§ 5.2.21 - L.R. 9 dicembre 1994, n. 37.
Assestamento e variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1994 e al bilancio pluriennale 1994-1996 - IV provvedimento.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:09/12/1994
Numero:37


Sommario
Art. 1.  (Residui attivi e passivi).
Art. 2.  (Variazioni di cassa).
Art. 3.  (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 1993).
Art. 4.  (Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 1994).
Art. 5.  (Fondo comune regionale anno 1994).
Art. 6.  (Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della l.r. 34/78).
Art. 7.  (Deleghe in materia di circoscrizioni comunali).
Art. 8.  (Accordi di programma-Redefossi).
Art. 9.  (Adesione regionale ad organismi associativi).
Art. 10.  (Annualità pregresse anziani).
Art. 11.  (Iniziative per la ex Jugoslavia).
Art. 12.  (Assistenza domiciliare).
Art. 13.  (Strutture socio-assistenziali).
Art. 14.  (Corsi farmacisti).
Art. 15.  (Interventi a sostegno dei lavoratori in difficoltà occupazionale).
Art. 16.  (Cooperazione).
Art. 17.  (Cooperative sociali).
Art. 18.  (Immigrati extracomunitari).
Art. 19.  (Diritto allo studio universitario).
Art. 20.  (Centri di formazione professionale).
Art. 21.  (Attuazione del diritto allo studio).
Art. 22.  (Sviluppo dell'agriturismo).
Art. 23.  (Razionalizzazione del processo produttivo in montagna).
Art. 24.  (Strutture cooperative in agricoltura).
Art. 25.  (Consorzio di bonifica E. Villoresi).
Art. 26.  (Infrastrutture turistiche).
Art. 27.  (Oneri pregressi - Sport).
Art. 28.  (Depositi cicli e motocicli).
Art. 29.  (Parchi).
Art. 30.  (Delega della gestione del catasto rifiuti).
Art. 31.  (Bonifica terreni degradati).
Art. 32.  (Redazione del Piano regionale delle acque).
Art. 33.  (Acquedotti).
Art. 34.  (Impianti di depurazione).
Art. 35.  (Contributi in annualità-depurazione acque).
Art. 36.  (Contributi in annualità-depurazione).
Art. 37.  (Censimento traffico).
Art. 38.  (Fondo per la realizzazione di progetti intersettoriali di rilevanza regionale).
Art. 39.  (Sistema culturale integrato).
Art. 40.  (Contabilità speciali).
Art. 41.  (Anticipazioni di fondi relativi alla legge 505/92).
Art. 42.  (Interventi in campo forestale ed agricolo).
Art. 43.  (Risarcimento danni da responsabilità civile).
Art. 44.  (Classificazione dei capitoli).
Art. 45.  (Clausola d'urgenza).


§ 5.2.21 - L.R. 9 dicembre 1994, n. 37. [1]

Assestamento e variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1994 e al bilancio pluriennale 1994-1996 - IV provvedimento.

(B.U. 12 dicembre 1994, n. 50 - 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Residui attivi e passivi).

     1. I dati relativi ai residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell'esercizio finanziario 1993 e riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1993. Le differenze risultanti fra l'ammontare presunto dei residui riportato nel predetto stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 ed il successivo ammontare rideterminato dal rendiconto generale per l'esercizio 1993 sono riportate, a livello di capitolo, nell'allegato «A».

 

     Art. 2. (Variazioni di cassa).

     1. Al fine di adeguare la dotazione finanziaria dei capitoli iscritti sugli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994, al medesimo bilancio sono apportate le variazioni di cui all'allegato «B».

 

     Art. 3. (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 1993).

     1. Il saldo negativo presunto dell'esercizio finanziario 1993 già determinato in L. 500.000.000.000 dall'art. 2, primo comma, lett. a) della l.r. 1/94, è determinato in L. 184.779.324.977 che scaturisce dalla differenza risultante fra l'avvenuta determinazione, ai sensi dell'art. 9 del progetto di legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1993, del saldo finanziario positivo per l'anno 1993 in L. 4.004.855.409.616 e l'avvenuta utilizzazione anticipata del saldo finanziario per complessive L. 4.189.634.734.593 che scaturiscono dalle seguenti operazioni:

     a. iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994, ai sensi dell'art. 50 della l.r. 34178 e sue successive modificazioni ed integrazioni, di spese per un importo complessivo di L. 3.159.758.347.563 con i decreti del presidente della giunta regionale n. 50855 del 17 gennaio 1994, n. 55459 del 18 marzo 1994 e n. 60465 del 25 maggio 1994;

     b. iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994, ai sensi dell'art. 70-bis, ottavo comma, della l.r. 34/78 e sue successive modificazioni ed integrazioni, di spese per un importo complessivo di L. 87.306.411.606 con i decreti del presidente della giunta regionale n. 55459 del 18 marzo 1994 e n. 60465 del 25 maggio 1994;

     c. iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994, ai sensi dell'art. 71, quarto comma, della l.r. 34/78 e sue successive modificazioni ed integrazioni, di spese per un importo complessivo di L. 706.670.975.424 con i decreti del presidente della giunta regionale n. 50855 del 17 gennaio 1994 e n. 55459 del 18 marzo 1994;

     d. iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994, della somma di L. 150.000.000.000 come saldo finanziario positivo presunto dell'esercizio precedente;

     e. iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 della somma di L. 85.899.000.000 derivanti dalle economie FRISL ai sensi dell'art. 13, terzo e quarto comma della l.r. n. 33/91.

     2. In relazione a quanto disposto dal precedente comma, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994, sono apportate le seguenti variazioni:

 

Stato di previsione delle entrate:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 5.1.737 «Mutui per la copertura del disavanzo presunto alla chiusura dell'esercizio precedente» è ridotta di L 315.220.675.023:

 

Stato di previsione delle spese:

 

     - la dotazione finanziaria della voce «Saldo negativo presunto dell'esercizio precedente» è ridotta di L. 315.220.675.023;

     - la dotazione finanziaria del capitolo 5.3.1.1.736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa» è ridotta di L. 315.220.675.023;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 5.1.1.1.541 «Spese per il pagamento della quota interessi di ammortamento dei mutui, è ridotta di L. 42.800.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 5.1.1.1.668 «Spese per il pagamento della quota capitale di ammortamento dei mutui», è ridotta di L. 9.140.000.000.

     3. Al bilancio pluriennale 1994-1996 sono apportate le seguenti variazioni:

 

Quadro di previsione delle spese:

 

     - all'obiettivo 5.1.1. «Mutui» tabella relativa a leggi operanti, le previsioni di spesa per il rimborso dei prestiti sono ridotte di L. 14.540.000.000 per il 1995 e il 1996;

     - all'obiettivo 5.3.2. «Fondi per la riassegnazione di residui perenti» tabella relativa a leggi operanti, le previsioni di spesa di investimento in capitale sono incrementate di L. 14.540.000.000 per il 1995 e il 1966.

     4. Le maggiori risorse resesi disponibili per il 1994 in relazione a quanto disposto dai precedenti commi sono pari a L. 51.940.000.000 di competenza e di cassa.

 

     Art. 4. (Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 1994).

     1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 1994 viene determinato in L. 48.615.264.929 in conformità con quanto disposto dall'art. 10 del progetto di legge «Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1993».

     2. In relazione a quanto disposto dal precedente comma, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 la voce «Fondo iniziale di cassa» è determinata in L. 48.615.264.929.

