Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 27/07/2007 |
Numero: | 44 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 20/2007 |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 3.2.123 - L.R. 27 luglio 2007, n. 44. [1]
Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali).
(B.U. 6 agosto 2007, n. 25)
Art. 1. Modifiche all’articolo 3 della
1. Il comma 4 dell’articolo 3 della
“4. Con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale sono definiti:
a) modalità e requisiti per la formazione degli elenchi di cui al comma 3;
b) modalità e requisiti per l’acquisizione delle candidature presentate dalle associazioni, dalle cooperative e dagli organismi di tutte le categorie di cui all’articolo 2, comma 1.”.
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] Abrogata dall'art. 15 della