§ 2.1.58 – L.R. 21 agosto 1989, n. 51.
Testo unico delle leggi sul personale.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:21/08/1989
Numero:51


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Qualifiche funzionali.
Art. 3.  Dotazione organica.
Art. 4.  Progetti finalizzati.
Art. 13.  Principi generali.
Art. 14.  Funzione dirigenziale.
Art. 15.  Attribuzioni e compiti dei dirigenti regionali.
Art. 16.  Prima qualifica funzionale dirigenziale.
Art. 17.  Seconda qualifica funzionale dirigenziale.
Art. 18.  Funzioni di coordinamento.
Art. 19.  Responsabilità dei dirigenti.
Art. 20.  Mobilità dei dirigenti.
Art. 21.  Accesso alle qualifiche dirigenziali.
Art. 22.  Contingente della I qualifica dirigenziale.
Art. 23.  Affidamento di funzioni di qualifica dirigenziale superiore.
Art. 23 bis.  Copertura dei posti di II qualifica dirigenziale degli uffici consiliari.
Art. 24.  Attribuzione titolarità posto vacante.
Art. 25.  Personale dei corsi di formazione professionale.
Art. 26.  Primo inquadramento.
Art. 27.  Piano occupazionale.
Art. 33.  Ammissione ai concorsi.
Art. 43.  Assegnazione del personale addetto alle segreterie particolari o alle segreterie dei gruppi consiliari.
Art. 44.  Posizione funzionale.
Art. 45. – 47.  [37]
Art. 48.  Svolgimento di fatto di compiti compresi in profilo diverso da quello attribuito.
Art. 49.  Trasferimenti.
Art. 49 bis.  Copertura dei posti del Consiglio Regionale.
Art. 50.  Mobilità conseguente a deleghe di funzioni.
Art. 51.  (Mobilità tra la Regione e gli altri Enti del comparto).
Art. 52.  (Mobilità tra la Regione e gli Enti di altri comparti).
Art. 53.  Mobilità tra Regione e comparto sanità.
Art. 54.  Comando.
Art. 55.  Comando per esigenze di servizio.
Art. 56.  [49]
Art. 61. 
Art. 62. 
Art. 63. 
Artt. 64. – 70. 
Art. 78.  Assenze per malattia.
Art. 92.  Incompatibilità.
Art. 99.  Fascicolo personale.
Art. 100.  Formazione ed aggiornamento professionale.
Art. 101.  Attività connesse a corsi di formazione specifica.
Art. 102.  [65]
Art. 109.  Destituzione di diritto.
Art. 127. 
Artt. 128. – 141. 
Art. 142.  Infermità dipendente da causa di servizio - Adempimenti istruttori.
Art. 143.  Accertamento della causa di servizio.
Art. 144.  Equo indennizzo e rimborso spese di cura.
Art. 145.  Procedimento per la concessione dell'equo indennizzo.
Art. 146.  Comitato tecnico-legale.
Art. 147.  Liquidazione dell'equo indennizzo.
Art. 148.  Aggravamento sopravvenuto della menomazione.
Art. 149.  Trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza.
Art. 150.  Trattamento di fine servizio.
Art. 151.  Servizi computabili.
Art. 152.  Personale trasferito - Riconoscimento servizio.
Art. 153.  Personale a tempo determinato.
Art. 154.  Acconti sul trattamento di quiescenza e di fine servizio.
Artt. 155. – 157.  [90]
Art. 158.  Disponibilità.
Art. 159.  Dispensa dal servizio.
Art. 160.  Collocamento a riposo.
Art. 161.  Riammissione in servizio.
Art. 162.  Rinvio.
Art. 163.  Oneri finanziari.
Art. 164.  Abrogazioni.


§ 2.1.58 – L.R. 21 agosto 1989, n. 51.

Testo unico delle leggi sul personale.

(B.U. 31 agosto 1989, n. 49).

 

Art. 1. Finalità. [1]

     [1. A norma dell'art. 62 dello Statuto, la presente legge disciplina gli istituti giuridici ed economici relativi al personale dipendente della Regione Toscana.