     3. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994, la dotazione finanziaria di cassa del capitolo 5.3.1.1.736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa» è incrementata di L. 48.615.264.929.

 

     Art. 5. (Fondo comune regionale anno 1994).

     1. Al fine di adeguare la dotazione finanziaria del fondo comune regionale di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ed art. 4, sesto comma, legge 23 dicembre 1992, n. 500, all'assegnazione statale disposta per il corrente anno, nonché la dotazione finanziaria dei capitoli relativi alle tasse automobilistiche di cui all'art. 23 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, all'effettivo andamento delle riscossioni per l'anno in corso, allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1994, sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.208 «Quota regionale del fondo comune», è incrementata di L. 25.610.740.743;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.1.3419 «Soprattassa annuale regionale (DIESEL) e tassa speciale regionale (GPL/metano) è ridotta di L. 25.610.740.743.

 

     Art. 6. (Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della l.r. 34/78).

     1. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario per far fronte a spese di funzionamento o già determinate in bilancio ai sensi dell'art. 22 della l.r. 34178, sono autorizzate le sottoindicate variazioni allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.1.1.302 «Spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale» è ridotta di L. 11.800.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.1.1.303 «Spese per compenso del lavoro straordinario prestato dal personale regionale», è incrementata di L. 800.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.1.1.304 «Spese per il trattamento economico di missione del personale regionale» è ridotta di L. 400.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.1.1.306 «Spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42» è incrementata di L. 290.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.1.1.307 «Spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale assunto a tempo determinato» è incrementata di L. 3.300.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.1.1.309 «Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le infermità professionali del personale regionale» è ridotta di L. 1.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.1.1.314 «Equo indennizzo al personale regionale per infermità dipendenti da causa di servizio» ridotta di L. 50.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.1.1.321 «Spese per la istituzione e la gestione di servizi di mensa per il personale regionale», è ridotta di L. 1.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.1.1.915 «Spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale dipendente da comuni, province e loro consorzi o da altri enti pubblici, comandato presso la giunta regionale nonché oneri relativi a prestazioni straordinarie, rimborso spese ed indennità di missione» è ridotta di L. 1.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.1.1.1277 «Integrazione della indennità ai fine servizio a favore dei dipendenti regionali cessati dal servizio» è incrementata di L. 4.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.1.1.1316 «Spese per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali posti a carico della regione» è ridotta di L. 7.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.1.1.1793 «Spese per compensi incentivanti la produttività» è incrementata di L. 2.750.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.1.1.1794 «Spese per indennità di pronta reperibilità per il personale regionale» è incrementata di L. 100.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.1.1.2463 «Spese per ricerche conoscitive sulla sicurezza, l'igiene e la salubrità del lavoro e degli ambienti di lavoro utilizzati

dall'amministrazione regionale, e sui rischi per la salute degli operatori nonché spese per i conseguenti necessari provvedimenti operativi» è ridotta di L. 150.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.1.1.2464 «Spese per le attività culturali, ricreative e assistenziali a favore dei dipendenti regionali» è ridotta di L. 360.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.1.1.2802 «Oneri pregressi derivanti da prestazioni accessorie del personale» è ridotta di L. 500.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.1.1.3251 «Spese per il trattamento economico, previdenziale e assistenziale dei giornalisti dell'Agenzia Stampa» è ridotta di L. 400.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.1.1.3638 «Spese per compensi connessi all'arricchimento professionale» è ridotta di L. 500.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.2.1.2747 «Acquisizione risorse di calcolo e accesso banche dati» è incrementata di L. 1.200.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.2.1.2751 «Acquisizione software applicativi» è incrementata di L. 350.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.2.1.2752 «Acquisizione hardware e relativo software di base» è incrementata di L. 350.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.5.1.344 «Spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni per la biblioteca regionale e per la dotazione degli uffici e dei servizi» è incrementata di L. 50.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.7.1.3702 «Spese per il finanziamento delle attività del Comitato per le pari opportunità» è incrementata di L. 100.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.9.1.3639 «Spese per la pubblicità degli avvisi di indizione ed esito delle gare di appalto» è incrementata di L. 150.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.10.1.342 «Spese legali, liti, arbitraggi, risarcimenti e spese accessorie» è incrementata di L. 300.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.3.2.1.1250 «Contributo di gestione all'istituto regionale lombardo di formazione per l'amministrazione pubblica» è incrementata di L. 1.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.1.1.2768 «Contributo alle USSL ed ai comuni per il mantenimento dei servizi socio-assistenziali e, in via prioritaria, per l'affido di minori conseguente a provvedimenti della magistratura minorile» è incrementata di L. 2.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.4.1.2070 «Spese di parte corrente per l'adempimento di funzioni normali per la realizzazione di interventi diretti della regione per attività socio-assistenziali» è incrementata di L. 315.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.5 1.2911 «Contributi agli ERSZ, agli enti pubblici, agli enti ed organismi privati per l'esecuzione di opere non differibili per motivi di igiene e sicurezza in strutture socio-assistenziali» è incrementata di L. 4.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.5.1.2914 «Contributi agli ERSZ, agli enti pubblici, agli enti ed organismi privati per l'acquisto di attrezzature ed arredi relativi a strutture socio-assistenziali» è incrementata di L. 2 000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.4.1.1.2018 «Spese per la conoscenza, la rilevazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio librario e documentario delle biblioteche, per la catalogazione e l'informazione bibliografica, per la rilevazione dei dati attinenti all'organizzazione bibliotecaria e per il funzionamento della biblioteca regionale specializzata in biblioteconomia» è incrementata di L. 270.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.4.1.1.2020 «Spese per la promozione e la attuazione diretta di interventi urgenti e straordinari di supporto alle funzioni di indirizzo, di coordinamento e di programmazione dell'organizzazione bibliotecaria regionale,. è incrementata di L. 150.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.4.1.1.2021 «Contributi a favore delle biblioteche di interesse locali e degli archivi storici di pertinenza degli enti locali» è incrementata di L. 200.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.4.3.1.441 «Contributi per attività teatrali» è incrementata di L. 400.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.4.3.1.960 «Contributi ordinari all'ente de "I pomeriggi musicali di Milano"» è incrementata di L. 200.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.4.3.1.962 «Spese per l'acquisizione, la conservazione e la diffusione di materiali cinematografici ed audiovisivi» è incrementata di L. 100.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.4.3.1.3783 «Contributo di gestione all'ente autonomo teatro "Alla Scala" di Milano» è incrementata di L. 2.500.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.4.4.1.3037 «Contributi per l'attuazione delle iniziative di promozione educativa e culturale a favore di soggetti operanti nella regione, delle istituzioni culturali di interesse regionale, nonché Università ed istituti culturali di interesse nazionale con sede nella Regione» è incrementata di L. 150.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.4.4.1.3038 «Spese dirette per l'attività della regione per la promozione educativa e culturale» è incrementata di L. 200.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.3.1.2045 «Contributi a favore di università ed istituti specializzati per la predisposizione di studi e ricerche relative alle problematiche della cooperazione» è incrementata di L. 100.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.6.1.1034 «Attuazione del diritto allo studio nelle Università - finanziamento delle funzioni generali degli ISU» è incrementata di L 1.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.8.1.2141 «Spese per l'attuazione diretta da parte della regione e tramite i centri da essa dipendenti delle iniziative di formazione professionale - I quadrimestre - anno scolastico successivo a quello in corso» è incrementata di L. 400.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.8.1.2142 «Spese per l'attuazione delle iniziative di formazione professionale tramite i centri delegati agli enti locali - I quadrimestre - anno scolastico successivo a quello in corso» è incrementata di L. 700.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.8.1.2144 «Spese per l'attuazione delle iniziative di formazione professionale tramite i centri dipendenti dagli enti locali - I quadrimestre - anno scolastico successivo a quello in corso» è incrementata di L. 780.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.8.1.3203 «Competenze fisse personale di ruolo della formazione professionale» è ridotta di L. 7.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.8.1.3204 «Competenze accessorie personale di ruolo della formazione professionale» è incrementata di L. 300.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.8.1.3205 «Competenze fisse personale a tempo determinato della formazione professionale» è incrementata di L. 1.050.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.4.1.1072 «Contributo annuale della Regione per le spese di gestione dell'Azienda regionale delle foreste" è incrementata di L. 200.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.3.1.370 «Spese per l'organizzazione diretta di mostre, esposizioni e manifestazioni fieristiche e per la partecipazione ad analoghe iniziative organizzate da altri enti» è incrementata di L. 200.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.4.1.496 «Spese per propaganda, pubblicità, manifestazioni turistiche e per ogni altra attività tendente all'incremento del movimento turistico nella regione» è incrementata di L. 1.500.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.1.1.1.1512 «Spese per la realizzazione di studi di fattibilità ed altre indagini e ricerche nel settore urbanistico» è incrementata di L. 500.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.1.5.1.535 «Spese per il completamento, l'ammodernamento ed il ristabilimento di opere afferenti ai porti lacuali e fluviali pubblici, anche se non classificati, ed alle vie navigabili di terza e quarta classe» è incrementata di L. 500.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.1.1.963 «Spese per la redazione dei piani di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali e per la redazione e gestione del catasto dei rifiuti e degli impianti di smaltimento» è incrementata di L. 200.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.5.1.522 «Oneri per interventi di disinquinamento e bonifica di emergenza di ambienti lacustri e fluviali» è incrementata di L. 200.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.2.1.706 «Spese per la realizzazione da parte delle amministrazioni provinciali dei programmi per la tutela degli ambienti lacustri e fluviali da compromissioni derivanti da interventi antropici ovvero conseguenti ad eventi naturali» è incrementata di L. 300.000.000.

