Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.6 fiere, mercati, commercio |
Data: | 25/11/2008 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. (Partecipazione di Regione Lombardia alla società di gestione EXPO Milano 2015 - SOGE S.p.A.) |
Art. 1 bis. (Disposizioni procedurali) |
Art. 2. (Entrata in vigore) |
§ 3.6.69 - L.R. 25 novembre 2008, n. 30.
Partecipazione di Regione Lombardia alla società di gestione 'EXPO 2015 S.p.A.' e altre disposizioni relative all'evento EXPO [1].
(B.U. 26 novembre 2008, n. 48 - S.O. n. 1)
Art. 1. (Partecipazione di Regione Lombardia alla società di gestione EXPO Milano 2015 - SOGE S.p.A.)
1. La Regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 14 della
2. La Regione partecipa alla SOGE S.p.A., mediante apposito conferimento finanziario e rappresentanza regionale, secondo le disposizioni del D.P.C.M. di cui al comma 2 dell'articolo 14 della
2-bis. La Regione può altresì contribuire alla realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'evento EXPO 2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE) [2].
3. Per le spese derivanti dal presente articolo si provvede con successiva legge.
Art. 1 bis. (Disposizioni procedurali) [3]
1. La Regione provvede tramite Infrastrutture Lombarde SpA, in qualità di soggetto attuatore individuato dal Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovraregionali, istituito dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 (Interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015), alla realizzazione delle opere di cui ai punti 7a, 7b e 7c e da 9a a 9d dell'allegato 1 del citato decreto, con le modalità ammesse dalla
2. Per l'approvazione delle opere di cui al comma 1, di interesse regionale, le fasi preliminare e conclusiva della conferenza di servizi di cui all'articolo 19, comma 2, della
Art. 2. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
[1] Titolo così sostituito dall'art. 9 della
[2] Comma inserito dall'art. 7 della
[3] Articolo inserito dall'art. 9 della