Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici |
Data: | 21/03/2011 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 9/1995 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 9/1995 |
Art. 3. Abrogazioni |
Art. 4. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 59/1996 |
Art. 5. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 11/1999 |
Art. 6. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 11/1999 |
Art. 7. Abrogazione |
Art. 8. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 53/2001 |
Art. 9. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 49/2003 |
Art. 10. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 23/2007 |
Art. 11. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 62/2007 |
Art. 12. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 62/2007 |
Art. 13. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 62/2007 |
Art. 14. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 62/2007 |
Art. 15. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 5/2008 |
Art. 16. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 5/2008 |
Art. 17. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 5/2008 |
Art. 18. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 5/2008 |
Art. 19. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 28/2008 |
Art. 20. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 69/2008 |
Art. 21. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 20/2009 |
Art. 22. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 20/2009 |
Art. 23. Modifiche al titolo della l.r. 57/2009 |
Art. 24. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 57/2009 |
Art. 25. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 65/2010 |
Art. 26. Inserimento della sezione II bis nella l.r. 65/2010 |
Art. 27. Inserimento dell’articolo 20 bis nella l.r. 65/2010 |
Art. 28. Modifiche all’articolo 69 della l.r. 65/2010 |
Art. 29. Modifiche all’articolo 102 della l.r. 65/2010 |
Art. 30. Sostituzione dell’articolo 138 della l.r. 65/2010 |
Art. 31. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 36/1995 |
Art. 32. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 16/1999 |
Art. 33. Abrogazione dell’articolo 28 della l.r. 16/1999 |
Art. 34. Modifiche all’articolo 48 della l.r. 38/2004 |
Art. 35. Modifiche all’articolo 103 della l.r. 28/2005 |
Art. 36. Modifiche alla rubrica dell’articolo 17 della l.r. 45/2007 |
Art. 37. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 73/2008 |
Art. 38. Abrogazioni |
Art. 39. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 28/2004 |
Art. 40. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 8/2006 |
Art. 41. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 8/2006 |
Art. 42. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 8/2006 |
Art. 43. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 9/2006 |
Art. 44. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 9/2006 |
Art. 45. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 9/2006 |
Art. 46. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 9/2006 |
Art. 47. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 9/2006 |
Art. 48. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 9/2006 |
Art. 49. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 9/2007 |
Art. 50. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 62/2009 |
Art. 51. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 62/2009 |
Art. 52. Modifiche all’articolo 20 ter della l.r. 25/1998 |
Art. 53. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 88/1998 |
Art. 54. Modifiche all’articolo 47 ter della l.r. 1/2005 |
Art. 55. Modifiche all’articolo 47 quater della l.r. 1/2005 |
Art. 56. Modifiche all’articolo 79 della l.r.1/2005 |
Art. 57. Sostituzione dell’articolo 80 della l.r. 1/2005 |
Art. 58. Modifiche all’articolo 129 della l.r. 1/2005 |
Art. 59. Modifiche all’articolo 135 della l.r. 1/2005 |
Art. 60. Inserimento dell’articolo 135 bis nella l.r. 1/2005 |
Art. 61. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 20/2006 |
Art. 62. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 20/2006 |
Art. 63. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 20/2006 |
Art. 64. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 20/2006 |
Art. 65. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 9/2010 |
Art. 66. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 9/2010 |
Art. 67. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 9/2010 |
Art. 68. Inserimento dell’articolo 17 bis nella l.r. 9/2010 |
Art. 69. Modifica all’articolo 45 della l.r. 10/2010 |
Art. 70. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 1/2004 |
Art. 71. Modifiche all’articolo 22 bis della l.r. 4/2008 |
Art. 72. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 1/2009 |
Art. 73. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 1/2009 |
Art. 74. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 1/2009 |
Art. 75. Modifiche all’articolo 72 della l.r. 1/2009 |
Art. 76. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 40/2009 |
Art. 77. Modifiche all’articolo 36 della l.r. 40/2009 |
Art. 78. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 54/2009 |
Art. 79. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 20/2007 |
Art. 80. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 20/2007 |
Art. 81. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 20/2007 |
Art. 82. Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 20/2007 |
Art. 83. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 3/2009 |
Art. 84. Sostituzione della rubrica del capo III della l.r. 3/2009 |
Art. 85. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 3/2009 |
Art. 86. Modifiche alla rubrica dell’articolo 24 della l.r. 3/2009 |
Art. 87. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 3/2009 |
Art. 88. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 4/2009 |
Art. 89. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 4/2009 |
Art. 90. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 76/2009 |
Art. 91. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 76/2009 |
Art. 92. Interpretazione autentica dell’articolo 3 della l.r. 54/2010 |
Art. 93. Entrata in vigore |
§ 2.1.288 - L.R. 21 marzo 2011, n. 10.
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011.
