’articolo 20 ter della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), le parole: “di cui al comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 5”.

 

Sezione II

Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998 n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)

 

     Art. 53. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 88/1998

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 1 dicembre 1998 n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.), è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Si applica in ogni caso la disposizione di cui all’articolo 47 quater, comma 1 bis, della l.r. 1/2005.”.

 

Sezione III

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1

(Norme per il governo del territorio)

 

     Art. 54. Modifiche all’articolo 47 ter della l.r. 1/2005 [7]

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 47 ter della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), è inserito il seguente:

“3 bis. Sulle previsioni che fanno riferimento a progetti definitivi di opere portuali finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato e di importo superiore a venticinque milioni di euro, oltre all’acquisizione della valutazione dell’idoneità tecnica di cui al comma 3, è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 127, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).”.

 

     Art. 55. Modifiche all’articolo 47 quater della l.r. 1/2005 [8]

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 47 quater della l.r. 1/2005, è inserito il seguente:

“1 bis. Sui progetti definitivi di opere portuali finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato e di importo superiore a venticinque milioni di euro, oltre all’acquisizione della valutazione dell’idoneità tecnica di cui al comma 1, è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 127, comma 3, del d.lgs. 163/2006.”.

 

     Art. 56. Modifiche all’articolo 79 della l.r.1/2005 [9]

1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 79 della l.r. 1/2005 è abrogata.

2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 79 della l.r. 1/2005 è sostituita dalla seguente:

“b) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e che si tratti di interventi diversi da quelli disciplinati dall’articolo 80, comma 2, lettera a); detti interventi di manutenzione straordinaria non possono comportare modifiche della destinazione d’uso;”.

 

     Art. 57. Sostituzione dell’articolo 80 della l.r. 1/2005 [10]

1. L’articolo 80 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 80

Attività edilizia libera

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e dei regolamenti edilizi, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, nonché delle disposizioni di cui al d.lgs. 42/2004 e di cui all’articolo 79, comma 4, i seguenti interventi sono eseguiti senza titolo abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria;

b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari, a condizione che non incidano su sistemazioni storiche dei terreni realizzate ai fini delle pratiche colturali agricole oppure della difesa del suolo;

e) l’installazione di serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.

2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, comprensiva dell’identificazione dell’immobile o dell’unità immobiliare oggetto di intervento, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 79, comma 2, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne e lo spostamento di pareti interne, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che tali interventi non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche della destinazione d’uso né aumento del numero delle medesime;

b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni;

c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia di contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque a fini irrigui, volumi tecnici interrati e locali tombati consimili;

d) le aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero

attraverso l’installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

3. L’installazione di impianti e manufatti per la produzione di energia che non necessitano di titolo edilizio è disciplinata dall’articolo 17 della legge 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).

4. L’interessato agli interventi di cui al comma 2, allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.

5. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l’interessato, unitamente alla comunicazione di inizio lavori, trasmette all’amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi le vigenti norme non prevedono il rilascio di un titolo abilitativo.

6. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all’articolo 34 quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, (Misure urgenti in materia diorganizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

7. La mancata comunicazione dell’inizio lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 5 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258,00 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.

8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui ai commi 1 e 2, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l’esame a vista. Per le medesime attività, il termine di cui al primo periodo dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59), è ridotto a trenta giorni.”.

 

     Art. 58. Modifiche all’articolo 129 della l.r. 1/2005 [11]

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 129 della l.r. 1/2005 è inserito il seguente:

“2 bis. Le misure di cui al comma 2, si applicano anche quando il comune accerta l’inizio o l’esecuzione di uno degli interventi di cui all’articolo 80 in una delle aree soggette ai vincoli indicati nel comma 2 medesimo.”.

 

     Art. 59. Modifiche all’articolo 135 della l.r. 1/2005 [12]

1. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 135 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“L’esecuzione di opere di cui all’articolo 79 comma 1, lettere b), d), e) ed f), e comma 2, lettere b) e c), in assenza di denuncia di inizio dell’attività o in difformità da essa, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile valutato dall’ufficio tecnico comunale conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a euro 516,00.”.

 

     Art. 60. Inserimento dell’articolo 135 bis nella l.r. 1/2005 [13]

Dopo l’articolo 135 della l.r. 1/2005 è inserito il seguente:

“Art. 135 bis. Interventi di attività edilizia libera realizzati in difformità rispetto alle prescrizioni degli strumenti urbanistici dei comuni

1. Salvi i casi soggetti alla sanzione della demolizione e del ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’articolo 129, comma 2 bis, gli interventi indicati nell’articolo 80 eseguiti in difformità rispetto alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed atti comunali, comportano la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile valutato dall’ufficio tecnico comunale conseguente alla realizzazione delle opere stesse e, comunque, in misura non inferiore a euro 516,00.

