§ 5.2.147 - L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.
Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:05/02/2010
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Lombardia, degli enti del sistema regionale e di altri enti nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e [...]
Art. 2.  (Modifiche agli articoli 4, 5, 6 e 9 della legge regionale 7 maggio 1992, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 27 ottobre 1972, n. 34 concernente: 'Provvidenze e contributi per il [...]
Art. 3.  (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2009, n. 17 'Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Carugo e Brenna, in provincia Como' - Sostituzione della tabella dei mappali [...]
Art. 4.  (Modifiche agli articoli 2, 10 e inserimento dell'articolo 9 bis alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 'Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia' e modifiche agli articoli [...]
Art. 5.  (Disposizioni in materia di Difensore Civico regionale)
Art. 6.  (Modifiche agli articoli 22 e 23 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 'Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio [...]
Art. 7.  (Modifiche del titolo e inserimento dell'articolo 2 bis alla legge regionale 3 maggio 2004, n. 10 'Istituzione del giorno della memoria per i servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del [...]
Art. 8.  (Modifiche alla legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 'Disciplina dell'attività contrattuale della regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della [...]
Art. 9.  (Modifiche al titolo e inserimento dell'art.1 bis alla legge regionale 25 novembre 2008, n. 30 'Partecipazione di Regione Lombardia alla società di gestione EXPO Milano 2015 - SOGE S.p.A.')
Art. 10.  (Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 'Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia')
Art. 11.  (Modifiche agli articoli 33, 35 e 36 ed abrogazione dell'articolo 34 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 'Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo')
Art. 12.  (Inserimento dell'articolo 21 bis alla legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 'Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo')
Art. 13.  (Inserimento dell'articolo 79 bis, modifica degli articoli 80 e 82 e abrogazione dell'articolo 93 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di [...]
Art. 14.  (Modifiche all'articolo 42 legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria')
Art. 15.  (Modifiche all'articolo 5 e inserimento degli articoli 9 bis, 9 ter e 9 quater alla legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 'Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione [...]
Art. 16.  (Modifiche agli articoli 3, 15, 121 e 129, inserimento dell'art. 25 bis e sostituzione dell'articolo 99 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 'Testo unico delle leggi regionali in materia di [...]
Art. 17.  (Modifiche agli articoli 6, 8, 11, 17, 18 e 21 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 'Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario')
Art. 18.  (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1, 'Riordino delle Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia')
Art. 19.  (Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 'Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica' e all'articolo 3 della legge regionale 5 [...]
Art. 20.  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 16 luglio 2009, n. 13 'Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia')
Art. 21.  (Modifiche agli articoli 25, 26, 27, 35, 42, 43, 46, 80 e 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 'Legge per il governo del territorio')
Art. 22.  (Interpretazione autentica dell'articolo 27, comma 1, lett. d) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 'Legge per il governo del territorio')
Art. 23.  (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 'Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative [...]
Art. 24.  (Modifica all'articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di [...]
Art. 25.  (Norma transitoria)
Art. 26.  (Abrogazione della lettera b) del comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 'Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato [...]
Art. 27.  (Supporto di CESTEC s.p.a. a Regione Lombardia in materia energetica)
Art. 28.  (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 'Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in [...]
Art. 29.  (Disposizioni generali nel settore estrattivo)
Art. 30.  (Verifiche periodiche di attrezzature e impianti nelle attività estrattive)
Art. 31.  (Competenze regionali in materia di oli minerali)
Art. 32.  (Modifiche all'articolo 19 e inserimento degli articoli 3 bis e 25 bis della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 'Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la [...]
Art. 33.  (Abrogazione dell'articolo 24 ter della legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 'Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica')
Art. 34.  (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 16 settembre 1996, n. 26 'Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali')
Art. 35.  (Modifiche all'allegato A della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 'Testo unico delle leggi regionali in materia di parchi' relative ai confini del parco della Pineta di Appiano Gentile e [...]
Art. 36.  (Entrata in vigore)


§ 5.2.147 - L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010

(B.U. 8 febbraio 2010, n. 6 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Lombardia, degli enti del sistema regionale e di altri enti nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo)

1. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari per il perseguimento di rilevanti finalità di interesse pubblico, individuate da espressa disposizione di legge, da parte della Giunta regionale, degli enti del sistema regionale, nonché di altri enti nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, compresi gli enti che fanno riferimento a due o più regioni, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, è disciplinato con regolamento regionale, per quanto non legislativamente disposto, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. Il regolamento di cui al comma 1 individua:

a) i tipi di dati che ciascuno degli enti indicati al comma 1 può trattare;

b) i tipi di operazioni eseguibili sui dati di cui alla lettera a).

3. Il trattamento dei dati di cui al comma 1, se effettuato dal Consiglio regionale, è disciplinato con regolamento.

4. [Restano in vigore, in quanto compatibili con le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3:

a) il regolamento regionale 24 aprile 2006, n. 8 (Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Consiglio regionale della Lombardia);

b) il regolamento regionale 18 luglio 2006, n. 9 (Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione Lombardia)] [1].

 

     Art. 2. (Modifiche agli articoli 4, 5, 6 e 9 della legge regionale 7 maggio 1992, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 27 ottobre 1972, n. 34 concernente: 'Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari' e l.r. 23 giugno 1977, n. 31 relativa all'assegnazione di personale ai gruppi consiliari - Norme in materia di rendiconto dei gruppi consiliari) [2]

1. Alla legge regionale 7 maggio 1992, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 27 ottobre 1972, n. 34 concernente: 'Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari' e l.r. 23 giugno 1977, n. 31 relativa all'assegnazione di personale ai gruppi consiliari - Norme in materia di rendiconto dei gruppi consiliari), sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

'2. Alla fine di ogni legislatura i presidenti dei gruppi consiliari redigono il rendiconto con riferimento al periodo compreso tra il primo gennaio e la data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale.';

b) dopo il comma 1 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente:

'1 bis. La disposizione di cui al comma 1, previa verifica dell'Ufficio di presidenza, non si applica ai gruppi che, nella nuova legislatura, sono palesemente confluiti in altro o che si sono raggruppati tra di loro.';

c) il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

'2. Il rendiconto di cui al secondo comma dell'articolo 4, deve essere depositato entro il trentesimo giorno decorrente dalla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale';

d) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

'1. All'inizio di ogni legislatura l'Ufficio di presidenza, accertata la costituzione e la composizione dei gruppi consiliari, eroga i contributi di cui all'articolo 1 della presente legge a decorrere dal giorno della prima seduta del nuovo Consiglio regionale.'.

 

     Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2009, n. 17 'Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Carugo e Brenna, in provincia Como' - Sostituzione della tabella dei mappali catastali)

1. Alla legge regionale 6 agosto 2009, n. 17 (Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Carugo e Brenna, in provincia Como)è apportata la seguente modifica:

 

a) nella relazione tecnica, la tabella dei mappali catastali relativa all'area da distaccarsi dal Comune di Carugo è sostituita dalla seguente:

 

Mappale n.

Superficie (m²)

3532

140

3533

25

4024

12.740

4025

252

4026

6.430

4027

250

4028

1.175

4029

75

4030

1.155

4031

1.200

4035

80

4034

6.060

4036

6.151

4037

120

Tot.

35.853

 

     Art. 4. (Modifiche agli articoli 2, 10 e inserimento dell'articolo 9 bis alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 'Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia' e modifiche agli articoli 2 e 4 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 22 'Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia')

1. Alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1 dell'articolo 2 le parole '2.000 abitanti risultante dall'ultimo censimento ufficiale' sono sostituite dalle parole '3.000 abitanti risultante dall'ultimo dato ufficiale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica';

b) dopo il comma 1 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

'1 bis. In sede di prima applicazione della legge regionale recante (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010), ai fini del dato di cui al comma 1 e di cui all'articolo 10, comma 1, si considera la popolazione dell'anno 2008 secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica.';

c) al comma 2 dell'articolo 2 le parole '2.000 abitanti' sono sostituite dalle parole '3.000 abitanti';

d) al comma 3 dell'articolo 2 le parole 'con cadenza quinquennale' sono sostituite dalle parole 'all'inizio di ogni legislatura regionale ed entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale' ;

e) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

'Art. 9 bis

(Sostegno alla realizzazione degli investimenti nei comuni fino a 5.000 abitanti)

1. Al fine di sostenere, nel contesto delle difficoltà legate alla crisi economico-finanziaria, i comuni fino a 5.000 abitanti nella realizzazione degli investimenti, la Regione eroga contributi, per l'anno 2010, in conto capitale, a fondo perduto e nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, distinti nelle seguenti tipologie:

a) per i comuni con popolazione residente inferiore o pari a 1.000 abitanti è erogato un contributo straordinario per investimenti sino a 20.000 euro ciascuno; tale contributo non potrà essere utilizzato per la finalità di cui alla lettera b);

b) per i comuni con popolazione residente inferiore o pari a 5.000 abitanti si prevede un cofinanziamento regionale a fondo perduto, per interventi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche sino a 400.000 euro; il co-finanziamento regionale non potrà essere superiore al 75 per cento. Tra i criteri di selezione dei progetti è data priorità alla cantierabilità degli stessi e alla percentuale di co-finanziamento del comune.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi per assicurare tempi certi di pagamento alle imprese fornitrici o incaricate degli interventi di cui al comma 1.

