§ 5.2.14 - Legge Regionale del 3 maggio 1985 n. 29.
Norme in materia di opere idrauliche di competenza regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 lavori pubblici
Data:03/05/1985
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Categorie di opere idrauliche.
Art. 3.  Classificazione delle opere idrauliche di terza categoria.
Art. 4.  Programmi annuali esecutivi di finanziamento.
Art. 5.  Ripartizione delle spese occorrenti per l'esecuzione delle opere.
Art. 6.  Progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche e delega delle funzioni.
Art. 7.  Approvazione dei progetti.
Art. 8.  Proprietà, manutenzione e gestione delle opere.
Art. 9.  Servizi competenti.
Art. 10.  Piene e riparazioni urgenti.
Art. 11.  Opere di competenza privata.
Art. 12.  Procedure di soppressione dei consorzi per opere idrauliche.
Art. 13.  Soppressione del consorzio dell'Aspio.
Art. 14.  Rinvio alla legislazione vigente.


§ 5.2.14 - Legge Regionale del 3 maggio 1985 n. 29.

     Norme in materia di opere idrauliche di competenza regionale.

 

Art. 1. Oggetto.

     In attesa di una normativa organica in materia di difesa del suolo e delle acque, la Regione, con la presente legge, detta le prime norme in materia di opere idrauliche di propria competenza, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8.

 

     Art. 2. Categorie di opere idrauliche.

     Agli effetti della presente legge per opere idrauliche si intendono quelle compiute o da eseguire entro l'alveo o contro le sponde di un corso d'acqua e dirette alla sua sistemazione o alla difesa delle terre circostanti contro i danni derivanti da alluvioni o inondazioni.

     Le opere idrauliche di terza categoria riguardano quelle opere, non comprese nella prima e seconda categoria, aventi lo scopo di difendere le ferrovie, le strade e gli altri beni pubblici, nonché di migliorare il regime dei corsi d'acqua che abbia opere classificate in prima o secondo categoria, e di impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaia od altro materiale alluvionale, così come specificate dall'art. 7, primo comma, del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni e integrazioni.

     Le opere idrauliche di quarta categoria riguardano quelle opere non comprese nelle categorie di cui al comma precedente e dirette alla sistemazione dell'alveo ed al contenimento delle acque dei fiumi e torrenti e dei grandi colatoi ed importanti corsi d'acqua, così come specificate dall'art. 9, primo comma del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni e integrazioni.

     Le opere idrauliche di quinta categoria riguardano le opere dirette alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane, così come specificate dall'art. 10, primo comma, del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni e integrazioni.

     E' fatto salvo, per le opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali, quanto disposto dall'art. 89, terzo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 3. Classificazione delle opere idrauliche di terza categoria.

     Alla classificazione di opere idrauliche, relative a bacini idrografici non interregionali, nella terza categoria, si provvede con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale.

     Sulla proposta di classificazione saranno sentiti i comuni e le province interessate, che dovranno esprimersi non oltre sessanta giorni dal ricevimento della richiesta del parere. Decorso inutilmente detto termine, il parere si intende favorevole alla classificazione in terza categoria.

 

     Art. 4. Programmi annuali esecutivi di finanziamento. [1]

     [Gli interventi di cui al precedente art. 2 sono attuati mediante programmi annuali esecutivi di finanziamento, predisposti dalla giunta regionale.

     Per l'istruttoria di detti programmi annuali sono individuati, ai sensi della L.R. 6 giugno 1980, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, tra gli uffici competenti, il servizio regionale ed i servizi decentrati dei lavori pubblici e difesa del suolo.

     Nei programmi annuali va tenuto conto:

     a) delle situazioni di maggior dissesto del territorio regionale;

     b) dei vincoli paesistici, ivi compresi quelli imposti ai sensi del D.M. 21 settembre 1984;

     c) dei programmi e progetti eventualmente predisposti, per le opere di loro competenza, dagli enti locali.

     Il programma annuale costituisce parte integrante del programma di cui all'art. 3, primo comma, della L.R. 18 aprile 1979, n. 17, e al medesimo si applicano le procedure ivi disciplinate].

 

     Art. 5. Ripartizione delle spese occorrenti per l'esecuzione delle opere. [1]

     [Nel programma annuale di cui al precedente art. 4, le spese occorrenti per l'esecuzione delle opere sono ripartite in base ai seguenti criteri:

     a) le opere idrauliche dichiarate nel programma medesimo come opere di interesse regionale sono a totale carico della Regione oppure finanziate con il concorso di amministrazioni diverse dagli enti locali;

     b) le opere idrauliche di terza categoria sono, nella misura del 70 per cento delle spese occorrenti, a carico della Regione;

alla restante quota di spesa si provvede a norma dell'art. 8, primo comma, lettere b), c) e d), del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, come modificato dall'art. 7, n. 2, del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175;

     c) le opere idrauliche di quarta categoria sono, nella misura massima di un terzo della spesa complessiva, a carico della Regione, nei soli casi in cui il concorso degli interessati risulti incapace di provvedere alla spesa;

     d) le opere idrauliche di quinta categoria sono a carico della Regione nella misura massima di un terzo della spesa complessiva, nei soli casi in cui vi sia evidente sproporzione tra la spesa occorrente e le spese cui possono far fronte i comuni e i proprietari e possessori interessati e purché non si tratti delle opere indicate nell'art. 12 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, per le quali resta fermo quanto ivi disposto.

