Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 27/05/1985 |
Numero: | 57 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'approvazione o la modificazione degli elenchi dei beni soggetti alle norme sulla protezione delle bellezze naturali, di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è disposta con [...] |
Art. 2. |
Art. 3. 1. Per la redazione dei piani territoriali paesistici la giunta regionale può avvalersi delle province e degli enti gestori dei parchi naturali ai fini di quanto previsto dal successivo art. 5 |
Art. 4. 1. Il piano territoriale-paesistico deve contenere |
Art. 5. 1. Nei territori compresi nei parchi regionali |
Art. 6. 1. Le prescrizioni dei piani di cui all'art. 4 sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepiti di diritto negli strumenti urbanistici generali e sostituiscono eventuali previsioni [...] |
Art. 7. 1. La regione procede alla revisione ed integrazione degli elenchi dei beni soggetti alle norme sulla protezione delle bellezze naturali approvati prima dell'entrata in vigore della presente [...] |
Art. 10. 1. Le commissioni provinciali di cui all'art. 2, secondo comma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e di cui all'art. 31 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805 sono presiedute dall'assessore al [...] |
Art. 11. |
Art. 12. 1. La giunta regionale è autorizzata |
Art. 13. 1. Qualora il provvedimento di approvazione o modificazione degli elenchi delle bellezze naturali sia adottato a seguito dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 8 della legge 29 giugno 1939, [...] |
Art. 14. 1. Resta comunque di competenza della regione l'applicazione delle sanzioni per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge |
§ 4.4.62 - L.R. 27 maggio 1985, n. 57. [1]
Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e sub-delega ai comuni.
(B.U. 30 maggio 1985, n. 22, 2 suppl. ord.).
1. L'approvazione o la modificazione degli elenchi dei beni soggetti alle norme sulla protezione delle bellezze naturali, di cui all'art. 2 della
2. La pubblicazione dei provvedimenti concernenti le bellezze di insieme ha luogo anche sul Bollettino Ufficiale della regione.
3. Si applicano, per quanto riguarda ogni altro aspetto della procedura, le norme di cui agli artt. 2, 3, 4 e 6 della
1. Il provvedimento di cui all'art. 1 individua il bene cui si riferisce, dando atto degli eventuali vincoli di altra natura su di esso gravanti, ed enuclea in modo dettagliato gli elementi di interesse paesistico che caratterizzano il bene stesso, indicando, laddove necessario, criteri generali per la relativa valorizzazione e conservazione.
2. Le autorizzazioni di cui all'art. 7 della
1. Per la redazione dei piani territoriali paesistici la giunta regionale può avvalersi delle province e degli enti gestori dei parchi naturali ai fini di quanto previsto dal successivo art. 5.
2. Il progetto di piano territoriale paesistico è adottato dalla giunta regionale; il provvedimento di adozione, con l'indicazione della sede dove chiunque può prendere visione dei relativi elaborati, è pubblicato per 30 giorni consecutivi all'albo delle province e delle comunità montane interessate, nonché sul Bollettino Ufficiale della regione [3].
3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni alla giunta regionale [4].
4. Trascorso il termine di cui al precedente comma, la giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni prodotte, presenta una proposta definitiva al consiglio regionale.
5. I piani sono approvati con deliberazione del consiglio regionale che può apportarvi le modificazioni che ritenga opportune.
6. Con le stesse modalità sono formate ed approvate le varianti ai piani territoriali paesistici [5].
1. Il piano territoriale-paesistico deve contenere:
a) l'analisi storico-morfologica del territorio e della struttura del paesaggio con individuazione dei caratteri geopedologici, climatico- vegetazionali e degli elementi naturalistici storici ambientali emergenti;
b) l'individuazione degli orizzonti paesaggistici e spaziali e delle varie scale di unitarietà e di fruibilità degli orizzonti stessi;
c) la definizione degli ambiti spaziali compresi negli orizzonti di cui sopra e dei criteri di utilizzazione compatibili:
1) degli ambiti nei quali deve essere privilegiata la conservazione integrale dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi;
2) degli ambiti per i quali sono ammessi interventi di trasformazione, specificandone i limiti ed i criteri;
3) degli ambiti per i quali risultano necessari interventi di restauro e recupero ambientale specificandone le caratteristiche;
d) l'individuazione degli ambiti per i quali si attuano i progetti di intervento ai sensi dell'art. 7 della
e) i criteri e le norme per la sua attuazione, e in particolare:
1) per l'individuazione delle principali infrastrutture e delle relative localizzazioni e tracciati;
2) per l'applicazione delle leggi vigenti in materia di tutela ecologica.
2. La giunta regionale promuove iniziative di informazione volte a diffondere ed accrescere la consapevolezza delle qualità ambientali del territorio.
1. Nei territori compresi nei parchi regionali [6] il piano territoriale paesistico è sostituito dal piano territoriale di coordinamento del parco, che deve assumere anche i contenuti di cui al precedente articolo relativamente alle aree soggette al vincolo paesistico.
2. I piani dei parchi già approvati o adottati alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere integrati, ove necessario, con i contenuti di cui al precedente art. 4, entro dodici mesi dalla stessa data.