(B.U. 23 marzo 2011, n. 12)
Il Consiglio regionale
Visti l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visti l’articolo 4, comma 1, lettere a), c), l), n) e z), e l’articolo 52 dello Statuto;
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la sentenza della Corte costituzionale 3 novembre 2010, n. 314;
Vista la sentenza della Corte costituzionale 3 novembre 2010, n. 324;
Vista la
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Vista la
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 18 gennaio 2011;
Visti i pareri secondari espressi dalle commissioni consiliari permanenti;
Considerato quanto segue:
Per quanto concerne il capo I (Affari istituzionali), sezione I (Modifiche alla
1. La Giunta regionale sta predisponendo una banca-dati informatica dei propri procedimenti amministrativi, che implica il superamento del sistema delineato dalla
Per quanto concerne il capo I, sezione II (Modifiche alla
2. La nuova disciplina dell’Agenzia regionale di sanità (ARS) introdotta dalla
Per quanto concerne il capo I, sezione III (Modifiche alla
3. La
Per quanto concerne il capo I, sezione VI (Modifiche alla
4. Si ravvisa la necessità di regolare la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) di avvisi tecnici di errori materiali, quale strumento di segnalazione all’utenza, nelle more della correzione formale dell’errore, in sede manutentiva.
Per quanto concerne il capo I, sezione VII (Modifiche alla
5. Al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, appare opportuno uniformare la dizione degli articoli riguardanti le procedure e le modalità di raccolta ed autenticazione delle firme, ora parzialmente difforme nella l.r. 62/2007e nella
Per quanto concerne il capo I, sezione VIII (Modifiche alla
6. In conseguenza del riordino dell’assetto complessivo di IRPET e ARS, introdotto dalla
7. Al fine di evitare che le disposizioni di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, producano effetti eccessivamente drastici, contrari alla propria stessa ratio, si ritiene opportuno stabilire che il divieto del terzo mandato non opera qualora uno dei due mandati consecutivi sia stato svolto solo parzialmente, per una durata inferiore alla metà della scadenza naturale. La nuova previsione si applica a decorrere dalla prima pubblicazione degli elenchi di cui all’articolo 5 della
Per quanto concerne il capo I, sezione IX (Modifiche alla
8. Si ritiene opportuno adeguare i compensi dei componenti e del presidente del collegio sindacale della società Sviluppo Toscana S.p.A. alla misura prevista per organismi analoghi dalla legge finanziaria regionale per il 2011 nel rispetto dei principi in materia di contenimento della spesa.
Per quanto concerne il capo I, sezione X (Modifiche alla
9. E’ opportuno, per non determinare un eccessivo aggravio sul bilancio degli enti interessati, accogliere la richiesta dei Comuni di Sinalunga e di Colle Val d’Elsa relativa ad un differimento del termine previsto per il rimborso del contributo finanziario erogato dalla Regione per il completamento degli stabilimenti di macellazione di proprietà comunale. Il differimento del rimborso non produce effetti sul bilancio regionale, tenuto conto che gli effetti contabili della previsione di cui all’articolo 9 della
Per quanto concerne il capo I, sezione XI (Modifiche alla
10. Occorre per completezza di disciplina richiamare in legge le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza regionale per la ricerca e l’innovazione ed il suo Comitato esecutivo, assicurate dalla struttura regionale competente in materia di ricerca.
Per quanto concerne il capo I, sezione XIII ( Modifiche alla
11. E’ necessario integrare l’articolo 11 della
12. si reputa opportuno riconoscere ai componenti degli organi amministrativi degli enti regionali il rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo di trasporto privato sostenute per gli spostamenti relativi all’attività istituzionale degli enti. Tale rimborso è riconosciuto in misura non superiore a quanto sarebbe spettato per l’utilizzo del mezzo di trasporto pubblico, favorendo in tal modo il contenimento della spesa;
13. la sostituzione dell’articolo 138 della
Per quanto concerne il capo II (Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze), sezione I (Modifiche alla
14. La
15. l’articolo 6, così come attualmente formulato, risulta in contrasto con quanto disposto dal nuovo diritto societario (confronta l’articolo 2449 codice civile come sostituito dall’articolo 13 della
Per quanto concerne il capo II, sezione III (Modifiche alla
16. E’ necessario prevedere una proroga dei termini di cui alla
Per quanto concerne il capo II, sezione VI (Modifiche alla
17. L’articolo 131 della
Per quanto concerne il capo III (Diritti di cittadinanza e coesione sociale), sezione II (Modifiche alla
18. Occorre recepire il
Per quanto concerne il capo III, sezione III (Modifiche alla
19. Si esplicita nel testo della legge una prassi applicativa da tempo instaurata, che prevede l’inoltro della documentazione tramite lo sportello unico attività produttive (SUAP), in coerenza con l’ordinamento regionale;
20. si chiarisce che l’obbligo di adeguamento ai requisiti dettati dal regolamento attuativo previsto dall’articolo 5 della legge (approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 marzo 2010, n. 23) riguarda tutte le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore di quest’ultimo.
Per quanto concerne il capo III, sezione IV (Modifiche alla
21. Occorre adeguarsi alle previsioni della
Per quanto concerne il capo III, sezione VI (Modifiche alla
22. Occorre consentire alle aziende di costituire validamente la commissione anche in assenza del medico specialista “ nella branca medica relativa alla patologia oggetto dell’accertamento”.
Per quanto concerne il capo IV (Politiche territoriali, ambientali e per la mobilità), sezione I (Modifiche alla
23. La modifica si rende necessaria al fine di restituire coerenza alla disposizione contenuta nell’articolo 20 ter, comma 6, che, a causa di un mero errore materiale, effettua un rinvio incongruo.