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.2.1.1928 «Contributi a comuni e loro consorzi per interventi di emergenza per l'approvvigionamento idrico» è incrementata di L. 2.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.4.7.1.529 «Spese per incarichi di progettazione, di direzione e di collaudi dei lavori per l'esecuzione di opere pubbliche e per incarichi inerenti la formazione della normativa tecnica regionale e del repertorio regionale dei progetti per la vigilanza sugli sbarramenti di ritenuta e sui bacini di accumulo e per incarichi di consulenza riguardanti l'approvazione dei progetti in materia» è incrementata di L. 100.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.4.7.1.3092 «Spese per incarichi di consulenza riguardanti gli atti degli IACP e del CRIACPL» è incrementata di L. 40.000.000.

     2. All'onere di L. 6.135.000.000 di cui al precedente comma, si provvede per pari importo mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa delle maggiori risorse resesi disponibili di cui al precedente art. 3.

 

     Art. 7. (Deleghe in materia di circoscrizioni comunali).

     1. Per l'esecuzione delle deleghe alle province ed alle comunità montane per i rapporti conseguenti all'istituzione di nuovi comuni od al mutamento delle circoscrizioni di cui all'art. 12 della l.r. 7 settembre 1992, n. 28, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994, la spesa di L. 100.000.000.

     2. Alla determinazione della spesa per gli anni successivi si provvederà con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22, primo comma della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

     3. All'onere di L. 100.000.000 previsto dal precedente primo comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 1, settore 3, obiettivo 1, è istituito il capitolo 1.3.1.1.3870 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate a province e comunità montane in materia di circoscrizioni comunali» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 100.000.000.

 

     Art. 8. (Accordi di programma-Redefossi).

     1. Per le finalità di cui all'art. 8 della l.r. 14 del 15 maggio 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa in capitale di L. 1.000.000.000.

     2. All'onere di L. 1.000.000.000 di cui al precedente comma si fa fronte mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.3.1.2.3681 «Spese per il prefinanziamento degli interventi in capitale previsti negli accordi di programma» è incrementata di L. 1.000.000.000.

 

     Art. 9. (Adesione regionale ad organismi associativi).

     1. Al fine di adeguare gli stanziamenti di spesa di alcuni capitoli la cui quantificazione è determinata con il bilancio, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.8.1.363 «Spese per la promozione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze e seminari di studio nonché per l'adesione e la partecipazione della Regione ad analoghe iniziative organizzate da altri enti» è ridotta di L. 100.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.3.3.1.1570 «Spese per l'adesione della regione ad associazioni, comitati e persone giuridiche a carattere associativo che svolgono attività dirette a promuovere iniziative di rilevanza regionale» è incrementata di L. 100.000.000.

 

     Art. 10. (Annualità pregresse anziani).

     1. E' autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di L. 150.000.000 per le finalità di cui all'art. 28, secondo comma della l.r. 16/74, all'art. 6 della l.r. 7sns, all'art. 4 della l.r. 21/76 e all'art. 9, primo e secondo comma della l.r. 36/79.

     2. All'onere di L. 150.000.000 di cui al precedente comma si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.3.2.1832 «Oneri relativi ad obbligazioni pregresse derivanti da contributi regionali in annualità conseguenti alle autorizzazioni di spesa di cui agli artt. 28, secondo comma, 6, 4 e 9 primo e secondo comma rispettivamente delle leggi regionali 16/74, 75/75, 21/76 e 36/79» è incrementata di L. 150.000.000.

 

     Art. 11. (Iniziative per la ex Jugoslavia).

     1. L'autorizzazione di spesa in conto capitale disposta dall'art. 6 della l.r. 28 marzo 1994, n. 7, è incrementata di L. 200.000.000.

     2. Alla copertura dell'onere finanziario di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione dalla autorizzazione di spesa corrente disposta dal medesimo art. 6 della l.r. n. 7/94.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 sono apportata le seguenti variazioni;

     - la dotazione di competenza e di cassa del capitolo 2.2.4.1.3776 «Contributi straordinari di parte corrente ad associazioni di volontariato, alle organizzazioni umanitarie ed enti locali per iniziative umanitarie e di solidarietà a favore delle popolazioni della ex Jugoslavia» è ridotta di L. 200.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.4.2.3779 «Spese in conto capitale per la promozione di iniziative umanitarie e di solidarietà a favore delle popolazioni della ex Jugoslavia» è incrementata di L. 200.000.000.

 

     Art. 12. (Assistenza domiciliare).

     1. Al fine di adeguare lo stanziamento di spesa del capitolo 2.2.3.1.2777 «Contributo alle USSL ed ai comuni per il mantenimento dei servizi socio-assistenziali e, in via prioritaria, per l'assistenza domiciliare» la cui quantificazione è determinata con il bilancio, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.3.1.2777 «Contributo alle USSL ed ai comuni per il mantenimento dei servizi socio-assistenziali e, in via prioritaria, per l'assistenza domiciliare» è incrementata di L. 20.000 000.000.

