Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 27/12/2012 |
Numero: | 83 |
Sommario |
Art. 1. Contributo per l’attività dei gruppi consiliari |
Art. 2. Effetti delle variazioni della composizione dei gruppi consiliari |
Art. 3. Utilizzazione del contributo |
Art. 4. Erogazione del contributo |
Art. 5. Dotazioni logistiche e strumentali |
Art. 6. Rendiconto delle spese e pubblicità dei dati |
Art. 7. Norme transitorie |
Art. 8. Spese per il personale |
Art. 9. Modifiche alla l.r. 61/2012 |
Art. 10. Abrogazioni |
Art. 11. Norma finanziaria |
Art. 12. Entrata in vigore |
§ 1.2.105 - L.R. 27 dicembre 2012, n. 83. [1]
Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005. Modifiche alla l.r. 61/2012
(B.U. 28 dicembre 2012, n. 75)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visti gli articoli 16 e 17, dello Statuto;
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla
Vista la deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 30 ottobre 2012, n. 215/CSR (Individuazione della "regione più virtuosa", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) ed f) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012");
Vista la deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 6 dicembre 2012, n. 235/CSR (Individuazione della “Regione più virtuosa”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. b), c), e g) del disegno di legge A.S. 3570 concernente la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”);
Visto l’articolo 11, commi 1 e 2, della
Vista la
Considerato quanto segue:
1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera g), del
2. La richiamata disposizione del
3. L’articolo 16 dello Statuto pone già il divieto di costituzione di gruppi unicellulari, con la stessa eccezione disposta dalla norma statale. Pertanto, per la Regione Toscana l’esclusione dell’erogazione di contributi a gruppi composti da un solo consigliere opera unicamente per il caso del gruppo misto quando sia composto da un unico consigliere;
4. La riduzione della spesa complessiva costituisce un obiettivo condiviso dalla Regione e perseguito attraverso l’approvazione di misure di contenimento delle spese degli organi consiliari;
5. In tale contesto si inserisce la presente nuova disciplina del finanziamento delle attività dei gruppi consiliari mediante contributi a carico del bilancio regionale nella misura indicata dalle disposizioni sopra richiamate, ferma restando la possibilità di assegnazione ai gruppi di locali e servizi entro parametri definiti;
6. Ai sensi della richiamata deliberazione della Conferenza Stato-Regioni 235/CSR/2012, per quanto attiene al personale addetto ai gruppi consiliari, al fine di salvaguardare i contratti in essere, resta ferma per l’attuale legislatura la spesa in essere per i contratti attivati all’8 dicembre 2012, data di entrata in vigore della
7. La trasparenza del finanziamento e la conoscibilità da parte dei cittadini delle attività svolte dai gruppi consiliari è realizzata attraverso la predisposizione di un sistema informativo cui affluiscono i dati relativi al finanziamento delle attività dei gruppi consiliari, nonché attraverso la pubblicazione telematica dei dati medesimi sul sito istituzionale del Consiglio regionale e sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
8. Sempre in tema di trasparenza, si adegua la recente
9. In conformità con quanto stabilito in sede di Conferenza Stato-Regioni è regolata in via transitoria la rendicontazione per l’anno 2012, per la quale si applicano le disposizioni previgenti, salvo il successivo invio alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
Approva la presente legge
Art. 1. Contributo per l’attività dei gruppi consiliari
1. Per il finanziamento delle proprie attività istituzionali, è assegnato a ciascun gruppo consiliare organizzato ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto, un contributo annuo fisso, al netto delle spese per il personale, in ragione di euro 5.000,00 per ogni consigliere aderente al gruppo cui si aggiunge una somma complessiva di euro 0,05 per ogni residente nella regione, secondo i dati l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili all’entrata in vigore della presente legge. Quest’ultima somma è ripartita tra i gruppi secondo criteri definiti con deliberazione dell’Ufficio di presidenza.
2. Per il gruppo misto di cui all’articolo 16, comma 3, dello Statuto, il contributo è assegnato direttamente a ciascun consigliere che fa parte del gruppo, qualora i consiglieri aderenti al gruppo stesso siano almeno due. Se al gruppo misto aderisce un solo consigliere il contributo non è erogato.