3. Ai soli fini del presente articolo, la determinazione dei residenti di cui al comma 1 è effettuata sulla base della popolazione calcolata al 1 gennaio 2009.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse stanziate all'UPB 6.5.5.3.343 'La riqualificazione e lo sviluppo urbano' del bilancio per l'esercizio finanziario 2010.';

f) al comma 1 dell'articolo 10 le parole '2.000 abitanti, risultante dall'ultimo censimento ufficiale,' sono sostituite dalle parole '3.000 abitanti, risultante dall'ultimo dato disponibile dell'Istituto nazionale di statistica,'.

 

2. Alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 22 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia)è apportata la seguente modifica:

 

a) alle lettere f) e g) del comma 2 dell'articolo 2 e al comma 1 dell'articolo 4 la parola 'duemila' è sostituita dalla seguente: 'tremila'.

 

     Art. 5. (Disposizioni in materia di Difensore Civico regionale) [3]

[1. Sino all'elezione del Difensore regionale previsto dall'articolo 61 dello Statuto d'Autonomia della Lombardia, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, è prorogata la durata in carica del Difensore Civico regionale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1980, n. 7 (Istituzione del difensore civico regionale lombardo).]

 

     Art. 6. (Modifiche agli articoli 22 e 23 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 'Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali')

1. Alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 5 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

'5. Per le finalità previste dall'articolo 23, comma 21, si provvede con gli stanziamenti per spese correnti iscritti all'UPB 6.5.6.2.293 'Territorio montano e piccoli comuni'';

b) al comma 21 dell'articolo 23 le parole 'per l'anno 2009' sono sostituite dalle parole 'per gli anni 2009 e 2010'.

 

     Art. 7. (Modifiche del titolo e inserimento dell'articolo 2 bis alla legge regionale 3 maggio 2004, n. 10 'Istituzione del giorno della memoria per i servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del loro dovere')

1. Alla legge regionale 3 maggio 2004, n. 10 (Istituzione del giorno della memoria per i servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del loro dovere) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al titolo della legge dopo le parole 'del dovere' sono aggiunte le parole ', e delle vittime della strada.';

b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

'Art. 2 bis

(Giornata regionale della sicurezza stradale)

1. A partire dall'anno 2010, nella terza domenica di novembre ed in concomitanza con la giornata mondiale delle vittime della strada, viene istituita in via permanente la giornata regionale della sicurezza stradale nella quale attuare iniziative, convegni, manifestazioni aventi ad oggetto la memoria delle vittime della strada e la sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale.

2. A partire dall'anno 2011, viene istituito un riconoscimento della Regione Lombardia da assegnare alle iniziative più efficaci nella lotta contro gli incidenti stradali.'.

 

     Art. 8. (Modifiche alla legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 'Disciplina dell'attività contrattuale della regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell'assistenza sanitaria')

1. Alla legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 (Disciplina dell'attività contrattuale della regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell'assistenza sanitaria) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il titolo della legge è sostituito dal seguente:

'(Disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti del sistema regionale elencati all'allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 'Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007', in materia di acquisizione di forniture e servizi)';

b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

'Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e nell'ambito della potestà legislativa regionale concorrente ed esclusiva di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, i procedimenti contrattuali in materia di acquisizione di forniture e servizi della Regione e degli enti del sistema regionale elencati all'allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007), di seguito denominati stazioni appaltanti.

2. Gli enti del sistema regionale di cui all'allegato A della l.r. 30/2006 disciplinano gli aspetti organizzativi e contabili dei propri procedimenti contrattuali sulla base dei rispettivi ordinamenti, tenendo conto dei principi e delle disposizioni di cui alla presente legge ed assicurando in ogni caso il rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché del principio della distinzione tra i compiti di indirizzo degli organi di direzione politica e i compiti di gestione amministrativa dei dirigenti.

3. Per tutto quanto non espressamente disposto dalla presente legge, si applicano le norme del d.lgs. 163/2006.';

c) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

'1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali), i procedimenti contrattuali dai quali deriva un'entrata sono effettuati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, secondo le modalità definite da ciascuna stazione appaltante di cui all'articolo 1, comma 1, anche utilizzando gli strumenti previsti dall'articolo 3, comma 7.';

d) al comma 1-bis dell'articolo 2 le parole: '10.000 euro' sono sostituite dalle seguenti: '20.000 euro';

e) i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 2 sono abrogati;

f) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono abrogati;

g) al comma 1 dell'articolo 3-bis le parole: '1° marzo' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre';

h) gli articoli 4, 5 commi 1, 2 e 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16 e 18 sono abrogati;

i) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

'Art. 10

(Criteri di aggiudicazione)

1. Nei contratti di cui alla presente legge la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto dal d.lgs. 163/2006.

2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i singoli elementi di valutazione delle offerte tecniche devono essere adeguatamente specificati nella documentazione di gara, a ciascuno di essi viene attributo un peso in relazione alla specificità dell'appalto e il prezzo deve ricevere autonoma e congrua valutazione, assicurando la separazione dell'offerta tecnica da quella economica.

3. Al fine di tutelare e valorizzare la compatibilità ambientale di beni e servizi, le stazioni appaltanti di cui all'articolo 1, comma 1, tengono conto, nella definizione dei criteri previsti al comma 2, anche di elementi di sostenibilità ambientale quali il risparmio energetico, l'impiego di materiali e soluzioni tecnologiche ecocompatibili, la riduzione dei rischi per l'ambiente, nonché per la salute e la sicurezza di lavoratori ed utilizzatori.

4. La valutazione dell'offerta tecnica avviene in una o più sedute riservate di cui viene redatto specifico verbale e, nel caso di procedure aperte o ristrette, i risultati sono comunicati ai partecipanti in apposita seduta pubblica.

5. Nelle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 84 del d.lgs. 163/2006, in relazione alla specificità dell'appalto, possono essere nominati componenti esterni soggetti in possesso di documentata esperienza ovvero di comprovata competenza tecnica nella materia oggetto dell'appalto.';

j) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

'Art. 11

(Indizione)

1. Ciascuna stazione appaltante di cui all'articolo 1, comma 1, individua la struttura o l'organo competente ad adottare il provvedimento di indizione della gara.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 approva la documentazione di gara nella quale sono definiti il tipo di procedura, il criterio di aggiudicazione e gli altri elementi previsti dalla legge.';

k) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

'Art. 14

(Procedimento di gara)

1. Il responsabile unico del procedimento o altro soggetto incaricato di presiedere la gara procede in seduta pubblica, eventualmente assistito dall'ufficiale rogante o da un notaio, e secondo le modalità stabilite da ciascuna stazione appaltante di cui all'articolo 1, comma 1:

a) alla verifica della integrità e della chiusura dei plichi contenenti le offerte pervenute;

b) alla verifica della documentazione presentata;

c) alle operazioni di sorteggio di cui all'articolo 48, comma 1, del d.lgs. 163/2006;

d) all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, nonché all'individuazione della migliore offerta.

2. Alla comunicazione di eventuali esclusioni si provvede con le stesse modalità di cui al comma 1 ovvero nei termini previsti dall'articolo 79 del d.lgs. 163/2006, secondo le modalità stabilite da ciascuna stazione appaltante di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, nelle procedure ristrette le domande di partecipazione sono valutate dal responsabile unico del procedimento ovvero da altro soggetto o organismo appositamente designato.

4. Alle sedute pubbliche di cui al comma 1 possono intervenire esclusivamente i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti alla gara ovvero loro delegati.

5. Di ogni seduta pubblica si redige apposito verbale. In conformità a quanto stabilito dagli ordinamenti interni delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 1, comma 1, con il verbale della seduta che individua la migliore offerta può essere disposta l'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del d.lgs. 163/2006.

6. E' facoltà della stazione appaltante prescindere dalla seduta pubblica nei casi di procedura negoziata con un unico fornitore.

