§ 2.1.260 - L.R. 3 maggio 2007, n. 27.
Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:03/05/2007
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Obiettivi.
Art. 2.  Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Art. 3.  Copertura dei posti vacanti.
Art. 4.  Modalità di attuazione della risoluzione e misura dell’incentivo.
Art. 5.  Divieti ed incompatibilità.
Art. 6.  Disposizioni in materia di risparmi.
Art. 7.  Enti ed organismi dipendenti della Regione
Art. 8.  Immissione in ruolo a tempo indeterminato.
Art. 9.  Riserva di posti e valutazione del servizio prestato non a tempo indeterminato.
Art. 10.  Modifiche all’articolo 14 della l.r. 44/2003.
Art. 11.  Norma finanziaria.
Art. 12.  Abrogazione.
Art. 13.  Entrata in vigore.


§ 2.1.260 - L.R. 3 maggio 2007, n. 27.

Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”).

(B.U. 9 maggio 2007, n. 12).

 

Capo I

Misure di razionalizzazione delle spese per il personale

 

Sezione I

Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale non dirigenziale

 

Art. 1. Obiettivi.

     1. Ai fini del concorso al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica la Regione persegue il contenimento della spesa corrente e la riorganizzazione dell’amministrazione regionale attraverso un processo di revisione e riqualificazione della dotazione organica, in attuazione dei principi di semplificazione, flessibilità, produttività e razionalità.

 

     Art. 2. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

     1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, la Regione favorisce la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale non dirigenziale in servizio a tempo indeterminato mediante la corresponsione di un incentivo.

     2. Possono beneficiare dell’incentivo di cui al comma 1 i dipendenti a tempo indeterminato che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato presso l’ente di assegnazione ed abbiano almeno cinquantasette anni di età.

     3. L’incentivo è erogato ai dipendenti che presentino domanda per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, secondo quanto stabilito nella deliberazione di cui all’articolo 4, nel periodo compreso tra i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2010.

 

     Art. 3. Copertura dei posti vacanti.

     1. I posti che si rendono vacanti a seguito dell’applicazione della norma dell’articolo 2 sono coperti in misura non superiore al 50 per cento senza ulteriori aggravi di spesa.

     2. Entro sessanta giorni dall’inizio di ciascun anno la Giunta regionale e il Consiglio regionale approvano le rispettive nuove dotazioni organiche in base a quanto disposto al comma 1.

 

     Art. 4. Modalità di attuazione della risoluzione e misura dell’incentivo.

     1. Le modalità di attuazione della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la misura dell’incentivo di cui all’articolo 2 sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.

     2. L’incentivo non può essere superiore a ventiquattro mensilità del trattamento fisso e continuativo, comprensivo della retribuzione di posizione spettante ai titolari di posizione organizzativa percepita sulla base dei contratti collettivi nazionali e decentrati in vigore alla data di presentazione della domanda di risoluzione del rapporto di lavoro e con esclusione del salario accessorio, ed è calcolato prendendo come riferimento il periodo compreso tra l’età del dipendente al momento della cessazione dal servizio e il giorno del compimento del sessantaseiesimo anno d’età.

     3. L’incentivo viene erogato in due rate successive alla cessazione dal servizio facenti carico a due esercizi finanziari diversi.

 

     Art. 5. Divieti ed incompatibilità.

     1. I dipendenti che usufruiscono dell’incentivo non possono presentare istanza per il reintegro nel posto di lavoro.

     2. Durante il quinquennio successivo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro la Regione non può conferire ai dipendenti di cui al comma 1 incarichi professionali o di consulenza, anche di carattere occasionale, né instaurare con gli stessi soggetti rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

 

     Art. 6. Disposizioni in materia di risparmi.

     1. Nella deliberazione di cui all’articolo 4 sono individuati i risparmi derivanti dalla risoluzione consensuale, con riferimento al trattamento fisso e continuativo e con esclusione del salario accessorio [1].

     2. I risparmi che si originano annualmente per la mancata copertura dei posti resisi vacanti ai sensi dell’articolo 3 confluiscono in appositi capitoli di bilancio e vengono iscritti annualmente negli stessi fino all’anno 2013. La Regione porta in economia da tali capitoli la parte dei risparmi derivanti dai posti soppressi annualmente non destinata al pagamento degli incentivi di cui all’articolo 4.

 

     Art. 7. Enti ed organismi dipendenti della Regione [2].

     1. Le disposizioni di cui alla presente sezione possono essere applicate anche dagli enti ed organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale, in conformità con le modalità di attuazione determinate con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 1 [3].

     2. Negli enti ed organismi possono beneficiare dell’incentivo di cui all’articolo 2, comma 1, i dipendenti a tempo indeterminato che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato presso l’ente di assegnazione e abbiano almeno cinquantasette anni di età. Alla determinazione dei cinque anni concorrono anche i periodi di servizio a tempo indeterminato prestati presso la Regione o presso gli enti ed organismi di cui al comma 1.

 

Sezione II

Interventi finalizzati al reclutamento di soggetti che hanno già svolto

attività lavorativa tramite tipologie contrattuali non a tempo indeterminato

 

     Art. 8. Immissione in ruolo a tempo indeterminato.

