§ 3.2.123 - L.R. 27 luglio 2007, n. 44.
Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:27/07/2007
Numero:44


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 3 della l.r. 20/2007
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 3.2.123 - L.R. 27 luglio 2007, n. 44. [1]

Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali).

(B.U. 6 agosto 2007, n. 25)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 20/2007

     1. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali), è sostituito dal seguente:

“4. Con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale sono definiti:

a) modalità e requisiti per la formazione degli elenchi di cui al comma 3;

b) modalità e requisiti per l’acquisizione delle candidature presentate dalle associazioni, dalle cooperative e dagli organismi di tutte le categorie di cui all’articolo 2, comma 1.”.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Abrogata dall'art. 15 della L.R. 15 aprile 2014, n. 21.