     2. All'onere di L. 20.000.000.000 previsto dal precedente comma, si provvede, per L. 19.665.000.000 mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa delle maggiori risorse resesi disponibili di cui al precedente art. 3 e per L. 335.000.000 mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

 

     Art. 13. (Strutture socio-assistenziali).

     1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 per le finalità previste dalla l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni la spesa complessiva di L. 10.300.000.000 di cui:

     a) L. 10.000.000.000 per le finalità previste dall'art. 44;

     b) L. 300.000.000 per le finalità previste dagli artt. 42, lett. c) e 45, primo comma, lett. c).

     2. All'onere di L. 10.300.000.000 si provvede mediante riduzione per L. 1.160.000.000 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 e per L. 9.140.000.000 con le risorse resesi disponibili di cui al precedente art. 3.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 19g4 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.5.2.2078 «Contributi in capitale per programmi di sviluppo agli ERSZ, agli enti pubblici, agli enti ed organismi privati, per la realizzazione di interventi in campo socio-assistenziale» è incrementata di L. 1,0.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.5.2.2913 «Contributi agli ERSZ, agli enti pubblici, agli enti ed organismi privati per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di opere edilizie in campo socio-assistenziale» è incrementata di L. 300.000.000.

     4. Dopo la lettera b) del terzo comma dell'art. 28-sexies della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 come aggiunto dall'art. 6 della l.r. 14 dicembre 1991, n. 33 e modificato dalla l.r. 22 aprile 1994, n. 16 è aggiunta la seguente lettera:

     (Omissis).

 

     Art. 14. (Corsi farmacisti).

     1. In relazione all'art. 21 del d.p.r. 21 febbraio 1989 n. 94 «Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833» con il quale si dispone che le regioni trattengano per ogni farmacia la somma di L. 15.000 quale contributo delle farmacie stesse alle spese dei corsi di aggiornamento professionale obbligatorio, si autorizza l'iscrizione della somma di L. 40.000.000 negli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     2. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.3276 «Contributo delle farmacie alle spese dei corsi di aggiornamento professionale obbligatorio» è incrementata di L. 40.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.6.1.3277 «Spese per i corsi di aggiornamento professionale obbligatorio dei farmacisti» è incrementata di L. 40.000.000.

 

     Art. 15. (Interventi a sostegno dei lavoratori in difficoltà occupazionale).

     1. Per le finalità previste dalla l.r. 27 aprile 1991, n. 9, sono autorizzate per il 1994, le seguenti spese:

     a) L. 800.000.000 in conto capitale per la concessione di un contributo una tantum per l'avvio delle attività imprenditoriali, ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. b);

     b) L. 1.900.000.000 di parte corrente per la predisposizione di progetti territoriali di inserimento nel lavoro ai sensi dell'art. 4;

     c) L. 1.100.000.000 di parte corrente per interventi volti a promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, ai sensi dell'art. 6;

     d) L. 200.000.000 di parte corrente per gli interventi di politica del lavoro e di sostegno all'occupazione, ai sensi dell'art. 2.

     2. All'onere di L. 4.000.000.000 previsto dal precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti in attuazione di programmi di sviluppo derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.2.765 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.2.2.2842 «Contributi in capitale una tantum ai lavoratori in difficoltà occupazionale per l'avvio di attività imprenditoriali» è incrementata di L. 800.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.2.2.3705 «Spese per la predisposizione di progetti territoriali di inserimento nel lavoro» è incrementata di L. 1.900.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.2.2.3706 «Spese per la promozione di azioni positive ed interventi per le pari opportunità» è incrementata di L. 1.100.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.2.2.3708 «Spese per la promozione degli interventi di politica attiva del lavoro della Regione Lombardia» è incrementata di L. 200.000.000;

 

     Art. 16. (Cooperazione).

     1. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1994, la spesa di L. 2.000.000.000 per investimenti in beni strumentali e per costi pluriennali ammortizzabili, nonché per la formazione di scorte, ai sensi della lett. a), del primo comma, dell'art. 7 della l.r. 7 agosto 1986, n. 32.

     2. All'onere di L. 2.000.000.000 previsto dal precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994, è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.3.2.1992 «Contributi in capitale ad imprese cooperative per investimenti in beni strumentali e per costi pluriennali ammortizzabili, nonché per la formazione di scorte» è incrementata di L. 2.000.000.000.

 

     Art. 17. (Cooperative sociali).

     1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 per le finalità previste dall'art. 11, primo comma, lett. b) e quarto comma della l.r. 1 giugno 1993, n. 16, la spesa complessiva di L. 2.900.000.000.

     2. All'onere di L. 2.900.000.000 previsto dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.3.2.3685 «Fondo regionale per il finanziamento a tasso agevolato di cooperative sociali e loro consorzi» è incrementata di L. 2.900.000.000.

 

     Art. 18. (Immigrati extracomunitari).

     1. Per le finalità previste dall'art. 7 della l.r. 4 luglio 1988, n. 38 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994, la concessione di contributi in capitale di L. 1.500.000.000 di cui L. 700.000.000,.ai comuni, consorzi di comuni enti morali pubblici e L. 800.000.000, ad enti morali privati.

     2. All'onere di L. 1.500.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi scritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e dl cassa del capitolo 3.1.4.2.2583 «Contributi in capitale ai comuni, consorzi di comuni ed enti morali pubblici per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi da destinare ad abitazione di immigrati extracomunitari» è incrementata di L. 700.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.4.2.2584 «Contributi in capitale ad enti morali privati per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi da destinare ad abitazione di immigrati extracomunitari» è incrementata di L. 800.000.000.

 

     Art. 19. (Diritto allo studio universitario).

     1. Per l'attuazione del diritto allo studio nelle università mediante l'utilizzo dei proventi derivanti dai contributi e tasse universitarie di cui all'art. 39, primo e secondo comma della l.r. 19 gennaio 1981, n. 7, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994, la spesa di L. 2.771.247.004.

     2. All'onere di L. 2.771.247.004 di cui al precedente comma si provvede con i maggiori introiti del capitolo 3.5.1051 «Contributi delle università, degli istituti universitari e degli studenti universitari per il finanziamento degli ISU» dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.5.1051 «Contributi delle università, degli istituti universitari e degli studenti universitari per il finanziamento degli ISU». è incrementata di L. 2.771.247.004;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.6.1.1050 «Assegnazione agli ISU dei contributi di cui all'art. 39, II comma, della l.r. 19 gennaio 1981, n. 7, relativa all'attuazione del diritto allo studio nelle università» è incrementata di L. 2.771.247.004.

 

     Art. 20. (Centri di formazione professionale).

     1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa in capitale di L. 5.000.000.000 per le finalità di cui all'ultimo alinea del primo comma, dell'art. 1 della l.r. 6 giugno 1980, n. 66 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

     2. All'onere di L. 5.000.000.000 previsto dal precedente comma, si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa delle maggiori risorse resesi disponibili di cui al precedente art. 3.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.8.2.1045 «Spese in capitale per l'acquisto, la costruzione, il restauro e la ristrutturazione di immobili da adibire a centri di formazione professionale» è incrementata di L. 5.000.000.000.

 

     Art. 21. (Attuazione del diritto allo studio).

     1. Per gli interventi di diritto allo studio di cui al II comma dell'art. 18 della l.r. 3 marzo 1980, n. 31 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 2.200.000.000.