Per quanto concerne il capo IV, sezione II, Modifiche alla
24. E’ necessario l’adeguamento delle normative regionali alla sentenza della Corte costituzionale 314/2010, che ha dichiarato illegittime le norme che non prevedono la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici con riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato e di importo superiore a venticinque milioni di euro, così come previsto dall’articolo 127, comma 3, del
Per quanto concerne il capo IV, sezione III (Modifiche alla
25. E’ necessario adeguare la disciplina dell’attività edilizia libera contenuta nella
26. si adegua conseguentemente il sistema sanzionatorio attualmente dettato dalla
Per quanto concerne il capo IV, sezione IV (Modifiche alla
27. E’ necessaria una modifica del comma 2 dell’articolo 17, al fine di chiarire in modo esaustivo il ruolo degli atti autorizzativi;
28. è necessario prorogare di un anno i termini per la predisposizione dei programmi di interventi previsti all’articolo 25, comma 3, ed all’articolo 26, comma 2, in quanto è in corso la modifica del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della
Per quanto concerne il capo IV, sezione V ( Modifiche alla
29. E’opportuno, al fine di evitare criticità applicative e dubbi interpretativi in ordine all’attivazione dei poteri sostitutivi previsti dall’articolo 14 della
Per quanto concerne il capo IV, sezione VI ( Modifiche alla
30. È necessario sostituire un richiamo erroneo contenuto nell’articolo 45, comma 1, della
Per quanto concerne il capo V (Organizzazione e risorse), sezione I (Modifiche alla
31. Alla luce della necessità di garantire qualità alla normativa di settore apportando i correttivi tecnici necessari per rispondere pienamente alle esigenze di semplicità, coerenza e chiarezza, sono precisate le competenze degli organi regionali per l’adozione della delibera concernente il riuso dei documenti pubblici regionali.
Per quanto concerne il capo V, Sezione II (Modifiche alla
32. Occorre adeguarsi alla sentenza della Corte costituzionale 324/2010, che ha respinto il ricorso, presentato tra l’altro, dalla Regione Toscana, in merito alla legittimità dell’articolo 40, comma 1, lettera f) del d.lgs.150/2009 che ha sancito l’applicazione dell’articolo 19, comma 6, del
33. Successivamente all’applicazione delle norme del
Per quanto concerne il capo V, sezione IV (Modifiche alla
34. Occorre individuare in modo più preciso, per esigenze di funzionalità, le modalità di partecipazione ai lavori della conferenza di servizi disciplinate dalla
35. E’ necessario fugare dubbi interpretativi in ordine al rapporto fra le disposizioni della
36. Al fine di adeguare la normativa regionale che disciplina lo sportello unico attività produttive (SUAP) alla sopravvenuta normativa nazionale contenuta nel
Per quanto concerne il capo VI (Istituti ed organismi inerenti il Consiglio regionale), sezione I (Modifiche alla
37. Nei quasi due anni di attività della Conferenza permanente delle autonomie sociali (COPAS) sono emerse numerose criticità in ordine all’operatività dell’organismo dovute alla previsione di maggioranze calcolate sul numero massimo dei componenti nominabili e non sul numero effettivo dei nominati. Si rendono opportune, pertanto, modifiche normative contenenti misure volte al suo miglior funzionamento;
38. Per favorire la possibilità di nominare i componenti della COPAS nel plenum previsto dalla legge si rendono opportune disposizioni per selezionare i candidati in caso di sovrannumero, per favorire la sostituzione di candidati rivelatesi ineleggibili e per prevedere la possibilità, anche dopo l’insediamento dell’organismo, della riapertura dei termini per la presentazione delle candidature delle categorie rimaste non rappresentate;
39. La presenza necessaria, tra i componenti della COPAS, di rappresentanti delle associazioni dei disabili rende opportuna la previsione del riconoscimento, a loro favore, del rimborso delle spese per l’uso dei mezzi propri.
Per quanto concerne il capo VI, sezione II (Modifiche alla
40. La
41. Gli emendamenti si propongono di normare interpretazioni correttamente seguite nella prassi applicativa. L’articolo 15 disciplina la contribuzione volontaria prevedendo che l’interessato possa optare per il versamento in un’unica soluzione oppure effettuare un versamento mensile per il periodo necessario al completamento del quinquennio contributivo. In questo caso, l’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il soggetto raggiunge i requisiti previsti dall’articolo 11 della
Per quanto concerne il capo VI, sezione III (Modifiche alla
42. La disposizione dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della
Si ritiene inoltre opportuno arrotondare ad euro 500,00, invece di euro 499,00, la somma entro la quale i contributi a soggetti terzi possono essere disposti direttamente dal Presidente del Consiglio regionale.
Per quanto concerne il capo VI, sezione IV (Modifiche alla
43. A seguito delle modifiche dell’articolo 7 della
44. L’articolo 3, comma 3, della
Per quanto concerne il capo VI, sezione V (Interpretazione autentica dell’articolo 3 della
45. L’articolo 3, comma 3, della
Approva la presente legge
Capo I
Affari istituzionali
Sezione I
Modifiche alla
(Disposizioni in materia di procedimento amministrativo)
Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della
1. Il comma 3 dell’articolo 2 della
Art. 2. Modifiche all’articolo 5 della
1. Al comma 3 dell’articolo 5 della
1. Gli articoli 65 e 66 della
Sezione II
Modifiche alla
(Ordinamento dell’IRPET)
Art. 4. Modifiche all’articolo 19 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 19 della
“3 bis. Ai fini del comma 3, al bilancio preventivo economico sono allegati i programmi pluriennale ed annuale di attività.”.