7. Ciascuna stazione appaltante di cui all'articolo 1, comma 1, garantisce la custodia e l'inviolabilità dei plichi contenenti le offerte in ogni fase del procedimento di gara.';

l) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

'Art. 15

(Responsabile unico del procedimento)

1. Per ogni procedimento contrattuale di cui alla presente legge, le stazioni appaltanti di cui all'articolo 1, comma 1, nominano un responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 163/2006.

2. Ove non sia diversamente stabilito con il provvedimento di nomina e compatibilmente con le funzioni attribuite alla dirigenza, al RUP sono attribuiti i seguenti compiti:

a) fornire dati e informazioni per la predisposizione della delibera di programmazione prevista dall'articolo 3-bis, ovvero, nel caso degli enti del sistema regionale di cui all'articolo 1, per la predisposizione dei relativi atti di programmazione;

b) disporre l'avvio dei procedimenti di gara e predisporre la relativa documentazione, sottoponendola all'approvazione dell'organo competente ad adottare l'atto di indizione;

c) curare lo svolgimento della gara e presiedere le sedute pubbliche;

d) presiedere le commissioni giudicatrici ove previste;

e) decidere in merito alle ammissioni ed esclusioni dei soggetti partecipanti alle gare e curare le relative comunicazioni;

f) disporre l'aggiudicazione provvisoria e proporre all'organo competente l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva;

g) curare le comunicazioni all'Osservatorio dei contratti, nonché le segnalazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi degli articoli 6 e 7 del d.lgs. 163/2006;

h) sottoscrivere il contratto e curarne l'esecuzione ai sensi del comma 3.

3. In sede di vigilanza sull'esecuzione del contratto, il RUP provvede in particolare a:

a) autorizzare nei casi di urgenza o necessità l'esecuzione anticipata del contratto;

b) disporre in merito ai pagamenti;

c) disporre l'applicazione di penali o di altre sanzioni a carico dell'appaltatore;

d) attivare gli strumenti di verifica e controllo delle prestazioni nonché di risoluzione delle controversie, come previsti dal contratto;

e) disporre in merito a recesso e risoluzione del contratto;

f) autorizzare il subappalto nei termini ed alle condizioni previste dal d.lgs. 163/2006 e dalla documentazione di gara;

g) adottare ogni altro provvedimento che si renda necessario per garantire la conforme e regolare esecuzione dell'appalto.

4. E' fatta salva in ogni caso la facoltà di nominare un direttore dell'esecuzione, diverso dal RUP, cui affidare in tutto o in parte le funzioni di vigilanza di cui al comma 3.

5. Gli enti del sistema regionale di cui all'articolo 1, comma 2, disciplinano le funzioni e i compiti del RUP mediante propri atti organizzativi.';

m) il comma 1 dell'articolo 17 è abrogato;

n) il comma 2 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

'2. L'aggiudicazione definitiva ha per oggetto la verifica di conformità di tutti gli atti di gara e viene disposta con provvedimento della struttura o dell'organo competente individuato da ciascuna stazione appaltante di cui all'articolo 1, comma 1.';

o) dopo il comma 2 dell'articolo 17 è inserito il seguente:

'2 bis. Modalità, termini e responsabilità nell'adozione dell'atto di cui al comma 2 sono disciplinati in modo da garantire imparzialità e trasparenza, nonché efficacia ed efficienza nella esecuzione delle verifiche e dei controlli da esperire ai sensi della normativa vigente.';

p) i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 17 sono abrogati;

q) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

'Art. 19

(Stipula ed esecuzione dei contratti)

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 13, del d.lgs. 163/2006, i contratti di cui alla presente legge sono stipulati mediante atto pubblico notarile o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante ove presente, se di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria stabilita dall'articolo 28 del d.lgs. 163/2006, e se conseguenti ad una procedura di evidenza pubblica. Si procede con scrittura privata o altra forma idonea ai sensi della normativa vigente in tutti gli altri casi.

2. Sono fatte salve, in ogni caso, le specifiche modalità di stipulazione dei contratti previste dagli ordinamenti interni degli enti del sistema regionale di cui all'articolo 1, comma 2.

3. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, per eventi imprevisti o per esigenze sopravvenute, occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, il contraente è obbligato alla sua esecuzione agli stessi patti e condizioni, sempre che l'aumento o la diminuzione sia contenuta entro il quinto dell'importo contrattuale.';

r) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

'Art. 20

(Controlli sull'esecuzione del contratto)

1. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 1, comma 1, disciplinano i collaudi, le verifiche di conformità e gli altri strumenti di controllo sull'esecuzione contrattuale, con riferimento alle caratteristiche proprie del singolo appalto e con modalità e termini idonei ad accertare il rispetto delle condizioni pattuite e di tutti gli obblighi contabili e tecnici riferiti alle prestazioni oggetto del contratto.

2. Le attività di cui al comma 1 sono effettuate dal RUP ovvero da esperti appositamente nominati in possesso dei requisiti indicati all'articolo 10, comma 5.

3. Per gli appalti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 163/2006, per le forniture di beni prodotti in serie e di servizi a carattere periodico, nonché per i servizi di natura intellettuale, il collaudo e la verifica di conformità possono essere sostituiti da un attestato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP ovvero dal dirigente della struttura destinataria della fornitura o del servizio.' [4].

 

     Art. 9. (Modifiche al titolo e inserimento dell'art.1 bis alla legge regionale 25 novembre 2008, n. 30 'Partecipazione di Regione Lombardia alla società di gestione EXPO Milano 2015 - SOGE S.p.A.')

1. Alla legge regionale 25 novembre 2008, n. 30 (Partecipazione di Regione Lombardia alla società di gestione EXPO Milano 2015 - SOGE S.p.A.) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il titolo della l.r. 30/2008 è sostituito dal seguente: '(Partecipazione di Regione Lombardia alla società di gestione 'EXPO 2015 S.p.A.' e altre disposizioni relative all'evento EXPO)';

b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

'Art. 1 bis

(Disposizioni procedurali)

1. La Regione provvede tramite Infrastrutture Lombarde SpA, in qualità di soggetto attuatore individuato dal Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovraregionali, istituito dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 (Interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015), alla realizzazione delle opere di cui ai punti 7a, 7b e 7c e da 9a a 9d dell'allegato 1 del citato decreto, con le modalità ammesse dalla Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, e dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

2. Per l'approvazione delle opere di cui al comma 1, di interesse regionale, le fasi preliminare e conclusiva della conferenza di servizi di cui all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) hanno luogo contestualmente sulla base del progetto definitivo, fermi restando gli effetti ad esse correlati.'.

 

     Art. 10. (Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 'Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia')

1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia)è apportata la seguente modifica:

 

a) al comma 2 dell'articolo 30 le parole 'anno formativo 2008/2009, e comunque entro il 31 dicembre 2009' sono sostituite con le seguenti: 'anno formativo 2009/2010, e comunque entro il 30 giugno 2010'.

 

     Art. 11. (Modifiche agli articoli 33, 35 e 36 ed abrogazione dell'articolo 34 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 'Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo')

1. [Alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:

'1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno prevalentemente di gruppi di persone, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, culturali ed educative.';

b) l'articolo 34 è abrogato;

c) il comma 1 dell'articolo 35 è sostituto dal seguente:

'1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno prevalentemente di giovani, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, culturali ed educative.';

d) la rubrica dell'articolo 36 è sostituita dalla seguente: 'Standard obbligatori minimi e requisiti delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù';

e) il comma 1 dell'articolo 36 è sostituito dal seguente:

'1. Le case per ferie e gli ostelli per la gioventù possiedono i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti in materia, nonché gli standard obbligatori minimi e i requisiti funzionali definiti con regolamento regionale da adottare entro il 31 dicembre 2010.';

f) i commi 2 e 3 dell'articolo 36 sono abrogati] [5].

 

     Art. 12. (Inserimento dell'articolo 21 bis alla legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 'Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo')

1. Alla legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo)è apportata la seguente modifica:

 

a) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

'Art. 21 bis

(Coordinamento con normative di settore con rilevante presenza di attività artigiane)

1. Al fine di garantire condizioni di uniformità, la Giunta disciplina, con appositi regolamenti, l'esercizio delle funzioni amministrative afferenti alle attività di acconciatore, di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore), di estetista, di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista), di tintolavanderia, di cui alla legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia), di spettacolo viaggiante, di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante) e definisce requisiti per lo svolgimento delle attività stesse nel rispetto dei principi contenuti nelle leggi di cui al presente comma.

2. In caso di inosservanza dei requisiti stabiliti dalla normativa di settore, il comune può disporre, oltre all'erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste, la sospensione temporanea dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni e, nell'ipotesi di reiterazione, il divieto di prosecuzione dell'attività.'.

