Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.5 trasporti |
Data: | 28/09/1992 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Intese). |
Art. 3. (Competenze dei comuni). |
Art. 4. (Contributi regionali). |
Art. 5. (Studi ed attività informative). |
Art. 6. (Adeguamento regolamenti edilizi). |
Art. 7. (Modifica alla l.r. 65/89). |
Art. 8. (Norma finanziaria). |
§ 4.5.83 - L.R. 28 settembre 1992, n. 38. [1]
Interventi regionali per favorire l'integrazione ed il potenziamento del trasporto ciclomotoristico nel sistema dei trasporti pubblici della regione Lombardia.
(B.U. 2 ottobre 1992, n. 40, 2° suppl. ord.).
Art. 1. (Finalità).
1. La presente legge promuove la diffusione, nell'ambito dello sviluppo intermodale tra i vari mezzi di trasporto, dell'uso della bicicletta e dei ciclomotori per il decongestionamento del traffico nelle aree urbane.
Art. 2. (Intese).
1. Per i fini di cui al precedente art. 1 la giunta regionale promuove intese con l'Ente Ferrovie dello Stato e la S.p.A. Ferrovie Nord Milano Esercizio allo scopo di attuare il trasporto combinato passeggeri-cicli e motocicli sui mezzi ferroviari e di facilitare la realizzazione degli obiettivi della presente legge.
Art. 3. (Competenze dei comuni).
1. I comuni della regione Lombardia sedi di stazioni ferroviarie o di autostazioni di corrispondenza o di stazioni metropolitane prevedono, in prossimità delle suddette infrastrutture, la realizzazione di adeguati impianti per il deposito custodito di cicli e motocicli con eventuale annesso servizio di noleggio biciclette o, in alternativa, prevedono la realizzazione di parcheggi anche non custoditi, in aree di interscambio o adiacenti ad esso, dotate di copertura e attrezzate con depositi individuali.
2. Per la realizzazione dei depositi o parcheggi di cui al precedente comma, i comuni stipulano convenzioni, di concerto con le aziende che gestiscono le stazioni ferroviarie, metropolitane od automobilistiche.
3. I comuni che non gestiscono direttamente le attrezzature di deposito e noleggio di cui al presente articolo assegnano prioritariamente la gestione delle stesse alle cooperative di solidarietà sociale di cui alla
Art. 4. (Contributi regionali).
1. La regione Lombardia concede alle amministrazioni comunali contributi in conto capitale nella misura massima del 70% della spesa ammissibile per la realizzazione di depositi e parcheggi per biciclette e motocicli e per l'acquisto di biciclette per il noleggio di cui al precedente art. 3, secondo criteri e priorità definite con deliberazione della giunta regionale.
2. In prima applicazione della presente legge le domande di contributo devono essere presentate dalle amministrazioni comunali alla giunta regionale - settore trasporti e mobilità entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le domande devono essere corredate da indicazione planimetrica dell'ubicazione dell'area da destinare a deposito o parcheggio, progetto di massima, numero di posti di biciclette e motocicli previsti, tempi di realizzazione, costi complessivi, modalità di gestione ed eventuale numero di biciclette da destinare a noleggio.
3. La deliberazione di giunta di cui al precedente primo comma dovrà tener conto anche dell'integrazione delle strutture di deposito con i progetti di rete ciclopedonale in corso di realizzazione.
Art. 5. (Studi ed attività informative).
1. La giunta regionale pubblica la cartografia della rete ciclabile lombarda, con particolare riferimento all'interconnessione con il sistema del trasporto pubblico e promuove studi e attività informative nel settore del trasporto ciclistico.
Art. 6. (Adeguamento regolamenti edilizi).
1. I comuni inseriscono nei regolamenti edilizi norme per la realizzazione di spazi comuni negli edifici adibiti a residenza e attività terziarie per il deposito di biciclette.
2. Negli edifici di edilizia residenziale pubblica è fatto obbligo di consentire il deposito di biciclette in cortili o spazi comuni.
Art. 7. (Modifica alla l.r. 65/89).
1. (Omissis).
Art. 8. (Norma finanziaria).
1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa complessiva di L. 2.000.000.000 per le finalità di cui al precedente art. 4, I comma, di cui L. 1.700.000.000 per la realizzazione di depositi e parcheggi di biciclette e motocicli e L. 300.000.000 per l'acquisto di biciclette per il noleggio.
2. Al finanziamento dell'onere complessivo di L. 2.000.000.000 si provvede mediante riduzione, per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'attuazione di programmi di sviluppo» iscritto al capitolo 5.3.2.2.735 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1992 [2].
3. Per le finalità di cui al precedente art. 5 si provvederà con successiva legge di autorizzazione.
4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni:
- all'ambito 4, settore 2, obiettivo 1, parte II, è istituito il capitolo 4.2.1.2.3369 «Contributi per la realizzazione di depositi per cicli e motocicli in corrispondenza delle stazioni» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.700.000.000;
- all'ambito 4, settore 2, obiettivo 1, parte II, è istituito il capitolo 4.2.1.2.3370 «Contributi alle amministrazioni comunali per l'acquisto di biciclette» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 300.000.000;
- la descrizione del capitolo 4.4.1.2.2839 è così modificata «Contributi in capitale a province, comuni e loro consorzi per la realizzazione di piste ciclabili e di parcheggi attrezzati e di punti di noleggio riservati alle biciclette esclusi quelli situati in aree di interscambio».
[1] Abrogata dall'art. 143 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 62 della