2. Quando gli interventi di cui all’articolo 80, sono eseguiti su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali senza il preventivo rilascio di autorizzazioni o nulla-osta necessari oppure in violazione di detti atti, l’autorità competente della tutela del vincolo, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del contravventore.”.

 

Sezione IV

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20

(Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento)

 

     Art. 61. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 20/2006

1. Il comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento) è sostituito dal seguente:

“2. In relazione alle caratteristiche dello scarico, alla sua localizzazione ed alle condizioni ambientali del corpo recettore, gli atti autorizzativi, comunque denominati, di cui alla presente legge contengono le prescrizioni necessarie al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione, in attuazione della presente legge e dei vigenti piani per la tutela delle acque.”.

 

     Art. 62. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 20/2006

1. Al comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 20/2006 le parole: ”entro due anni” sono sostituite dalle seguenti: “entro tre anni”.

 

     Art. 63. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 20/2006

1. Al comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 20/2006 le parole: “entro due anni” sono sostituite dalle seguenti: “entro tre anni”.

 

     Art. 64. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 20/2006

1. Al comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 20/2006 le parole “entro due anni” sono sostituite dalle seguenti “entro tre anni”.

 

Sezione V

Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9

(Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente)

 

     Art. 65. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 9/2010

1. Il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente) è sostituito dal seguente:

“2. In attuazione degli obiettivi, finalità ed indirizzi di cui all’articolo 9, comma 3, lettera b), nonché nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera g), il PAC individua:

a) gli interventi strutturali;

b) gli interventi contingibili da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento di cui all’articolo 13, comma 2, ed i termini per la messa in atto dei medesimi.”.

 

     Art. 66. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 9/2010

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 9/2010, è aggiunto il seguente:

“3 bis. Qualora i comuni non mettano in atto gli interventi contingibili di cui al comma 3, entro i termini individuati dai PAC, il Presidente della Giunta regionale diffida i comuni inadempienti a provvedere entro le successive ventiquattro ore, con modalità che garantiscono celerità e certezza del ricevimento. Decorso il termine contenuto nella diffida, il Presidente della Giunta regionale, adotta con proprio decreto i necessari provvedimenti in luogo dei comuni rimasti inadempienti.”.

 

     Art. 67. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 9/2010

1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 9/2010 sono aggiunte, infine, le parole: “fermo restando quanto previsto all’articolo 13, comma 3 bis.”.

 

     Art. 68. Inserimento dell’articolo 17 bis nella l.r. 9/2010

1. Dopo l’articolo 17 della l.r. 9/2010 è inserito il seguente:

“Art. 17 bis. Disposizioni transitorie relative agli interventi contingibili di cui all’articolo 13

1. Entro quindici giorni dall’individuazione delle situazioni a rischio di superamento delle soglie di allarme e dei valori limite di cui all’articolo 13 e nelle more dell’approvazione dei PAC, i comuni interessati individuano gli interventi contingibili da porre in essere, nonché i termini per la loro attuazione, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera g).

2. Qualora i comuni non mettano in atto gli interventi contingibili entro i termini previsti ai sensi del comma 1, il Presidente della Giunta regionale diffida i comuni inadempienti a provvedere entro le successive ventiquattro ore, con modalità che garantiscono celerità e certezza del ricevimento. Decorso il termine contenuto nella diffida, il Presidente della Giunta regionale, adotta con proprio decreto i necessari provvedimenti in luogo dei comuni rimasti inadempienti.”.

 

Sezione VI

Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10

(Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza)

 

     Art. 69. Modifica all’articolo 45 della l.r. 10/2010

1. Al comma 1 dell’articolo 45 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), le parole: “lettera d)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera c)”.

 

Capo V

Organizzazione e risorse

 

Sezione I

Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1

(Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana”)

 

     Art. 70. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 1/2004

1. All’articolo 19 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana”) la parola: “revisionali” è sostituita dalla seguente: “previsionali”.

 

Sezione II

Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4

(Autonomia dell’assemblea legislativa regionale)

 

     Art. 71. Modifiche all’articolo 22 bis della l.r. 4/2008

1. Al comma 1 dell’articolo 22 bis della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’assemblea legislativa regionale), la parola: “15” è sostituita dalla seguente: “10”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 22 bis della l.r. 4/2008 è inserito il seguente:

“1 bis. Restano validi gli incarichi conferiti, in attuazione del comma 1, in data antecedente all’entrata in vigore della modifica di cui all’articolo 71, comma 1, della legge regionale 21 marzo 2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011).”.