 

     Art. 13. (Inserimento dell'articolo 79 bis, modifica degli articoli 80 e 82 e abrogazione dell'articolo 93 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale')

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) dopo l'articolo 79 è inserito il seguente:

'Art. 79 bis. (Riordino dei consorzi di bonifica e irrigazione)

1. La Regione provvede, entro il 31 dicembre 2010, alla ridelimitazione dei comprensori di cui all'articolo 78 e al riordino dei consorzi di bonifica in base ai criteri stabiliti nell'intesa sulla proposta per l'attuazione dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) sancita il 18 settembre 2008 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

2. Nelle more della ridelimitazione, gli organi dei consorzi di bonifica in scadenza alla data del 31 dicembre 2010 sono prorogati entro il termine massimo del 31 dicembre 2011.';

b) la lettera b) del comma 4 dell'articolo 80 è così sostituita:

'b) all'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di polizia idraulica attraverso gli agenti dei consorzi di bonifica, nonché all'irrogazione delle relative sanzioni;';

c) dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 82 è inserita la seguente:

'd bis) l'elezione del comitato esecutivo, composto da tre membri, da parte del consiglio di amministrazione scelti tra i propri componenti eletti;';

d) dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 82 è aggiunta la seguente:

'e bis) la designazione nel consiglio di amministrazione di un rappresentante della Regione.';

e) il comma 3 dell'articolo 82 è abrogato;

f) dopo il comma 4 dell'articolo 82 è aggiunto il seguente:

'4 bis. Il numero dei membri del consiglio di amministrazione aventi diritto a compensi per l'espletamento dell'incarico non può essere superiore a tre.';

g) l'articolo 93 è abrogato.

 

     Art. 14. (Modifiche all'articolo 42 legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria')

1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)è apportata la seguente modifica:

 

a) alla fine del comma 3 dell'articolo 42 è aggiunto il seguente periodo: 'Per i capi provenienti da allevamenti della Regione Lombardia è sufficiente il certificato sanitario di accompagnamento, rilasciato dal servizio veterinario di provenienza.'.

 

     Art. 15. (Modifiche all'articolo 5 e inserimento degli articoli 9 bis, 9 ter e 9 quater alla legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 'Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile')

1. Alla legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 (Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile) sono apportate la seguenti modifiche:

 

a) al comma 8 dell'articolo 5 le parole 'relativamente alle associazioni e ai gruppi' sono sostituite dalle seguenti 'relativamente alle associazioni, ai gruppi e ai volontari che ne fanno parte';

b) dopo l'articolo 9, sono inseriti i seguenti:

'Art. 9 bis. (Consulta regionale del volontariato di protezione civile)

1. E' istituita la consulta regionale del volontariato di protezione civile quale sede di confronto fra le autorità regionali e locali di protezione civile sulle tematiche relative alla promozione, alla formazione e allo sviluppo del volontariato.

2. La consulta è presieduta dall'assessore regionale alla protezione civile o da un suo delegato ed è composta da:

a) un assessore provinciale in rappresentanza delle province, designato dall'Unione della Province Lombarde (UPL), con il criterio della rotazione;

b) un rappresentante dei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti;

c) un rappresentante dei comuni con popolazione compresa fra 3.001 e 30.000 abitanti;

d) un rappresentante dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

e) un rappresentante di almeno due organizzazioni iscritte nella sezione regionale dell'albo regionale del volontariato di protezione civile, designato con il criterio della rotazione dall'assessore regionale competente per la protezione civile;

f) un rappresentante di due organizzazioni di volontariato di livello provinciale, designato con il criterio della rotazione dall'assessore provinciale competente per la protezione civile.

3. I rappresentanti dei comuni di cui al comma 3, lettere b), c) e d), sono designati dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia Lombardia (ANCI Lombardia), con il criterio della rotazione.

4. La consulta è convocata dal suo presidente almeno una volta l'anno oppure quando ve ne sia necessità. I compiti di segreteria sono svolti dalla struttura organizzativa regionale competente per la protezione civile.

5. La consulta è costituita con decreto dell'assessore regionale competente per la protezione civile e rimane in carica per la durata della legislatura in cui viene costituita.

6. Possono partecipare alle sedute altri soggetti invitati in relazione agli argomenti da trattare.

7. Per la partecipazione alle sedute non è dovuto alcun compenso.

8. La consulta si dota di un proprio regolamento sulle modalità di funzionamento, approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

 

Art. 9 ter. (Rinvio a regolamenti)

1. Con uno o più regolamenti, sentite le province e le organizzazioni iscritte nell'albo di cui all'articolo 5, comma 8, a livello regionale, sono disciplinati:

a) la composizione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile, le relative specialità, i requisiti e le procedure per l'iscrizione;

b) le condizioni per lo svolgimento delle attività operative da parte delle organizzazioni e dei gruppi di volontariato;

c) le modalità di assegnazione e di utilizzo del tesserino di riconoscimento personale da parte degli operatori regionali e dei volontari della protezione civile;

d) i contrassegni e gli accessori dei mezzi di trasporto in dotazione alla struttura regionale competente per la protezione civile e alle organizzazioni di volontariato di protezione civile;

e) le caratteristiche delle divise degli operatori regionali e dei volontari della protezione civile e le relative modalità d'uso;

f) i modelli cui si conformano i distintivi da porre sulle uniformi degli operatori regionali e dei volontari della protezione civile;

g) i simboli distintivi di grado per gli operatori regionali e per i volontari della protezione civile;

h) l'uso del logo della protezione civile regionale.

2. Gli elementi distintivi di cui al comma 1 sono stabiliti in modo tale da garantire la corretta identificazione dell'appartenenza dei volontari al sistema regionale lombardo di protezione civile.

 

Art. 9 quater

(Controlli sui requisiti di iscrizione all'albo regionale e sanzioni disciplinari)

1. La struttura regionale competente per la protezione civile verifica il possesso e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 5, comma 8, da parte delle organizzazioni di volontariato e dei volontari che ne fanno parte.

2. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale di cui all'articolo 9 bis, irroga sanzioni disciplinari alle organizzazioni iscritte all'albo e ai volontari che ne fanno parte per le infrazioni specificate nei regolamenti di cui all'articolo 9 bis.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, per le organizzazioni iscritte all'albo a livello provinciale e i volontari che ne fanno parte, le sanzioni sono irrogate anche su proposta delle province.

4. Le sanzioni, in ordine progressivo di gravità, sono:

a) il richiamo scritto;

b) la sospensione temporanea dall'albo regionale del volontariato di protezione civile per un periodo da tre mesi a un anno, dopo due richiami scritti;

c) la cancellazione dall'albo dopo due sospensioni temporanee.

5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate previa contestazione degli addebiti e a seguito di contraddittorio.

6. In caso di cancellazione dall'albo, è vietata la reiscrizione prima che siano trascorsi due anni.'.

 

     Art. 16. (Modifiche agli articoli 3, 15, 121 e 129, inserimento dell'art. 25 bis e sostituzione dell'articolo 99 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 'Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità')

1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 3, le parole ', ogni triennio,' sono soppresse;

b) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

'2. Il piano sociosanitario ha durata quinquennale e può essere aggiornato annualmente con il documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR).';

c) alla fine del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 15 sono aggiunte le parole 'o che abbiano già ricoperto l'incarico';

d) dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

'Art. 25 bis. (Maggiorazioni tariffarie a favore degli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato e delle strutture sanitarie di ricovero e cura - poli universitari)

1. Fatta eccezione per le prestazioni rese in regime di mobilità sanitaria attiva, è autorizzata la maggiorazione sulle tariffe per le prestazioni di ricovero e cura erogate dagli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato accreditati e a contratto e dalle strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate e a contratto, convenzionate con le facoltà universitarie lombarde di medicina e chirurgia come sedi didattiche per i corsi di laurea in medicina e chirurgia.

2. Per le strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate e a contratto convenzionate con le facoltà universitarie lombarde di medicina e chirurgia come sedi didattiche per i corsi di laurea in medicina e chirurgia, la Giunta regionale determina annualmente la maggiorazione di cui al comma 1, anche per gli effetti di cui all'articolo 34, comma 1, fino ad un massimo del 25 per cento, in base ai seguenti criteri:

a) numero dei posti letto attivi destinati alle attività didattiche;

b) numero degli studenti frequentanti il polo didattico;

c) numero del personale formalmente dedicato alla formazione e al tutoraggio.