     2. All'onere finanziario di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per gli oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.6.1.1046 «Spese per gli interventi in attuazione del diritto allo studio, per le attribuzioni generali e gli interventi complementari, ad eccezione delle spese del sistema informativo e statistico e delle spese di assicurazione degli allievi e del personale scolastico» è incrementata di L. 2.200.000.000.

 

     Art. 22. (Sviluppo dell'agriturismo).

     1. Per la concessione di contributi per l'attuazione dei piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agrituristico di cui all'art. 4 della l.r. 31 gennaio 1992, n. 3, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa in capitale di L. 2.000.000.000.

     2. All'onere di L. 2.000.000.000 previsto dal precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.3428 «Contributi in capitale per gli investimenti previsti dai piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agrituristico» è incrementata di L. 2.000.000.000.

 

     Art. 23. (Razionalizzazione del processo produttivo in montagna).

     1. Per gli interventi di razionalizzazione del processo produttivo di cui all'art. 2 della l.r. 30 novembre 1991, n. 30, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1994 la concessione di contributi in capitale per L. 2.000.000.000.

     2. All'onere di L. 2.000.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.5.2.3830 «Contributi regionali per la razionalizzazione del processo produttivo in montagna» è incrementata di L. 2.000.000.000.

 

     Art. 24. (Strutture cooperative in agricoltura).

     1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1994, per le finalità previste dalla l.r. 30 novembre 1991, n. 29 la spesa in capitale complessiva di L. 3.000.000.000 di cui:

     - a) L. 1.000.000.000 per interventi di ricapitalizzazione finanziaria di cui all'art. 4, primo comma;

     - b) L. 2.000.000.000 per gli interventi di sviluppo riguardanti strutture, impianti reti commerciali, marchi, partecipazioni societarie ed ogni altra iniziativa ritenuta necessaria per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 4, secondo comma.

     2. All'onere di L. 3.000.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.3429 «Contributi in capitale per interventi di ricapitalizzazione finanziaria delle strutture cooperativistiche in agricoltura» è incrementata di L. 1.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.3430 «Contributi in capitale per strutture, impianti, reti commerciali, marchi, partecipazioni societarie relative agli interventi dei piani di sviluppo e ricapitalizzazione delle strutture cooperativistiche» è incrementata di L. 2.000.000.000.

 

     Art. 25. (Consorzio di bonifica E. Villoresi).

     1. Per la finalità di cui all'art. I della l.r. 13 agosto 1992, n. 24 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 1.050.000.000.

     2. All'onere di L. 1.050.000.000 previsto dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.4.1.3531 «Contributo straordinario a favore del consorzio di bonifica E. Villoresi - est Ticino» è incrementata di L. 1.050.000.000.

 

     Art. 26. (Infrastrutture turistiche).

     1. Per l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche, nonché il riequilibrio delle attività di interesse turistico di cui all'art. 2 e all'art. 14 della l.r. 27 giugno 1988, n. 36 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la concessione dei contributi in conto capitale sull'ammontare attualizzato degli interessi per L. 15.000.000.000.

     2. All'onere di L. 15.000.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994;

     3. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.5.2.2502 «Contributi regionali in capitale sull'ammontare attualizzato degli interessi relativi a finanziamenti concessi a soggetti privati anche diversi da proprietari per l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche» è incrementata di L. 15.000.000.000.

 

     Art. 27. (Oneri pregressi - Sport).

     1. Per oneri relativi ad obbligazioni pregresse derivanti da contributi in annualità di cui alla l.r. 21 gennaio 1975, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1994, la spesa in capitale di L. 16.000.000.

     2. All'onere di L. 16.000.000 previsto dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.7.2.1580 «Oneri relativi ad obbligazioni pregresse derivanti da contributi regionali in annualità conseguenti alle autorizzazioni di spesa di cui agli artt. 14 I comma, 21 - I e II comma, lettera a), 35 - II e III comma, 47, 10 - I comma, lettere b) e c), 25 - I comma, lettere b) e c), 16

- I comma, 2 alinea - e 7 - I comma, lettera b) e III comma -

rispettivamente delle leggi regionali 9/75, 57/78, 36/79, 17/80, 19/80,

60/82, 65/82 e 69/82» è incrementata di L. 16.000.000.

 

     Art. 28. (Depositi cicli e motocicli).

     1. Per la concessione di contributi in capitale per la realizzazione di depositi per cicli e motocicli, di cui all'art. 4, primo comma, della l.r. 28 settembre 1992, n. 38, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994, la spesa di L. 1.087.796.000.

     2. All'onere di L. 1.087.796.000 previsto dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.1.4.2.3369 «Contributo per la realizzazione di depositi per cicli e motocicli in corrispondenza delle stazioni» è incrementata di L. 1.087.796.000.

 

     Art. 29. (Parchi).

     1. Per le finalità previste dalla l.r. 30 novembre 1983, n. 8», è autorizzata la concessione di contributi in capitale di L. 7.000.000.000 per l'acquisizione di aree e per gli altri interventi di cui agli artt. 5, 17, settimo comma, lett. a) e 24, nono comma.

     2. All'onere di L. 7.000.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione per L. 5.000.000.000 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 e per L. 2.000.000.000 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa delle maggiori risorse resesi disponibili di cui al precedente art. 3.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.1.7.2.1671·«Contributi in capitale per l'acquisizione di aree e di beni per gli interventi relativi a nuove localizzazioni di attività economiche e alla tutela nonché alla valorizzazione del patrimonio ambientale, a favore degli enti gestori delle aree protette» è incrementata di L. 7.000.000.000.

 

     Art. 30. (Delega della gestione del catasto rifiuti).

     1. Per le finalità di cui all'art. 2 della l.r. 16 agosto 1994, n. 21, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994, la spese di L. 200.000.000.

     2. All'onere di L. 200.000.000 previsto dal precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 8.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.1.1.3782 «Spese per la delega della gestione del catasto nazionale dei rifiuti e residui alle province» è incrementata di L. 200.000.000.

 

     Art. 31. (Bonifica terreni degradati).

     1. Per la bonifica di terreni degradati di cui all'art. 24 della l.r. 7 giugno 1980, n. 94 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la concessione dei contributi in capitale di L. 5.000.000.000.

     2. All'onere di L. 5.000.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.1.2.980 «Contributi ad enti locali per la bonifica di terreni degradati conseguente alla chiusura di discariche di rifiuti solidi urbani non controllate e per l'attuazione di misure urgenti per la bonifica di aree inquinate o per lo smaltimento di rifiuti» è incrementata di L. 5.000.000.000.

 

     Art. 32. (Redazione del Piano regionale delle acque).

     1. Per l'affidamento d'incarichi di cui all'art. 14 della l.r. 20 marzo 1980, n. 32 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 600.000.000.

     2. All'onere di L. 600.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.2.1.843 «Spese per la redazione del piano regionale delle acque e per le inerenti attività preliminari ed integrative» è incrementata di L. 600.000.000.

 

     Art. 33. (Acquedotti).

     1. Per le finalità previste dall'art. 1 della l.r. 10 settembre 1984, n. 53 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la concessione di contributi in capitale di L. 21.000.000.000.

     2. All'onere di L. 21.000.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione per L. 11.000.000.000 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 e per L. 10.000.000.000 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa delle maggiori risorse resesi disponibili di cui al precedente art. 3.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.4.3.2.891 «Contributi in capitale a comuni, province e loro consorzi per l'esecuzione o il completamento di acquedotti» è incrementata di L. 21.000.000.000.

 

     Art. 34. (Impianti di depurazione).