Sezione III
Modifiche alla
(Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti)
Art. 5. Modifiche all’articolo 1 della
1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 1 della
“d) la realizzazione di corsi di aggiornamento del personale docente e direttivo della scuola organizzati dall’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica, dall’Ufficio scolastico regionale o da una o più scuole e corsi di sensibilizzazione e aggiornamento per operatori sociali;”.
Art. 6. Modifiche all’articolo 4 della
1. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 4 della
“a) dal Direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana o persona da lui nominata in sostituzione;”.
2. La lettera h) del comma 3 dell’articolo 4 della
“h) un rappresentante dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica.”.
Art. 7. Abrogazione
1. L’articolo 8 della
Sezione IV
Modifiche alla
(Disciplina dei commissari nominati dalla Regione)
Art. 8. Modifiche all’articolo 17 della
1. Alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 17 della
Sezione V
Modifiche alla
(Norme in materia di tasse automobilistiche regionali)
Art. 9. Modifiche all’articolo 5 della
1. Al comma 4 dell’articolo 5 della
Sezione VI
Modifiche alla
(Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla
Art. 10. Modifiche all’articolo 9 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della
“2 bis. Qualora nel testo di un atto normativo approvato e pubblicato si riscontri un evidente ed in equivoco errore materiale, il dirigente dell’ufficio del BURT, d’intesa con il dirigente dell’ufficio legislativo del Consiglio regionale, può disporre la pubblicazione sul BURT di un avviso tecnico di errore materiale, in cui sono indicati la parte evidentemente erronea del testo ed il testo esatto. Nel caso in cui l’errore riguardi un atto approvato dalla Giunta regionale e pubblicato, il dirigente del BURT provvede d’intesa con il dirigente dell’ufficio legislativo della Giunta regionale o di propria iniziativa, se le due figure coincidono.
2 ter. L’avviso di cui al comma 2 bis, costituisce una mera segnalazione tecnica degli uffici, a supporto degli utenti, non ha valore legale e non determina la correzione del testo approvato, cui si provvede con successivo intervento normativo di manutenzione.”.
Sezione VII
Modifiche alla
(Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto)
Art. 11. Modifiche all’articolo 11 della
1. Al comma 3 dell’articolo 11 della
Art. 12. Modifiche all’articolo 12 della
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della
Art. 13. Modifiche all’articolo 29 della
1. Al comma 3 dell’articolo 29 della
Art. 14. Modifiche all’articolo 32 della
1. Al comma 1 dell’articolo 32 della
Sezione VIII
Modifiche alla
(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)
Art. 15. Modifiche all’articolo 2 della
1. Al comma 4 dell’articolo 2 della
Art. 16. Modifiche all’articolo 13 della
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 13 della
“5 bis. Il divieto previsto dai commi 4 e 5 non opera nel caso in cui il mandato sia stato esercitato per un periodo di tempo inferiore alla metà della durata naturale dell’incarico.
5 ter. La disposizione di cui al comma 5 bis si applica ai procedimenti di nomina e di designazione relativi agli elenchi di cui all’articolo 5, pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della
Art. 17. Modifiche all’articolo 17 della
1. Al comma 2 dell’articolo 17 della
Art. 18. Modifiche all’articolo 23 della
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 23 della
Sezione IX
Modifiche alla
(Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa)
Art. 19. Modifiche all’articolo 6 della
1. Al comma 4 dell’articolo 6 della
Sezione X
Modifiche alla
(Legge finanziaria per l’anno 2009)
Art. 20. Modifiche all’articolo 9 della
1. Al comma 2 dell’articolo 9 della
Sezione XI
Modifiche alla
(Disposizioni in materia di ricerca e innovazione)
Art. 21. Modifiche all’articolo 4 della
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della
“4 bis. Alla Conferenza partecipa altresì, al fine di assicurare le funzioni di segreteria tecnica, il dirigente della struttura regionale competente in materia di ricerca e innovazione o un suo delegato.”.
Art. 22. Modifiche all’articolo 5 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della
“2 bis. Al Comitato esecutivo partecipa altresì, al fine di assicurare le funzioni di segreteria tecnica, il dirigente della struttura regionale competente in materia di ricerca e innovazione o un suo delegato.”.
Sezione XII
Modifiche alla
(Trasferimento del patrimonio regionale al patrimonio comunale dei Comuni di Chiusi, Pescia, Radda in Chianti e Pisa di beni immobili)
Art. 23. Modifiche al titolo della
1. Nel titolo della
Art. 24. Modifiche all’articolo 5 della
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della
Sezione XIII
Modifiche alla
(Legge finanziaria per l’anno 2011)
Art. 25. Modifiche all’articolo 11 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della
“1 bis. La riduzione di cui al comma 1, si applica altresì al compenso dell’amministratore unico della società Sviluppo Toscana spa di cui all’articolo 6, comma 3, della
Art. 26. Inserimento della sezione II bis nella
1. Dopo la sezione II del titolo I della
Art. 27. Inserimento dell’articolo 20 bis nella
1. Dopo l’articolo 20 della
“Art. 20 bis. Disposizioni relative al rimborso spese per i componenti degli organi amministrativi nominati ai sensi della
1. Ai componenti degli organi amministrativi la cui nomina è di competenza regionale ai sensi della
2. Ai fini di cui al comma 1, il costo dell’utilizzo del mezzo di trasporto privato è calcolato nella misura del costo di un quinto di un litro di benzina per chilometro, considerato il prezzo medio della benzina nel primo giorno del mese in cui è avvenuto lo spostamento.