     2. La Giunta adotta i provvedimenti relativi al personale nel rispetto dell'art. 62, 2° comma, dello Statuto.]

 

Titolo I

PERSONALE REGIONALE

Capo I

RUOLO DEL PERSONALE

 

     Art. 2. Qualifiche funzionali. [2]

 

     Art. 3. Dotazione organica. [3]

 

     Art. 4. Progetti finalizzati. [4]

 

     Artt. 5. – 12. [5]

 

Capo II

DIRIGENZA

 

     Art. 13. Principi generali. [6]

 

     Art. 14. Funzione dirigenziale. [7]

 

     Art. 15. Attribuzioni e compiti dei dirigenti regionali. [8]

 

     Art. 16. Prima qualifica funzionale dirigenziale. [9]

 

     Art. 17. Seconda qualifica funzionale dirigenziale. [10]

 

     Art. 18. Funzioni di coordinamento. [11]

 

     Art. 19. Responsabilità dei dirigenti. [12]

 

     Art. 20. Mobilità dei dirigenti. [13]

 

     Art. 21. Accesso alle qualifiche dirigenziali.

     1. [14].

     2. [15].

     3. [16].

     4. [17].

     5. [18].

     6. [19].

     7. [20].

     8. [21].

     9. [22].

     10. [23].

 

     Art. 22. Contingente della I qualifica dirigenziale. [24]

 

     Art. 23. Affidamento di funzioni di qualifica dirigenziale superiore. [25]

 

     Art. 23 bis. Copertura dei posti di II qualifica dirigenziale degli uffici consiliari.

     1. In caso di vacanza di posti della II qualifica dirigenziale l'Ufficio di Presidenza può, in via transitoria, attribuire le funzioni a scavalco ad altro dirigente di pari qualifica assegnato al Consiglio.

     2. La copertura in via stabile del posto può essere effettuata mediante l'assegnazione di altro dirigente di pari qualifica. L'assegnazione è disposta con provvedimento della Giunta, su richiesta e d'intesa con l'Ufficio di Presidenza.

     3. Qualora non sia possibile dare applicazione a quanto previsto dai precedenti commi, la Giunta, in conformità alle richieste nominative dell'Ufficio di Presidenza, provvede entro trenta giorni ad affidare le funzioni a dirigente della 1ª qualifica.

     4. Si applicano le disposizioni di cui al 2° e 3° comma del precedente articolo 23 [26].

 

     Art. 24. Attribuzione titolarità posto vacante. [27]

 

Capo III

PERSONALE DELLA F.P.

 

     Art. 25. Personale dei corsi di formazione professionale. [28]

 

     Art. 26. Primo inquadramento. [29]

 

Titolo II

ASSUNZIONE AGLI IMPIEGHI REGIONALI

 

     Art. 27. Piano occupazionale. [30]

 

     Artt. 28. - 32. [31]

 

     Art. 33. Ammissione ai concorsi. [32]

 

     Artt. 34. - 38. [33]

 

     Artt. 39. - 42. [34]

 

     Art. 43. Assegnazione del personale addetto alle segreterie particolari o alle segreterie dei gruppi consiliari. [35]

 

Titolo III

DIRITTI E DOVERI

Capo I

POSIZIONE FUNZIONALE E MOBILITA'

 

     Art. 44. Posizione funzionale. [36]

 

     Art. 45. – 47. [37]

 

     Art. 48. Svolgimento di fatto di compiti compresi in profilo diverso da quello attribuito. [38]

 

     Art. 49. Trasferimenti. [39]

 

     Art. 49 bis. Copertura dei posti del Consiglio Regionale. [40]

 

     Art. 50. Mobilità conseguente a deleghe di funzioni. [41]

     [(Omissis) [42].

     6. In caso di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad Ente diverso, nel rispetto del principio che il personale segue le funzioni delegate, specifici accordi con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale stabiliscono criteri per il trasferimento del personale interessato.

     (Omissis) [43].]

 

     Art. 51. (Mobilità tra la Regione e gli altri Enti del comparto). [44]

     [1. I posti vacanti dell'organico regionale possono essere ricoperti mediante trasferimento di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altri Enti del medesimo comparto che presentino domanda di trasferimento.

     2. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.

     3. E' consentito, previo consenso dell'amministrazione regionale, il trasferimento del personale del ruolo regionale a quello degli Enti di cui al primo comma]

 

     Art. 52. (Mobilità tra la Regione e gli Enti di altri comparti). [45]

     [1. E' consentito il trasferimento di personale tra la Regione e gli Enti di altri comparti.