     Nel programma sono altresì specificate le spese a carico della Regione per le funzioni delegate alle province in materia di opere idrauliche].

 

     Art. 6. Progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche e delega delle funzioni.

     Le opere idrauliche, inserite nei programmi di cui al precedente art. 4 e dichiarate nei programmi medesimi come opere di interesse regionale, qualora risultino a totale carico della Regione oppure finanziate con il concorso di amministrazioni diverse dagli enti locali, sono progettate ed eseguite dalla Regione.

     Sono delegate alle province le funzioni amministrative di competenza regionale relative ad opere idrauliche riguardanti corsi d'acqua pubblici entro il territorio provinciale o interessanti più province; in questo ultimo caso è individuata, come provincia competente, quella nel cui territorio rientra la maggior parte del bacino imbrifero del corso d'acqua da sistemare.

     [Il programma di cui al precedente art. 4 individua, inoltre, le opere idrauliche la cui progettazione e direzione è affidata ai servizi decentrati opere pubbliche e difesa del suolo territorialmente competenti] [2].

     [La Regione e gli enti locali, per la progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche, possono avvalersi dei consorzi di bonifica, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché degli articoli 25 e 27 della L. 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni] [2].

     Nella esecuzione dei lavori si osservano, in quanto compatibili con la presente legge, le norme di cui alla L.R. 18 aprile 1979, n. 17, ed al regolamento 25 maggio 1895, n. 350 sui lavori pubblici.

     [Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale trasmette alle province l'elenco dei corsi d'acqua di propria competenza ai sensi del precedente secondo comma] [2].

     [Restano di competenza della Regione le funzioni amministrative espressamente riservate a organi e uffici regionali dalle norme della presente legge] [2].

 

     Art. 7. Approvazione dei progetti.

     Ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della L.R. 18 aprile 1979, n. 17, e tenuto conto dei vincoli paesistici di cui al D.M. 21 settembre 1984, i progetti esecutivi delle opere idrauliche sono approvati dalla giunta regionale.

     [Non sono soggetti all'approvazione della giunta regionale i progetti relativi alle opere indicate nell'art. 58 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523] [2].

     [I provvedimenti di approvazione di cui al primo comma sono oggetto di istruttoria e proposti, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 50, dai servizi decentrati opere pubbliche e difesa del suolo; a tali proposte sono allegati i pareri del servizio urbanistica per quanto riguarda i vincoli paesistici] [2].

     [Il parere del servizio urbanistica non è richiesto per le opere previste dai piani territoriali paesistici di cui alla L.R. 21 agosto 1984, n. 24] [2].

     [Per i finanziamenti e per le modalità di intervento finanziario della Regione, si osservano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17] [2].

 

     Art. 8. Proprietà, manutenzione e gestione delle opere.

     Per la proprietà, manutenzione e gestione delle opere idrauliche, realizzate ai sensi della presente legge, si applica l'art. 19 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17.

     Per le opere progettate ed eseguite dai consorzi di bonifica ai sensi del precedente art. 6, la giunta regionale, nell'atto in cui accerta il compimento dell'opera, stabilisce l'ente che è tenuto a provvedere alla manutenzione ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni ed integrazioni.

     [Per il finanziamento dei lavori di manutenzione delle opere idrauliche di competenza regionale, la Regione provvede a stanziare annualmente, mediante apposito articolo della legge di approvazione del bilancio di previsione, i fondi necessari, con decorrenza dal primo anno successivo all'approvazione dei programmi di cui all'art. 4] [2].

 

     Art. 9. Servizi competenti.

     Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 giugno 1980, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, le attribuzioni demandate agli ingegneri capi del genio civile ai sensi degli articoli 97, 98 e 99 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esercitate dai coordinatori dei servizi decentrati opere pubbliche e difesa del suolo.

     [A detti coordinatori sono demandate altresì, per quanto concerne la polizia idraulica, le attribuzioni di cui all'art. 378 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, già deferite agli ingegneri capi del genio civile con R.D. 19 novembre 1921, n. 1688] [2].

     [Avverso i provvedimenti emessi a norma dei commi precedenti è ammesso ricorso alla giunta regionale] [2].

 

     Art. 10. Piene e riparazioni urgenti.