3. Per gli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato accreditati e a contratto la Giunta regionale determina annualmente la maggiorazione di cui al comma 1, fino ad un massimo del 19 per cento, in base ai seguenti criteri:

a) numero del personale addetto alle attività di ricerca per posto letto;

b) numero di progetti di ricerca in corso di svolgimento presso la struttura;

c) impact factor standardizzato della struttura.

4. La maggiorazione tariffaria è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1, su richiesta degli stessi, corredata da dichiarazione di formale impegno a:

a) rispettare gli standard definiti dalla Giunta regionale in ordine all'instaurazione, in via prioritaria e prevalente, di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con i medici e con il personale infermieristico;

b) presentare il consolidamento dei bilanci con evidenziazione dei conti economici relativi all'attività sanitaria;

c) perseguire la razionalizzazione dei costi dell'organizzazione delle attività e conseguentemente delle prestazioni erogate nei piani strategici triennali per gli IRCCS di diritto pubblico e per le strutture di ricovero e cura pubbliche convenzionate con le facoltà universitarie lombarde di medicina e chirurgia come sedi didattiche per i corsi di laurea in medicina e chirurgia, o in appositi documenti programmatici a valenza triennale per gli IRCCS di diritto privato accreditati e a contratto e per le strutture di ricovero e cura private accreditate e a contratto convenzionate con le facoltà universitarie lombarde di medicina e chirurgia come sedi didattiche per i corsi di laurea in medicina e chirurgia.

5. La Giunta regionale determina i parametri economici per la verifica del consolidamento dei bilanci, tenendo conto della distinzione fra attività di ricerca e attività sanitaria esercitata nella Regione, nonché le modalità di assolvimento dell'impegno di cui al comma 4. Il mancato assolvimento dell'impegno comporta la revoca delle maggiorazioni di cui ai commi 2 e 3.

6. Il riconoscimento della maggiorazione sulle tariffe preclude il riconoscimento dei contributi economici di cui all'articolo 25, nonché delle funzioni di didattica universitaria, di ampiezza del case mix e di integrazione tariffaria per percentuale di pazienti extraregionali superiore alla media regionale.

7. La Giunta regionale, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario di sistema, determina il relativo finanziamento annuale in sede di definizione degli indirizzi di gestione del servizio sociosanitario regionale, in relazione agli stanziamenti annuali del relativo bilancio di previsione.';

e) l'articolo 99 è sostituito dal seguente:

'Art. 99

(Competenze delle ASL)

1. Le competenze delle ASL in materia di sanità pubblica veterinaria fanno capo al dipartimento di prevenzione veterinario ed ai distretti di medicina veterinaria di cui all'articolo 13, commi 10 e 11.

2. I servizi in cui si articola il dipartimento di prevenzione veterinario assicurano le seguenti specifiche funzioni:

a) sanità animale:

1) la profilassi delle malattie infettive e parassitarie degli animali trasmissibili all'uomo, nonché la profilassi delle malattie infettive e parassitarie a carattere diffusivo degli animali e la conseguente predisposizione delle misure di polizia veterinaria;

2) la vigilanza su ricoveri animali, stalle di sosta, mercati, fiere ed esposizioni di animali, pubblici abbeveratoi e concentramenti di animali;

3) la vigilanza sul trasporto degli animali, nonché sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;

4) la vigilanza sull'attuazione da parte di altri enti dei piani di profilassi delle malattie infettive e parassitarie degli animali;

5) la gestione delle anagrafi zootecniche;

6) le competenze delle ASL in materia di tutela degli animali d'affezione e tutela del randagismo, di cui al titolo VIII, capo II, mediante l'attribuzione di specifica responsabilità o, se del caso, tramite idonea articolazione diretta da un veterinario dirigente;

7) la vigilanza sulla disinfezione, la disinfestazione e la derattizzazione dei ricoveri animali, dei pascoli e degli impianti soggetti a vigilanza veterinaria, compresa la disinfezione degli automezzi per il trasporto del bestiame;

8) la raccolta e la distruzione, mediante appositi impianti, delle carcasse di animali morti o abbattuti per malattie infettive o sospetti d'infezione;

9) la prevenzione e la lotta contro le malattie esotiche;

10) l'istituzione di osservatori di ittiopatologia e delle malattie delle api;

11) la vigilanza sull'esercizio della professione medico-veterinaria e delle arti ausiliarie veterinarie;

12) il rilascio di certificazioni e la raccolta dei dati statistici per quanto di competenza;

13) l'educazione sanitaria rivolta agli operatori del settore ed alla popolazione;

b) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale:

1) l'ispezione e la vigilanza veterinaria su impianti di macellazione finalizzate al rispetto del benessere animale, alla visita ante mortem, all'igiene della macellazione, all'ispezione post macellazione, al giudizio ispettivo e alla destinazione delle carni;

2) la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe degli impianti produttivi, di trasformazione, di deposito, commercializzazione e somministrazione;

3) la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti operanti nel settore della produzione, lavorazione e deposito di alimenti di origine animale, secondo quanto disposto dai Regolamenti (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

4) il controllo ufficiale sulla produzione, trasformazione e commercializzazione degli alimenti di origine animale e loro derivati, in collaborazione con il dipartimento di prevenzione medico qualora si tratti di prodotti alimentari che richiedono la competenza di entrambi i dipartimenti;

5) la vigilanza sulla raccolta e la distruzione, mediante appositi impianti, delle carni e delle derrate di origine animale non idonee al consumo umano;

6) la vigilanza sull'esercizio della professione medico-veterinaria;

7) il rilascio di certificazioni e la raccolta dei dati statistici per quanto di competenza;

8) l'educazione sanitaria rivolta agli operatori del settore ed alla popolazione;

c) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche:

1) la vigilanza sulle condizioni igieniche degli allevamenti e degli animali destinati all'alimentazione umana;

2) la vigilanza sulla somministrazione, produzione, distribuzione, trasporto dei farmaci per uso veterinario e sull'utilizzazione degli animali da esperimento per quanto di competenza veterinaria;

3) la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni ai fini diagnostici;

4) la vigilanza e il controllo sulla produzione, sul trasporto e sulla utilizzazione degli alimenti per l'uso zootecnico;

5) il controllo degli animali domestici, sinantropici e selvatici al fine di individuare eventuali modificazioni dell'equilibrio ambientale nel rapporto uomo-animale che possono recare danno;

6) la vigilanza sulla assistenza veterinaria specialistica, nonché su stazioni di monta, impianti per la fecondazione artificiale, ambulatori per la cura della sterilità degli animali e sulle attività attinenti la prevenzione e cura della sterilità o dell'ipofecondità, la fecondazione artificiale e la riproduzione animale;

7) l'ispezione e la vigilanza su impianti per la raccolta, il trattamento e l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale;

8) la registrazione ed il riconoscimento degli stabilimenti di produzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, secondo quanto disposto dai Regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004;

9) il controllo ufficiale sulla produzione, trasformazione e commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in collaborazione con il dipartimento di prevenzione medico qualora si tratti di prodotti alimentari che richiedono la competenza di entrambi i dipartimenti;

10) la registrazione ed il riconoscimento degli stabilimenti operanti nel settore dell'alimentazione animale secondo quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;

11) la vigilanza e il controllo sul rispetto delle norme in materia di protezione e benessere degli animali in allevamento e durante il trasporto;

12) la vigilanza sull'assistenza zooiatrica, sull'esercizio della professione medico-veterinaria, sulle arti ausiliari veterinarie e sugli ambulatori veterinari;

13) il rilascio di certificazioni e la raccolta dei dati statistici per quanto di competenza;

14) l'educazione sanitaria rivolta agli operatori del settore ed alla popolazione.

3. I distretti di medicina veterinaria, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 11, erogano l'attività veterinaria di base e in particolare:

a) la profilassi delle malattie infettive a carattere diffusivo e delle malattie parassitarie degli animali, nonché l'applicazione delle relative misure di polizia veterinaria;

b) il controllo e la vigilanza sugli alimenti di origine animale di competenza veterinaria;

c) la vigilanza sulla riproduzione animale, sugli alimenti zootecnici e sull'impiego di farmaci per uso veterinario.

4. Le attività di cui al comma 3 devono essere assicurate anche mediante turni di pronta disponibilità festivi e notturni dei veterinari dipendenti e del relativo personale ausiliario.

5. Le ASL esercitano, inoltre, tutte le funzioni amministrative in materia di sanità pubblica veterinaria non espressamente attribuite ad altri soggetti.';

f) dopo il comma 3 dell'articolo 121 è aggiunto il seguente:

'3 bis. La tessera di riconoscimento prevista dall'articolo 130 è rilasciata al personale dell'ASL incaricato dei controlli previsti dalle norme di tutela degli animali.';

g) dopo la lettera n) del comma 1 dell'articolo 129 è aggiunta la seguente:

'n bis) registro malattie ematologiche.'.