     2. Il trasferimento avviene a seguito di apposito accordo stipulato fra le amministrazioni interessate.]

 

     Art. 53. Mobilità tra Regione e comparto sanità. [46]

 

     Art. 54. Comando. [47]

     [1. Per comprovate esigenze connesse a specifiche professionalità e per consentire l'interscambio di esperienze, la formazione o l'aggiornamento professionale, il personale regionale può essere comandato presso altre Regioni o enti pubblici. Il comando è disposto d'intesa con il dipendente interessato e non può avere durata superiore a 12 mesi eventualmente rinnovabili.

     2. La Regione, agli stessi fini, può utilizzare personale comandato da altre Regioni o enti pubblici.

     3. In entrambe le ipotesi gli oneri finanziari relativi sono disciplinati da appositi accordi tra gli enti interessati.]

 

     Art. 55. Comando per esigenze di servizio. [48]

     [1. Il personale regionale può essere comandato presso gli enti di cui all'art. 4 del D.P.R. 5-3-1986, n. 68 e del comparto sanità per esigenze di servizio degli enti stessi; gli oneri finanziari connessi al comando sono a carico dell'ente presso il quale il personale regionale funzionalmente opera. Il comando non può avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabile.

     2. La Regione può utilizzare, per comprovate esigenze di servizio e per un periodo di dodici mesi eventualmente rinnovabile, personale comandato dagli enti di cui all'art. 4 del D.P.R. 68/86 e del comparto sanità; in tal caso gli oneri finanziari connessi al comando sono posti a carico del bilancio regionale.]

 

     Art. 56. [49]

 

Capo II

DIRITTI SINDACALI

 

     Artt. 57. – 60. [50]

 

     Art. 61. [51]

 

     Art. 62. [52]

 

     Art. 63. [53]

 

          Artt. 64. – 70. [54]

 

Capo III

RIPOSO SETTIMANALE, CONGEDI, ASPETTATIVE E PERMESSI

 

     Artt. 71. – 77. [55]

 

     Art. 78. Assenze per malattia. [56]

     [1. [57].

     2. Qualora la malattia si protragga per oltre due giorni deve altresì trasmettere il certificato rilasciato dal medico curante entro il terzo giorno dall'assenza; al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione viene portata a conoscenza dell'Amministrazione nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.

     3. [58].]

 

     Artt. 79. - 84. [59]

 

Capo IV

DOVERI

 

     Artt. 85. - 91. [60]

 

     Art. 92. Incompatibilità. [61]

 

     Artt. 93. – 98. [62]

 

Titolo IV

AMMINISTRAZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE

Capo I

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

 

     Art. 99. Fascicolo personale.

     1. Presso l'ufficio del personale è tenuto per ciascun dipendente un fascicolo nel quale sono inseriti tutti gli atti che lo concernono.

     2. Il fascicolo deve contenere in particolare:

     a) i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato giuridico, al trattamento economico nonché le decisioni giurisdizionali sugli atti medesimi;

     b) i documenti relativi a titoli di studio conseguiti dopo la nomina all'impiego in corsi di istruzione, abilitazione, perfezionamento, e relativi ad attività didattica o scientifica, ed in genere ogni altro documento relativo alla preparazione tecnica e professionale,

     c) l'indicazione dei profili assegnati successivamente alla nomina nonché gli eventuali trasferimenti e comandi;

     d) i provvedimenti con i quali sono inflitte punizioni disciplinari, i provvedimenti di sospensione cautelare, nonché le decisioni giurisdizionali sugli atti medesimi;

     e) gli atti relativi a giudizi di responsabilità verso l'amministrazione o verso terzi.

 

     Art. 100. Formazione ed aggiornamento professionale. [63]

 

     Art. 101. Attività connesse a corsi di formazione specifica. [64]

 

     Art. 102. [65]

 

Capo II

VALUTAZIONI DISCIPLINARI

Parte I

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

 

     Artt. 103. – 108. [66]

 

     Art. 109. Destituzione di diritto. [67]

 

     Artt. 110. – 112. [68]

 

Parte II

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

 

     Artt. 113. – 123. [69]

 

Titolo V

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E PRODUTTIVITA'

 

     Artt. 124. – 126. [70]

 

     Art. 127. [71]

 

Titolo VI

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

          Artt. 128. – 141. [72]

 

Titolo VII

ASSISTENZA E PREVIDENZA

Capo I

RICONOSCIMENTO INFERMITA' PER CAUSA SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO

 

     Art. 142. Infermità dipendente da causa di servizio - Adempimenti istruttori. [73]

 

     Art. 143. Accertamento della causa di servizio. [74]

 

     Art. 144. Equo indennizzo e rimborso spese di cura.