Art. 2. Effetti delle variazioni della composizione dei gruppi consiliari
1. Nel caso di variazione, durante la legislatura, della composizione dei gruppi consiliari, anche con costituzione di nuovi gruppi, o nel caso di fusione di due o più gruppi consiliari, per i gruppi consiliari variati nella composizione o di nuova costituzione oppure unificati, il contributo di cui all’articolo 1, è rideterminato o attribuito in proporzione al periodo di riferimento, senza maggiori oneri per il bilancio regionale, provvedendo conseguentemente alla ripetizione delle somme già versate che risultino eccedenti.
1 bis. Qualora venga costituito un nuovo gruppo consiliare, in un momento successivo alla costituzione originaria che ha seguìto la proclamazione degli eletti e che non trovi riferimento in un movimento politico nazionale, la dotazione finanziaria di detto gruppo subirà una decurtazione del 25 per cento.
Art. 3. Utilizzazione del contributo
1. Il contributo è assegnato e può essere utilizzato esclusivamente per gli scopi istituzionali dei gruppi, riferiti all’attività del Consiglio regionale, ivi comprese le attività di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la possibilità di finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o dei movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti politici.
Art. 4. Erogazione del contributo
1. Il contributo è erogato a decorrere dalla data della prima seduta del Consiglio regionale ad inizio legislatura e fino alla data antecedente alla prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva.
2. Il contributo è erogato in due rate semestrali anticipate.
3. Nei casi di cui all’articolo 2, le conseguenti modificazioni nell’assegnazione del contributo, nonché gli eventuali conguagli rispetto a quanto già corrisposto in precedenza, decorrono dal mese successivo a quello in cui è intervenuta la variazione.
4. L’eventuale parte del contributo erogato non spesa nell’anno di riferimento può essere riportata all’anno successivo.
5. Il contributo è accreditato in un conto corrente bancario intestato al gruppo o al singolo componente del gruppo misto. Le operazioni di gestione del conto sono effettuate nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.
Art. 5. Dotazioni logistiche e strumentali
1. L’Ufficio di presidenza stabilisce i criteri tramite i quali sono messi a disposizione dei gruppi consiliari, per l’esercizio della loro attività istituzionale ai sensi dell’articolo 3, locali, con relative dotazioni strumentali, e servizi.
2. Le spese di utilizzo delle linee telefoniche fisse assegnate ai gruppi consiliari sono assunte per l’80 per cento a carico del bilancio del Consiglio regionale. Fanno altresì carico al bilancio del Consiglio stesso i canoni di dette linee telefoniche e le spese di installazione e di manutenzione.
3. I gruppi consiliari, per lo svolgimento della loro attività istituzionale, possono usufruire del servizio di tipografia del Consiglio regionale per la stampa e la fotocopiatura di atti, documenti, pubblicazioni e materiale informativo entro il limite annuo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 1.
4. Se le spese annuali eccedono il limite assegnato, la differenza è posta a carico del gruppo consiliare. Per il gruppo misto, il limite di spesa è attribuito a ciascun consigliere aderente, cui è ugualmente attribuito il carico della propria eventuale differenza.
Art. 6. Rendiconto delle spese e pubblicità dei dati
1. Ciascun gruppo consiliare e, per il gruppo misto, ciascun consigliere appartenente al gruppo, approva e trasmette al Presidente del Consiglio regionale, entro quarantacinque giorni dalla chiusura dell’esercizio, il rendiconto annuale delle spese sostenute, con la relativa documentazione. Il rendiconto è redatto secondo il modello allegato alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 6 dicembre 2012, n. 235/CSR e recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012.
1 bis. L’Ufficio di presidenza approva, con deliberazione, un disciplinare tipo, in conformità al modello di cui al comma 1, da adottare, ai sensi dell’allegato A, articolo 2, del d.p.c.m. 21 dicembre 2012, da parte di ciascun gruppo consiliare e di ciascun componente del gruppo misto, per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità.
1 ter. Ai fini della rendicontazione, i gruppi consiliari e ciascun componente del gruppo misto, devono tenere la registrazione cronologica dei pagamenti effettuati, dei beni durevoli acquisiti con i contributi regionali, nonché la documentazione di spesa a corredo. Al rendiconto deve essere allegata copia della documentazione relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L’originale di tale documentazione deve essere conservato a norma di legge. Al termine della legislatura una copia della documentazione allegata ai rendiconti annuali deve essere consegnata all’archivio del Consiglio regionale.
