§ 2.1.79 - L.R. 20 luglio 1992, n. 32.
Azioni positive per le dipendenti regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:20/07/1992
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Piani di azioni positive.
Art. 3.  Soggetti proponenti.
Art. 4.  Informazioni alla Commissione regionale per le pari opportunità e al Consigliere di parità.
Art. 5.  Diritto d'informazione.
Art. 6.  Rapporti sulla situazione del personale.
Art. 7.  Finanziamenti.
Art. 8.  Formazione ed aggiornamento del personale.
Art. 9.  Atti discriminatori diretti ed indiretti.
Art. 10.  Prove concorsuali.
Art. 11.  Nomine in ruolo.
Art. 12.  Congedi straordinari non retribuiti.
Art. 13.  Iniziative rivolte ai figli dei dipendenti.
Art. 14.  Patrocinio legale.
Art. 15.  Comitato d'ente per le pari opportunità.


§ 2.1.79 - L.R. 20 luglio 1992, n. 32. [1]

Azioni positive per le dipendenti regionali.

(B.U. 29 luglio 1992, n. 43).

 

Titolo I

Norme generali

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Toscana persegue una politica di pari opportunità fra uomo e donna nell'occupazione del personale e nello sviluppo della carriera.

     2. A tal fine sentiti gli organismi rappresentativi di cui all'art. 25 della L. 29 marzo 1983, n. 93, ed il consigliere di parità di cui all'art. 8 della L. 10 aprile 1991, n. 125, adotta specifiche misure, denominate azioni positive, per rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono un pieno inserimento delle donne nell'attività lavorativa ed una loro concreta partecipazione ad occasioni di avanzamento professionale.

     3. La Regione Toscana si impegna, inoltre, a riferire, nella sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e Province autonome dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 86 circa i piani avviati e le iniziative da avviare in materia di azioni positive, nonché a promuovere, nell'ambito della politica sociale comunitaria, programmi di azioni positive.

 

     Art. 2. Piani di azioni positive.

     1. I piani di azioni positive, predisposti dalla Giunta regionale, e presentati, per l' approvazione, al Consiglio regionale, sono diretti specificamente a:

     a) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono insufficientemente rappresentate ed in particolare nei livelli di più elevata responsabilità.

     b) prevedere e disciplinare istituti del rapporto di lavoro che tengano conto dei tempi per la cura e l'assistenza ai parenti ed agli affini più prossimi.

     c) offrire alle donne occasioni di formazione e aggiornamento professionale valutabili ai fini dello sviluppo della carriera;

     d) facilitare il reinserimento delle lavoratrici madri a seguito del godimento dei congedi di cui alla L. 1204/71 e successive modificazioni e integrazioni.

     2.La Regione promuove, altresì, iniziative volte a definire piani di azioni positive oltre quelli indicati al comma precedente, capaci di incidere più direttamente nell'organizzazione del lavoro.

 

     Art. 3. Soggetti proponenti.

     1. I piani di azioni positive possono essere proposti alla Giunta Regionale, dalla Commissione regionale per le pari opportunità, dal Comitato d'Ente per le pari opportunità, dalle Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 25 della L. 29 marzo 1983, n. 93 e dal Consigliere di parità.

     2. Per garantire la rispondenza di tali piani alle esigenze delle lavoratrici, le Organizzazioni Sindacali possono indire assemblee per la generalità o per gruppi di lavoratrici, nonché indire referendum fra le lavoratrici, in base alle norme vigenti.

 

     Art. 4. Informazioni alla Commissione regionale per le pari opportunità e al Consigliere di parità.

     1. La Giunta regionale trasmette tempestivamente alla Commissione regionale per le pari opportunità uomo-donna ed al Consigliere di parità ogni informazione sui piani di azioni positive approvati e sulla loro realizzazione.

 

     Art. 5. Diritto d'informazione.