     1. Al dipendente non soggetto all'obbligo della iscrizione all'INAIL che per infermità contratta per causa di servizio, abbia subito una menomazione permanente dell'integrità fisica ascrivibile a una delle categorie di cui alle tabelle A e B del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, compete un equo indennizzo, compete altresì il rimborso delle sole spese di cura, comprese quelle termali, per il ricovero in istituti specializzati e per protesi limitatamente alla eventuale parte eccedente quella a carico di enti o istituti assistenziali o assicurativi ai quali il dipendente abbia diritto di rivolgersi in base a norma di legge o di regolamento.

     2. L'equo indennizzo e il rimborso per le spese di cura competono anche al dipendente soggetto all'obbligo di iscrizione all'I.N.A.I.L. quando la menomazione permanente dell'integrità fisica conseguente ad infermità per causa di servizio non sia coperta dalla posizione assicurativa aperta presso l'istituto [75].

     3. Ai dipendenti regionali si applicano, in materia di riconoscimento di infermità per causa di servizio, equo indennizzo e rimborso spese di cura, le disposizioni previste per i dipendenti civili dello Stato [76].

 

     Art. 145. Procedimento per la concessione dell'equo indennizzo. [77]

 

     Art. 146. Comitato tecnico-legale. [78]

 

     Art. 147. Liquidazione dell'equo indennizzo. [79]

 

     Art. 148. Aggravamento sopravvenuto della menomazione. [80]

 

Capo II

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

 

     Art. 149. Trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza.

     1. Ai fini dei trattamenti previdenziali e di quiescenza, il personale regionale è iscritto rispettivamente all'Istituto Nazionale per l'Assistenza ai dipendenti degli Enti locali (INADEL), e alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL) o, in quanto previsto, alla Cassa per le pensioni ai sanitari (C.P.S.).

     2. Il personale che in forza di norme di legge, ha optato per la prosecuzione della iscrizione all'Assicurazione Generale Obbligatoria, conserva tale iscrizione.

     3. Per il trattamento di assistenza si fa rinvio a quanto previsto dalla normativa statale in materia.

 

     Art. 150. Trattamento di fine servizio. [81]

     1. La Regione assicura a favore dei propri dipendenti inquadrati nel ruolo del personale regionale o dei loro aventi causa di cui all'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, il trattamento di fine servizio che l'INADEL eroga ai propri iscritti [82].

     2. Detto trattamento, salvo quanto previsto ai successivi comma, si realizza nelle prestazioni espressamente stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'ordinamento e l'attività del suddetto istituto.

     3. Per ogni anno di servizio utile, determinato ai sensi del successivo art. 151 la misura del trattamento previdenziale è pari a un dodicesimo dell'ottanta per cento della retribuzione annua contributiva, secondo le disposizioni dell'ordinamento dell'INADEL, riferita alla data di cessazione dal servizio, ivi compresi i benefici eventualmente attribuiti in applicazione dell'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, l'indennità integrativa speciale nella misura valutata dall'INADEL per il calcolo dell'indennità premio di servizio e la tredicesima mensilità [83].

     4. Ai suddetti fini, le frazioni di anno superiori a sei mesi si computano per anno intero, quelle pari o inferiori sono trascurate.

     5. La Regione pone a suo carico l'eventuale differenza tra la somma lorda spettante secondo quanto previsto al primo comma e quella lorda corrisposta, a titolo di indennità premio di servizio, di indennità di buonuscita, di indennità di anzianità o ad altro analogo titolo, dall'Ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale [84].

     6. Qualora alla cessazione dal servizio il dipendente non abbia maturato il diritto alla corresponsione dell'indennità premio di servizio, o altra indennità di questa sostitutiva, da parte dell'INADEL, la Regione liquida in suo favore il trattamento di fine rapporto con le modalità di cui al terzo e quarto comma, sulla base dei servizi prestati presso la Regione e dei periodi riconosciuti utili ai sensi del successivo art. 151, del secondo comma dell'art. 2 della L.R. 13-8-84, n. 52 e successive modificazioni, dell'art. 7 della L.R. 10-5-82, n. 35 e dell'art. 2 della L.R. 7-9-81, n. 75.