 

Sezione III

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1

(Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)

 

     Art. 72. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”), la parola: “15” è sostituita dalla seguente: “10”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

“1 bis. Restano validi gli incarichi conferiti, in attuazione del comma 1, in data antecedente all’entrata in vigore della modifica ivi recata dall’articolo 72, comma 1, della legge regionale 21 marzo 2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011).”

 

     Art. 73. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 1/2009

1. Al comma 8 bis dell’articolo 24 della l.r. 1/2009 le parole “commi 2 e 3.” sono sostituite dalle seguenti: “commi da 1 bis a 1 quinquies.”.

 

     Art. 74. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 1/2009

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

“3 bis. I bandi di selezione per la categoria C relativi a profili professionali che richiedono il possesso di una particolare licenza per lo svolgimento delle relative attività possono prevedere una riserva, nella misura massima del 50 per cento dei posti banditi, a favore dei dipendenti interni, in possesso della suddetta licenza nonché del titolo di studio richiesto per l’accesso alla categoria B, che abbiano maturato presso l’ente un quinquennio di servizio nel profilo immediatamente inferiore a quello messo a concorso.”.

 

     Art. 75. Modifiche all’articolo 72 della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 72 della l.r. 1/2009 la parola: “marzo” è sostituita dalla seguente: ”maggio”.

 

Sezione IV

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40

(Legge di semplificazione e riordino normativo 2009)

 

     Art. 76. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 40/2009

1. Al comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), dopo la parola: “telematica” sono aggiunte le seguenti: “entro ventiquattro ore antecedenti l’ora della prima seduta della conferenza,”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 40/2009 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Le disposizioni di cui al comma 3 e all’articolo 24, comma 1, non si applicano alle conferenze di servizi convocate per la definizione di procedimenti per i quali sono già state attivate, ai sensi delle norme di legge o di regolamento che disciplinano tali procedimenti, specifiche forme di pubblicità e partecipazione.”

 

     Art. 77. Modifiche all’articolo 36 della l.r. 40/2009

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:

“1 bis. Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni del presente capo gli impianti, le infrastrutture, le attività e gli insediamenti produttivi previsti dall’articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).”.

 

Sezione V

Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54

(Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza)

 

     Art. 78. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 54/2009

1. Il comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), è sostituito dal seguente:

“2. La Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale dispongono, con rispettiva deliberazione, le modalità di accesso ai documenti di cui al comma 1.”.

 

Capo VI

Istituti ed organismi inerenti al Consiglio regionale

 

Sezione I

Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 20

(Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali)

 

     Art. 79. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 20/2007 [14]

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali), è inserito il seguente:

“5 bis. Nel caso in cui per una delle categorie di cui all’articolo 2, comma 1, sia stato presentato un numero di candidati maggiore del numero di rappresentanti previsto per la medesima, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale designa, quali componenti della Conferenza, nell’ambito della categoria interessata, i candidati degli organismi maggiormente rappresentativi per numero di iscritti oppure, qualora tale requisito non sia richiesto per la candidatura, per diffusione di presenza sul territorio oppure ancora, in ulteriore subordine, per anzianità di costituzione”.

2. Dopo il comma 6 dell’articolo 3 della l.r. 20/2007 è inserito il seguente:

“6 bis. Qualora, in sede di verifica delle candidature, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale rilevi per un candidato l’esistenza di una causa di esclusione o di limitazione per l’esercizio degli incarichi ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 10 e dell’articolo 13, commi 4 e 5, della l.r. 5/2008, il Presidente del Consiglio regionale invita l’organismo che ha presentato la candidatura a presentare una candidatura sostitutiva entro un termine tassativo.”.

3. Dopo il comma 8 dell’articolo 3 della l.r. 20/2007 è aggiunto il seguente:

“8 bis. Nel caso in cui la Conferenza sia stata costituita, ai sensi del comma 7, con un numero di componenti inferiore alla totalità, l’Ufficio di presidenza del Consiglio, su richiesta del Presidente della Conferenza, può disporre, con deliberazione, al fine della possibile integrazione della composizione della Conferenza, di rinnovare la procedura di presentazione delle candidature per quelle tipologie di componenti, di cui all’articolo 2, per le quali in prima istanza non sia stata presentata alcuna candidatura, ovvero sia stato presentato un numero di candidati inferiore al numero di rappresentanti previsto dallo stesso articolo 2.”.

