§ 1.4.6 - L.R. 7 maggio 1992, n. 17.
Modifiche ed integrazioni alla l.r. 27 ottobre 1972, n. 34 concernente: «Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari» e l.r. 23 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.4 gruppi consiliari
Data:07/05/1992
Numero:17


Sommario
Art. 1.      1. La presente legge disciplina l'erogazione e le forme di rendicontazione del contributo di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1973, n. 853
Art. 2.      1. I gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi erogati dal Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli [...]
Art. 3.      1. Salvo quanto disposto dall'art. 2, comma secondo, i gruppi consiliari non possono erogare contributi, sotto qualsiasi forma o modo, direttamente o indirettamente, ai membri del parlamento [...]
Art. 4.      1. Il presidente del gruppo consiliare è tenuto a redigere ed approvare entro il 31 marzo di ogni anno il rendiconto relativo all'anno precedente secondo il modello allegato alla presente legge
Art. 5.      1. Qualora il gruppo consiliare cessato non risulti essere presente nella nuova legislatura, colui che rivestiva la carica di capogruppo è tenuto a trasferire al patrimonio della regione [...]
Art. 6.      1. Il rendiconto, sottoscritto dal capogruppo, è depositato presso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale entro il 31 marzo di ogni anno
Art. 7.      1. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale verifica la regolarità della redazione dei rendiconti ed esercita le altre funzioni di cui alla presente legge
Art. 8.      1. Entro il 30 giugno di ogni anno l'ufficio di presidenza accerta, con propria deliberazione, distintamente per ogni gruppo consiliare, che nel corso dell'anno solare cui il rendiconto si [...]
Art. 9.      1. All'inizio di ogni legislatura l'Ufficio di presidenza, accertata la costituzione e la composizione dei gruppi consiliari, eroga i contributi di cui all'articolo 1 della presente legge a [...]
Art. 10.      1. La tabella allegata alla l.r. 27 ottobre 1972, n. 34 è sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente legge
Art. 11.      1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i contributi di cui all'art. 1 della presente legge sono aggiornati con deliberazione dell'ufficio di presidenza
Art. 14.      1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti artt. 10 e 11 si provvede mediante l'impiego delle somme annualmente stanziate nello stato di previsione delle spese dei singoli bilanci [...]


§ 1.4.6 - L.R. 7 maggio 1992, n. 17. [1]

Modifiche ed integrazioni alla l.r. 27 ottobre 1972, n. 34 concernente: «Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari» e l.r. 23 giugno 1977, n. 31 relativa all'assegnazione di personale ai gruppi consiliari - Norme in materia di rendiconto dei gruppi consiliari.

(B.U. 12 maggio 1992, n. 20, 1° suppl. ord.).

 

Capo I

 

Art. 1.

     1. La presente legge disciplina l'erogazione e le forme di rendicontazione del contributo di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1973, n. 853.

     2. I contributi erogati ai sensi della presente legge sono impiegati dai gruppi consiliari per le spese di funzionamento, di aggiornamento, di studio e documentazione, nonché per diffondere la conoscenza della loro attività attraverso azioni di informazione e comunicazione [2].

     2 bis. Per le attività di informazione e comunicazione i gruppi consiliari o i singoli consiglieri possono organizzare le attività in proprio o acquistare direttamente sul mercato i servizi [3].

     2 ter. Per l’espletamento delle attività di comunicazione dei consiglieri e dei gruppi consiliari è costituito nel bilancio del Consiglio regionale, nell’apposita unità previsionale di base, il relativo fondo; le risorse sono assegnate annualmente dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio ai gruppi consiliari secondo il criterio della consistenza numerica dei gruppi consiliari costituiti [4].

     2 quater. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale disciplina, con regolamento, l’utilizzo del fondo per la comunicazione, di cui al comma 2 ter, determinandone l’entità in base ad una percentuale da definirsi annualmente rispetto all’indennità annua dei consiglieri, compatibilmente con gli equilibri di bilancio [5].

 

     Art. 2.

     1. I gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi erogati dal Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali o periferici di partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri raggruppamenti interni ai partiti o ai movimenti medesimi.

     2. A favore degli organi, articolazioni e raggruppamenti di cui al precedente comma, i Gruppi consiliari possono disporre pagamenti a titolo di quota di partecipazione a spese effettivamente sostenute per specifiche e documentate iniziative svolte congiuntamente, aventi per oggetto materie che rientrano nella competenza regionale.

 

     Art. 3.

     1. Salvo quanto disposto dall'art. 2, comma secondo, i gruppi consiliari non possono erogare contributi, sotto qualsiasi forma o modo, direttamente o indirettamente, ai membri del parlamento nazionale, ai membri del parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, nei partiti politici, movimenti e loro articolazioni politico amministrative.

     2. I divieti di cui al precedente comma non si applicano ai pagamenti eseguiti a titolo di corrispettivo per collaborazioni, nonché per pagamenti eseguiti a titolo di rimborso di spese vive incontrate per acquisire collaborazioni di persone aventi particolari competenze o specifiche conoscenze utili allo svolgimento delle attività istituzionali dei gruppi consiliari.

     3. I gruppi consiliari non possono corrispondere ai consiglieri regionali compensi per prestazione d'opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione.

     4. I gruppi consiliari possono disporre rimborsi per spese adeguatamente documentate sostenute dai consiglieri appartenenti al gruppo medesimo. I consiglieri non hanno diritto al rimborso ove si tratti di spese di cui all'art. 4 della l.r. 4 agosto 1972, n. 23 e dall'art. 1 della l.r. 12 giugno 1975, n. 80 e successive integrazioni e modificazioni.