     1. Negli anni 2007, 2008 e 2009 la Regione e gli enti ed organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale, nei limiti dei posti disponibili in organico, possono stabilizzare [4]:

     a) il personale non dirigenziale che alla data del 31 dicembre 2006 sia in servizio a tempo determinato presso l’ente di assegnazione da almeno tre anni, anche non continuativi purchè compresi nel quinquennio anteriore alla medesima data;

     b) il personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2006 che maturi il requisito di cui alla lettera a) in forza di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;

     c) il personale non dirigenziale che abbia prestato servizio a tempo determinato presso l’ente di assegnazione per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data del 31 dicembre 2006.

     2. La Regione e gli enti ed organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale, possono immettere in ruolo a tempo indeterminato il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1 che presenti domanda a tal fine, a condizione che sia stato assunto a seguito di procedure selettive per titoli o esami e che non risulti inquadrato a tempo indeterminato da altra pubblica amministrazione nella stessa categoria per la quale ha prestato il servizio a tempo determinato di cui al comma 1 [5].

     3. Il numero dei soggetti immessi in ruolo ai sensi del comma 1 non può comunque essere superiore alla media delle unità di personale con le quali ciascun ente, a seguito delle procedure selettive per titoli o esami, ha stipulato contratti di lavoro a tempo determinato nel corso degli anni 2004, 2005 e 2006.

     4. Il personale immesso in ruolo è ripartito tra gli uffici sulla base di specifiche analisi organizzative, d’intesa con il segretario generale per il personale assegnato al Consiglio regionale.

     5. I soggetti in possesso dei requisiti indicati al comma 1 sono immessi in ruolo a seguito dello scorrimento di una graduatoria formata sulla base della maggiore anzianità di servizio acquisita presso l’amministrazione. I soggetti inseriti nelle graduatorie di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato in possesso dei medesimi requisiti vengono assunti con precedenza indipendentemente dalla loro posizione in tali graduatorie nella misura di un terzo per ciascuno degli anni compresi nel triennio.

 

     Art. 9. Riserva di posti e valutazione del servizio prestato non a tempo indeterminato.

     1. Negli anni 2007, 2008 e 2009 la Regione e gli enti ed organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale, nel bandire le prove selettive per procedere all’assunzione di personale a tempo determinato per esigenze temporanee e eccezionali, riservano una quota non inferiore al 60 per cento dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006 [6].

     2. Il servizio prestato presso la Regione e gli enti ed organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale, dal personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali di lavoro non a tempo indeterminato viene valutato, in modo articolato secondo le diverse tipologie contrattuali, nei concorsi indetti dai medesimi enti per il reclutamento di personale a tempo indeterminato in base a quanto stabilito nei bandi [7].

 

Capo II

Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa

della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale

in materia di organizzazione e personale”)

 

     Art. 10. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 44/2003.

     1. L’articolo 14 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”), è sostituito dal seguente:

     “Art. 14. Dirigenti con contratto a tempo determinato.

     1. Gli incarichi previsti dall’articolo 9 e dall’articolo 12, al fine di sopperire ad individuate esigenze della struttura operativa, e limitatamente ad un numero di posti non superiore al 10 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale, possono essere conferiti dal direttore generale della struttura competente in materia di personale, su proposta del direttore generale della struttura di assegnazione, con contratto di diritto privato a tempo determinato. Alla copertura dei posti della dotazione organica della qualifica dirigenziale del Consiglio regionale provvede il direttore generale della struttura competente in materia di personale in conformità alla richiesta del segretario generale del Consiglio regionale di cui all’articolo 24.

     2. I dirigenti con contratto a tempo determinato vengono scelti in relazione alle funzioni da svolgere tra soggetti in possesso del diploma di laurea conseguito in corso di durata almeno quadriennale, o di laurea specialistica, che abbiano conseguito una particolare capacità professionale, culturale e scientifica, desumibile da concrete esperienze di lavoro maturate anche in posizioni dirigenziali o nella qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale in enti pubblici, o in analoghe posizioni presso enti pubblici economici o aziende private.

     3. Il contratto di cui al comma 1 non può avere durata superiore a cinque anni ed è rinnovabile.

     4. L’incarico di cui al presente articolo è conferito a soggetti provenienti dal settore pubblico, ivi compresi i dipendenti della Regione Toscana, previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l’ordinamento dell’amministrazione di provenienza.

     5. I dipendenti regionali possono chiedere di essere collocati in aspettativa qualora vengano assunti a tempo determinato da altri enti pubblici come dirigenti con contratto a tempo determinato o con incarico di alta specializzazione di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.”.

 

Capo III

Norme finali

 

     Art. 11. Norma finanziaria.

     1. Per l’anno 2007 agli oneri derivanti dalla stabilizzazione del personale di cui all’articolo 8 si fa fronte con le risorse presenti sulla unità previsionale di base (UPB) “Funzionamento della struttura regionale – spese correnti” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2006/2008, annualità 2007.

     2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con i risparmi derivanti dall’applicazione delle norme di cui all’articolo 6, comma 2, e all’articolo 8, comma 3.

 

     Art. 12. Abrogazione.

     1. Il comma 5 dell’articolo 33 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale), è abrogato.

 

     Art. 13. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di publicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


[1] Comma così modificato dall'art. 62 della L.R. 21 novembre 2008, n. 62.

[2] Rubrica così sostituita dall'art. 72 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1.

[3] Comma così modificato dall'art. 72 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1.

[4] Alinea così modificato dall'art. 72 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1.

[5] Comma così modificato dall'art. 72 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1.

[6] Comma così modificato dall'art. 72 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1.

[7] Comma così modificato dall'art. 72 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1.