§ 4.9.26 - Legge Regionale 23 dicembre 1998, n. 44.
Interventi a favore delle attività produttive che hanno subito danni in conseguenza della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.9 calamità naturali
Data:23/12/1998
Numero:44


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Destinazione dei finanziamenti).
Art. 2 bis.  (Ulteriori provvidenze per le attività produttive extragricole).
Art. 3.  (Ripartizione dei fondi).
Art. 4.  (Interventi ammessi a contributo e priorità per la concessione dei contributi).
Art. 4 bis.  (Requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 2 bis).
Art. 5.  (Misura del contributo).
Art. 6.  (Interventi ammessi a contributo).
Art. 7.  (Misura del contributo).
Art. 8.  (Priorità).
Art. 9.  (Deroghe).
Art. 10.  (Attestazione dei danni).
Art. 11.  (Modalità e procedure).
Art. 12.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 13.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.9.26 - Legge Regionale 23 dicembre 1998, n. 44.

Interventi a favore delle attività produttive che hanno subito danni in conseguenza della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.

(B.U. 31 dicembre 1998, n. 106).

 

     Art. 1. (Oggetto).

     1. Al fine di sostenere la ripresa economica e di agevolare l'accesso al credito, in attuazione dell'articolo 5 del d.l. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni in legge 30 marzo 1998, n. 61, sono concessi contributi alle imprese industriali, agricole, zootecniche e agroindustriali, artigianali, commerciali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico, aventi sede o unità produttive nei territori dei comuni della regione, che abbiano subito danni a beni mobili od immobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, e a quelle che abbiano subito una riduzione di attività in conseguenza della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.

 

     Art. 2. (Destinazione dei finanziamenti).

     1. Alle imprese di cui all'articolo 1 sono concessi contributi secondo i seguenti criteri:

     a) contributi come previsto dal comma 1 dell'articolo 5 della legge 61/1998;

     b) contributi in conto interessi, fino ad un ulteriore 45 per cento dei danni subiti, come previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge 61/1998;

     c) ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 61/1998.

     2. Le imprese di cui all'articolo 1 possono altresì accedere al fondo di garanzia fidi, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 61/1998.

 

     Art. 2 bis. (Ulteriori provvidenze per le attività produttive extragricole). [1]

     1. Le imprese del settore extragricolo, di cui all'articolo 1, aventi sede o unità produttive in uno dei comuni individuati dalla delibera della Giunta regionale n. 789 del 29 marzo 1999, possono accedere ad ulteriori contributi in conto capitale, per un periodo di tempo non superiore all'ultimazione dei lavori sulle strutture interessate, con apposita certificazione dei competenti organi, per:

     a) la sospensione temporanea della propria attività per il periodo necessario ad eseguire i lavori di riparazione dell'edificio sede dell'attività stessa;

     b) la sospensione temporanea della propria attività o la produzione di danni economici, a causa di interventi di riparazione o ricostruzione che, pur non riguardando direttamente l’edificio ove ha sede l’attività di impresa, ne impediscano comunque il normale svolgimento [2];

     c) il trasferimento della sede o dell'attività produttiva nell'ambito dello stesso comune o in un'altra località della regione, per uno dei motivi di cui alle lettere a) e b).

     2. Il contributo di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è pari al 20 per cento del fatturato del corrispondente periodo antecedente al sisma del 26 settembre 1997.

     3. Il contributo di cui alla lettera c) del comma 1 è pari al costo del trasferimento dell'attività, ivi compreso quello necessario per il rientro nella sede originaria una volta cessata la causa del trasferimento, comprensivo dell'eventuale maggiore onere per il costo di locazione dei relativi locali oppure derivante dall'acquisto di moduli prefabbricati.

     4. Il contributo di cui alla lettera c) del comma 1 comporta anche la corresponsione del contributo di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, nel caso in cui il trasferimento comporti la sospensione dell'attività per un periodo superiore a trenta giorni.

 

     Art. 3. (Ripartizione dei fondi).

     1. I contributi sono ripartiti nel modo seguente:

     a) lire 17,75 miliardi per i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);

     b) lire 12 miliardi per i contributi in conto interessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);

     c) lire 11,5 miliardi per le ulteriori provvidenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

     2. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 2, ammonta a lire 10 miliardi, di cui 8 miliardi affidati alla società regionale di garanzia per gli interventi riservati alle attività manifatturiere e 2 miliardi affidati alle cooperativo di garanzia ed ai consorzi fidi del settore commercio, turismo e agricoltura.