     Agli adempimenti necessari in occasione di piene, ivi compresi la esecuzione di riparazioni urgenti delle opere idrauliche e l'acquisto di materiali per il servizio di piena, ed alla requisizione dei beni mobili occorrenti provvedono i servizi decentrati opere pubbliche e difesa del suolo.

     Per gli interventi di cui al comma precedente riguardanti le opere idrauliche di competenza regionale si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669, e successive modificazioni e integrazioni.

     Per le finalità di cui al presente articolo, la giunta regionale dispone, ai sensi dell'art. 92 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, aperture di credito a favore dei coordinatori dei servizi decentrato opere pubbliche e difesa del suolo nei limiti di L. 300.000.000.

 

     Art. 11. Opere di competenza privata.

     Restano ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, ai sensi dell'art. 12, terzo comma, del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni e integrazioni, le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura, non compresi nelle categorie di cui al citato R.D. 523/1904.

 

     Art. 12. Procedure di soppressione dei consorzi per opere idrauliche.

     Qualora il territorio di competenza dei consorzi per opere idrauliche di terza categoria, relative a bacini idrografici non interregionali, e dei consorzi per opere idrauliche di quarta categoria sia compreso all'interno del territorio di competenza dei consorzi di bonifica, i competenti organi dei consorzi per opere idrauliche possono chiedere alla giunta regionale che siano estinti i rispettivi consorzi.

     A tal fine i competenti organi dei consorzi per opere idrauliche debbono acquisire il parere favorevole delle province, dei comuni e dei consorzi di bonifica interessati.

     La giunta regionale dispone il passaggio delle opere realizzate al patrimonio dei consorzi di bonifica, i quali succedono altresì nei rapporti attivi e passivi ed assumono le funzioni facenti capo ai consorzi per opere idrauliche.

     Nei casi in cui la giunta regionale verifichi che i competenti organi dei consorzi non siano nominati o non siano in grado di funzionare può disporre la nomina di un commissario ad acta, anche per gli adempimento di cui ai precedenti primo e secondo comma.

     La giunta può altresì sciogliere d'ufficio l'amministrazione dei consorzi per opere idrauliche di propria competenza e assumere d'ufficio l'esecuzione delle opere nei casi previsti dall'art. 48 del R.D. 523/1904.

 

     Art. 13. Soppressione del consorzio dell'Aspio.

     All'atto di entrata in vigore della presente legge è soppresso il "Consorzio idraulico di terza categoria per la sistemazione del torrente Aspio e suoi affluenti".

     Contestualmente alla soppressione del suddetto consorzio, cessa l'applicazione delle contribuzioni di cui all'art. 18 del R.D. 523/1904.

     Le opere idrauliche di proprietà del consorzio soppresso sono trasferite alla provincia di Ancona la quale succede, altresì, nei rapporti attivi e passivi facenti capo al consorzio medesimo.

     Alle operazioni di cui al precedente comma provvede il presidente della provincia di Ancona.

 

     Art. 14. Rinvio alla legislazione vigente.

     Si osservano, in quanto applicabili, per i casi non previsti dalla presente legge, le norme di cui alla L.R. 18 aprile 1979, n. 17 e al R.D. 25 luglio 1904, n. 523.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 25 maggio 1999, n. 13, con decorrenza di cui all'art. 18 della stessa L.R. 13/1999.

[1] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 25 maggio 1999, n. 13, con decorrenza di cui all'art. 18 della stessa L.R. 13/1999.

[2] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 25 maggio 1999, n. 13, con decorrenza di cui all'art. 18 della stessa L.R. 13/1999.

[2] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 25 maggio 1999, n. 13, con decorrenza di cui all'art. 18 della stessa L.R. 13/1999.

[2] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 25 maggio 1999, n. 13, con decorrenza di cui all'art. 18 della stessa L.R. 13/1999.

[2] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 25 maggio 1999, n. 13, con decorrenza di cui all'art. 18 della stessa L.R. 13/1999.

[2] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 25 maggio 1999, n. 13, con decorrenza di cui all'art. 18 della stessa L.R. 13/1999.

[2] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 25 maggio 1999, n. 13, con decorrenza di cui all'art. 18 della stessa L.R. 13/1999.

[2] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 25 maggio 1999, n. 13, con decorrenza di cui all'art. 18 della stessa L.R. 13/1999.

[2] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 25 maggio 1999, n. 13, con decorrenza di cui all'art. 18 della stessa L.R. 13/1999.

[2] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 25 maggio 1999, n. 13, con decorrenza di cui all'art. 18 della stessa L.R. 13/1999.

[2] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 25 maggio 1999, n. 13, con decorrenza di cui all'art. 18 della stessa L.R. 13/1999.

[2] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 25 maggio 1999, n. 13, con decorrenza di cui all'art. 18 della stessa L.R. 13/1999.