1. Le prescrizioni dei piani di cui all'art. 4 sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepiti di diritto negli strumenti urbanistici generali e sostituiscono eventuali previsioni difformi contenute in tali strumenti nonché nei relativi strumenti attuativi.
2. Il comune apporta al proprio strumento urbanistico generale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al comma precedente, le correzioni conseguenti; le relative deliberazioni sono trasmesse alla giunta regionale che, ai fini dell'osservanza dei predetti obblighi di adeguamento, può apportarvi eventuali modificazioni [3].
3. La giunta regionale, con deliberazioni di approvazione degli strumenti urbanistici generali, può sospendere l'efficacia delle previsioni di tali strumenti relativamente alle aree da assoggettare a piano territoriale paesistico, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 ter della
4. La sospensione dell'efficacia delle previsioni di cui al comma precedente cessa al momento dell'approvazione del piano territoriale paesistico e comunque dopo due anni dall'approvazione dello strumento urbanistico generale; parimenti, analoga sospensione può essere disposta per i piani attuativi degli strumenti urbanistici generali, in sede di esercizio delle competenze spettanti alla giunta regionale ai sensi della
1. La regione procede alla revisione ed integrazione degli elenchi dei beni soggetti alle norme sulla protezione delle bellezze naturali approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge, al fine di adeguarne il contenuto alle previsioni e alle prescrizioni di cui al precedente art. 2.
2. Il consiglio regionale su proposta della giunta, con propria deliberazione, stabilisce i criteri generali per la revisione di cui al comma precedente.
3. I provvedimenti di revisione sono predisposti entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge; entro i sei mesi successivi, acquisiti i pareri delle province, dei consorzi comprensoriali di Lecco e Lodi, delle comunità montane e degli enti gestori dei parchi interessati; tali provvedimenti sono deliberati dalle competenti commissioni provinciali ai sensi del precedente art. 1.
4. I provvedimenti sono trasmessi, ove necessario, al consiglio nazionale per i beni culturali per il parere di cui all'art. 82, terzo comma, del
5. I comuni, le province, i consorzi comprensoriali di Lecco e Lodi, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi possono in ogni tempo formulare eventuali nuove proposte in ordine ai vincoli esistenti, o a nuovi vincoli da introdurre, fermi restando i poteri della regione e delle commissioni provinciali ai sensi della
Artt. 8. - 9. [9]
1. Le commissioni provinciali di cui all'art. 2, secondo comma della
2. Alle sedute delle commissioni partecipano, senza diritto di voto i sindaci dei comuni interessati.
3. Le commissioni possono aggregare inoltre, di volta in volta, un esperto in materia mineraria, in materia forestale, o il dirigente del servizio regionale competente in relazione alla natura delle cose e delle località da tutelare.
4. Le commissioni deliberano validamente con la presenza della maggioranza dei componenti.
5. Ai componenti delle commissioni ed ai membri aggregati spettano le indennità ed i rimborsi di spese di cui alla
6. Le commissioni possono essere convocate, oltre che nella rispettiva sede, nel capoluogo regionale.
1. La giunta regionale è autorizzata:
a) a conferire incarichi professionali per la redazione dei piani paesistici e per la formulazione dei progetti di intervento di cui all'art. 4; nonché per l'effettuazione di ricerche, per l'acquisizione o la realizzazione di dotazioni strumentali e pubblicazioni utili ai fini dell'attuazione della presente legge [11];
b) a conferire incarichi professionali per la redazione dei provvedimenti di revisione di cui al precedente art. 7, terzo comma;
c) ad erogare ai comuni contributi in conto capitale per la costituzione di strutture tecniche idonee all'esercizio delle funzioni loro subdelegate ai sensi del precedente art. 8;
d) ad erogare contributi per la realizzazione dei progetti di intervento di cui al precedente art. 4.
d bis) a provvedere alle spese connesse all'attività delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 140, comma 2, del
d ter) a provvedere, in base all'articolo 140, comma 6, del d.lgs 490/1999, alla pubblicazione degli elenchi dei beni soggetti a tutela [13].
1. Qualora il provvedimento di approvazione o modificazione degli elenchi delle bellezze naturali sia adottato a seguito dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 8 della
2. Il termine di 60 giorni di cui al nono comma dell'art. 82 del
1. Resta comunque di competenza della regione l'applicazione delle sanzioni per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge.
[1] Legge abrogata dall’art. 104 della
[2] Articolo già modificato dalla
[3] Comma così sostituito dall'art. 18 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 18 della
[5] Articolo così sostituito dalla
[6] Dizione così sostituita dall'art. 13 della
[3] Comma così modificato dalla
[7] Comma aggiunto dalla
[8] Comma aggiunto dalla
[9] Articoli già modificati dalle LL.RR. 26 settembre 1992, n. 32 e 28 aprile 1995, n. 31, ora abrogati dall'art. 19, comma 1, della
[10] Articolo già modificato dall'art. 3 della
[11] Lettera così modificata dalla
[12] Lettera aggiunta dall’art. 3 della
[13] Lettera aggiunta dall’art. 3 della
[14] Comma aggiunto dalla