 

     Art. 17. (Modifiche agli articoli 6, 8, 11, 17, 18 e 21 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 'Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario')

1. Alla legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) alla fine della lettera h) del comma 3 dell'articolo 6 sono aggiunte le parole 'nonché condizioni per le quali si rende necessaria la riabilitazione.';

b) alla fine del comma 3 dell'articolo 8 sono aggiunti i periodi 'In caso di ricovero di un minore il gestore informa i comuni di residenza dei genitori esercenti la potestà o del tutore. Nei casi in cui il ricovero di un minore sia disposto d'urgenza, il gestore informa dell'accettazione.';

c) il comma 5 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

'5. In caso di ricovero in unità d'offerta residenziale, gli oneri sono a carico del comune di residenza o di dimora dell'assistito al momento del ricovero, essendo irrilevante il cambiamento di residenza o di dimora determinato dal ricovero.';

d) al comma 7 dell'articolo 8 dopo le parole 'il minore è' sono inserite le seguenti 'inserito o'; dopo le parole 'gli oneri' sono inserite le seguenti 'in materia di integrazione economica';

e) alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 11 sono soppresse le parole 'e definisce, in accordo con gli enti competenti e sentiti gli ordini professionali, i percorsi formativi e di qualificazione ed aggiornamento';

f) al comma 3 dell'articolo 17 dopo la parola 'risorse' è soppressa la parola 'anche';

g) dopo il comma 4 dell'articolo 17 sono aggiunti i seguenti:

'4 bis. Il sistema integrato degli interventi e dei servizi per la non autosufficienza persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) migliorare e potenziare, su base almeno distrettuale, le unità d'offerta finalizzate alla permanenza a domicilio delle persone in condizioni di disagio;

b) sviluppare, ampliare e facilitare progressivamente la fruizione dei centri diurni integrati;

c) promuovere, anche in via sperimentale, unità d'offerta dedicate all'erogazione di forme di assistenza intermedie tra il ricovero ospedaliero o presso strutture residenziali e l'assistenza domiciliare;

d) potenziare le unità d'offerta dedicate alle forme di assistenza a favore delle persone affette da patologie croniche e invalidanti e delle loro famiglie;

e) prevedere forme di sostegno economico a favore delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'integrazione economica delle rette.

 

4 ter. Per gli interventi dedicati alla non autosufficienza il piano sociosanitario definisce, in particolare:

a) i criteri generali di riparto del fondo e l'assegnazione delle risorse;

b) le aree prioritarie di intervento nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza da garantire alle persone non autosufficienti;

c) gli indirizzi per l'organizzazione dei servizi territoriali;

d) le modalità di partecipazione dei comuni, delle province, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dei soggetti del terzo settore e degli altri soggetti di diritto privato senza finalità lucrative maggiormente rappresentativi che operano in ambito sociale e sociosanitario a favore della non autosufficienza;

e) la metodologia di rilevazione ed elaborazione dei dati, nonché metodologie di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi previsti.';

h) al comma 11 dell'articolo 18, le parole 'decorso inutilmente il termine di cui al comma 4' sono sostituite dalle seguenti 'decorso inutilmente il termine per l'approvazione del piano di zona';

i) al comma 1 dell'articolo 21 sono soppresse le parole: 'ed individua i criteri per il riconoscimento delle competenze acquisite mediante precedenti esperienze professionali e formative'.

 

     Art. 18. (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1, 'Riordino delle Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia')

1. Alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino delle Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia)è apportata la seguente modifica:

 

a) al comma 6 dell'articolo 15, dopo la frase 'rinnovabili una sola volta' è aggiunta la frase ', salvo casi eccezionali e complessi debitamente documentati dal commissario in carica'.

 

     Art. 19. (Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 'Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica' e all'articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 'Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'')

1. [Alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: 'comprese le attività svolte dagli uffici tecnici dell'ente richiedente, qualora lo stesso non si avvalga di professionisti esterni.';

b) alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: 'e la definizione di linee guida per il controllo della situazione economica dei nuclei familiari e della modalità di trasmissione degli esiti.';

c) dopo la lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 è inserita la seguente lettera e):

'e) definisce le procedure e gli strumenti di controllo che devono essere adottati dai soggetti che richiedono contributi per la realizzazione di opere o lavori di edilizia residenziale pubblica.'] [6].

2. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59') sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) alla lettera e) del comma 78 dell'articolo 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'compresa la disciplina delle modalità organizzative dell'espletamento dei collaudi nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).';

b) dopo il comma 107 dell'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

'107 bis. Presso la direzione generale competente in materia di opere pubbliche opera l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato Osservatorio regionale, quale articolazione dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 7 del d.lgs. 163/2006. La Giunta regionale definisce modalità e procedure attuative relative:

a) alle modalità di comunicazione, raccolta e diffusione dei dati di interesse regionale, provinciale e comunale per attuare gli obblighi previsti dal sopra citato articolo 7 e per il monitoraggio e la programmazione degli interventi di interesse regionale;

b) alla diffusione di atti di indirizzo o documenti orientativi per favorire la trasparenza e la semplificazione degli atti amministrativi in materia di appalti pubblici.

 

107 ter. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del d.lgs. 163/2006, in caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, i comuni possono stipulare convenzioni, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per la designazione a responsabile unico del procedimento di un dirigente o funzionario avente posizione apicale dipendente di altro comune convenzionato. Con le medesime modalità i comuni che si trovano nelle condizioni previste all'articolo 10, comma 7, del d.lgs. 163/2006 possono designare funzionari di altro comune convenzionato per incarichi di supporto al responsabile unico del procedimento.'.

 

     Art. 20. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 16 luglio 2009, n. 13 'Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia')

1. Alla legge regionale 16 luglio 2009, n. 13 (Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia)è apportata la seguente modifica:

 

a) al comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole 'nei quartieri E.R.P. esistenti alla data del 31 marzo 2005,' sono inserite le parole 'ovvero nelle altre aree previste dall'articolo 25, comma 8 sexies, della l.r. 12/2005,'.

 

     Art. 21. (Modifiche agli articoli 25, 26, 27, 35, 42, 43, 46, 80 e 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 'Legge per il governo del territorio')

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1 dell'articolo 25 le parole 'la data del 31 marzo 2010' sono sostituite dalle seguenti: 'la data del 31 marzo 2011';

b) dopo il comma 3 bis dell'articolo 26 è inserito il seguente:

'3 ter. Fatta comunque salva la conclusione, anche agli effetti di variante urbanistica, delle procedure in corso alla data del 31 marzo 2010, per i comuni che alla medesima data non hanno adottato il PGT non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1, ad eccezione del primo periodo, nonché del secondo, limitatamente ai progetti di variante di cui allo sportello unico per le attività produttive; non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui ai commi 1 bis, 2, 7, e 8 nonies del medesimo articolo 25. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica ai comuni interessati dalle opere essenziali previste dal dossier di condidatura Expo 2015. E' sempre ammessa l'approvazione, ai sensi della l.r. 23/1997, delle varianti urbanistiche finalizzate alla realizazione di opere di interesse pubblico, di carattere sanitario, socio-sanitario, assistenziale o sociale, anche in assenza di originaria previsione localizzativa e senza necessità di previa progettazione esecutiva. E' sempre ammessa altresì l'approvazione di programma ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale) e dei programmi integrati di intervento di cui all'articolo 92, comma 4';

c) dopo il comma 4 dell'articolo 35 è aggiunto il seguente:

'4 bis. A seguito dell'ultimazione dei lavori, il titolare del permesso di costruire è tenuto a presentare allo sportello unico per l'edilizia, contestualmente alla richiesta di accatastamento dell'edificio, gli elaborati di aggiornamento del data base topografico e di certificazione energetica in forma digitale, nei termini e secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.';

d) al comma 14 dell'articolo 42 dopo le parole 'dell'avvenuta presentazione' sono inserite le seguenti: 'in forma digitale, nei termini e secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, degli elaborati di aggiornamento del data base topografico, di certificazione energetica e';

e) l'ultimo periodo del comma 2 bis dell'articolo 43 è abrogato;

f) dopo il comma 2 bis dell'articolo 43 sono inseriti i seguenti:

'2 bis 1. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 bis è istituito un fondo regionale alimentato da:

a) risorse regionali;

b) proventi delle maggiorazioni dei contributi di costruzione derivanti da interventi in aree ricadenti in:

1) accordi di programma o programmi integrati di intervento di interesse regionale;

2) comuni capoluogo di provincia;

3) parchi regionali e nazionali;

c) proventi delle maggiorazioni che i comuni non capoluogo di provincia decidano di destinare al fondo;

d) altre risorse.

