§ 4.4.62 - L.R. 27 maggio 1985, n. 57.
Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e sub-delega ai comuni.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:27/05/1985
Numero:57


Sommario
Art. 1.      1. L'approvazione o la modificazione degli elenchi dei beni soggetti alle norme sulla protezione delle bellezze naturali, di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è disposta con [...]
Art. 2. 
Art. 3.      1. Per la redazione dei piani territoriali paesistici la giunta regionale può avvalersi delle province e degli enti gestori dei parchi naturali ai fini di quanto previsto dal successivo art. 5
Art. 4.      1. Il piano territoriale-paesistico deve contenere
Art. 5.      1. Nei territori compresi nei parchi regionali
Art. 6.      1. Le prescrizioni dei piani di cui all'art. 4 sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepiti di diritto negli strumenti urbanistici generali e sostituiscono eventuali previsioni [...]
Art. 7.      1. La regione procede alla revisione ed integrazione degli elenchi dei beni soggetti alle norme sulla protezione delle bellezze naturali approvati prima dell'entrata in vigore della presente [...]
Art. 10.      1. Le commissioni provinciali di cui all'art. 2, secondo comma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e di cui all'art. 31 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805 sono presiedute dall'assessore al [...]
Art. 11. 
Art. 12.      1. La giunta regionale è autorizzata
Art. 13.      1. Qualora il provvedimento di approvazione o modificazione degli elenchi delle bellezze naturali sia adottato a seguito dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 8 della legge 29 giugno 1939, [...]
Art. 14.      1. Resta comunque di competenza della regione l'applicazione delle sanzioni per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge


§ 4.4.62 - L.R. 27 maggio 1985, n. 57. [1]

Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e sub-delega ai comuni.

(B.U. 30 maggio 1985, n. 22, 2 suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. L'approvazione o la modificazione degli elenchi dei beni soggetti alle norme sulla protezione delle bellezze naturali, di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è disposta con deliberazione della giunta regionale.

     2. La pubblicazione dei provvedimenti concernenti le bellezze di insieme ha luogo anche sul Bollettino Ufficiale della regione.

     3. Si applicano, per quanto riguarda ogni altro aspetto della procedura, le norme di cui agli artt. 2, 3, 4 e 6 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

 

     Art. 2. [2]

     1. Il provvedimento di cui all'art. 1 individua il bene cui si riferisce, dando atto degli eventuali vincoli di altra natura su di esso gravanti, ed enuclea in modo dettagliato gli elementi di interesse paesistico che caratterizzano il bene stesso, indicando, laddove necessario, criteri generali per la relativa valorizzazione e conservazione.

     2. Le autorizzazioni di cui all'art. 7 della l. 1497/1939 sono rilasciate quando sia accertato il rispetto degli elementi di interesse paesistico, nonché la conformità allo strumento pianificatorio con contenuti paesistici ove esistente.

 

     Art. 3.

     1. Per la redazione dei piani territoriali paesistici la giunta regionale può avvalersi delle province e degli enti gestori dei parchi naturali ai fini di quanto previsto dal successivo art. 5.

     2. Il progetto di piano territoriale paesistico è adottato dalla giunta regionale; il provvedimento di adozione, con l'indicazione della sede dove chiunque può prendere visione dei relativi elaborati, è pubblicato per 30 giorni consecutivi all'albo delle province e delle comunità montane interessate, nonché sul Bollettino Ufficiale della regione [3].

     3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni alla giunta regionale [4].

     4. Trascorso il termine di cui al precedente comma, la giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni prodotte, presenta una proposta definitiva al consiglio regionale.

     5. I piani sono approvati con deliberazione del consiglio regionale che può apportarvi le modificazioni che ritenga opportune.

     6. Con le stesse modalità sono formate ed approvate le varianti ai piani territoriali paesistici [5].

 

     Art. 4.