     7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 151, comma 4 bis, nessuna liquidazione a carico della Regione compete ai dipendenti che cessano dal servizio per passaggio alle dipendenze di Enti il cui personale è iscritto all'INADEL e all'ENPAS, fatti salvi i diritti acquisiti dal personale trasferito a seguito dei processi di mobilità coattiva da disciplinare con apposita legge [85].

 

     Art. 151. Servizi computabili.

     1. Ai fini della determinazione della misura del trattamento di previdenza di cui al precedente art. 150, sono computabili:

     a) i servizi resi alle dipendenze della Regione;

     b) i servizi presso altri Enti e lo Stato con iscrizione all'INADEL o all'ENPAS, nonché quelli riconosciuti utili dagli ordinamenti dei suddetti Enti previdenziali vigenti nel tempo;

     c) i servizi e periodi riscattati a carico del dipendente presso l'INADEL o presso l'ENPAS;

     d) i servizi riconosciuti utili ai fini dell'indennità premio di servizio ai sensi dell'art. 7 della legge 18 novembre 1975, n. 764 e dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1975, n. 698.

     2. Sono esclusi dal computo i periodi e servizi di cui al precedente comma che abbiano dato luogo alla liquidazione delle corrispondenti prestazioni previdenziali.

     3. Sono altresì computabili i periodi riconosciuti utili a norma del successivo art. 152 dell'art. 7 della L.R. 10-5-82, n. 35, dell'art. 2, 2° comma della L.R. 13-8-84, n. 52 e successive modificazioni e dell'art. 2 della L.R. 7-9-81, n. 75.

     4. Per il personale assunto o trasferito con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, l'eventuale differenza di cui al comma 5 dell'articolo 150 è determinata soltanto con riferimento ai periodi di servizio resi alle dipendenze della Regione [86].

     4 bis. La disposizione di cui al comma 4 non si applica al personale trasferito da Enti il cui ordinamento prevede un trattamento integrativo di quiescenza identico a quello garantito dalla Regione ai propri dipendenti, qualora tali Enti versino alla Regione una somma pari alla differenza di cui all’articolo 150, comma 5, virtualmente calcolata, secondo i criteri ivi indicati, sullo stipendio del dipendente in godimento al momento del trasferimento. Alla cessazione dal servizio, la Regione assicura ai dipendenti suddetti l’integrale trattamento integrativo di cui all’articolo 150 [87].

 

     Art. 152. Personale trasferito - Riconoscimento servizio.

     1. Al personale trasferito alla Regione Toscana in attuazione di norme di legge, per il quale non opera la ricongiunzione ai fini previdenziali presso l'INADEL dei servizi prestati negli Enti di provenienza e per il quale gli stessi Enti versano alla Regione le somme accantonate quale indennità di fine servizio maturate fino alla data di trasferimento, si applicano le seguenti disposizioni:

     a) la Regione riconosce ai fini previdenziali tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini del trattamento di fine servizio presso l'Ente di provenienza, limitatamente a quelli per i quali l'importo della liquidazione o di altro analogo trattamento ad essi riferito sia stato versato alla Regione;

     b) la Regione incamera in un apposito capitolo di sopravvenienze attive le somme di cui al precedente punto a) e provvederà a corrispondere ai dipendenti interessati, entro sei mesi dal versamento, eventuale eccedenza tra l'importo versato e quello dell'indennità premio di servizio determinata in via teorica, secondo i criteri di cui al 3° comma dell'art. 150, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato alla data di iscrizione all'INADEL e ai periodi di cui al precedente punto a), computati secondo le disposizioni dell'ordinamento di provenienza;

     c) alla definitiva cessazione dal servizio, la Regione assicura agli interessati o loro aventi causa ai sensi dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, il trattamento di fine servizio determinato, con i criteri di cui all'art. 150 in base alla somma dei servizi di cui al precedente punto a) e di quelli resi alle dipendenze della Regione.

     2. Il personale interessato, entro tre mesi dalla data di notificazione del provvedimento di inquadramento nel ruolo unico regionale, può rinunciare ai benefici di cui al 1° comma e optare per la riscossione dell'indennità accreditata dall'Ente di provenienza, che sarà corrisposta soltanto dopo essere stata introitata nel bilancio regionale.