3. La disposizione di cui al comma 1, si applica agli spostamenti effettuati dopo l’entrata in vigore della
Art. 28. Modifiche all’articolo 69 della
1. Al comma 1 dell’articolo 69 della
Art. 29. Modifiche all’articolo 102 della
1. Al comma 1 dell’articolo 102 della
Art. 30. Sostituzione dell’articolo 138 della
1. L’articolo 138 della
“Art. 138
Concessione di bene immobile in favore della Scuola Normale Superiore di Pisa
1. L’edificio appartenente al demanio regionale denominato Palazzo della Canonica e sito in Pisa, piazza de’ Cavalieri, è assegnato in regime di concessione alla Scuola Normale Superiore di Pisa per essere destinato a sede di parte della raccolta libraria, di notevole interesse culturale, conservata e resa fruibile dalla scuola stessa.
2. Il bene di cui al comma 1, è concesso dietro corresponsione di un canone ricognitorio, per un periodo in ogni caso non superiore ad anni cinquanta, in relazione al valore degli interventi necessari ad assicurare la conservazione e la fruibilità della raccolta libraria interamente assunti a carico del concessionario.”.
Capo II
Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
Sezione I
Modifiche alla
(Interventi finanziari a favore dell’artigianato e disciplina dell’associazionismo artigiano di garanzia)
Art. 31. Modifiche all’articolo 6 della
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 6 della
2. La lettera g) del comma 1 della
3. Il comma 3 dell’articolo 6 della
Sezione II
Modifiche alla
(Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei)
Art. 32. Modifiche all’articolo 8 della
1. Dopo la lettera b) del comma 4 dell’articolo 8 della
“b bis) la somma di euro 100,00 per un anno decorrente dalla data del versamento.”.
Art. 33. Abrogazione dell’articolo 28 della
1. L’articolo 28 della
Sezione III
Modifiche alla
(Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali)
Art. 34. Modifiche all’articolo 48 della
1. Al comma 1 dell’articolo 48 della
2. Al comma 2 dell’articolo 48 della l.r 38/2004 le parole: “ventiquattro mesi” sono sostituite dalle seguenti: “trentasei mesi”.
3. Al comma 5 dell’articolo 48 della l.r 38/2004 le parole: “ventiquattro mesi” sono sostituite dalle seguenti: “trentasei mesi”.
Sezione IV
Modifiche alla
(Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)
Art. 35. Modifiche all’articolo 103 della
1. All’articolo 103 della
Sezione V
Modifiche alla
(Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola)
Art. 36. Modifiche alla rubrica dell’articolo 17 della
1. Nella rubrica dell’articolo 17 della
Sezione VI
Modifiche alla
(Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali)
Art. 37. Modifiche all’articolo 9 della
1. Il comma 6 dell’articolo 9 della
“6. Con regolamento di attuazione sono definiti, nel rispetto della normativa europea sui limiti degli aiuti di importanza minore “de minimis”, le modalità di funzionamento del fondo.”.
Capo III
Diritti di cittadinanza e coesione sociale
Sezione I
Modifiche alla
(Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica)
Art. 38. Abrogazioni
1. Gli articoli 7 e 9 della
Sezione II
Modifiche alla
(Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)
Art. 39. Modifiche all’articolo 8 della
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 8 della
“7 bis. Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di estetista e di tatuaggio e piercing deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale di cui all’articolo 10. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività.”.
Sezione III
Modifiche alla
(Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)
Art. 40. Modifiche all’articolo 13 della
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della
Art. 41. Modifiche all’articolo 14 della
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della
Art. 42. Modifiche all’articolo 19 della
1. Il comma 1 dell’articolo 19 della
“1. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 5, si adeguano alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 19 della
Sezione IV
Modifiche alla
(Istituzione dell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari)
Art. 43. Modifiche all’articolo 4 della
1. Il comma 3 dell’articolo 4 della
Art. 44. Modifiche all’articolo 5 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della
“2 bis. I laboratori iscritti nell’elenco che affidano l’esecuzione di determinate prove ad un laboratorio terzo, comunicano gli esiti di queste ultime con le modalità indicate nel regolamento di cui all’articolo 15.”.
Art. 45. Modifiche all’articolo 6 della
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 della
“a) siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1;”.
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 è sostituita dalla seguente:
“b) non siano ancora in possesso dei requisiti di accreditamento di cui all’articolo 4, comma 1, ma possano documentare l’avvio delle procedure di accreditamento per le relative prove o gruppi di prove presso un organismo di accreditamento riconosciuto conforme ai requisiti generali stabiliti dalla norma UNI CEI EN ISO/ IEC 17011.”.
3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 è abrogata.
Art. 46. Modifiche all’articolo 7 della
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 7 della
Art. 47. Modifiche all’articolo 8 della
1. Al comma 2 dell’articolo 8 della
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 è inserito il seguente:
“3 bis Il responsabile del laboratorio che chiede la cancellazione volontaria dall’elenco di cui all’articolo 3, non può presentare una nuova domanda di iscrizione con riserva.”.