 

2 bis 2. La Giunta regionale definisce linee guida relative all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 bis e le modalità di gestione del fondo di cui al comma 2 bis 1.

 

2 bis 3. All'introito delle somme derivanti dall'applicazione del comma 2 bis 1. si provvede con l'UPB 3.4.10 'Introiti diversi' iscritta allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e successivi.

 

2 bis 4. Alle spese derivanti dall'applicazione del comma 2 bis 1. si provvede con le risorse stanziate all'UPB 3.7.1.3.35 'Sistemi agricoli e filiere agroalimentari' iscritta allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e successivi.';

g) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 46 la parola 'distintamente' è abrogata;

h) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 80, la parola 'deposito' è sostituita dalla seguente: 'recupero';

i) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 80, dopo le parole 'cava e di' sono inserite le seguenti: 'recupero e';

j) al comma 6 bis dell'articolo 80, le parole '1° luglio 2009' sono sostituite dalle seguenti: '1° gennaio 2010';

k) il comma 1 dell'articolo 81 è sostituito dal seguente:

'1. Ogni ente locale titolare, ai sensi dell'articolo 80, di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina una commissione per il paesaggio avente i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica dettati dalla Giunta regionale.';

l) il comma 2 dell'articolo 81 è sostituito dal seguente:

'2. Gli enti locali possono istituire e disciplinare la commissione di cui al comma 1 in forma consorziata o associata, anche in relazione alle specificità paesaggistiche territoriali individuate nel PTCP o nei piani territoriali regionali d'area.';

m) il comma 3 dell'articolo 81 è sostituito dal seguente:

'3. La commissione si esprime obbligatoriamente:

a) in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del d.lgs. 42/2004, di competenza dell'ente presso il quale è istituita;

b) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8;

c) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano territoriale paesistico regionale;

d) in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente.';

n) il comma 4 dell'articolo 81 è abrogato;

o) il comma 5 dell'articolo 81 è sostituito dal seguente:

'5. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 80, comma 6 bis, per le funzioni amministrative di competenza, ai sensi dell'articolo 80, commi 1 e 5, dei comuni o degli enti gestori dei parchi regionali sino all'istituzione delle rispettive commissioni per il paesaggio, il parere obbligatorio previsto dal comma 3 è reso dalla commissione edilizia, ove esistente, del comune territorialmente competente, integrata da almeno due esperti in materia di tutela paesaggistico-ambientale. La commissione edilizia formula il parere di competenza alla presenza di almeno uno degli esperti, le cui valutazioni devono essere riportate per esteso nei verbali di seduta, allegando relazione scritta. Qualora la commissione edilizia non sia stata istituita le predette funzioni valutative sono svolte esclusivamente dai suddetti esperti.'.

 

     Art. 22. (Interpretazione autentica dell'articolo 27, comma 1, lett. d) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 'Legge per il governo del territorio') [7]

1. Nella disposizione di cui all'articolo 27, comma 1, lett. d), ultimo periodo, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) la ricostruzione dell'edificio è da intendersi senza vincolo di sagoma.

 

     Art. 23. (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 'Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2007')

1. Alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2007)è apportata la seguente modifica:

 

a) al comma 1 dell'articolo 14 le parole 'non oltre il 30 giugno 2010' sono sostituite dalle seguenti: 'non oltre il 30 giugno 2011';

b) al comma 2 dell'articolo 14 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

'c bis) ampliamenti previsti negli strumenti urbanistici vigenti, non comportanti cambio di destinazione d'uso, sino ad un massimo del 20 per cento della superficie lorda di pavimento (SLP) per le attività produttive, e sino ad un massimo del 10 per cento della superficie lorda di pavimento (SLP) per la funzione residenziale, senza possibilità di incremento delle unità immobiliari.';

c) il comma 5 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

'5. La disciplina di cui ai commi 2, 3 e 4 trova applicazione nell'ambito A individuato dalla deliberazione della Giunta regionale 25 novembre 2009, n. VIII/10637.'.

 

     Art. 24. (Modifica all'articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche')

1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), è apportata la seguente modifica:

 

a) dopo il comma 1 bis dell'articolo 17 è aggiunto il seguente:

'1 ter. La Regione esercita le funzioni relative ai rifiuti di amianto, ai fini di cui al comma 1, lettera c ter), limitatamente alle discariche monorifiuto o con celle dedicate e agli impianti di trasformazione a inerte.'.

 

     Art. 25. (Norma transitoria)

1. La Regione esercita le funzioni di cui all'articolo 17, comma 1 ter, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), come modificato dalla presente legge, anche riguardo alle istanze per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata rilasciata l'autorizzazione.

 

     Art. 26. (Abrogazione della lettera b) del comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 'Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale')

1. Alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale)è apportata la seguente modifica:

 

a) la lettera b) del comma 5 dell'articolo 15 è abrogata.

 

     Art. 27. (Supporto di CESTEC s.p.a. a Regione Lombardia in materia energetica)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, si avvale di Cestec s.p.a. per il supporto, la promozione e l'organizzazione delle attività di pianificazione in tema di efficienza e risparmio energetico, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e monitoraggio del sistema energetico regionale.

2. La Giunta regionale, previo parere della commissione competente, definisce i tempi e le modalità per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1; nella medesima deliberazione possono essere stabilite, a titolo sperimentale, modalità e condizioni per lo svolgimento, da parte di Cestec s.p.a., di servizi specialistici in campo energetico strettamente connessi con le funzioni pubblicistiche in materia di efficienza energetica a favore di altre amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa vigente.

 

     Art. 28. (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 'Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche' ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti')

1. Alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche' ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti)è apportata la seguente modifica:

 

a) all'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 8 dopo le parole 'in quelle limitrofe' sono abrogate le parole 'al lotto oggetto di istanza'.

 

     Art. 29. (Disposizioni generali nel settore estrattivo)

1. La provincia, nell'ambito delle funzioni conferite dalla Regione in materia di attività estrattive, trasmette alla Regione:

 

a) copia dei provvedimenti di polizia mineraria;

b) copia del verbale di constatazione infortuni, completato di relazione sulle cause dell'infortunio stesso, redatta dal funzionario verbalizzante;

c) il programma dei controlli in materia di polizia mineraria, entro il 31 dicembre di ogni anno, per le attività dell'anno successivo.

2. Al fine di risolvere questioni attinenti alla sicurezza del lavoro e dei terzi interessati alle attività estrattive di cava, la provincia può chiedere il supporto specialistico della Regione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale definisce, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contenuti e la durata dei corsi di cui all'articolo 27, comma 3, del Decreto Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave).

4. Le attività di competenza regionale di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro sono svolte dalla Regione per le attività estrattive di miniera e dalle province per le attività estrattive di cava; a tal fine possono essere stipulate convenzioni con le ASL.

 

     Art. 30. (Verifiche periodiche di attrezzature e impianti nelle attività estrattive)

1. Ferme restando le funzioni di polizia mineraria svolte o conferite dalla Regione nell'ambito delle attività estrattive, l'articolo 71, commi 11 e 12, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) si applica alle verifiche periodiche delle attrezzature e degli impianti di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della Direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee).

2. E' fatta salva la specifica disciplina dettata dal Decreto Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 (Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi).

 

     Art. 31. (Competenze regionali in materia di oli minerali) [8]

1. Ferme restando le competenze conferite in ordine ai depositi di oli minerali per il riscaldamento civile di cui all'articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente), la Regione esercita le funzioni autorizzative relative agli impianti di oli minerali previsti dall'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia).

2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione applica la normativa statale vigente in materia, fatto salvo quanto stabilito ai commi seguenti.

3. Al fine di favorire lo snellimento dell'attività amministrativa, gli impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali sono esercitati in via definitiva a seguito di perizia giurata redatta da professionista abilitato, con oneri a carico dei soggetti interessati agli accertamenti sugli interventi di cui al comma 1, attestante la conformità degli impianti al progetto approvato ed il rispetto della normativa vigente.

4. La Regione e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano le attività di verifica e controllo su base campionaria, relativamente alle perizie giurate di cui al comma 3 secondo un programma annuale definito di intesa tra Regione e ARPA. Resta salva la facoltà per Regione e Arpa di effettuare controlli straordinari al di fuori del piano annuale.

5. Le previsioni di cui al comma 3 si applicano agli impianti di lavorazione e stoccaggio per i quali le procedure relative alla verifica di conformità non risultano avviate alla data di entrata in vigore del presente articolo.