 

     Art. 153. Personale a tempo determinato. [88]

     [1. Al personale assunto a tempo determinato la Regione liquida per ogni mese di servizio prestato e frazione superiore ai quindici giorni un premio di fine servizio nella misura pari a un dodicesimo dell'ottanta per cento di una mensilità dello stipendio pensionabile in godimento, ivi compresi la indennità integrativa speciale nella misura valutata dall'INADEL per il calcolo dell'indennità premio di servizio e il rateo della tredicesima mensilità.

     2. Il suddetto premio è corrisposto al momento della cessazione dal servizio.]

 

     Art. 154. Acconti sul trattamento di quiescenza e di fine servizio. [89]

     [1. La Regione corrisponde al personale cessato dal servizio o agli eredi aventi diritto alla pensione da parte della CPDEL o C.P.S. un acconto di pensione secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

     2. Ai dipendenti regionali che cessano dal servizio o ai loro eredi, aventi titolo all'indennità di fine servizio erogata dall'INADEL e all'indennità di buonuscita erogata dall'ENPAS, la Regione corrisponde a titolo di anticipazione, previa richiesta degli aventi diritto, un acconto pari all'80% del presumibile trattamento complessivamente spettante per i titoli sopraindicati, sulla base delle risultanze degli atti del fascicolo personale.

     3. La Regione si sostituisce agli interessati nei diritti verso gli istituti previdenziali per quanto si riferisce alle somme anticipate. A tale fine gli stessi - per la riscossione delle indennità dovute dagli istituti previdenziali e sino alla concorrenza della somma anticipata - stipulano con l'Amministrazione regionale contratto di mandato irrevocabile, vincolante per gli aventi causa, da notificare ai menzionati istituti.]

 

Titolo VIII

CESSAZIONE DEL RAPPORTO

 

          Artt. 155. – 157. [90]

 

     Art. 158. Disponibilità. [91]

 

     Art. 159. Dispensa dal servizio. [92]

 

     Art. 160. Collocamento a riposo.

     1. Il dipendente è collocato a riposo d'ufficio dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età.

     2. [Al personale che per effetto del disposto del primo comma debba essere collocato a riposo per raggiunti limiti di età e non abbia raggiunto l'anzianità contributiva richiesta per ottenere il minimo della pensione, è consentito rimanere in servizio su richiesta fino al raggiungimento del limite minimo e comunque non oltre il settantesimo anno di età, sempreché non abbia ottenuto la liquidazione di una pensione diretta a carico dell'INPS o maturato l'anzianità contributiva per ottenerla] [93].

     3. [L'anzianità contributiva da prendere in considerazione, insieme con quella connessa al servizio effettivo prestato presso la Regione Toscana, al fine di consentire la permanenza in servizio prevista dal comma precedente, deve intendersi comprensiva di tutti i servizi e periodi riscattati nonché di quelli computabili e ricongiungibili per il trattamento di quiescenza risultante da atti formali ovvero da comunicazioni scritte degli enti previdenziali o dell'amministrazione statale di provenienza] [94].

     4. [Le richieste di permanenza in servizio di cui al secondo comma devono essere prodotte, a pena di decadenza, non oltre l'ultimo giorno dell'ottavo mese precedente quello di compimento del sessantacinquesimo anno di età] [95].

 

Norma transitoria [96]

     Per il personale che compie il sessantacinquesimo anno di età nel mese di entrata in vigore della presente legge e negli undici mesi successivi, la domanda di permanenza in servizio di cui all'art. 1 deve essere prodotta, a pena di decadenza, non oltre l'ultimo giorno del mese di compimento del sessantacinquesimo anno di età.

 

     Art. 161. Riammissione in servizio. [97]

     [1. Il dipendente cessato dal servizio, per dimissioni o per decadenza dall'impiego nei casi previsti dalle lett. b), c) e d) dell'art. 157 può essere riammesso in servizio a domanda compatibilmente con le disponibilità dei posti vacanti annualmente in organico in limiti non superiori al 10 per cento degli stessi.

     2. Il dipendente riammesso in servizio è collocato nella stessa qualifica funzionale e profilo professionale a cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio con decorrenza di anzianità dalla data di riammissione.]