 

     Art. 4.

     1. Il presidente del gruppo consiliare è tenuto a redigere ed approvare entro il 31 marzo di ogni anno il rendiconto relativo all'anno precedente secondo il modello allegato alla presente legge.

     2. Alla fine di ogni legislatura i presidenti dei gruppi consiliari redigono il rendiconto con riferimento al periodo compreso tra il primo gennaio e la data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale [6].

 

     Art. 5.

     1. Qualora il gruppo consiliare cessato non risulti essere presente nella nuova legislatura, colui che rivestiva la carica di capogruppo è tenuto a trasferire al patrimonio della regione l'attivo patrimoniale eventualmente restante.

     1 bis. La disposizione di cui al comma 1, previa verifica dell'Ufficio di presidenza, non si applica ai gruppi che, nella nuova legislatura, sono palesemente confluiti in altro o che si sono raggruppati tra di loro [7].

 

     Art. 6.

     1. Il rendiconto, sottoscritto dal capogruppo, è depositato presso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale entro il 31 marzo di ogni anno.

     2. Il rendiconto di cui al secondo comma dell'articolo 4, deve essere depositato entro il trentesimo giorno decorrente dalla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale [8].

 

     Art. 7.

     1. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale verifica la regolarità della redazione dei rendiconti ed esercita le altre funzioni di cui alla presente legge.

     2. L'ufficio di presidenza può chiedere ai presidenti dei gruppi chiarimenti, nonché l'esibizione della documentazione relativa alle spese sostenute dai gruppi consiliari.

 

     Art. 8.

     1. Entro il 30 giugno di ogni anno l'ufficio di presidenza accerta, con propria deliberazione, distintamente per ogni gruppo consiliare, che nel corso dell'anno solare cui il rendiconto si riferisce non sussistano irregolarità. Ove sussistano irregolarità si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi secondo e terzo.

     2. Ove non risulti adempiuto l'obbligo di deposito del rendiconto ovvero emergano altre irregolarità, l'ufficio di presidenza dispone la immediata sospensione del contributo di cui all'art. 1 della presente legge, indicando un termine per la regolarizzazione. Il termine non può essere superiore ai trenta giorni.

     3. Qualora l'irregolarità sia sanata, l'ufficio di presidenza procede a norma del precedente comma primo. Ove l'irregolarità non sia sanata, l'ufficio di presidenza trattiene dai contributi relativi all'anno successivo una somma pari agli importi ritenuti non regolarmente spesi dal gruppo.

 

Capo II

 

     Art. 9.

     1. All'inizio di ogni legislatura l'Ufficio di presidenza, accertata la costituzione e la composizione dei gruppi consiliari, eroga i contributi di cui all'articolo 1 della presente legge a decorrere dal giorno della prima seduta del nuovo Consiglio regionale [9].

     2. I contributi successivi sono erogati il primo giorno di ogni mese dell'anno.

 

     Art. 10.

     1. La tabella allegata alla l.r. 27 ottobre 1972, n. 34 è sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente legge.

     2. [10]

 

     Art. 11.

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i contributi di cui all'art. 1 della presente legge sono aggiornati con deliberazione dell'ufficio di presidenza.

     2. L'importo è aggiornato ogni anno, in base all'indice medio del costo della vita accertato dall'I.S.T.A.T..

 

     Artt. 12. - 13. [11]

 

     Art. 14.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti artt. 10 e 11 si provvede mediante l'impiego delle somme annualmente stanziate nello stato di previsione delle spese dei singoli bilanci regionali di competenza al capitolo 1.1.1.1.2.292 «Contributo per il finanziamento dei Gruppi consiliari».

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente art. 12 si provvede mediante impiego delle somme annualmente stanziate nello stato di previsione della spese dei singoli bilanci regionali di competenza al capitolo 1.1.1.1.4.294 «Spese per il personale addetto al consiglio regionale».

 

           MODELLO ALLEGATO CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Rendiconto consuntivo dal.............al.............anno........

Gruppo consiliare........

 

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- Avanzo della gestione dell'anno precedente

- Contributo finanziario regionale

- Interessi su depositi

- Entrate diverse

 

                   - Disavanzo della gestione dell'anno precedente

                   - Acquisto giornali e riviste

                   - Spese per acquisto materiale d'ufficio

                   - Spese telefoniche e postali

                   - Spese per la stampa e per l'informazione

                   - Spese di rappresentanza e rimborso spese di

                     trasporto

                   - Spese per le autovetture e carburante per le

                     medesime

                   - Spese per consulenze

                   - Spese per convegni e manifestazioni

                   - Spese diverse

 

------------------------------------------------------------------

Totale entrate                                   Totale uscite

Disavanzo                                        Avanzo

Totale a pareggio                                Totale a pareggio

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[1] Abrogata dall'art. 23 della L.R. 24 giugno 2013, n. 3.

[2] Comma così modificato dal’art. 7 della L.R. 5 agosto 2002, n. 17.

[3] Comma aggiunto dal’art. 7 della L.R. 5 agosto 2002, n. 17.

[4] Comma aggiunto dal’art. 7 della L.R. 5 agosto 2002, n. 17.

[5] Comma aggiunto dal’art. 7 della L.R. 5 agosto 2002, n. 17.

[6] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[7] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[8] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[9] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[10] Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 7 settembre 1996, n. 21, che abroga anche la tabella 2 allegata alla presente legge.

[11] Articoli abrogati dall'art. 27 della L.R. 7 settembre 1996, n. 21.