§ 2.1.239 - L.R. 9 giugno 2005, n. 44.
Portavoce dell’opposizione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:09/06/2005
Numero:44


Sommario
Art. 1.  Modifiche dell’articolo 4 della l.r. 26/2000.
Art. 2.  Inserimento dell’articolo 7 bis della l.r. 26/2000.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 2.1.239 - L.R. 9 giugno 2005, n. 44. [1]

Portavoce dell’opposizione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale).

(B.U. 20 giugno 2005, n. 28).

 

Art. 1. Modifiche dell’articolo 4 della l.r. 26/2000.

     1. Al comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale) dopo le parole “ciascun componente l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale,” sono inserite le parole “il portavoce dell’opposizione di cui all’articolo 10, comma 2, dello Statuto,”.

 

     Art. 2. Inserimento dell’articolo 7 bis della l.r. 26/2000.

     1. Dopo l’articolo 7 della l.r. 26/2000 è inserito il seguente:

“Art. 7 bis. (Strutture speciali di supporto del Portavoce dell’opposizione).

1. Le disposizioni inerenti ai componenti dell’Ufficio di presidenza del Consiglio di cui agli articoli 5, 6 e 7 si applicano anche al Portavoce dell’opposizione di cui all’articolo 10, comma 2, dello Statuto.”

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


[1] Abrogata dall'art. 73 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1.