§ 2.5.19 - L.R. 24 luglio 2002, n. 16.
Modifiche alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 concernente: “Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 consulte, commissioni, comitati
Data:24/07/2002
Numero:16


Sommario
Art. 1.      1. Le tabelle “A” e “B” allegate alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20, come sostituite entrambe dall’articolo 2 della l.r. 4 luglio 1994, n. 23 ed ancora modificate dall’articolo 1, comma 2, della [...]
Art. 2.      1. Dopo l’articolo 2 della l.r. 20/1984 è aggiunto il seguente
Art. 3.      1. Il primo comma dell’articolo 4 della l.r. 20/1984, come modificato dalla L.R. 23/19847, è sostituito dal seguent
Art. 4.      1. Dopo il quinto comma dell’articolo 4 della l.r. 20/1984, come modificato dalla l.r. 23/1994, è aggiunto il seguente
Art. 5.      1. Il secondo comma dell’articolo 5 della l.r. 20/1984 è sostituito dal seguente
Art. 6.      1. Il comma 2 dell’articolo 80 della l.r. 22 luglio 1997, n. 44 è abrogato
Art. 7.      1. Le indennità previste dalla presente legge spettano a decorrere dal I gennaio 2002


§ 2.5.19 - L.R. 24 luglio 2002, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 concernente: “Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla regione o operanti nell’ambito dell’amministrazione regionale”.

(B.U. 8 agosto 2002, n. 88).

 

Art. 1.

     1. Le tabelle “A” e “B” allegate alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20, come sostituite entrambe dall’articolo 2 della l.r. 4 luglio 1994, n. 23 ed ancora modificate dall’articolo 1, comma 2, della l.r. 28 dicembre 1995, n. 67 e dall’articolo 46, comma 10, della l.r. 2 settembre 1996, n. 38, sono sostituite dalle tabelle “A” e “B” allegate alla presente legge.

 

     Art. 2.

     1. Dopo l’articolo 2 della l.r. 20/1984 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. Il primo comma dell’articolo 4 della l.r. 20/1984, come modificato dalla L.R. 23/19847, è sostituito dal seguente

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. Dopo il quinto comma dell’articolo 4 della l.r. 20/1984, come modificato dalla l.r. 23/1994, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. Il secondo comma dell’articolo 5 della l.r. 20/1984 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     1. Il comma 2 dell’articolo 80 della l.r. 22 luglio 1997, n. 44 è abrogato.

 

     Art. 7.

     1. Le indennità previste dalla presente legge spettano a decorrere dal I gennaio 2002.

 

 

Tabelle

     (Omissis).