Art. 48. Modifiche all’articolo 14 della
1. Al comma 3 dell’articolo 14 della
Sezione V
Modifiche alla
(Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici ed odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti)
Art. 49. Modifiche all’articolo 7 della
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della
Sezione VI
Modifiche alla
(Semplificazione delle procedure di accertamento sanitario della condizione di disabilità)
Art. 50. Modifiche all’articolo 2 della
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della
“b) da un medico dipendente o convenzionato dell’azienda USL, scelto prioritariamente tra gli specialisti nella branca medica relativa alla patologia oggetto di accertamento;”.
3. Il comma 5 dell’articolo 2 della
“5. La commissione si riunisce e delibera validamente con la presenza del presidente e di due componenti, e in caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Qualora ricorrano condizioni di gravità, urgenza ed intrasportabilità della persona da sottoporre ad accertamento, il presidente può delegare l’accertamento stesso, anche domiciliare, al componente di cui al comma 1, lettera b), fatta salva la facoltà del componente di cui al comma 1, lettera c) di partecipare all’accertamento. La commissione delibera dopo l’acquisizione agli atti del responso della visita.”.
4. Al comma 7 dell’articolo 2 della
Art. 51. Modifiche all’articolo 3 della
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della
2. Il comma 3 dell’articolo 3 della
“3. Qualora la condizione del soggetto interessato risulti tale da comportare la perdita o la modifica del diritto ai benefici di legge, la commissione ne dà comunicazione al competente ufficio INPS ed al comune competente entro i primi quindici giorni del mese in cui viene a cessare la validità dell’accertamento.”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della
“3 bis. Qualora il soggetto interessato non si presenti alla visita di revisione, la commissione provvede ad una nuova convocazione entro sessanta giorni. Qualora il soggetto interessato non si presenti alla nuova convocazione, il procedimento si intende concluso.”.
Capo IV
Politiche territoriali, ambientali e per la mobilità
SEZIONE I
Modifiche alla
(Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)
Art. 52. Modifiche all’articolo 20 ter della
1. Al comma 6 dell’articolo 20 ter della
Sezione II
Modifiche alla
Art. 53. Modifiche all’articolo 25 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 25 della
Sezione III
Modifiche alla
(Norme per il governo del territorio)
Art. 54. Modifiche all’articolo 47 ter della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 47 ter della
“3 bis. Sulle previsioni che fanno riferimento a progetti definitivi di opere portuali finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato e di importo superiore a venticinque milioni di euro, oltre all’acquisizione della valutazione dell’idoneità tecnica di cui al comma 3, è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 127, comma 3, del
Art. 55. Modifiche all’articolo 47 quater della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 47 quater della
“1 bis. Sui progetti definitivi di opere portuali finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato e di importo superiore a venticinque milioni di euro, oltre all’acquisizione della valutazione dell’idoneità tecnica di cui al comma 1, è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 127, comma 3, del d.lgs. 163/2006.”.
Art. 56. Modifiche all’articolo 79 della l.r.1/2005 [9]
1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 79 della
2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 79 della
“b) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e che si tratti di interventi diversi da quelli disciplinati dall’articolo 80, comma 2, lettera a); detti interventi di manutenzione straordinaria non possono comportare modifiche della destinazione d’uso;”.
Art. 57. Sostituzione dell’articolo 80 della
1. L’articolo 80 della
“Art. 80
Attività edilizia libera
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e dei regolamenti edilizi, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, nonché delle disposizioni di cui al
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari, a condizione che non incidano su sistemazioni storiche dei terreni realizzate ai fini delle pratiche colturali agricole oppure della difesa del suolo;
e) l’installazione di serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, comprensiva dell’identificazione dell’immobile o dell’unità immobiliare oggetto di intervento, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 79, comma 2, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne e lo spostamento di pareti interne, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che tali interventi non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche della destinazione d’uso né aumento del numero delle medesime;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia di contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque a fini irrigui, volumi tecnici interrati e locali tombati consimili;
d) le aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero
attraverso l’installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
3. L’installazione di impianti e manufatti per la produzione di energia che non necessitano di titolo edilizio è disciplinata dall’articolo 17 della
4. L’interessato agli interventi di cui al comma 2, allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.
5. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l’interessato, unitamente alla comunicazione di inizio lavori, trasmette all’amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi le vigenti norme non prevedono il rilascio di un titolo abilitativo.
6. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all’articolo 34 quinquies, comma 2, lettera b), del
7. La mancata comunicazione dell’inizio lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 5 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258,00 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.
8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui ai commi 1 e 2, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l’esame a vista. Per le medesime attività, il termine di cui al primo periodo dell’articolo 2, comma 2, del
Art. 58. Modifiche all’articolo 129 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 129 della
“2 bis. Le misure di cui al comma 2, si applicano anche quando il comune accerta l’inizio o l’esecuzione di uno degli interventi di cui all’articolo 80 in una delle aree soggette ai vincoli indicati nel comma 2 medesimo.”.
Art. 59. Modifiche all’articolo 135 della
1. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 135 della
“L’esecuzione di opere di cui all’articolo 79 comma 1, lettere b), d), e) ed f), e comma 2, lettere b) e c), in assenza di denuncia di inizio dell’attività o in difformità da essa, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile valutato dall’ufficio tecnico comunale conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a euro 516,00.”.