1 quater. In prima applicazione, per la IX legislatura, la documentazione da allegare ai sensi del comma 1 ter, è quella relativa agli anni 2013 e seguenti.
2. Il presidente del gruppo consiliare sottoscrive il rendiconto e ne è responsabile.
3. Ciascun consigliere appartenente al gruppo misto sottoscrive il rendiconto relativo alle proprie spese e ne è responsabile.
4. Il Presidente del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, trasmette i rendiconti alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla
5. Per i gruppi consiliari cessati, per qualsiasi causa, e per ciascun consigliere appartenente al gruppo misto cessato dalla carica, il rendiconto per l'anno di cessazione è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale, ai fini del comma 4, entro quarantacinque giorni dalla cessazione stessa. Il mero cambio di denominazione del gruppo non è considerato cessazione e non dà luogo alla presentazione del rendiconto.
6. Nell’ultimo anno della legislatura il rendiconto riferito al periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data antecedente alla prima seduta del nuovo Consiglio regionale è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale, ai fini del comma 4, entro quarantacinque giorni dalla data delle elezioni.
6 bis. Le eventuali somme che, in sede di rendiconto di fine legislatura costituiscono avanzo degli esercizi precedenti, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, sono trasferite dal presidente del gruppo e da ciascun consigliere appartenente al gruppo misto nel bilancio del Consiglio regionale contestualmente alla presentazione del rendiconto.
6 ter. Al termine della legislatura sono riassegnati al Consiglio regionale i beni mobili dati in disponibilità ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri, nonché i beni durevoli eventualmente acquistati dai gruppi consiliari con i contributi previsti dalla normativa regionale a sostegno delle loro funzioni.
7. I rendiconti e la deliberazione con la quale la Corte dei conti si pronuncia sulla loro regolarità sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale.
8. Il Presidente del Consiglio regionale, mediante i competenti uffici consiliari, cura la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale dei documenti di cui al comma 7, e di tutti i dati relativi al finanziamento dell’attività dei gruppi, assicurandone la disponibilità per via telematica ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l), del
9. Nel caso di mancata trasmissione del rendiconto o della documentazione a corredo entro il termine di cui al comma 4, o di omessa regolarizzazione entro il termine fissato dalla comunicazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, o di deliberazione di non regolarità del rendiconto da parte della stessa sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si applicano le disposizioni dell’articolo 1, commi 11 e 12, del
9 bis. Il Presidente del Consiglio regionale, ricevute le decisioni della sezione regionale di controllo della Corte dei conti concernenti l’obbligo di restituzione di cui al comma 9, ne dà immediata comunicazione ai presidenti dei gruppi consiliari e ai consiglieri del gruppo misto interessati, assegnando loro un termine, non superiore a trenta giorni, per provvedere. A richiesta dell’interessato ed in considerazione dell’entità della somma da restituire, se essa è superiore ai cinquemila euro, il Presidente del Consiglio regionale può disporre che la restituzione avvenga in forma rateale con la corresponsione dei relativi interessi legali.
9 ter. Scaduto il termine, il Presidente del Consiglio regionale comunica alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti l’avvenuta restituzione delle somme dovute.
Art. 7. Norme transitorie
1. La rendicontazione delle spese sostenute dai gruppi consiliari nell’anno 2012 è effettuata ai sensi della normativa vigente in tale anno.
2. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette al Presidente della Giunta e questi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti i rendiconti redatti dai gruppi consiliari ai sensi del comma 1.
Art. 8. Spese per il personale
1. A decorrere dalla X legislatura regionale, la spesa per il personale dei gruppi consiliari è rideterminata nel rispetto del parametro omogeneo di cui alla deliberazione della Conferenza Stato-Regioni 235/CSR/2012. Ai sensi della medesima deliberazione, per la corrente legislatura, tale spesa resta determinata entro l’importo in essere alla data di entrata in vigore della
Art. 9. Modifiche alla
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 della
2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della
3. Al comma 1 dell’articolo 3 della
Art. 10. Abrogazioni
1. Fatta salva la norma transitoria di cui all’articolo 7, comma 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi:
a)
b)
Art. 11. Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati per l’anno 2013 in euro 462.500,00, si fa fronte con lo stanziamento dell’unità previsionale di base (UPB) 134 “Attività istituzionale del Consiglio regionale – Spese correnti” del bilancio di previsione 2013.
2. Agli oneri previsti per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 12. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.
[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla