Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.8 artigianato e industria |
Data: | 02/06/1992 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Contributi in conto capitale. |
Art. 3. Presentazione delle domande. |
Art. 4. Assegnazione dei contributi. |
Art. 5. Erogazione dei contributi. |
Art. 6. Vincolo di destinazione. |
Art. 7. Termine di validità della documentazione di spesa. |
Art. 8. Programmi comunali per l'artigianato dei servizi. |
Art. 9. Conferimenti alla Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane (Artigiancassa). |
Art. 10. Erogazione dei contributi da parte della Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane. |
Art. 11. Contributi per le operazioni di locazione finanziaria. |
Art. 12. Limiti dell'intervento regionale. |
Art. 13. Modalità di concessione. |
Art. 14. incentivi per l'innovazione. |
Art. 15. Concessione ed erogazione del contributo. |
Art. 16. Controlli e obblighi. |
Art. 17. Contributo alla formazione del patrimonio sociale. |
Art. 18. Concorso regionale al pagamento degli interessi sui crediti allo sviluppo. |
Art. 19. Procedura per la concessione del contributo in conto interessi. |
Art. 20. Disposizioni comuni. |
Art. 21. Statuti delle cooperative artigiane di garanzia. |
Art. 22. Provvidenze alle forme associative. |
Art. 23. Modalità di erogazione dei contributi. |
Art. 24. Norma transitoria. |
Art. 25. Contributo regionale. |
Art. 26. Modalità di presentazione delle domande. |
Art. 27. Concessione ed erogazione del contributo. |
Art. 28. Aggiornamento dell'elenco delle attività artigianali artistiche, tipiche e tradizionali. |
Art. 29. Riconoscimento di bottega-scuola. |
Art. 30. Contributo regionale. |
Art. 31. Modalità di concessione del contributo. |
Art. 32. Calamità naturali. |
Art. 33. Contributi in conto capitale. |
Art. 34. Modalità di presentazione delle domande. |
Art. 35. Erogazione dei contributi. |
Art. 36. Contributo al "Fondo Integrativo Artigiano Marche" (FIAM). |
Art. 37. Erogazione del contributo. |
Art. 38. Commissione tecnica. |
Art. 39. Abrogazione di norme anteriori. |
Art. 40. Norme transitoria. |
Art. 41. Disposizioni finanziarie. |
§ 4.8.24 - Legge Regionale 2 giugno 1992, n. 19.
Interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato marchigiano.
(B.U. 11 giugno 1992, n. 51).
(Abrogata dall'art. 53 della
Art. 1. Finalità.
1. Conformemente agli obiettivi indicati nell'articolo 6 dello Statuto regionale e nel quadro di una politica di settore, la Regione promuove la qualificazione, il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato singolo e associato, salvaguarda e valorizza le attività del settore artistico, tipico e tradizionale, del settore produttivo e dei servizi per l'utilizzazione ottimale delle risorse e delle potenzialità, favorendo l'acquisizione e l'impiego di nuove tecnologie, al fine di ampliare la base produttiva e l'occupazione e sviluppare, in modo equilibrato, l'economia regionale.
2. La Regione privilegia le iniziative consortili e cooperative tra le imprese artigiane al fine di aumentarne l'efficienza, la professionalità, la produttività e la competitività sul mercato; favorisce il miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro e dei servizi per i lavoratori dipendenti; sostiene l'attività dei comuni singoli o associati per l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane.
Titolo I
INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI AREE ATTREZZATE E PER L'ACQUISTO E LA
RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATI DA DESTINARE ALL'INSEDIAMENTO DI IMPRESE
ARTIGIANE
Art. 2. Contributi in conto capitale.
1. La Regione concede contributi in conto capitale ai comuni ed alle imprese artigiane e loro consorzi:
a) per l'acquisto e la ristrutturazione di fabbricati da destinare all'insediamento di imprese artigiane;
b) per l'apprestamento di aree da destinare all'insediamento di imprese artigiane.
2. Per le imprese artigiane non consorziate, il contributo di cui al comma 1 è limitato agli interventi di cui alla lettera a).
3. Per l'apprestamento delle aree di cui alla lettera b) del comma 1 i contributi riguardano:
a) l'acquisizione dell'area;
b) la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e di servizio di area di interesse comune.
4. Le agevolazioni finanziarie sono concesse per lotti funzionali e completi delle necessarie opere di urbanizzazione e concernono anche le spese per i rilievi idrogeologici e geognostici, le spese per la progettazione, la direzione dei lavori, la sorveglianza, la contabilità, il collaudo delle opere, nonchè quelle relative all'acquisizione dell'area.
5. I contributi in conto capitale per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo sono concessi nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile, sino al limite massimo di lire 400 milioni. li contributo riferito all'acquisto dell'area non può superare l'importo di lire 4.000 al metro quadrato.
6. I contributi in conto capitale riferiti agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 sono concessi nella misura di cui al comma 5 sino al limite massimo di lire 80 milioni per ogni laboratorio realizzato a seguito dell'intervento.
Art. 3. Presentazione delle domande.
1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2, i soggetti interessati inoltrano domanda al presidente della giunta regionale.
2. In allegato alla domanda di contributo per l'apprestamento delle aree per insediamenti produttivi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 devono essere trasmessi:
a) da parte dei comuni singoli o associati:
a1) copia dell'atto dal quale risulti l'approvazione del progetto riferito all'apprestamento dell'area per gli insediamenti produttivi;
a2) relazione sullo stato di attuazione del progetto, con le indicazioni di:
a2.1) modalità di acquisizione dell'area;
a2.2) opere di urbanizzazione realizzate o da realizzare;
a2.3) superficie totale interessata;
a2.4) numero e superficie dei lotti;
a2.5) rapporto di copertura e indice di fabbricabilità per le destinazioni produttive;
a2.6) superficie delle aree per servizi;
a2.7) criteri di cessione o concessione delle aree;
a2.8) modalità e tempi di attuazione;
a3) relazione previsionale di spesa riferita alle aree da acquistare;
a4) computo metrico estimativo dei lavori;
a5) elaborati progettuali;
b) da parte dei consorzi di imprese artigiane:
b1) copia della convenzione fra il consorzio e il comune riferita all'attuazione del piano di lottizzazione dell'area oggetto dell'intervento o copia della delibera del comune riferita all'approvazione del progetto di lottizzazione; la convenzione dovrà comunque essere presentata prima dell'assegnazione del contributo;
b2) copia del progetto di lottizzazione;
b3) relazione sullo stato di attuazione del progetto con l'indicazione delle modalità e dei tempi di realizzazione;
b4) computo metrico estimativo dei lavori riferito alle opere d'urbanizzazione e di servizio di area con l'indicazione del costo delle aree.
3. In allegato alla domanda per l'acquisto e la ristrutturazione dei fabbricati di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 devono essere trasmessi:
a) da parte dei comuni singoli o associati:
a1) copia delle deliberazioni con la quale viene autorizzato l'intervento;
a2) descrizione dell'immobile da acquistare e/o ristrutturare corredata dei relativi grafici;
a3) grafici di progetto e relativo computo metrico estimativo dei lavori concernenti le agevolazioni;
a4) concessione edilizia riferita alla ristrutturazione dei fabbricati;
b) da parte delle imprese artigiane e dei loro consorzi:
b1) documentazione comprovante la proprietà dell'immobile o compromesso di vendita;
b2) concessione edilizia o idonea dichiarazione del comune attestante la possibilità di rilascio della concessione medesima a seguito dell'intervenuto parere della competente commissione edilizia; la concessione edilizia dovrà comunque essere presentata prima dell'assegnazione del contributo;
b3) grafici di progetto e relativo computo metrico estimativo dei lavori concernenti le agevolazioni.
Art. 4. Assegnazione dei contributi.
1. La giunta regionale assegna i contributi entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dall'art. 41.
2. Le assegnazioni di cui al comma 1 vengono effettuate entro il 30 aprile ed entro il 31 ottobre di ogni anno per le domande pervenute rispettivamente entro il 31 gennaio ed il 31 luglio del medesimo anno.
3. In presenza di domande di contributo eccedenti le disponibilità finanziarie, vengono privilegiate:
a) quelle dei comuni:
a1) che non hanno usufruito di altri contributi regionali per interventi analoghi;
a2) che sono compresi nell'ambito di una comunità montana;
a3) che sono associati;
a4) che ricadono nei territori già interessati dall'intervento straordinario per il mezzogiorno di cui all'articolo 1 del
b) tra le domande presentate dalle imprese artigiane e loro consorzi:
b1) quelle finalizzate all'insediamento di imprese artigiane dei servizi all'interno dei programmi comunali di cui all'articolo 8;
b2) quelle presentate dai consorzi di imprese artigiane.
Art. 5. Erogazione dei contributi.
1. L'erogazione dei contributi è disposta, con specifico atto, dal dirigente del servizio secondo le seguenti modalità:
a) il 70 per cento del contributo, entro sessanta giorni dalla data di presentazione di specifica garanzia fidejussoria a favore della Regione rilasciata da istituti bancari, assicurativi o altri istituti autorizzati a garanzia dell'anticipazione, fino alla data d'accettazione della documentazione di cui alla successiva lettera b);
b) il rimanente 30 per cento entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione consuntiva di spesa e degli atti di collaudo o agibilità.
2. L'atto di fidejussione di cui alla lettera a) del comma 1 è presentato al presidente della giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di notifica della assegnazione di cui all'articolo 4, pena la decadenza del contributo.
3. La documentazione consuntiva di spesa di cui alla lettera b) del presente articolo è presentata al presidente della giunta regionale entro due anni dalla data di notifica dell'assegnazione del contributo, pena la restituzione dell'anticipazione maggiorata di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.
4. I comuni beneficiari del contributo detraggono, dal prezzo di cessione delle aree o dei fabbricati ristrutturati, una quota pari alla percentuale del contributo regionale.
5. Le somme resesi disponibili ai sensi dei commi 2 e 3 sono destinate alle stesse finalità previste dall'articolo 2.
Art. 6. Vincolo di destinazione.
1. Nelle aree attrezzate con i contributi regionali è consentita la costruzione dell'abitazione del custode o del titolare dell'impresa, fino ad un massimo di novantacinque metri quadrati, nel rispetto della normativa urbanistica vigente.
2. Le aziende artigiane non possono alienare, per un periodo di dieci anni, le aree di insediamento e i fabbricati ristrutturati per i quali hanno usufruito delle agevolazioni regionali se non ad altra impresa artigiana, previa autorizzazione della giunta regionale.
3. Il termine di dieci anni di cui al comma 2 decorre dalla data di acquisizione, da parte dell'azienda artigiana, della disponibilità dell'area o del fabbricato ristrutturato o, nel caso di ristrutturazione di fabbricati effettuata direttamente dalle imprese artigiane, il termine decorre dalla data di erogazione del saldo di cui all'articolo 5.
Art. 7. Termine di validità della documentazione di spesa.
1. Per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, non sono ammesse ai contributi regionali le spese sostenute prima del biennio antecedente la data di presentazione della domanda.
2. Per gli interventi di cui alla lettera a) dell'articolo 2, l'esclusione dai benefici riguarda le spese sostenute prima del semestre antecedente la data di presentazione della domanda.
Art. 8. Programmi comunali per l'artigianato dei servizi.
1. La Regione, al fine di una razionale presenza dei servizi artigiani nelle diverse aree urbane, promuove la formazione e la realizzazione di programmi, da parte dei comuni, per la localizzazione delle imprese artigiane dei servizi.
2. La giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge, stabilisce le caratteristiche dei programmi di cui al comma 1.
Titolo II
INTERVENTI PER FAVORIRE GLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI DELLE IMPRESE ARTIGIANE
Art. 9. Conferimenti alla Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane (Artigiancassa).
1. La Regione, per promuovere lo sviluppo delle attività artigiane ed aumentare l'occupazione, in conformità agli indirizzi programmatici, interviene nei nuovi investimenti delle imprese assegnando conferimenti alla Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane da utilizzare per:
a) contributi in conto interessi nella parte di finanziamento eccedente quella statale, in conformità alla
b) contributi in conto canoni per operazioni di locazione finanziaria (leasing).
2. L'entità della quota di finanziamento assistita dal contributo regionale, nonchè la misura del contributo in conto interessi e in conto canoni, sono quelle consentite dalla normativa statale vigente.
Art. 10. Erogazione dei contributi da parte della Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane.
1. I contributi in conto interessi per prestiti a medio termine e i contributi in conto canoni per operazioni di locazione finanziaria di cui all'articolo 9, sono destinati ad agevolare l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di opifici, nonchè l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, con esclusione dal finanziamento delle operazioni riguardanti le scorte.
2. I contributi regionali di cui al comma 1 sono concessi per le domande presentate alla Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane con le modalità stabilite dalla
3. La Regione demanda alla Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane l'istruttoria delle richieste di finanziamento. L'approvazione delle stesse avviene ai sensi della
4. La misura del contributo in conto canoni è determinata ai sensi del capo VI della
5. Il contributo in conto canoni è calcolato in misura equivalente al contributo in conto interessi spettante ad una corrispondente operazione effettuata ai sensi della
6. I rapporti tra la Regione e la Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane sono regolati con apposita convenzione che deve prevedere, fra l'altro, le modalità dell'erogazione dei contributi e la presentazione di apposito rendiconto delle erogazioni per ogni esercizio.
7. Le somme conferite e non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere utilizzate negli esercizi successivi.
Art. 11. Contributi per le operazioni di locazione finanziaria.
1. La Regione, al fine di ampliare le capacità produttive, l'aggiornamento tecnologico delle imprese artigiane singole ed associate, nonchè lo sviluppo dell'occupazione, può concedere contributi una tantum per le operazioni di locazione, finanziaria relative all'acquisto di opifici, impianti, macchine e attrezzature, escluse le autovetture per trasporto persone, promiscuo e per l'autotrasporto merci, nei modi previsti dal successivo articolo.
Art. 12. Limiti dell'intervento regionale.
1. Il contributo di cui all'articolo 11 è riferito ad operazioni di locazione finanziaria per importi eccedenti i limiti operativi dell'Artigiancassa, come integrati al precedente articolo 10 e sino ad un massimo di lire 120 milioni.
2. Il contributo regionale per le operazioni di cui al comma 1 è pari al 10% della differenza tra il valore del bene locato e l'importo delle operazioni agevolate.
Art. 13. Modalità di concessione.
1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 12 devono pervenire alla giunta regionale non oltre centoventi giorni dalla data di stipula del contratto di leasing, corredate da una copia del contratto stesso.
2. La giunta regionale provvede alla concessione del contributo entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. Alla liquidazione del contributo provvede il dirigente del servizio con specifico atto entro novanta giorni dall'avvenuto pagamento, da parte dei beneficiari, di almeno due rate dei canoni.
Titolo III
INTERVENTI PER FAVORIRE L'INNOVAZIONE
Art. 14. incentivi per l'innovazione.
1. La Regione promuove un'azione finalizzata al consolidamento, allo sviluppo e alla qualificazione delle imprese artigiane di produzione di beni e servizi favorendo innovazioni nel ciclo produttivo, nella gestione o nella commercializzazione.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sono concesse alle imprese artigiane singole o associate, così come definite dall'articolo 6 della
a) introduzione di beni strumentali tecnologicamente innovativi che abbiano il fine di migliorare l'organizzazione produttiva e la qualità del prodotto;
b) progetti per l'acquisizione e l'impiego di nuove tecnologie produttive e nuovi sistemi a sostegno del processo produttivo;
c) progetti per l'acquisizione e l'utilizzo dei servizi ed assistenza tecnico-organizzativa finalizzata al miglioramento della gestione aziendale ed al miglioramento delle metodologie e delle strategie di
commercializzazione;
d) progetti inerenti la creazione e l'acquisizione di marchi, l'acquisizione di brevetti e il loro utilizzo sia nella fase produttiva che in quella commerciale;
e) progetti di ricerca di prodotti, materiali o lavorazioni innovative.
3. Le domande per la concessione delle agevolazioni devono essere inoltrate, a cura dei titolari o legali rappresentanti delle imprese, alla giunta regionale entro il 30 aprile, corredate da:
a) relazione tecnica illustrativa;
b) preventivi di spesa.
Art. 15. Concessione ed erogazione del contributo.
1 I contributi di cui all'articolo 14 sono concessi dalla giunta regionale entro il 30 settembre previa valutazione tecnica delle domande da parte della commissione di cui all'articolo 38. Il provvedimento indica la spesa ritenuta ammissibile e l'importo del contributo concesso.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati con specifico provvedimento del dirigente del servizio entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione giustificativa della spesa, che dovrà pervenire alla Regione entro sei mesi dalla data del provvedimento di concessione, pena la decadenza dal contributo.