 

CAPO I

Contributi in conto capitale

 

     Art. 4. (Interventi ammessi a contributo e priorità per la concessione dei contributi).

     1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), a favore delle attività industriali, artigianali, commerciali, turistiche, professionali e di servizi vengono concessi secondo il seguente ordine di priorità:

     a) attività sospese per almeno venti giorni continuativi e che non siano state riavviate alla data del 31 marzo 1998;

     b) attività che abbiano subito una sospensione per almeno venti giorni continuativi;

     c) attività ridotte o sospese per meno di venti giorni;

     d) attività produttive o di servizi, con sede nel territorio delta regione, che abbiano subito una riduzione degli introiti per la perdita di commesse e di clienti in conseguenza della crisi sismica.

     2. I contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono concessi a favore delle attività agricole, zootecniche, agroindustriali e agrituristiche che abbiano subito una documentata riduzione degli introiti.

 

     Art. 4 bis. (Requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 2 bis). [3]

     1. Il periodo di interruzione o di trasferimento dell'attività nei casi di cui all'articolo 2 bis, è attestato dal Comune ove ha sede l'attività.

     2. Nel caso di imprese costituite precedentemente al 26 settembre 1997, il calcolo del contributo è determinato sulla base di quanto già stabilito dalla delibera della Giunta regionale n. 138 del 25 gennaio 1999.

     3. Nel caso di imprese costituite posteriormente al 26 settembre 1997 e costrette a sospendere l'attività per lavori di riparazione o di ricostruzione anche non riguardanti l'edificio ove si svolge la stessa, il calcolo del contributo è determinato raffrontando il periodo di sospensione dell'attività con un analogo periodo di esercizio antecedente all'interruzione, o in alternativa, considerando la media giornaliera del fatturato prodotto dalla data della costituzione alla data di interruzione dell'attività, rapportata comunque alla durata del periodo di sospensione dell'attività stessa.

 

     Art. 5. (Misura del contributo).

     1. Per i danni relativi a beni mobili e scorte di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono concessi contributi in conto capitale nella misura non superiore al 30 per cento del valore del danno subito, fino ad un massimo di lire 300 milioni, applicando una franchigia di lire 5 milioni, ridotta a lire 3 milioni per gli imprenditori agricoli e piccoli imprenditori, così come definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997.

     2. Per le ulteriori provvidenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono concessi contributi a fondo perduto nella misura non superiore al 20 per cento del danno subito, fino ad un massimo di lire 100 milioni, per la riduzione di attività registrata nel periodo compreso tra il 26 settembre 1997 ed il 31 maggio 1998 e nel periodo compreso tra il 26 settembre 1997 ed il 31 agosto 1998 limitatamente al settore turistico a favore dei soggetti che attestino di aver subito una riduzione del volume d'affari di almeno il 20 per cento rispetto alla media dell'analogo periodo dei due anni precedenti.

     3. Le provvidenze già concesse allo stesso titolo ai sensi delle ordinanze del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997, n. 2719 del 28 novembre 1997 e successive modificazioni costituiscono anticipo rispettivamente su quelle di cui al comma 1 e su quelle di cui al comma 2.

 

CAPO II

Contributi in conto interessi

 

     Art. 6. (Interventi ammessi a contributo).

     1. La Regione concede finanziamenti in conto interessi in favore delle imprese industriali, agricole, zootecniche e agroindustriali, artigianali, commerciali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico, di cui all'articolo 1.

     2. Per gli interventi sugli immobili utilizzati, in tutto o in parte, per attività zootecniche, i finanziamenti di cui al comma 1 comprendono anche l'adeguamento igienico-sanitario ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.l. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni in legge 30 marzo 1998, n. 61.

 

     Art. 7. (Misura del contributo).

     1. I finanziamenti di cui all'articolo 6 sono concessi fino ad un ulteriore 45 per cento del danno subito da beni mobili e scorie, nonché dell'eventuale maggiore costo degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 61/1998 e del costo per le rifiniture interne e per gli impianti degli immobili ricostruiti o ripristinati, stabilito in base ai parametri di cui all'articolo 2 della legge 61/1998.