     1. Il piano territoriale-paesistico deve contenere:

     a) l'analisi storico-morfologica del territorio e della struttura del paesaggio con individuazione dei caratteri geopedologici, climatico- vegetazionali e degli elementi naturalistici storici ambientali emergenti;

     b) l'individuazione degli orizzonti paesaggistici e spaziali e delle varie scale di unitarietà e di fruibilità degli orizzonti stessi;

     c) la definizione degli ambiti spaziali compresi negli orizzonti di cui sopra e dei criteri di utilizzazione compatibili:

     1) degli ambiti nei quali deve essere privilegiata la conservazione integrale dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi;

     2) degli ambiti per i quali sono ammessi interventi di trasformazione, specificandone i limiti ed i criteri;

     3) degli ambiti per i quali risultano necessari interventi di restauro e recupero ambientale specificandone le caratteristiche;

     d) l'individuazione degli ambiti per i quali si attuano i progetti di intervento ai sensi dell'art. 7 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 deliberati dalla giunta regionale, che indicano le modalità del relativo finanziamento;

     e) i criteri e le norme per la sua attuazione, e in particolare:

     1) per l'individuazione delle principali infrastrutture e delle relative localizzazioni e tracciati;

     2) per l'applicazione delle leggi vigenti in materia di tutela ecologica.

     2. La giunta regionale promuove iniziative di informazione volte a diffondere ed accrescere la consapevolezza delle qualità ambientali del territorio.

 

     Art. 5.

     1. Nei territori compresi nei parchi regionali [6] il piano territoriale paesistico è sostituito dal piano territoriale di coordinamento del parco, che deve assumere anche i contenuti di cui al precedente articolo relativamente alle aree soggette al vincolo paesistico.

     2. I piani dei parchi già approvati o adottati alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere integrati, ove necessario, con i contenuti di cui al precedente art. 4, entro dodici mesi dalla stessa data.

 

     Art. 6.

     1. Le prescrizioni dei piani di cui all'art. 4 sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepiti di diritto negli strumenti urbanistici generali e sostituiscono eventuali previsioni difformi contenute in tali strumenti nonché nei relativi strumenti attuativi.

     2. Il comune apporta al proprio strumento urbanistico generale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al comma precedente, le correzioni conseguenti; le relative deliberazioni sono trasmesse alla giunta regionale che, ai fini dell'osservanza dei predetti obblighi di adeguamento, può apportarvi eventuali modificazioni [3].

     3. La giunta regionale, con deliberazioni di approvazione degli strumenti urbanistici generali, può sospendere l'efficacia delle previsioni di tali strumenti relativamente alle aree da assoggettare a piano territoriale paesistico, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 ter della legge 8 agosto 1985, n. 431 [7].

     4. La sospensione dell'efficacia delle previsioni di cui al comma precedente cessa al momento dell'approvazione del piano territoriale paesistico e comunque dopo due anni dall'approvazione dello strumento urbanistico generale; parimenti, analoga sospensione può essere disposta per i piani attuativi degli strumenti urbanistici generali, in sede di esercizio delle competenze spettanti alla giunta regionale ai sensi della L.R. 12 marzo 1984, n. 14 [8].

 

     Art. 7.

     1. La regione procede alla revisione ed integrazione degli elenchi dei beni soggetti alle norme sulla protezione delle bellezze naturali approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge, al fine di adeguarne il contenuto alle previsioni e alle prescrizioni di cui al precedente art. 2.

     2. Il consiglio regionale su proposta della giunta, con propria deliberazione, stabilisce i criteri generali per la revisione di cui al comma precedente.

     3. I provvedimenti di revisione sono predisposti entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge; entro i sei mesi successivi, acquisiti i pareri delle province, dei consorzi comprensoriali di Lecco e Lodi, delle comunità montane e degli enti gestori dei parchi interessati; tali provvedimenti sono deliberati dalle competenti commissioni provinciali ai sensi del precedente art. 1.

     4. I provvedimenti sono trasmessi, ove necessario, al consiglio nazionale per i beni culturali per il parere di cui all'art. 82, terzo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     5. I comuni, le province, i consorzi comprensoriali di Lecco e Lodi, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi possono in ogni tempo formulare eventuali nuove proposte in ordine ai vincoli esistenti, o a nuovi vincoli da introdurre, fermi restando i poteri della regione e delle commissioni provinciali ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e degli articoli 1 e 2 della presente legge.

 

     Artt. 8. - 9. [9]

 

     Art. 10.

     1. Le commissioni provinciali di cui all'art. 2, secondo comma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e di cui all'art. 31 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805 sono presiedute dall'assessore al coordinamento per il territorio o, se delegato, dal dirigente del servizio regionale beni ambientali, e sono inoltre composte dai soprintendenti ai beni ambientali e architettonici ed ai beni archeologici competenti per territorio, da cinque esperti, di cui tre scelti dal consiglio regionale nell'ambito di ciascuna di tre rose designate rispettivamente dalle amministrazioni provinciali, dalle università e dai consigli dei competenti organi professionali.

     2. Alle sedute delle commissioni partecipano, senza diritto di voto i sindaci dei comuni interessati.

     3. Le commissioni possono aggregare inoltre, di volta in volta, un esperto in materia mineraria, in materia forestale, o il dirigente del servizio regionale competente in relazione alla natura delle cose e delle località da tutelare.

     4. Le commissioni deliberano validamente con la presenza della maggioranza dei componenti.

     5. Ai componenti delle commissioni ed ai membri aggregati spettano le indennità ed i rimborsi di spese di cui alla L.R. 22 novembre 1982, n. 63 oltre al trattamento di missione ove dovuto.

     6. Le commissioni possono essere convocate, oltre che nella rispettiva sede, nel capoluogo regionale.

 

     Art. 11. [10]

 

     Art. 12.

     1. La giunta regionale è autorizzata:

     a) a conferire incarichi professionali per la redazione dei piani paesistici e per la formulazione dei progetti di intervento di cui all'art. 4; nonché per l'effettuazione di ricerche, per l'acquisizione o la realizzazione di dotazioni strumentali e pubblicazioni utili ai fini dell'attuazione della presente legge [11];

     b) a conferire incarichi professionali per la redazione dei provvedimenti di revisione di cui al precedente art. 7, terzo comma;

     c) ad erogare ai comuni contributi in conto capitale per la costituzione di strutture tecniche idonee all'esercizio delle funzioni loro subdelegate ai sensi del precedente art. 8;

     d) ad erogare contributi per la realizzazione dei progetti di intervento di cui al precedente art. 4.

     d bis) a provvedere alle spese connesse all'attività delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 140, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352) [12];

     d ter) a provvedere, in base all'articolo 140, comma 6, del d.lgs 490/1999, alla pubblicazione degli elenchi dei beni soggetti a tutela [13].

 

     Art. 13.

     1. Qualora il provvedimento di approvazione o modificazione degli elenchi delle bellezze naturali sia adottato a seguito dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la determinazione dei criteri e delle specificazioni di cui al precedente art. 2 può essere rinviata ad un successivo decreto adottato con le stesse forme e procedure previste dal precedente art. 1.

     2. Il termine di 60 giorni di cui al nono comma dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 della legge 8 agosto 1985, n. 431, decorre dalla data di ricevimento dell'istanza di autorizzazione corredata di tutta la documentazione prescritta [14].

 

     Art. 14.

     1. Resta comunque di competenza della regione l'applicazione delle sanzioni per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 104 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12.

[2] Articolo già modificato dalla L.R. 12 settembre 1986, n. 54, ora così sostituito dall'art. 18 della L.R. 9 giugno 1997, n. 18.

[3] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 9 giugno 1997, n. 18.

[4] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 9 giugno 1997, n. 18.

[5] Articolo così sostituito dalla L.R. 12 settembre 1986, n. 54.

[6] Dizione così sostituita dall'art. 13 della L.R. 8 novembre 1996, n. 32.

[3] Comma così modificato dalla L.R. 12 settembre 1986, n. 54.

[7] Comma aggiunto dalla L.R. 12 settembre 1986, n. 54.

[8] Comma aggiunto dalla L.R. 12 settembre 1986, n. 54.

[9] Articoli già modificati dalle LL.RR. 26 settembre 1992, n. 32 e 28 aprile 1995, n. 31, ora abrogati dall'art. 19, comma 1, della L.R. 9 giugno 1997, n. 18.

[10] Articolo già modificato dall'art. 3 della L.R. 26 settembre 1992, n. 32, cit., ora abrogato dall'art. 19, comma 1, della L.R. 9 giugno 1997, n. 18.

[11] Lettera così modificata dalla L.R. 12 settembre 1986, n. 54.

[12] Lettera aggiunta dall’art. 3 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32.

[13] Lettera aggiunta dall’art. 3 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32.

[14] Comma aggiunto dalla L.R. 12 settembre 1986, n. 54.