     1. Il personale ha diritto di essere informato sui contenuti e sulle modalità di attuazione dei piani di azioni positive di cui all'art. 2. L'Amministrazione provvederà a garantire una informazione completa e tempestiva nonché a rendere trasparenti i criteri adottati nei piani di azioni positive.

 

     Art. 6. Rapporti sulla situazione del personale.

     1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio entro il 31 ottobre di ciascun anno un rapporto sulla situazione del personale in ogni posizione professionale ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di qualifica, di altri fenomeni di mobilità e dei pensionamenti.

     2.Il rapporto di cui al 1° comma è trasmesso alla Commissione regionale per le pari opportunità, alle rappresentanze sindacali aziendali, al comitato d'ente ed al Consigliere di parità.

 

     Art. 7. Finanziamenti.

     1. La Regione Toscana finanzia i piani di azioni positive ed ogni intervento finalizzato a migliorare la condizione delle lavoratrici regionali, in sede di predisposizione del Bilancio annuale.

     2. La Regione ricerca, inoltre, gli opportuni collegamenti a livello europeo, anche al fine di utilizzare fondi previsti dai programmi comunitari.

 

 

Titolo II

Azioni positive

 

Capo I

Formazione ed aggiornamento del personale

 

     Art. 8. Formazione ed aggiornamento del personale.

     1. La Regione si impegna, tenendo conto delle direttive CEE in materia e previa verifica delle effettive necessità di formazione ed aggiornamento del proprio personale, a promuovere la realizzazione di iniziative formative specifiche indirizzate alle dipendenti.

     2. Nei corsi di formazione ed aggiornamento che trattino dell'organizzazione regionale e dello stato giuridico dei dipendenti regionali dovranno essere introdotti i terni relativi alle politiche delle pari opportunità fra uomo e donna nel rapporto di impiego.

     3. La Regione si impegna a promuovere forme di aggiornamento professionale, previa verifica dei bisogni di formazione, per le lavoratrici madri che si siano assentate dal servizio ai sensi della Legge n. 1204/1971.

     4. Gli uffici a cui è demandata la scelta dei dipendenti per i corsi di formazione e di aggiornamento sono tenuti al rispetto dei criteri di pari opportunità fra uomini e donne. Nel caso in cui la scelta sia effettuata dal servizio o dall'ufficio interessato dall'iniziativa di formazione, i relativi responsabili sono tenuti ad informare tempestivamente tutti i dipendenti circa i criteri di scelta.

 

 

Capo II

Rapporto di lavoro

 

     Art. 9. Atti discriminatori diretti ed indiretti.

     1. La Regione Toscana adotta criteri di pari opportunità fra uomo e donna per l'accesso all'impiego.

     2. Nei bandi di concorso ed in ogni altro avviso di selezione, si applica quanto stabilito dall'art. 4, 3° comma, della legge 14 aprile 1991, n. 125.

     3. E' nulla qualunque espressione che indirettamente discrimini i dipendenti da assumere in ragione del sesso.

 

     Art. 10. Prove concorsuali. [2].

 

     Art. 11. Nomine in ruolo. [3]

 

     Art. 12. Congedi straordinari non retribuiti. [4]

 

Capo III

Altri interventi

 

     Art. 13. Iniziative rivolte ai figli dei dipendenti.

     1. Nei piani di azioni positive saranno previsti interventi diretti ad agevolare il superamento di problemi connessi alla chiusura stagionale delle strutture pubbliche della scuola materna ed elementare, anche attraverso forme di convenzionamento con strutture esterne e comunque con esclusione di misure rivolte singolarmente ai dipendenti.

 

     Art. 14. Patrocinio legale. [5]

 

Titolo III

Comitato d'ente per le pari opportunità

 

     Art. 15. Comitato d'ente per le pari opportunità. [6]


[1] Abrogata dall'art. 73 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1.

[2] Articolo abrogato dall'art. 12 del R.R. 18 luglio 1996, n. 5 e dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[3] Articolo abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[4] Articolo abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[5] Articolo abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[6] Articolo abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.