Art. 60. Inserimento dell’articolo 135 bis nella
Dopo l’articolo 135 della
“Art. 135 bis. Interventi di attività edilizia libera realizzati in difformità rispetto alle prescrizioni degli strumenti urbanistici dei comuni
1. Salvi i casi soggetti alla sanzione della demolizione e del ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’articolo 129, comma 2 bis, gli interventi indicati nell’articolo 80 eseguiti in difformità rispetto alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed atti comunali, comportano la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile valutato dall’ufficio tecnico comunale conseguente alla realizzazione delle opere stesse e, comunque, in misura non inferiore a euro 516,00.
2. Quando gli interventi di cui all’articolo 80, sono eseguiti su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali senza il preventivo rilascio di autorizzazioni o nulla-osta necessari oppure in violazione di detti atti, l’autorità competente della tutela del vincolo, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del contravventore.”.
Sezione IV
Modifiche alla
(Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento)
Art. 61. Modifiche all’articolo 17 della
1. Il comma 2 dell’articolo 17 della
“2. In relazione alle caratteristiche dello scarico, alla sua localizzazione ed alle condizioni ambientali del corpo recettore, gli atti autorizzativi, comunque denominati, di cui alla presente legge contengono le prescrizioni necessarie al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione, in attuazione della presente legge e dei vigenti piani per la tutela delle acque.”.
Art. 62. Modifiche all’articolo 24 della
1. Al comma 2 dell’articolo 24 della
Art. 63. Modifiche all’articolo 25 della
1. Al comma 3 dell’articolo 25 della
Art. 64. Modifiche all’articolo 26 della
1. Al comma 2 dell’articolo 26 della
Sezione V
Modifiche alla
(Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente)
Art. 65. Modifiche all’articolo 12 della
1. Il comma 2 dell’articolo 12 della
“2. In attuazione degli obiettivi, finalità ed indirizzi di cui all’articolo 9, comma 3, lettera b), nonché nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera g), il PAC individua:
a) gli interventi strutturali;
b) gli interventi contingibili da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento di cui all’articolo 13, comma 2, ed i termini per la messa in atto dei medesimi.”.
Art. 66. Modifiche all’articolo 13 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 della
“3 bis. Qualora i comuni non mettano in atto gli interventi contingibili di cui al comma 3, entro i termini individuati dai PAC, il Presidente della Giunta regionale diffida i comuni inadempienti a provvedere entro le successive ventiquattro ore, con modalità che garantiscono celerità e certezza del ricevimento. Decorso il termine contenuto nella diffida, il Presidente della Giunta regionale, adotta con proprio decreto i necessari provvedimenti in luogo dei comuni rimasti inadempienti.”.
Art. 67. Modifiche all’articolo 14 della
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della
Art. 68. Inserimento dell’articolo 17 bis nella
1. Dopo l’articolo 17 della
“Art. 17 bis. Disposizioni transitorie relative agli interventi contingibili di cui all’articolo 13
1. Entro quindici giorni dall’individuazione delle situazioni a rischio di superamento delle soglie di allarme e dei valori limite di cui all’articolo 13 e nelle more dell’approvazione dei PAC, i comuni interessati individuano gli interventi contingibili da porre in essere, nonché i termini per la loro attuazione, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera g).
2. Qualora i comuni non mettano in atto gli interventi contingibili entro i termini previsti ai sensi del comma 1, il Presidente della Giunta regionale diffida i comuni inadempienti a provvedere entro le successive ventiquattro ore, con modalità che garantiscono celerità e certezza del ricevimento. Decorso il termine contenuto nella diffida, il Presidente della Giunta regionale, adotta con proprio decreto i necessari provvedimenti in luogo dei comuni rimasti inadempienti.”.
Sezione VI
Modifiche alla
(Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza)
Art. 69. Modifica all’articolo 45 della
1. Al comma 1 dell’articolo 45 della
Capo V
Organizzazione e risorse
Sezione I
Modifiche alla
(Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana”)
Art. 70. Modifiche all’articolo 19 della
1. All’articolo 19 della
Sezione II
Modifiche alla
(Autonomia dell’assemblea legislativa regionale)
Art. 71. Modifiche all’articolo 22 bis della
1. Al comma 1 dell’articolo 22 bis della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 22 bis della
“1 bis. Restano validi gli incarichi conferiti, in attuazione del comma 1, in data antecedente all’entrata in vigore della modifica di cui all’articolo 71, comma 1, della
Sezione III
Modifiche alla
(Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)
Art. 72. Modifiche all’articolo 13 della
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della
“1 bis. Restano validi gli incarichi conferiti, in attuazione del comma 1, in data antecedente all’entrata in vigore della modifica ivi recata dall’articolo 72, comma 1, della
Art. 73. Modifiche all’articolo 24 della
1. Al comma 8 bis dell’articolo 24 della
Art. 74. Modifiche all’articolo 26 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 26 della
“3 bis. I bandi di selezione per la categoria C relativi a profili professionali che richiedono il possesso di una particolare licenza per lo svolgimento delle relative attività possono prevedere una riserva, nella misura massima del 50 per cento dei posti banditi, a favore dei dipendenti interni, in possesso della suddetta licenza nonché del titolo di studio richiesto per l’accesso alla categoria B, che abbiano maturato presso l’ente un quinquennio di servizio nel profilo immediatamente inferiore a quello messo a concorso.”.