 

NORME FINALI

 

     Art. 162. Rinvio. [98]

 

     Art. 163. Oneri finanziari. [99]

 

     Art. 164. Abrogazioni. [100]

     [1. Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate la L.R. 6-9-1973, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni, gli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 9 della L.R. 10-5-1982, n. 35, la L.R. 3-8-1987, n. 42, la L.R. 29-12-1987, n. 62 e successive modificazioni, la L.R. 16-8-1988, n. 59, ed ogni altra norma contrastante con la legge stessa.

     1a. La Commissione di disciplina continua a funzionare nella preesistente composizione fino alla data di insediamento della nuova Commissione [101].

     2. Sono fatte salve le fasi dei procedimenti disciplinari già espletate alla predetta data, e l'iter procedurale degli stessi prosegue dinanzi alla nuova Commissione di disciplina [102].]

 

 

ALLEGATO A [103]

 

 

ALLEGATO B [104]

 

 

ALLEGATO C [105]


[1] Articolo abrogato dall'art. 73 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1.

[2] Articolo abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[3] Articolo abrogato con tabella B L.R. 7 novembre 1994, n. 81.

[4] Articolo abrogato dall'art. 70 della L.R. 17 marzo 2000, n. 26.

[5] Articoli abrogati dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[6] Articolo abrogato con tabella B L.R. 7 novembre 1994, n. 81.

[7] Articolo abrogato con tabella B L.R. 7 novembre 1994, n. 81.

[8] Articolo abrogato con tabella B L.R. 7 novembre 1994, n. 81.

[9] Articolo abrogato con tabella B L.R. 7 novembre 1994, n. 81.

[10] Articolo abrogato con tabella B L.R. 7 novembre 1994, n. 81.

[11] Articolo abrogato con tabella B L.R. 7 novembre 1994, n. 81.

[12] Articolo abrogato con tabella B L.R. 7 novembre 1994, n. 81.

[13] Articolo abrogato con tabella B L.R. 7 novembre 1994, n. 81.

[14] Comma abrogato dall'art. 25 della L.R. 19 marzo 1996, n. 23.

[15] Comma abrogato dall'art. 25 della L.R. 19 marzo 1996, n. 23.

[16] Comma abrogato con tabella B L.R. 7 novembre 1994, n. 81

[17] Comma abrogato con tabella B L.R. 7 novembre 1994, n. 81

[18] Comma abrogato dall'art. 25 della L.R. 19 marzo 1996, n. 23.

[19] Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 14 aprile 1999, n. 20.

[20] Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 14 aprile 1999, n. 20.

[21] Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 14 aprile 1999, n. 20.

[22] Comma abrogato dall'art. 25 della L.R. 19 marzo 1996, n. 23.

[23] Comma abrogato dall'art. 25 della L.R. 19 marzo 1996, n. 23.

[24] Articolo abrogato con tabella B L.R. 7 novembre 1994, n. 81.

[25] Articolo abrogato con tabella B L.R. 7 novembre 1994, n. 81.

[26] Articolo aggiunto con L.R. 14 novembre 1991, n. 53, art. 3 (B.U. n. 66/1991).

[27] Articolo abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[28] Articolo abrogato dall'art. 70 della L.R. 17 marzo 2000, n. 26.

[29] Articolo abrogato dall'art. 70 della L.R. 17 marzo 2000, n. 26.

[30] Articolo abrogato dall'art. 70 della L.R. 17 marzo 2000, n. 26.

[31] Articoli abrogati dall'art. 25 della L.R. 19 marzo 1996, n. 23.

[32] Articolo abrogato dall'art. 12 del R.R. 18 luglio 1996, n. 5 e dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[33] Articoli abrogati dall'art. 25 della L.R. 19 marzo 1996, n. 23.

[34] Articoli abrogati dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[35] Articolo abrogato con tabella B L.R. 7 novembre 1994, n. 81.

[36] Articolo abrogato dall'art. 70 della L.R. 17 marzo 2000, n. 26.

[37] Articoli abrogati dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[38] Articolo abrogato dall'art. 70 della L.R. 17 marzo 2000, n. 26.

[39] Articolo abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[40] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 14 novembre 1991, n. 53, art. 2 e abrogato dall'art. 70 della L.R. 17 marzo 2000, n. 26.