     1. Per la costruzione o il completamento di impianti di depurazione e relativi condotti di allacciamento di cui all'art. 1 della l.r. 28 aprile 1984, n. 23 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 1.000.000.000.

     2. All'onere di L. 1.000.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.4.4.2.1784 «Contributi in capitale agli enti locali con popolazione non superiore a tremila abitanti, e loro consorzi per la costruzione o il completamento di impianti di depurazione e relativi condotti di allacciamento» è incrementata di L. 1.000.000.000.

 

     Art. 35. (Contributi in annualità-depurazione acque).

     1. Per la concessione dei contributi in annualità di cui all'art. 2, primo comma della l.r. 29 novembre 1979, n. 65, è autorizzato il limite d'impegno L. 3.314.715.

     2. La spesa complessiva per il triennio 1994-96, pari a L. 9.944.145 di cui al precedente comma, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1994-96, all'obiettivo 5.3.2. «Fondi per la riassegnazione dei residui perenti», parte II, tabella «Previsioni di spesa riferite a leggi operanti».

     3. All'onere di L. 3.314.715, previsto per il 1994, dal precedente primo comma, si provvede mediante impiego, per pari quota, del «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'attuazione di programmi di sviluppo» iscritto al capitolo 5.3.2.2.735.dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994, è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.4.4.2.888 «Contributi trentacinquennali in annualità ad enti locali, loro consorzi e comunità montane per la realizzazione ed il completamento di opere di collettamento e di depurazione delle acque nonché per la realizzazione ed il completamento di reti di fognature - limite di impegno e decorrenza 1979» è incrementata di L. 3.314.715.

 

     Art. 36. (Contributi in annualità-depurazione).

     1. Per la concessione dei contributi in annualità di cui all'art. 2, lett. b) della l.r. 28 aprile 1984, n. 23, è autorizzata la spesa di L. 77.999.441 ad integrazione dell'autorizzazione di spesa disposta dalla legge stessa.

     2. La spesa complessiva per il triennio 1994-96, pari a L. 233.998.323 di cui al precedente comma, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1994-96, all'obiettivo 5.3.2. «Fondi per la riassegnazione dei residui perenti»., parte II, tabella «Previsioni di spesa riferite a leggi operanti».

     3. All'onere di L. 77.999.441, previsto per il 1994, dal precedente primo comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'attuazione di programmi di sviluppo» iscritto al capitolo 5.3.2.2.735 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994, è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.4.4.2.1 785 «Contributi in annualità, di durata ventennale, agli enti locali, con popolazione superiore a tremila abitanti, e loro consorzi per la costruzione o l'ampliamento di impianti di depurazione e relativi condotti di allacciamento-limite di impegno e decorrenza 1982» è incrementata di L. 77.999.441:

 

     Art. 37. (Censimento traffico).

     1. Per l'attuazione del censimento di cui all'art. 1 della l.r. 9 gennaio 1981, n. 1, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994, la spesa di L. 900.000.000.

     2. All'onere di L. 900.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.4.7.1.1077 «Rimborso alle amministrazioni provinciali delle spese sostenute per la realizzazione del censimento della circolazione sulle strade extraurbane regionali, secondo le direttive della CEE» è incrementata di L. 900.000.000.

 

     Art. 38. (Fondo per la realizzazione di progetti intersettoriali di rilevanza regionale).

     1. In relazione agli interventi previsti e individuati come prioritari dalla programmazione regionale è istituito il «Fondo per la realizzazione di progetti intersettoriali di rilevanza regionale».

     2. La dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è incrementata di L. 300.000.000.000.

     3. Sono revocate le autorizzazioni di spesa disposte per il 1994 dall'art. 9 della l.r. n. 29/93 e dall'art. 1 della l.r. 45/92 relativamente alle iniziative «Montagna» e «Periferie Urbane», per la parte non ancora utilizzata e corrispondente rispettivamente a L. 10.000.000.000 e L. 12.150.000.000.

     4. Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dall'incremento di spesa di cui al primo comma, si provvede per L. 65.539.000.000 mediante riduzione del «Fondo globale FRISL derivante da rimborsi ed economie» iscritto al cap. 5.2.2.2.3394 del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 e per L. 22.150.000.000 con le risorse resesi disponibili in conseguenza delle revoche di autorizzazione di spesa disposte dal precedente comma.

     5. Il disavanzo di bilancio, da finanziare mediante la contrazione di mutui, ai sensi dell'art. 38 della l.r 31 marzo 1978, n. 34, già determinato in L. 830.000.000.000 per il 1994 è rideterminato in L. 1.042.311.000.000. Il disavanzo complessivo è pure rideterminato in L. 1.227.090.324.977.

     6. Per far fronte al maggiore disavanzo previsto per il 1994 di L. 212.311.000.000 è autorizzata la stipulazione di mutui, ai sensi del terzo comma dell'art. 38 e dell'art. 44 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     7. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere con propria deliberazione, alle migliori condizioni del mercato finanziario, uno o più mutui per un ammontare complessivo di L. 212.311.000.000 con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi ad un tasso massimo del 12% annuo e per una durata massima di ammortamento di anni 15.

     8. Nel caso di operazioni di mutuo a tasso variabile l'entità del tasso di cui al comma precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.

     9. L'onere derivante dall'ammortamento semestrale dei mutui di cui ai precedenti commi valutato in L. 72,65 milioni per ogni 1.000 milioni di prestito contratto, è posto a carico dei fondi iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 e seguenti ai capitoli 5.1.1.1.541 «Spese per il pagamento della quota interessi di ammortamento dei mutui» e 5.1.1.1.668 «Spese per il pagamento della quota capitale di ammortamento dei mutui» che presentano la necessaria disponibilità.

     10. Al bilancio per l'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni:

 

Stato di previsione delle entrate:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.1.755 «Mutui per la copertura del disavanzo di esercizio» è incrementata di L. 212.311.000.000.

 

Stato di previsione delle spese:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.5.1.2.3353 «Contributi a rimborso decennale per l'iniziativa montagna» è ridotta di L. 10.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.5.1.2.3557 «Contributi a rimborso decennale per l'iniziativa periferie urbane» è ridotta di L. 12.150.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.2.2.2.958 «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» è incrementata di L. 300.000.000.000 di competenza e di L. 234.461.000.000 di cassa;

     - la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 5.2.2.7.3394 «Fondo globale FRISL derivante da rimborsi ed economie» è ridotta di L. 65.539.000.000.

     11. Nell'elenco delle spese da finanziare con l'impiego dei fondi globali, allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994, è inserita la voce 1.5 7.2.9799 «Fondo per la realizzazione di progetti intersettoriali di rilevanza regionale» con la dotazione finanziaria di L. 300.000.000.000.

 

     Art. 39. (Sistema culturale integrato).

     1. L'autorizzazione di spesa di cui al I comma dell'art. 2 della l.r. 10 giugno 1994, n. 17 è ridotta di L. 10.000.000.000.

     2. La dotazione finanziaria del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» è incrementata di L. 10.000.000.000.

     3. Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dell'incremento di spesa di cui al II comma si provvede con le risorse resesi disponibili in conseguenza della riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta dal I comma.

     4. Al bilancio per l'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni:

 

Stato di previsione delle spese:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.1.6.2.2931 «Spese per la sottoscrizione di azioni della società FNM S.p.A:» è ridotta di L. 10.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.2.2.2.958 «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» è incrementata di L. 10.000.000.000.