 

     Art. 80. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 20/2007 [15]

1. Nel secondo periodo del comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 20/2007, le parole: “a maggioranza dei componenti della Conferenza.” sono sostituite dalle seguenti: “a maggioranza dei componenti nominati.”.

2. Nel primo periodo del comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 20/2007 dopo le parole: “a maggioranza dei componenti” è inserita la seguente: “nominati,”.

 

     Art. 81. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 20/2007 [16]

1. Nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 20/2007 le parole: “con la maggioranza dei suoi componenti.” sono sostituite dalle seguenti: “con la maggioranza dei componenti nominati.”.

 

     Art. 82. Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 20/2007 [17]

1. L’articolo 10 della l.r. 20/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 10

Rimborso spese

1. Ai componenti della Conferenza spetta un rimborso spese da definire con apposito regolamento del Consiglio regionale che prevede, tra l’altro, a favore dei componenti disabili, il rimborso delle spese per l’uso del mezzo proprio.”.

 

Sezione II

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3

(Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)

 

     Art. 83. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 3/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), dopo la parola: “infortuni” sono inserite le seguenti: “e l’invalidità permanente, anche derivante da malattia,”.

 

     Art. 84. Sostituzione della rubrica del capo III della l.r. 3/2009

1. La rubrica del capo III della l.r. 3/2009 è sostituita dalla seguente: “Assegno vitalizio, assicurazione infortuni ed invalidità permanente, anche derivante da malattia, ed indennità di fine mandato”.

 

     Art. 85. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 3/2009

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:

“3 bis. Qualora l’interessato abbia già compiuto il sessantesimo anno di età, l’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha effettuato il versamento in un’unica soluzione.”.

 

     Art. 86. Modifiche alla rubrica dell’articolo 24 della l.r. 3/2009

1. Nella rubrica dell’articolo 24 della l.r. 3/2009 dopo la parola: “infortuni” sono inserite le seguenti: “e l’invalidità permanente, anche derivante da malattia.”.

 

     Art. 87. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 3/2009

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 3/2009 le parole: “non rieletti o non rinominati” sono sostituite con le seguenti: “non eletti o non nominati”.

 

Sezione III

Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4

(Spese di rappresentanza del Consiglio regionale)

 

     Art. 88. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 4/2009

1. All’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale), le parole: da “spese connesse ad eventi” fino a “ivi comprese le” sono soppresse.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 4/2009 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, non costituiscono spese di rappresentanza le spese inerenti alla realizzazione di eventi, iniziative e progetti di carattere istituzionale deliberati dall’Ufficio di presidenza, direttamente o in compartecipazione con altri soggetti, volti all’attuazione dei principi e delle finalità dell’ordinamento regionale di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto, delle disposizioni della legge regionale 21 giugno 2001, n. 26 (Istituzione della festa della Toscana) e delle relazioni istituzionali di cui all’articolo 5 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’assemblea legislativa regionale).”.

 

     Art. 89. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 4/2009

1. Al comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 4/2009, le parole: “attività e le conseguenti” sono soppresse.

2. Al comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 4/2009, la parola: “inferiore” è sostituita dalle seguenti: “non superiore”.

 

Sezione IV

Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76

(Commissione regionale per le pari opportunità)

 

     Art. 90. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 76/2009

1. Al comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità), le parole: ”commi da 1 a 5,” sono sostituite dalle seguenti: ”commi 1, 2, 3 e 5,”.

 

     Art. 91. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 76/2009

1. Al comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 76/2009 le parole: ”articolo 2.” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 17 della l.r. 5/2008.”.

 

Sezione V

Interpretazione autentica dell’articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 (Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale)

 

     Art. 92. Interpretazione autentica dell’articolo 3 della l.r. 54/2010

1. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 (Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale), le parole: “differenza tra l’indennità redazionale massima di caposervizio e l’indennità redazionale massima di caporedattore, come stabilite dal contratto di lavoro”, si interpretano autenticamente come riferite alla “differenza tra il minimo di stipendio di caposervizio ed il minimo di stipendio di caporedattore, come stabilite dal contratto di lavoro”.

 

Capo VII

Disposizioni finali

 

     Art. 93. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[2] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[3] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[4] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[5] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 18 ottobre 2017, n. 60.

[6] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 18 ottobre 2017, n. 60.

[7] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[8] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[9] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[10] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[11] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[12] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[13] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[14] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 15 aprile 2014, n. 21.

[15] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 15 aprile 2014, n. 21.

[16] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 15 aprile 2014, n. 21.

[17] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 15 aprile 2014, n. 21.