[41] Articolo abrogato dall'art. 73 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1.

[42] Commi da 1 a 5 abrogati con tabella B L.R. 7 novembre 1994, n. 81.

[43] Comma abrogato con tabella B L.R. 7 novembre 1994, n. 81

[44] Articolo sostituito dall'art. 21 della L.R. 14 aprile 1999, n. 20 e abrogato dall'art. 73 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1.

[45] Articolo sostituito dall'art. 22 della L.R. 14 aprile 1999, n. 20 e abrogato dall'art. 73 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1.

[46] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 14 aprile 1999, n. 20 e dall'art. 73 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1.

[47] Articolo abrogato dall'art. 73 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1.

[48] Articolo abrogato dall'art. 73 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1.

[49] Articolo abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[50] Articoli abrogati dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[51] Articolo abrogato con L.R. 9 aprile 1990, n. 41, art. 2-14-18 e 19.

[52] Articolo abrogato con L.R. 9 aprile 1990, n. 41, art. 2-14-18 e 19.

[53] Articolo abrogato con L.R. 9 aprile 1990, n. 41, art. 2-14-18 e 19.

[54] Articoli abrogati dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[55] Articoli abrogati dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[56] Articolo abrogato dall'art. 73 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1.

[57] Comma abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[58] Comma abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[59] Articoli abrogati dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[60] Articoli abrogati dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[61] Articolo abrogato con art. 13 L.R. 30 dicembre 1993, n. 108.

[62] Articoli abrogati dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[63] Articolo abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[64] Articolo abrogato dall'art. 70 della L.R. 17 marzo 2000, n. 26.

[65] Articolo abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[66] Articoli abrogati dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[67] Articolo abrogato con tabella B L.R. 7 novembre 1994, n. 81.

[68] Articoli abrogati dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[69] Articoli abrogati dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[70] Articoli abrogati dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[71] Articolo abrogato con L.R. 9 aprile 1990, n. 41, art. 2-14-18 e 19.

[72] Articoli abrogati dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[73] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 14 aprile 1999, n. 20.

[74] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 14 aprile 1999, n. 20.

[75] Comma aggiunto con L.R. 2 dicembre 1991, n. 56, art. 1 (B.U. n. 70/1991).

[76] Comma aggiunto dall'art. 23 della L.R. 14 aprile 1999, n. 20.

[77] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 14 aprile 1999, n. 20.

[78] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 14 aprile 1999, n. 20.

[79] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 14 aprile 1999, n. 20.

[80] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 14 aprile 1999, n. 20.

[81] Gli effetti della disposizione di cui al presente articolo cessano dal 1° gennaio 2012 a norma dell'art. 138 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[82] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l’art. 1 della L.R. 6 ottobre 2006, n. 47.

[83] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l’art. 1 della L.R. 6 ottobre 2006, n. 47.

[84] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l’art. 1 della L.R. 6 ottobre 2006, n. 47.

[85] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 10 maggio 2002, n. 15.

[86] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 14 aprile 1999, n. 20.

[87] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 10 maggio 2002, n. 15.

[88] Articolo abrogato dall'art. 73 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1.

[89] Articolo abrogato dall'art. 73 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1.

[90] Articoli abrogati dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[91] Articolo abrogato dall'art. 70 della L.R. 17 marzo 2000, n. 26.

[92] Articolo abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[93] Comma aggiunto con L.R. 19 luglio 1991, n. 36, art. 1 e abrogato dall'art. 73 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1.

[94] Comma aggiunto con L.R. 19 luglio 1991, n. 36, art. 1 e abrogato dall'art. 73 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1.

[95] Comma aggiunto con L.R. 19 luglio 1991, n. 36, art. 1 e abrogato dall'art. 73 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1.

[96] Norma aggiunta con L.R. 19 luglio 1991, n. 36, art. 2 (B.U. n. 44/1991).

[97] Articolo abrogato dall'art. 73 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1.

[98] Articolo abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[99] Articolo abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[100] Articolo abrogato dall'art. 73 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1.

[101] Comma aggiunto con L.R. 22 marzo 1990, n. 20, art. 2 (v. anche art. 123).

[102] Comma aggiunto con L.R. 22 marzo 1990, n. 20, art. 2 (v. anche art. 123).

[103] Allegato abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[104] Allegato abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[105] Allegato abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.