3. In presenza di domande di contributo eccedenti le disponibilità finanziarie vengono privilegiate:
a) le domande presentate da imprese localizzate nei comuni montani o nei territori già interessati dall'intervento straordinario per il mezzogiorno di cui all'articolo 1 del
b) le domande presentate dalle forme associative di cui all'articolo 6 della
4. La giunta regionale, annualmente, può individuare particolari settori e/o aree territoriali le cui imprese possono accedere ai benefici previsti dall'articolo 14.
Art. 16. Controlli e obblighi.
1. La giunta regionale si riserva di disporre la verifica dell'avvenuta realizzazione dei progetti conformemente alle specifiche tecniche in essi previste ai sensi dell'articolo 14.
2. Ai beneficiari dei contributi è fatto obbligo di non alienare e mantenere in esercizio l'impianto eventualmente previsto dal progetto con identica destinazione per la durata di almeno 5 anni, salvo i casi di sostituzione per ammodernamenti tecnologici.
Titolo IV
INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA
Art. 17. Contributo alla formazione del patrimonio sociale.
1. La Regione concede contributi in conto capitale alle cooperative artigiane di garanzia per concorrere alla formazione del patrimonio sociale.
2. Il contributo è fissato in lire 120.000 per ogni nuovo socio iscritto alla cooperativa, purchè abbia effettivamente versato almeno una somma pari di capitale sociale.
3. La domanda per ottenere la predetta agevolazione è presentata dalla cooperativa al presidente della giunta regionale.
4. La giunta regionale provvede semestralmente alla concessione e alla contestuale liquidazione dei contributi.
Art. 18. Concorso regionale al pagamento degli interessi sui crediti allo sviluppo.
1. La Regione concorre al pagamento degli interessi sui crediti allo sviluppo accordati agli artigiani e ai loro consorzi e cooperative, che svolgono la loro attività nel territorio regionale e risultano iscritti negli albi provinciali delle imprese artigiane.
2. Il contributo regionale è concesso solo per le operazioni che siano state garantite dalle fidejussioni prestate dalle cooperative di garanzia.
3. La Regione concorre al pagamento degli interessi sui crediti allo sviluppo nel rispetto dei seguenti criteri:
a) l'ammontare del prestito assistito dal contributo regionale, per ogni singola impresa, non può essere superiore complessivamente a lire 30 milioni anche se ottenuto con più operazioni bancarie; detto importo è elevato a lire 50 milioni per i consorzi e le cooperative;
b) la durata del prestito non può essere superiore a trentasei mesi; c) il contributo regionale in conto interessi non può essere superiore al cinque per cento annuo ed è elevabile ad un massimo del sette per cento:
c1) per i consorzi e cooperative artigiane;
c2) per le imprese artigiane localizzate nei territori dei comuni classificati montani e di quelli già interessati dall'intervento straordinario per il mezzogiorno di cui all'articolo 1 del
c3) per le imprese che svolgono attività artigiane artistiche, tipiche e tradizionali comprese nell'elenco approvato dalla giunta regionale;
c4) per le imprese i cui titolari abbiano un'età compresa tra i 18 e 29 anni.
4. Le operazioni devono essere effettuate dagli istituti di credito ad un tasso non superiore a quello di riferimento previsto per i prestiti artigiani.
5. Le misure dei contributi in conto interessi vengono stabiliti annualmente dalla giunta regionale e vengono, altresì, indicati i criteri per il calcolo degli interessi stessi, a carico della Regione.
6. Sono escluse dai contributi di cui al presente articolo le operazioni che godono di altri benefici.
Art. 19. Procedura per la concessione del contributo in conto interessi.
1. Le domande per la concessione dei contributi in conto interessi devono essere presentate al presidente della giunta regionale tramite le cooperative di garanzia con elenchi periodici, distinti in base all'entità del contributo regionale.
2. Le cooperative di garanzia debbono allegare alle domande copia del verbale del consiglio di amministrazione della cooperativa stessa dal quale risulti la concessione della garanzia fidejussoria corredata dalla richiesta del contributo regionale da parte dell'impresa artigiana, del consorzio o cooperativa, dal conteggio degli interessi predisposto dagli istituti di credito, nonchè dalla dichiarazione del presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa stessa attestante l'utilizzo del prestito.
3. La giunta regionale, sulla base della documentazione trasmessa dalle cooperative di garanzia, delibera semestralmente la concessione dei contributi e ne dà notizia alle cooperative e agli istituti che hanno accordato i prestiti.
4. Il pagamento viene effettuato direttamente a favore degli istituti bancari concedenti i prestiti entro novanta giorni dalla data di approvazione della delibera di concessione, con specifico atto del dirigente del servizio.
Art. 20. Disposizioni comuni.
1. I contributi di cui al presente titolo sono concessi dalla giunta regionale alle cooperative costituite da almeno 300 soci e da almeno 1.200 soci se operanti nell'ambito dell'intero territorio regionale.
2. I medesimi contributi sono inoltre concessi:
a) alle cooperative costituitesi anteriormente alla data del 6 marzo 1985 con almeno 50 soci;
b) alle cooperative costituitesi a decorrere dalla data del 6 marzo 1985 e fino all'entrata in vigore della presente legge con almeno 150 soci.
3. Le cooperative di cui ai comma 2, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono raggiungere il numero di soci previsto dal comma 1.
4. Le cooperative sono costituite e regolate secondo lo statuto-tipo approvato con D.M. 12 febbraio 1959 e successive modificazioni e devono uniformare i loro statuti alle norme di cui all'articolo 21. Eventuali difformità dallo statuto tipo sono approvate dalla giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare.
5. La giunta regionale può richiedere alle cooperative tutta la documentazione che ritiene necessaria a verificare i requisiti per la concessione dei contributi.
Art. 21. Statuti delle cooperative artigiane di garanzia.
1. Le cooperative artigiane di garanzia che intendono usufruire dei contributi previsti dalla presente legge devono uniformare i propri statuti alle seguenti disposizioni:
a) del consiglio di amministrazione fanno parte di diritto due membri nominati dalla giunta regionale [2];
b) il presidente del collegio, sindacale è nominato dalla giunta regionale [2];
c) in caso di scioglimento della società, i fondi che risultino disponibili alla fine delle liquidazioni, dopo il pagamento di tutte le passività, sono devoluti, dedotte soltanto le quote sociali in misura non superiore all'importo versato, a favore di iniziative di enti pubblici finalizzate all'ammodernamento delle produzioni artigiane e alla maggiore conoscenze diffusione dei relativi prodotti; la giunta regionale, alla quale i liquidatori notificano le cause dello scioglimento, dispone la destinazione delle eventuali somme residuali.
2. (Omissis) [3].
Titolo V
INTERVENTI PER FAVORIRE L'ASSOCIAZIONISMO TRA LE IMPRESE ARTIGIANE
Art. 22. Provvidenze alle forme associative.
1. La Regione, al fine di favorire l'associazionismo, accorda provvidenza ai consorzi e alle società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra imprese artigiane, nonchè alle forme associative così come individuate dai commi 3 e 4 dell'articolo 6 della
2. Le provvidenze di cui al comma 1 consistono in:
a) contributi annui nella misura massima del 50 per cento della spesa risultante dal bianco consuntivo e sino a 20 milioni di lire, per consulenze convenzionate specializzate in relazione all'attività non ordinaria o per assunzione di personale con funzioni direttive da impiegare in consorzi o associazioni di imprese.
I contributi possono avere la durata massima di 2 anni per ogni consorzio anche se riferiti a diverse professionalità;
b) contributi in conto capitale, per ogni consorzio o cooperativa richiedente, in relazione al volume documentato degli acquisti di materie prime e di prodotti necessari all'attività delle imprese consociate nelle seguenti misure massime:
b1) 4 per cento sui primi cento milioni di acquisto;
b2) 3 per cento sulle somme eccedenti i 100 milioni e fino all'importo di lire 300 milioni;
b3) 1 per cento sulle somme eccedenti i 300 milioni; la percentuale dell'1 per cento è elevabile al 2 per cento per i consorzi e le cooperative localizzate nei territori montani e in quelli già interessati dall'intervento straordinario per il mezzogiorno di cui all'articolo 1 del
c) contributi per la costituzione, l'avviamento e le spese di gestione di consorzi o cooperative nelle seguenti entità:
c1) 50 per cento delle spese risultanti dal bianco consuntivo alla fine del primo anno di attività con un limite massimo di 20 milioni di lire;
c2) 25 per cento delle spese risultanti dai bilanci consuntivi alla fine del secondo e terzo anno di attività con un limite massimo di 15 milioni di lire annue;
d) contributi nella misura massima del 40% e sino a 50 milioni per la realizzazione di programmi volti allo sviluppo dell'attività consorte che abbia per oggetto nuove iniziative.
I contributi di cui alla lettera a) non sono cumulabili con quelli della lettera d).
3. Le misure dell'intervento, determinate ai sensi della lettera b) del comma 2, sono calcolate sugli importi degli acquisti delle materie prime e dei prodotti necessari al netto dell'IVA e l'entità del contributo regionale non può superare i 20 milioni per ogni consorzio o cooperativa.
4. Le percentuali indicate nella lettera b) del comma 2, si applicano per gli acquisti avvenuti a partire dal 1 gennaio 1992. Le percentuali indicate nella lettera c) del comma 2, si applicano ai consorzi e alle cooperative costituite a partire dal 1° gennaio 1992, mentre per i consorzi costituiti fino al 31 dicembre 1991 si applicano le seguenti percentuali:
a) 50% delle spese risultanti dal bianco consuntivo alla fine del 1° anno di attività con un limite massimo di 7 milioni di lire;
b) 25% delle spese risultanti dal bianco consuntivo alla fine del 2° anno di attività con un limite massimo di 3,5 milioni di lire;
c) 25% delle spese risultanti dal bianco consuntivo alla fine del 3° anno di attività con un limite massimo di 3,5 milioni di lire.
Art. 23. Modalità di erogazione dei contributi.
1. Le domande per la concessione dei contributi di cui alle lettere a) e d) del comma 2 dell'articolo 22 devono pervenire alla giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:
a) atto costitutivo e statuto della cooperativa o del consorzio con un aggiornato elenco dei soci e l'indicazione del loro numero d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
b) relazione del consiglio di amministrazione dalla quale si rilevino le finalità e gli scopi dell'iniziative perla lettera d) del comma 2 dell'articolo 22 il progetto da realizzare;
c) copia del bianco consuntivo dell'esercizio precedente;
d) dichiarazione, in via previsionale, dalla spesa da sostenere.
2. La giunta regionale delibera la concessione del contributo entro il 30 settembre. Il dirigente del servizio, con specifico atto, provvede alla liquidazione del contributo entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione di spesa.
3. Le domande per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 devono pervenire alla giunta regionale, corredate di quanto previsto alle lettere a) e c) del comma 1 del presente articolo, entro il 30 giugno con l'indicazione dell'ammontare presunto degli acquisti.
4. L'entità del contributo di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 è determinata in base agli importi degli acquisti risultanti dal registro IVA, nonchè da specifica dichiarazione del presidente del consorzio o della cooperativa attestante l'ammontare delle spese riferite alle materie prime e ai prodotti necessari.
5. La documentazione di cui al comma 4 deve essere presentata entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il contributo, pena la decadenza del contributo stesso.
6. La giunta regionale provvede alla concessione e alla contestuale liquidazione entro novanta giorni dal termine di cui al comma 5.
7. Le domande per la concessione del contributo di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 22 devono pervenire alla giunta regionale entro sei mesi dalla costituzione del consorzio o della cooperativa, corredate dalla documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.
8. La giunta regionale provvede alla concessione e alla contestuale liquidazione del contributo di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 22, entro novanta giorni dalla presentazione dei bilanci consuntivi, corredati da specifica relazione del consiglio di amministrazione, dai quali possa desumersi l'attività svolta dal consorzio o dalla cooperativa.
Art. 24. Norma transitoria.
1. In sede di prima attuazione della presente legge, per le finalità di cui alla lettera d) dell'articolo 23 sono ammessi a contributo anche i programmi che verranno presentati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Titolo VI
INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO, TIPICO E TRADIZIONALE
Art. 25. Contributo regionale.
1. Al fine di salvaguardare e valorizzare l'artigianato artistico, tipico e tradizionale, la Regione concede ai comuni e alle imprese artigiane che svolgono le attività previste dall'apposito elenco approvato dalla giunta regionale un contributo in conto capitale del 40 per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate, fino ad un importo massimo di lire 80 milioni.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso:
a) ai comuni per il recupero e la ristrutturazione di locali di proprietà comunale siti nei centri storici, al fine di concederli ad imprese di nuova costituzione con contratto di locazione, gratuito per i primi tre anni, nonchè per la realizzazione di centri espositivi in località di rilevante afflusso turistico e in quelle ad alta presenza di attività di artigianato tipico artistico e tradizionale individuate dalla giunta regionale. lì contributo è concesso fino ad un importo massimo di lire 200 milioni;
b) alle forme associative di cui all'articolo 6 della
settori di cui al comma 1 del presente articolo, per programmi di salvaguardia e valorizzazione delle produzioni;
c) alle imprese per la ristrutturazione dei locali, in proprietà o in locazione con durata almeno quinquennale;
d) alle imprese per le spese di primo impianto ed avviamento di nuove attività.
Art. 26. Modalità di presentazione delle domande.
1. Le domande di ammissione ai contributi di cui al comma 2 dell'articolo 25 devono essere inviate al presidente della giunta regionale, per i contributi di cui alle lettere a), b) e c) entro il 30 giugno di ogni anno, per i contributi di cui alla lettera d) entro un anno dalla data di iscrizione all'albo delle imprese artigiane.
2. Le domande vanno corredate dalla seguente documentazione:
a) da parte dei comuni:
a1) copia della deliberazione con la quale viene autorizzato l'intervento di ristrutturazione del fabbricato e contenente il bando e l'impegno alla concessione in locazione gratuita per i primi tre anni e/o la realizzazione del centro espositivo. La concessione del contributo è subordinata alla individuazione delle imprese beneficiarie;
a2) grafici di progetto, relativo computo metrico estimativo dei lavori e relativo preventivo di spesa;
b) da parte delle forme associative:
b1) atto costitutivo, statuto ed elenco aggiornato dei soci;
b2) certificati di iscrizione all'albo per le imprese artigiane socie;
b3) relazione del consiglio di amministrazione sul programma da realizzare con relativo progetto e preventivo di spesa;
c) da parte delle imprese per il contributo di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 25:
c1) certificato di iscrizione all'albo;
c2) planimetria dei locali oggetto dell'intervento;
c3) preventivi di spesa riferiti all'intervento e/o fatture purché relative a spese effettuate non oltre il semestre antecedente la data di presentazione della domanda;
c4) relazione riguardante l'intervento;
c5) documentazione comprovante la proprietà dell'immobile o copia del contratto di locazione;
d) da parte delle imprese per il contributo di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 25:
d1) certificato di iscrizione all'albo;
d2) preventivo di spesa.
Art. 27. Concessione ed erogazione del contributo.
1. I contributi di cui all'articolo 25 sono concessi dalla giunta regionale per i contributi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 25 entro il 30 settembre, per i contributi di cui alla lettera d) entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. Il provvedimento di concessione indica la spesa ritenuta ammissibile, nonché l'importo del contributo concesso.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati con specifico provvedimento del dirigente del servizio entro sessanta giorni dal ricevimento delle relative domande di erogazione corredate dalla seguente documentazione consuntiva di spesa:
a) da parte dei comuni: documentazione consuntiva di spesa ed atti di collaudo o agibilità;
b) da parte delle forme associative: relazione sul programma realizzato con il relativo consuntivo di spesa;
c) da parte delle imprese di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 25:
c1) fatture debitamente quietanzate;
c2) attestazione del comune competente di conformità alla concessione edilizia, qualora necessaria;
d) da parte delle imprese di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 25: fatture debitamente quietanzate.
3. La domanda di erogazione di cui al comma 2 deve pervenire alla Regione entro dieci mesi dalla data del provvedimento di concessione, pena la decadenza del contributo.
4. In presenza di domande di contributo eccedenti le disponibilità finanziarie, vengono privilegiate nell'ordine le imprese singole o associate che svolgono la loro attività:
a) i comuni classificati montani;
b) all'interno dei centri storici;
c) nei territori già interessati dall'intervento straordinario per il mezzogiorno di cui all'articolo 1 del
Art. 28. Aggiornamento dell'elenco delle attività artigianali artistiche, tipiche e tradizionali.
1. L'eventuale aggiornamento dell'elenco delle attività di cui all'articolo 25 è effettuato dalla giunta regionale, sentita la commissione regionale per l'artigianato.
Art. 29. Riconoscimento di bottega-scuola.
1. In attuazione del terzo comma dell'articolo 8 della
2. Le commissioni provinciali per l'artigianato trasmettono alla giunta regionale gli elenchi delle imprese ammissibili al riconoscimento e i relativi aggiornamenti.
Titolo VII
INCENTIVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE NELLE ATTIVITA' ARTIGIANALI
Art. 30. Contributo regionale.
1. Per favorire l'occupazione giovanile, la regione concede un contributo annuo alle imprese artigiane singole o associate, ubicate nel territorio regionale, che dimostrino, di avere assunto alle proprie dipendenze, per l'avviamento al mestiere secondo le vigenti disposizioni in materia, giovani di età compresa tra i 14 e i 29 anni, in qualità di apprendisti o con qualifica professionale già acquisita.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso anche per i giovani di età non superiore ai 32 anni che abbiano frequentato corsi di formazione di qualificazione o di specializzazione e/o corsi presso le botteghe-scuola, nonché per i giovani il cui contratto di formazione lavoro viene trasformato in contratto a tempo indeterminato e per gli immigrati extra- comunitari.
3. I giovani di età compresa tra i 14 e 15 anni devono aver adempiuto all'obbligo scolastico a norma della
4. L'ammontare del contributo è stabilito in:
a) lire 1.500.000 annue per i giovani di età compresa tra i 14 e i 20 anni;
b) lire 2.500.000 annue per i giovani di età compresa tra i 20 e i 29 anni e per quelli di cui al comma 2.
5. Sono ammissibili a contributo anche le assunzioni effettuate con contratto part-time per almeno il 50% dell'orario di lavoro ordinario. Il relativo contributo è ridotto del 50%.
6. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse allo stesso titolo dallo Stato o da altri enti pubblici.
Art. 31. Modalità di concessione del contributo.
1. Il contributo previsto dall'articolo 30 può essere richiesto, per non più di due giovani per ogni impresa e per la durata di due anni, a titolo di concorso sulle spese relative agli oneri sociali e salariali.
2. Per le assunzioni avvenute a decorrere dal 1° gennaio 1992, i titolari delle imprese artigiane sono tenuti a presentare, entro e non oltre quindici giorni da ogni maturazione annuale del rapporto di lavoro, una attestazione resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non interruzione del rapporto di lavoro. Alla maturazione del primo anno del rapporto di lavoro del giovane assunto, dovranno altresì produrre la seguente documentazione:
a) domanda di concessione del contributo;
b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente:
b1) numero di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
b2) data di nascita del giovane;
b3) mancato godimento di altri contributi statali o regionali per l'assunzione del giovane;
b4) mancato licenziamento del personale nei dodici mesi precedenti all'assunzione del giovane;
b5) adempimento dell'obbligo scolastico da parte del giovane assunto di età compresa fra i 14 e 15 anni;
b6) eventuale riduzione dell'orario di lavoro ordinario per le assunzioni a part-time;
c) certificazione regionale attestante la frequenza dei giovani ai corsi di formazione, di qualificazione o di specializzazione o ai corsi presso le botteghe-scuola;
d) certificazione del ministero del lavoro:
d1) per i giovani il cui contratto di formazione lavoro è stato trasformato a tempo indeterminato;
d2) per i giovani immigrati avviati al lavoro.
3. Il contributo è concesso e liquidato con delibera della giunta regionale per ogni maturazione annuale.
Titolo VIII
INTERVENTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELL'ARTIGIANATO
Art. 32. Calamità naturali.
1. In caso di dichiarato stato di calamità naturale o eventi straordinari, la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a favore delle imprese artigiane, singole o associate, danneggiate dall'evento calamitoso.
2. La Regione interviene a favore delle imprese di cui al comma 1 qualora i danni si verifichino in aree vaste e comunque interessino più territori comunali e più settori.
Art. 33. Contributi in conto capitale.
1. Alle imprese artigiane colpite dagli eventi previsti nell'articolo 32 possono essere erogati contributi in conto capitale fino al 30 per cento della spesa occorrente per il ripristino delle strutture aziendali, per l'acquisto o riparazione di macchinari ed attrezzature danneggiati, fino ad un massimo di lire 20 milioni, nei limiti delle disponibilità del bianco regionale.
Art. 34. Modalità di presentazione delle domande.
1. Le domande intese ad ottenere i contributi di cui al presente titolo debbono essere inoltrate alla giunta regionale con allegati:
a) certificato d'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane di data non anteriore a tre mesi;
b) copia delle fatture comprovanti l'acquisto di nuove macchine o attrezzature;
c) copia delle fatture comprovanti la spesa sostenuta per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate;
d) preventivi di spesa per l'acquisto o la riparazione del macchinario e delle attrezzature ovvero per il ripristino delle strutture aziendali, in assenza di fatture;
e) dichiarazione del competente ufficio tecnico comunale attestante che l'impresa artigiana richiedente è stata effettivamente colpita da evento calamitoso, con l'indicazione del presunto danno subito.
2. Le domande debbono essere presentate entro novanta giorni dalla dichiarazione dello stato di calamità.
Art. 35. Erogazione dei contributi.
1. I contributi sono concessi e contestualmente liquidati dalla giunta regionale entro novanta giorni dalla presentazione di perizie giurate relative alla realizzazione delle iniziative di ripristino e delle spese sostenute.
2. I contributi di cui all'articolo 33 non sono cumulabili con altre provvidenze previste, per le medesime finalità.
Titolo IX
INTERVENTI PER FAVORIRE LE PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA A
FAVORE DEL DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE
Art. 36. Contributo al "Fondo Integrativo Artigiano Marche" (FIAM).
1. La Regione, al fine di favorire, il miglioramento dei servizi per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e per gli imprenditori artigiani, concede al FIAM un contributo di lire 80 milioni per ciascuno degli anni 1992-93 [1].
Art. 37. Erogazione del contributo.
1. All'erogazione del contributo di cui all'articolo 36 provvede la giunta regionale su richiesta del FIAM che dovrà pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno corredata da copia del bianco preventivo e da una relazione previsione dell'attività debitamente approvati dagli organi competenti.
2. Entro la data di cui al precedente comma il FIAM trasmette alla giunta regionale copia del bilancio consuntivo e dettagliata relazione sull'utilizzo del contributo regionale riferiti all'anno precedente.
Titolo X
COMMISSIONE TECNICA E NORME ABROGATIVE E FINANZIARIE
Art. 38. Commissione tecnica.
1. E' istituita la commissione tecnica con decreto del presidente della giunta regionale così composta:
a) dall'assessore al ramo che la presiede;
b) da quattro rappresentanti degli artigiani designati dalle associazioni di categoria rappresentate nel CNEL;
c) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella regione;
d) da un funzionario dell'ufficio regionale Artigiancassa;
e) da due rappresentanti designati dalla CRA;
f) da un rappresentante dell'agenzia per l'impiego delle Marche.
2. La commissione elegge il vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza. Segretario della commissione è il responsabile del servizio industria e artigianato o suo delegato.
3. La commissione tecnica esprime pareri consultivi circa la concessione dei contributi previsti dagli articoli, 2, 11, 14, 22, 25, 30 e 32 della presente legge.
Art. 39. Abrogazione di norme anteriori.
1. Sono abrogate le seguenti norme:
2. Restano salvi gli atti e i provvedimenti adottati e i procedimenti, ancorchè non conclusi, assunti ai sensi delle norme regionali abrogate dal comma 1.
Art. 40. Norme transitoria.
1. Per l'anno in corso le domande di cui al comma 3 dell'articolo 14, comma 1 dell'articolo 23, comma 1 dell'articolo 26 con esclusione di quelle per i contributi di cui alla lettera b) dell'articolo 25, devono essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 41. Disposizioni finanziarie.
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono autorizzate, per il biennio 1992-1993, le seguenti spese:
a) per gli interventi di cui all'articolo 2, lire 6.940 milioni, di cui lire 2.400 milioni per l'anno 1992 e lire 4.540 milioni per l'anno 1993;
b) per gli interventi di cui all'articolo 9, due limiti di impegno di durata decennale di lire 450 milioni ciascuno decorrenti rispettivamente, dal 1992 e dal 1993 e termine nel 2001 e nel 2002, recanti complessivamente un onere di lire 9.000 milioni;
c) per gli interventi di cui all'articolo 11, lire 1.050 milioni di ragione di lire 500 milioni per l'anno 1992 e lire 550 milioni per l'anno 1993;
d) per gli interventi di cui all'articolo 14, lire 2.100 milioni in ragione di lire 800 milioni per l'anno 1992 e lire 1.300 milioni per l'anno 1993 così destinati:
d1) per l'introduzione di beni strumentali tecnologicamente avanzati, lettera a), lire 700 milioni per l'anno 1992 e lire 1.100 milioni per l'anno 1993;
d2) per progetti finalizzati al miglioramento del ciclo produttivo lettere b), c) e d) lire 100 milioni per l'anno 1992 e lire 200 milioni per l'anno 1993;
e) per gli interventi di cui agli articoli 17 e 18, lire 8.100 milioni di cui lire 4.000 milioni per l'anno 1992 e lire 4.100 milioni per l'anno 1993;
f) per gli interventi di cui all'articolo 22, lire 1.900 milioni di cui 900 milioni per l'anno 1992 e lire 1.000 milioni per il 1993 dei quali:
f1) lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per assunzioni o convenzioni per personale altamente qualificato da parte dei consorzi e delle cooperative (lettera a);
f2) lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per acquisto di materie da parte dei consorzi e delle cooperative (lettera b);
f3) lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per spese di gestione consorzi e cooperative (lettera c);
f4) lire 200 milioni per l'anno 1992 e lire 300 milioni per l'anno 1993 per la realizzazione di programmi di sviluppo dell'attività consortile di nuove iniziative (lettera d);
g) per gli interventi di cui all'articolo 25, lire 1 .000 milioni in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992-1993:
h) per gli interventi di cui all'articolo 30, lire 750 milioni per l'anno 1992;
i) per gli interventi di cui all'articolo 32, lire 10 milioni, in ragione di lire 5 milioni per ciascuno degli anni 1992-1993;
l) per gli interventi di cui all'articolo 36, lire 160 milioni, in ragione di 80 milioni di lire per ciascuno degli anni 1992-1993.
2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede nel modo che segue:
a) quanto a lire 20.360 milioni, di cui lire 9.135 milioni per l'anno 1992 e lire 11.225 milioni per l'anno 1993, con le disponibilità iscritte, ai fini del bianco pluriennale, a carico dei capitoli indicati nell'allegata tabella A;
b) quanto a lire 3.000 milioni, di cui lire 1.250 milioni per l'anno 1992 e lire 1.750 milioni per l'anno 1993 con il recupero delle anticipazioni di cui all'articolo 1 della
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese per l'attuazione della presente legge sono iscritte a carico dei capitoli indicati nell'allegata tabella B, nei controindicati importi.
[*] Vedi tuttavia quanto disposto dagli artt. 52 e 53 della medesima L.R. 33/97 come modificati dall'art. 1 della
[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 della
[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 della
[3] Comma abrogato dall'art. 12 della
[1] Vedi B.U. 29 giugno 1992, n. 56, parte prima, errata corrige.