Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari |
Capitolo: | 1.7 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 31/12/1976 |
Numero: | 54 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. [4] |
Art. 5. [5] |
§ 1.7.5 - L.R. 31 dicembre 1976, n. 54.
Norme sul divieto di compensi accessori agli impiegati regionali.
(B.U. 29 dicembre 1976, n. 52, 2° suppl. ord.).
(Omissis) [1].
(Omissis) [2].
(Omissis) [3].
1. Al finanziamento delle attività assistenziali a favore del personale regionale si provvede con i fondi stanziati annualmente su apposito capitolo iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio della Giunta regionale e del Consiglio regionale in misura non superiore al 2 per cento del rispettivo ammontare degli oneri per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del proprio personale.
2. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio determinano i criteri per la gestione dei rispettivi fondi di cui al presente articolo sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative.
[1] Abrogato dall'art. 5 della
[2] Abrogato dall'art. 5 della
[3] Abrogato dall'art. 5 della
[4] Articolo così sostituito dall’art. 1 della
[5] Articolo abrogato dall’art. 1 della