     5. Nell'elenco delle spese da finanziare con l'impiego dei fondi globali, allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994, è inserita la voce 2.4.2.2.9798 «Sistema culturale integrato» con la dotazione finanziaria di L. 10.000.000.000.

 

     Art. 40. (Contabilità speciali).

     1. Al fine di adeguare la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dei capitoli iscritti nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994, relativi a contabilità speciali, al medesimo bilancio sono apportate le seguenti variazioni:

 

Stato di previsione delle entrate:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 6.1.871 «Recupero nei confronti degli istituti previdenziali delle somme corrisposte ai dipendenti regionali cessati dal servizio a titolo di anticipazione sulla indennità di fine servizio» è incrementata di L. 11.500.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 6.1.1965 «Prelevamenti dai conti correnti della tesoreria dello Stato di somme relative a contributi ed assegnazioni dello Stato» è incrementata di L. 3.000.000.000.000;

     - al titolo 6, categoria 1, è istituito per memoria il capitolo 6.1.3850 «Prelevamenti dal conto corrente intestato alla Regione Lombardia presso il Ministero del Tesoro - Direzione Generale del Tesoro di somme relative ai fondi sanitari».

 

Stato di previsione delle spese:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 6.3.872 «Spese per anticipazione di un acconto ai dipendenti regionali cessati dal servizio della indennità di fine servizio loro spettante da parte dei competenti istituti previdenziali» è incrementata di L. 11.500.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 6.3.1966 «Versamenti nei conti correnti della tesoreria dello Stato di somme relative a contributi e assegnazioni dello Stato» è incrementata di L. 3.000.000.000.000;

     - all'ambito 6, parte 3, è istituito per memoria il capitolo 6.3.3851 «Versamenti nel conto corrente intestato alla Regione Lombardia presso il Ministero del Tesoro - Direzione Generale del Tesoro di somme relative ai fondi sanitari».

 

     Art. 41. (Anticipazioni di fondi relativi alla legge 505/92).

     1. Per le finalità previste dall'art. 1, quarto comma della legge 2 dicembre 1992, n. 505 e secondo il programma deliberato con d.g.r.n. 45387 del 21 dicembre 1993 «Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e da altre calamità naturali. Formulazione di un programma di interventi prioritari «sono autorizzate per il 1994 anticipazioni straordinarie a valere sui finanziamenti stabiliti dalla sopracitata legge, per L. 6.800.000.000.

     2. L'autorizzazione di spesa disposta per il 1994 dall'art. 9 della l.r. n. 29/93, relativamente all'iniziativa «Accoglienza», è ridotta per la parte non ancora utilizzata e corrispondente a L. 6.324.000.000.

     3. All'onere di L. 6.800.000.000 previsto dal precedente comma si provvede per L. 6.324.000.000 con le risorse resesi disponibili a seguito della riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta dal precedente comma e per L. 476.000.000 mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     4. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994, sono apportate le seguenti variazioni:

 

Stato di previsione delle entrate:

     - al titolo 3, categoria 4 è istituito per memoria il capitolo 3.4.3871 «Recupero delle anticipazioni regionali relative alle provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e da altre calamità naturali»:

 

Stato di previsione delle spese:

     - all'ambito 1, settore 4, obiettivo 2, è istituito il capitolo 1.4.2.1.3872 «Anticipazioni regionali relative alle provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e da altre calamità naturali» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 6.800.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.5.1.2.3344 «Contributi a rimborso decennale per l'iniziativa accoglienza», è ridotta di L. 6.324.000 000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.2.2.2.958 «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» è ridotta di L. 476.000.000. .

 

     Art. 42. (Interventi in campo forestale ed agricolo).

     1. Per le finalità della l.r. 5 aprile 1976 n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994, la spesa complessiva di L. 5.430.000.000 di cui:

     a) L. 1.100.000.000 per il finanziamento degli interventi previsti dai piani di assestamento di cui all'art. 21;

     b) L. 500.000.000 per i piani di assestamento forestale di cui agli artt. 19 e 20;

     c) L. 400.000.000 per i lavori di pronto intervento di cui all'art. 3;

     d) L. 200.000.000 per la ricerca e la sperimentazione di cui all'art. 6;

     e) L. 400.000.000 per l'avviamento e la gestione di consorzi forestali ed aziende speciali forestali di cui all'art. 10, terzo comma;

     f) L. 500.000.000 per gli interventi di forestazione urbana di cui all'art. 15, quinto comma;

     g) L. 800.000.000 per interventi di meccanizzazione forestale di cui all'art. 15, ottavo comma;

     h) L. 1.530.000.000 per interventi di forestazione di cui all'art. 15, primo, secondo e terzo comma.

     2. E' altresì autorizzata la spesa di L. 258.000.000 per l'acquisto di attrezzature, mezzi di trasporto, materiale vario, per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi di cui all'art. 2 della l.r. 20 ottobre 1972, n. 33.

     3. All'onere complessivo di L. 5.688.000.000 previsto al precedente primo e secondo comma. si fa fronte per L. 3.852.000.000 mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento del piano forestale regionale derivante da assegnazioni statali vincolate» iscritto al capitolo 5.2.2.2.2758 e per L. 1.836.000.000 mediante impiego della maggior quota spettante alla regione sulle assegnazioni previste dalla deliberazione CIPE del 2 giugno 1994 per le azioni di cui all'art. 6 della legge 752/86.

     4. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994, sono apportate le seguenti variazioni:

 

Stato di previsione delle entrate:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.2757 la cui descrizione è così modificata: «Quota regionale dei fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione del piano forestale regionale» è incrementata di L. 1.836.000.000.

 

Stato di previsione delle spese:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.5.2.1209 «Contributi in capitale per l'attuazione degli interventi previsti nei piani di assestamento e di utilizzazione dei beni silvo- pastorali di cui all'articolo 21 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8» è incrementata di L. 1.100.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.5.2.3764 «Compilazione dei piani di assestamento e di piani di utilizzazione dei beni silvo-pastorali» è incrementata di L. 500 000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.5.2.3763 «Manutenzione delle opere idraulico-agrario-forestali e lavori di pronto intervento conseguenti a calamità naturali nei territori montani» è incrementata di L. 400.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.5.2.2303 «Spese per l'assistenza, la propaganda istruzione e ricerca nel settore silvo-pastorale» è incrementata di L. 200.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.5.2.2814 «Contributi a consorzi forestali ed aziende speciali forestali per spese di avviamento e gestione» è incrementata di L. 400.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.5.2.2815 «Contributi in capitale ad enti pubblici per iniziative di silvocoltura e forestazione in ambiente urbano» è incrementata di L. 500.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.3.2.2816 «Contributi in capitale per l'acquisto di mezzi ed attrezzature forestali e di macchine di prima trasformazione del legno» è incrementata di L. 800.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.2817 «Contributi in capitale per rimboschimento e la ricostituzione di boschi per l'impianto di colture arboree a rapido accrescimento nonché per norme di produzione del legname di pregio ed arboricoltura fuori foresta» è incrementata di L. 1.530.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.5.2.3765 «Acquisto di attrezzature, mezzi di trasporto e materiale vario nonché l'acquisto o l'uso di mezzi aerei per l'estinzione di incendi boschivi» è incrementata di L. 258.000.000,

     5. Per le finalità dell'art. 1 della l.r. 12 settembre 1986 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994, la spesa complessiva di L. 18.338.000.000 di cui:

     a) L. 2.000.000.000 per la ricerca e sperimentazione di cui al terzo comma, lett. a);

     b) L. 11.638 000.000 per l'assistenza tecnico-economica di base e specializzata di cui al terzo comma, lett. b);

     c) L. 2.800.000.000 per l'informazione e la divulgazione di cui al terzo comma, lett. c);

     d) L. 300.000.000 per la formazione e l'aggiornamento professionale dei tecnici preposti ai servizi di sviluppo di cui al terzo comma, lett. d);

     e) L. 700.000.000 per la formazione e la qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura, come imprenditori agricoli e come dipendenti di cui al terzo comma, lett. e):

     f) L. 700.000.000 per l'erogazione di servizi reali alle Imprese agricole di cui al terzo comma, lett. f);

     g) L. 200.000.000 per studi di mercato sul trasferimento di innovazioni di cui al terzo comma, lett. g).