     2. Per accedere al contributo di cui al comma 1, l'interessato deve stipulare un mutuo, con rate a scadenza semestrale, della durata non superiore a cinque anni e della durata non superiore a dieci anni limitatamente al costo degli impianti e delle rifiniture interne relativi agli immobili da ricostruire. L'interessato deve altresì presentare il relativo piano di ammortamento.

     3. La Regione accredita in un'unica soluzione all'istituto di credito presso cui il mutuo è stato stipulato un contributo pari ai tassi di riferimento del credito agrario di miglioramento ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153 per il settore agricolo e del credito all'artigianato ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 per il settore extragricolo, vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ridotto di due punti, fermo restando un onere a carico del beneficiario non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento.

     4. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 2, garantisce non più del 75 per cento dell'importo erogato dall'istituto di credito. Il fondo per la quota di due miliardi, viene inoltre ripartito tra i consorzi proporzionalmente all'importo regionale complessivo degli affidamenti in essere presso gli stessi ed in base alla loro destinazione.

 

     Art. 8. (Priorità).

     1. I contributi di cui all'articolo 6 a favore delle attività produttive industriali, artigianali, commerciali, turistiche, professionali e di servizi vengono concessi in base alle seguenti priorità:

     a) imprese che prevedano un incremento degli organici;

     b) imprese che si impegnino a non ridurre il proprio personale dipendente;

     c) imprese che adottino soluzioni a basso impatto ambientale.

     2. I contributi di cui all'articolo 6 a favore delle attività produttive agricole, zootecniche, agroindustriali ed agrituristiche vengono concessi in base alle seguenti priorità:

     a) giovani imprenditori così come definiti dall'articolo 10 del reg. CE n. 950/97;

     b) aziende ad indirizzo zootecnico;

     c) imprenditori agricoli a titolo principale così come definiti dall'articolo 5 del reg. CE n. 950/97 ed imprese agroindustriali.

 

     Art. 9. (Deroghe).

     1. Le deroghe di cui all'articolo 5, comma 6 bis, della legge 61/1998 si attuano in conformità con quanto previsto dall'articolo 8, commi 1 e 2 del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173.

 

     Art. 10. (Attestazione dei danni).

     1. I danni per i quali si richiedono i contributi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 superiori a lire 5 milioni devono essere attestati con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi. I danni fino a lire 5 milioni sono attestati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

 

     Art. 11. (Modalità e procedure).

     1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per la concessione dei contributi, nel rispetto dei criteri previsti dalla presente legge e dalle norme statali e regionali in materia di semplificazione dei procedimenti.

 

     Art. 12. (Disposizioni finanziarie).

     1. Le assegnazioni finanziarie tra i settori agricoltura, industria e artigianato, commercio e turismo sono le seguenti:

a) settore agricoltura:

     a1) articolo 2, comma 1, lettera a): 9,5 miliardi;

     a2) articolo 2, comma 1, lettera b): 9 miliardi;

     a3) articolo 2, comma 1, lettera c): 4,5 miliardi;

     a4) articolo 2, comma 2: 100 milioni;

b) settore industria e artigianato:

     b1) articolo 2, comma 1, lettera a): 8,25 miliardi;

     b2) articolo 2, comma 1, lettera b): 3 miliardi;

     b3) articolo 2, comma 1, lettera c): 4,5 miliardi;

     b4) articolo 2, comma 2: 8 miliardi;

c) settore commercio e turismo:

     c1) articolo 2, comma 1, lettera c): 2,5 miliardi;

     c2) articolo 2, comma 2: 1,9 miliardi.

     2. In caso di accertata inutilizzazione di parte dei finanziamenti disposti per gli specifici settori o per un tipo di intervento, la Giunta regionale è autorizzata a variare corrispondentemente in aumento le quote riservate ai settori e ai restanti tipi di intervento previsti all'articolo 2.

     3. La copertura finanziaria degli interventi di cui alla presente legge è assicurata dalle disponibilità previste nell'articolo 15 della legge 61/1998 così individuate: 51,25 mld. Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge e ammontante a lire 51,25 miliardi si fa fronte con le disponibilità derivanti dal mutuo di cui all'articolo 15 della legge 61/1998.

 

     Art. 13. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 24 gennaio 2000, n. 3.

[2] Lettera così sostituita dall’art. 17 della L.R. 25 novembre 2002, n. 25.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 24 gennaio 2000, n. 3.