6. Sono fatte salve le competenze in materia di oli minerali delle amministrazioni pubbliche previste dalle leggi vigenti.

7. Il presente articolo non trova applicazione alle infrastrutture e agli insediamenti strategici di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo).

 

     Art. 32. (Modifiche all'articolo 19 e inserimento degli articoli 3 bis e 25 bis della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 'Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale')

1. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

'Art. 3 bis. (Piano regionale delle aree protette)

1. Il piano regionale delle aree protette (PRAP) costituisce atto fondamentale di indirizzo per la gestione e la pianificazione tecnico-finanziaria, nonché atto di orientamento della pianificazione e gestione degli enti gestori delle aree protette.

2. Il PRAP individua gli obiettivi strategici e le azioni per la pianificazione, la conservazione e la valorizzazione del sistema regionale delle aree protette, anche con riferimento al quadro finanziario delle risorse da destinare agli enti gestori delle aree protette, determinando altresì gli indicatori per il monitoraggio e la verifica degli obiettivi e delle azioni previste.

3. Il PRAP, approvato all'inizio di ogni legislatura regionale e comunque entro dieci mesi dall'insediamento del Consiglio regionale, è deliberato dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia di cui alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 22 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia) e trasmesso al Consiglio regionale, che lo approva con propria deliberazione soggetta a pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

4. Il PRAP può essere aggiornato annualmente mediante il documento di programmazione economico-finanziaria regionale, approvato ai sensi dell'articolo 9 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione).

5. Il PRAP, predisposto in coerenza con gli obiettivi individuati nel piano territoriale regionale di cui alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), è recepito nel PTR ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della medesima legge regionale.'.

b) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole 'la proposta è trasmessa' sono sostituite dalle seguenti: 'il piano controdedotto, deliberato dall'ente gestore, è trasmesso' e le parole ', unitamente alle osservazioni ed alle relative controdeduzioni deliberate dall'ente gestore' sono soppresse;

2) al comma 2, le parole 'la proposta' sono sostituite dalle seguenti: 'il piano controdedotto e determina le modifiche necessarie' e le parole 'ed alle disposizioni di legge in materia, determina le modifiche necessarie anche in relazione alle osservazioni ed alle controdeduzioni pervenute e' sono sostituite dalle seguenti: ', agli atti di programmazione e pianificazione regionale e alle disposizioni di legge in materia; quindi'.

c) dopo il Titolo II è inserito il seguente:

'Titolo II bis

Applicazione delle direttive europee Habitat e Uccelli

 

Art. 25 bis. (Rete Natura 2000)

1. In attuazione degli obiettivi fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), il presente Titolo disciplina l'adozione delle misure di salvaguardia della biodiversità mediante la gestione della rete ecologica europea Natura 2000.

2. Ai fini del presente Titolo si intendono per siti: le zone di protezione speciale (ZPS), individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, i siti di importanza comunitaria (SIC), i proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) e le zone speciali di conservazione (ZSC), individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che costituiscono la Rete Natura 2000.

3. La Regione:

a) concorre alla definizione della Rete Natura 2000 in ambito regionale, anche emanando indirizzi e misure generali di conservazione per la gestione, la conservazione e il monitoraggio dei siti, degli habitat e delle specie di interesse comunitario;

b) provvede alla gestione della Rete Natura 2000 individuando, con deliberazione della Giunta, gli enti gestori dei siti e le procedure riguardanti la valutazione di incidenza di piani, programmi e interventi, nonché quelle per l'approvazione dei piani di gestione di cui all'articolo 4, comma 2, del d.p.r. 357/1997;

c) effettua la valutazione di incidenza dei piani territoriali, urbanistici e di settore e dei programmi di livello regionale e provinciale, nonché nell'ambito della procedura di VIA di competenza regionale;

d) garantisce adeguata informazione e formazione in merito alle finalità e allo stato di attuazione di Rete Natura 2000 e della tutela della biodiversità;

e) risarcisce ai proprietari e ai conduttori dei fondi ricadenti nei siti della Rete Natura 2000 i danni provocati dalla fauna selvatica tutelata ai sensi del presente Titolo al patrimonio zootecnico, alle coltivazioni agricole e ai pascoli.

4. Le province, le comunità montane e i comuni territorialmente interessati dalla Rete Natura 2000 individuano, nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, la presenza dei siti di cui al comma 3, lettera b).

5. Le province:

a) effettuano la valutazione di incidenza di tutti gli atti del piano di governo del territorio e sue varianti, in sede di valutazione di compatibilità del documento di piano con il piano territoriale di coordinamento provinciale;

b) effettuano la valutazione di incidenza delle varianti dei piani regolatori generali, nonché dei piani attuativi dei piani regolatori generali e dei piani di governo del territorio non già assoggettati a valutazione di incidenza, che interessano aree comprese e contermini a SIC, ZSC e ZPS;

c) definiscono intese con le province confinanti per la gestione dei siti di Rete Natura 2000 e delle aree protette regionali contermini di loro competenza.

6. La valutazione di incidenza degli atti di pianificazione viene espressa previo parere obbligatorio dell'ente di gestione dei siti interessati dalla pianificazione.

7. Gli enti gestori dei siti:

a) effettuano la valutazione di incidenza degli interventi, con esclusione degli interventi assoggettati a procedura di VIA;

b) per le ZSC e le ZPS adottano le misure di conservazione necessarie, sulla base degli indirizzi emanati dalla Regione, da recepire nei rispettivi atti di pianificazione e adottano altresì le opportune misure contrattuali, amministrative o regolamentari, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie presenti nei siti;

c) provvedono al monitoraggio, previsto dall'articolo 7 del d.p.r. 357/97, dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari;

d) esercitano le funzioni di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al Titolo III per l'inosservanza delle prescrizioni stabilite dalle misure di conservazione vigenti nei siti e dalle valutazioni d'incidenza, ai sensi del presente articolo.

8. La Regione, al fine di garantire il raccordo dei procedimenti, esprime la valutazione di incidenza dei piani territoriali, urbanistici e di settore di livello regionale e provinciale e relative varianti:

a) nei casi di piani e relative varianti di competenza regionale, nelle fasi di adozione e approvazione degli stessi;

b) negli altri casi, prima dell'approvazione del piano e relativa variante. Nella fase di adozione, la valutazione dell'Autorità competente per la VAS si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza.

9. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni contenute nel d.p.r. 357/1997.'.

 

     Art. 33. (Abrogazione dell'articolo 24 ter della legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 'Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica')

1. L'articolo 24 ter della legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 (Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica)è abrogato.

 

     Art. 34. (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 16 settembre 1996, n. 26 'Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali') [9]

[1. L'articolo 12 della legge regionale 16 settembre 1996, n. 26 (Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali)è sostituito dal seguente:

'Art. 12

(Revisioni e modifiche dello statuto)

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 22 della l.r. 86/1983 per l'approvazione dello statuto in sede di istituzione del consorzio, le successive modificazioni e revisioni dello statuto sono adottate dall'assemblea consortile, con deliberazione assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'assemblea.

2. Le modifiche relative a elementi essenziali dello statuto, così come individuate con successiva deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sono approvate dall'assemblea consortile, previa adozione da parte dell'organo assembleare di tutti gli enti consorziati.

3. Lo statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, a cura dell'ente gestore, sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.'.]

 

     Art. 35. (Modifiche all'allegato A della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 'Testo unico delle leggi regionali in materia di parchi' relative ai confini del parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate)

1. I confini del parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, di cui all'articolo 31 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di parchi), sono individuati nella planimetria in scala 1:10.000, denominata 'Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate', costituita da un foglio, allegata alla presente legge, che sostituisce la precedente planimetria riportante sia il perimetro di parco regionale sia di parco naturale.

2. All'allegato A della l.r. 16/2007, in corrispondenza del riferimento al parco regionale e del parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, è aggiunta, nella colonna 'Leggi di modifica', l'indicazione 'Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato Ordinamentale 2010', unitamente agli estremi della legge stessa.

 

     Art. 36. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 

 

Allegato

(Omissis)


[1] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 19, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 24 giugno 2013, n. 3.

[3] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 6 dicembre 2010, n. 18.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 2011, n. 53, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui ha sostituito l’art. 20, comma 3, della L.R. 19 maggio 1997, n. 14.

[5] Comma abrogato dall'art. 86 della L.R. 1 ottobre 2015, n. 27.

[6] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 8 luglio 2016, n. 16.

[7] La Corte costituzionale, con sentenza 23 novembre 2011, n. 309, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 30 della L.R. 18 aprile 2012, n. 7.

[9] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2011, n. 12.