Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici |
Data: | 11/07/2000 |
Numero: | 61 |
Sommario |
Art. 1. Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica. |
Art. 2. Strutture speciali di supporto del Presidente e dei componenti la Giunta, del Presidente e dei componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. |
Art. 3. Il responsabile delle strutture speciali di supporto. |
Art. 4. Rapporto di lavoro. |
Art. 5. Disposizione di bilancio. |
Art. 6. Strutture speciali di segreteria dei gruppi consiliari. |
Art. 7. Incarichi a tempo determinato. |
Art. 8. Responsabile di segreteria dei gruppi consiliari. |
Art. 9. Dotazione organica complessiva. |
§ 2.1.204 - L.R. 11 luglio 2000, n. 61. [1]
Personale delle strutture speciali di supporto agli organi di direzione politica e personale dei gruppi consiliari: modificazioni alla L.R. 17 marzo 2000, n. 26.
(B.U. 17 luglio 2000, n. 22).
Art. 1. Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica. [2]
Art. 2. Strutture speciali di supporto del Presidente e dei componenti la Giunta, del Presidente e dei componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. [3]
Art. 3. Il responsabile delle strutture speciali di supporto. [4]
Art. 4. Rapporto di lavoro. [5]
Art. 5. Disposizione di bilancio. [6]
Art. 6. Strutture speciali di segreteria dei gruppi consiliari. [7]
Art. 7. Incarichi a tempo determinato.
1. [8].
2. [9].
Art. 8. Responsabile di segreteria dei gruppi consiliari. [10]
Art. 9. Dotazione organica complessiva. [11]
La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
[1] Abrogata dall'art. 73 della
[2] Sostituisce gli originari commi 3, 4 e 5 con gli attuali commi 3, 4, 5 e 6 nell'art. 4 della
[3] Sostituisce l'art. 5 della
[4] Sostituisce i commi da 1 a 3, art. 6, della
[5] Sostituisce gli originari commi da 4 a 10 con gli attuali commi da 4 a 11 nell'art. 7 della
[6] Articolo sostituito dall'art. 1 della
[7] Aggiunge i commi 3, 4 e 5 all'art. 10 della
[8] Sostituisce il comma 1, art. 13 della
[9] Aggiunge il comma 6 all'art. 13 della
[10] Sostituisce l'art. 14 della
[11] Aggiunge il comma 4 all'art. 42 della