     6. E' altresì autorizzata per l'esercizio finanziario 1994, la spesa complessiva di L. 9.140.000.000 di cui:

     a) L. 1.»00.000.000 per l'attuazione dei programmi di attività dell'ERSAL di cui all'art. 3 della l.r. 21 luglio 1979, n. 35:

     b) L. 3.600.000.000 per i programmi di miglioramento, potenziamento ed ampliamento del demanio forestale di cui alla l.r. 2 gennaio 1980, n. 4, a favore della azienda regionale delle foreste;

     c) L. 2.500.000.000 per la promozione della commercializzazione di prodotti agricoli e la valorizzazione della produzione di cui all'art. 2, lett. f) della l.r. 7 marzo 1991, n. 6;

     d) L. 400.000.000 per l'attuazione dei piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agrituristico di cui all'art. 4 della l.r. 31 gennaio 1992, n. 3;

     e) L. 340.000.000 per attività promozionali e la stampa di pubblicazioni di carattere artistico di cui all'art. 2, primo comma, lett. i) e l), della l.r. 28 giugno 1983, n. 14;

     f) L. 200.000.000 per la difesa attiva e passiva delle produzioni intensive contro la grandine di cui all'art. 6, della l.r. 24 gennaio 1975, n. 19 e sue successive modificazioni ed integrazioni:

     g) L. 600.000.000 per gli interventi di difesa fito-sanitaria di cui all'art. I della l.r. 2 settembre 1972, n. 30, così come modificato dall'art. 4 della l.r. 47/77;

     7. All'onere complessivo di L. 27.478.000.000 previsto ai precedenti comma quinto e sesto, si fa fronte per L. 9.357.000.000 mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento del piano agricolo regionale derivante da assegnazioni statali vincolate» iscritto al capitolo 5.2.22.2759 e per L. 18.121.000.000 mediante impiego della maggiore quota spettante alla regione sulle assegnazioni previste dalla deliberazione CIPE del 2 giugno 1994, per le azioni dell'art. 3 della legge 752/86.

     8. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994, sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione delle entrate:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.2380 la cui descrizione è così modificata «Quota regionale dei fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione del piano agricolo regionale» è incrementata di L. 18.121.000.000.

 

Stato di previsione delle spese:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.4.2.2209 «Spese per la ricerca e la sperimentazione per l'attuazione dei servizi di sviluppo agricolo» è incrementata di L. 2.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.4.2.2210 «Spese per l'assistenza tecnico-economica di base e specializzata per l'attuazione dei servizi di sviluppo agricolo» è incrementata di L. 11.638.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.4.2.2211 «Spese per l'informazione e la divulgazione per l'attuazione dei servizi di sviluppo agricolo» è incrementata di L. 2.800.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.4.2.2212 «Spese per la formazione e l'aggiornamento professionale dei tecnici preposti ai servizi di sviluppo agricolo» è incrementata di L. 300.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.4.2.2213 «Spese per la formazione e l'aggiornamento professionale degli imprenditori e dei dipendenti nel settore agricolo per l'attuazione dei servizi di sviluppo agricolo» è incrementata di L. 700.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.4.2.3325 «Servizi reali alle imprese agricole per il miglioramento della efficienza, della qualità dei prodotti ed il rispetto dell'ambiente» è incrementata di L. 700.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.4.2.3326 «Studi di mercato, delle innovazioni di processo e di prodotto e di modelli di gestione ed organizzazione» è incrementata di L. 200.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.4.2.2151 «Contributi per il finanziamento del programma di attività dell'ERSAL relativo ad interventi per programmi di sviluppo» è incrementata di L. 1.500.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.5.2.2304 «Contributi di parte corrente a favore dell'azienda regionale delle foreste per il finanziamento di programmi finalizzati al miglioramento, al potenziamento e all'ampliamento del demanio forestale» è incrementata di L. 3.600.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.3.2.3328 «Contributi per la promozione della commercializzazione dei prodotti agricoli e la valorizzazione della produzione» è incrementata di L. 2.500.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.3254 «Contributi in capitale per l'attuazione dei piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agrituristico» è incrementata di L. 400.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.2294 «Contributi correnti ad apicoltori singoli o associati per attività promozionali e stampa di pubblicazioni o periodici di carattere apistico» è incrementata di L. 340.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.2293 «Contributi in capitale a consorzi tra produttori agricoli, ad enti locali e loro consorzi per la difesa attiva e passiva delle produzioni contro la grandine, il gelo e la brina» è incrementata di L. 200.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.4.2.2292 «Contributi in capitale ad associazioni di produttori vitivinicoli per il sostegno di iniziative di difesa fito-sanitaria delle coltivazioni mediante impiego di mezzi aerei e di impianti pluvio-irrigui» è incrementata di L. 600.000.000.

 

     Art. 43. (Risarcimento danni da responsabilità civile).

     1. In relazione alla sentenza del Pretore di Milano n. 2555/93 pronunciata nella causa Frisina Giovanni contro la Regione Lombardia per il risarcimento dei danni da lui riportati e alla notifica di sentenza con formula esecutiva e contemporaneo atto di precetto a favore dello stesso, si autorizza, per l'anno 1994 la spesa di L. 32.305.892.

     2. All'onere di L. 32.305.892 previsto dal precedente comma, si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 1, settore 2, obiettivo 10 è istituito il capitolo 1.2.10.1.3879 «Spese per copertura dei rischi di infortunio e di responsabilità civile non coperte da contratto assicurativo» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 32.305.892.

 

     Art. 44. (Classificazione dei capitoli).

     1. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994, sono apportate le seguenti variazioni:

     - all'ambito 3, la descrizione del settore 3.1 è così modificata: «Occupazione, istruzione e formazione professionale»;

     - all'ambito 3, è istituito il settore 3.3 «Industria e artigianato»;

     - l'obiettivo 3.1.10 «Localizzazioni e progetti integrati» è modificato in 3.3.1;

     - l'obiettivo 3.1.11 «Servizi reali alle imprese singole e associate» è modificato in 3.3.2;

     - l'obiettivo 3.1.12 «Sostegno e servizi finanziari alle imprese singole e associate,» è modificato in 3.3.3;

     - l'obiettivo 3.1.13 «Acque minerali e termali» è modificato in 3.3.6;

     - l'obiettivo 3.1.14 «Interventi diversi» è modificato n 3.1.10;

     - sono variate le classificazioni funzionali dei capitoli di cui all'allegato «C».

 

     Art. 45. (Clausola d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.