Art. 75. Modifiche all’articolo 72 della
1. Al comma 1 dell’articolo 72 della
Sezione IV
Modifiche alla
(Legge di semplificazione e riordino normativo 2009)
Art. 76. Modifiche all’articolo 25 della
1. Al comma 3 dell’articolo 25 della
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 25 della
“3 bis. Le disposizioni di cui al comma 3 e all’articolo 24, comma 1, non si applicano alle conferenze di servizi convocate per la definizione di procedimenti per i quali sono già state attivate, ai sensi delle norme di legge o di regolamento che disciplinano tali procedimenti, specifiche forme di pubblicità e partecipazione.”
Art. 77. Modifiche all’articolo 36 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 36 della
“1 bis. Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni del presente capo gli impianti, le infrastrutture, le attività e gli insediamenti produttivi previsti dall’articolo 2, comma 4, del
Sezione V
Modifiche alla
(Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza)
Art. 78. Modifiche all’articolo 20 della
1. Il comma 2 dell’articolo 20 della
“2. La Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale dispongono, con rispettiva deliberazione, le modalità di accesso ai documenti di cui al comma 1.”.
Capo VI
Istituti ed organismi inerenti al Consiglio regionale
Sezione I
Modifiche alla
(Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali)
Art. 79. Modifiche all’articolo 3 della
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 3 della
“5 bis. Nel caso in cui per una delle categorie di cui all’articolo 2, comma 1, sia stato presentato un numero di candidati maggiore del numero di rappresentanti previsto per la medesima, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale designa, quali componenti della Conferenza, nell’ambito della categoria interessata, i candidati degli organismi maggiormente rappresentativi per numero di iscritti oppure, qualora tale requisito non sia richiesto per la candidatura, per diffusione di presenza sul territorio oppure ancora, in ulteriore subordine, per anzianità di costituzione”.
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 3 della
“6 bis. Qualora, in sede di verifica delle candidature, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale rilevi per un candidato l’esistenza di una causa di esclusione o di limitazione per l’esercizio degli incarichi ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 10 e dell’articolo 13, commi 4 e 5, della
3. Dopo il comma 8 dell’articolo 3 della
“8 bis. Nel caso in cui la Conferenza sia stata costituita, ai sensi del comma 7, con un numero di componenti inferiore alla totalità, l’Ufficio di presidenza del Consiglio, su richiesta del Presidente della Conferenza, può disporre, con deliberazione, al fine della possibile integrazione della composizione della Conferenza, di rinnovare la procedura di presentazione delle candidature per quelle tipologie di componenti, di cui all’articolo 2, per le quali in prima istanza non sia stata presentata alcuna candidatura, ovvero sia stato presentato un numero di candidati inferiore al numero di rappresentanti previsto dallo stesso articolo 2.”.
Art. 80. Modifiche all’articolo 5 della
1. Nel secondo periodo del comma 3 dell’articolo 5 della
2. Nel primo periodo del comma 5 dell’articolo 5 della
Art. 81. Modifiche all’articolo 6 della
1. Nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 6 della
Art. 82. Sostituzione dell’articolo 10 della
1. L’articolo 10 della
“Art. 10
Rimborso spese
1. Ai componenti della Conferenza spetta un rimborso spese da definire con apposito regolamento del Consiglio regionale che prevede, tra l’altro, a favore dei componenti disabili, il rimborso delle spese per l’uso del mezzo proprio.”.
Sezione II
Modifiche alla
(Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)
Art. 83. Modifiche all’articolo 1 della
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della
Art. 84. Sostituzione della rubrica del capo III della
1. La rubrica del capo III della
Art. 85. Modifiche all’articolo 15 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 15 della
“3 bis. Qualora l’interessato abbia già compiuto il sessantesimo anno di età, l’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha effettuato il versamento in un’unica soluzione.”.
Art. 86. Modifiche alla rubrica dell’articolo 24 della
1. Nella rubrica dell’articolo 24 della
Art. 87. Modifiche all’articolo 25 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 25 della
Sezione III
Modifiche alla
(Spese di rappresentanza del Consiglio regionale)
Art. 88. Modifiche all’articolo 1 della
1. All’articolo 1, comma 1, lettera b), della
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della
“3 bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, non costituiscono spese di rappresentanza le spese inerenti alla realizzazione di eventi, iniziative e progetti di carattere istituzionale deliberati dall’Ufficio di presidenza, direttamente o in compartecipazione con altri soggetti, volti all’attuazione dei principi e delle finalità dell’ordinamento regionale di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto, delle disposizioni della
Art. 89. Modifiche all’articolo 3 della
1. Al comma 3 dell’articolo 3 della
2. Al comma 5 dell’articolo 3 della
Sezione IV
Modifiche alla
(Commissione regionale per le pari opportunità)
Art. 90. Modifiche all’articolo 2 della
1. Al comma 4 dell’articolo 2 della
Art. 91. Modifiche all’articolo 3 della
1. Al comma 3 dell’articolo 3 della
Sezione V
Interpretazione autentica dell’articolo 3 della
Art. 92. Interpretazione autentica dell’articolo 3 della
1. Al comma 3 dell’articolo 3 della
Capo VII
Disposizioni finali
Art. 93. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] Articolo abrogato dall'art. 42 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 42 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 42 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 131 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 30 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 30 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 15 della
[15] Articolo abrogato dall'art. 15 della
[16] Articolo abrogato dall'art. 15 della
[17] Articolo abrogato dall'art. 15 della